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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 16/01/2025, n. 25 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 25 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 77/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale civile di Cuneo, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Michele Basta e in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa in materia di previdenza sociale di primo grado iscritta al n. r.g. 77/2024 promossa da nata in [...] l'[...], c.f. Parte_1
, residente in [...] elettivamente domiciliata in C.F._1 Cuneo, Corso Dante Alighieri n. 37 presso lo Studio e la persona dell'avv. Alessandro Galia (c.f. – PEC: – fax C.F._2 Email_1 0171.69.49.55) che la rappresenta e difende,
RICORRENTE
Contro
( in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma Via Ciro il Grande 21, elettivamente domiciliato in Cuneo, Corso Santorre di Santarosa n.15 nell'ufficio legale dell rappresentato e difeso dall'avv. Marcella Cataldi (C.F. CP_2 C.F._3 P.E.C. ) e dall'avv. Franco Pasut (C.F. Email_2
, P.E.C. t.) unitamente e C.F._4 Email_4 disgiuntamente, in forza di procura generale alle liti del 22/3/2024, Repertorio n.37875, Raccolta n.7313, per atti dott. Notaio in Roma, Persona_1
RESISTENTE
Si intendono richiamati gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
PREMESSO CHE
Pag. 1 a 5 Con ricorso ex art. 442 e ss. c.p.c. ha agito in giudizio Parte_1 dinanzi al Tribunale civile di Cuneo, sezione lavoro e previdenza sociale, contro l' per CP_2 chiedere l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“- accertare e dichiarare che la Sig.ra ha diritto a ricevere il beneficio Parte_1 del Reddito di cittadinanza giusta richiesta prot. , , Controparte_3 Controparte_4
, e per l'effetto ordinare l'immediato ripristino degli accrediti mensili, oltre che Controparte_5 al pagamento delle rate del RDC da Marzo 2022 a Gennaio 2024, pari ad Euro 1165,46 mensili, per un totale di Euro 26.805,58, oltre le mensilità maturande in corso di causa, oltre ad interessi legali
- annullare la richiesta di restituzione somme per pagamento non dovuto trasmessa dall'INPS Cuneo con raccomandata 66487087019-5, in quanto le somme pari ad Euro 2.008,03 ricevute dalla Sig.ra da Aprile 2019 a Gennaio 20 devono essere considerate lecitamente ottenute. Parte_1
- condannare parte resistente al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, oltre 15 %, cpa e iva e spese successive occorrende.”.
La parte resistente ha invece così concluso:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo adito
1. IN VIA PRELIMINARE dichiarare l'improcedibilità del ricorso avverso per mancata presentazione del ricorso in sede amministrativa e, per l'effetto, adottare i provvedimenti previsti dall'art. 443 cpc.
2. NEL MERITO rigettare il ricorso proposto da e Parte_1 mandare l resistente assolto dalle domande tutte svolte nei propri confronti. CP_1
3. In subordine rigettare il ricorso avverso per intervenuta decadenza o prescrizione.
4. Con vittoria di spese come per legge.”.
RITENUTO CHE
Le allegazioni difensive delle parti
La parte ricorrente ha allegato a fondamento della propria domanda giudiziale: di aver presentato il 15.3.2019 domanda di reddito di cittadinanza (prot. ), Controparte_3 che era stata accolta;
che fra i documenti necessari per richiedere il RDC vi era l'attestazione ISEE 2019, calcolata sulla base dei redditi prodotti nel 2017 e sul patrimonio mobiliare risultante al 31.12.2018 e che il patrimonio mobiliare del nucleo era stato fissato in euro 10.943,00; che il beneficio del RDC veniva corrisposto mensilmente da Aprile 2019 a Gennaio 20; di aver chiesto il 20.1.20 l'attestazione ISEE 20 necessaria per il mantenimento del beneficio, che era stata calcolata sulla base dei redditi prodotti nel 2018 e sul patrimonio mobiliare risultante al 31.12.2018; che a seguito della presentazione del nuovo ISEE 20 era risultata destinataria del provvedimento di revoca del reddito di cittadinanza in relazione alla domanda (prot. ) in quanto il valore Controparte_3 del patrimonio mobiliare risultante dall'Attestazione ISEE 20 era superiore ai limiti di legge individuati dall'art. 2, comma 1, lett. B) n. 3 l. 26/2019; di aver presentato il 23.9.20 nuova domanda di RDC (prot. ) che era stata accolta con Controparte_4 successiva erogazione di 17 mensilità da Ottobre 20 a Febbraio 2022 compreso, per poi
Pag. 2 a 5
venire revocata il 10.2.2022 per il precedente indebito non sanato;
di aver ricevuto da parte dell l'11.9.2023 nuovo sollecito di pagamento di importi indebitamente percepite per CP_2 complessivi euro 2.008,03; di aver presentato il 20.10.2023 nuova domanda (prot. CP_2 rdc-2023-7536027), il cui esito era tuttavia rimasto sospeso.
