Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 15/04/2025, n. 537 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 537 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 37/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 37/2025 R.G. vertente tra:
(C.F. ), nata a [...] il [...], residente Parte_1 C.F._1 in Sesto San Giovanni (MI), Via S. Pellico n. 7, rappresentata e difesa dall' avv. Maria Elena
Giuseppina Pagani ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Milano, Corso
Sempione n. 36, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
e
C.F. ), nato a [...] il [...], residente Controparte_1 C.F._2 in Crema, Via Mosi n. 34, rappresentato e difeso con il patrocinio dall' avv. Eleonora Teresa Pagliari ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Crema, Via Ginnasio n. 15, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza
OGGETTO: separazione consensuale
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Voglia il Tribunale adito pronunciare la separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni:
1) I figli minori e saranno affidati con le modalità dell'affido condiviso ad Persona_1 Persona_2 entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre sig.ra , già residente Pt_1 presso la propria abitazione sita in Sesto San Giovanni via Silvio Pellico 7, dove i minori hanno già
e manterranno la residenza;
2) il sig. che già risiede a Crema, in via Cadorna n. 53 (già casa coniugale) in Controparte_1 appartamento condotto in locazione, del pagamento del cui canone resta unico obbligato, potrà tenere i figli con sé a week end alternati, dal venerdì sera o dal sabato mattina alla domenica sera, previo accordo, di volta in volta, con la NO in merito agli orari. In caso di impedimento Pt_1
a prelevare i bambini nei giorni predetti sarà cura del sig. comunicarlo con congruo CP_1 preavviso alla sig.ra , salvo urgenze ed imprevisti;
gli accompagnamenti Sesto San Giovanni Pt_1
– Crema (e viceversa) resteranno a carico del padre, salvo per situazioni emergenziali o eccezionali.
Qualora durante la settimana o in occasioni di ponti, festività o vacanze scolastiche il padre riesca ad organizzarsi potrà prendere e tenere con sé i bambini comunicando, con congruo preavviso alla madre, giorni ed orari in cui ciò avverrà;
(tale accordo varrà anche per la NO quando i figli saranno con il padre per i periodi di Pt_1 competenza). I genitori si impegnano a rispondere alle chiamate per i figli minori lasciandoli interloquire con tranquillità con l'altro genitore e avendo cura di preparare i minori alla telefonata cercando di tenerli liberi da ingaggi in altre attività nella fascia oraria sopra indicata.
4) Durante le vacanze estive dalla scuola, il padre terrà con sé i minori almeno due settimane, con facoltà di ampliamento a tre settimane se il padre non lavora. Qualunque spesa che verrà sostenuta in questo periodo di esclusiva vacanza con l'uno o con l'altro dei genitori (cioè 15 giorni a testa almeno) resta a carico del detto genitore (alberghi, campeggi, viaggi, campus etc..); nelle restanti settimane di sospensione scolastica, i minori, salvo diversi accordi tra le parti, verranno collocati in vari campus concordati, con costo da dividersi a metà tra le parti
5) Ogni anno i genitori provvederanno a comunicarsi i rispettivi periodi di ferie estive entro la prima settimana di maggio, tenendo presente il criterio dell'alternanza qualora avessero preferenza per lo stesso periodo di tempo. La permanenza dei figli con il padre nel periodo di Natale e di Pasqua e negli altri periodi di festività sarà concordata di volta in volta tra le parti, specificando che il periodo natalizio verrà suddiviso dal 25 al 31 dicembre e dall' 1 al 6 gennaio in modo da garantire l'alternanza di anno in anno, con ciascun genitore. Anche e laddove il 24 ed il 25 cadessero nel fine settimana, sarà garantita l'alternanza del 24 e del 25 tra i genitori, per consentire di festeggiare il
Natale con entrambi. Inoltre, se un ponte cade unito al fine settimana di competenza del genitore, questo sarà indicativamente accorpato al fine settimana, salvo diversi e migliori accordi.
