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Sentenza 2 febbraio 2025
Sentenza 2 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 02/02/2025, n. 107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 107 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1480 /2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari - Sezione per le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza - composta dai Magistrati:
1) Dott. ssa Ernesta Tarantino Presidente
2) Dott. ssa Elvira Palma Consigliere rel.
3) Dott. Luca Ariola Consigliere ha emesso la seguente SENTENZA nella controversia di lavoro iscritta sul ruolo generale al n. 1480/2023 TRA in persona del Direttore Parte_1
Generale e legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. to Simona Solidoro;
-Appellante -
E
(30.11.1960 –Binetto (BA)), rappresentato e Controparte_1 difeso dagli Avv. ti Francesco Tedeschi e Tamara Natilla;
-Appellato- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 21.07.2022, CP_1 Parte
, dipendente della s.r.l. “ (di seguito,
[...] Parte_1 con qualifica di “operatore di esercizio par. 183”, chiedeva che fosse accertato nei confronti della società datrice di lavoro il proprio diritto all'inclusione nella retribuzione ordinaria dovuta per le ferie annuali anche dei compensi percepiti con carattere di costanza e/o normalità maturati a titolo di: indennità di presenza, indennità di presenza bis, ulteriore indennità di presenza, indennità fuori nastro, indennità per turni avvicendati, indennità per sabato lavorato, indennità di chiamata, indennità domenicale, indennità di turno, indennità interruzione di turno, diarie e trasferta, indennità di zona tachigrafica, indennità incentivante, indennità incentivante aggiuntiva, indennità di disponibilità, indennità di manovra, indennità di semaforizzazione, maggiorazione superamento limite condotta 40% e 80%, maggiorazione lavoro notturno, con Parte la conseguente condanna di al pagamento delle dovute differenze retributive da quantificarsi in separato giudizio, vinte le spese di lite, previo accertamento incidentale dell'inefficacia delle clausole di quegli accordi aziendali nella parte in cui essi abbiano previsto espressamente l'esclusione degli emolumenti da essi disciplinati dalla suddetta base di calcolo. Si costituiva in giudizio la società resistente contestando, attraverso articolate argomentazioni in fatto e in diritto, quanto sostenuto dal ricorrente e concludendo per il rigetto del ricorso.
Con sentenza n.1962/2023 del 27.06.2023 il Tribunale del lavoro di Bari statuiva quanto segue: «accerta il diritto della parte ricorrente all'inclusione, dal 18.07.2007 e sino al giorno 30.06.2022, delle indennità indicate in ricorso ad eccezione della l'indennità sabato lavorato, indennità domenicale e maggiorazione lavoro notturno nella base di calcolo per la retribuzione goduta nei periodi di ferie;
per l'effetto, condanna la società resistente, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della parte ricorrente delle differenze retributive tra quanto percepito e quanto avrebbe dovuto percepire computando nella base di calcolo gli emolumenti di cui al punto che precede, da calcolarsi secondo i criteri di cui in motivazione, dal 18.07.2007 e fino al 30.06.2022, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria da calcolare dall'insorgenza di ciascun credito al saldo;
compensa per 2/3 le spese di lite tra le parti e condanna la parte resistente al pagamento della restante quota che liquida in complessivi € 567,00, oltre rimborso spese generali al 15%, I.V.A. e c.p.a. come per legge con distrazione in favore dei procuratori anticipatari». 2. Avverso detta sentenza, con ricorso depositato in data 13.12.2023, ha interposto appello per i motivi che di seguito Parte_1 si riepilogano e si valutano.