La parte resistente ha invece allegato: che a seguito del nuovo Isee presentato il 20.1.20. il beneficio RDC era stato revocato rilevato che il Patrimonio Mobiliare da euro 10943,00 certificata sull'Isee 2019 passava ad euro 16.413,00, risultando quindi superiore all'importo soglia;
che l'errore in cui è incorsa la parte ricorrente sarebbe relativo ad un importo pari ad e 5.471,00 che nella DS di gennaio era stato indicato quale saldo contabile al 31.12.2018 del suo conto corrente Iban;
che tutta la documentazione era stata inviata, per il tramite della Direzione Regionale, al competente ufficio presso la Direzione Centrale per verificarne la fattibilità con conseguente ripristino del RdC ed annullamento del relativo indebito ma, esaminata la documentazione, il competente ufficio centrale ha comunicato che: “…La revoca è stata basata sulla base di un controllo che analizza il patrimonio mobiliare presente nella DS 2019, con quello della DS 20 (a seguito di una modifica normativa che ha retrodatato il puntamento del patrimonio mobiliare dichiarato ai due anni precedenti, il valore del 2019, che non era soggetto a controlli con i dati AdE, dovrebbe corrispondere a quello del 20, che al contrario è certificato. Entrambi i valori sono riferiti all'anno 2018). L'istanza dell'avvocato e la dichiarazione del commercialista non sembrano elementi sufficienti a dimostrare la buona fede del nucleo che, peraltro, a nulla rileverebbe in considerazione che l non può che fare le proprie istruttorie in base alle dichiarazioni fornite in DS CP_2 e ai dati in proprio possesso o certificati dalle AA.MM. detentrici (peraltro, i 5.471€ che vengono disconosciuti dal commercialista non spiegano del tutto la differenza tra il patrimonio mobiliare 2019 e 20, anche se la decurtazione dell'importo darebbe diritto al nucleo).
Pertanto, per quanto non competa a me decidere sulle istanze di riesame, a titolo personale non procederei all'eliminazione della revoca e dell'indebito, almeno che non ci siano ulteriori elementi documentali certificati dall'Agenzia delle Entrate che dimostrino quanto affermato dai rappresentanti della signora, e inviterei la richiedente a rivalersi sull'intermediario che ha cagionato il danno per il dovuto risarcimento.”; che la parte ricorrente non può limitarsi a censurare le motivazioni del provvedimento di revoca della prestazione dovendo invece provare nel caso di specie il possesso di tutti i requisiti previsti per tale prestazione.
La questione giuridica controversa
Il presente giudizio ha ad oggetto la richiesta di ripristino dell'erogazione reddito di cittadinanza e il contestuale pagamento degli arretrati, con contestuale contestazione della richiesta presentata dall di restituzione degli importi finora percepiti dalla parte CP_2 ricorrente che ha beneficiato del reddito di cittadinanza.
Occorre al riguardo considerare il beneficio in questione non si fonda su presupposti contributivi, rientrando così il reddito di cittadinanza tra le prestazioni economiche pubbliche di natura assistenziale, posto che non attinge ad alcuna provvista contributiva, gravando sulla fiscalità generale. Da ciò consegue che ad esso non può applicarsi la disciplina della ripetizione dell'indebito tracciata dall'art. 52 della l. n. 88 del 1989 e dall'art. 13 della l. n. 412 del 1991: tali disposizioni sono infatti volte a disciplinare esclusivamente una indebita erogazione in relazione ad un rapporto previdenziale pensionistico.
