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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 22/01/2025, n. 198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 198 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1505/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Daniela Bonacchi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1505/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DONATI Parte_1 C.F._1 LAURA e dell'avv. BELLACCI DANIELA ( ) VIA ENRICO ROSAI 10 52027 C.F._2
SAN GIOVANNI VALDARNO;
, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. DONATI
LAURA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FRANCI Controparte_1 C.F._3 UMBERTO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA FRA' G. ANGELICO 14B FIRENZEpresso il difensore avv. FRANCI UMBERTO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: Voglia l'Ill.mo Giudice adito per tutte le causali di cui in narrativa, in via principale e nel merito dichiarare che la SInora non ha donato al figlio la somma di € 30.000,00 e per Parte_1 l'effetto condannare il SI. alla restituzione in favore della ricorrente della suddetta Controparte_1 somma;
Voglia altresì dichiarare l'annullabilità ex art.1439 c.c. della scrittura datata 10-09-2021, sottoscritta tra , e con ogni effetto di legge;
in Parte_1 Controparte_1 Parte_2 denegata e non creduta ipotesi, in cui il Giudice ritenesse non sufficientemente provata la mancanza di volontà della ricorrente di donare al figlio la somma di € 30.000,00 dichiarare la nullità di detta donazione per mancanza della forma richiesta ad substantiam ex art. 782 c.c. e per l'effetto condannare il resistente alla restituzione di detto importo a favore della madre.
Il tutto comunque con vittoria di competenze e spese del presente giudizio.
In via istruttoria, per l'ammissione die mezzi istruttori richiesti in ricorso.
Per parte resistente: Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Firenze, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, respingere le domande avanzate dalla ricorrente in quanto infondate in fatto e in diritto.
In via istruttoria, in denegata ipotesi di ammissione delle prove per testi richieste da parte ricorrente, si chiede l'ammissione, a controprova, sugli stessi capitoli, del teste Tes_1
di Figline Incisa V.no. Con vittoria di spese e competenze.
[...]
pagina 1 di 4 Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La SI.ra ha proposto ricorso ex art. 281 decies c.p.c. chiedendo, in via principale, Parte_1 dichiarare che la stessa non ha donato al figlio la somma di Euro 30.000,00 e la conseguente condanna del SI. alla restituzione in proprio favore della somma suddetta, nonché dichiarare Controparte_1 l'annullabilità ex art. 1439 c.c. della scrittura privata inter partes stottoscritta datata 10.9.2021; in ipotesi, dichiarare la nullità della suddetta donazione per mancanza della forma richiesta ad substantiam ex art. 782 c.c. e condannare il convenuto alla restituzione di detto importo in favore della madre.
A fondamento del ricorso ha allegato: che, in data 21.1.2021, i SInori (madre), Parte_1
e (figli) avevano sottoscritto un accordo di determinazione di Parte_2 Controparte_1 indennità per esproprio di terreni di cui erano proprietari nel Comune di Reggello, in ragione del quale avevano ricevuto, rispettivamente, la somma di Euro 325.000,00 la SI.ra (la quale era già Parte_1 proprietaria della metà del terreno oltre ad 1/3 ricevuto in eredità dal marito e la somma Persona_1 di Euro 81.000,00 ciascuno i due figli, in ragione della proprietà acquisita mortis causa dal padre;
che, nel mese di aprile 2021, la ricorrente aveva deciso di cedere ai figli ulteriori Euro 70.000,00 ciascuno con bonifico eseguito in data 26.4.2021, a fronte della richiesta avanzata dal figlio di Controparte_1 ricevere la maggior somma di Euro 100.000,00; che, comunque, la figlia aveva diritto a Pt_2 ricevere la somma di circa Euro 30.000,00 come rimborso delle spese dalla stessa in precedenza sostenute in favore dei genitori, per cui la somma alla stessa versata di Euro 70.000,00 era comprensiva anche dei 30.000,00 dalla stessa anticipati;
che, in tal modo, la ricorrente riteneva di mettere a tacere ogni altra futura pretesa economica dei figli;
