Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/04/2025, n. 3654 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3654 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI NAPOLI
VI Sezione Civile
Il Tribunale di Napoli, VI sezione civile, in composizione monocratica, dott.ssa
Valeria Conforti, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 25946/2019 R.Gen.Aff.Cont. trattenuta in decisione ex art. 190
c.p.c. con ordinanza del 26/11/2024
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Napoli alla Parte_1 C.F._1 via A. D'Isernia n. 31 presso lo studio dell'avv. Valeria Mascolino che lo rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione.
- ATTORE
E
P. IVA ), con sede in Napoli in via riviera di Chiaia n. CP_1 P.IVA_1
215, in persona dell'amministratore Unico e legale rappresentante p.t. CP_2 elettivamente domiciliata in Napoli alla via A. De Gasperi n. 55 presso lo studio degli avv.ti Gianluca Di Ruocco e Enrico Vellucci che la rappresentano e difendono giusta procura rilasciata separatamente ai sensi dell'art. 83, co. 2 c.p.c.
- CONVENUTA
E con sede in Roma al viale Cesare Pavese n. Controparte_3
385.
- CHIAMATA IN CAUSA CONTUMACE
-
Oggetto: risarcimento danni - lesione personale.
1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si premette che la presente sentenza viene estesa senza la puntuale esposizione dello svolgimento del processo e indicando succintamente le ragioni di fatto e di diritto della decisione, in virtù dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., come novellato dall'art. 45, comma
17, L. 69/2009.
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio, innanzi Parte_1 al Tribunale di Napoli, VI Sezione Civile, la al fine di sentirla condannare CP_1 al risarcimento dei danni subiti in occasione del sinistro occorsogli in data 23.8.2016 mentre si trovava a bordo della motonave “Adriatic Princess” di proprietà della
CP_1
Nel dettaglio l'attore deduceva che: in data 23/08/2016, in compagnia della propria famiglia e di alcuni amici si trovava, in qualità di passeggero a bordo della motonave
“Adriatic Princess” per la tratta Pozzuoli-Procida; alle ore 9.05 circa, la nave sulla quale viaggiava arrivava al porto di Procida e terminava le procedure di attracco;
trovandosi egli sul ponte superiore per sbarcare si apprestava a scendere le scale che dal ponte superiore portano al ponte principale;
mentre scendeva le scale l'istante rovinava al suolo riportando lesioni personali per le quali veniva trasportato presso il
P.O. “G. Scotto di Perrotolo” di Procida ove i sanitari gli diagnosticavano “frattura pluriframmentaria e scomposta del 1/3 distale diafisario di tibia e perone con distacco dei malleoli e sublussazione tibio-astralgica laterale”.
L'attore deduceva, quindi, che la responsabilità del sinistro era da ascriversi esclusivamente alla in qualità di proprietaria della motonave in oggetto CP_1 per omessa ed insufficiente manutenzione delle scale di collegamento tra il ponte superiore e quello principale, nonché per “mancata messa in sicurezza ovvero alla insufficiente sorveglianza dello stato delle scale”.
Costituitasi in giudizio la preliminarmente chiedeva di essere autorizzata CP_1 alla chiamata in causa delle al fine di essere da quest'ultima Controparte_4
2 manlevata “da qualsiasi eventuale pronuncia di condanna, anche parziale, emessa nei propri confronti in favore del sig. . Pt_1
Nel merito la argomentava diffusamente per il rigetto della domanda CP_1 attorea in carenza dei presupposti costitutivi della responsabilità invocata.
La seppur regolarmente citata in giudizio dalla Controparte_4 CP_1
(autorizzata alla chiamata in causa con ordinanza del 03/11/2020), non si costituiva in giudizio e veniva dichiarata contumace all'udienza del 23/03/2021.
Tanto premesso, nel merito la domanda è fondata e, pertanto, deve essere accolta nei termini di seguito indicati
Deve in primo luogo qualificarsi la domanda attore che, sulla scorta della prospettazione in fatto ed in diritto contenuta nell'atto di citazione, può essere agevolmente ricondotta nell'ambito dell'azione aquiliana specificamente disciplinata nell'art. 2051 c.c.; siffatta disposizione disciplina la responsabilità dei soggetti i quali, a qualsiasi titolo, hanno un effettivo potere sulle cose che sono fonte di danno ed un conseguente obbligo di vigilanza e custodia sulle stesse in modo da impedire che queste arrechino danni ai terzi (cfr. Cass. civ. n. 16422/2011).
