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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 09/04/2025, n. 71 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 71 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MACERATA
Sezione Lavoro
Il Giudice, dott.ssa Anna Wegher, in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza del 7 aprile 2025 nella causa iscritta al n. 414/2019 ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA tra
ES s.p.a con sede legale a Morrovalle (FM) Via Romagna n° 29, C.F. e P.I.: 01037400437, in persona del Presidente del CdA e legale rapp.te pro tempore, Dott. Giorgio Marchetti, nato a
Ancona il 9/4/1964 ed ivi residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv.
Alessandro Lucchetti (C.F.: ) del Foro di Ancona, ed elettivamente CodiceFiscale_1
domiciliata con il nominato procuratore in Macerata, Corso Matteotti n. 56 presso l'Avv. Beatrice
Magnalbò, C.F.: , del Foro di Macerata, giusta delega in calce al presente CodiceFiscale_2
ricorso, dichiarando di voler ricevere al fax 071–205666 ed alla pec alessandro.
[...]
le comunicazioni e notificazioni nel corso del procedimento Email_1
contro
DI EV VI nato a [...] il [...] c. f.: DI EV HA ZO C.F._3
nato a [...] il [...] c. f.: DI EV US NY nato a [...] il C.F._4
19-01-1986 c. f.: LL AR nato a [...] il [...] c. f.: C.F._5
MLLGNR77B19G964 SO CA nata a [...] il [...] c. f.: tutti C.F._6
rapp.ti e difesi, in forza di singole procure alle liti in calce al presente atto, dall'Avv. Arturo
d'Albero (c.f.: ) e dall'Avv. Fabrizio Filippo d'Albero (c.f.: CodiceFiscale_7 C.F._8
ed elettivamente domiciliati presso il di loro studio professionale, sito in Marigliano, al
[...]
Corso Umberto I n. 53 (C.A.P. 80034), laddove, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa di legge dichiarano di voler ricevere tutte le comunicazioni afferenti il presente procedimento, agli
1 indirizzi di P.E.C.: o o Email_2 Email_3
dall'utenza Fax n. 081.5191487.
All'udienza del 7 aprile 2025 le parti discutevano la causa e, all'esito, precisavano le conclusioni come segue:
Parte opponente:
Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis rejectis:
- in via preliminare e cautelare: ai sensi dell'art. 615 cpc, sospendere, con decreto inaudita altera parte, l'efficacia esecutiva del titolo e/o l'esecuzione, ovvero, in via subordinata, voglia fissare a scadenza brevissima - dando termine per la notifica del relativo decreto - udienza di comparizione delle parti in camera di consiglio per la discussione sull'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e/o l'esecuzione dell'esecuzione; nel merito: dichiarare illegittima, nulla, inefficace ed insussistente il precetto e la pretesa delle parti resistenti, dichiarando insussistente il loro diritto di procedere in executivis nei confronti della società ricorrente.
Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio.
Per parte opposta:
Ciò premesso e considerato, si precisa la domanda e le conclusioni insistendo per l'accoglimento della stessa e la condanna della Senesi S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore degli opposti, delle retribuzioni maturate, come da dispositivo di condanna e titolo esecutivo, a tutto il mese di marzo 2025, così quantificate:
Di LE VI, euro 459.004,92
Di LE HA ZO, euro 458.051,82
Di LE US NY, euro 464.102,10
ON AR, euro 457.081,62
RU CA, euro 550.099,56 oltre interessi e rivalutazione monetaria all'avvenuto soddisfo.
Voglia, infine, disporre condanna in danno della Senesi S.p.A., in persona del legale rappresentante, delle spese e competenze legali che si quantificano, tenuto conto del valore della causa e della tabella annessa D.M. corrente dei seguenti importi: euro 49.336,00 oltre SG, CPA e
IVA per il presente giudizio di cognizione nonchè euro 25.852,00 per il subprocedimento
2 cautelare (oltre SG, CPA e IVA) con attribuzione ai costituiti procuratori antistatari nonchè delle spese della CTU disposta in corso di causa”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
* * * * *
La presente motivazione depositata con modalità telematica, è redatta in maniera sintetica secondo quanto previsto dall'art. 19 del D.L. 83/2015 convertito con L. 132/2015 che modifica il
D.L. 179/2012 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 17.12.2012 nonché in osservanza dei nuovi criteri di funzionalità, flessibilità, deformalizzazione dell'impianto decisorio della sentenza come delineati da Cassazione SU 642/2015.
Da rigettare l'opposizione formulata da ES S.p.A al precetto notificato alla medesima in data 20.5.20219 dagli odierni opposti per un totale di € 1.421.557,18. A fondamento della detta opposizione la società poneva le argomentazioni che seguono: 1) che il titolo posto a fondamento del precetto impugnato era la sentenza n. 6025/2018 pronunciata dalla Corte d'Appello di Napoli e resa esecutiva in data 14.12.2018 con la quale la detta autorità giudiziaria, decidendo su rinvio della Corte di Cassazione, accoglieva l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, ordinava a
ES S.p.A di assumere gli appellanti con la qualifica e l'inquadramento posseduti alle dipendenze della ECOSISTEM s.r.l. con decorrenza economica e giuridica dal 1.6.2011; condannava, altresì, ES S.p.A al risarcimento del danno in favore di ciascun appellante quantificato in misura pari all'ultima retribuzione mensile globale di fatto percepita con la
ECOSISTEM s.r.l. dovuta a far data dal 1.6.2011 e fino all'assunzione, da maggiorare di rivalutazione monetaria e interessi legali sulle somme via via rivalutate, dalla data di maturazione di ciascun credito al saldo effettivo;
2) che la detta sentenza era contraria alla legge nel punto in cui attribuiva ai lavoratori, che erano addetti all'appalto, un diritto soggettivo all'assunzione con l'impresa subentrante a prescindere dalla volontà della stazione appaltante e delle parti che avevano partecipato alle consultazioni sindacali che, invece, escludevano detti lavoratori dal novero di quelli adibiti all'appalto; 3) l'insussistenza del diritto a procedere con l'esecuzione per difetto di una delega specifica a tal fine nella procura rilasciata dagli opposti in calce al ricorso in riassunzione innanzi alla Corte d'Appello di Napoli;
3) mancata specificazione, nella sentenza sottesa al precetto, dell'entità della pretesa economica nella sentenza portata ad esecuzione per mancanza di certezza, liquidità ed esigibilità del diritto sancito nel titolo esecutivo, così come prescritto dall'art. 474 c.p.c.; 4) .l'errato calcolo dell'ammontare corrispondente alla retribuzione
3 globale di fatto e la mancata indicazione del contratto collettivo preso come riferimento per il detto calcolo;
5) l'impignorabilità dei canoni che costituiscono il corrispettivo dovuto in ragione di contratti di appalto con soggetti pubblici tali dovendo ritenersi i beni oggetti della futuro pignoramento presso terzi preannunciato dagli opposti. Per tutti questi motivi concludeva rassegnando le conclusioni sopra riportate.