che, al contrario, il 25.6.2021, essendo Controparte_1 stato incaricato dalla madre di effettuare per conto della stessa un prelievo allo sportello automatico di Euro 250,00, previa consegna della carta elettronica, aveva effettuato, in pari data, sempre tramite
ATM, un bonifico in proprio favore di Euro 30.000,00 con la causale “pagamento per pareggio eredità”, circostanza, in realtà non corrispondente al vero, avendo lo stesso già ricevuto, per le ragioni sopra esposte, Euro 30.000,00 in più rispetto alla sorella;
che il SI. aveva eseguito tale CP_1 operazione in proprio favore all'insaputa e senza l'autorizzazione della madre, la quale ne era venuta a conoscenza solo nel marzo 2023, in occasione di un infortunio subito, quando aveva chiesto alla figlia che la assisteva di riorganizzare tutti i suoi documenti, anche bancari;
che, al fine di tutelarsi rispetto all'operazione compiuta, il SI. in data 10.9.2021, sottoponeva alla madre e alla Controparte_1 sorella una scrittura privata da lui predisposta in cui la madre dichiarava di avergli donato, per spirito di liberalità, Euro 30.000,00 “per compensarlo di una precedente donazione di equivalente valore” effettuata in favore della sorella;
che tale scrittura deve essere dichiarata annullabile ex art. 1439 c.c., poiché, all'atto della sua sottoscrizione, né la madre né la sorella erano a conoscenza dell'operazione bancaria eseguita dal SI. che, in ogni caso, tale donazione deve dichiararsi nulla per difetto CP_1 della prescritta forma ad substantiam ex art. 782 c.c.
Si è costituito in giudizio il SI. il quale, in punto di fatto, ha eccepito: che, dopo la Controparte_1 morte del padre erano insorte contestazioni tra la madre ed i figli per i ritenuti (dal SI. Persona_1
maggiori vantaggi economici ricevuti dalla sorella da parte del padre, il Controparte_1 Pt_2 quale, in vita, l'aveva in più occasioni aiutata economicamente, versando, in parte, il prezzo di acquisto della sua casa e, in parte, pagando le rate del mutuo dalla stessa stipulato, con l'erogazione di una liberalità complessiva di circa Euro 30.000,00; che, al contrario, da parte sua, la figlia Pt_2 sosteneva di aver diritto al rimborso delle spese sostenute in favore dei genitori, che la madre aveva, quindi, provveduto effettivamente a restituire;
che, visto il clima di tensione, al fine di scongiurare una lite, le parti si erano accordate per il versamento, da parte della SI.ra in favore del figlio Parte_1
della somma di Euro 30.000,00 a compensazione della liberalità di pari importo ricevuta CP_1 dalla figlia e, a tal fine, in data 25.6.2021, si era recata assieme al figlio allo sportello Pt_2
pagina 2 di 4 automatico della propria filiale ed aveva effettuato il bonifico in suo favore di Euro 30.000,00 con causale pagamento x pareggio eredità”; che, al fine di SIlare il loro accordo per il Controparte_1 futuro, le parti avevano poi sottoscritto una scrittura privata in data 10.9.2021, con la quale la SI.ra dichiarava di aver versato al figlio Euro 30.000,00 per compensarlo delle Parte_1 CP_1 elargizioni di Euro 30.000,00 ricevute dalla figlia , la quale dava espressamente atto di tale Pt_2 donazione e sottoscriveva la scrittura per approvazione;
che tale scrittura, lungi dall'essere stata precostituita da era stata firmata dalla madre e dalla sorella in assenza di Controparte_1 quest'ultimo, al quale poi venne consegnata già firmata.
In diritto, ha eccepito: che, con il bonifico di Euro 30.000,00 eseguito in suo favore, la ricorrente non aveva voluto effettuare una donazione, bensì aveva inteso pareggiare i conti tra i figli ed evitare l'insorgere di contestazioni future, come confermato dalla scrittura privata del 10.9.2021, le cui firme non erano state disconosciute;
che nessun raggiro era stato poste in essere dallo stesso nei confronti della madre, né in occasione dell'esecuzione del bonifico, autorizzato dalla stessa, né in occasione della sottoscrizione della scrittura del 10.9.2021, liberamente firmata dalla madre e dalla sorella;
che, in ipotesi di ritenuta natura di donazione del bonifico, la stessa doveva qualificarsi come donazione di modico valore, visto l'importo, per la quale non è prescritta la forma dell'atto pubblico ex art. 783 c.c.