La giornata del 1 di gennaio, essendo anche il compleanno di verrà trascorso dai Persona_2 minori con l'uno o con l'altro dei genitori alternativamente;
lo stesso avverrà per l'11 agosto, data in cui cade il compleanno del figlio maggiore fatti salvi diversi accordi presi di volta in Persona_1 volta dalle parti.
Il sig. verserà a titolo di concorso nel mantenimento dei figli la somma complessiva di € CP_1
400,00 mensile (€ 200,00 a figlio), somma che verrà versata sul c/c della NO Parte_2
[...] entro il giorno 15 di ogni mese, rivalutabile Istat, oltre al 50% delle spese di tipo straordinario come da Linee Guida 07/05/2018 adottate dal Tribunale di Monza
e disposizioni in tema di spese straordinarie adottate in pari data dal detto Tribunale che si allegano alle presenti condizioni di separazione, che le parti dichiarano di avere a loro mani e di avere compreso ed accettato, e che costituiscono parte integrante del presente accordo.
Pertanto le parti espressamente riconoscono ed applicheranno quanto segue, assicurando in particolare il rispetto delle tempistiche relative alla presentazione delle richieste di rimborso coi relativi pagamenti e alla effettuazione dei rimborsi medesimi.
A. SPESE ORDINARIE
Saranno da considerarsi spese ordinarie quelle che abbiano carattere prevedibile e frequenza significativa;
saranno invece da considerarsi spese straordinarie quelle oggettivamente imprevedibili nell'an o nel quantum.
Saranno pertanto ricomprese nel mantenimento ordinario:
a. Vitto e mensa scolastica b. Abbonamenti a trasporti per esigenze di istruzione;
c. Farmaci da banco;
d. Abbigliamento, comprese le spese per il cambio di stagione;
e. Contributi alle spese di abitazione (canoni di locazione, spese condominiali ordinarie, utenze, tributi);
f. Materiale didattico e di cancelleria per la scuola, successivo al corredo di inizio anno;
g. Baby sitter, frequenza del cd. tempo prolungato, del cd. pre-scuola o del cd doposcuola:
B. SPESE STRAORDINARIE EROGABILI SENZA PREVENTIVO ACCORDO
Spese mediche h. Ticket dovuti in relazione a farmaci richiedenti prescrizione medica (esclusi farmaci da banco), nonché ad esami diagnostici non invasivi, a trattamenti sanitari ovvero a visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
i. Spese per acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritte dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato:
j. Spese per accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche non erogabili dal
Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia);
k. Spese mediche urgenti;
Spese scolastiche e di istruzione
1. Iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
m. Libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata:
n. Per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
o. Corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
p. Partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento:
q. Frequentazione di centri estivi gestiti da ente pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori).
C. SPESE: PER LE QUALI È NECESSARIO IL PREVENTIVO ACCORDO
Ogni altra spesa non compresa tra quelle sopra indicate è invece soggetta a consenso dell'altro genitore. In via esemplificativa e non esaustiva si possono indicare:
Spese mediche r. Esami diagnostici, trattamenti sanitari ovvero visite specialistiche presso strutture private non convenzionate, salvo urgenze;
s. Cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
t. Interventi chirurgici, accertamenti e trattamenti invasivi, anche se eseguiti presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
u. Farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali:
Altre spese v. Gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
w. Iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati;
x. Iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
y. Iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari; alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
z. Iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
aa. Viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
bb. Acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione);
D. DOCUMENTAZIONE DELLA SPESA
Ogni spesa per la quale si intenda richiedere il contributo o il rimborso, indipendentemente dalla necessità di consenso o meno, dovrà essere provata a mezzo di idonea documentazione.
E. MODALITA' DI RICHIESTA E PRESTAZIONE DEL CONSENSO
La richiesta di consenso dovrà essere inoltrata alla controparte in forma scritta anche a mezzo di comunicazione telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), in modo che sia ricevuta dal destinatario con un anticipo di almeno giorni quindici -salvo urgenze-rispetto al momento in cui dovrà essere compiuta la attività dalla quale derivi la spesa. In tale comunicazione dovranno essere quantificati espressamente gli oneri derivanti dalla attività;
Entro giorni sette dalla comunicazione l'altro genitore dovrà manifestare il proprio eventuale dissenso, con indicazione specifica dei motivi del dissenso stesso;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni.
