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Sentenza 30 settembre 2024
Sentenza 30 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 30/09/2024, n. 4373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4373 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE II CIVILE – LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania, dott. Giuseppe Giovanni Di Benedetto, a seguito dell'udienza del 27.9.2024 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2955/2024 R.G.L., avente a oggetto Fondo garanzia Pt_1
PROMOSSA DA
, con gli Avv.ti Davide Salvatore Cuomo e Concetta Valeria Parte_2
Calì;
- ricorrente -
CONTRO
in persona del suo presidente pro Controparte_1
tempore, con gli Avv.ti Gianfranco Vittori, Maria Rosaria Battiato, Livia Gaezza, Gaetana
Angela Marchese, Valentina Schilirò e Riccardo Vagliasindi;
- resistente -
****
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
Con l'odierno ricorso, depositato in data 19.3.2024, parte attrice ha adito la presente sede per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “…1) Accertare e dichiarare la nullità del provvedimento datato 27.06.2023, N. Pratica 0003683500 per difetto di motivazione ex art. 3 L. 241/1990 e conseguentemente condannare all'integrale Pt_1 pagamento del TFR ammesso al passivo dell'amministrazione straordinaria Papino elettrodomestici s.p.a. per l'importo di € 20.700,11, tenuto conto del pagamento già avvenuto in favore del ricorrente di €, 14.174,24 previo ricalcolo di interessi, rivalutazione, e ritenute di legge;
2) Accertare e dichiarare la violazione dell'art. 2 della
Legge 29 maggio 1982, n. 297 e conseguentemente condannare all'integrale Pt_1 pagamento del TFR ammesso al passivo dell'amministrazione straordinaria Papino elettrodomestici s.p.a. per l'importo di € 20.700,11, tenuto conto del pagamento già
1 avvenuto in favore del ricorrente di € 14.174,24, previo ricalcolo di interessi, rivalutazione, e ritenute di legge;
Con vittoria di spese e compensi del giudizio da distrarsi in favore dei suddetti procuratori antistatari”.
Con memoria difensiva depositata in data 22.7.2024 si è costituito in giudizio l' , deducendo che “…Tuttavia, successivamente l' con un successivo Pt_1 Pt_1
provvedimento di liquidazione del 26/06/2024 (all. 5), a seguito di un nuovo orientamento amministrativo di cui alla Circolare n. 70 del 26/07/2023 e successive conferme Pt_1 amministrative, liquidava il residuo importo di € 4.281,11 pari alla differenza tra €
20.700,11 tfr ammesso nello stato passivo ed € 16.419,00 già liquidato”, precisando che
“…in questa seconda liquidazione l' ha tenuto conto di quanto percepito dal Sig. Pt_1
in sede di riparto (all. 6 ammissione n.ro 795 evidenziata in giallo): infatti, in Parte_2 sede di riparto il Sig. ha percepito la somma di € 1.536,89 (irpef € 353,48 Parte_2
riconosciuta in sede di liquidazione) che è stata decurtata dalla liquidazione. L'importo netto di € 2.506,88 è stato accreditato al ricorrente in data 03/07/2024 (v. all. 7 Cassetto previdenziale del cittadino)…” e chiedendo che “…venga dichiarata cessata materia del contendere in quanto integralmente è stato liquidato il tfr ammesso nello stato passivo al
Sig. ; ha formulato, pertanto, le seguenti conclusioni: “…dichiarare cessata la Parte_2 materia del contendere con compensazione delle spese di lite”.
La causa è stata istruita mediante produzione documentale.
L'udienza del 27.9.2024 è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c. e a seguito della stessa, ritenuta la causa matura per la decisione, viene emessa la presente sentenza.
2. Merito.
Sulla base di quanto allegato e documentato dall'Ente previdenziale e di quanto riconosciuto dalla parte ricorrente nelle note del 26.9.2024, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Come precisato in giurisprudenza, infatti, “la cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato
l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito...” (cfr., ex multis, C Cass. 10553/09; C. Cass. 22650/08).