La causa è stata documentalmente istruita.
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Documentalmente provata è l'intervenuta stipula, fra i SInori (madre), Parte_1 CP_1
(figlio) e (figlia), della scrittura privata datata 10.9.2021 con la quale la
[...] Parte_2 ricorrente dichiara espressamente di aver donato, per spirito di liberalità, al figlio la somma CP_1 di Euro 30.000,00, al fine di compensarlo di una precedente donazione, di equivalente valore, effettuata, sempre con animus donandi, in favore dell'altra figlia, , da parte dei genitori. Pt_2
I figli e da parte loro, confermano la circostanza e si danno Parte_2 Controparte_1 reciprocamente atto di aver ricevuto, ciascuno, una donazione del valore equivalente di Euro 30.000,00.
La scrittura privata risulta sottoscritta da tutti e tre i soggetti stipulanti e le relative sottoscrizioni non sono state disconosciute dalle parti nel presente giudizio.
Costituisce riscontro documentale alla dichiarazione della ricorrente contenuta nella suddetta scrittura il bonifico, dalla stessa eseguito in favore del figlio per l'importo suindicato, in data 25.6.2021, con la causale pagamento x pareggio eredità”. Controparte_1
La ricorrente ha chiesto accertarsi di non aver effettivamente eseguito la donazione in favore del figlio, in quanto il bonifico di Euro 30.000,00 in suo favore sarebbe stato eseguito in autonomia dal SI.
a sua insaputa e senza la sua autorizzazione, e dello stesso la ricorrente avrebbe avuto Controparte_1 contezza solo successivamente e casualmente.
Ha chiesto, altresì, la declaratoria di annullamento della scrittura privata del 10.9.2021, in quanto la sua volontà sarebbe stata carpita da con dolo, mediante precostituzione, da parte sua, della Controparte_1 scrittura medesima e sua sottoposizione alla firma di madre e sorella, le quali, però, ne avrebbero frainteso il reale SInificato, altrimenti non l'avrebbero sottoscritta;
in ipotesi, ha chiesto accertarsi la relativa nullità in quanto donazione priva della forma prescritta ad substantiam ex art. 786 c.c.
Ciò premesso, nessuna delle domande proposte da parte ricorrente ha trovato riscontro probatorio.
Il bonifico eseguito in favore di da sportello ATM in data 25.6.2021 risulta effettuato Controparte_1 con la carta bancomat intestata alla ricorrente e, pertanto, se non direttamente dalla stessa, previa consegna della medesima al SI. non risultando provato il difetto di autorizzazione CP_1 all'esecuzione della suddetta operazione.
pagina 3 di 4 Operazione che, al contrario, trova riscontro documentale nella successiva scrittura privata del
10.9.2021, nella quale la ricorrente dà espressamente atto di aver eseguito tale liberalità, per il suddetto importo, in favore del figlio, specificandone le ragioni. Del resto, l'erogazione di pari liberalità alla figlia/sorella è ammessa da entrambe le parti. Per cui, trattandosi di bonifico eseguito Parte_2 da conto corrente di dalla stessa non revocato nei tempi previsti, deve senz'altro Parte_3 ritenersi imputabile alla stessa.
Quanto alla scrittura privata, non risultano provati i raggiri che la ricorrente attribuisce al convenuto, finalizzati a convincerla alla sottoscrizione della stessa, senza i quali essa non avrebbe contratto. A fronte della sottoscrizione di non disconosciuta, ed in assenza della prova di Parte_1 raggiri utilizzati da la scrittura deve ritenersi pienamente valida ed efficace tra le Controparte_1 parti, nonché coerente con le attribuzioni patrimoniali eseguite in favore dei fratelli e CP_1 Parte_2
[...]
Non può neppure ritenersi fondata la domanda di nullità della donazione di Euro 30.000,00 eseguita in favore di visto il modico valore, oggettivo e soggettivo, della stessa. Controparte_1
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
RIGETTA il ricorso;
CONDANNA la parte ricorrente a rimborsare alla parte resistente le spese di lite, che si liquidano in
€2.547,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali.