Si costituivano in giudizio DI EV VI, DI EV US, DI EV HA ZO,
LL AR e SO CA contestando tutto quanto dedotto dalla società opponente in parte perché afferente al merito del titolo messo in esecuzione, non già al diritto di dare inizio all'esecuzione forzata, per la restante parte perché infondate stante la natura certa, liquida ed esigibile del diritto sancito nel titolo sotteso al precetto.
Concludevano, quindi, rassegnando le conclusioni sopra riportate.
Va preliminarmente osservato che, al foglio 1 del ricorso, la parte opponente ha qualificato l'opposizione proposta operando un generico richiamo al contenuto di cui all'art. 615, 617 e 618
c.p.c. senza DI poi specificare, nella parte narrativa che ne è seguita, quale delle norme invocate ha inteso fare valere avuto riguardo a ciascuno dei motivi di opposizione invocati.
Va quindi detto, sin da subito, che il giudice adito nella presente sede, ossia il giudice del lavoro, non ha competenza funzionale per l'opposizione all'esecuzione di cui al comma secondo dell'art. 615 c.p.c. Segue che la doglianza di parte opponente, relativa alla impignorabilità dei canoni che costituiscono il corrispettivo dovuto a ES s.r.l., in ragione di contratti di appalto stipulati dalla stessa con soggetti pubblici – ammesso che la detta doglianza sia sorretta dal dato concreto dell'effettivo pignoramento di detti canoni da parte degli opposti – , è inammissibile nella presente sede.
Le doglianze che rientrano nella competenza funzionale di questo giudice sono quindi solo quelle afferenti al diritto degli opposti di procedere ad esecuzione forzata ai sensi dell'art. 615
c.p.c comma 1 e quelle relative alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto di cui all'art. 617 comma 1 c.p.c.
Quanto alla sussistenza del diritto degli odierni opposti di procedere ad esecuzione forzata va quindi subito detto che è parimenti inammissibile nella presente sede, a prescindere dalla fondatezza o meno dello stesso, il motivo di opposizione fondato sul merito di quanto statuito nella sentenza n. 6025/2018 pronunciata dalla Corte d'Appello di Napoli quale quello afferente alla contrarietà di questa alla legge nel punto in cui ha attribuito ai lavoratori, che erano addetti all'appalto, un diritto soggettivo all'assunzione con l'impresa subentrante a prescindere dalla
4 volontà della stazione appaltante e delle parti che avevano partecipato alle consultazioni sindacali che, invece, avrebbero escluso detti lavoratori dal novero di quelli adibiti all'appalto
Da rigettare, invece, il motivo di opposizione fondato sull'insussistenza del diritto a procedere con l'esecuzione per difetto delega avendo la parte prodotto in atti il mandato (cfr. allegato alle note difensive del 25.3.2025) ad intraprendere, tra le altre azioni, anche il processo di esecuzione e conferito dalla stessa al difensore nell'ambito del procedimento di riassunzione in
Corte di Appello
Da rigettare, altresì, la doglianza afferente alla mancanza di certezza e di esigibilità del diritto di cui al titolo esecutivo in esame stante la mancata allegazione in giudizio, da parte della società opponente, della pronuncia di una eventuale successiva sentenza di cassazione di quella sottesa al precetto oggetto del presente giudizio e seguita al nuovo ricorso per cassazione introdotto dagli odierni opponenti (doc. 2 di parte opponente). Anzi, dalla memoria difensiva di parte opposta del 27.9.2024, emerge, al foglio 3, che il ricorso per cassazione introdotto da ES
S.p.A in data 1 febbraio 2019 sarebbe stato rigettato con sentenza, invero non prodotta in allegato per quanto la parte abbia detto di averlo fatto, del 8 aprile 2024.
Deve quindi ritenersi inequivocabile il diritto spettante ai lavoratori, così come dettagliato nel dispositivo della sentenza del 24.10.2028 della Corte d'Appello di Napoli, ad essere assunti da
ES con la qualifica e l'inquadramento posseduti alle dipendenze della ECOSISTEM s.r.l. con decorrenza economica e giuridica dal 1.6.2011 nonché il diritto di questi ad incassare il risarcimento del danno quantificato in misura pari all'ultima retribuzione mensile globale di fatto percepita dalla ECOSISTEM s.r.l. dovuta a far data dal 1.6.2011 e fino all'assunzione, da maggiorare di rivalutazione monetaria e interessi legali sulle somme via via rivalutate, dalla data di maturazione di ciascun credito al salo effettivo.
