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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 28/02/2025, n. 1048 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1048 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
Rg n. 20220/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Sezione terza civile
Oggi 28.02.2025, alle ore 15.10, innanzi al dott. Luca Martinat, sono comparsi: per parte ricorrente l'avv. Ferroni;
per parte convenuta le funzionarie delegate dott.ssa e CP_1 Controparte_2
E' presente la dott.ssa Aupp. Per_1
Il Giudice, preso atto, invita i procuratori delle parti a precisare le conclusioni ed a discutere oralmente la causa ex art. 429 c.p.c.
L'avv. Ferroni richiama il contenuto del ricorso, contesta la comparsa avversaria, ribadisce il difetto di motivazione essendo totalmente disattese gli scritti difensivi, circa la qualificazione giuridica si riporta agli atti, ribadisce che gli apparecchi sono medicali e non da gioco, e che le norme applicate dalla convenuta per affermare il contrario sono successive. Ribadisce la contraddittorietà del comportamento della convenuta che in altri casi ha applicato la sanzione della lettera c) e non la lettera f) quater. Ribadisce l'insussistenza della lettera d) e l'assenza dell'elemento soggettivo, anche per l'esistenza di provvedimenti di sospensione delle ingiunzioni da parte dei Tribunali. Circa la regolarità del procedimento amministrativo rileva che il Consiglio di Stato e la Corte Costituzionale impongono che i procedimenti si concludano in tempi celeri, mentre nel caso di specie l'ordinanza è stata emessa a distanza di 4 anni e mezzo dall'accertamento dei fatti. Contesta anche l'entità della sanzione. Ribadisce la richiesta istruttoria in atti. Chiede termine per note conclusive.
Dichiara che vi sono trattative sulla confisca fra le parti e quindi potrebbe rinunciare al relativo motivo nel caso di rigetto del ricorso.
Le dott.sse e si riportano agli atti e contestano le deduzioni avversarie odierne. CP_1 CP_2
Rilevano l'irrilevanza delle sospensioni disposte in via cautelare dell'efficacia delle ingiunzioni. Si oppone all'istanza istruttoria. Circa la confisca dichiarano che l'amministrazione è disponibile che la distruzione avvenga a cura del ricorrente che deve fornirne adeguata prova.
1 Il Giudice, ritenuto che non possano essere concessi termini per note conclusive stante la discussione orale già svolta, si ritira in camera di consiglio ed i procuratori delle parti si allontanano dall'aula, previo esonero da parte del Giudice a presenziare alla lettura della sentenza all'esito della camera di consiglio.
Il Giudice
Luca Martinat
Terminata la camera di consiglio, alle ore 17.30 viene data lettura in udienza del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, costituenti parte integrante del verbale d'udienza, assenti i procuratori delle parti, come segue:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Giudice, dott. Luca Martinat, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 20220/2024 del R.G. Civ. promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. Ferroni Greta, presso il cui studio in Bologna, via Parte_1
Marconi n. 45, è elettivamente domiciliato per procura alle liti in atti;
RICORRENTE contro
, Controparte_3
rappresentata e difesa da funzionari delegati;
CONVENUTA
Oggetto: Opposizione ex Legge 689/1981
2
Conclusioni precisate dalle parti all'udienza di discussione del 28.02.2025:
Per parte ricorrente:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale: in via pregiudiziale di rito: disporre, inaudita altera parte, la sospensione cautelare del provvedimento impugnato sino alla definizione del presente procedimento sussistendone gravi ragioni per quanto esposto in fatto. Del pari sull'istanza cautelare di sospensione del provvedimento impugnato valgano le seguenti considerazioni:
a) irreparabilità del danno, insuscettibilità di restituto ad integrum stante la fondatezza di quanto sancito nel presente ricorso tenuto conto che la mancata sospensione del provvedimento può comportare l'iscrizione a ruolo della somma ingiunta ed una maggiore del 10% per ogni semestre di ritardo nel pagamento;
b) il danno economico che deriverebbe dall'applicazione di una sanzione illegittima e di difficile recupero, evidentemente non dovuta che andrebbe a mettere in seria difficoltà economica il ricorrente il quale vanta un reddito annuo più o meno pari a quello della stessa sanzione, il tutto senza che il ricorrente sia ammess0 a provare la propria buona fede e 'assenza di colpevolezza.
In via principale: l'annullamento dell'ordinanza di ingiunzione e confisca n. 39751 del 14.10.2024 per i motivi di cui al ricorso,
In via subordinata la riqualificazione del fatto nella norma di cui all'art. 110 comma 9 lettera c) del con i conseguenti provvedimenti di legge anche in punto di quantum debeatur;
CP_4
In ogni caso annullare la sanzione di cui alla lettera d) dell'art. 110 comma 9 del tulps;
In estremo subordine ridurre la sanzione nel minimo di legge considerata la provata buona fede dell'istante nonché in virtù del disposto di cui agli art. 8 e 11 legge 689/81.
- Con ogni ulteriore riserva istruttoria si chiede sin da ora ex art 210 e 212 cpc di disporre l'acquisizione del decreto di archiviazione del Gip e della richiesta di Archiviazione del P.m. emessi nel Proc. pen. n.
26483/2017 Rgnr perché atti necessari anche per risolvere questa controversia dato che l'effettiva falsità del titolo abilitativo rilasciato dall'Ufficio brevetti è evidentemente importante anche in questo
Giudizio”.
Per parte resistente:
“In via istruttoria:
3 - rigettare la richiesta di acquisizione, ex artt. 210 e 212 c.p.c., della richiesta e del decreto di archiviazione relativi al procedimento penale n. 264863/2019 RG. NR., trattandosi di richiesta e di decreto del tutto irrilevanti e superflui ai fini dell'accertamento dei fatti oggetto di causa.
Nel merito:
− rigettare il ricorso e, per l'effetto, confermare integralmente l'ordinanza ingiuzione opposta;
− condannare il ricorrente a pagare all'Amministrazione resistente le spese del giudizio, come da nota che si allega (All. 22).
− in subordine, compensare le spese”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con il ricorso oggetto del presente procedimento proponeva opposizione Parte_1
avverso l'Ordinanza-Ingiunzione n. 39751 adottata dall' di Controparte_5
Torino in data 14.10.2024, con la quale il ricorrente era stato sanzionato per la violazione dell'art. 110 comma 9 lettere f quater e d) del TULPS per la somma complessiva di € 11,000,00, di cui €
10.000,00 per la violazione della lettera f quater ed € 1.000,00 per la violazione della lettera d), oltre spese di notifica e confisca per € 150,00.
L'ordinanza era stata emessa a seguito del rinvenimento da parte della Guardia di Finanza in data
06.12.2019 presso il (di titolarità di YE Long ed ubicato in Borgosesia, Viale Parte_2
Rimembranze n. 36) di un apparecchio denominato Gold Vinci TI non corrispondente alle caratteristiche e alle prescrizioni indicate dall'art. 110, commi 6 e 7, del TULPS, con conseguente violazione delle disposizioni di legge e amministrative attuative di detti commi (art. 110, comma
9, lett. f quater), essendo inoltre pure privo delle necessarie autorizzazioni (art. 110, comma 9, lett. d): l'odierno ricorrente era stato sanzionato in quanto distributore di detto apparecchio
(contemporaneamente, alcune decine di questi apparecchi erano stati rinvenuti presso un magazzino riconducibile sempre a vicenda per la quale è stata emessa altra ingiunzione). Pt_1
I motivi di opposizione sono, sostanzialmente, i seguenti: 1) illegittimità del provvedimento in quanto privo della necessaria motivazione ai sensi dell'art. 18 della Legge n. 689/1981 e dell'art. 3 della Legge n. 241/1990; 2) insussistenza oggettiva della contestazione perché l'apparecchio era uno strumento di utilità sociale senza costi per il cliente e non un apparecchio da gioco;
3) insussistenza dell'elemento soggettivo e sussistenza della buona fede;
4) illegittimità della
4 contestazione in quanto non poteva essere applicata la sanzione di cui alla lettera f) quater del comma 9 dell'art. 110 del TULPS, ma al massimo quella di cui al comma 9 lett. c) dell'art. 110
TULPS, con impossibilità inoltre di contestare la violazione di cui alla lettera d) in quanto, se un apparecchio non possiede i requisiti di cui ai commi 6 e 7 del TULPS, neppure potrebbe ottenere l'autorizzazione per la messa in esercizio;
5) nullità dell'ordinanza per mancata applicazione dell'art. 17 ter del TULPS, in forza del quale il ricorrente, prima di essere sanzionato, avrebbe dovuto essere avvisato della facoltà di mettersi in regola;
6) richiesta di riduzione al minimo edittale della sanzione comminata.
Con decreto 19.11.2024 il Tribunale disponeva la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
L'Amministrazione convenuta si costituiva in giudizio a mezzo di propri funzionari chiedendo il rigetto dell'opposizione essendo legittime le sanzioni irrogate, in quanto l'apparecchio proponeva un gioco a rulli virtuali con otto simboli come le comuni AWP/SLOT, non accettava monete aventi corso legale, ma unicamente gettoni consegnati dall'esercente; l'apparecchio risultava pertanto essere dotato di tutte le componentistiche tipiche degli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, Contr lett. a), ma la scheda di gioco non era di tipo approvato e omologato dall' ; non era CP_4
inoltre collegato alla rete telematica di ADM tramite un concessionario di rete autorizzato ed erano privi di codici identificativi e di titoli autorizzatori. Inoltre, lo stesso non rispettava le caratteristiche e prescrizioni di dettate dall'art. 7 del TULPS e dal D.I. n. 133/UDG del 08.11.2005 per gli apparecchi senza vincite in denaro.
All'esito dell'udienza delli 28.02.2025 le parti discutevano il ricorso ed il Giudice si ritirava in camera di consiglio per la decisione.
2) Il primo motivo attiene alla mancata motivazione dell'ordinanza impugnata, venendo in concreto contestata la mancata considerazione degli scritti difensivi del ricorrente: l'ordinanza, in effetti, di per sé è ampiamente motivata circa la natura illecita dell'apparecchio, difettando semplicemente dell'esplicita considerazione delle tesi difensive svolte dal ricorrente in sede amministrativa.
Detto motivo è infondato in quanto per pacifica giurisprudenza “i vizi di motivazione dell'ordinanza ingiunzione o la mancata audizione dell'interessato che ne abbia fatto richiesta in sede amministrativa non comportano la nullità dell'ordinanza ingiunzione, perché il trasgressore avrebbe
5 poi potuto prospettarle in sede giurisdizionale al Giudice, in quanto l'oggetto del giudizio non sarebbe poi l'atto impugnato cioè l'ordinanza ingiunzione ma il rapporto sanzionatorio” (Cass. S.U., n. 1786 del 28.01.2010), orientamento ancora recentemente ribadito.
Infatti, “l'orientamento ormai univoco della più recente giurisprudenza di questa Corte…secondo cui la mancata audizione dell'interessato, che abbia fatto regolare richiesta di essere ascoltato nell'ambito del procedimento amministrativo in seguito al ricorso formulato ai sensi dell'art. 203
c.d.s. avverso il verbale di accertamento…non determina la nullità della conseguente ordinanza- ingiunzione emessa dalla competente P.A., non essendo, di per sé, idonea all'accoglimento del suddetto ricorso in via amministrativa. Ed invero, questa Corte, con la sentenza n. 1786/2010 adottata a Sezioni unite, ha stabilito che, in tema di ordinanza ingiunzione per l'irrogazione di sanzioni amministrative – emessa in esito al ricorso facoltativo al Prefetto, ai sensi dell'art. 204 del
d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, ovvero a conclusione del procedimento amministrativo ex art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689 – la mancata audizione dell'interessato che ne abbia fatto richiesta in sede amministrativa non comporta la nullità del provvedimento, in quanto, riguardando il giudizio di opposizione il rapporto e non l'atto, gli argomenti a proprio favore che l'interessato avrebbe potuto sostenere in sede di audizione dinanzi all'autorità amministrativa ben possono essere prospettati in sede giurisdizionale” (Cass. Civ, VI, ord. del 07/08/19, n° 21146, sulla scia di quanto stabilito da
Cass., S.U. del 28/01/10 n° 1786).
Ancora recentemente è stato affermato che “la mancata audizione dell'interessato che ne abbia fatto richiesta in sede amministrativa non comporta la nullità del provvedimento, in quanto, riguardando il giudizio di opposizione il rapporto e non l'atto, gli argomenti a proprio favore che
l'interessato avrebbe potuto sostenere in sede di audizione dinanzi all'autorità amministrativa ben possono essere prospettati in sede giurisdizionale” (Cass. Civ. II del 18/08/22 n° 24901), sicché
l'eccezione di invalidità del procedimento amministrativo deve essere rigettata, valendo per la mancata considerazione degli scritti difensivi in sede amministrativa il medesimo ragionamento svolto per la mancata audizione.
Infine, in replica ad una tesi dell'opponente, va richiamato anche il principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo il quale in materia di sanzioni amministrative non trova applicazione la disciplina generale del procedimento amministrativo contenuta nella legge n. 241 del 1990, ma unicamente la legge n. 689 del 1981, che costituisce un sistema di norme organico e compiuto e delinea un procedimento di carattere contenzioso scandito su base autonome dalle
6 previsioni di cui alla legge n. 241/1990, (per tutte, Cass. Sez. U 27/04/2006, n. 9591; di recente
Cass. n. 19068/2021), sicché il richiamo al contenuto di detta legge da parte dell'opponente risulta inconferente, con conseguente infondatezza del primo motivo di opposizione.
3) Viene ora affrontato per coerenza dell'esposizione il quinto motivo di opposizione (nullità dell'ordinanza per mancata applicazione dell'art. 17 ter del TULPS, in forza del quale il ricorrente, prima di essere sanzionato, avrebbe dovuto essere avvisato della facoltà di mettersi in regola), trattandosi di altra contestazione inerente la correttezza del procedimento amministrativo.
Detto motivo è manifestamente infondato atteso che l'art. 17 ter TULPS prevede l'obbligo di avvertire il contravventore perché si metta in regola prima di elevare la sanzione amministrativa solamente nel caso in cui le infrazioni contestate attengano ad una violazione prevista dall'art. 17 bis, commi 1 e 2, o dall'art. 221 bis del TULPS, ipotesi chiaramente non sussistenti nella fattispecie in esame.
