Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 27/05/2025, n. 1242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1242 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
La giudice designata, Azzurra de Salvia, all'esito dell'udienza cartolare del 7.5.2025, ex art.127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 5288/2024 R.G.L.
TRA rappresentato e difeso dall'avv. Leonardo D'Angelo Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentate pro Controparte_1
tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Francesca Banchetti
RESISTENTE
OGGETTO: assegno sociale
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 5.6.2024, il ricorrente ha adito il Tribunale di Foggia, in funzione di
Giudice del Lavoro, esponendo di aver presentato domanda per il riconoscimento dell'assegno sociale, negatogli in ragione della discontinuità della sua presenza in Italia;
che detto diniego è stato confermato in sede di ricorso amministrativo, con la medesima motivazione.
Tutto ciò premesso, parte ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni: “accertato il diritto del ricorrente al riconoscimento dell'assegno sociale, per la sussistenza del requisito di residenza e permanenza nel territorio dello Stato nella modalità di legge e del requisito reddituale e di ogni altro requisito, ex art. 3 comma 6 della legge 8 agosto 1995 n.335, dichiarare l' tenuto all'erogazione CP_1
dell'assegno sociale e, di conseguenza, condannare l al pagamento delle competenze CP_1
economiche a far data dalla domanda amministrativa per ratei arretrati e dei ratei correnti nella misura prevista per legge, oltre interessi e svalutazione monetaria”. Vinte le spese di lite, con distrazione.
CP_ Costituitosi in giudizio, l' ha contestato la fondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto, sulla base dell'insussistenza del requisito del soggiorno legale e continuativo sul territorio nazionale per almeno dieci anni.
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* * *
Il ricorso deve essere rigettato.
“Occorre […] premettere che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 6, della legge 335 del
08.08.1995, hanno diritto all'assegno sociale, (prestazione che a decorrere dal 1° gennaio 1996, ha sostituito la c.d. pensione sociale), i «cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma»; inoltre, a seguito della legge n.
40 del 1998, art. 39, si è prevista la concessione dell'assegno sociale anche ai cittadini stranieri
"equiparati" a condizione che questi abbiano compiuto 65 anni e 3 mesi di età, risiedano effettivamente ed abitualmente in Italia e siano titolari di redditi di importo inferiore ai limiti previsti dalla stessa L. n. 335 del 1995.
Ai sensi dell'art. 20 comma 10, del D.Lgs n. 112 del 2008, conv. con mod. dalla legge n. 133 del 2008, la concessione della provvidenza è poi subordinata ad un ulteriore requisito, essendosi previsto che:
«A decorrere dal 1° gennaio 2009, l'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, é corrisposto agli aventi diritto a condizione che abbiano soggiornato legalmente, in via continuativa, per almeno dieci anni nel territorio nazionale».
Con tale disposizione è stato dunque fissato per gli "aventi diritto" un oggettivo criterio di radicamento temporale al territorio sintetizzato dal soggiorno legale, in via continuativa, per almeno dieci anni nel territorio nazionale: con la precisazione che, anche in riferimento alla disciplina anteriore alla predetta riscrittura degli elementi costitutivi dell'assegno sociale, il tema e la necessità del radicamento territoriale per l'aspirante al beneficio erano comunque emersi sia per la peculiare prestazione in cui si risolve l'assegno sociale sia quanto al soggiorno legale in Italia dello straniero extracomunitario aspirante alla prestazione. (Cassazione civile sez. lav., 25/06/2019, n. 16989).
In termini più generali, va infatti ribadito, anche ai fini previdenziali, che la residenza è determinata dalla abituale e volontaria dimora di una persona in un dato luogo, sicché concorrono ad instaurare tale relazione giuridicamente rilevante sia il fatto oggettivo della stabile permanenza in quel luogo sia l'elemento soggettivo della volontà di rimanervi, la quale estrinsecandosi in fatti univoci evidenzianti tale intenzione, è normalmente compenetrata nel primo elemento (Cass., 5 febbraio 1985, numero
791; Cass., 14 marzo 1986, n. 1738, secondo la quale questa stabile permanenza sussiste anche in caso di temporaneo allontanamento sempre che la persona vi ritorni quando possibile e vi mantenga il centro delle proprie relazioni familiari e sociali). Cass. civ. sez. VI, 01.10.2019, n. 24454, Cass. civ. sez. lav., 05.07.2019, n. 18189.
pagina 2 di 4 Ciò posto e precisato che il detto requisito deve intendersi esteso sia ai cittadini extracomunitari sia agli stessi cittadini italiani (Corte Cost. n. 197 del 2013), va rimarcata la correttezza della tesi
CP_ sostenuta dall secondo cui l'assegno sociale può essere riconosciuto solo a condizione che il richiedente risulti realmente residente in Italia: requisito che si perfeziona con la dimora effettiva, stabile ed abituale in Italia, che deve permanere successivamente ai fini del mantenimento della prestazione, salvo che il soggiorno non sia dovuto a gravi motivi sanitari.
Ne consegue che, se è vero che il requisito della dimora effettiva e continuativa nel territorio italiano richiesto dalla disposizione non può venir meno per effetto di allontanamenti temporanei del beneficiario dal luogo di residenza, è anche vero che lo stesso perde di consistenza nei casi di prolungati e continuativi soggiorni presso uno Stato estero” (cfr. Corte di Appello Bari, sez. lav.,
18/11/2022, n. 2030).
Nel caso di specie, come anzidetto, l' ha negato la prestazione richiesta per insussistenza del CP_1
requisito previsto dall'art. 20, comma 10, D.lgs. n. 112 del 2008, conv. con mod. dalla legge n. 133 del
2008, ossia il soggiorno legale e continuativo, per almeno dieci anni, nel territorio nazionale.
Dal passaporto del ricorrente (prodotto da entrambe le parti), emergono i seguenti allontanamenti: dal
13.09.2018 al 13.12.2018; dal 17.01.2020 al 27.07.2020; dal 28.10.2021 al 11.04.2022.
Detti allontanamenti non possono considerarsi brevi o temporanei, ma tali da far venir meno il richiesto radicamento oggettivo sul territorio italiano, necessario per l'erogazione della prestazione richiesta.
Sulla continuità del soggiorno ai sensi dell'art. 20 d.lgs. cit., la circolare n. 131/2022 (doc. 4 ), del CP_1
resto, così suggerisce: «al fine di individuare i criteri utili alla verifica del requisito del soggiorno continuativo di dieci anni nel territorio dello Stato italiano, trova applicazione in via analogica, attesa la medesima ratio, l'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”, relativo al rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.
La norma richiamata stabilisce che “le assenze dello straniero dal territorio nazionale non interrompono la durata del periodo di cui al comma 1 [5 anni] e sono incluse nel computo del medesimo periodo quando sono inferiori a sei mesi consecutivi e non superano complessivamente dieci mesi nel quinquennio, salvo che detta interruzione sia dipesa dalla necessità di adempiere agli obblighi militari, da gravi e documentati motivi di salute ovvero da altri gravi e comprovati motivi”».
In assenza di alcuna allegazione attorea in ordine alla ragione dei documentati allontanamenti, stante l'oggettiva durata degli stessi, il ricorso deve essere rigettato.
Nulla sulle spese, stante la dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
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P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni ulteriore istanza o eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- nulla sulle spese.
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 7.5.2025.
LA GIUDICE DEL LAVORO
Azzurra de Salvia
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