Firenze, 22 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Daniela Bonacchi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Daniela Bonacchi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1505/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DONATI Parte_1 C.F._1 LAURA e dell'avv. BELLACCI DANIELA ( ) VIA ENRICO ROSAI 10 52027 C.F._2
SAN GIOVANNI VALDARNO;
, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. DONATI
LAURA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FRANCI Controparte_1 C.F._3 UMBERTO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA FRA' G. ANGELICO 14B FIRENZEpresso il difensore avv. FRANCI UMBERTO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: Voglia l'Ill.mo Giudice adito per tutte le causali di cui in narrativa, in via principale e nel merito dichiarare che la SInora non ha donato al figlio la somma di € 30.000,00 e per Parte_1 l'effetto condannare il SI. alla restituzione in favore della ricorrente della suddetta Controparte_1 somma;
Voglia altresì dichiarare l'annullabilità ex art.1439 c.c. della scrittura datata 10-09-2021, sottoscritta tra , e con ogni effetto di legge;
in Parte_1 Controparte_1 Parte_2 denegata e non creduta ipotesi, in cui il Giudice ritenesse non sufficientemente provata la mancanza di volontà della ricorrente di donare al figlio la somma di € 30.000,00 dichiarare la nullità di detta donazione per mancanza della forma richiesta ad substantiam ex art. 782 c.c. e per l'effetto condannare il resistente alla restituzione di detto importo a favore della madre.
Il tutto comunque con vittoria di competenze e spese del presente giudizio.
In via istruttoria, per l'ammissione die mezzi istruttori richiesti in ricorso.
Per parte resistente: Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Firenze, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, respingere le domande avanzate dalla ricorrente in quanto infondate in fatto e in diritto.
In via istruttoria, in denegata ipotesi di ammissione delle prove per testi richieste da parte ricorrente, si chiede l'ammissione, a controprova, sugli stessi capitoli, del teste Tes_1
di Figline Incisa V.no. Con vittoria di spese e competenze.
[...]
pagina 1 di 4 Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La SI.ra ha proposto ricorso ex art. 281 decies c.p.c. chiedendo, in via principale, Parte_1 dichiarare che la stessa non ha donato al figlio la somma di Euro 30.000,00 e la conseguente condanna del SI. alla restituzione in proprio favore della somma suddetta, nonché dichiarare Controparte_1 l'annullabilità ex art. 1439 c.c. della scrittura privata inter partes stottoscritta datata 10.9.2021; in ipotesi, dichiarare la nullità della suddetta donazione per mancanza della forma richiesta ad substantiam ex art. 782 c.c. e condannare il convenuto alla restituzione di detto importo in favore della madre.
A fondamento del ricorso ha allegato: che, in data 21.1.2021, i SInori (madre), Parte_1
e (figli) avevano sottoscritto un accordo di determinazione di Parte_2 Controparte_1 indennità per esproprio di terreni di cui erano proprietari nel Comune di Reggello, in ragione del quale avevano ricevuto, rispettivamente, la somma di Euro 325.000,00 la SI.ra (la quale era già Parte_1 proprietaria della metà del terreno oltre ad 1/3 ricevuto in eredità dal marito e la somma Persona_1 di Euro 81.000,00 ciascuno i due figli, in ragione della proprietà acquisita mortis causa dal padre;
che, nel mese di aprile 2021, la ricorrente aveva deciso di cedere ai figli ulteriori Euro 70.000,00 ciascuno con bonifico eseguito in data 26.4.2021, a fronte della richiesta avanzata dal figlio di Controparte_1 ricevere la maggior somma di Euro 100.000,00; che, comunque, la figlia aveva diritto a Pt_2 ricevere la somma di circa Euro 30.000,00 come rimborso delle spese dalla stessa in precedenza sostenute in favore dei genitori, per cui la somma alla stessa versata di Euro 70.000,00 era comprensiva anche dei 30.000,00 dalla stessa anticipati;
che, in tal modo, la ricorrente riteneva di mettere a tacere ogni altra futura pretesa economica dei figli;