L'art. 221 bis del TULPS, infatti, ha ad oggetto “le violazioni alle disposizioni di cui agli articoli 156,
187 e 225 del regolamento di esecuzione del presente testo unico, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635” nonché “le violazioni alle disposizioni di cui agli articoli 121, 131, 146, 149, 180,
181, 185,186, 192, 196, 199, 211, 219, 220, 221, 222, 229, 230, commi da 1 a 3, 240, 241, 242, limitatamente alle attività previste dall'art. 126 del presente testo unico, e 260 del regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635”.
L'art. 17 bis, invece, è riferito alle “violazioni alle disposizioni di cui agli articoli 59, 60, 75, 75 bis, 76, se il fatto è commesso contro il divieto dell'autorità, 86, 87, 101, 104, 111, 115, 120, comma secondo, limitatamente alle operazioni diverse da quelle indicate nella tabella, 121, 124 e 135, comma quinto, limitatamente alle operazioni diverse da quelle indicate nella tabella”.
Trattasi, dunque, di procedura prevista per una tipologia di violazioni diversa da quelle oggetto di questo giudizio, prevedenti un carico sanzionatorio ampiamente più blando.
In ogni caso, con considerazione assorbente, va ribadito che il presente giudizio non concerne la legittimità del procedimento amministrativo prodromico all'emissione dell'ordinanza ingiunzione, ma la fondatezza o meno della pretesa punitiva dell'Amministrazione, rispetto a cui gli eventuali vizi della fase amministrativa divengono irrilevanti (salva richiesta di remissione in termini nel caso essi abbiano impedito la conoscenza di determinate circostanze, richiesta che tuttavia nel caso di specie non è stata formulata).
7 4) Con il secondo motivo di opposizione il ricorrente ha dedotto l'insussistenza oggettiva della contestazione perché l'apparecchio sarebbe uno strumento di utilità sociale senza costi per il cliente e non un apparecchio da gioco, sicché non gli sarebbe applicabile la normativa contestata dalla resistente.
Con il quarto motivo di opposizione l'opponente ha invece contestato l'illegittimità della sanzione in quanto, in subordine, non poteva essere applicata la sanzione di cui alla lettera f) quater del comma 9 dell'art. 110 del TULPS, ma al massimo quella di cui al comma 9 lett. c) dell'art. 110
TULPS, con impossibilità inoltre di contestare la violazione della lettera d) in quanto, se un apparecchio non possiede i requisiti di cui ai commi 6 e 7 del TULPS, neppure potrebbe ottenere l'autorizzazione per la messa in esercizio.
I due motivi di opposizione, in quanto strettamente connessi, vanno esaminati congiuntamente.
L'ultima doglianza appena citata – impossibilità di contestare la violazione di cui alla lettera d) – è infondata in quanto detta norma sanziona specificatamente l'assenza del titolo autorizzatorio per l'utilizzo dell'apparecchio, fatto che rappresenta una condotta oggettivamente diversa da quella di cui alla lettera f) quater, e che pertanto può legittimamente essere contestato in concorso materiale (astrattamente, un apparecchio potrebbe rispettare le caratteristiche tecniche prescritte, ma non essere autorizzato, oppure un apparecchio autorizzato potrebbe poi venire manomesso e non rispettare più, quindi, le caratteristiche tecniche).
Va pure aggiunto che secondo consolidata giurisprudenza di questo Tribunale “la violazione di cui all'art. 110 comma 9, lettera d) TULPS, si applica a chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce od installa o comunque consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni per i quali non siano stati rilasciati i titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti, sia che i titoli in ipotesi possano essere rilasciati e non siano stati richiesti, sia allorché i titoli non possano essere concessi” (Tribunale di Torino, n. 79/2022).
In relazione alle ulteriori eccezioni dei due motivi di opposizione esaminati in questo paragrafo va premesso che l'apparecchio anti ludopatia rinvenuto nell'esercizio commerciale della parte opponente: a) era attivabile a gettoni;
b) non era collegato alla rete telematica;
c) simulava il funzionamento di una slot machine.
Come già più volte ribadito da questo Tribunale e dalla locale Corte di Appello, gli apparecchi come quello oggetto di causa del tipo “Gold vinci ludopatia” devono essere qualificati come macchina da gioco ex art. 110 del TULPS non conforme alle prescrizioni di cui ai commi 6 e 7 del
8 TULPDS del predetto articolo in materia di gioco lecito (v., ex multis, le sentenze emesse dal
Tribunale Ordinario di Torino, Sezione 3, n. 4944/2024, n. 4016/2024, n. 1417/2021 e n. 779/2020).
In particolare, i motivi di opposizione qui delibati sono infondati per le seguenti dirimenti ragioni:
1) l'apparecchio installato dall'opponente presso il e trovato in funzione dagli Parte_2
accertatori era privo di codice identificativo e non è risultato approvato o autorizzato dall'Autorità competente;
2) esso si attivava con gettoni, riproduceva il funzionamento di giochi di tipo “slot machine” e non è risultato collegato alla rete telematica (elemento comunque necessario ed imprescindibile per l'esercizio del gioco lecito); 3) il meccanismo di funzionamento e di gioco del macchinario modello “Gold Vinci TI” è compiutamente descritto nella perizia versata in atti dalla Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato, la quale, pur non riguardando l'apparecchio sequestrato all'odierno opponente, ne ha esaminato un esemplare del tutto identico, come anche confermato dalla coincidente denominazione nonché dal comune soggetto produttore e concessionario;
4) è pacifico che esso consenta un gioco;
al di là dello scopo ulteriore dichiarato (“anti-ludopatia” o “strumenti di utilità sociale”), o della possibilità di vincita o di intento lucrativo, un siffatto macchinario per essere lecito deve essere conforme alle caratteristiche previste dal TULPS;
5) dette connotazioni e caratteristiche nel caso in esame non si rinvengono, anche per il solo fatto che esso non è stato approvato o autorizzato, non è collegato alla rete telematica e non possiede un codice identificativo;
6) la mera denominazione di
“strumento di utilità sociale” o “anti-ludopatia” non è affatto sufficiente e idonea a rendere lecita la sua installazione in esercizi pubblici non integranti “sale giochi” (soggette a specifici obblighi autorizzatori e di controllo), bensì destinati a varie attività commerciali (nella specie, un bar).
L'apparecchio, dunque, come emerge dalla perizia è del tutto assimilabile per il Per_2
meccanismo di funzionamento a quelli di cui all'art. 110, comma 6, lett. a) del TULPS secondo cui si considerano apparecchi idonei per il gioco lecito “a) quelli che, dotati di attestato di conformità alle disposizioni vigenti rilasciato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e obbligatoriamente collegati alla rete telematica di cui all'articolo
14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, si attivano con l'introduzione di moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico definiti con provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze -
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nei quali insieme con l'elemento aleatorio sono presenti anche elementi di abilità, che consentono al giocatore la possibilità di scegliere, all'avvio o
9 nel corso della partita, la propria strategia, selezionando appositamente le opzioni di gara ritenute più favorevoli tra quelle proposte dal gioco, il costo della partita non supera 1 euro, la durata minima della partita è di quattro secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 100 euro, erogate dalla macchina. Le vincite, computate dall'apparecchio in modo non predeterminabile su un ciclo complessivo di non più di 140.000 partite, devono risultare non inferiori al 75 per cento delle somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque le sue regole fondamentali”.
Di conseguenza, proprio perché un apparecchio è diverso dai canoni di cui al comma 6 lett. a), pur presentando caratteristiche sostanziali similari, che esso è illecito, posto che detta norma disciplina ciò che è lecito, ragion per cui ciò che vi si discosta pur presentando un meccanismo di funzionamento simile risulta illecito.
Il ragionamento dell'opponente secondo cui gli apparecchi sarebbero leciti in quanto con finalità diverse da quelle di gioco previste dalla citata normativa è dunque paradossale ed infondato, perché se gli apparecchi avessero tutte le caratteristiche previste dalla norma di legge allora sarebbero leciti, mentre la loro illeceità è proprio data dal fatto che ve ne si discostano, pur presentando un meccanismo di funzionamento affine, come sopra appena riferito.
La norma in commento, infatti, non disciplina una condotta illecita che deve essere contestata al trasgressore in aderenza al dettato normativo, ma la condotta lecita che funge da parametro normativo per valutare la liceità della condotta dei soggetti interessati, sicché una condotta che non rispetta le condizioni di liceità è automaticamente illecita.
Nel caso di specie, quindi, può osservarsi a supporto della fondatezza della contestazione elevata dall'ente convenuto che: 1) l'apparecchio descritto come anti ludopatia ha un funzionamento del tutto assimilabile a quello di un apparecchio di cui all'art. 110, comma 6, lett. a) del TULPS, non essendo state riscontrate dunque differenze nel funzionamento, se non che è predisposto a funzionare a gettoni anziché con monete;
2) dalla documentazione dell'apparecchio risulterebbe che il software è programmato per trattenere sempre il 20% dei gettoni inseriti, ma l'ente convenuto ha rilevato una percentuale di gettoni trattenuti pari al 34%, quindi simile a quanto trattenuto da un apparecchio di cui all'art. 110, comma 6, lett. a); 3) il produttore dichiara che
“l'apparecchio non ha alcun costo e alcuna vincita”. Nel menù dello stesso, vengono riportate, invece, le scritte “INCASSO”, “VINCITE EROGATE”, e “UTILE”, tipici di un apparecchio con vincite in denaro;
4) l'apparecchio è privo di codice identificativo e non è stato possibile eseguire una
10 lettura dei contatori, utilizzando il software “SCAAMS” dedicato a tale attività che consente il salvataggio sul file dei dati letti.
Dunque, l'apparecchio simula il meccanismo funzionamento di un apparecchio lecito senza però averne le caratteristiche di legge, sicché deve essere considerato illecito.
Al riguardo va infatti ricordato che “l'unico elemento ritenuto idoneo a differenziare i dispositivi di cui è causa dagli apparecchi di cui al comma 6 lett. a) dell'art. 110 TULPS è la circostanza che si attivino con gettoni e che eroghino gettoni, anziché attivarsi con monete ed erogare monete, non incidendo però tale aspetto sulle caratteristiche e sul funzionamento degli apparecchi (in tutto e per tutto assimilabile a quelli disciplinati dal comma sesto lettera A dell'art. 110 TULPS), bensì solo sul loro asserito utilizzo che, secondo parte ricorrente, deve avvenire in modo gratuito e non può comportare in nessun caso una vincita in denaro e/o altre utilità. Orbene, la differente modalità di utilizzo non appare di per sé sufficiente per non far rientrare tali dispositivi nella disciplina dettata dal legislatore all'art. 110 TULPS in materia di gioco d'azzardo, considerato che si tratta comunque di apparecchi in cui, oltre all'elemento aleatorio, sono presenti elementi di abilità che consentono al giocatore la possibilità di scegliere, all'avvio o nel corso della partita, la propria strategia, selezionando appositamente le opzioni di gara ritenute più favorevoli tra quelle proposte dal gioco;
inoltre i predetti apparecchi calcolano le vincite del giocatore, seppur in gettoni, con la conseguenza che la mancata erogazione di monete non può ritenersi sufficiente per sottrarli ai controlli ed alla disciplina dettata dal comma 6 lettera a) dell'art. 110 TULPS, considerato che attribuire al gettone un valore monetario è un'operazione assolutamente semplice, quasi automatica, con la conseguenza che tali dispositivi si prestano ad essere facilmente utilizzati per eludere la normativa in materia di controllo del gioco d'azzardo. Proprio dal fatto che tali apparecchi sono del tutto assimilabili per caratteristiche e funzionamento a quelli disciplinati dal comma 6 lettera A dell'art. 110 TULPS, deriva la necessità che il loro funzionamento avvenga secondo le prescrizioni dettate dalla richiamata disposizione, che prevede il controllo mediante collegamento ad una rete telematica e la regolamentazione delle eventuali vincite” (Tribunale di Torino, n. 393/2021, Tribunale di Torino n.
1417/2021).
Inoltre, in relazione all'irrilevanza dell'asserita gratuità del gioco è sufficiente ricordare (Tribunale di Alessandria, n. 916/2023) che “l'allegazione secondo cui la gratuità dell'utilizzo dei congegni escluderebbe, per ciò solo, l'operare del più volte citato art. 110, R.D. n. 773 del 1931 risulta smentita sia dalla lettera c ter) del comma 7, che si riferisce ad apparecchi e congegni "per i quali l'accesso al
11 gioco è regolato senza introduzione di denaro ma con utilizzo a tempo o a scopo"; sia dalla stessa lettera f quater) del comma 9, laddove si evoca anche, sebbene in via meramente eventuale, la
"natura promozionale" del gioco (natura cui è da ricollegarsi la gratuità dell'utilizzo, essendo i benefici ricavabili dal produttore di natura indiretta, vuoi in termini di pubblicità del prodotto finalizzata all'aumento della platea dei potenziali clienti, vuoi di maggior fidelizzazione della clientela già esistente). Al contrario, alla conseguenza invocata da parte ricorrente stessa (ovverosia,
l'inoperatività dell'art.110, R.D. n. 773 del 1931), potrebbe pervenirsi esclusivamente laddove non si riconoscesse, negli apparecchi oggetto del presente giudizio, la natura funzionale di gioco. E' tuttavia evidente, dalle risultanze agli atti ed amplius supra elencate, come i cd. strumenti di utilità sociale per la riduzione dei danni da ludopatia/gioco d'azzardo patologico per cui è processo funzionino in tutto e per tutto salvo l'utilizzo non di denaro, bensì di gettoni consegnati (asseritamente) gratuitamente dal gestore dell'esercizio commerciale di installazione alle cd. newslot (la cui dipendenza, sempre asseritamente pretenderebbe peraltro di combattere). Da cui l'indiscussa natura di gioco, nell'accezione intesa dal Legislatore, dei congegni fatti oggetto di accertamento. E sua derivante illiceità”.
