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Sentenza 27 marzo 2024
Sentenza 27 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/03/2024, n. 3424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3424 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2024 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, XIV sezione civile, in persona della dr.ssa Maria Ludovica Russo, in funzione di giudice monocratico ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 10953 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace, riservata in decisione dopo la trattazione scritta con note aventi scadenza il 25.03.2024 e vertente
TRA
, rapp.to e difeso, in virtù di mandato in calce all'originale dell'atto di Parte_1 citazione introduttivo del giudizio di primo grado dinanzi al Giudice di Pace, dall'Avv.
Angelo Moscati, presso il cui studio elett.te domicilia.
Appellante
E
rappresentato e difeso dall'avv. Avv. Chiara Controparte_1
Verdoliva, presso cui elettivamente domicilia, come da procura in atti;
Appellata
in persona del Prefetto pro tempore, domiciliato ex lege presso Controparte_2
l'Avvocatura Distrettuale dello Stato
Appellata contumace
CONCLUSIONI
Con note aventi scadenza il 20.03.2024, le parti costituite concludevano come in atti, rinunciando ai termini per le comparse conclusionali.
il giudice 1 Maria Ludovica Russo MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Il presente giudizio costituisce appello avverso la sentenza n. 33713/2021, R.G. n.
17449/2021, emessa dal Giudice di Pace di e depositata il 19.11.2021, (non notificata), CP_2 in un giudizio proposto da , avverso estratto di ruolo portato da due cartelle Parte_1 esattoriali.
Il Giudice di Pace, qualificata la domanda quale opposizione a precetto ex art. 615 c. 1
c.p.c., accoglieva la stessa, annullando l'iscrizione a ruolo della cartella impugnata, dichiarando la compensazione delle spese di lite,
A fronte di ciò, impugnava la suddetta sentenza, dolendosi della Parte_1 decisione del GdP, di compensare le spese le spese di lite.
Chiedeva pertanto la riforma di tale capo della sentenza, disponendosi la condanna totale alle spese da parte di entrambi i convenuti, sulla base del principio della soccombenza.
Si costituivano solo l' ribadendo l'infondatezza ed inammissibilità in primis della CP_3 domanda originaria e la correttezza della compensazione delle spese.
All'esito delle note in sostituzione dell'udienza del 20.03.2024, sulle conclusioni già precisate, la causa era intortata a sentenza.
In primis va dichiarata la contumacia della non costituitasi Controparte_2 nonostante regolare vocatio in ius.
Sempre in via preliminare, va chiarito che l'appello in atti attiene solo al governo delle spese, sebbene involga anche – in ordine logico successivo – il ruolo dell'ente impositore.
Il governo delle spese involge due tipologie di riflessioni:
1) L'esame dei presupposti per la compensazione delle spese;
2) La valutazione della domanda originale attorea in uno allo svolgimento concreto del giudizio di primo grado.
1) In relazione al primo aspetto, va premesso che al presente giudizio si applica la formula contenuta nell'art. 92 c.p.c., comma 2, ultima versione (introdotta dalla L. n. 160 del 2014 che ha modificato la precedente versione in relazione al seguente inciso: “nel caso di assoluta novità o mutamento della giurisprudenza, rispetto alle questioni dirimenti”). Orbene, alla luce della nuova formulazione dell'art. 92 cod. proc. civ, è necessario non solo che la compensazione sia specificamente motivata (come già previsto dalla novella introdotta dalla
il giudice 2 Maria Ludovica Russo L. n. 263 del 2005) nonché – anche per effetto della sentenza 7 marzo 2018 n. 77 della Corte costituzionale — nelle analoghe ipotesi di sopravvenienze relative a questioni dirimenti e in quelle di assoluta incertezza, che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle ipotesi tipiche espressamente previste dall'articolo 92, comma 2, cod. proc. Civ.