Secondo il prevalente e condivisibile orientamento giurisprudenziale, la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia ha natura oggettiva e prescinde dall'accertamento del carattere colposo dell'attività o del comportamento del custode, necessitando, ai fini della sua configurabilità, del mero rapporto eziologico tra cosa ed evento. Inoltre, tale responsabilità sussiste in relazione a tutti i danni cagionati dalla cosa in custodia, essendo esclusa solo dal caso fortuito, che può consistere sia in una alterazione dello stato dei luoghi imprevista, imprevedibile e non tempestivamente eliminabile o segnalabile nemmeno con l'uso dell'ordinaria diligenza, sia nella condotta della stessa vittima o nel fatto del terzo;
condotte ricollegabili all'omissione delle normali cautele esigibili in situazioni analoghe ed aventi un'efficacia causale tale da interrompere del tutto il nesso eziologico tra la cosa e l'evento dannoso o da affiancarsi come ulteriore contributo utile nella produzione del danno. In quest'ultimo caso, infatti, può delinearsi un concorso colposo ai sensi del primo comma dell'art. 1227 c.c., con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante secondo 3 l'incidenza della colpa del danneggiato o del fatto del terzo (cfr. Cass. civ. Sez. 6, n.
12077 del 16.05.2017; Cass. civ. Sez. 3, n. 2477 dell'1.02.2018; Cass. civ. n. 24529/2009;
Cass. civ. n. 11227/2008).
La natura oggettiva della responsabilità e ciò che ne consegue in punto di onere probatorio è stato ribadito e chiarito di recente dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione a Sezioni Unite, le quali, con l'ordinanza n. 20943 del 30/06/2022 sono intervenute a risolvere il contrasto formatosi all'interno della stessa Corte riguardo al tema della rilevanza, nell'ambito della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., degli obblighi di diligenza incombenti in capo al custode e del loro rilievo ai fini dell'esonero della responsabilità.
Con detta pronuncia, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, nel richiamare i principi che devono ispirare le decisioni in materia di responsabilità del custode ex art. 2051
c.c., ha, altresì, espresso in funzione nomofilattica il seguente principio: “La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode.”
Ne consegue, sul piano dell'onere probatorio tra le parti, che il danneggiato deve limitarsi a dimostrare l'evento dannoso ed il nesso eziologico tra detto evento e la cosa in custodia, gravando sul custode, invece, la prova liberatoria che il danno cagionato derivi da caso fortuito.
Tanto premesso in punto di diritto, applicando i sù esposti principi al caso concreto, questo Giudice ritiene che parte attrice abbia adeguatamente assolto l'onere probatorio a suo carico.
L'attore ha fornito adeguata dimostrazione che nelle circostanze di tempo e di luogo indicate nell'atto di citazione, allorché si apprestava a scendere le scale indicate
4 scivolava e rovinava al suolo a causa e per effetto dello stato delle scale stesse riportando lesioni come da diagnosi del pronto soccorso (cfr. doc. n. 1 – produzione attorea).
Mentre le deduzioni svolte dalla per cui la caduta dell'attore sarebbe CP_1 ascrivibile in via esclusiva ad un comportamento incauto dello stesso non hanno trovato riscontro alcuno all'esito degli elementi probatori acquisiti
Ed infatti il teste , escussa all'udienza del 07/03/2023, che dichiarato di Tes_1 avere visto il momento della caduta ha riferito: “è vero, ero presente anche io, c'era la moglie di e nostri figli, i figli di mio GN . Dovevamo fare una Pt_1 CP_5 gita di famiglia verso Procida;
io mi ero seduta accanto a sul ponte Parte_1 superiore; si è vero, siamo scesi giù e è stato l'ultimo a scendere. C'erano due Pt_1 scale una destra e una a sinistra. Le scale le abbiamo fatte per scendere dal traghetto;
le scale di legno erano proprio per uscire dal traghetto;
io già ero scesa, lui è sceso per ultimo. Io da giù aspettando che scendeva ho visto che al secondo gradino e scivolato.