Può discutersi, se del caso, in ordine alla liquidità del diritto al risarcimento del danno indicato nel dispositivo per concludere affermando la sussistenza di detto requisito stante l'indicazione, data sempre in maniera inequivocabile dalla Corte, dei criteri da utilizzare per il calcolo del relativo importo (argomenti in Cassazione 29003/2024 per la quale “In tema di esecuzione forzata, l'eterointegrazione del titolo esecutivo giudiziale, sulla base degli elementi ritualmente acquisiti nel processo in cui si è formato, è ammissibile ove si risolva in un'attività integrativa univoca, che non involga attività cognitive suppletive o integrative, rimaste estranee al giudizio che ha preceduto la formazione del titolo. (Nella specie, relativa ad opposizione a precetto, fondato su sentenza di inibitoria dall'uso di prodotti contraffatti e condanna al pagamento di una somma a titolo di penale "per ogni violazione della presente sentenza o ritardo nella sua
5 attuazione", la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva integrato il dispositivo con la previsione che detta somma andava moltiplicata per una unità temporale pari ad ogni giorno di ritardo, in quanto meramente esplicativa della misura coercitiva ivi prevista e resa sulla base di elementi interni e pacificamente acquisiti al processo” nonché Cassazione sentenza 10806/2020 per la quale “L'interpretazione del titolo esecutivo giudiziale (nella specie, relativa alla portata del giudicato esterno di una sentenza definitiva di condanna al pagamento di una somma di denaro) compete al giudice dell'esecuzione e, in caso di opposizione ex art. 615 c.p.c., a quello dell'opposizione, che ne individua la portata precettiva sulla base del dispositivo e della motivazione;
egli può ricorrere, ove il contenuto del titolo sia obbiettivamente ambiguo o incerto e ferma l'indeducibilità di motivi di contestazione nel merito delle statuizioni, anche ad elementi extratestuali, purché ritualmente acquisiti nel processo ed a condizione che non sovrapponga la propria valutazione in diritto a quella del giudice del merito”. Nel caso di specie, per altro, il dispositivo della sentenza sottesa al precetto non può ritenersi affetto da ambiguità o incertezze.
Residua, allora, la sola questione della correttezza del calcolo matematico, così come operato nel precetto, e da effettuare sulla scorta dei criteri indicati nel dispositivo dalla Corte
d'Appello. Sul punto - ossia sulla necessità di accertare la correttezza dell'ammontare dei crediti intimati degli opposti ai fini della verifica della legittimità del precetto in esame (cfr. ordinanza del
8.8.2023) - è stata esperita una consulenza tecnica di ufficio il cui quesito era stato formulato all'udienza del 14.12.2023 alla quale, però, nessuno era comparso per parte opposta (cfr. verbale di udienza del 14.12.2023).
Solo successivamente, invero, quest'ultima si duole di come esso era stato formulato (cfr. memoria di parte opposta di osservazioni alla CTU del 27.9.2024), in primo luogo, nel punto in cui il giudice cristallizzava la data dell'accertamento dei conteggi al 31.12.2018 anziché a quella del
30.4.2019 indicata nel precetto.
Oltre a questo la medesima parte si duole del fatto che, ad oggi, il risarcimento dovuto dovrebbe essere ampliato perché i lavoratori non sono mai stati assunti da ES S.p.A e il danno
è perdurante nel tempo cosicché gli stessi hanno maturato ulteriori mensilità da calcolarsi, quantomeno, sino alla data della sentenza che decide il presente giudizio e rivalutazione monetaria (memoria di parte opposta del 27.9.2024). Il che è vero, solo che la questione non può essere fatta oggetto del presente giudizio, così come erroneamente preteso dalla parte, avendo quest'ultimo ad oggetto esclusivamente il precetto del 20.5.2019 e non il periodo ad esso successivo. La domanda di estendere il tema del decidere a tutti gli importi dovuti da ES successivamente al 30.4.2019 è quindi inammissibile nella presente sede sotto più profili tra i quali
6 vi è anche quello per il quale essa va qualificata come domanda nuova perché mai stata chiesta prima (cfr. memoria difensiva di parte opposta del 2.3.2020).
Quanto al criterio per la quantificazione del risarcimento del danno va preso atto che il dispositivo della Corte d'Appello è chiaro nel dire che esso è pari all'ultima retribuzione mensile globale di fatto percepita da ciascun lavoratore a fare data dal 1.6.2011 e fino all'assunzione, da maggiorare di rivalutazione monetaria e interessi legali sulle somme via via rivalutate, dalla data di ciascun credito al saldo effettivo.
Da condividere, perché corretta, la individuazione della nozione di retribuzione globale di fatto effettuata dalla consulente, e di cui al foglio 3 della consulenza tecnica di ufficio, così come corretto deve ritenersi il criterio utilizzato per l'operazione di calcolo adottato e per il quale le somme dovute sono state definite, anziché eseguire una mera moltiplicazione del quantum erogato dalla ECOSISTEM s.r.l. al maggio del 2021, applicando, alle mensilità decorrenti dal giugno
2011, le retribuzioni base mensili così come definite dal contratto collettivo applicato incrementate, però, dai rinnovi dello stesso succedutesi nel tempo.
Deve ritenersi, anche in ragione di quanto osservato dalla consulente nel punto in cui spiega che “da un'attenta lettura del dispositivo della Corte d'Appello di Napoli n. 6025/2018 ho altresì constatato la necessità di tenere coto della retribuzione globale di fatto corrente nel mese di maggio 2011 per definire l'inquadramento contrattuale economico e contestualmente di adeguarla ai successivi rinnovi contrattuali del ccnl applicato visto che la paga mensile dovuta viene quantificata dal ccnl sulla base dell'inquadramento contrattuale” che il criterio utilizzato non disattenda il dispositivo della Corte d'Appello ma solo proceda alla sua esecuzione con un criterio da ritenersi più puntuale e meno approssimativo. Si ritiene, inoltre, che detto criterio non vada a detrimento dei lavoratori ma, se del caso, a favore degli stessi perché perviene, come già detto, alla quantificazione del dovuto in maniera più puntuale ossia muovendo dal dato concreto, dato dall'effettivo inquadramento contrattuale di ciascuno lavoratore, incrementato dalle maggiorazioni dovute a seguito dei successivi rinnovi contrattuali. Parte opposta, invero, si duole dell'utilizzo del detto criterio ma con un'argomentazione molto generica e consistente nel sostenere, così si è compreso, che il criterio corretto era quello della mera moltiplicazione dell'importo erogato dalla datrice di lavoro nell'ultimo mese di retribuzione per il numero dei mesi di interesse. La parte, però, non dice a quanto ammonterebbe l'importo dovuto ai lavoratori utilizzando questo criterio – gli importi esposti nel precetto non possono essere presi a raffronto, e la parte infatti non arriva a dire questo, perché non è stato spiegato come ad essi la medesima vi
7 sia pervenuta – e la consulente, come già sopra osservato, ha spiegato le ragioni poste alla base del criterio di conteggio dalla stessa utilizzato.