D'altronde, “La pronuncia di cessazione della materia del contendere deve essere adottata anche d'ufficio, senza che sia necessario un espresso accordo delle parti, atteso
2 che, indipendentemente dalle conclusioni da queste ultime formulate, spetta al giudice valutare l'effettivo venir meno dell'interesse delle stesse ad una decisione sul merito della vertenza. Posta tale precisazione va affermato che la cessazione della materia del contendere non costituisca una vera e propria domanda, essendo piuttosto una sollecitazione al giudice ad esercitare il proprio potere officioso” (cfr. C. Cass. 1625/2020,
C. Cass. 19568/2017).
Con riguardo alle spese di lite, in assenza di accordo fra le parti, la statuizione sulle stesse va compiuta sulla base del principio della soccombenza virtuale, ovverosia in base alla valutazione del probabile accoglimento della domanda (cfr. C. Cass. 2937/99).
Ai fini della superiore statuizione rilevano, da un lato, la fondatezza di quanto allegato da parte ricorrente in ordine alla spettanza del residuo TFR richiesto a carico del
Fondo di Garanzia (come sostanzialmente riconosciuto dall'Ente previdenziale con Pt_1
la successiva liquidazione in sede amministrativa) e, dall'altro lato, la condotta processuale dello stesso , di pronto riconoscimento della pretesa fatta valere in Controparte_2 giudizio dal ricorrente, seppure successivamente all'introduzione dello stesso.
3. Spese.
Sulla base delle superiori considerazioni, le spese di lite vanno compensate in ragione della metà; la restante parte segue la soccombenza – virtuale – ex art 91 c.p.c. e, liquidata come in dispositivo sulla base del valore della causa risultante all'esito del procedimento, va posta a carico dell' e distratta ex art. 93 c.p.c. in favore dei Pt_1
procuratori di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: dichiara cessata la materia del contendere;
condanna l' al pagamento, in favore di parte ricorrente e in ragione della Pt_1 metà, delle spese processuali, che si liquidano nell'intero in complessivi € 884,50 per compensi, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15%, come per legge, disponendone ex art. 93 c.p.c. la distrazione a favore dei procuratori;
compensa la restante parte.
Catania, 27 settembre 2024
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Giuseppe Giovanni Di Benedetto
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE II CIVILE – LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania, dott. Giuseppe Giovanni Di Benedetto, a seguito dell'udienza del 27.9.2024 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2955/2024 R.G.L., avente a oggetto Fondo garanzia Pt_1
PROMOSSA DA
, con gli Avv.ti Davide Salvatore Cuomo e Concetta Valeria Parte_2
Calì;
- ricorrente -
CONTRO
in persona del suo presidente pro Controparte_1
tempore, con gli Avv.ti Gianfranco Vittori, Maria Rosaria Battiato, Livia Gaezza, Gaetana
Angela Marchese, Valentina Schilirò e Riccardo Vagliasindi;
- resistente -
****
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
Con l'odierno ricorso, depositato in data 19.3.2024, parte attrice ha adito la presente sede per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “…1) Accertare e dichiarare la nullità del provvedimento datato 27.06.2023, N. Pratica 0003683500 per difetto di motivazione ex art. 3 L. 241/1990 e conseguentemente condannare all'integrale Pt_1 pagamento del TFR ammesso al passivo dell'amministrazione straordinaria Papino elettrodomestici s.p.a. per l'importo di € 20.700,11, tenuto conto del pagamento già avvenuto in favore del ricorrente di €, 14.174,24 previo ricalcolo di interessi, rivalutazione, e ritenute di legge;
2) Accertare e dichiarare la violazione dell'art. 2 della
Legge 29 maggio 1982, n. 297 e conseguentemente condannare all'integrale Pt_1 pagamento del TFR ammesso al passivo dell'amministrazione straordinaria Papino elettrodomestici s.p.a. per l'importo di € 20.700,11, tenuto conto del pagamento già
1 avvenuto in favore del ricorrente di € 14.174,24, previo ricalcolo di interessi, rivalutazione, e ritenute di legge;
Con vittoria di spese e compensi del giudizio da distrarsi in favore dei suddetti procuratori antistatari”.