Siffatte "gravi ed eccezionali ragioni", da indicarsi esplicitamente nella motivazione, in presenza delle quali, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., comma 2, il giudice può compensare, in tutto o in parte, le spese del giudizio non possono essere tratte dalla struttura del tipo di procedimento contenzioso applicato, nè dalle particolari disposizioni processuali che lo regolano, ma devono trovare riferimento in specifiche circostanze o aspetti della controversia, nello specifico in presenza di accoglimento integrale del ricorso avverso sanzione amministrativa, il giudice non può disporre la compensazione delle spese di lite affermando che sussistono giustificati motivi (Cass. 2014 n. 16037 e nello stesso senso, Sez. 6 - 2, Ordinanza
n. 2883del 10/02/2014 e per le sanzioni amministrative Cass. 13020 del 2011)
Orbene, la giurisprudenza, con motivazione valevole anche per la formulazione legislativa attuale (alla luce della pronuncia della Corte Costituzionale del 2018 cit.), ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c. a fronte della novità o dell'oggettiva incertezza delle questioni di fatto o di diritto rilevanti nel caso specifico, ovvero dell'assenza di un orientamento univoco o consolidato all'epoca della insorgenza della controversia, in presenza di modifiche normative o pronunce della Corte Costituzionale o della Corte di Giustizia dell'Unione Europea intervenute, dopo l'inizio del giudizio, sulla materia. (Cass. 24234/16).
Da ultimo la suprema corte è stata molto chiara nel chiarire che: “l'art. 92, comma 2,
c.p.c.., nella parte in cui permette la compensazione delle spese di lite allorché concorrano
"gravi ed eccezionali ragioni", costituisce una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili "a priori", ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimità, in quanto fondato su norme giuridiche. In particolare, anche l'oggettiva opinabilità delle questioni affrontate o l'oscillante soluzione ad esse data in giurisprudenza integra la suddetta nozione, se ed in quanto sia sintomo di un atteggiamento soggettivo del
il giudice 3 Maria Ludovica Russo soccombente, ricollegabile alla considerazione delle ragioni che lo hanno indotto ad agire o resistere in giudizio e, quindi, da valutare con riferimento al momento in cui la lite è stata introdotta o è stata posta in essere l'attività che ha dato origine alle spese, sempre che si tratti di questioni sulle quali si sia determinata effettivamente la soccombenza, ossia di questioni decise” (cfr. Cass. n. 7992 del 11/03/2022).
In conclusione, sicuramente l'oscillazione giurisprudenziale e l'opinabilità delle questioni alla base del giudizio giustificano la compensazione delle spese, purchè le stesse questioni siano quelle che sarebbero state determinanti (ove le soluzioni delle stesse non fossero oscillanti) ai fini della decisione ai fini della soccombenza anche virtuale.
2) Venendo alla ipotesi in oggetto, nel nostro caso il giudice di pace, in motivazione ha dapprima esplicitato la complessità e la peculiarità della materia avente ad oggetto l'impugnazione dell'estratto di ruolo riportando estremi di pronunce di legittimità e di merito nei due sensi opposti e dando conto del mancato avvio dell'azione esecutiva ad opera dell nonché, sul versante opposto della mancata proposizione, ad opera CP_3 dell'opponente di un'azione preventiva in autotutela.
Occorre dunque, verificare la congruenza della motivazione, riesaminando i motivi alla base dell'opposizione, nonché lo svolgimento del giudizio.
Parte opponente ha chiesto annullarsi l'importo inserito in un estratto di ruolo, di cui si deduceva la prescrizione anche ove la cartella stessa fosse stata notificata
Sul punto allo stato, finalmente si è espressa la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza a Sezioni Unite del 06 settembre 2022, n. 26283, la quale dovendo chiarire la portata applicativa dall'art.
3-bis del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con Legge del 17 dicembre
2021, n. 215, ha finalmente esplicitato i limiti d'impugnazione dell'estratto di ruolo.
L'art.
3-bis sopra richiamato ha modificato l'art. 12 del D.P.R. del 29 settembre 1973, n.
602 – recante “Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito” – introducendo il comma 4-bis a tenore del quale: «L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto
il giudice 4 Maria Ludovica Russo nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione».
La Suprema Corte, espressamente superando l'orientamento espresso da Cass. Sezioni
Unite n. 19704/2015, ha affermato che, “analogamente a quanto accade per il giudizio tributario, in relazione al quale, stante la sua struttura impugnatoria, si ritiene improponibile l'azione di mero accertamento negativo, da qualificarsi ogniqualvolta si contestino il ruolo e/o la cartella o l'intimazione di pagamento non notificate o invalidamente notificate, conosciute per il tramite dell'estratto di ruolo, in quanto l'esercizio della pretesa tributaria non emerge da alcun atto giuridicamente efficace, anche per i giudizi non tributari – per i quali l'interesse a promuovere l'azione di accertamento negativo dei crediti riportati nell'estratto di ruolo è stato, nel corso degli anni, variamente configurato dalla medesima giurisprudenza di legittimità – si approda alla definitiva esclusione di una tale possibilità in forza della previsione di cui all'art. 12, comma 4-bis, del D.P.R. n. 602/73, come novellato dall'art.