che, al contrario, il 25.6.2021, essendo Controparte_1 stato incaricato dalla madre di effettuare per conto della stessa un prelievo allo sportello automatico di Euro 250,00, previa consegna della carta elettronica, aveva effettuato, in pari data, sempre tramite
ATM, un bonifico in proprio favore di Euro 30.000,00 con la causale “pagamento per pareggio eredità”, circostanza, in realtà non corrispondente al vero, avendo lo stesso già ricevuto, per le ragioni sopra esposte, Euro 30.000,00 in più rispetto alla sorella;
che il SI. aveva eseguito tale CP_1 operazione in proprio favore all'insaputa e senza l'autorizzazione della madre, la quale ne era venuta a conoscenza solo nel marzo 2023, in occasione di un infortunio subito, quando aveva chiesto alla figlia che la assisteva di riorganizzare tutti i suoi documenti, anche bancari;
che, al fine di tutelarsi rispetto all'operazione compiuta, il SI. in data 10.9.2021, sottoponeva alla madre e alla Controparte_1 sorella una scrittura privata da lui predisposta in cui la madre dichiarava di avergli donato, per spirito di liberalità, Euro 30.000,00 “per compensarlo di una precedente donazione di equivalente valore” effettuata in favore della sorella;
che tale scrittura deve essere dichiarata annullabile ex art. 1439 c.c., poiché, all'atto della sua sottoscrizione, né la madre né la sorella erano a conoscenza dell'operazione bancaria eseguita dal SI. che, in ogni caso, tale donazione deve dichiararsi nulla per difetto CP_1 della prescritta forma ad substantiam ex art. 782 c.c.
Si è costituito in giudizio il SI. il quale, in punto di fatto, ha eccepito: che, dopo la Controparte_1 morte del padre erano insorte contestazioni tra la madre ed i figli per i ritenuti (dal SI. Persona_1
maggiori vantaggi economici ricevuti dalla sorella da parte del padre, il Controparte_1 Pt_2 quale, in vita, l'aveva in più occasioni aiutata economicamente, versando, in parte, il prezzo di acquisto della sua casa e, in parte, pagando le rate del mutuo dalla stessa stipulato, con l'erogazione di una liberalità complessiva di circa Euro 30.000,00; che, al contrario, da parte sua, la figlia Pt_2 sosteneva di aver diritto al rimborso delle spese sostenute in favore dei genitori, che la madre aveva, quindi, provveduto effettivamente a restituire;
che, visto il clima di tensione, al fine di scongiurare una lite, le parti si erano accordate per il versamento, da parte della SI.ra in favore del figlio Parte_1
della somma di Euro 30.000,00 a compensazione della liberalità di pari importo ricevuta CP_1 dalla figlia e, a tal fine, in data 25.6.2021, si era recata assieme al figlio allo sportello Pt_2
pagina 2 di 4 automatico della propria filiale ed aveva effettuato il bonifico in suo favore di Euro 30.000,00 con causale pagamento x pareggio eredità”; che, al fine di SIlare il loro accordo per il Controparte_1 futuro, le parti avevano poi sottoscritto una scrittura privata in data 10.9.2021, con la quale la SI.ra dichiarava di aver versato al figlio Euro 30.000,00 per compensarlo delle Parte_1 CP_1 elargizioni di Euro 30.000,00 ricevute dalla figlia , la quale dava espressamente atto di tale Pt_2 donazione e sottoscriveva la scrittura per approvazione;
che tale scrittura, lungi dall'essere stata precostituita da era stata firmata dalla madre e dalla sorella in assenza di Controparte_1 quest'ultimo, al quale poi venne consegnata già firmata.
In diritto, ha eccepito: che, con il bonifico di Euro 30.000,00 eseguito in suo favore, la ricorrente non aveva voluto effettuare una donazione, bensì aveva inteso pareggiare i conti tra i figli ed evitare l'insorgere di contestazioni future, come confermato dalla scrittura privata del 10.9.2021, le cui firme non erano state disconosciute;
che nessun raggiro era stato poste in essere dallo stesso nei confronti della madre, né in occasione dell'esecuzione del bonifico, autorizzato dalla stessa, né in occasione della sottoscrizione della scrittura del 10.9.2021, liberamente firmata dalla madre e dalla sorella;
che, in ipotesi di ritenuta natura di donazione del bonifico, la stessa doveva qualificarsi come donazione di modico valore, visto l'importo, per la quale non è prescritta la forma dell'atto pubblico ex art. 783 c.c.