Io ho visto tutta la caduta. Al secondo scalino è scivolato. Al secondo scalino è scivolato di botto direttamente a terra. Lui si stava tenendo alle maniglie laterali;
[…]
ADR: preciso che lui mentre scendeva non aveva nulla in mano è semplicemente scivolato in quanto, per quanto ricordo, c'era la barchetta d'acciaio ma non c'era quel nero che corrisponde all'antiscivolo in realtà era molto consumato; ADR: a mia memoria solo il papa di non era con noi al ponte superiore, il resto della famiglia era lì. Pt_1
Eravamo più o meno 8-10 persone e come ho detto siamo scesi tutti prima e e stato Pt_1
l'ultimo. ADR: preciso che noi avevamo borse ma no. Noi avevamo zaini che sono più Pt_1 comodi;
ADR: preciso che il nero dell'antiscivolo sui gradini non c'era proprio. Io me ne sono accorta che il nero mancava mentre scendevo. Quando scendo faccio attenzione e sicuramento l'antiscivolo che di solito è nero non c'era proprio. ADR: preciso che quasi tutti i gradini non avevano l'antiscivolo. Le due scale portavano entrambe al ponte inferiore…..”
Anche il teste , padre dell'attore, pur non avendo direttamente assistito Testimone_2 alla caduta del figlio, ha fornito elementi specifici in ordine alla stato dei luoghi:
“questi gradini erano usurati, un po' consumati non c'erano gli anti-scivoli, io ricordo che il gradino aveva, come se fosse una l, attorno al bordo una parte in acciaio, sulla parte in legno che era molto usurato non posso dire se ci fosse o meno un anti-scivolo proprio perché era molto
5 usurato; si è vero, la gamba destra era rotta, l'ho girata io;
si, dopo che ho chiamato io il personale di bordo;
preciso che non c'era nessuna indicazione su come scendere le scale, è una scala perpendicolare;
la scala dalla quale è caduta mio figlio guardando l'imbarcazione dal molo
è sulla sinistra”.
Dati collimanti emergono anche dalla deposizione del teste , GN CP_5 dell'attore, il quale ha dichiarato: “[…] Credo che effettivamente ci avevano avvisato di scendere al ponte principale, c'ertano due scale una a destra e una sinistra per poter scendere giu, erano tutte consumate e scivolose. Io ero già sceso lo stavamo aspettando quando ho visto che si reggeva ai corri mano ed ti dovevi reggere in quanto c'era una forte pendenza delle Pt_1 scale, ho visto che tra il primo e secondo scalino e caduto a terra, è caduto a peso morto io poi ho preso mia figlia e mi sono un po' allontanato. I gradini avevano un bordino di ferro dove in genere c'è l'antiscivolo ma che in quel caso era consumato […] ADR: per quello che ho potuto vedere io è scivolato come se il piede non avesse trovato un appoggio stabile”. Pt_1
L'esame complessivo di tali dichiarazioni consente di ritenere che l'attore sia effettivamente caduto nell'atto di scendere il secondo gradino della scala sinistra ed altresì che lo stato manutentivo delle suddette scale era precario data la quasi totale mancanza, dovuta ad usura, del bordo antiscivolo nero sui gradini.
Orbene, chi scrive ritiene che non sussistano dubbi concreti sull'attendibilità di tali dichiarazioni, pur nella ricorrenza di rapporti di affinità tra parte attrice e i suddetti testimoni. Infatti, la Suprema Corte, in diverse pronunce, ha affermato che non sussiste, con riguardo alle deposizioni rese dai parenti o dal coniuge di una delle parti alcun principio di necessaria inattendibilità connessa al vincolo di parentela o coniugale, considerato che, venuto meno il divieto di testimoniare previsto dall'art. 247
c.p.c. per effetto della sentenza della Corte Cost. n. 248/1974, l'attendibilità del teste legato da uno dei predetti vincoli non può essere esclusa aprioristicamente, in difetto di ulteriori elementi in base ai quali il giudice del merito reputi inficiarne la credibilità, per la solo circostanza dell'esistenza dei detti vincoli con le parti (cfr. tra le altre Cass.
Civ. n. 25358/2015; Cass. Civ. n. 2295/2021).