Se del caso può essere condivisa la doglianza di parte opposta per la quale gli importi andavano determinati sino alla data del 30.4.2019 anziché a quella del 30.12.2018 come fatto.
Tuttavia, tenuto conto della necessità di definire il presente giudizio ed evitare ulteriori ragioni di allungamento dei tempi del processo oltre ad altre spese legali, appare possibile dirimere la questione incrementando gli importi da corrispondere a ciascun singolo lavoratore di quattro ulteriori mensilità così come determinate dalla parte nell'atto di precetto del 20.5.2019 da maggiorare di rivalutazione monetaria e interessi legali sulle somme via via rivalutate, dalla data di maturazione di ciascun credito alla data del 30.4.2019 così come statuito dal dispositivo della
Corte d'Appello.
Parimenti da condividere sono le risposte fornite dalla consulente tecnica di ufficio alle osservazioni mosse dalla opponente ES S.p.A (CTU foglio 9-10).
All'esito della consulenza esperita emerge, quindi, che l'importo dovuto a ciascun lavoratore – così come esposto al foglio 11 dell'elaborato – si discosta da quello indicato nel precetto oggetto della presente opposizione: nella specie ai lavoratori DI EV VI, DI EV
HA ZO, DI EV US NY e LL AR risulta dovuto per il titolo di cui alla sentenza della Corte d'Appello di Napoli l'importo di € 234.989, 24, anziché quello di € 272.722,15 indicato nel precetto del 20.5.2019, mentre alla lavoratrice SO CA spetta l'importo di €
327.180,50. A questi importi vanno aggiunti, come già detto, quelli relativi alle ulteriori quattro mensilità dell'anno 2019 come da precetto e come meglio dettagliati nel sotto esteso dispositivo.
L'opposizione va pertanto accolta avuto riguardo al solo motivo inerente all'erroneità del calcolo dell'ammontare spettante a ciascun lavoratore e come esposto nel precetto impugnato.
Va evidenziato, infine, che l'intimazione di precetto per una somma superiore a quella dovuta non produce la nullità dell'atto, ma dà luogo soltanto alla riduzione della somma richiesta nei limiti di quella dovuta con conseguente rideterminazione del dovuto.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza della ES S.p.A su tutti i motivi di opposizione eccetto uno (cfr. punto D) dell'atto di opposizione a precetto) cosicché esse vanno poste carico della medesima in ragione di due terzi e vanno compensate per il restante un terzo.
Stessa sorte per quanto attiene alle spese di consulenza tecnica di ufficio già liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
8 Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio rubricato al numero 414/2019 nel contraddittorio delle parti, ogni ulteriore domanda, eccezione, ed allegazione respinta, così provvede, in accoglimento parziale dell'opposizione formulata da ES S.p.A:
- determina gli importi dovuti da ES S.p.A a DI EV VI, DI EV HA ZO, DI
EV US NY e LL AR e SO CA, alla data del 20.5.2019, in forza del titolo esecutivo costituito dalla sentenza n. 6025/2018 pronunciata dalla Corte
d'Appello di Napoli pubblicata in data 30.11.2018 e resa esecutiva in data 14.12.2018 come segue:
a) lavoratore DI EV VI spetta l'importo di € 234.989, 24 oltre a quello € 9.528,04 corrispondente alle quattro mensilità gennaio-aprile 2019 (€ 2.382,01 x 4) da maggiorare di rivalutazione monetaria e interessi legali sulle somme via via rivalutate, dalla data di maturazione di ciascun credito alla data del 30.4.2019;
b) al lavoratore DI EV HA ZO spetta l'importo di €234.989,24 oltre a quello €
11.879,48 corrispondente alle quattro mensilità gennaio-aprile 2019 (€ 2.379,49 x 4) da maggiorare di rivalutazione monetaria e interessi legali sulle somme via via rivalutate, dalla data di maturazione di ciascun credito alla data del 30.4.2019;
c) al lavoratore DI EV US NY spetta l'importo di €234.989,24 oltre a quello €
12.036,39 corrispondente alle quattro mensilità gennaio-aprile 2019 (€ 2.410,92 x 4) da maggiorare di rivalutazione monetaria e interessi legali sulle somme via via rivalutate, dalla data di maturazione di ciascun credito alla data del 30.4.2019;
d) al lavoratore LL AR spetta l'importo di € 234.989,24 oltre a quello €
11.854,32 corrispondente alle quattro mensilità gennaio-aprile 2019 (€ 2.374,45 x 4) da maggiorare di rivalutazione monetaria e interessi legali sulle somme via via rivalutate, dalla data di maturazione di ciascun credito alla data del 30.4.2019;
d) alla lavoratrice SO CA spetta l'importo di € 327.180,50 oltre a quello €
14.266,72 corrispondente alle quattro mensilità gennaio-aprile 2019 (€ 2.857,66 x 4) da maggiorare di rivalutazione monetaria e interessi legali sulle somme via via rivalutate, dalla data di maturazione di ciascun credito alla data del 30.4.2019;
- liquida le spese di giudizio di DI EV VI, DI EV HA ZO, DI EV US
NY e LL AR e SO CA in complessivi € 18.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese al 15%, esborsi, I.v.a C.p.A e le pone a carico di ES S.p.A in ragione di due terzi e le compensa interamente tra le parti per il restante un terzo;
9 - pone le spese di consulenza tecnica di ufficio già liquidata con separato decreto definitivamente a carico di ES S.p.A in ragione di due terzi e le compensa interamente tra le parti in ragione del restante un terzo.