F. RICHIESTA DEL RIMBORSO E MODALITÀ DI ADEMPIMENTO
I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza.
A tal fine, il genitore che anticipa le spese è tenuto ad inviare la propria richiesta in forma scritta, anche con mezzo telematico (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), con i relativi giustificativi almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il versamento del mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al versamento per il mantenimento ordinario del mese successivo.
In caso di spese superiori a euro 500, ciascuno dei genitori dovrà anticipare -e quindi a versare prima dell'erogazione i relativi costi per la quota di sua spettanza.
Le parti concordano, fin da ora, che i minori potranno svolgere almeno una disciplina sportiva a testa, con spese da dividersi al 50%, che le parti sceglieranno di comune accordo, anche tenendo in buon conto dei desiderata e delle inclinazioni dei minori;
per raggiunto accordo tra le parti, un genitore paghera materialmente lo sport di un figlio e l'altro quello dell'altro figlio, poi compenseranno la eventuale differenza tra loro:
6) Attualmente e frequentano la Scuola dell'Infanzia e Primaria Paritaria Persona_1 Persona_2
Santa Giuliana Falconieri, avente sede in Milano via Zamagna 19 scelta che, salvo diverso accordo tra le parti, si intende confermata fino al termine del ciclo della primaria, in funzione della vicinanza al luogo di lavoro della madre, degli orari di ingresso ed uscita, nonché dell'offerta educativa. Il costo della retta della detta scuola (comprensivo delle mense) verrà diviso al 50% tra i genitori.
7) L'assegno unico famigliare continuerà ad essere percepito al 100% dalla madre.
8) Le parti si impegnano reciprocamente a non coinvolgere i figli nelle difficoltà personali legate alla crisi famigliare ed alla separazione e a non denigrare né a parlare male della figura dell'altro coniuge e/o delle loro famiglie di origine davanti ai figli o in loro presenza nonché a non far frequentare ai minori luoghi o ambienti inadatti;
9) Le parti rinunciano reciprocamente ad assegni a titolo di mantenimento per loro stessi.
10) I coniugi danno atto di avere regolamentato ogni altra questione di carattere economico e patrimoniale in conseguenza del pregresso rapporto matrimoniale e, quindi, di nulla avere più a pretendere reciprocamente in forza del detto rapporto di coniugio, 11) Le parti si impegnano tra loro a procurare e a scambiare reciprocamente tutti i documenti/attestazioni etc.. che saranno necessari per procedere ad inoltrare le varie domande/istanze ai competenti uffici per l'ottenimento e la erogazione dei bonus richiedibili per i figli, dell'assegno unico, dei documenti validi per l'espatrio etc..
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. In via preliminare deve essere concessa ai coniugi l'autorizzazione a vivere separati dalla data dell'udienza tenuta ai sensi dell'art. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., ossia il giorno 9 aprile 2025.
II. La domanda di separazione è fondata.
Dagli atti è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi, ovvero da recare pregiudizio all'educazione della prole.
Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza (in termini cfr. Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183).
Orbene, nel caso di specie è emerso, sulla base delle circostanze come riferite ed evidenziate dai coniugi nel ricorso congiunto depositato, che la convivenza matrimoniale è divenuta intollerabile e improseguibile.
III. Va, dunque, pronunciata la separazione personale.
Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli minori e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
IV. Le spese del giudizio, considerata la natura della controversia, si dichiarano interamente compensate.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1
con ricorso depositato in data 05.01.2025, così provvede: Controparte_1
I. Autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
II. Omologa la separazione personale delle parti che hanno celebrato matrimonio concordatario in
Crema il 16 settembre 2018 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di Crema, anno
2018, n. 33, Parte II, Serie A) alle condizioni concordate dai coniugi riportate in epigrafe, da intendersi integralmente riportate e trascritte;
III. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Crema, affinché sia annotata ai sensi di legge.
IV. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 10 aprile 2025
Il Giudice est.
Camilla Filauro
Il Presidente
Carmen Arcellaschi