Le dichiarazioni rese dai testimoni sulla dinamica del sinistro appaiono genuine anche perchè riscontrate obiettivamente dal giudizio espresso dal CTU di compatibilità delle lesioni refertate con la ricostruzione della dinamica così come sopra descritta. Il CTU, infatti, ha sostenuto che: “la riferita dinamica dell'incidente soddisfa esaustivamente i criteri
6 tecnico-biologici del nesso di causalità materiale tra evento ed effetto lesivo”.
Contrariamente a quanto dedotto dalla società convenuta le dichiarazioni del CP_1 teste di parte convenuta (comandante della nave al momento Controparte_6 dell'evento) non offrono elementi idonei ad operare una valutazione differente.
In particolare, quanto allo stato dei luoghi con specifico riguardo alla presenza o meno del bordo nero antiscivolo sulle scale teatro della caduta il teste in parola si è limitato a rappresentare la validità al momento del sinistro del certificato di sicurezza trasporto passeggeri (“io posso dire che in quel momento era certamente in corso di validità il certificato di sicurezza trasporto passeggeri che viene rilasciato previa ispezione di tutti i luoghi che sono usufruibili dai passeggeri a bordo della nave”).
Tale dato formale non consente in sé di ritenere che la condizione effettiva dei gradini fosse integra e che dunque la dinamica della caduta non sia quella descritta in citazione.
In realtà il teste non ha avuto modo di constatare le reali condizioni della CP_6 scala in questione non essendo presente al momento del sinistro.
Sul punto, in particolare, si osserva che il suddetto teste in chiave presuntiva ha riferito “i gradini erano per forza a norma per il certificato del quale ho parlato prima altrimenti la nave non poteva partire”.
A ben vedere la stessa fotografia depositata dalla società convenuta - riconosciuta anche dal teste (“viene mostrata al teste la foto n. 3 di cui alla Controparte_6 comparsa di costituzione, il quale riferisce: sì riconosco le scale”) - raffigura uno stato manutentivo dei bordi antiscivolo maggiormente compatibile con quanto riferito dai testi attorei piuttosto che in linea con il certificato indicato dal comandante.
Segnatamente, infatti, seppur tale foto non consente di visionare la superfice dei primi due gradini (dove secondo quanto emerso è avvenuta la caduta), mostra però, per gli altri gradini, uno stato logoro del bordo antiscivolo che appare per alcuni gradini totalmente mancante.
Per tutte le ragioni suesposte si ritiene, pertanto, assolto l'onere probatorio a carico dell'istante circa la sussistenza del nesso causale tra il bene oggetto di custodia e l'evento dannoso.
Mentre la proprietaria con effettivi potere di controllo sulle condizioni della CP_1 motonave e, dunque, custode del bene in oggetto non ha fornito, secondo i principi
7 giurisprudenziali regolanti la materia, la prova liberatoria della ricorrenza del caso fortuito.
Come si è accennato, la responsabilità del custode ex art. 2051 c.c. è esclusa solo dall'accertamento positivo del caso fortuito, da intendersi come comprensivo anche del fatto del terzo o dello stesso danneggiato che abbia avuto un'efficacia causale esclusiva nella produzione del danno.
Quanto a quest'ultimo aspetto l'esonero dalla responsabilità del custode presuppone la prova adeguata che la condotta del terzo (in questo lo stesso attore) abbia assunto i requisiti dell'autonomia, dell'eccezionalità, dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità e che sia, quindi, idoneo di per sé a produrre l'evento, escludendo fattori causali concorrenti.
Con specifico riguardo alla condotta impropria e imprudente del danneggiato, più volte sottolineata dalla la Suprema Corte ha chiarito che “In tema di CP_1 responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro.” (Cass. Civ. n. 9315/19; conf. Cass. Civ. n. 34886/21).
L'eccezione in argomento sollevata dalla difesa della si fonda invero su rilievi CP_1 generici ed imprecisi, che non hanno trovato un reale ed effettivo riscontro negli atti rimanendo semplici argomentazioni difensive prive di riscontro pratico e fattuale e, per questo, inidonee a fondare una presunzione di responsabilità né esclusiva né concorsuale in capo all'odierno attore.
8 Detto altrimenti, in assenza di prova certa e tranquillizzante circa la ricorrenza di un'ipotesi di caso fortuito (fatto del terzo o condotta del danneggiato) - una volta accertato positivamente il nesso eziologico tra res e danno – la responsabilità rimane a carico del custode.