- giorni trenta per la motivazione così deciso a Macerata il 7 aprile 2025 il giudice del lavoro
Anna Wegher
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MACERATA
Sezione Lavoro
Il Giudice, dott.ssa Anna Wegher, in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza del 7 aprile 2025 nella causa iscritta al n. 414/2019 ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA tra
ES s.p.a con sede legale a Morrovalle (FM) Via Romagna n° 29, C.F. e P.I.: 01037400437, in persona del Presidente del CdA e legale rapp.te pro tempore, Dott. Giorgio Marchetti, nato a
Ancona il 9/4/1964 ed ivi residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv.
Alessandro Lucchetti (C.F.: ) del Foro di Ancona, ed elettivamente CodiceFiscale_1
domiciliata con il nominato procuratore in Macerata, Corso Matteotti n. 56 presso l'Avv. Beatrice
Magnalbò, C.F.: , del Foro di Macerata, giusta delega in calce al presente CodiceFiscale_2
ricorso, dichiarando di voler ricevere al fax 071–205666 ed alla pec alessandro.
[...]
le comunicazioni e notificazioni nel corso del procedimento Email_1
contro
DI EV VI nato a [...] il [...] c. f.: DI EV HA ZO C.F._3
nato a [...] il [...] c. f.: DI EV US NY nato a [...] il C.F._4
19-01-1986 c. f.: LL AR nato a [...] il [...] c. f.: C.F._5
MLLGNR77B19G964 SO CA nata a [...] il [...] c. f.: tutti C.F._6
rapp.ti e difesi, in forza di singole procure alle liti in calce al presente atto, dall'Avv. Arturo
d'Albero (c.f.: ) e dall'Avv. Fabrizio Filippo d'Albero (c.f.: CodiceFiscale_7 C.F._8
ed elettivamente domiciliati presso il di loro studio professionale, sito in Marigliano, al
[...]
Corso Umberto I n. 53 (C.A.P. 80034), laddove, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa di legge dichiarano di voler ricevere tutte le comunicazioni afferenti il presente procedimento, agli
1 indirizzi di P.E.C.: o o Email_2 Email_3
dall'utenza Fax n. 081.5191487.
All'udienza del 7 aprile 2025 le parti discutevano la causa e, all'esito, precisavano le conclusioni come segue:
Parte opponente:
Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis rejectis:
- in via preliminare e cautelare: ai sensi dell'art. 615 cpc, sospendere, con decreto inaudita altera parte, l'efficacia esecutiva del titolo e/o l'esecuzione, ovvero, in via subordinata, voglia fissare a scadenza brevissima - dando termine per la notifica del relativo decreto - udienza di comparizione delle parti in camera di consiglio per la discussione sull'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e/o l'esecuzione dell'esecuzione; nel merito: dichiarare illegittima, nulla, inefficace ed insussistente il precetto e la pretesa delle parti resistenti, dichiarando insussistente il loro diritto di procedere in executivis nei confronti della società ricorrente.
Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio.
Per parte opposta:
Ciò premesso e considerato, si precisa la domanda e le conclusioni insistendo per l'accoglimento della stessa e la condanna della Senesi S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore degli opposti, delle retribuzioni maturate, come da dispositivo di condanna e titolo esecutivo, a tutto il mese di marzo 2025, così quantificate:
Di LE VI, euro 459.004,92
Di LE HA ZO, euro 458.051,82
Di LE US NY, euro 464.102,10
ON AR, euro 457.081,62
RU CA, euro 550.099,56 oltre interessi e rivalutazione monetaria all'avvenuto soddisfo.
Voglia, infine, disporre condanna in danno della Senesi S.p.A., in persona del legale rappresentante, delle spese e competenze legali che si quantificano, tenuto conto del valore della causa e della tabella annessa D.M. corrente dei seguenti importi: euro 49.336,00 oltre SG, CPA e
IVA per il presente giudizio di cognizione nonchè euro 25.852,00 per il subprocedimento
2 cautelare (oltre SG, CPA e IVA) con attribuzione ai costituiti procuratori antistatari nonchè delle spese della CTU disposta in corso di causa”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
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La presente motivazione depositata con modalità telematica, è redatta in maniera sintetica secondo quanto previsto dall'art. 19 del D.L. 83/2015 convertito con L. 132/2015 che modifica il
D.L. 179/2012 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 17.12.2012 nonché in osservanza dei nuovi criteri di funzionalità, flessibilità, deformalizzazione dell'impianto decisorio della sentenza come delineati da Cassazione SU 642/2015.
Da rigettare l'opposizione formulata da ES S.p.A al precetto notificato alla medesima in data 20.5.20219 dagli odierni opposti per un totale di € 1.421.557,18. A fondamento della detta opposizione la società poneva le argomentazioni che seguono: 1) che il titolo posto a fondamento del precetto impugnato era la sentenza n. 6025/2018 pronunciata dalla Corte d'Appello di Napoli e resa esecutiva in data 14.12.2018 con la quale la detta autorità giudiziaria, decidendo su rinvio della Corte di Cassazione, accoglieva l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, ordinava a
ES S.p.A di assumere gli appellanti con la qualifica e l'inquadramento posseduti alle dipendenze della ECOSISTEM s.r.l. con decorrenza economica e giuridica dal 1.6.2011; condannava, altresì, ES S.p.A al risarcimento del danno in favore di ciascun appellante quantificato in misura pari all'ultima retribuzione mensile globale di fatto percepita con la
ECOSISTEM s.r.l. dovuta a far data dal 1.6.2011 e fino all'assunzione, da maggiorare di rivalutazione monetaria e interessi legali sulle somme via via rivalutate, dalla data di maturazione di ciascun credito al saldo effettivo;
2) che la detta sentenza era contraria alla legge nel punto in cui attribuiva ai lavoratori, che erano addetti all'appalto, un diritto soggettivo all'assunzione con l'impresa subentrante a prescindere dalla volontà della stazione appaltante e delle parti che avevano partecipato alle consultazioni sindacali che, invece, escludevano detti lavoratori dal novero di quelli adibiti all'appalto; 3) l'insussistenza del diritto a procedere con l'esecuzione per difetto di una delega specifica a tal fine nella procura rilasciata dagli opposti in calce al ricorso in riassunzione innanzi alla Corte d'Appello di Napoli;
3) mancata specificazione, nella sentenza sottesa al precetto, dell'entità della pretesa economica nella sentenza portata ad esecuzione per mancanza di certezza, liquidità ed esigibilità del diritto sancito nel titolo esecutivo, così come prescritto dall'art. 474 c.p.c.; 4) .l'errato calcolo dell'ammontare corrispondente alla retribuzione
3 globale di fatto e la mancata indicazione del contratto collettivo preso come riferimento per il detto calcolo;
5) l'impignorabilità dei canoni che costituiscono il corrispettivo dovuto in ragione di contratti di appalto con soggetti pubblici tali dovendo ritenersi i beni oggetti della futuro pignoramento presso terzi preannunciato dagli opposti. Per tutti questi motivi concludeva rassegnando le conclusioni sopra riportate.