3-bis del D.L. n. 146/2021, inserito in sede di conversione dalla L. n. 215/2021.”
Dunque, l'estratto di ruolo per il supremo consesso risulta impugnabile solo nei casi esplicitamente previsti dall'art. 12, comma 4-bis (come inserito dalla L. 17 dicembre 2021, n.
215) i quali vanno considerati come tassativi e non estensibili in via interpretativa.
L'approdo delle Sezioni Unite del 2022 rappresenta, comunque, il precipitato logico di un pregresso orientamento giurisprudenziale – da tempo pienamente condiviso da questo giudicante – che già escludeva la ammissibilità dell'opposizione avverso l'estratto di ruolo, per carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., allorquando alla cartella esattoriale, notificata in precedenza, non avesse fatto seguito alcuna iniziativa da parte del Concessionario per il recupero coattivo del credito sotteso alla stessa.
In altri termini – secondo l'orientamento testé richiamato – in mancanza di attività esecutiva da parte dell'amministrazione non veniva ritenuta ammissibile la domanda di mero accertamento negativo del credito, attesa l'insussistenza di un “conflitto” riconoscibile come tale (cfr. Cass. n. 20618/2016 e n. 22946/2016, in relazione a sanzioni amministrative per
il giudice 5 Maria Ludovica Russo violazioni del codice della strada;
conf. Cass. n. 6723/19, con riguardo all'estratto di ruolo contributivo); né poteva ritenersi ammissibile l'impugnazione di un estratto di ruolo per far valere l'intervenuta prescrizione della pretesa esattoriale per decorso del tempo successivo alla
(anche presunta) notifica della cartella di pagamento, qualora l'istante non avesse specificato ed allegato gli elementi dai quali emergeva quello stato d'incertezza che - sostanziando l'interesse ad agire – sorreggeva l'azione, latamente preventiva, di accertamento negativo, non ritenendo ammissibile nell'ordinamento processuale vigente un'azione di accertamento
“pura” (Cass. n. 7353/2022)
In conclusione, ove l'istante deduca che la pretesa creditoria contenuta in una cartella esattoriale - di cui si assume di aver avuto conoscenza tramite mera consultazione dell'estratto di ruolo – risulti prescritta per decorso del tempo successivo alla (anche presunta) notifica della cartella stessa, all'istante spetta di specificare ed allegare quale sia il concreto interesse ad agire che sorregge la domanda, in difetto la domanda avrà i caratteri di un'azione di accertamento "pura," ossia di ovvero una sorta d'interpello giudiziale, che, come tale non è prevista nell'attuale ordinamento processuale.
Pertanto, la domanda avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile per carenza di interesse e la motivazione in tema di governo delle spese, risulta ben congruente.
3) Pertanto, va confermata la decisione in relazione al governo delle spese, anche come integrata dalla motivazione in atti.
Per quanto detto, l'appello deve essere rigettato.
Le spese di questo grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in base al DM 55/2014, in considerazione del tenore della causa e dell'inesistenza della fase istruttoria, in relazione alle parti costituite ed alle difese concretamente spiegate.
Il presente appello, essendo stato instaurato, in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 determina l'applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, a mente del quale quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di
il giudice 6 Maria Ludovica Russo contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale.
Il raddoppio del contributo si muove nell'ottica di un parziale ristoro dei costi del vano funzionamento dell'apparato giudiziario o della vana erogazione delle, pur sempre limitate, risorse a sua disposizione, atteggiandosi come un'automatica conseguenza sfavorevole dell'azionamento del diritto di impugnare un provvedimento in materie o per procedimenti assoggettati a contributo unificato, tutte le volte che l'impegno di risorse processuali reso necessario dall'esercizio di tale diritto non abbia avuto esito positivo per l'impugnante, essendo il provvedimento impugnato rimasto confermato o non alterato (Cfr. Cass. 5955 del
2014 e conformemente Cass. 2014 n. 10306).
PQM
Il Tribunale definitivamente pronunziando sulla domanda proposta come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna alla refusione delle spese del presente grado di giudizio nei Parte_1 confronti dell' che liquida, in € 1.250,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, CP_3
3. condanna l'appellante al versamento di un importo pari al valore del contributo unificato.