Con memoria difensiva depositata in data 22.7.2024 si è costituito in giudizio l' , deducendo che “…Tuttavia, successivamente l' con un successivo Pt_1 Pt_1
provvedimento di liquidazione del 26/06/2024 (all. 5), a seguito di un nuovo orientamento amministrativo di cui alla Circolare n. 70 del 26/07/2023 e successive conferme Pt_1 amministrative, liquidava il residuo importo di € 4.281,11 pari alla differenza tra €
20.700,11 tfr ammesso nello stato passivo ed € 16.419,00 già liquidato”, precisando che
“…in questa seconda liquidazione l' ha tenuto conto di quanto percepito dal Sig. Pt_1
in sede di riparto (all. 6 ammissione n.ro 795 evidenziata in giallo): infatti, in Parte_2 sede di riparto il Sig. ha percepito la somma di € 1.536,89 (irpef € 353,48 Parte_2
riconosciuta in sede di liquidazione) che è stata decurtata dalla liquidazione. L'importo netto di € 2.506,88 è stato accreditato al ricorrente in data 03/07/2024 (v. all. 7 Cassetto previdenziale del cittadino)…” e chiedendo che “…venga dichiarata cessata materia del contendere in quanto integralmente è stato liquidato il tfr ammesso nello stato passivo al
Sig. ; ha formulato, pertanto, le seguenti conclusioni: “…dichiarare cessata la Parte_2 materia del contendere con compensazione delle spese di lite”.
La causa è stata istruita mediante produzione documentale.
L'udienza del 27.9.2024 è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c. e a seguito della stessa, ritenuta la causa matura per la decisione, viene emessa la presente sentenza.
2. Merito.
Sulla base di quanto allegato e documentato dall'Ente previdenziale e di quanto riconosciuto dalla parte ricorrente nelle note del 26.9.2024, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Come precisato in giurisprudenza, infatti, “la cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato
l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito...” (cfr., ex multis, C Cass. 10553/09; C. Cass. 22650/08).
D'altronde, “La pronuncia di cessazione della materia del contendere deve essere adottata anche d'ufficio, senza che sia necessario un espresso accordo delle parti, atteso
2 che, indipendentemente dalle conclusioni da queste ultime formulate, spetta al giudice valutare l'effettivo venir meno dell'interesse delle stesse ad una decisione sul merito della vertenza. Posta tale precisazione va affermato che la cessazione della materia del contendere non costituisca una vera e propria domanda, essendo piuttosto una sollecitazione al giudice ad esercitare il proprio potere officioso” (cfr. C. Cass. 1625/2020,
C. Cass. 19568/2017).
Con riguardo alle spese di lite, in assenza di accordo fra le parti, la statuizione sulle stesse va compiuta sulla base del principio della soccombenza virtuale, ovverosia in base alla valutazione del probabile accoglimento della domanda (cfr. C. Cass. 2937/99).
Ai fini della superiore statuizione rilevano, da un lato, la fondatezza di quanto allegato da parte ricorrente in ordine alla spettanza del residuo TFR richiesto a carico del
Fondo di Garanzia (come sostanzialmente riconosciuto dall'Ente previdenziale con Pt_1
la successiva liquidazione in sede amministrativa) e, dall'altro lato, la condotta processuale dello stesso , di pronto riconoscimento della pretesa fatta valere in Controparte_2 giudizio dal ricorrente, seppure successivamente all'introduzione dello stesso.
3. Spese.
Sulla base delle superiori considerazioni, le spese di lite vanno compensate in ragione della metà; la restante parte segue la soccombenza – virtuale – ex art 91 c.p.c. e, liquidata come in dispositivo sulla base del valore della causa risultante all'esito del procedimento, va posta a carico dell' e distratta ex art. 93 c.p.c. in favore dei Pt_1
procuratori di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: dichiara cessata la materia del contendere;
condanna l' al pagamento, in favore di parte ricorrente e in ragione della Pt_1 metà, delle spese processuali, che si liquidano nell'intero in complessivi € 884,50 per compensi, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15%, come per legge, disponendone ex art. 93 c.p.c. la distrazione a favore dei procuratori;
compensa la restante parte.
Catania, 27 settembre 2024
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Giuseppe Giovanni Di Benedetto
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