Sentenza 15 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 15/05/2025, n. 2580 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2580 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8277/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elena Codecasa
ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 sexies c.p.c.
nella causa civile iscritta al n. r.g. 8277/2018 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. DE Parte_1 C.F._1
MEO VINCENZO giusta procura in atti.
ATTRICE IN RIASSUNZIONE
contro
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
curatore liquidatore Controparte_2
CONVENUTO IN RIASSUNZIONE CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, l' ha proposto Controparte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1120/2018, emesso dal Tribunale di Catania, in pagina 1 di 4
legali ed accessori di legge a titolo di compensi professionali rese in virtù del contratto sottoscritto tra le parti in data 2 gennaio 2009. Eccepiva la prescrizione del credito, l'inesistenza dello stesso per essere intervenuta transazione e contestava lo svolgimento dell'attività professionale per cui erano stati richiesti i compensi.
Si costituiva la che chiedeva il rigetto della opposizione. Pt_1
All'udienza del 20 dicembre 2023, è stata disposta l'interruzione del procedimento per intervenuta liquidazione coatta amministrativa, come dichiarato dal difensore dell'Ente di
Patronato.
Con atto di riassunzione del 20.3.2024, la riassumeva il giudizio nei Parte_1
confronti dell'Ente Patronato in liquidazione, che restava contumace.
§§§
La domanda di parte attrice in riassunzione è da dichiarare improcedibile.
Il Ente vigilante del Patronato con Decreto Controparte_3 CP_1
Ministeriale n. 107 del 03 agosto 2023 ha decretato lo scioglimento del Patronato romosso CP_1
dall' , ai sensi Parte_2
dell'articolo 16, comma 2, della legge n. 152 del 2001, e successive modificazioni e integrazioni,
nominando liquidatore del Patronato “ ( ai sensi Parte_2 CP_1
dell'articolo 16, comma 2, della legge n. 152 del 2001, il dott. . Controparte_2
All'attività liquidatoria si applicano pertanto le disposizioni in materia di liquidazione coatta amministrativa.
pagina 2 di 4 La Cassazione pacificamente afferma che: “Alla stregua di quanto previsto dalla L. Fall., artt.
52 e 95, nell'ipotesi di dichiarazione di fallimento intervenuta nelle more del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo proposto dal debitore ingiunto poi fallito, il creditore opposto deve partecipare al concorso con gli altri creditori previa domanda di ammissione al passivo,
attesa la inopponibilità, al fallimento, di un decreto non ancora definitivo e, pertanto, privo della indispensabile natura di "sentenza impugnabile", esplicitamente richiesta dalla L. Fall., art. 95,
comma 3, legge fallimentare, norma di carattere eccezionale, insuscettibile di applicazione analogica. Tale disciplina non è in contrasto con il principio di eguaglianza e con il principio di indefettibilità della tutela giurisdizionale, in considerazione della evidente diversità tra il decreto ingiuntivo opposto e la sentenza impugnabile, poichè solo nella seconda l'accertamento
è avvenuto nel contraddittorio delle parti;
inoltre, la soggezione al concorso formale non comprime le possibilità di difesa del creditore, mentre l'eccezione in favore del creditore che abbia ottenuto una sentenza impugnabile si spiega con esigenze di economia processuale, ferma restando in ogni caso la soggezione al concorso sostanziale” (cfr. cass. n. 3401/13).
Dunque, nell'ipotesi di dichiarazione di fallimento o liquidazione coatta amministrativa intervenuta nelle more del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo proposto dal debitore ingiunto poi fallito o posto in liquidazione coatta amministrativa, il creditore opposto deve partecipare al concorso con gli altri creditori previa domanda di ammissione al passivo, attesa la inopponibilità al fallimento di un decreto non ancora definitivo e, pertanto, privo della indispensabile natura di sentenza impugnabile, esplicitamente richiesta dall'art. 95, co. 3, l.fall.,
norma di carattere eccezionale, insuscettibile di qualsivoglia applicazione analogica.
pagina 3 di 4 La domanda deve essere riproposta al giudice fallimentare, la cui competenza inderogabile prevale sul criterio della competenza funzionale del giudice che ha emesso l'ingiunzione e la domanda formulata in sede di cognizione ordinaria, se proposta prima dell'inizio della procedura concorsuale, diventa improcedibile.
La natura della decisione giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
- Dichiara improcedibile la domanda sottesa al decreto ingiuntivo proposta da Parte_1
e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 1120/18;
[...]
- Spese compensate.
Così deciso in Catania, il 15 maggio 2025
Il GIUDICE
dott. Elena Codecasa
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 4 di 4