L'apparecchio, pertanto, deve essere considerato illecito in quanto avente le caratteristiche tipiche del gioco d'azzardo, il che comporta anche il rigetto dell'assunto del ricorrente secondo cui dovrebbe esserne riconosciuta la liceità per avvenuta liberalizzazione da parte della direttiva
Bolkestein del comparto del puro intrattenimento che gestisce giochi senza vincita in denaro, perché in realtà l'apparecchio esaminato, proprio in quanto similare nel meccanismo di funzionamento a quelli d'azzardo, lede gli interessi generali protetti quale salute, ordine pubblico, sicurezza, sanità pubblica, stante il chiaro disposto di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 59/2010 (Tribunale di Torino, n. 5634/2024).
Parte ricorrente eccepisce inoltre che sia stata contestata la violazione di normativa entrata in vigore successivamente ai fatti contestati (determina dirigenziale ADM del 18 maggio 2021 n.
172999/ru; articolo 18-ter, comma 2 del decreto legge 30 aprile 2022, n. 36 convertito dalla legge
29 giugno 2022, n. 79; determinazione del direttore generale dell' Controparte_5
. 314538 del 5 luglio 2022; determina ADM n. 624152 del 28 dicembre 2022), ma detta
[...]
normativa è in realtà irrilevante nel caso di specie in quanto la convenuta ha applicato solamente la normativa vigente all'epoca dell'illecito.
12 In materia di sanzioni amministrative, infatti, vigono i principi di legalità e di irretroattività di una legge sfavorevole, ma non il principio penalistico di retroattività delle disposizioni sanzionatorie più favorevoli (da ultimo Cass. n. 27443/2025), in applicazione del principio del tempus regit actum
(Cons. St., Sez. VI, 3497/2010; Cass. n. 6769/2004; Cass. n. 21553/2018), ragion per cui le sanzioni opposte sono state legittimamente adottate in adozione della normativa vigente al momento del fatto, che già rendeva illecita la condotta contestata, sicché non può ritenersi applicata dalla convenuta retroattivamente la normativa successivamente intervenuta, che al contrario è totalmente irrilevante nella fattispecie in esame, sia in bonam che in malam partem per il ricorrente.
5) A questo punto deve valutarsi se la sanzione da irrogarsi è quella di cui alla lettera f) quater o quella di cui alla lettera c) del comma 9 dell'art. 110 del TULPS, invocata in via subordinata da parte convenuta nel quarto motivo di opposizione.
La lettera f) quater del comma 9 dell'art. 110 del TULPS è stata introdotta successivamente a quella di cui alla lettera c) e così dispone: “chiunque, sul territorio nazionale, produce, distribuisce o installa o comunque mette a disposizione, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli o associazioni di qualunque specie, apparecchi destinati, anche indirettamente, a qualunque forma di gioco, anche di natura promozionale, non rispondenti alle caratteristiche di cui ai commi 6 e 7, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro per ciascun apparecchio e con la chiusura dell'esercizio da trenta a sessanta giorni”.
La lett. c) del comma 9 dell'art. 110 del TULPS (fattispecie non contestata dalla parte convenuta) prevede invece che “chiunque sul territorio nazionale distribuisce od installa o comunque consente
l'uso in luoghi pubblici od aperti al pubblico od in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi o congegni non rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7
e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di 4.000 euro per ciascun apparecchio. La stessa sanzione si applica nei confronti di chiunque, consentendo l'uso in luoghi pubblici od aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni conformi alle caratteristiche e prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, corrisponde a fronte delle vincite premi in danaro o di altra specie, diversi da quelli ammessi”.
13 Le due norme appaiono indubbiamente assai simili, a parte la condotta sanzionata dall'ultimo periodo della lettera c) consistente nella corresponsione di vincite premi in danaro o di altra specie, diversi da quelli ammessi, condotta che non è in alcun modo disciplinata nella seconda: le parti sopra sottolineate rappresentano le “differenze” fra le due disposizioni, oltre, ovviamente, alla sanzione.
Tuttavia al caso di specie risulta applicabile la lettera f) quater, come già statuito in fattispecie analoga dalla Corte di Appello di Torino secondo cui “gli apparecchi di cui si discute non venivano presentati come apparecchi da gioco -uno di essi essendo addirittura proposto come “apparecchio medicale” contro la ludopatia e gli altri evocando tale finalità terapeutica nel modello-, ed erano Cont totalmente al di fuori di ogni ambito autorizzativo e di controllo dell' : il loro utilizzo per il gioco era quindi proposto in modo indiretto, in relazione ad altra finalità di contrasto alla dipendenza da gioco con finalità sociale, apparentemente indicata come primariamente perseguita. Non è pertanto solo l'assenza di caratteristiche e prescrizioni ex art.110 co 6 cit. ad avere rilievo, ma l'assenza di dette caratteristiche e prescrizioni -unitamente all'assenza di titoli autorizzativi- in apparecchi la cui destinazione al gioco era “mascherata” da finalità “alte”, di tipo sociale e terapeutico, in realtà solo affermate e volte ad eludere completamente qualsiasi forma di controllo, sugli apparecchi -anche nell'interesse reale dei fruitori del gioco- e sull'attività economica svolta con il loro utilizzo. La previsione del comma 9 lett. f quater) cit. si ritiene pertanto quella più appropriata per identificare le caratteristiche costitutive oggettive dell'illecito amministrativo accertato” (Corte di Appello di
Torino, n. 613/2023).
Si richiama anche la sentenza del Tribunale di Torino n. 1417/2021 secondo cui “L'utilizzo degli apparecchi secondo tale previsione non è, infatti, controllabile né dal produttore, né dal distributore, né a fortiori dalla Stato, con la conseguenza che apparecchiature del tutto assimilabili a quelle previste dal comma 6 lettera A del potrebbero essere utilizzate senza controllo alcuno sul CP_4
territorio nazionale aggirando facilmente la disciplina normativa.
La circostanza, inoltre, che gli apparecchi non inducano alla ludopatia e siano strumenti di utilità sociale per la diminuzione dei danni da gioco d'azzardo patologico non può essere condivisa.
Come affermato dalla stessa ricorrente, la finalità del dispositivo sarebbe quella di appagare il desiderio di utilizzare apparecchi da gioco, ma tale previsione non può che significare che il dispositivo non combatte la dipendenza patologica dal gioco d'azzardo, bensì la asseconda, potendo anche determinare un accrescimento della dipendenza.
14 Si ritiene, pertanto, che anche il secondo motivo di opposizione debba essere rigettato, risultando i dispositivi oggetto dell'accertamento apparecchi che hanno tutte le caratteristiche funzionali descritte dall'art. 6 lettera A) senza rispettarne le prescrizioni e senza che risulti rilasciato il titolo autorizzatorio, elementi questi che soli possono garantire un controllo sull'utilizzo del bene.
Ne consegue che legittimamente sono state applicate le sanzioni previste dai commi 9 F quater e 9 D dell'art. 110 TULPS” (nello stesso Tribunale di Torino, sentenza n. 4016/2024).
La fattispecie oggetto di causa è identica a quelle esaminate nella citate pronunce, trattandosi di macchinari proposti come anti ludopatia totalmente sconosciuti all'Amministrazione in quanto mai dichiarati e autorizzati, sicché nel rapporto di specialità fra le due norme - comma 9 lett. c) e comma 9 lett. f) quater - risulta applicabile la seconda norma in quanto speciale posto che la condotta contestata in concreto ha messo a disposizione degli apparecchi destinati,
“indirettamente” ad una “qualunque forma di gioco, anche di natura promozionale” (in questo caso il gioco promuoveva il contrasto alla ludopatia), in tal modo integrando esattamente l'illecito di cui alla lettera f) quater, atteso che nell'altra norma dette specificazioni non sono contenute.
Va pure aggiunto che la condotta contestata ha comportato la violazione diretta delle disposizioni di legge di cui ai commi 6 e 7 dell'art. 110 del TULPS e non solamente la violazione di norme secondarie di dettaglio come anche indicato nell'illecito di cui alla lettera c) del comma 9 dell'art. 110 del TULPS.
Secondo l'opponente, infatti, quest'ultima norma disciplinerebbe le condotte consistenti nella violazione della normativa secondaria di settore, mentre la lettera f quater (norma introdotta successivamente) solamente la violazione diretta delle disposizioni di legge di cui ai commi 6 e 7 del TULPS, ipotesi che non sarebbe rinvenibile nella fattispecie in esame, ma tale ultimo assunto non è condivisibile dal momento che, in realtà, il macchinario rinvenuto dalla Guardia di Finanza si poneva in diretta violazione delle disposizioni legislative contenute nei commi 6 e 7 dell'art. 110
TULPS.
Infatti, il macchinario in questione funzionava secondo meccanismi di pura aleatorietà in tal modo violando quanto previsto dai commi 6 e 7 secondo cui deve essere presente anche una componente di abilità del giocatore perché l'apparecchio possa essere considerata lecito, ed era privo dei prescritti attestati di conformità e del collegamento alla rete telematica dei monopoli, sicché risulta senz'altro applicabile la norma sanzionatoria di cui al comma 9 lett. f quater (anche nell'interpretazione fornita dalla ricorrente secondo cui essa colpirebbe solamente la violazione
15 della normativa primaria e non di quella secondaria), posto che detta norma punisce quegli apparecchi privi delle caratteristiche essenziali volti a garantire le esigenze di sicurezza pubblica, come avvenuto nella fattispecie in esame (Tribunale di Torino, n. 4016/2024).
Peraltro, con considerazione assorbente, va detto che qualora si ritenesse che le due norme disciplinino la stessa fattispecie sostanziale, allora sarebbe senz'altro applicabile la lett. f) quater in quanto successivamente introdotta (sul punto Corte di Appello di Venezia, sent. n. 2093/2023), dovendosi in questo caso ritenere tacitamente abrogato il comma 9, lett. c) nella parte in cui risulterebbe disciplinare la medesima fattispecie della norma successivamente introdotta, il tutto in forza dell'art. 15 delle preleggi (Cass. civ. n. 1760/1995), posto che “nel nostro ordinamento non è dato riconoscere maggiore dignità all'abrogazione espressa rispetto a quella tacita” (Consiglio di
Stato n. 4337/2013), con conseguente disapplicazione della norma più antica (Cass. Civ., 7.3.1979
n. 1423).
6) Con il terzo motivo di opposizione il ricorrente ha eccepito l'insussistenza dell'elemento soggettivo e la scriminante della buona fede.
Il motivo è infondato, in quanto, come già più volte ribadito da questo Tribunale, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 689/1981, per le violazioni punite con sanzione amministrativa, è necessaria e sufficiente la coscienza e volontà della condotta attiva o omissiva, mentre non occorre la dimostrazione del dolo o della colpa. La colpa è infatti presunta e, una volta integrata e provata dall'autorità amministrativa la coscienza e volontà dell'azione, grava sul trasgressore, l'onere di provare di aver agito in assenza di colpevolezza (cfr. Cass. 11777/2020; Cass. S.U. 20930/2009,
Cass. 13610/2007): nel caso di specie la coscienza e volontà della condotta è manifesta (avendo la ricorrente indubbiamente voluto collocare l'apparecchio all'interno dell'esercizio commerciale), sicché spetta al ricorrente la prova dell'assenza di colpevolezza da parte sua, prova che nel caso di specie non può ritenersi sussistente.
Al riguardo va infatti detto che l'ignoranza sulla norma può rilevare in termini di esclusione della responsabilità solo quando risulti inevitabile. A tal fine occorre, afferma la Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 19759/2018, “un elemento positivo, estraneo all'autore dell'infrazione, idoneo ad ingenerare in lui la convinzione della stessa liceità, oltre alla condizione che, da parte sua, sia stato fatto tutto il possibile per osservare la legge e che nessun rimprovero possa essergli mosso, così che
16 l'errore sia stato incolpevole, non suscettibile, cioè, di essere impedito dall'interessato con l'ordinaria diligenza” (sul punto anche Tribunale Torino, Sent. n. 1656/2021 e da ultimo Cass. n. 2307/2024).
La sufficienza, al fine d'integrare l'elemento soggettivo della violazione, della semplice colpa ex art. 3 l. 689/1981, comporta che, al fine di escludere la responsabilità dell'autore dell'infrazione, non basta uno stato di ignoranza circa la sussistenza dei relativi presupposti, ma occorre che tale ignoranza sia incolpevole, cioè non superabile dall'interessato con l'uso dell'ordinaria diligenza
(cfr. Cass. n. 720/2018).
Parimenti l'esimente della buona fede, applicabile anche all'illecito amministrativo disciplinato dalla Legge n. 689/1981, rileva come causa di esclusione della responsabilità amministrativa - al pari di quanto avviene per quella penale in materia di contravvenzioni - solo quando sussistano elementi positivi idonei ad ingenerare nell'autore della violazione il convincimento della liceità della sua condotta e risulti che il trasgressore abbia fatto tutto il possibile per conformarsi al precetto di legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso (cfr. Cass. n. 20219/2018,
Tribunale Torino, Sent. n. 2723/2021).
Nel caso di specie ritiene quindi il Tribunale che la buona fede/ignoranza allegata da circa Pt_1
l'illeceità dell'apparecchio non possa essere ritenuta incolpevole, ma semmai conseguente a condotta negligente, posto che un operatore professionale non può esimersi dall'esaminare compiutamente la liceità degli apparecchi da gioco da lui installati nell'esercizio della sua attività commerciale, principio vieppiù applicabile nel caso di specie essendo notoria per ogni operatore del settore la pervasività e severità della normativa vigente, fatto che avrebbe imposto la massima attenzione nel valutare gli apparecchi oggetto di possibile sanzione, onere da ricondurre al generale principio di autoresponsabilità che incombe su ogni associato (e che si presenta con particolare pregnanza quando l'onere è imposto ad un operatore commerciale: Cass., S.U., n.
7940/2019; Cass., Sez. VI-2, 6 febbraio 2020 n. 2756; Cass., Sez. II, sentenza n. 2981 del 27 febbraio 2012), e che peraltro sarebbe stato agevolmente assolvibile semplicemente contattando gli uffici dell'ente convenuto.