Dagli elementi ricavati dalle prove raccolte nel corso del giudizio non sembra possa muoversi alcun rimprovero al comportamento tenuto dal danneggiato in occasione del sinistro. In particolare, i testimoni escussi hanno tutti confermato che l'attore stava scendendo le scale mantenendosi ad entrambi i corrimani e senza che le sue mani fossero impegnate a portare buste o zaini che avrebbero potuto determinare un equilibrio più instabile dello stesso attore (“lui si stava tenendo alle maniglie laterali […] preciso che mentre scenda non aveva nulla in mano è semplicemente scivolato in quanto, per quanto ricordo, c'era la barchetta d'acciaio ma non c'era quel nero che corrisponde all'antiscivolo”; “ricordo che mentre mio figlio scendeva si stava reggendo agli scorri mano laterali”; “io ero già sceso lo stavamo aspettando quando ho visto che si reggeva ai corri Pt_1 mano”).
Nel caso di specie, poi, a nulla rileva il fatto che il luogo si presentava illuminato da luce solare. Infatti, chi utilizza dei gradini confida nella normale tenuta degli stessi tanto più considerando, poi, che comunque l'attore si manteneva ad entrambi i corrimani presenti.
Quanto sino ad ora evidenziato induce chi scrive a ritenere che non sussistano neanche i presupposti necessari ai fini dell'applicabilità dell'art. 1227 comma I c.c., in base al quale “se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento
è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate”. Difatti, nel caso sub iudice, si può affermare che parte attrice non abbia tenuto una condotta anche solo minimamente incauta e tale da contribuire anche solo in termini di agevolazione dell'evento dannoso e, quindi, a configurare un concorso colposo.
Compiutamente esaminato l'an debeatur, in ordine all'entità delle lesioni e alle voci di danno risarcibili, deve osservarsi quanto segue.
9 Questo Giudice condivide l'orientamento giurisprudenziale, richiamato e fatto proprio anche dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 233/2003 e modificato solo in parte dalla Suprema Corte nella sentenza n. 26972 dell'11/11/2008, in base al quale quest'ultima ha rilevato che il danno non patrimoniale, di cui all'art. 2059 c.c., non si identifica più con il danno morale soggettivo, bensì si colloca nel quadro di un sistema ormai bipolare del danno patrimoniale e non patrimoniale, che porta a ricomprendere nella previsione della citata norma ogni danno di natura non patrimoniale derivante da lesione di valori inerenti alla persona, e dunque: 1) il danno morale, inteso quale turbamento dello stato d'animo e dolore intimo della vittima;
2) il danno biologico in senso stretto, inteso come lesione dell'interesse, costituzionalmente garantito, all'integrità psicofisica della persona, conseguente anche ad un accertamento medico comprensivo del danno estetico, alla sessualità, alla vita di relazione;
3) il danno esistenziale, derivante dalla lesione di altri interessi di rango costituzionale inerenti la persona, e cioè il danno derivante dallo sconvolgimento delle abitudini di vita che costringono il danneggiato alla forzosa rinuncia allo svolgimento di attività fonte di gratificazione.
Ciò chiarito ne deriva che il danno non patrimoniale deve essere riconosciuto solo se sussistono tutti gli elementi suindicati poiché trattasi, non più, di un danno-evento bensì di un cd. danno-conseguenza (cfr. in tema sent. Cass. civ. n. 7281/2003; sent.
Cass. civ. n. 7282/2003; sent. Cass. civ. n. 7283/2003; sent. Cass. civ. n. 8827/2003).
Tanto premesso, questo giudicante, in relazione alla determinazione del quantum debeatur, fa proprie le risultanze della relazione peritale depositata dal CTU dott.
[...]
, in quanto motivate in modo lineare, basata su verifiche accurate e Per_1 documentate ed esente da errori e vizi logici.
Sul punto, le lesioni subite dall'attore sono state descritte dal CTU come: “frattura del pilone tibiale dx associata a frattura del malleolo peroniero e frattura del malleolo tibiale con sublussazione dell'art. tibio-astralgica”.
In base a quanto accertato, quindi, il CTU ha valutato che dall'evento è residuato un danno biologico del 8%, una ITT di giorni 25, una ITP al 50% di giorni 80 e una ITP al
25% di giorni 80.