Si costituivano in giudizio DI EV VI, DI EV US, DI EV HA ZO,
LL AR e SO CA contestando tutto quanto dedotto dalla società opponente in parte perché afferente al merito del titolo messo in esecuzione, non già al diritto di dare inizio all'esecuzione forzata, per la restante parte perché infondate stante la natura certa, liquida ed esigibile del diritto sancito nel titolo sotteso al precetto.
Concludevano, quindi, rassegnando le conclusioni sopra riportate.
Va preliminarmente osservato che, al foglio 1 del ricorso, la parte opponente ha qualificato l'opposizione proposta operando un generico richiamo al contenuto di cui all'art. 615, 617 e 618
c.p.c. senza DI poi specificare, nella parte narrativa che ne è seguita, quale delle norme invocate ha inteso fare valere avuto riguardo a ciascuno dei motivi di opposizione invocati.
Va quindi detto, sin da subito, che il giudice adito nella presente sede, ossia il giudice del lavoro, non ha competenza funzionale per l'opposizione all'esecuzione di cui al comma secondo dell'art. 615 c.p.c. Segue che la doglianza di parte opponente, relativa alla impignorabilità dei canoni che costituiscono il corrispettivo dovuto a ES s.r.l., in ragione di contratti di appalto stipulati dalla stessa con soggetti pubblici – ammesso che la detta doglianza sia sorretta dal dato concreto dell'effettivo pignoramento di detti canoni da parte degli opposti – , è inammissibile nella presente sede.
Le doglianze che rientrano nella competenza funzionale di questo giudice sono quindi solo quelle afferenti al diritto degli opposti di procedere ad esecuzione forzata ai sensi dell'art. 615
c.p.c comma 1 e quelle relative alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto di cui all'art. 617 comma 1 c.p.c.
Quanto alla sussistenza del diritto degli odierni opposti di procedere ad esecuzione forzata va quindi subito detto che è parimenti inammissibile nella presente sede, a prescindere dalla fondatezza o meno dello stesso, il motivo di opposizione fondato sul merito di quanto statuito nella sentenza n. 6025/2018 pronunciata dalla Corte d'Appello di Napoli quale quello afferente alla contrarietà di questa alla legge nel punto in cui ha attribuito ai lavoratori, che erano addetti all'appalto, un diritto soggettivo all'assunzione con l'impresa subentrante a prescindere dalla
4 volontà della stazione appaltante e delle parti che avevano partecipato alle consultazioni sindacali che, invece, avrebbero escluso detti lavoratori dal novero di quelli adibiti all'appalto
Da rigettare, invece, il motivo di opposizione fondato sull'insussistenza del diritto a procedere con l'esecuzione per difetto delega avendo la parte prodotto in atti il mandato (cfr. allegato alle note difensive del 25.3.2025) ad intraprendere, tra le altre azioni, anche il processo di esecuzione e conferito dalla stessa al difensore nell'ambito del procedimento di riassunzione in
Corte di Appello
Da rigettare, altresì, la doglianza afferente alla mancanza di certezza e di esigibilità del diritto di cui al titolo esecutivo in esame stante la mancata allegazione in giudizio, da parte della società opponente, della pronuncia di una eventuale successiva sentenza di cassazione di quella sottesa al precetto oggetto del presente giudizio e seguita al nuovo ricorso per cassazione introdotto dagli odierni opponenti (doc. 2 di parte opponente). Anzi, dalla memoria difensiva di parte opposta del 27.9.2024, emerge, al foglio 3, che il ricorso per cassazione introdotto da ES
S.p.A in data 1 febbraio 2019 sarebbe stato rigettato con sentenza, invero non prodotta in allegato per quanto la parte abbia detto di averlo fatto, del 8 aprile 2024.
Deve quindi ritenersi inequivocabile il diritto spettante ai lavoratori, così come dettagliato nel dispositivo della sentenza del 24.10.2028 della Corte d'Appello di Napoli, ad essere assunti da
ES con la qualifica e l'inquadramento posseduti alle dipendenze della ECOSISTEM s.r.l. con decorrenza economica e giuridica dal 1.6.2011 nonché il diritto di questi ad incassare il risarcimento del danno quantificato in misura pari all'ultima retribuzione mensile globale di fatto percepita dalla ECOSISTEM s.r.l. dovuta a far data dal 1.6.2011 e fino all'assunzione, da maggiorare di rivalutazione monetaria e interessi legali sulle somme via via rivalutate, dalla data di maturazione di ciascun credito al salo effettivo.
