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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 07/05/2025, n. 965 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 965 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Nola, Dott.ssa Daniela Ammendola ha pronunziato all'udienza di discussione del 07.05.2025 a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nella Causa iscritta al N. 586/2024 R.G.
TRA
rappresentata e difesa dall'avv.to Palomba Stefano Parte_1
Ricorrente
E
in persona del suo legale rappresentante p.t. difeso dall'avv. Oliva Anna CP_1
RESISTENTE
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 26.01.2024, ai sensi dell'art. 445-bis, comma 6, c.p.c., la parte ricorrente in epigrafe, dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del CTU, nell'ambito del procedimento per ATP introdotto al fine di ottenere il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento di cui alla L. 508/1988 e della condizione di cui all'art. 3, c.3, L. 104/92, ha proposto il giudizio di merito rilevando l'erroneità della consulenza tecnica, svolta durante il procedimento di ATP ed affermando la sussistenza del requisito sanitario per le prestazioni anzidette.
Si costituiva l' convenuto, il quale, sulla base di varie argomentazioni giuridiche, chiedeva CP_2 dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e, comunque, il rigetto dello stesso con vittoria delle spese del giudizio.
In data 25.03.2025 veniva depositata la consulenza medico-legale del CTU, Dott. Persona_1
, e con note depositate all'odierna udienza il procuratore della parte ricorrente si riportava
[...] integralmente al ricorso, insistendo per l'accoglimento della domanda secondo le risultanze della
CTU.
Ritenuta la causa matura per la decisione, attesa la natura documentale, il GL, all'udienza del
07.05.2025, svoltasi con le modalità di cui all'art 127-ter c.p.c., decideva la causa con sentenza contestuale, le cui motivazioni di seguito si illustrano.
La domanda è fondata e pertanto merita accoglimento nei limiti che di seguito si illustrano. Dispone l'art. 445-bis c.p.c., nell'ambito del procedimento di ATP obbligatorio disciplinato da tale disposizione: ''Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio (…).
Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Nella presente fattispecie, gli indicati termini risultano rispettati dalla parte ricorrente. Sono inoltre evidenziati i motivi della contestazione per cui la domanda non può essere considerata inammissibile.
Nel merito, l'opponente ha contestato le valutazioni compiute dal CTU della precedente fase di giudizio, Dott. , per aver omesso di valutare adeguatamente il quadro Persona_1 patologico di cui risulta essere affetta .
Orbene, in virtù del deposito di nuova documentazione medico-sanitaria si è ritenuto necessario procedersi ad una integrazione della consulenza medico-legale da parte del già nominato CTU della fase di Atp, Dott. , onde verificare un eventuale aggravamento delle condizioni Persona_1 di salute della parte ricorrente.
Invero, il CTU sulla scorta dell'esame clinico-anamnestico e della documentazione sanitaria allegata all'atto introduttivo e prodotta nel corso del giudizio ha riscontrato le seguenti infermità: ''vasculopatia cerebrale cronica con marcata depressione del tono dell'umore; ipertensione arteriosa complicata da cardiopatia e retinopatia;
broncopneumopatia cronica ostruttiva in trattamento con broncodilatatori;
artrosi polidistrettuale in obesa;
incontinenza urinaria.'' (cfr. pg.
6 della CTU).
Nello specifico, il CTU in sede di accesso peritale ha appurato un significativo aggravamento delle minorazioni di cui l'istante è affetta, con particolare riferimento alla malattia artrosica in grado di incidere in via diretta sulla capacità di deambulazione autonoma, nonché sul compimento degli atti quotidiani della vita riscontrando, in definitiva, in capo alla ricorrente ''gravi difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età con diritto all'indennità di accompagnamento, in quanto non in grado di deambulare autonomamente'' (cfr. pg. 7 della CTU).
Quanto alla decorrenza del beneficio in oggetto il CTU ha ritenuto che la condizione di disautonomia della parte ricorrente sia retrodatabile, in termini di elevata probabilità, a sei mesi pima della visita peritale espletata (25.02.2025) e precisamente a settembre 2024.
Dalla medesima data, il CTU ha riconosciuto l'istante, tenuto conto del grado e della natura delle infermità accertate e sulla scorta dei presupposti legislativi prescritti dall'art. 3 L. 104/92, quale
“persona con minorazione prevista dalla definizione di handicap di cui al comma 3, art. 3 della L
104/92 con connotazione di gravità'' (cfr. pg. 8 della CTU).
Le conclusioni del CTU non oggetto di ulteriore specifica contestazione delle parti trovano piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata, oltre che nell'evidenza clinica direttamente riscontrata dal perito e possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal Giudicante.
L'opposizione va dunque parzialmente accolta e, per l'effetto, va dichiarata la sussistenza del requisito sanitario per l'indennità di accompagnamento, nonché per la condizione di cui all'art. 3, c.3,
L. 104/92 a far data dal settembre 2024.
Quanto al regime delle spese di lite del giudizio di ATP e di opposizione, le stesse si intendono integralmente compensate tra le parti, atteso l'esito complessivo del giudizio con riconoscimento del requisito sanitario solo con decorrenza successiva al deposito del ricorso in opposizione. CP_ Le spese di CTU sono poste a carico dell' stante la dichiarazione di esenzione ex art. 152 disp. att. c.p.c. in atti
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie la domanda e per l'effetto, dichiara che sussiste il requisito sanitario per l'indennità di accompagnamento e la condizione di cui all'art. 3, c.3, L. 104/92 con decorrenza dal 01.09.2024;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
CP_
- spese di CTU come liquidate in separato decreto a carico dell' Così deciso in Nola, il 07.05.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Daniela Ammendola