10 Pertanto, in sintonia con il consolidato orientamento giurisprudenziale, il danno fisico subito dall'attrice può liquidarsi in via di equità sotto il profilo del c.d. danno biologico, quale lesione dell'integrità psico-fisica del soggetto.
Ciò posto, occorrerà fare riferimento ai criteri di liquidazione del danno non patrimoniale stabiliti con le tabelle del Tribunale di Milano nell'attuale versione, i quali costituiscono criterio di riferimento cui parametrare la liquidazione equitativa del danno ai sensi degli artt. 1226 e 2056 c.c. (cfr. Cass. civ., sent. n. 12408 del 07.06.2011; conforme Cass. civ., sent. n. 28290 del 22.12.2011; Cass. civ., sent. n. 20895 del
15.10.2015; Cass. civ., sent. n. 9950 del 20.04.2017, secondo cui “il danno alla salute, temporaneo o permanente, in assenza di criteri legali va liquidato in base alle cosiddette tabelle diffuse del tribunale di Milano, salvo che il caso concreto presenti specificità, che il giudice ha
l'onere di rilevare, accertare ed esporre in motivazione, tali da consigliare o imporre lo scostamento dai valori standard”).
In applicazione dei criteri della predetta Tabella, tenendo conto dell'età del danneggiato al momento dell'incidente (35 anni) devono essere riconosciuti i seguenti importi: euro 15.033,00 a titolo di l'invalidità permanente nella misura del 8%; euro
2.875,00 in relazione ai 25 giorni di ITT;
euro 4.600,00 per gli 80 giorni di ITT al 50% e quello di euro 2.300,00 per gli 80 giorni di ITP al 25%.
Come noto, l'entità del risarcimento deve tenere conto anche dell'eventuale danno morale subito in conseguenza del sinistro (Cass. civ., sent. n. 11701 del 20.05.2009) - da intendersi quale ristoro delle conseguenze delle lesioni in termini di “dolore” e
“sofferenza soggettiva” - ed altresì delle ripercussioni che lesioni possano avere avuto sulla vita di relazione dell'infortunato, senza che possa pervenirsi ad una autonoma liquidazione del danno morale ed esistenziale, quali autonome voci di danno (Cass. civ., SS. UU. sent. n. 26972/2018).
Il danneggiato, tuttavia, per vedersi riconosciuto tale tipo di danno, ha l'onere di allegare, nei termini di rito, tutte le circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza/turbamento e della prova delle stesse.
Nel caso di specie, considerata la sofferenza presuntivamente connessa al tipo di
11 lesione, gli interventi chirurgici cui l'attore si è dovuto sottoporre in conseguenza del sinistro e considerando, altresì quanto riferito dal CTU in termini di periodo di degenza, riabilitazione, dimensione della cicatrice e dolori che presumibilmente residuano dalla lesione riscontrata il danno biologico può essere incrementato a titolo di danno morale del 25%.
Si legge sul punto a pag. 9 elaborato peritale le seguenti osservazioni del CTU:
“Seguirono numerosi controlli ambulatoriali e un lungo periodo con divieto di carico. Fu operato nei mesi successivi di rimozione dei mezzi di sintesi previo brevi ricoveri presso lo stesso nosocomio e effettuò terapia fisica e riabilitativa nel lungo periodo post-trauma. Le lesioni riportate corrispondono al meccanismo etiopatogenetico dello stesso trauma. Per tali lesioni traumatiche il nesso causale e il criterio temporale sono perfettamente corrisposti. L'esame clinico rilevato durante la visita peritale ha evidenziato una sindrome secondaria all'evento in oggetto, anche a distanza di anni, caratterizzata da dolore e deficit funzionale al collopiede dx con la presenza di 2 ampie cicatrici chirurgiche in sede”),
Nulla invece può invece essere liquidato a titolo di danno esistenziale in quanto l'attrice nulla ha provato in ordine a siffatto pregiudizio.
Il c.d. danno esistenziale che va inteso come stravolgimento delle abitudini di vita non può ricavarsi in via presuntiva dalla sola natura dei pregiudizi allegati dall'attore i quali e attengono agli aspetti dinamico-relazionali del danno biologico che già sono stati oggetto di valutazione e liquidazione.
Infine, nulla deve essere risarcito all'attore in termini di danno da perdita di capacità lavorativa in quanto genericamente allegato dallo stesso solo negli scritti conclusivi e dunque tardivamente.
