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Sentenza 8 febbraio 2024
Sentenza 8 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 08/02/2024, n. 13 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 13 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI Sezione civile- area Crisi d'impresa 102-1/2023 P.U.
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, composto dai magistrati:
Dott. Giuseppe Rana Presidente
Dott.ssa Francesca Pastore Giudice
Dott.ssa Maria Azzurra Guerra Giudice relatore esaminati gli atti e udita la relazione del giudice delegato, nel procedimento in epigrafe ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Dichiarativa dell'apertura della liquidazione controllata dei beni di RE TI (C.F:
STVRNI94A65L3280), nata Trani il 25.1.1994 ed ivi residente al Corso M.R. Imbriani n.154
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Con ricorso depositato il 17.7.2023 EN ST , con l'assistenza dell'O.C.C. di Trani nella persona del dott. Pasquale Guglielmi, ha chiesto l'apertura della liquidazione controllata dei beni di EN
ST. Nella propria relazione, il gestore della Crisi, ha illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della debitrice, da cui emerge che: - i debiti della ricorrente ammontano a complessivi € 277.017,71, cui vanno aggiunti i costi della procedura e le competenze dell'advisor, pari complessivamente ad € 4.239,67;- la ricorrente è dipendente a tempo indeterminato presso il centro Tim in Trani al corso Vittorio Emanuele n.313 con la qualifica di commessa, percependo uno stipendio mensile pari ad € 1.000,00; - il nucleo familiare della ricorrente è composto soltanto dalla stessa;
- la sig.ra ST non è titolare di beni immobili né mobili registrati, così come attestato dall'O.C.C., per cui non sussistono beni, se non di modico valore, da mettere attualmente a disposizione della procedura;
- le spese strettamente necessarie al sostentamento dignitoso della sig.ra
ST ammontano ad euro 800,00, come attestato dall'OCC.
A seguito di invito del giudice delegato a rendere chiarimenti e precisazioni in ordine alla misura richiesta, la ricorrente all'udienza del 9.11.2023 ha fatto presente di avere piena consapevolezza del contenuto dei rilievi sollevati dal G.D. insistendo per l'accoglimento del ricorso. In via preliminare, deve ritenersi sussistente la competenza di questo Tribunale ai sensi dell'art. 27, co. 2, CCII, in quanto
1 il centro di interessi principale della ricorrente è collocabile nel comune di Trani. Deve, inoltre, osservarsi che non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV, parte prima, del CCII.
Dalla documentazione in atti emerge che l'esposizione debitoria ammonta ad € 277.017,71, di cui €
261.638,38 nei confronti dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione, € 15.379,33 nei confronti di
Snaitech s.p.a. (già Snai s.p.a); oltre € 1.847,67 nei confronti dell'OCC e € 2.392,00 nei confronti dell'advisor. A fronte di tale debitoria, la ricorrente non è proprietaria di alcun bene immobile e vive esclusivamente con il proprio stipendio. In tale condizione è evidente lo stato di crisi della sig.ra
ST.
Ricorre la condizione di sovraindebitamento di cui all'art. 2, co1, lett.c), CCII, posto che: a) dal punto di vista soggettivo, il debitore riveste la qualifica di consumatore o comunque di debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
b) dal punto di vista oggettivo, il debitore versa in stato di crisi o insolvenza, come motivatamente evidenziato dall'OCC nella propria relazione.
Sussistono, dunque, le condizioni per l'apertura della liquidazione controllata ricorrendo i presupposti ex art. 268 e 269 C.C.I.I. con le precisazioni di seguito esposte.
La procedura liquidatoria ha carattere universale e determina l'apertura del concorso tra i creditori e lo spossessamento del debitore, senza che possano essere apriori esclusi alcuni beni, salvo i limiti previsti dall'art. 268 quarto comma D.Lgs n. 14/2019 s.m.i., con la conseguenza che non assume alcun rilievo l'eventuale proposta e il piano liquidatorio formulato dal debitore, spettando al liquidatore la verifica dell'attivo e l'adozione delle modalità di liquidazione in conformità a quanto previsto dagli artt. 272 e 274 D.lgs 14/2019 e s.m.i., mentre la determinazione del limite di reddito da destinare al mantenimento compete al Giudice delegato, tenuto conto di quanto occorre per il mantenimento del nucleo familiare, con indicazione da effettuarsi in questa sede in base agli elementi forniti. Nel caso in esame, considerato che il reddito della ricorrente è pari ad € 1.000,00 mensili, e la stessa è parte di una famiglia mononucleare, si ritiene che la quota di reddito da lasciare nella disponibilità della debitrice è di € 700,00 ( somma determinata secondo le soglie ISTAT). Pertanto, si indica tale somma come importo non compreso nella liquidazione, salvo ulteriore determinazione del Liquidatore;
P.Q.M
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Letti gli artt. 1, 2, 27, 125, 268, 269, 356 e 358 CCII,
1) dichiara aperta la liquidazione controllata dei beni di RE TI (C.F:
STVRNI94A65L3280), nata Trani il 25.1.1994 ed ivi residente al Corso M.R. Imbriani n.154
2) nomina giudice delegato per la procedura la dott.ssa Maria Azzurra Guerra;
2 3) nomina liquidatore il dott. Pasquale Guglielmi, con studio in Andria in via R. Margherita n.32,
già nominata O.C.C.;
4) dispone che il liquidatore riferisca con apposita relazione, ogni sei mesi, sullo stato della procedura e sull'esecuzione del programma di liquidazione;
5) dispone che siano esclusi dalla liquidazione il reddito della ricorrente fino alla concorrenza dell'importo di euro 700,00 mensili, con obbligo di versare in favore della procedura i redditi eccedenti la somma di € 700,00 ( ed anche tredicesima e quattordicesima, ove percepita) nonché ogni ulteriore entrata che dovesse sopraggiungere a qualsiasi titolo nel corso della procedura;
6) assegna ai terzi che vantano diritti sui beni della debitrice e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di giorni sessanta entro il quale, a pena di inammissibilità, trasmettere al liquidatore, a mezzo pec., la domanda di restituzione, rivendicazione o ammissione al passivo predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII.;
7) ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, rappresentando che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo e sarà posto in esecuzione a cura del liquidatore;
8) autorizza il liquidatore ad accedere, con le modalità previste dagli artt. 155 quater, quinquies e sexies disp. att. cpc, alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dei rapporti finanziari e degli enti previdenziali, alle banche dati degli atti assoggettati ad imposta di registro, al pubblico registro automobilistico ed acquisire la documentazione contabile in possesso di banche ed intermediari finanziari relativi a rapporti della debitrice anche se estinti;
9) dispone l'inserimento della presente sentenza nella pagina riservata del sito del Tribunale a cura del liquidatore, con omissione dei dati sensibili;
10) dispone che nessuna azione individuale esecutiva o cautelare può essere iniziata o proseguita sui beni della debitrice.
Manda alla cancelleria per la comunicazione alla debitrice, all' advisor, al liquidatore e all'OCC.
Così deciso a Trani, nella camera di consiglio del 2 febbraio 2024 .
Il giudice estensore Il presidente
Maria Azzurra Guerra Giuseppe Rana
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