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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 16/04/2025, n. 539 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 539 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
Nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Maria Cusenza, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile R.G.N. 1972/2024 promosso da
, C.F. , Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Salvatore Forte ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Cefalù, Via Pietragrossa n. 37, giusta procura in atti,
RICORRENTE
CONTRO
C.F. , in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
pro tempore, rappresentato e difeso dal Legale dell'Avvocatura Comunale Avv.
Lisa Bonomo ed elettivamente domiciliato presso la Casa Comunale di Cefalù,
Corso Ruggero n. 139,
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione alla determinazione n. 14 del 24/06/2024 e pedissequa ordinanza ingiunzione.
CONCLUSIONI
Come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'art. 45 co. 17 della L. 18/6/2009 n. 69, entrata in vigore il 4/7/2009, ha sostituito il n. 4) dell'art. 132 co. 2 c.p.c., prevedendo che la sentenza debba contenere “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”, mentre non è più necessaria l'esposizione dello svolgimento del processo.
Parte ricorrente ha proposto opposizione alla determinazione n. 14 del
24/06/2024 e pedissequa ordinanza ingiunzione, notificata il 23/07/2024, adottata dal Responsabile del Settore Edilizia Privata e Pianificazione Urbanistica, con la quale è stata irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria di € 20.000,00, per inottemperanza all'ordine di demolizione n. 4/2014, ai sensi dell'art. 31, commi
4 bis, 4 ter, 4 quater del DPR n. 380/2001 e s.m.i, chiedendone la revoca o l'annullamento.
Il si è costituito in giudizio eccependo, in via pregiudiziale, il difetto di CP_1
giurisdizione del Giudice Ordinario in favore del Giudice Amministrativo e, nel merito, l'infondatezza del ricorso di cui chiedeva il rigetto.
All'udienza del 14.03.2025 parte opponente ha aderito all'eccezione di difetto di giurisdizione, con compensazione delle spese di lite.
Pag. 2 Il nulla ha opposto chiedendo la condanna alle spese. CP_1
In data 09.12.2024 si è svolta l'udienza nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.
introdotto dal d.lgs. n. 149/2022 sostituita dal deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza e la causa veniva posta in decisione
L'eccezione di difetto di giurisdizione è fondata trattandosi di sanzioni edilizie e urbanistiche la cui giurisdizione spetta al Giudice Amministrativo (cfr.
sentenza Consiglio di Stato n. 3408 del 03.04.2023).
Per quanto sopra esposto deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del
Giudice Ordinario e la sussistenza della giurisdizione del Giudice
Amministrativo, revocando la sospensione del provvedimento opposto per mancanza dei presupposti per la concessione.
Con riguardo alle spese di lite, stante la pronuncia in rito e l'adesione della parte opponente sussistono i presupposti per la loro compensazione integrale,
P.Q.M.
Il Tribunale di Termini Imerese, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, eccezione o difesa,
- dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario in favore del
Giudice Amministrativo;
- revoca la sospensione del provvedimento opposto;
Pag.
3 - compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Termini Imerese il 16 aprile 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Cusenza
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott.ssa Maria Cusenza, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia del 21/2/2011 n. 44.
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