La causa è stata documentalmente istruita.
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Documentalmente provata è l'intervenuta stipula, fra i SInori (madre), Parte_1 CP_1
(figlio) e (figlia), della scrittura privata datata 10.9.2021 con la quale la
[...] Parte_2 ricorrente dichiara espressamente di aver donato, per spirito di liberalità, al figlio la somma CP_1 di Euro 30.000,00, al fine di compensarlo di una precedente donazione, di equivalente valore, effettuata, sempre con animus donandi, in favore dell'altra figlia, , da parte dei genitori. Pt_2
I figli e da parte loro, confermano la circostanza e si danno Parte_2 Controparte_1 reciprocamente atto di aver ricevuto, ciascuno, una donazione del valore equivalente di Euro 30.000,00.
La scrittura privata risulta sottoscritta da tutti e tre i soggetti stipulanti e le relative sottoscrizioni non sono state disconosciute dalle parti nel presente giudizio.
Costituisce riscontro documentale alla dichiarazione della ricorrente contenuta nella suddetta scrittura il bonifico, dalla stessa eseguito in favore del figlio per l'importo suindicato, in data 25.6.2021, con la causale pagamento x pareggio eredità”. Controparte_1
La ricorrente ha chiesto accertarsi di non aver effettivamente eseguito la donazione in favore del figlio, in quanto il bonifico di Euro 30.000,00 in suo favore sarebbe stato eseguito in autonomia dal SI.
a sua insaputa e senza la sua autorizzazione, e dello stesso la ricorrente avrebbe avuto Controparte_1 contezza solo successivamente e casualmente.
Ha chiesto, altresì, la declaratoria di annullamento della scrittura privata del 10.9.2021, in quanto la sua volontà sarebbe stata carpita da con dolo, mediante precostituzione, da parte sua, della Controparte_1 scrittura medesima e sua sottoposizione alla firma di madre e sorella, le quali, però, ne avrebbero frainteso il reale SInificato, altrimenti non l'avrebbero sottoscritta;
in ipotesi, ha chiesto accertarsi la relativa nullità in quanto donazione priva della forma prescritta ad substantiam ex art. 786 c.c.
Ciò premesso, nessuna delle domande proposte da parte ricorrente ha trovato riscontro probatorio.
Il bonifico eseguito in favore di da sportello ATM in data 25.6.2021 risulta effettuato Controparte_1 con la carta bancomat intestata alla ricorrente e, pertanto, se non direttamente dalla stessa, previa consegna della medesima al SI. non risultando provato il difetto di autorizzazione CP_1 all'esecuzione della suddetta operazione.
pagina 3 di 4 Operazione che, al contrario, trova riscontro documentale nella successiva scrittura privata del
10.9.2021, nella quale la ricorrente dà espressamente atto di aver eseguito tale liberalità, per il suddetto importo, in favore del figlio, specificandone le ragioni. Del resto, l'erogazione di pari liberalità alla figlia/sorella è ammessa da entrambe le parti. Per cui, trattandosi di bonifico eseguito Parte_2 da conto corrente di dalla stessa non revocato nei tempi previsti, deve senz'altro Parte_3 ritenersi imputabile alla stessa.
Quanto alla scrittura privata, non risultano provati i raggiri che la ricorrente attribuisce al convenuto, finalizzati a convincerla alla sottoscrizione della stessa, senza i quali essa non avrebbe contratto. A fronte della sottoscrizione di non disconosciuta, ed in assenza della prova di Parte_1 raggiri utilizzati da la scrittura deve ritenersi pienamente valida ed efficace tra le Controparte_1 parti, nonché coerente con le attribuzioni patrimoniali eseguite in favore dei fratelli e CP_1 Parte_2
[...]
Non può neppure ritenersi fondata la domanda di nullità della donazione di Euro 30.000,00 eseguita in favore di visto il modico valore, oggettivo e soggettivo, della stessa. Controparte_1
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
RIGETTA il ricorso;
CONDANNA la parte ricorrente a rimborsare alla parte resistente le spese di lite, che si liquidano in
€2.547,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali.
Firenze, 22 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Daniela Bonacchi
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