In altre parole, la buona fede sommariamente invocata dalla ricorrente richiede non un mero stato di ignoranza semplicemente determinato dall'affidamento prestato su perizie di soggetti privati collegati al venditore o alle rassicurazioni da parte del venditore degli apparecchi, bensì, per un verso, la sussistenza di una situazione positiva idonea ad ingenerare il convincimento della liceità della condotta (quale la rassicurazione ricevuta dalla PA, essendo invece irrilevante quella
17 ricevuta da un privato interessato alla conclusione di un affare) e, per altro verso, l'assenza di qualsiasi situazione di rimprovero, circostanza quest'ultima non sussistente nella fattispecie in esame, non essendo conforme ad ordinaria diligenza la decisione di un operatore professionale di fidarsi puramente e semplicemente delle rassicurazioni rese dal proprietario degli apparecchi, senza svolgere alcuna ricerca autonoma circa la liceità degli apparecchi che andava ad installare nel proprio esercizio commerciale.
Al contrario, la perizia di un soggetto privato (peraltro pure incaricato dalla società produttrice dell'apparecchio) citata da parte ricorrente a riprova della liceità del modello è priva di rilievo in quanto mera allegazione della parte interessata alla vendita (pure dovendosi dubitare della sua attendibilità in relazione alle valutazioni di tipo medico circa gli effetti anti ludopatia dell'apparecchio e di tipo giuridico, in quanto materie che paiono estranee alle competenze professionali del perito, che è ingegnere elettronico), sicché neppure può valere per l'esimente della buona fede invocata, così come è irrilevante l'asserito “Regolamento” del Ministero dello
Sviluppo Economico che avrebbe autorizzato l'utilizzo dell'apparecchio.
Detto regolamento (doc. n. 7 di parte ricorrente), infatti, da un lato è manifestamente contraffatto, senza che sia necessario reperire gli atti del procedimento penale indicato da parte ricorrente (cui peraltro era estraneo e che è terminato con un procedimento di Pt_1
archiviazione, ovvero senza una pronuncia idonea al giudicato), essendo la contraffazione macroscopica per le ragioni indicate nelle annotazioni di polizia in atti, contraffazione come emergente, ad esempio, dalla grafica utilizzata (ricca di maiuscoli e frasi in rosso, con errori ortografici) e dalla presenza sull'atto amministrativo in corrispondenza dell'epigrafe a fianco del nome dell'Amministrazione del logo della società privata come segue raffigurato:
dall'altro lato è del tutto irrilevante.
All'Ufficio italiano marchi e brevetti, infatti, si depositano da parte degli interessati marchi e brevetti, mentre l'Ufficio si limita a recepire i depositi, senza adottare alcun “regolamento” della materia, che nel caso di specie altro non è in concreto che un'autodichiarazione della parte non sottoscritta da alcuno.
18 Che poi il software sia registrato alla SIAE e tutelato dal copyright, analogamente, è irrilevante ai fini della liceità amministrativa dell'apparecchio stesso alla luce delle disposizioni del TULPS.
L'apparecchio, in altre parole, necessitava di un'autorizzazione all'utilizzo in forza dell'art. 110 comma 6 del TULPS, autorizzazione che il “regolamento” (e la restante documentazione prodotta da parte ricorrente) neppure contiene, limitandosi a descrivere il funzionamento dell'apparecchio: detto documento (pur contraffatto), pertanto, non può rilevare ai fini della buona fede non essendo quello prescritto dalla legge per la liceità dell'apparecchio.
Ancora, è irrilevante che alcuni Tribunali abbiano provvisoriamente sospeso l'efficacia di ordinanze ingiunzioni adottate in casi analoghi, in quanto eventi successivi alla consumazione dell'illecito contestato, sicché non poss0no aver contributo a generare alcuna situazione di incertezza in capo al ricorrente.
Non rileva, infine, la mancanza di profitto in capo alla ricorrente in quanto detta circostanza non è prevista dalla legge per l'integrazione dell'illecito ed in quanto, in realtà, dalla stessa prospettazione della ricorrente emerge un profitto indiretto, determinato dalla frequentazione del locale da parte dei fruitori degli apparecchi di gioco.
7) Con l'ultimo motivo di opposizione parte ricorrente ha chiesto l'applicazione dei minimi edittali.
All'uopo va premesso come l'Amministrazione abbia applicato per entrambe le fattispecie contestate la regola generale del doppio del minimo edittale (ampiamente più favorevole per parte ricorrente rispetto al terzo del massimo edittale), in conformità a quanto previsto dall'art. 16 della Legge n. 689/1981.
Al riguardo va aggiunto che la giurisprudenza di legittimità ha reiteratamente affermato che "ove la norma indichi un minimo ed un massimo della sanzione pecuniaria spetta al potere discrezionale del giudice determinarne l'entità entro tali limiti, allo scopo di commisurarla alla gravità del fatto concreto, globalmente desunta dai suoi elementi oggettivi e soggettivi. Peraltro il giudice non è tenuto a specificare nella sentenza i criteri adottati nel procedere a detta determinazione, né la Corte di Cassazione può censurare la statuizione adottata ove tali limiti siano stati rispettati e dal complesso della motivazione risulti che quella valutazione è stata compiuta;
ove poi l'infrazione non abbia caratterizzazioni specifiche che possano indurre a maggiore o minor rigore, è da ritenere corretto il riferimento alla misura deducibile dall'art. 16 della legge n. 689 del 1981, che prevede il pagamento in misura ridotta pari alla terza parte del massimo edittale o, se più favorevole, al doppio
19 del minimo" (Cass. n. 18811/2003; cfr. ex multis Cass. n. 11054/1998, Cass. n. 10976/1996, Cass., n.
8532/2001).
Nella fattispecie in esame, così come in quella trattata dalla Suprema Corte, ritiene il Tribunale che le sanzioni relative all'apparecchio presentato come anti ludopatia debbano essere integralmente confermate alla luce della pericolosità dell'apparecchio in esame e della totale mancanza di autorizzazione per l'utilizzo di un apparecchio presentato, senza adeguata prova, come anti ludopatia, sicché l'applicazione della sanzione pari al doppio del minimo edittale deve essere ritenuta congrua alla gravità della condotta contestata.
Alla luce di quanto precede deve, conseguentemente, ritenersi assorbita ed inefficace la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato disposta dal Giudice
Designato ai sensi dell'art. 5, 2° comma, del D.Lgs. n. 150/2011.
Del resto, ai sensi di tale norma la sospensione “diviene inefficace se non è confermata, entro la prima udienza successiva, con l'ordinanza di cui al comma 1”.
Infine, le ragioni della decisione rendono irrilevanti le istanze istruttorie dedotte da parte ricorrente.
8) Per la prima volta nel corso della discussione odierna l'opponente ha altresì contestato la legittimità del provvedimento in quanto emesso a distanza di oltre 4 anni dall'accertamento, con conseguente violazione del diritto di difesa.
Il motivo è inammissibile nonché infondato.
È inammissibile in quanto tardivo posto che per pacifica giurisprudenza “in tema di opposizione a sanzioni amministrative, la L. n. 689 del 1981, configura un modello procedimentale di tipo impugnatorio nel quale tutte le ragioni poste alla base della richiesta di nullità ovvero di annullamento dell'atto debbono essere prospettate nel ricorso introduttivo”, con la conseguenza che
“non è consentito al ricorrente di integrare in corso di causa i motivi originariamente addotti” (così
Cass. n. 25702/2021 e n. 27909/2018).
Ma è anche infondato nel merito.
Esso è argomentato sulla base della motivazione di cui alla sentenza della Corte Costituzionale n.
151/2021, che, dopo aver espresso perplessità sulla lunghezza del termine prescrizionale di 5 anni per l'emissione dell'ordinanza ingiunzione, ha così concluso: “Ciò posto, deve, tuttavia, rilevarsi che la omissione legislativa denunciata dal rimettente non può essere sanata da questa Corte, essendo
20 rimessa alla valutazione del legislatore l'individuazione di termini che siano idonei ad assicurare un'adeguata protezione agli evocati principi costituzionali, se del caso prevedendo meccanismi che consentano di modularne l'ampiezza in relazione agli specifici interessi di volta in volta incisi.
7.1.– Nel dichiarare l'inammissibilità delle questioni in esame – in ragione del doveroso rispetto della prioritaria valutazione del legislatore in ordine alla individuazione dei mezzi più idonei al conseguimento di un fine costituzionalmente necessario (sentenza n. 23 del 2013) – questa Corte non può, tuttavia, esimersi dal sottolineare che il protrarsi della segnalata lacuna normativa rende ineludibile, per le ragioni dianzi poste in evidenza, un tempestivo intervento legislativo. Tale lacuna, infatti, colloca l'autorità titolare della potestà punitiva in una posizione ingiustificatamente privilegiata che, nell'attuale contesto ordinamentale, si configura come un anacronistico retaggio della supremazia speciale della pubblica amministrazione”.
Il Consiglio Stato con la sentenza n. 1081/2022 citata da parte ricorrente ha poi ritenuto illegittima una sanzione amministrativa adottata a distanza di alcuni anni dall'accertamento, malgrado il termine prescrizionale non fosse ancora decorso.
Il Tribunale, tuttavia, non condivide l'orientamento espresso da quest'ultima pronuncia (isolata, per quanto consta allo scrivente), essendo maggiormente condivisibile in quanto perfettamente aderente al diritto positivo quanto statuito dal Tribunale di Torino con la sentenza n. 5922/2024 secondo cui “Anche alla luce di tale pronunciamento, e considerato quindi che le norme di cui al combinato disposto della disciplina settoriale in materia di giochi e delle disposizioni di cui alla legge
n. 689 del 1981 (e, in particolar modo, gli articoli 18 e 28) da applicare al caso concreto sono già state sottoposte al vaglio della Corte Costituzionale e che non sono state dichiarate incostituzionali (la
Corte si è limitata a formulare un monito e un auspicio rivolto al legislatore senza tuttavia espungere dall'ordinamento giuridico le disposizioni oggetto di critica), con la conseguenza che esse sono tuttora cogenti e vigenti, il Tribunale non può che ritenere valida e legittima l'emissione dell'ordinanza ingiunzione qui opposta entro il termine quinquennale applicabile al caso di specie in conformità alle prescrizioni dell'ordinamento giuridico ora vigenti e cogenti.
Sul punto va invero richiamato, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 118 delle disp. att. al
c.p.c., il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità che sul punto ha affermato che in tema di sanzioni amministrative, alla mancata previsione nella legge n. 689 del 1981 del termine per
l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione non si può ovviare applicando quello, peraltro non perentorio, previsto per la conclusione del procedimento amministrativo dall'art. 2 della legge n. 241 del 1990
21 (originariamente trenta giorni, poi novanta a seguito della modifica apportata dal D.L. n. 35 del 2005 convertito con legge n. 80 del 2005), in quanto la legge n. 689 del 1981 costituisce un sistema di norme organico e compiuto e delinea un procedimento di carattere contenzioso in sede amministrativa, scandito in fasi i cui tempi sono regolati in modo da non consentire, anche nell'interesse dell'incolpato, il rispetto di un termine così breve. (v., ex multis, Cass., Sez. 2, 8763/2010
e Cass. Sez. Unite sent. n. 9591/2006) ed è quindi applicabile il termine quinquennale di cui all'art. 28 della stessa legge, ancorché detta norma faccia letteralmente riferimento al termine per riscuotere le somme dovute per le violazioni (Cass. Sez. Lav. sente. n. 21706/2018 e Cass. Sez. 5, sent. n.
17526/2009)”.
9) Malgrado la soccombenza della parte ricorrente non può trovare accoglimento la domanda di parte resistente di condanna al pagamento delle spese di lite.
L'Amministrazione, infatti, ha resistito in giudizio nella persona di funzionari delegati e non ha depositato note relative a eventuali spese affrontate nel presente giudizio.
Si richiama il consolidato orientamento del giudice di legittimità per cui, ove l'autorità amministrativa stia in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario delegato, non può ottenere la condanna del ricorrente, che sia soccombente, al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, difettando le relative qualità nel funzionario amministrativo che sta in giudizio, per cui sono - in tal caso - liquidabili in favore dell'ente le spese, diverse da quelle generali, che abbia concretamente affrontato in quel giudizio e sempre che tali spese risultino indicate in apposita nota (Cass. n. 30597/2017; Cass. n. 8413/2016; Cass. n. 20980/2016; Cass. n.
11389/2011; Cass. n. 18066/2007; Cass. n. 12232/2003; Cass. n. 7597/2001).
Non è neppure applicabile l'art. 152 disp. att. c.p.c. posto che (Cass., ord. n. 19501/2022) tale norma “non può trovare applicazione nei procedimenti di opposizione ad ordinanza ingiunzione che
“abbiano ad oggetto violazioni concernenti le disposizioni in materia di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro, di prevenzione degli infortuni sul lavoro e di previdenza e assistenza obbligatoria, diverse da quelle consistenti nella omissione totale o parziale di contributi o da cui deriva un'omissione contributiva”, in quanto non rientrano tra le controversie indicate dagli artt. 409 e 442
c.p.c., come statuito dalle S.U. di questa Corte con la sentenza n. 2145 del 2021”, dal momento che la norma in esame si applica solamente alle controversie di lavoro e assimilate, e non a qualsiasi materia in cui la P.A. si difenda a mezzo di propri funzionari, ed infatti l'art. 152 bis disp. att. c.p.c.
22 è collocato all'interno del Capo V, intitolato alle “Disposizioni relative alle controversie di lavoro ed
a quelle di previdenza ed assistenza”, il che rende palese la “volontà di ricondurre ad un unico paradigma la regolamentazione del regime delle spese all'interno dell'area delle controversie affidate alla competenza del giudice del lavoro, dell'assistenza e della previdenza” (Cass., sez. Lav., n.
9878/2019), senza possibilità di estensione analogica ad altri settori dell'ordinamento, per i quali vale la regola generale sopra riportata dell'impossibilità di riconoscere le spese legali all'Amministrazione difesa da propri funzionari.
Deve escludersi, dunque, che parte ricorrente possa essere condannata al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte resistente, costituita senza il ministero di difensore, per diritti e onorari:
P. Q. M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella causa in epigrafe indicata, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa e respinta, nel contraddittorio fra le parti,
Rigetta il ricorso e per l'effetto Conferma il provvedimento impugnato.
Nulla in punto spese di lite.
Così deciso in Torino, addì 28.02.2025.