Peraltro per completezza si osserva che comunque, il CTU ha osservato che “dalle lesioni menzionate non sono derivati esiti invalidanti permanenti tali da incidere significativamente sulla capacità lavorativa generica o specifica dell'attore, è comunque valutabile complessivamente nella misura del 8% (otto per cento) il danno biologico residuato”
Concludendo, deve essere complessivamente riconosciuto a titolo di danno non patrimoniale in favore dell'attore la somma di euro 28.567,00, considerando l'incremento del 25% del danno biologico a titolo di danno morale (pari ad euro
3.759,00).
12 Nulla può essere riconosciuto a titolo di danno patrimoniale non avendo il CTU poi riscontrato spese mediche documentate.
All' importo sopra riconosciuto va poi aggiunto il lucro cessante, consistente nel pregiudizio subito dal danneggiato per la ritardata corresponsione dell'importo dovuto a titolo risarcitorio, da operare, alla stregua dell'autorevole insegnamento delle sezioni unite della Suprema Corte (sent. 1712/1995), mediante l'attribuzione degli interessi al tasso legale, sulla somma liquidata come equivalente pecuniario del bene danneggiato, devalutata al momento del verificarsi dell'evento dannoso mediante l'applicazione degli indici pubblicati dall'Istat. Deve essere quindi operata, sulla base degli indici Istat, una devalutazione dell'importo al momento del fatto illecito per poi rivalutarlo, anno per anno, sulla base dei medesimi indici, fino all'attualità e sulle somme così risultanti calcolare, anno per anno, gli interessi al tasso legale. Dalla presente pronuncia al saldo sono, poi, dovuti gli interessi in misura legale sulla somma complessiva determinata in base ai calcoli sopra esposti.
Passando ad esaminare la domanda di manleva svolta dalla nei confronti CP_1 di il Tribunale ritiene che possa essere accolta. Controparte_4
Il rapporto di assicurazione e la copertura del rischio concretizzato sono provati dalla produzione tempestiva della polizza assicurativa (cfr. doc. n. 1 – produzione convenuto), che risulta in corso di validità all'epoca del verificarsi del sinistro.
Le condizioni generali di contratto prevedono che “la società assicura i rischi della responsabilità civile, impegnandosi a corrispondere entro i limiti convenuti, le somme che, per capitali, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni da lesioni personali involontariamente cagionati a terzi anche trasportati dalla navigazione o dalla giacenza in acqua, incluso in acque private, dalle unità di proprietà e/o in uso all'assicurato”.
Alla luce delle suesposte considerazioni, in accoglimento della domanda di manleva, va condannata a tenere indenne la di quanto dalla Controparte_4 CP_1 stessa dovuto all'attore in forza della presente sentenza a titolo di sorta capitale, interessi legali (importo del danno riconosciuto all'attore) e spese del giudizio.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e vanno liquidate come in
13 dispositivo;
si applicano i parametri di cui al D.M. 55/14 e ss. mm. con la precisazione che le stesse vengono liquidate in base al criterio del decisum anziché quello del disputatum. Ci si discosta dalla nota spese depositata dall'attore in quanto parametrata sul criterio del disputatum.
La liquidazione delle spese va disposta in favore dello Stato ex art. 133 DPR 115/2002 stante l'ammissione sia pure provvisoria della parte vincitrice al patrocinio a spese dello Stato.
Le spese di CTU così come liquidate in corso di causa vengono definitivamente poste a carico della società convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti della così provvede: Parte_1 CP_1
1) Accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna al pagamento in CP_1 favore di a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale della Parte_1 somma di euro 28.567,00 oltre interessi come in motivazione;
2) condanna al pagamento, in favore dello Stato, delle spese di CP_1 giudizio che si liquidano in euro 7.616,00 per compensi oltre IVA, CPA e rimborso forfettario nella misura del 15%;
3) Pone le spese di CTU così come liquidiate in corso di causa definitivamente a carico di parte convenuta;
4) in accoglimento della domanda di manleva, condanna la Controparte_4
a tenere indenne parte convenuta di quanto la stessa è stata condannata a corrispondere in favore dell'attore in ragione delle statuizioni della presente sentenza a titolo di sorte capitale, interessi e spese processuali.
Napoli, 11.4.2025
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Conforti
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