Pag. 3 a 5 Ne consegue quindi che la ripetizione è esclusa quando vi sia una situazione idonea ad ingenerare affidamento del percettore e l'erogazione indebita non gli sia addebitabile.
Tanto premesso, è evidente nel caso di specie la buona fede in cui è versava la parte ricorrente al momento della compilazione della dichiarazione ISEE del 20, in quanto, come correttamente allegato dalla parte ricorrente, per l'ISEE 20, nel conteggio del patrimonio mobiliare del nucleo, è stata considerata per due volte la giacenza del conto corrente UBI pari ad Euro 5.471, considerandola come patrimonio personale del dichiarante ed anche come patrimonio dell'impresa individuale. La dimostrazione della buona fede e della scusabilità dell'errore si desume dalla differenza fra i dati relativi al patrimonio mobiliare contenuti nei due attestati ISEE: euro 16.413 meno 10.943 = EURO 5470. È chiaro, quindi, che tale valore è stato arrotondato e inserito due volte erroneamente. Oltretutto, il beneficio del RDC è stato sospeso solo a Febbraio 20 sulla base dei valori elevati dell'attestato ISEE 20, circostanza, quest'ultima, che conferma implicitamente che l' ha ritenuto corretta l'attestazione ISEE 2019. CP_2
Conclusioni
In conclusione, dalle considerazioni delineate si evince la fondatezza del ricorso, che deve essere pertanto accolto, con conseguente accertamento del diritto della parte ricorrente di ricevere il beneficio del Reddito di cittadinanza giusta richiesta prot. CP_6
, , , nonché condanna della parte
[...] Controparte_4 Controparte_5 resistente al ripristino degli accrediti mensili, oltre che al pagamento delle rate del RDC da marzo 2022 a gennaio 2024.
Sulle somme così determinate a titolo risarcitorio devono essere riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento dell'equivalente pecuniario del bene perduto, decorrenti, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte Suprema (sent. n. 1712/95), dalla produzione dell'evento di danno fino al tempo della liquidazione e che si calcolano al tasso legale sulle somme devalutate alla data del fatto e via via rivalutate nell'arco di tempo suddetto e non sulle somme già rivalutate;
dal giorno della liquidazione all'effettivo saldo decorrono inoltre gli interessi legali sulle somme sopra liquidate in moneta attuale.
Le spese di lite
Le spese processuali seguono la regola della soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri previsti dal DM n.147/2022 e, dato atto del modesto grado di difficoltà della causa, nonché del suo valore indeterminabile a bassa complessità, considerando gli scaglioni minimi delle seguenti fasi del presente giudizio: studio;
introduttiva; istruttoria/trattazione; decisionale.
Rilevato infine che la parte ricorrente vittoriosa è stata ammessa al gratuito patrocinio a spese dello Stato, come risulta dalla delibera del Consiglio dell'ordine degli Avvocati di Cuneo del 20.12.2023, i relativi onorari e compensi devono essere ridotti della metà (il 50% di euro 4.638) ex art. 130 d.p.r. n.115/2022 e corrisposti in favore dell'Erario.
P.Q.M.
Pag. 4 a 5
Il Tribunale civile di Cuneo, sezione lavoro e previdenza sociale, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così dispone:
1) accoglie il ricorso e per l'effetto: accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente di ricevere il beneficio del Reddito di cittadinanza giusta richiesta prot. CP_7 2019-842213, , ; condanna la Controparte_4 Controparte_5 parte resistente al ripristino degli accrediti mensili, oltre che al pagamento delle rate del RDC da marzo 2022 a gennaio 2024; il tutto con interessi legali e rivalutazione monetaria come indicato in motivazione;
2) condanna la parte resistente a pagare in favore di parte ricorrente le spese processuali, che così si liquidano: in euro 2.319 per onorari e compensi;
oltre il 15% della somma che precede per spese generali, che devono essere versati all'Erario. IVA e Cassa come per legge.