Così deciso in Napoli, lì 25.03.2024
Il giudice dott.ssa Maria Ludovica Russo
il giudice 7 Maria Ludovica Russo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, XIV sezione civile, in persona della dr.ssa Maria Ludovica Russo, in funzione di giudice monocratico ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 10953 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace, riservata in decisione dopo la trattazione scritta con note aventi scadenza il 25.03.2024 e vertente
TRA
, rapp.to e difeso, in virtù di mandato in calce all'originale dell'atto di Parte_1 citazione introduttivo del giudizio di primo grado dinanzi al Giudice di Pace, dall'Avv.
Angelo Moscati, presso il cui studio elett.te domicilia.
Appellante
E
rappresentato e difeso dall'avv. Avv. Chiara Controparte_1
Verdoliva, presso cui elettivamente domicilia, come da procura in atti;
Appellata
in persona del Prefetto pro tempore, domiciliato ex lege presso Controparte_2
l'Avvocatura Distrettuale dello Stato
Appellata contumace
CONCLUSIONI
Con note aventi scadenza il 20.03.2024, le parti costituite concludevano come in atti, rinunciando ai termini per le comparse conclusionali.
il giudice 1 Maria Ludovica Russo MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Il presente giudizio costituisce appello avverso la sentenza n. 33713/2021, R.G. n.
17449/2021, emessa dal Giudice di Pace di e depositata il 19.11.2021, (non notificata), CP_2 in un giudizio proposto da , avverso estratto di ruolo portato da due cartelle Parte_1 esattoriali.
Il Giudice di Pace, qualificata la domanda quale opposizione a precetto ex art. 615 c. 1
c.p.c., accoglieva la stessa, annullando l'iscrizione a ruolo della cartella impugnata, dichiarando la compensazione delle spese di lite,
A fronte di ciò, impugnava la suddetta sentenza, dolendosi della Parte_1 decisione del GdP, di compensare le spese le spese di lite.
Chiedeva pertanto la riforma di tale capo della sentenza, disponendosi la condanna totale alle spese da parte di entrambi i convenuti, sulla base del principio della soccombenza.
Si costituivano solo l' ribadendo l'infondatezza ed inammissibilità in primis della CP_3 domanda originaria e la correttezza della compensazione delle spese.
All'esito delle note in sostituzione dell'udienza del 20.03.2024, sulle conclusioni già precisate, la causa era intortata a sentenza.
In primis va dichiarata la contumacia della non costituitasi Controparte_2 nonostante regolare vocatio in ius.
Sempre in via preliminare, va chiarito che l'appello in atti attiene solo al governo delle spese, sebbene involga anche – in ordine logico successivo – il ruolo dell'ente impositore.
Il governo delle spese involge due tipologie di riflessioni:
1) L'esame dei presupposti per la compensazione delle spese;
2) La valutazione della domanda originale attorea in uno allo svolgimento concreto del giudizio di primo grado.
1) In relazione al primo aspetto, va premesso che al presente giudizio si applica la formula contenuta nell'art. 92 c.p.c., comma 2, ultima versione (introdotta dalla L. n. 160 del 2014 che ha modificato la precedente versione in relazione al seguente inciso: “nel caso di assoluta novità o mutamento della giurisprudenza, rispetto alle questioni dirimenti”). Orbene, alla luce della nuova formulazione dell'art. 92 cod. proc. civ, è necessario non solo che la compensazione sia specificamente motivata (come già previsto dalla novella introdotta dalla
il giudice 2 Maria Ludovica Russo L. n. 263 del 2005) nonché – anche per effetto della sentenza 7 marzo 2018 n. 77 della Corte costituzionale — nelle analoghe ipotesi di sopravvenienze relative a questioni dirimenti e in quelle di assoluta incertezza, che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle ipotesi tipiche espressamente previste dall'articolo 92, comma 2, cod. proc. Civ.