Il Giudice
Luca Martinat
23
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Sezione terza civile
Oggi 28.02.2025, alle ore 15.10, innanzi al dott. Luca Martinat, sono comparsi: per parte ricorrente l'avv. Ferroni;
per parte convenuta le funzionarie delegate dott.ssa e CP_1 Controparte_2
E' presente la dott.ssa Aupp. Per_1
Il Giudice, preso atto, invita i procuratori delle parti a precisare le conclusioni ed a discutere oralmente la causa ex art. 429 c.p.c.
L'avv. Ferroni richiama il contenuto del ricorso, contesta la comparsa avversaria, ribadisce il difetto di motivazione essendo totalmente disattese gli scritti difensivi, circa la qualificazione giuridica si riporta agli atti, ribadisce che gli apparecchi sono medicali e non da gioco, e che le norme applicate dalla convenuta per affermare il contrario sono successive. Ribadisce la contraddittorietà del comportamento della convenuta che in altri casi ha applicato la sanzione della lettera c) e non la lettera f) quater. Ribadisce l'insussistenza della lettera d) e l'assenza dell'elemento soggettivo, anche per l'esistenza di provvedimenti di sospensione delle ingiunzioni da parte dei Tribunali. Circa la regolarità del procedimento amministrativo rileva che il Consiglio di Stato e la Corte Costituzionale impongono che i procedimenti si concludano in tempi celeri, mentre nel caso di specie l'ordinanza è stata emessa a distanza di 4 anni e mezzo dall'accertamento dei fatti. Contesta anche l'entità della sanzione. Ribadisce la richiesta istruttoria in atti. Chiede termine per note conclusive.
Dichiara che vi sono trattative sulla confisca fra le parti e quindi potrebbe rinunciare al relativo motivo nel caso di rigetto del ricorso.
Le dott.sse e si riportano agli atti e contestano le deduzioni avversarie odierne. CP_1 CP_2
Rilevano l'irrilevanza delle sospensioni disposte in via cautelare dell'efficacia delle ingiunzioni. Si oppone all'istanza istruttoria. Circa la confisca dichiarano che l'amministrazione è disponibile che la distruzione avvenga a cura del ricorrente che deve fornirne adeguata prova.
1 Il Giudice, ritenuto che non possano essere concessi termini per note conclusive stante la discussione orale già svolta, si ritira in camera di consiglio ed i procuratori delle parti si allontanano dall'aula, previo esonero da parte del Giudice a presenziare alla lettura della sentenza all'esito della camera di consiglio.
Il Giudice
Luca Martinat
Terminata la camera di consiglio, alle ore 17.30 viene data lettura in udienza del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, costituenti parte integrante del verbale d'udienza, assenti i procuratori delle parti, come segue:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Giudice, dott. Luca Martinat, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 20220/2024 del R.G. Civ. promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. Ferroni Greta, presso il cui studio in Bologna, via Parte_1
Marconi n. 45, è elettivamente domiciliato per procura alle liti in atti;
RICORRENTE contro
, Controparte_3
rappresentata e difesa da funzionari delegati;
CONVENUTA
Oggetto: Opposizione ex Legge 689/1981
2
Conclusioni precisate dalle parti all'udienza di discussione del 28.02.2025:
Per parte ricorrente:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale: in via pregiudiziale di rito: disporre, inaudita altera parte, la sospensione cautelare del provvedimento impugnato sino alla definizione del presente procedimento sussistendone gravi ragioni per quanto esposto in fatto. Del pari sull'istanza cautelare di sospensione del provvedimento impugnato valgano le seguenti considerazioni:
a) irreparabilità del danno, insuscettibilità di restituto ad integrum stante la fondatezza di quanto sancito nel presente ricorso tenuto conto che la mancata sospensione del provvedimento può comportare l'iscrizione a ruolo della somma ingiunta ed una maggiore del 10% per ogni semestre di ritardo nel pagamento;
b) il danno economico che deriverebbe dall'applicazione di una sanzione illegittima e di difficile recupero, evidentemente non dovuta che andrebbe a mettere in seria difficoltà economica il ricorrente il quale vanta un reddito annuo più o meno pari a quello della stessa sanzione, il tutto senza che il ricorrente sia ammess0 a provare la propria buona fede e 'assenza di colpevolezza.
In via principale: l'annullamento dell'ordinanza di ingiunzione e confisca n. 39751 del 14.10.2024 per i motivi di cui al ricorso,
In via subordinata la riqualificazione del fatto nella norma di cui all'art. 110 comma 9 lettera c) del con i conseguenti provvedimenti di legge anche in punto di quantum debeatur;
CP_4
In ogni caso annullare la sanzione di cui alla lettera d) dell'art. 110 comma 9 del tulps;
In estremo subordine ridurre la sanzione nel minimo di legge considerata la provata buona fede dell'istante nonché in virtù del disposto di cui agli art. 8 e 11 legge 689/81.
- Con ogni ulteriore riserva istruttoria si chiede sin da ora ex art 210 e 212 cpc di disporre l'acquisizione del decreto di archiviazione del Gip e della richiesta di Archiviazione del P.m. emessi nel Proc. pen. n.
26483/2017 Rgnr perché atti necessari anche per risolvere questa controversia dato che l'effettiva falsità del titolo abilitativo rilasciato dall'Ufficio brevetti è evidentemente importante anche in questo
Giudizio”.
Per parte resistente:
“In via istruttoria:
3 - rigettare la richiesta di acquisizione, ex artt. 210 e 212 c.p.c., della richiesta e del decreto di archiviazione relativi al procedimento penale n. 264863/2019 RG. NR., trattandosi di richiesta e di decreto del tutto irrilevanti e superflui ai fini dell'accertamento dei fatti oggetto di causa.
Nel merito:
− rigettare il ricorso e, per l'effetto, confermare integralmente l'ordinanza ingiuzione opposta;
− condannare il ricorrente a pagare all'Amministrazione resistente le spese del giudizio, come da nota che si allega (All. 22).
− in subordine, compensare le spese”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con il ricorso oggetto del presente procedimento proponeva opposizione Parte_1
avverso l'Ordinanza-Ingiunzione n. 39751 adottata dall' di Controparte_5
Torino in data 14.10.2024, con la quale il ricorrente era stato sanzionato per la violazione dell'art. 110 comma 9 lettere f quater e d) del TULPS per la somma complessiva di € 11,000,00, di cui €
10.000,00 per la violazione della lettera f quater ed € 1.000,00 per la violazione della lettera d), oltre spese di notifica e confisca per € 150,00.
L'ordinanza era stata emessa a seguito del rinvenimento da parte della Guardia di Finanza in data
06.12.2019 presso il (di titolarità di YE Long ed ubicato in Borgosesia, Viale Parte_2
Rimembranze n. 36) di un apparecchio denominato Gold Vinci TI non corrispondente alle caratteristiche e alle prescrizioni indicate dall'art. 110, commi 6 e 7, del TULPS, con conseguente violazione delle disposizioni di legge e amministrative attuative di detti commi (art. 110, comma
9, lett. f quater), essendo inoltre pure privo delle necessarie autorizzazioni (art. 110, comma 9, lett. d): l'odierno ricorrente era stato sanzionato in quanto distributore di detto apparecchio
(contemporaneamente, alcune decine di questi apparecchi erano stati rinvenuti presso un magazzino riconducibile sempre a vicenda per la quale è stata emessa altra ingiunzione). Pt_1
I motivi di opposizione sono, sostanzialmente, i seguenti: 1) illegittimità del provvedimento in quanto privo della necessaria motivazione ai sensi dell'art. 18 della Legge n. 689/1981 e dell'art. 3 della Legge n. 241/1990; 2) insussistenza oggettiva della contestazione perché l'apparecchio era uno strumento di utilità sociale senza costi per il cliente e non un apparecchio da gioco;
3) insussistenza dell'elemento soggettivo e sussistenza della buona fede;
4) illegittimità della
4 contestazione in quanto non poteva essere applicata la sanzione di cui alla lettera f) quater del comma 9 dell'art. 110 del TULPS, ma al massimo quella di cui al comma 9 lett. c) dell'art. 110
TULPS, con impossibilità inoltre di contestare la violazione di cui alla lettera d) in quanto, se un apparecchio non possiede i requisiti di cui ai commi 6 e 7 del TULPS, neppure potrebbe ottenere l'autorizzazione per la messa in esercizio;
5) nullità dell'ordinanza per mancata applicazione dell'art. 17 ter del TULPS, in forza del quale il ricorrente, prima di essere sanzionato, avrebbe dovuto essere avvisato della facoltà di mettersi in regola;
6) richiesta di riduzione al minimo edittale della sanzione comminata.
Con decreto 19.11.2024 il Tribunale disponeva la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
L'Amministrazione convenuta si costituiva in giudizio a mezzo di propri funzionari chiedendo il rigetto dell'opposizione essendo legittime le sanzioni irrogate, in quanto l'apparecchio proponeva un gioco a rulli virtuali con otto simboli come le comuni AWP/SLOT, non accettava monete aventi corso legale, ma unicamente gettoni consegnati dall'esercente; l'apparecchio risultava pertanto essere dotato di tutte le componentistiche tipiche degli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, Contr lett. a), ma la scheda di gioco non era di tipo approvato e omologato dall' ; non era CP_4
inoltre collegato alla rete telematica di ADM tramite un concessionario di rete autorizzato ed erano privi di codici identificativi e di titoli autorizzatori. Inoltre, lo stesso non rispettava le caratteristiche e prescrizioni di dettate dall'art. 7 del TULPS e dal D.I. n. 133/UDG del 08.11.2005 per gli apparecchi senza vincite in denaro.
All'esito dell'udienza delli 28.02.2025 le parti discutevano il ricorso ed il Giudice si ritirava in camera di consiglio per la decisione.
2) Il primo motivo attiene alla mancata motivazione dell'ordinanza impugnata, venendo in concreto contestata la mancata considerazione degli scritti difensivi del ricorrente: l'ordinanza, in effetti, di per sé è ampiamente motivata circa la natura illecita dell'apparecchio, difettando semplicemente dell'esplicita considerazione delle tesi difensive svolte dal ricorrente in sede amministrativa.
Detto motivo è infondato in quanto per pacifica giurisprudenza “i vizi di motivazione dell'ordinanza ingiunzione o la mancata audizione dell'interessato che ne abbia fatto richiesta in sede amministrativa non comportano la nullità dell'ordinanza ingiunzione, perché il trasgressore avrebbe
5 poi potuto prospettarle in sede giurisdizionale al Giudice, in quanto l'oggetto del giudizio non sarebbe poi l'atto impugnato cioè l'ordinanza ingiunzione ma il rapporto sanzionatorio” (Cass. S.U., n. 1786 del 28.01.2010), orientamento ancora recentemente ribadito.
Infatti, “l'orientamento ormai univoco della più recente giurisprudenza di questa Corte…secondo cui la mancata audizione dell'interessato, che abbia fatto regolare richiesta di essere ascoltato nell'ambito del procedimento amministrativo in seguito al ricorso formulato ai sensi dell'art. 203
c.d.s. avverso il verbale di accertamento…non determina la nullità della conseguente ordinanza- ingiunzione emessa dalla competente P.A., non essendo, di per sé, idonea all'accoglimento del suddetto ricorso in via amministrativa. Ed invero, questa Corte, con la sentenza n. 1786/2010 adottata a Sezioni unite, ha stabilito che, in tema di ordinanza ingiunzione per l'irrogazione di sanzioni amministrative – emessa in esito al ricorso facoltativo al Prefetto, ai sensi dell'art. 204 del
d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, ovvero a conclusione del procedimento amministrativo ex art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689 – la mancata audizione dell'interessato che ne abbia fatto richiesta in sede amministrativa non comporta la nullità del provvedimento, in quanto, riguardando il giudizio di opposizione il rapporto e non l'atto, gli argomenti a proprio favore che l'interessato avrebbe potuto sostenere in sede di audizione dinanzi all'autorità amministrativa ben possono essere prospettati in sede giurisdizionale” (Cass. Civ, VI, ord. del 07/08/19, n° 21146, sulla scia di quanto stabilito da
Cass., S.U. del 28/01/10 n° 1786).
Ancora recentemente è stato affermato che “la mancata audizione dell'interessato che ne abbia fatto richiesta in sede amministrativa non comporta la nullità del provvedimento, in quanto, riguardando il giudizio di opposizione il rapporto e non l'atto, gli argomenti a proprio favore che
l'interessato avrebbe potuto sostenere in sede di audizione dinanzi all'autorità amministrativa ben possono essere prospettati in sede giurisdizionale” (Cass. Civ. II del 18/08/22 n° 24901), sicché
l'eccezione di invalidità del procedimento amministrativo deve essere rigettata, valendo per la mancata considerazione degli scritti difensivi in sede amministrativa il medesimo ragionamento svolto per la mancata audizione.
Infine, in replica ad una tesi dell'opponente, va richiamato anche il principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo il quale in materia di sanzioni amministrative non trova applicazione la disciplina generale del procedimento amministrativo contenuta nella legge n. 241 del 1990, ma unicamente la legge n. 689 del 1981, che costituisce un sistema di norme organico e compiuto e delinea un procedimento di carattere contenzioso scandito su base autonome dalle
6 previsioni di cui alla legge n. 241/1990, (per tutte, Cass. Sez. U 27/04/2006, n. 9591; di recente
Cass. n. 19068/2021), sicché il richiamo al contenuto di detta legge da parte dell'opponente risulta inconferente, con conseguente infondatezza del primo motivo di opposizione.
3) Viene ora affrontato per coerenza dell'esposizione il quinto motivo di opposizione (nullità dell'ordinanza per mancata applicazione dell'art. 17 ter del TULPS, in forza del quale il ricorrente, prima di essere sanzionato, avrebbe dovuto essere avvisato della facoltà di mettersi in regola), trattandosi di altra contestazione inerente la correttezza del procedimento amministrativo.
Detto motivo è manifestamente infondato atteso che l'art. 17 ter TULPS prevede l'obbligo di avvertire il contravventore perché si metta in regola prima di elevare la sanzione amministrativa solamente nel caso in cui le infrazioni contestate attengano ad una violazione prevista dall'art. 17 bis, commi 1 e 2, o dall'art. 221 bis del TULPS, ipotesi chiaramente non sussistenti nella fattispecie in esame.