Può discutersi, se del caso, in ordine alla liquidità del diritto al risarcimento del danno indicato nel dispositivo per concludere affermando la sussistenza di detto requisito stante l'indicazione, data sempre in maniera inequivocabile dalla Corte, dei criteri da utilizzare per il calcolo del relativo importo (argomenti in Cassazione 29003/2024 per la quale “In tema di esecuzione forzata, l'eterointegrazione del titolo esecutivo giudiziale, sulla base degli elementi ritualmente acquisiti nel processo in cui si è formato, è ammissibile ove si risolva in un'attività integrativa univoca, che non involga attività cognitive suppletive o integrative, rimaste estranee al giudizio che ha preceduto la formazione del titolo. (Nella specie, relativa ad opposizione a precetto, fondato su sentenza di inibitoria dall'uso di prodotti contraffatti e condanna al pagamento di una somma a titolo di penale "per ogni violazione della presente sentenza o ritardo nella sua
5 attuazione", la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva integrato il dispositivo con la previsione che detta somma andava moltiplicata per una unità temporale pari ad ogni giorno di ritardo, in quanto meramente esplicativa della misura coercitiva ivi prevista e resa sulla base di elementi interni e pacificamente acquisiti al processo” nonché Cassazione sentenza 10806/2020 per la quale “L'interpretazione del titolo esecutivo giudiziale (nella specie, relativa alla portata del giudicato esterno di una sentenza definitiva di condanna al pagamento di una somma di denaro) compete al giudice dell'esecuzione e, in caso di opposizione ex art. 615 c.p.c., a quello dell'opposizione, che ne individua la portata precettiva sulla base del dispositivo e della motivazione;
egli può ricorrere, ove il contenuto del titolo sia obbiettivamente ambiguo o incerto e ferma l'indeducibilità di motivi di contestazione nel merito delle statuizioni, anche ad elementi extratestuali, purché ritualmente acquisiti nel processo ed a condizione che non sovrapponga la propria valutazione in diritto a quella del giudice del merito”. Nel caso di specie, per altro, il dispositivo della sentenza sottesa al precetto non può ritenersi affetto da ambiguità o incertezze.
Residua, allora, la sola questione della correttezza del calcolo matematico, così come operato nel precetto, e da effettuare sulla scorta dei criteri indicati nel dispositivo dalla Corte
d'Appello. Sul punto - ossia sulla necessità di accertare la correttezza dell'ammontare dei crediti intimati degli opposti ai fini della verifica della legittimità del precetto in esame (cfr. ordinanza del
8.8.2023) - è stata esperita una consulenza tecnica di ufficio il cui quesito era stato formulato all'udienza del 14.12.2023 alla quale, però, nessuno era comparso per parte opposta (cfr. verbale di udienza del 14.12.2023).
Solo successivamente, invero, quest'ultima si duole di come esso era stato formulato (cfr. memoria di parte opposta di osservazioni alla CTU del 27.9.2024), in primo luogo, nel punto in cui il giudice cristallizzava la data dell'accertamento dei conteggi al 31.12.2018 anziché a quella del
30.4.2019 indicata nel precetto.
Oltre a questo la medesima parte si duole del fatto che, ad oggi, il risarcimento dovuto dovrebbe essere ampliato perché i lavoratori non sono mai stati assunti da ES S.p.A e il danno
è perdurante nel tempo cosicché gli stessi hanno maturato ulteriori mensilità da calcolarsi, quantomeno, sino alla data della sentenza che decide il presente giudizio e rivalutazione monetaria (memoria di parte opposta del 27.9.2024). Il che è vero, solo che la questione non può essere fatta oggetto del presente giudizio, così come erroneamente preteso dalla parte, avendo quest'ultimo ad oggetto esclusivamente il precetto del 20.5.2019 e non il periodo ad esso successivo. La domanda di estendere il tema del decidere a tutti gli importi dovuti da ES successivamente al 30.4.2019 è quindi inammissibile nella presente sede sotto più profili tra i quali
6 vi è anche quello per il quale essa va qualificata come domanda nuova perché mai stata chiesta prima (cfr. memoria difensiva di parte opposta del 2.3.2020).
Quanto al criterio per la quantificazione del risarcimento del danno va preso atto che il dispositivo della Corte d'Appello è chiaro nel dire che esso è pari all'ultima retribuzione mensile globale di fatto percepita da ciascun lavoratore a fare data dal 1.6.2011 e fino all'assunzione, da maggiorare di rivalutazione monetaria e interessi legali sulle somme via via rivalutate, dalla data di ciascun credito al saldo effettivo.
Da condividere, perché corretta, la individuazione della nozione di retribuzione globale di fatto effettuata dalla consulente, e di cui al foglio 3 della consulenza tecnica di ufficio, così come corretto deve ritenersi il criterio utilizzato per l'operazione di calcolo adottato e per il quale le somme dovute sono state definite, anziché eseguire una mera moltiplicazione del quantum erogato dalla ECOSISTEM s.r.l. al maggio del 2021, applicando, alle mensilità decorrenti dal giugno
2011, le retribuzioni base mensili così come definite dal contratto collettivo applicato incrementate, però, dai rinnovi dello stesso succedutesi nel tempo.
Deve ritenersi, anche in ragione di quanto osservato dalla consulente nel punto in cui spiega che “da un'attenta lettura del dispositivo della Corte d'Appello di Napoli n. 6025/2018 ho altresì constatato la necessità di tenere coto della retribuzione globale di fatto corrente nel mese di maggio 2011 per definire l'inquadramento contrattuale economico e contestualmente di adeguarla ai successivi rinnovi contrattuali del ccnl applicato visto che la paga mensile dovuta viene quantificata dal ccnl sulla base dell'inquadramento contrattuale” che il criterio utilizzato non disattenda il dispositivo della Corte d'Appello ma solo proceda alla sua esecuzione con un criterio da ritenersi più puntuale e meno approssimativo. Si ritiene, inoltre, che detto criterio non vada a detrimento dei lavoratori ma, se del caso, a favore degli stessi perché perviene, come già detto, alla quantificazione del dovuto in maniera più puntuale ossia muovendo dal dato concreto, dato dall'effettivo inquadramento contrattuale di ciascuno lavoratore, incrementato dalle maggiorazioni dovute a seguito dei successivi rinnovi contrattuali. Parte opposta, invero, si duole dell'utilizzo del detto criterio ma con un'argomentazione molto generica e consistente nel sostenere, così si è compreso, che il criterio corretto era quello della mera moltiplicazione dell'importo erogato dalla datrice di lavoro nell'ultimo mese di retribuzione per il numero dei mesi di interesse. La parte, però, non dice a quanto ammonterebbe l'importo dovuto ai lavoratori utilizzando questo criterio – gli importi esposti nel precetto non possono essere presi a raffronto, e la parte infatti non arriva a dire questo, perché non è stato spiegato come ad essi la medesima vi
7 sia pervenuta – e la consulente, come già sopra osservato, ha spiegato le ragioni poste alla base del criterio di conteggio dalla stessa utilizzato.