Siffatte "gravi ed eccezionali ragioni", da indicarsi esplicitamente nella motivazione, in presenza delle quali, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., comma 2, il giudice può compensare, in tutto o in parte, le spese del giudizio non possono essere tratte dalla struttura del tipo di procedimento contenzioso applicato, nè dalle particolari disposizioni processuali che lo regolano, ma devono trovare riferimento in specifiche circostanze o aspetti della controversia, nello specifico in presenza di accoglimento integrale del ricorso avverso sanzione amministrativa, il giudice non può disporre la compensazione delle spese di lite affermando che sussistono giustificati motivi (Cass. 2014 n. 16037 e nello stesso senso, Sez. 6 - 2, Ordinanza
n. 2883del 10/02/2014 e per le sanzioni amministrative Cass. 13020 del 2011)
Orbene, la giurisprudenza, con motivazione valevole anche per la formulazione legislativa attuale (alla luce della pronuncia della Corte Costituzionale del 2018 cit.), ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c. a fronte della novità o dell'oggettiva incertezza delle questioni di fatto o di diritto rilevanti nel caso specifico, ovvero dell'assenza di un orientamento univoco o consolidato all'epoca della insorgenza della controversia, in presenza di modifiche normative o pronunce della Corte Costituzionale o della Corte di Giustizia dell'Unione Europea intervenute, dopo l'inizio del giudizio, sulla materia. (Cass. 24234/16).
Da ultimo la suprema corte è stata molto chiara nel chiarire che: “l'art. 92, comma 2,
c.p.c.., nella parte in cui permette la compensazione delle spese di lite allorché concorrano
"gravi ed eccezionali ragioni", costituisce una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili "a priori", ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimità, in quanto fondato su norme giuridiche. In particolare, anche l'oggettiva opinabilità delle questioni affrontate o l'oscillante soluzione ad esse data in giurisprudenza integra la suddetta nozione, se ed in quanto sia sintomo di un atteggiamento soggettivo del
il giudice 3 Maria Ludovica Russo soccombente, ricollegabile alla considerazione delle ragioni che lo hanno indotto ad agire o resistere in giudizio e, quindi, da valutare con riferimento al momento in cui la lite è stata introdotta o è stata posta in essere l'attività che ha dato origine alle spese, sempre che si tratti di questioni sulle quali si sia determinata effettivamente la soccombenza, ossia di questioni decise” (cfr. Cass. n. 7992 del 11/03/2022).
In conclusione, sicuramente l'oscillazione giurisprudenziale e l'opinabilità delle questioni alla base del giudizio giustificano la compensazione delle spese, purchè le stesse questioni siano quelle che sarebbero state determinanti (ove le soluzioni delle stesse non fossero oscillanti) ai fini della decisione ai fini della soccombenza anche virtuale.
2) Venendo alla ipotesi in oggetto, nel nostro caso il giudice di pace, in motivazione ha dapprima esplicitato la complessità e la peculiarità della materia avente ad oggetto l'impugnazione dell'estratto di ruolo riportando estremi di pronunce di legittimità e di merito nei due sensi opposti e dando conto del mancato avvio dell'azione esecutiva ad opera dell nonché, sul versante opposto della mancata proposizione, ad opera CP_3 dell'opponente di un'azione preventiva in autotutela.
Occorre dunque, verificare la congruenza della motivazione, riesaminando i motivi alla base dell'opposizione, nonché lo svolgimento del giudizio.
Parte opponente ha chiesto annullarsi l'importo inserito in un estratto di ruolo, di cui si deduceva la prescrizione anche ove la cartella stessa fosse stata notificata
Sul punto allo stato, finalmente si è espressa la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza a Sezioni Unite del 06 settembre 2022, n. 26283, la quale dovendo chiarire la portata applicativa dall'art.
3-bis del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con Legge del 17 dicembre
2021, n. 215, ha finalmente esplicitato i limiti d'impugnazione dell'estratto di ruolo.
L'art.
3-bis sopra richiamato ha modificato l'art. 12 del D.P.R. del 29 settembre 1973, n.
602 – recante “Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito” – introducendo il comma 4-bis a tenore del quale: «L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto
il giudice 4 Maria Ludovica Russo nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione».
La Suprema Corte, espressamente superando l'orientamento espresso da Cass. Sezioni
Unite n. 19704/2015, ha affermato che, “analogamente a quanto accade per il giudizio tributario, in relazione al quale, stante la sua struttura impugnatoria, si ritiene improponibile l'azione di mero accertamento negativo, da qualificarsi ogniqualvolta si contestino il ruolo e/o la cartella o l'intimazione di pagamento non notificate o invalidamente notificate, conosciute per il tramite dell'estratto di ruolo, in quanto l'esercizio della pretesa tributaria non emerge da alcun atto giuridicamente efficace, anche per i giudizi non tributari – per i quali l'interesse a promuovere l'azione di accertamento negativo dei crediti riportati nell'estratto di ruolo è stato, nel corso degli anni, variamente configurato dalla medesima giurisprudenza di legittimità – si approda alla definitiva esclusione di una tale possibilità in forza della previsione di cui all'art. 12, comma 4-bis, del D.P.R. n. 602/73, come novellato dall'art.