L'art. 221 bis del TULPS, infatti, ha ad oggetto “le violazioni alle disposizioni di cui agli articoli 156,
187 e 225 del regolamento di esecuzione del presente testo unico, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635” nonché “le violazioni alle disposizioni di cui agli articoli 121, 131, 146, 149, 180,
181, 185,186, 192, 196, 199, 211, 219, 220, 221, 222, 229, 230, commi da 1 a 3, 240, 241, 242, limitatamente alle attività previste dall'art. 126 del presente testo unico, e 260 del regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635”.
L'art. 17 bis, invece, è riferito alle “violazioni alle disposizioni di cui agli articoli 59, 60, 75, 75 bis, 76, se il fatto è commesso contro il divieto dell'autorità, 86, 87, 101, 104, 111, 115, 120, comma secondo, limitatamente alle operazioni diverse da quelle indicate nella tabella, 121, 124 e 135, comma quinto, limitatamente alle operazioni diverse da quelle indicate nella tabella”.
Trattasi, dunque, di procedura prevista per una tipologia di violazioni diversa da quelle oggetto di questo giudizio, prevedenti un carico sanzionatorio ampiamente più blando.
In ogni caso, con considerazione assorbente, va ribadito che il presente giudizio non concerne la legittimità del procedimento amministrativo prodromico all'emissione dell'ordinanza ingiunzione, ma la fondatezza o meno della pretesa punitiva dell'Amministrazione, rispetto a cui gli eventuali vizi della fase amministrativa divengono irrilevanti (salva richiesta di remissione in termini nel caso essi abbiano impedito la conoscenza di determinate circostanze, richiesta che tuttavia nel caso di specie non è stata formulata).
7 4) Con il secondo motivo di opposizione il ricorrente ha dedotto l'insussistenza oggettiva della contestazione perché l'apparecchio sarebbe uno strumento di utilità sociale senza costi per il cliente e non un apparecchio da gioco, sicché non gli sarebbe applicabile la normativa contestata dalla resistente.
Con il quarto motivo di opposizione l'opponente ha invece contestato l'illegittimità della sanzione in quanto, in subordine, non poteva essere applicata la sanzione di cui alla lettera f) quater del comma 9 dell'art. 110 del TULPS, ma al massimo quella di cui al comma 9 lett. c) dell'art. 110
TULPS, con impossibilità inoltre di contestare la violazione della lettera d) in quanto, se un apparecchio non possiede i requisiti di cui ai commi 6 e 7 del TULPS, neppure potrebbe ottenere l'autorizzazione per la messa in esercizio.
I due motivi di opposizione, in quanto strettamente connessi, vanno esaminati congiuntamente.
L'ultima doglianza appena citata – impossibilità di contestare la violazione di cui alla lettera d) – è infondata in quanto detta norma sanziona specificatamente l'assenza del titolo autorizzatorio per l'utilizzo dell'apparecchio, fatto che rappresenta una condotta oggettivamente diversa da quella di cui alla lettera f) quater, e che pertanto può legittimamente essere contestato in concorso materiale (astrattamente, un apparecchio potrebbe rispettare le caratteristiche tecniche prescritte, ma non essere autorizzato, oppure un apparecchio autorizzato potrebbe poi venire manomesso e non rispettare più, quindi, le caratteristiche tecniche).
Va pure aggiunto che secondo consolidata giurisprudenza di questo Tribunale “la violazione di cui all'art. 110 comma 9, lettera d) TULPS, si applica a chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce od installa o comunque consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni per i quali non siano stati rilasciati i titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti, sia che i titoli in ipotesi possano essere rilasciati e non siano stati richiesti, sia allorché i titoli non possano essere concessi” (Tribunale di Torino, n. 79/2022).
In relazione alle ulteriori eccezioni dei due motivi di opposizione esaminati in questo paragrafo va premesso che l'apparecchio anti ludopatia rinvenuto nell'esercizio commerciale della parte opponente: a) era attivabile a gettoni;
b) non era collegato alla rete telematica;
c) simulava il funzionamento di una slot machine.
Come già più volte ribadito da questo Tribunale e dalla locale Corte di Appello, gli apparecchi come quello oggetto di causa del tipo “Gold vinci ludopatia” devono essere qualificati come macchina da gioco ex art. 110 del TULPS non conforme alle prescrizioni di cui ai commi 6 e 7 del
8 TULPDS del predetto articolo in materia di gioco lecito (v., ex multis, le sentenze emesse dal
Tribunale Ordinario di Torino, Sezione 3, n. 4944/2024, n. 4016/2024, n. 1417/2021 e n. 779/2020).
In particolare, i motivi di opposizione qui delibati sono infondati per le seguenti dirimenti ragioni:
1) l'apparecchio installato dall'opponente presso il e trovato in funzione dagli Parte_2
accertatori era privo di codice identificativo e non è risultato approvato o autorizzato dall'Autorità competente;
2) esso si attivava con gettoni, riproduceva il funzionamento di giochi di tipo “slot machine” e non è risultato collegato alla rete telematica (elemento comunque necessario ed imprescindibile per l'esercizio del gioco lecito); 3) il meccanismo di funzionamento e di gioco del macchinario modello “Gold Vinci TI” è compiutamente descritto nella perizia versata in atti dalla Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato, la quale, pur non riguardando l'apparecchio sequestrato all'odierno opponente, ne ha esaminato un esemplare del tutto identico, come anche confermato dalla coincidente denominazione nonché dal comune soggetto produttore e concessionario;
4) è pacifico che esso consenta un gioco;
al di là dello scopo ulteriore dichiarato (“anti-ludopatia” o “strumenti di utilità sociale”), o della possibilità di vincita o di intento lucrativo, un siffatto macchinario per essere lecito deve essere conforme alle caratteristiche previste dal TULPS;
5) dette connotazioni e caratteristiche nel caso in esame non si rinvengono, anche per il solo fatto che esso non è stato approvato o autorizzato, non è collegato alla rete telematica e non possiede un codice identificativo;
6) la mera denominazione di
“strumento di utilità sociale” o “anti-ludopatia” non è affatto sufficiente e idonea a rendere lecita la sua installazione in esercizi pubblici non integranti “sale giochi” (soggette a specifici obblighi autorizzatori e di controllo), bensì destinati a varie attività commerciali (nella specie, un bar).
L'apparecchio, dunque, come emerge dalla perizia è del tutto assimilabile per il Per_2
meccanismo di funzionamento a quelli di cui all'art. 110, comma 6, lett. a) del TULPS secondo cui si considerano apparecchi idonei per il gioco lecito “a) quelli che, dotati di attestato di conformità alle disposizioni vigenti rilasciato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e obbligatoriamente collegati alla rete telematica di cui all'articolo
14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, si attivano con l'introduzione di moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico definiti con provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze -
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nei quali insieme con l'elemento aleatorio sono presenti anche elementi di abilità, che consentono al giocatore la possibilità di scegliere, all'avvio o
9 nel corso della partita, la propria strategia, selezionando appositamente le opzioni di gara ritenute più favorevoli tra quelle proposte dal gioco, il costo della partita non supera 1 euro, la durata minima della partita è di quattro secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 100 euro, erogate dalla macchina. Le vincite, computate dall'apparecchio in modo non predeterminabile su un ciclo complessivo di non più di 140.000 partite, devono risultare non inferiori al 75 per cento delle somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque le sue regole fondamentali”.
Di conseguenza, proprio perché un apparecchio è diverso dai canoni di cui al comma 6 lett. a), pur presentando caratteristiche sostanziali similari, che esso è illecito, posto che detta norma disciplina ciò che è lecito, ragion per cui ciò che vi si discosta pur presentando un meccanismo di funzionamento simile risulta illecito.
Il ragionamento dell'opponente secondo cui gli apparecchi sarebbero leciti in quanto con finalità diverse da quelle di gioco previste dalla citata normativa è dunque paradossale ed infondato, perché se gli apparecchi avessero tutte le caratteristiche previste dalla norma di legge allora sarebbero leciti, mentre la loro illeceità è proprio data dal fatto che ve ne si discostano, pur presentando un meccanismo di funzionamento affine, come sopra appena riferito.
La norma in commento, infatti, non disciplina una condotta illecita che deve essere contestata al trasgressore in aderenza al dettato normativo, ma la condotta lecita che funge da parametro normativo per valutare la liceità della condotta dei soggetti interessati, sicché una condotta che non rispetta le condizioni di liceità è automaticamente illecita.
Nel caso di specie, quindi, può osservarsi a supporto della fondatezza della contestazione elevata dall'ente convenuto che: 1) l'apparecchio descritto come anti ludopatia ha un funzionamento del tutto assimilabile a quello di un apparecchio di cui all'art. 110, comma 6, lett. a) del TULPS, non essendo state riscontrate dunque differenze nel funzionamento, se non che è predisposto a funzionare a gettoni anziché con monete;
2) dalla documentazione dell'apparecchio risulterebbe che il software è programmato per trattenere sempre il 20% dei gettoni inseriti, ma l'ente convenuto ha rilevato una percentuale di gettoni trattenuti pari al 34%, quindi simile a quanto trattenuto da un apparecchio di cui all'art. 110, comma 6, lett. a); 3) il produttore dichiara che
“l'apparecchio non ha alcun costo e alcuna vincita”. Nel menù dello stesso, vengono riportate, invece, le scritte “INCASSO”, “VINCITE EROGATE”, e “UTILE”, tipici di un apparecchio con vincite in denaro;
4) l'apparecchio è privo di codice identificativo e non è stato possibile eseguire una
10 lettura dei contatori, utilizzando il software “SCAAMS” dedicato a tale attività che consente il salvataggio sul file dei dati letti.
Dunque, l'apparecchio simula il meccanismo funzionamento di un apparecchio lecito senza però averne le caratteristiche di legge, sicché deve essere considerato illecito.
Al riguardo va infatti ricordato che “l'unico elemento ritenuto idoneo a differenziare i dispositivi di cui è causa dagli apparecchi di cui al comma 6 lett. a) dell'art. 110 TULPS è la circostanza che si attivino con gettoni e che eroghino gettoni, anziché attivarsi con monete ed erogare monete, non incidendo però tale aspetto sulle caratteristiche e sul funzionamento degli apparecchi (in tutto e per tutto assimilabile a quelli disciplinati dal comma sesto lettera A dell'art. 110 TULPS), bensì solo sul loro asserito utilizzo che, secondo parte ricorrente, deve avvenire in modo gratuito e non può comportare in nessun caso una vincita in denaro e/o altre utilità. Orbene, la differente modalità di utilizzo non appare di per sé sufficiente per non far rientrare tali dispositivi nella disciplina dettata dal legislatore all'art. 110 TULPS in materia di gioco d'azzardo, considerato che si tratta comunque di apparecchi in cui, oltre all'elemento aleatorio, sono presenti elementi di abilità che consentono al giocatore la possibilità di scegliere, all'avvio o nel corso della partita, la propria strategia, selezionando appositamente le opzioni di gara ritenute più favorevoli tra quelle proposte dal gioco;
inoltre i predetti apparecchi calcolano le vincite del giocatore, seppur in gettoni, con la conseguenza che la mancata erogazione di monete non può ritenersi sufficiente per sottrarli ai controlli ed alla disciplina dettata dal comma 6 lettera a) dell'art. 110 TULPS, considerato che attribuire al gettone un valore monetario è un'operazione assolutamente semplice, quasi automatica, con la conseguenza che tali dispositivi si prestano ad essere facilmente utilizzati per eludere la normativa in materia di controllo del gioco d'azzardo. Proprio dal fatto che tali apparecchi sono del tutto assimilabili per caratteristiche e funzionamento a quelli disciplinati dal comma 6 lettera A dell'art. 110 TULPS, deriva la necessità che il loro funzionamento avvenga secondo le prescrizioni dettate dalla richiamata disposizione, che prevede il controllo mediante collegamento ad una rete telematica e la regolamentazione delle eventuali vincite” (Tribunale di Torino, n. 393/2021, Tribunale di Torino n.
1417/2021).
Inoltre, in relazione all'irrilevanza dell'asserita gratuità del gioco è sufficiente ricordare (Tribunale di Alessandria, n. 916/2023) che “l'allegazione secondo cui la gratuità dell'utilizzo dei congegni escluderebbe, per ciò solo, l'operare del più volte citato art. 110, R.D. n. 773 del 1931 risulta smentita sia dalla lettera c ter) del comma 7, che si riferisce ad apparecchi e congegni "per i quali l'accesso al
11 gioco è regolato senza introduzione di denaro ma con utilizzo a tempo o a scopo"; sia dalla stessa lettera f quater) del comma 9, laddove si evoca anche, sebbene in via meramente eventuale, la
"natura promozionale" del gioco (natura cui è da ricollegarsi la gratuità dell'utilizzo, essendo i benefici ricavabili dal produttore di natura indiretta, vuoi in termini di pubblicità del prodotto finalizzata all'aumento della platea dei potenziali clienti, vuoi di maggior fidelizzazione della clientela già esistente). Al contrario, alla conseguenza invocata da parte ricorrente stessa (ovverosia,
l'inoperatività dell'art.110, R.D. n. 773 del 1931), potrebbe pervenirsi esclusivamente laddove non si riconoscesse, negli apparecchi oggetto del presente giudizio, la natura funzionale di gioco. E' tuttavia evidente, dalle risultanze agli atti ed amplius supra elencate, come i cd. strumenti di utilità sociale per la riduzione dei danni da ludopatia/gioco d'azzardo patologico per cui è processo funzionino in tutto e per tutto salvo l'utilizzo non di denaro, bensì di gettoni consegnati (asseritamente) gratuitamente dal gestore dell'esercizio commerciale di installazione alle cd. newslot (la cui dipendenza, sempre asseritamente pretenderebbe peraltro di combattere). Da cui l'indiscussa natura di gioco, nell'accezione intesa dal Legislatore, dei congegni fatti oggetto di accertamento. E sua derivante illiceità”.