Se del caso può essere condivisa la doglianza di parte opposta per la quale gli importi andavano determinati sino alla data del 30.4.2019 anziché a quella del 30.12.2018 come fatto.
Tuttavia, tenuto conto della necessità di definire il presente giudizio ed evitare ulteriori ragioni di allungamento dei tempi del processo oltre ad altre spese legali, appare possibile dirimere la questione incrementando gli importi da corrispondere a ciascun singolo lavoratore di quattro ulteriori mensilità così come determinate dalla parte nell'atto di precetto del 20.5.2019 da maggiorare di rivalutazione monetaria e interessi legali sulle somme via via rivalutate, dalla data di maturazione di ciascun credito alla data del 30.4.2019 così come statuito dal dispositivo della
Corte d'Appello.
Parimenti da condividere sono le risposte fornite dalla consulente tecnica di ufficio alle osservazioni mosse dalla opponente ES S.p.A (CTU foglio 9-10).
All'esito della consulenza esperita emerge, quindi, che l'importo dovuto a ciascun lavoratore – così come esposto al foglio 11 dell'elaborato – si discosta da quello indicato nel precetto oggetto della presente opposizione: nella specie ai lavoratori DI EV VI, DI EV
HA ZO, DI EV US NY e LL AR risulta dovuto per il titolo di cui alla sentenza della Corte d'Appello di Napoli l'importo di € 234.989, 24, anziché quello di € 272.722,15 indicato nel precetto del 20.5.2019, mentre alla lavoratrice SO CA spetta l'importo di €
327.180,50. A questi importi vanno aggiunti, come già detto, quelli relativi alle ulteriori quattro mensilità dell'anno 2019 come da precetto e come meglio dettagliati nel sotto esteso dispositivo.
L'opposizione va pertanto accolta avuto riguardo al solo motivo inerente all'erroneità del calcolo dell'ammontare spettante a ciascun lavoratore e come esposto nel precetto impugnato.
Va evidenziato, infine, che l'intimazione di precetto per una somma superiore a quella dovuta non produce la nullità dell'atto, ma dà luogo soltanto alla riduzione della somma richiesta nei limiti di quella dovuta con conseguente rideterminazione del dovuto.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza della ES S.p.A su tutti i motivi di opposizione eccetto uno (cfr. punto D) dell'atto di opposizione a precetto) cosicché esse vanno poste carico della medesima in ragione di due terzi e vanno compensate per il restante un terzo.
Stessa sorte per quanto attiene alle spese di consulenza tecnica di ufficio già liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
8 Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio rubricato al numero 414/2019 nel contraddittorio delle parti, ogni ulteriore domanda, eccezione, ed allegazione respinta, così provvede, in accoglimento parziale dell'opposizione formulata da ES S.p.A:
- determina gli importi dovuti da ES S.p.A a DI EV VI, DI EV HA ZO, DI
EV US NY e LL AR e SO CA, alla data del 20.5.2019, in forza del titolo esecutivo costituito dalla sentenza n. 6025/2018 pronunciata dalla Corte
d'Appello di Napoli pubblicata in data 30.11.2018 e resa esecutiva in data 14.12.2018 come segue:
a) lavoratore DI EV VI spetta l'importo di € 234.989, 24 oltre a quello € 9.528,04 corrispondente alle quattro mensilità gennaio-aprile 2019 (€ 2.382,01 x 4) da maggiorare di rivalutazione monetaria e interessi legali sulle somme via via rivalutate, dalla data di maturazione di ciascun credito alla data del 30.4.2019;
b) al lavoratore DI EV HA ZO spetta l'importo di €234.989,24 oltre a quello €
11.879,48 corrispondente alle quattro mensilità gennaio-aprile 2019 (€ 2.379,49 x 4) da maggiorare di rivalutazione monetaria e interessi legali sulle somme via via rivalutate, dalla data di maturazione di ciascun credito alla data del 30.4.2019;
c) al lavoratore DI EV US NY spetta l'importo di €234.989,24 oltre a quello €
12.036,39 corrispondente alle quattro mensilità gennaio-aprile 2019 (€ 2.410,92 x 4) da maggiorare di rivalutazione monetaria e interessi legali sulle somme via via rivalutate, dalla data di maturazione di ciascun credito alla data del 30.4.2019;
d) al lavoratore LL AR spetta l'importo di € 234.989,24 oltre a quello €
11.854,32 corrispondente alle quattro mensilità gennaio-aprile 2019 (€ 2.374,45 x 4) da maggiorare di rivalutazione monetaria e interessi legali sulle somme via via rivalutate, dalla data di maturazione di ciascun credito alla data del 30.4.2019;
d) alla lavoratrice SO CA spetta l'importo di € 327.180,50 oltre a quello €
14.266,72 corrispondente alle quattro mensilità gennaio-aprile 2019 (€ 2.857,66 x 4) da maggiorare di rivalutazione monetaria e interessi legali sulle somme via via rivalutate, dalla data di maturazione di ciascun credito alla data del 30.4.2019;
- liquida le spese di giudizio di DI EV VI, DI EV HA ZO, DI EV US
NY e LL AR e SO CA in complessivi € 18.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese al 15%, esborsi, I.v.a C.p.A e le pone a carico di ES S.p.A in ragione di due terzi e le compensa interamente tra le parti per il restante un terzo;
9 - pone le spese di consulenza tecnica di ufficio già liquidata con separato decreto definitivamente a carico di ES S.p.A in ragione di due terzi e le compensa interamente tra le parti in ragione del restante un terzo.
- giorni trenta per la motivazione così deciso a Macerata il 7 aprile 2025 il giudice del lavoro
Anna Wegher
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