3-bis del D.L. n. 146/2021, inserito in sede di conversione dalla L. n. 215/2021.”
Dunque, l'estratto di ruolo per il supremo consesso risulta impugnabile solo nei casi esplicitamente previsti dall'art. 12, comma 4-bis (come inserito dalla L. 17 dicembre 2021, n.
215) i quali vanno considerati come tassativi e non estensibili in via interpretativa.
L'approdo delle Sezioni Unite del 2022 rappresenta, comunque, il precipitato logico di un pregresso orientamento giurisprudenziale – da tempo pienamente condiviso da questo giudicante – che già escludeva la ammissibilità dell'opposizione avverso l'estratto di ruolo, per carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., allorquando alla cartella esattoriale, notificata in precedenza, non avesse fatto seguito alcuna iniziativa da parte del Concessionario per il recupero coattivo del credito sotteso alla stessa.
In altri termini – secondo l'orientamento testé richiamato – in mancanza di attività esecutiva da parte dell'amministrazione non veniva ritenuta ammissibile la domanda di mero accertamento negativo del credito, attesa l'insussistenza di un “conflitto” riconoscibile come tale (cfr. Cass. n. 20618/2016 e n. 22946/2016, in relazione a sanzioni amministrative per
il giudice 5 Maria Ludovica Russo violazioni del codice della strada;
conf. Cass. n. 6723/19, con riguardo all'estratto di ruolo contributivo); né poteva ritenersi ammissibile l'impugnazione di un estratto di ruolo per far valere l'intervenuta prescrizione della pretesa esattoriale per decorso del tempo successivo alla
(anche presunta) notifica della cartella di pagamento, qualora l'istante non avesse specificato ed allegato gli elementi dai quali emergeva quello stato d'incertezza che - sostanziando l'interesse ad agire – sorreggeva l'azione, latamente preventiva, di accertamento negativo, non ritenendo ammissibile nell'ordinamento processuale vigente un'azione di accertamento
“pura” (Cass. n. 7353/2022)
In conclusione, ove l'istante deduca che la pretesa creditoria contenuta in una cartella esattoriale - di cui si assume di aver avuto conoscenza tramite mera consultazione dell'estratto di ruolo – risulti prescritta per decorso del tempo successivo alla (anche presunta) notifica della cartella stessa, all'istante spetta di specificare ed allegare quale sia il concreto interesse ad agire che sorregge la domanda, in difetto la domanda avrà i caratteri di un'azione di accertamento "pura," ossia di ovvero una sorta d'interpello giudiziale, che, come tale non è prevista nell'attuale ordinamento processuale.
Pertanto, la domanda avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile per carenza di interesse e la motivazione in tema di governo delle spese, risulta ben congruente.
3) Pertanto, va confermata la decisione in relazione al governo delle spese, anche come integrata dalla motivazione in atti.
Per quanto detto, l'appello deve essere rigettato.
Le spese di questo grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in base al DM 55/2014, in considerazione del tenore della causa e dell'inesistenza della fase istruttoria, in relazione alle parti costituite ed alle difese concretamente spiegate.
Il presente appello, essendo stato instaurato, in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 determina l'applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, a mente del quale quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di
il giudice 6 Maria Ludovica Russo contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale.
Il raddoppio del contributo si muove nell'ottica di un parziale ristoro dei costi del vano funzionamento dell'apparato giudiziario o della vana erogazione delle, pur sempre limitate, risorse a sua disposizione, atteggiandosi come un'automatica conseguenza sfavorevole dell'azionamento del diritto di impugnare un provvedimento in materie o per procedimenti assoggettati a contributo unificato, tutte le volte che l'impegno di risorse processuali reso necessario dall'esercizio di tale diritto non abbia avuto esito positivo per l'impugnante, essendo il provvedimento impugnato rimasto confermato o non alterato (Cfr. Cass. 5955 del
2014 e conformemente Cass. 2014 n. 10306).
PQM
Il Tribunale definitivamente pronunziando sulla domanda proposta come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna alla refusione delle spese del presente grado di giudizio nei Parte_1 confronti dell' che liquida, in € 1.250,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, CP_3
3. condanna l'appellante al versamento di un importo pari al valore del contributo unificato.
Così deciso in Napoli, lì 25.03.2024
Il giudice dott.ssa Maria Ludovica Russo
il giudice 7 Maria Ludovica Russo