L'apparecchio, pertanto, deve essere considerato illecito in quanto avente le caratteristiche tipiche del gioco d'azzardo, il che comporta anche il rigetto dell'assunto del ricorrente secondo cui dovrebbe esserne riconosciuta la liceità per avvenuta liberalizzazione da parte della direttiva
Bolkestein del comparto del puro intrattenimento che gestisce giochi senza vincita in denaro, perché in realtà l'apparecchio esaminato, proprio in quanto similare nel meccanismo di funzionamento a quelli d'azzardo, lede gli interessi generali protetti quale salute, ordine pubblico, sicurezza, sanità pubblica, stante il chiaro disposto di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 59/2010 (Tribunale di Torino, n. 5634/2024).
Parte ricorrente eccepisce inoltre che sia stata contestata la violazione di normativa entrata in vigore successivamente ai fatti contestati (determina dirigenziale ADM del 18 maggio 2021 n.
172999/ru; articolo 18-ter, comma 2 del decreto legge 30 aprile 2022, n. 36 convertito dalla legge
29 giugno 2022, n. 79; determinazione del direttore generale dell' Controparte_5
. 314538 del 5 luglio 2022; determina ADM n. 624152 del 28 dicembre 2022), ma detta
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normativa è in realtà irrilevante nel caso di specie in quanto la convenuta ha applicato solamente la normativa vigente all'epoca dell'illecito.
12 In materia di sanzioni amministrative, infatti, vigono i principi di legalità e di irretroattività di una legge sfavorevole, ma non il principio penalistico di retroattività delle disposizioni sanzionatorie più favorevoli (da ultimo Cass. n. 27443/2025), in applicazione del principio del tempus regit actum
(Cons. St., Sez. VI, 3497/2010; Cass. n. 6769/2004; Cass. n. 21553/2018), ragion per cui le sanzioni opposte sono state legittimamente adottate in adozione della normativa vigente al momento del fatto, che già rendeva illecita la condotta contestata, sicché non può ritenersi applicata dalla convenuta retroattivamente la normativa successivamente intervenuta, che al contrario è totalmente irrilevante nella fattispecie in esame, sia in bonam che in malam partem per il ricorrente.
5) A questo punto deve valutarsi se la sanzione da irrogarsi è quella di cui alla lettera f) quater o quella di cui alla lettera c) del comma 9 dell'art. 110 del TULPS, invocata in via subordinata da parte convenuta nel quarto motivo di opposizione.
La lettera f) quater del comma 9 dell'art. 110 del TULPS è stata introdotta successivamente a quella di cui alla lettera c) e così dispone: “chiunque, sul territorio nazionale, produce, distribuisce o installa o comunque mette a disposizione, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli o associazioni di qualunque specie, apparecchi destinati, anche indirettamente, a qualunque forma di gioco, anche di natura promozionale, non rispondenti alle caratteristiche di cui ai commi 6 e 7, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro per ciascun apparecchio e con la chiusura dell'esercizio da trenta a sessanta giorni”.
La lett. c) del comma 9 dell'art. 110 del TULPS (fattispecie non contestata dalla parte convenuta) prevede invece che “chiunque sul territorio nazionale distribuisce od installa o comunque consente
l'uso in luoghi pubblici od aperti al pubblico od in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi o congegni non rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7
e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di 4.000 euro per ciascun apparecchio. La stessa sanzione si applica nei confronti di chiunque, consentendo l'uso in luoghi pubblici od aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni conformi alle caratteristiche e prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, corrisponde a fronte delle vincite premi in danaro o di altra specie, diversi da quelli ammessi”.
13 Le due norme appaiono indubbiamente assai simili, a parte la condotta sanzionata dall'ultimo periodo della lettera c) consistente nella corresponsione di vincite premi in danaro o di altra specie, diversi da quelli ammessi, condotta che non è in alcun modo disciplinata nella seconda: le parti sopra sottolineate rappresentano le “differenze” fra le due disposizioni, oltre, ovviamente, alla sanzione.
Tuttavia al caso di specie risulta applicabile la lettera f) quater, come già statuito in fattispecie analoga dalla Corte di Appello di Torino secondo cui “gli apparecchi di cui si discute non venivano presentati come apparecchi da gioco -uno di essi essendo addirittura proposto come “apparecchio medicale” contro la ludopatia e gli altri evocando tale finalità terapeutica nel modello-, ed erano Cont totalmente al di fuori di ogni ambito autorizzativo e di controllo dell' : il loro utilizzo per il gioco era quindi proposto in modo indiretto, in relazione ad altra finalità di contrasto alla dipendenza da gioco con finalità sociale, apparentemente indicata come primariamente perseguita. Non è pertanto solo l'assenza di caratteristiche e prescrizioni ex art.110 co 6 cit. ad avere rilievo, ma l'assenza di dette caratteristiche e prescrizioni -unitamente all'assenza di titoli autorizzativi- in apparecchi la cui destinazione al gioco era “mascherata” da finalità “alte”, di tipo sociale e terapeutico, in realtà solo affermate e volte ad eludere completamente qualsiasi forma di controllo, sugli apparecchi -anche nell'interesse reale dei fruitori del gioco- e sull'attività economica svolta con il loro utilizzo. La previsione del comma 9 lett. f quater) cit. si ritiene pertanto quella più appropriata per identificare le caratteristiche costitutive oggettive dell'illecito amministrativo accertato” (Corte di Appello di
Torino, n. 613/2023).
Si richiama anche la sentenza del Tribunale di Torino n. 1417/2021 secondo cui “L'utilizzo degli apparecchi secondo tale previsione non è, infatti, controllabile né dal produttore, né dal distributore, né a fortiori dalla Stato, con la conseguenza che apparecchiature del tutto assimilabili a quelle previste dal comma 6 lettera A del potrebbero essere utilizzate senza controllo alcuno sul CP_4
territorio nazionale aggirando facilmente la disciplina normativa.
La circostanza, inoltre, che gli apparecchi non inducano alla ludopatia e siano strumenti di utilità sociale per la diminuzione dei danni da gioco d'azzardo patologico non può essere condivisa.
Come affermato dalla stessa ricorrente, la finalità del dispositivo sarebbe quella di appagare il desiderio di utilizzare apparecchi da gioco, ma tale previsione non può che significare che il dispositivo non combatte la dipendenza patologica dal gioco d'azzardo, bensì la asseconda, potendo anche determinare un accrescimento della dipendenza.
14 Si ritiene, pertanto, che anche il secondo motivo di opposizione debba essere rigettato, risultando i dispositivi oggetto dell'accertamento apparecchi che hanno tutte le caratteristiche funzionali descritte dall'art. 6 lettera A) senza rispettarne le prescrizioni e senza che risulti rilasciato il titolo autorizzatorio, elementi questi che soli possono garantire un controllo sull'utilizzo del bene.
Ne consegue che legittimamente sono state applicate le sanzioni previste dai commi 9 F quater e 9 D dell'art. 110 TULPS” (nello stesso Tribunale di Torino, sentenza n. 4016/2024).
La fattispecie oggetto di causa è identica a quelle esaminate nella citate pronunce, trattandosi di macchinari proposti come anti ludopatia totalmente sconosciuti all'Amministrazione in quanto mai dichiarati e autorizzati, sicché nel rapporto di specialità fra le due norme - comma 9 lett. c) e comma 9 lett. f) quater - risulta applicabile la seconda norma in quanto speciale posto che la condotta contestata in concreto ha messo a disposizione degli apparecchi destinati,
“indirettamente” ad una “qualunque forma di gioco, anche di natura promozionale” (in questo caso il gioco promuoveva il contrasto alla ludopatia), in tal modo integrando esattamente l'illecito di cui alla lettera f) quater, atteso che nell'altra norma dette specificazioni non sono contenute.
Va pure aggiunto che la condotta contestata ha comportato la violazione diretta delle disposizioni di legge di cui ai commi 6 e 7 dell'art. 110 del TULPS e non solamente la violazione di norme secondarie di dettaglio come anche indicato nell'illecito di cui alla lettera c) del comma 9 dell'art. 110 del TULPS.
Secondo l'opponente, infatti, quest'ultima norma disciplinerebbe le condotte consistenti nella violazione della normativa secondaria di settore, mentre la lettera f quater (norma introdotta successivamente) solamente la violazione diretta delle disposizioni di legge di cui ai commi 6 e 7 del TULPS, ipotesi che non sarebbe rinvenibile nella fattispecie in esame, ma tale ultimo assunto non è condivisibile dal momento che, in realtà, il macchinario rinvenuto dalla Guardia di Finanza si poneva in diretta violazione delle disposizioni legislative contenute nei commi 6 e 7 dell'art. 110
TULPS.
Infatti, il macchinario in questione funzionava secondo meccanismi di pura aleatorietà in tal modo violando quanto previsto dai commi 6 e 7 secondo cui deve essere presente anche una componente di abilità del giocatore perché l'apparecchio possa essere considerata lecito, ed era privo dei prescritti attestati di conformità e del collegamento alla rete telematica dei monopoli, sicché risulta senz'altro applicabile la norma sanzionatoria di cui al comma 9 lett. f quater (anche nell'interpretazione fornita dalla ricorrente secondo cui essa colpirebbe solamente la violazione
15 della normativa primaria e non di quella secondaria), posto che detta norma punisce quegli apparecchi privi delle caratteristiche essenziali volti a garantire le esigenze di sicurezza pubblica, come avvenuto nella fattispecie in esame (Tribunale di Torino, n. 4016/2024).
Peraltro, con considerazione assorbente, va detto che qualora si ritenesse che le due norme disciplinino la stessa fattispecie sostanziale, allora sarebbe senz'altro applicabile la lett. f) quater in quanto successivamente introdotta (sul punto Corte di Appello di Venezia, sent. n. 2093/2023), dovendosi in questo caso ritenere tacitamente abrogato il comma 9, lett. c) nella parte in cui risulterebbe disciplinare la medesima fattispecie della norma successivamente introdotta, il tutto in forza dell'art. 15 delle preleggi (Cass. civ. n. 1760/1995), posto che “nel nostro ordinamento non è dato riconoscere maggiore dignità all'abrogazione espressa rispetto a quella tacita” (Consiglio di
Stato n. 4337/2013), con conseguente disapplicazione della norma più antica (Cass. Civ., 7.3.1979
n. 1423).
6) Con il terzo motivo di opposizione il ricorrente ha eccepito l'insussistenza dell'elemento soggettivo e la scriminante della buona fede.
Il motivo è infondato, in quanto, come già più volte ribadito da questo Tribunale, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 689/1981, per le violazioni punite con sanzione amministrativa, è necessaria e sufficiente la coscienza e volontà della condotta attiva o omissiva, mentre non occorre la dimostrazione del dolo o della colpa. La colpa è infatti presunta e, una volta integrata e provata dall'autorità amministrativa la coscienza e volontà dell'azione, grava sul trasgressore, l'onere di provare di aver agito in assenza di colpevolezza (cfr. Cass. 11777/2020; Cass. S.U. 20930/2009,
Cass. 13610/2007): nel caso di specie la coscienza e volontà della condotta è manifesta (avendo la ricorrente indubbiamente voluto collocare l'apparecchio all'interno dell'esercizio commerciale), sicché spetta al ricorrente la prova dell'assenza di colpevolezza da parte sua, prova che nel caso di specie non può ritenersi sussistente.
Al riguardo va infatti detto che l'ignoranza sulla norma può rilevare in termini di esclusione della responsabilità solo quando risulti inevitabile. A tal fine occorre, afferma la Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 19759/2018, “un elemento positivo, estraneo all'autore dell'infrazione, idoneo ad ingenerare in lui la convinzione della stessa liceità, oltre alla condizione che, da parte sua, sia stato fatto tutto il possibile per osservare la legge e che nessun rimprovero possa essergli mosso, così che
16 l'errore sia stato incolpevole, non suscettibile, cioè, di essere impedito dall'interessato con l'ordinaria diligenza” (sul punto anche Tribunale Torino, Sent. n. 1656/2021 e da ultimo Cass. n. 2307/2024).
La sufficienza, al fine d'integrare l'elemento soggettivo della violazione, della semplice colpa ex art. 3 l. 689/1981, comporta che, al fine di escludere la responsabilità dell'autore dell'infrazione, non basta uno stato di ignoranza circa la sussistenza dei relativi presupposti, ma occorre che tale ignoranza sia incolpevole, cioè non superabile dall'interessato con l'uso dell'ordinaria diligenza
(cfr. Cass. n. 720/2018).
Parimenti l'esimente della buona fede, applicabile anche all'illecito amministrativo disciplinato dalla Legge n. 689/1981, rileva come causa di esclusione della responsabilità amministrativa - al pari di quanto avviene per quella penale in materia di contravvenzioni - solo quando sussistano elementi positivi idonei ad ingenerare nell'autore della violazione il convincimento della liceità della sua condotta e risulti che il trasgressore abbia fatto tutto il possibile per conformarsi al precetto di legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso (cfr. Cass. n. 20219/2018,
Tribunale Torino, Sent. n. 2723/2021).
Nel caso di specie ritiene quindi il Tribunale che la buona fede/ignoranza allegata da circa Pt_1
l'illeceità dell'apparecchio non possa essere ritenuta incolpevole, ma semmai conseguente a condotta negligente, posto che un operatore professionale non può esimersi dall'esaminare compiutamente la liceità degli apparecchi da gioco da lui installati nell'esercizio della sua attività commerciale, principio vieppiù applicabile nel caso di specie essendo notoria per ogni operatore del settore la pervasività e severità della normativa vigente, fatto che avrebbe imposto la massima attenzione nel valutare gli apparecchi oggetto di possibile sanzione, onere da ricondurre al generale principio di autoresponsabilità che incombe su ogni associato (e che si presenta con particolare pregnanza quando l'onere è imposto ad un operatore commerciale: Cass., S.U., n.
7940/2019; Cass., Sez. VI-2, 6 febbraio 2020 n. 2756; Cass., Sez. II, sentenza n. 2981 del 27 febbraio 2012), e che peraltro sarebbe stato agevolmente assolvibile semplicemente contattando gli uffici dell'ente convenuto.