Cuneo, 16.1.2025
Il Giudice dott. Michele Basta
Pag. 5 a 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale civile di Cuneo, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Michele Basta e in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa in materia di previdenza sociale di primo grado iscritta al n. r.g. 77/2024 promossa da nata in [...] l'[...], c.f. Parte_1
, residente in [...] elettivamente domiciliata in C.F._1 Cuneo, Corso Dante Alighieri n. 37 presso lo Studio e la persona dell'avv. Alessandro Galia (c.f. – PEC: – fax C.F._2 Email_1 0171.69.49.55) che la rappresenta e difende,
RICORRENTE
Contro
( in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma Via Ciro il Grande 21, elettivamente domiciliato in Cuneo, Corso Santorre di Santarosa n.15 nell'ufficio legale dell rappresentato e difeso dall'avv. Marcella Cataldi (C.F. CP_2 C.F._3 P.E.C. ) e dall'avv. Franco Pasut (C.F. Email_2
, P.E.C. t.) unitamente e C.F._4 Email_4 disgiuntamente, in forza di procura generale alle liti del 22/3/2024, Repertorio n.37875, Raccolta n.7313, per atti dott. Notaio in Roma, Persona_1
RESISTENTE
Si intendono richiamati gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
PREMESSO CHE
Pag. 1 a 5 Con ricorso ex art. 442 e ss. c.p.c. ha agito in giudizio Parte_1 dinanzi al Tribunale civile di Cuneo, sezione lavoro e previdenza sociale, contro l' per CP_2 chiedere l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“- accertare e dichiarare che la Sig.ra ha diritto a ricevere il beneficio Parte_1 del Reddito di cittadinanza giusta richiesta prot. , , Controparte_3 Controparte_4
, e per l'effetto ordinare l'immediato ripristino degli accrediti mensili, oltre che Controparte_5 al pagamento delle rate del RDC da Marzo 2022 a Gennaio 2024, pari ad Euro 1165,46 mensili, per un totale di Euro 26.805,58, oltre le mensilità maturande in corso di causa, oltre ad interessi legali
- annullare la richiesta di restituzione somme per pagamento non dovuto trasmessa dall'INPS Cuneo con raccomandata 66487087019-5, in quanto le somme pari ad Euro 2.008,03 ricevute dalla Sig.ra da Aprile 2019 a Gennaio 20 devono essere considerate lecitamente ottenute. Parte_1
- condannare parte resistente al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, oltre 15 %, cpa e iva e spese successive occorrende.”.
La parte resistente ha invece così concluso:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo adito
1. IN VIA PRELIMINARE dichiarare l'improcedibilità del ricorso avverso per mancata presentazione del ricorso in sede amministrativa e, per l'effetto, adottare i provvedimenti previsti dall'art. 443 cpc.
2. NEL MERITO rigettare il ricorso proposto da e Parte_1 mandare l resistente assolto dalle domande tutte svolte nei propri confronti. CP_1
3. In subordine rigettare il ricorso avverso per intervenuta decadenza o prescrizione.
4. Con vittoria di spese come per legge.”.
RITENUTO CHE
Le allegazioni difensive delle parti
La parte ricorrente ha allegato a fondamento della propria domanda giudiziale: di aver presentato il 15.3.2019 domanda di reddito di cittadinanza (prot. ), Controparte_3 che era stata accolta;
che fra i documenti necessari per richiedere il RDC vi era l'attestazione ISEE 2019, calcolata sulla base dei redditi prodotti nel 2017 e sul patrimonio mobiliare risultante al 31.12.2018 e che il patrimonio mobiliare del nucleo era stato fissato in euro 10.943,00; che il beneficio del RDC veniva corrisposto mensilmente da Aprile 2019 a Gennaio 20; di aver chiesto il 20.1.20 l'attestazione ISEE 20 necessaria per il mantenimento del beneficio, che era stata calcolata sulla base dei redditi prodotti nel 2018 e sul patrimonio mobiliare risultante al 31.12.2018; che a seguito della presentazione del nuovo ISEE 20 era risultata destinataria del provvedimento di revoca del reddito di cittadinanza in relazione alla domanda (prot. ) in quanto il valore Controparte_3 del patrimonio mobiliare risultante dall'Attestazione ISEE 20 era superiore ai limiti di legge individuati dall'art. 2, comma 1, lett. B) n. 3 l. 26/2019; di aver presentato il 23.9.20 nuova domanda di RDC (prot. ) che era stata accolta con Controparte_4 successiva erogazione di 17 mensilità da Ottobre 20 a Febbraio 2022 compreso, per poi
Pag. 2 a 5
venire revocata il 10.2.2022 per il precedente indebito non sanato;
di aver ricevuto da parte dell l'11.9.2023 nuovo sollecito di pagamento di importi indebitamente percepite per CP_2 complessivi euro 2.008,03; di aver presentato il 20.10.2023 nuova domanda (prot. CP_2 rdc-2023-7536027), il cui esito era tuttavia rimasto sospeso.
La parte resistente ha invece allegato: che a seguito del nuovo Isee presentato il 20.1.20. il beneficio RDC era stato revocato rilevato che il Patrimonio Mobiliare da euro 10943,00 certificata sull'Isee 2019 passava ad euro 16.413,00, risultando quindi superiore all'importo soglia;
che l'errore in cui è incorsa la parte ricorrente sarebbe relativo ad un importo pari ad e 5.471,00 che nella DS di gennaio era stato indicato quale saldo contabile al 31.12.2018 del suo conto corrente Iban;
che tutta la documentazione era stata inviata, per il tramite della Direzione Regionale, al competente ufficio presso la Direzione Centrale per verificarne la fattibilità con conseguente ripristino del RdC ed annullamento del relativo indebito ma, esaminata la documentazione, il competente ufficio centrale ha comunicato che: “…La revoca è stata basata sulla base di un controllo che analizza il patrimonio mobiliare presente nella DS 2019, con quello della DS 20 (a seguito di una modifica normativa che ha retrodatato il puntamento del patrimonio mobiliare dichiarato ai due anni precedenti, il valore del 2019, che non era soggetto a controlli con i dati AdE, dovrebbe corrispondere a quello del 20, che al contrario è certificato. Entrambi i valori sono riferiti all'anno 2018). L'istanza dell'avvocato e la dichiarazione del commercialista non sembrano elementi sufficienti a dimostrare la buona fede del nucleo che, peraltro, a nulla rileverebbe in considerazione che l non può che fare le proprie istruttorie in base alle dichiarazioni fornite in DS CP_2 e ai dati in proprio possesso o certificati dalle AA.MM. detentrici (peraltro, i 5.471€ che vengono disconosciuti dal commercialista non spiegano del tutto la differenza tra il patrimonio mobiliare 2019 e 20, anche se la decurtazione dell'importo darebbe diritto al nucleo).
Pertanto, per quanto non competa a me decidere sulle istanze di riesame, a titolo personale non procederei all'eliminazione della revoca e dell'indebito, almeno che non ci siano ulteriori elementi documentali certificati dall'Agenzia delle Entrate che dimostrino quanto affermato dai rappresentanti della signora, e inviterei la richiedente a rivalersi sull'intermediario che ha cagionato il danno per il dovuto risarcimento.”; che la parte ricorrente non può limitarsi a censurare le motivazioni del provvedimento di revoca della prestazione dovendo invece provare nel caso di specie il possesso di tutti i requisiti previsti per tale prestazione.
La questione giuridica controversa
Il presente giudizio ha ad oggetto la richiesta di ripristino dell'erogazione reddito di cittadinanza e il contestuale pagamento degli arretrati, con contestuale contestazione della richiesta presentata dall di restituzione degli importi finora percepiti dalla parte CP_2 ricorrente che ha beneficiato del reddito di cittadinanza.
Occorre al riguardo considerare il beneficio in questione non si fonda su presupposti contributivi, rientrando così il reddito di cittadinanza tra le prestazioni economiche pubbliche di natura assistenziale, posto che non attinge ad alcuna provvista contributiva, gravando sulla fiscalità generale. Da ciò consegue che ad esso non può applicarsi la disciplina della ripetizione dell'indebito tracciata dall'art. 52 della l. n. 88 del 1989 e dall'art. 13 della l. n. 412 del 1991: tali disposizioni sono infatti volte a disciplinare esclusivamente una indebita erogazione in relazione ad un rapporto previdenziale pensionistico.