In altre parole, la buona fede sommariamente invocata dalla ricorrente richiede non un mero stato di ignoranza semplicemente determinato dall'affidamento prestato su perizie di soggetti privati collegati al venditore o alle rassicurazioni da parte del venditore degli apparecchi, bensì, per un verso, la sussistenza di una situazione positiva idonea ad ingenerare il convincimento della liceità della condotta (quale la rassicurazione ricevuta dalla PA, essendo invece irrilevante quella
17 ricevuta da un privato interessato alla conclusione di un affare) e, per altro verso, l'assenza di qualsiasi situazione di rimprovero, circostanza quest'ultima non sussistente nella fattispecie in esame, non essendo conforme ad ordinaria diligenza la decisione di un operatore professionale di fidarsi puramente e semplicemente delle rassicurazioni rese dal proprietario degli apparecchi, senza svolgere alcuna ricerca autonoma circa la liceità degli apparecchi che andava ad installare nel proprio esercizio commerciale.
Al contrario, la perizia di un soggetto privato (peraltro pure incaricato dalla società produttrice dell'apparecchio) citata da parte ricorrente a riprova della liceità del modello è priva di rilievo in quanto mera allegazione della parte interessata alla vendita (pure dovendosi dubitare della sua attendibilità in relazione alle valutazioni di tipo medico circa gli effetti anti ludopatia dell'apparecchio e di tipo giuridico, in quanto materie che paiono estranee alle competenze professionali del perito, che è ingegnere elettronico), sicché neppure può valere per l'esimente della buona fede invocata, così come è irrilevante l'asserito “Regolamento” del Ministero dello
Sviluppo Economico che avrebbe autorizzato l'utilizzo dell'apparecchio.
Detto regolamento (doc. n. 7 di parte ricorrente), infatti, da un lato è manifestamente contraffatto, senza che sia necessario reperire gli atti del procedimento penale indicato da parte ricorrente (cui peraltro era estraneo e che è terminato con un procedimento di Pt_1
archiviazione, ovvero senza una pronuncia idonea al giudicato), essendo la contraffazione macroscopica per le ragioni indicate nelle annotazioni di polizia in atti, contraffazione come emergente, ad esempio, dalla grafica utilizzata (ricca di maiuscoli e frasi in rosso, con errori ortografici) e dalla presenza sull'atto amministrativo in corrispondenza dell'epigrafe a fianco del nome dell'Amministrazione del logo della società privata come segue raffigurato:
dall'altro lato è del tutto irrilevante.
All'Ufficio italiano marchi e brevetti, infatti, si depositano da parte degli interessati marchi e brevetti, mentre l'Ufficio si limita a recepire i depositi, senza adottare alcun “regolamento” della materia, che nel caso di specie altro non è in concreto che un'autodichiarazione della parte non sottoscritta da alcuno.
18 Che poi il software sia registrato alla SIAE e tutelato dal copyright, analogamente, è irrilevante ai fini della liceità amministrativa dell'apparecchio stesso alla luce delle disposizioni del TULPS.
L'apparecchio, in altre parole, necessitava di un'autorizzazione all'utilizzo in forza dell'art. 110 comma 6 del TULPS, autorizzazione che il “regolamento” (e la restante documentazione prodotta da parte ricorrente) neppure contiene, limitandosi a descrivere il funzionamento dell'apparecchio: detto documento (pur contraffatto), pertanto, non può rilevare ai fini della buona fede non essendo quello prescritto dalla legge per la liceità dell'apparecchio.
Ancora, è irrilevante che alcuni Tribunali abbiano provvisoriamente sospeso l'efficacia di ordinanze ingiunzioni adottate in casi analoghi, in quanto eventi successivi alla consumazione dell'illecito contestato, sicché non poss0no aver contributo a generare alcuna situazione di incertezza in capo al ricorrente.
Non rileva, infine, la mancanza di profitto in capo alla ricorrente in quanto detta circostanza non è prevista dalla legge per l'integrazione dell'illecito ed in quanto, in realtà, dalla stessa prospettazione della ricorrente emerge un profitto indiretto, determinato dalla frequentazione del locale da parte dei fruitori degli apparecchi di gioco.
7) Con l'ultimo motivo di opposizione parte ricorrente ha chiesto l'applicazione dei minimi edittali.
All'uopo va premesso come l'Amministrazione abbia applicato per entrambe le fattispecie contestate la regola generale del doppio del minimo edittale (ampiamente più favorevole per parte ricorrente rispetto al terzo del massimo edittale), in conformità a quanto previsto dall'art. 16 della Legge n. 689/1981.
Al riguardo va aggiunto che la giurisprudenza di legittimità ha reiteratamente affermato che "ove la norma indichi un minimo ed un massimo della sanzione pecuniaria spetta al potere discrezionale del giudice determinarne l'entità entro tali limiti, allo scopo di commisurarla alla gravità del fatto concreto, globalmente desunta dai suoi elementi oggettivi e soggettivi. Peraltro il giudice non è tenuto a specificare nella sentenza i criteri adottati nel procedere a detta determinazione, né la Corte di Cassazione può censurare la statuizione adottata ove tali limiti siano stati rispettati e dal complesso della motivazione risulti che quella valutazione è stata compiuta;
ove poi l'infrazione non abbia caratterizzazioni specifiche che possano indurre a maggiore o minor rigore, è da ritenere corretto il riferimento alla misura deducibile dall'art. 16 della legge n. 689 del 1981, che prevede il pagamento in misura ridotta pari alla terza parte del massimo edittale o, se più favorevole, al doppio
19 del minimo" (Cass. n. 18811/2003; cfr. ex multis Cass. n. 11054/1998, Cass. n. 10976/1996, Cass., n.
8532/2001).
Nella fattispecie in esame, così come in quella trattata dalla Suprema Corte, ritiene il Tribunale che le sanzioni relative all'apparecchio presentato come anti ludopatia debbano essere integralmente confermate alla luce della pericolosità dell'apparecchio in esame e della totale mancanza di autorizzazione per l'utilizzo di un apparecchio presentato, senza adeguata prova, come anti ludopatia, sicché l'applicazione della sanzione pari al doppio del minimo edittale deve essere ritenuta congrua alla gravità della condotta contestata.
Alla luce di quanto precede deve, conseguentemente, ritenersi assorbita ed inefficace la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato disposta dal Giudice
Designato ai sensi dell'art. 5, 2° comma, del D.Lgs. n. 150/2011.
Del resto, ai sensi di tale norma la sospensione “diviene inefficace se non è confermata, entro la prima udienza successiva, con l'ordinanza di cui al comma 1”.
Infine, le ragioni della decisione rendono irrilevanti le istanze istruttorie dedotte da parte ricorrente.
8) Per la prima volta nel corso della discussione odierna l'opponente ha altresì contestato la legittimità del provvedimento in quanto emesso a distanza di oltre 4 anni dall'accertamento, con conseguente violazione del diritto di difesa.
Il motivo è inammissibile nonché infondato.
È inammissibile in quanto tardivo posto che per pacifica giurisprudenza “in tema di opposizione a sanzioni amministrative, la L. n. 689 del 1981, configura un modello procedimentale di tipo impugnatorio nel quale tutte le ragioni poste alla base della richiesta di nullità ovvero di annullamento dell'atto debbono essere prospettate nel ricorso introduttivo”, con la conseguenza che
“non è consentito al ricorrente di integrare in corso di causa i motivi originariamente addotti” (così
Cass. n. 25702/2021 e n. 27909/2018).
Ma è anche infondato nel merito.
Esso è argomentato sulla base della motivazione di cui alla sentenza della Corte Costituzionale n.
151/2021, che, dopo aver espresso perplessità sulla lunghezza del termine prescrizionale di 5 anni per l'emissione dell'ordinanza ingiunzione, ha così concluso: “Ciò posto, deve, tuttavia, rilevarsi che la omissione legislativa denunciata dal rimettente non può essere sanata da questa Corte, essendo
20 rimessa alla valutazione del legislatore l'individuazione di termini che siano idonei ad assicurare un'adeguata protezione agli evocati principi costituzionali, se del caso prevedendo meccanismi che consentano di modularne l'ampiezza in relazione agli specifici interessi di volta in volta incisi.
7.1.– Nel dichiarare l'inammissibilità delle questioni in esame – in ragione del doveroso rispetto della prioritaria valutazione del legislatore in ordine alla individuazione dei mezzi più idonei al conseguimento di un fine costituzionalmente necessario (sentenza n. 23 del 2013) – questa Corte non può, tuttavia, esimersi dal sottolineare che il protrarsi della segnalata lacuna normativa rende ineludibile, per le ragioni dianzi poste in evidenza, un tempestivo intervento legislativo. Tale lacuna, infatti, colloca l'autorità titolare della potestà punitiva in una posizione ingiustificatamente privilegiata che, nell'attuale contesto ordinamentale, si configura come un anacronistico retaggio della supremazia speciale della pubblica amministrazione”.
Il Consiglio Stato con la sentenza n. 1081/2022 citata da parte ricorrente ha poi ritenuto illegittima una sanzione amministrativa adottata a distanza di alcuni anni dall'accertamento, malgrado il termine prescrizionale non fosse ancora decorso.
Il Tribunale, tuttavia, non condivide l'orientamento espresso da quest'ultima pronuncia (isolata, per quanto consta allo scrivente), essendo maggiormente condivisibile in quanto perfettamente aderente al diritto positivo quanto statuito dal Tribunale di Torino con la sentenza n. 5922/2024 secondo cui “Anche alla luce di tale pronunciamento, e considerato quindi che le norme di cui al combinato disposto della disciplina settoriale in materia di giochi e delle disposizioni di cui alla legge
n. 689 del 1981 (e, in particolar modo, gli articoli 18 e 28) da applicare al caso concreto sono già state sottoposte al vaglio della Corte Costituzionale e che non sono state dichiarate incostituzionali (la
Corte si è limitata a formulare un monito e un auspicio rivolto al legislatore senza tuttavia espungere dall'ordinamento giuridico le disposizioni oggetto di critica), con la conseguenza che esse sono tuttora cogenti e vigenti, il Tribunale non può che ritenere valida e legittima l'emissione dell'ordinanza ingiunzione qui opposta entro il termine quinquennale applicabile al caso di specie in conformità alle prescrizioni dell'ordinamento giuridico ora vigenti e cogenti.
Sul punto va invero richiamato, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 118 delle disp. att. al
c.p.c., il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità che sul punto ha affermato che in tema di sanzioni amministrative, alla mancata previsione nella legge n. 689 del 1981 del termine per
l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione non si può ovviare applicando quello, peraltro non perentorio, previsto per la conclusione del procedimento amministrativo dall'art. 2 della legge n. 241 del 1990
21 (originariamente trenta giorni, poi novanta a seguito della modifica apportata dal D.L. n. 35 del 2005 convertito con legge n. 80 del 2005), in quanto la legge n. 689 del 1981 costituisce un sistema di norme organico e compiuto e delinea un procedimento di carattere contenzioso in sede amministrativa, scandito in fasi i cui tempi sono regolati in modo da non consentire, anche nell'interesse dell'incolpato, il rispetto di un termine così breve. (v., ex multis, Cass., Sez. 2, 8763/2010
e Cass. Sez. Unite sent. n. 9591/2006) ed è quindi applicabile il termine quinquennale di cui all'art. 28 della stessa legge, ancorché detta norma faccia letteralmente riferimento al termine per riscuotere le somme dovute per le violazioni (Cass. Sez. Lav. sente. n. 21706/2018 e Cass. Sez. 5, sent. n.
17526/2009)”.
9) Malgrado la soccombenza della parte ricorrente non può trovare accoglimento la domanda di parte resistente di condanna al pagamento delle spese di lite.
L'Amministrazione, infatti, ha resistito in giudizio nella persona di funzionari delegati e non ha depositato note relative a eventuali spese affrontate nel presente giudizio.
Si richiama il consolidato orientamento del giudice di legittimità per cui, ove l'autorità amministrativa stia in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario delegato, non può ottenere la condanna del ricorrente, che sia soccombente, al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, difettando le relative qualità nel funzionario amministrativo che sta in giudizio, per cui sono - in tal caso - liquidabili in favore dell'ente le spese, diverse da quelle generali, che abbia concretamente affrontato in quel giudizio e sempre che tali spese risultino indicate in apposita nota (Cass. n. 30597/2017; Cass. n. 8413/2016; Cass. n. 20980/2016; Cass. n.
11389/2011; Cass. n. 18066/2007; Cass. n. 12232/2003; Cass. n. 7597/2001).
Non è neppure applicabile l'art. 152 disp. att. c.p.c. posto che (Cass., ord. n. 19501/2022) tale norma “non può trovare applicazione nei procedimenti di opposizione ad ordinanza ingiunzione che
“abbiano ad oggetto violazioni concernenti le disposizioni in materia di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro, di prevenzione degli infortuni sul lavoro e di previdenza e assistenza obbligatoria, diverse da quelle consistenti nella omissione totale o parziale di contributi o da cui deriva un'omissione contributiva”, in quanto non rientrano tra le controversie indicate dagli artt. 409 e 442
c.p.c., come statuito dalle S.U. di questa Corte con la sentenza n. 2145 del 2021”, dal momento che la norma in esame si applica solamente alle controversie di lavoro e assimilate, e non a qualsiasi materia in cui la P.A. si difenda a mezzo di propri funzionari, ed infatti l'art. 152 bis disp. att. c.p.c.
22 è collocato all'interno del Capo V, intitolato alle “Disposizioni relative alle controversie di lavoro ed
a quelle di previdenza ed assistenza”, il che rende palese la “volontà di ricondurre ad un unico paradigma la regolamentazione del regime delle spese all'interno dell'area delle controversie affidate alla competenza del giudice del lavoro, dell'assistenza e della previdenza” (Cass., sez. Lav., n.
9878/2019), senza possibilità di estensione analogica ad altri settori dell'ordinamento, per i quali vale la regola generale sopra riportata dell'impossibilità di riconoscere le spese legali all'Amministrazione difesa da propri funzionari.
Deve escludersi, dunque, che parte ricorrente possa essere condannata al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte resistente, costituita senza il ministero di difensore, per diritti e onorari:
P. Q. M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella causa in epigrafe indicata, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa e respinta, nel contraddittorio fra le parti,
Rigetta il ricorso e per l'effetto Conferma il provvedimento impugnato.
Nulla in punto spese di lite.
Così deciso in Torino, addì 28.02.2025.
Il Giudice
Luca Martinat
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