Pag. 3 a 5 Ne consegue quindi che la ripetizione è esclusa quando vi sia una situazione idonea ad ingenerare affidamento del percettore e l'erogazione indebita non gli sia addebitabile.
Tanto premesso, è evidente nel caso di specie la buona fede in cui è versava la parte ricorrente al momento della compilazione della dichiarazione ISEE del 20, in quanto, come correttamente allegato dalla parte ricorrente, per l'ISEE 20, nel conteggio del patrimonio mobiliare del nucleo, è stata considerata per due volte la giacenza del conto corrente UBI pari ad Euro 5.471, considerandola come patrimonio personale del dichiarante ed anche come patrimonio dell'impresa individuale. La dimostrazione della buona fede e della scusabilità dell'errore si desume dalla differenza fra i dati relativi al patrimonio mobiliare contenuti nei due attestati ISEE: euro 16.413 meno 10.943 = EURO 5470. È chiaro, quindi, che tale valore è stato arrotondato e inserito due volte erroneamente. Oltretutto, il beneficio del RDC è stato sospeso solo a Febbraio 20 sulla base dei valori elevati dell'attestato ISEE 20, circostanza, quest'ultima, che conferma implicitamente che l' ha ritenuto corretta l'attestazione ISEE 2019. CP_2
Conclusioni
In conclusione, dalle considerazioni delineate si evince la fondatezza del ricorso, che deve essere pertanto accolto, con conseguente accertamento del diritto della parte ricorrente di ricevere il beneficio del Reddito di cittadinanza giusta richiesta prot. CP_6
, , , nonché condanna della parte
[...] Controparte_4 Controparte_5 resistente al ripristino degli accrediti mensili, oltre che al pagamento delle rate del RDC da marzo 2022 a gennaio 2024.
Sulle somme così determinate a titolo risarcitorio devono essere riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento dell'equivalente pecuniario del bene perduto, decorrenti, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte Suprema (sent. n. 1712/95), dalla produzione dell'evento di danno fino al tempo della liquidazione e che si calcolano al tasso legale sulle somme devalutate alla data del fatto e via via rivalutate nell'arco di tempo suddetto e non sulle somme già rivalutate;
dal giorno della liquidazione all'effettivo saldo decorrono inoltre gli interessi legali sulle somme sopra liquidate in moneta attuale.
Le spese di lite
Le spese processuali seguono la regola della soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri previsti dal DM n.147/2022 e, dato atto del modesto grado di difficoltà della causa, nonché del suo valore indeterminabile a bassa complessità, considerando gli scaglioni minimi delle seguenti fasi del presente giudizio: studio;
introduttiva; istruttoria/trattazione; decisionale.
Rilevato infine che la parte ricorrente vittoriosa è stata ammessa al gratuito patrocinio a spese dello Stato, come risulta dalla delibera del Consiglio dell'ordine degli Avvocati di Cuneo del 20.12.2023, i relativi onorari e compensi devono essere ridotti della metà (il 50% di euro 4.638) ex art. 130 d.p.r. n.115/2022 e corrisposti in favore dell'Erario.
P.Q.M.
Pag. 4 a 5
Il Tribunale civile di Cuneo, sezione lavoro e previdenza sociale, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così dispone:
1) accoglie il ricorso e per l'effetto: accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente di ricevere il beneficio del Reddito di cittadinanza giusta richiesta prot. CP_7 2019-842213, , ; condanna la Controparte_4 Controparte_5 parte resistente al ripristino degli accrediti mensili, oltre che al pagamento delle rate del RDC da marzo 2022 a gennaio 2024; il tutto con interessi legali e rivalutazione monetaria come indicato in motivazione;
2) condanna la parte resistente a pagare in favore di parte ricorrente le spese processuali, che così si liquidano: in euro 2.319 per onorari e compensi;
oltre il 15% della somma che precede per spese generali, che devono essere versati all'Erario. IVA e Cassa come per legge.
Cuneo, 16.1.2025
Il Giudice dott. Michele Basta
Pag. 5 a 5