ha resistito depositando memoria difensiva del Controparte_1
14.01.2025, chiedendo il rigetto del gravame. Si acquisivano i documenti prodotti dalle parti e il fascicolo del giudizio di primo grado. In data odierna, all'esito della pubblica udienza, si svolgeva la camera di consiglio fra i Magistrati del Collegio composto in base alla tabella della Corte, dopodiché si procedeva come da infrascritto dispositivo. MOTIVI DELLA DECISIONE
3. I motivi di appello possono essere esaminati congiuntamente in quanto tra loro connessi. 3.1. Con il primo motivo, l'appellante contesta l'errata applicazione dell'art. 7 della Direttiva CE n. 88/2003 nonché dell'art. 2109 Cod. Civ. e dell'art. 10 del D.Lgs n. 66/2003, osservando che la direttiva citata si limita a stabilire il diritto alla retribuzione delle ferie, senza in alcun modo imporre agli Stati membri criteri prestabiliti per la relativa determinazione e tantomeno prevedendo il concetto di retribuzione omnicomprensiva o globale di fatto;
inoltre, a dire dell'appellante, il concetto di retribuzione non risulta previsto e disciplinato nel diritto comunitario ma, anzi, è espressamente escluso, né tantomeno è prevista una disposizione specifica che disciplini la retribuzione dovuta durante le ferie, posto che l'art. 7 della Direttiva CE 88/2003 cit. si limita a sancire il diritto irrinunciabile alle ferie nei limiti delle quattro settimane all'anno. 2 Inoltre, le disposizioni dei CCNL applicabili alla fattispecie e, in particolare, l'art. 6 del CCNL 23.7.1976, in base al quale Controparte_2 durante i periodi di ferie al lavoratore spetta la retribuzione normale di cui all'art. 6 dello stesso CCNL e successive modifiche, oggettivamente consentono al lavoratore in ferie di percepire, non già una retribuzione “appena sufficiente”, bensì una retribuzione comprendente tutte le voci c.d. fisse previste dalla contrattazione nazionale, con esclusione soltanto delle voci variabili. La normativa contrattuale di settore inerente il calcolo della retribuzione feriale indiscutibilmente assicura quindi ai lavoratori una retribuzione del tutto equivalente a quella percepita durante i periodi di effettivo svolgimento della prestazione lavorativa, sicché nessun contrasto con la disposizione di cui all'art. 7 della direttiva n. 2003/88/CE sarebbe in concreto ravvisabile. Deduce ancora la suddetta società che, nell'ordinamento italiano, l'effetto dissuasivo è a monte escluso, posto che il diritto alle ferie annuali è costituzionalmente garantito ed irrinunciabile (art. 36 Cost.): è il datore di lavoro a collocare in ferie il lavoratore, stabilendo tempi e modalità nel rispetto della normativa vigente (art. 2109 cod. civ. e art. 10, D. Lgs. 66/2003); l'effettività del godimento delle ferie è poi garantita dall'impianto sanzionatorio apprestato dal legislatore italiano a carico del datore di lavoro nel caso in cui non faccia fruire le ferie al lavoratore (art. 18 bis, D. Lgs. 66/2003).
Lamenta altresì che, nel caso di specie, il complessivo ammontare degli emolumenti aggiuntivi indicati in ricorso rappresenterebbe una percentuale del tutto inidonea a dissuadere il dipendente dal fruire delle ferie, rinunciando al riposo annualmente spettategli, potendo comunque percepire nel periodo feriale tutti gli emolumenti che costituiscono la retribuzione normale, individuati dal CCNL, sicché il trattamento retributivo assicurato nei periodi feriali non può considerarsi affatto peggiorativo rispetto a quello ordinario. Parte 3.2. Con il secondo motivo di censura la evidenzia che il primo giudice ha riconosciuto il diritto all'inclusione nella retribuzione feriale di tutte le indennità elencate, ad eccezione dell'indennità l'indennità sabato lavorato, indennità domenicale e maggiorazione lavoro notturno. La società ha rilevato, in particolare, che: a) l'indennità fuori nastro prevista dall'accordo aziendale dell'1.8.1997, viene corrisposta nell'ipotesi di distribuzione del turno lavorativo oltre l'ordinario nastro lavorativo e indipendentemente dal superamento dell'orario normale;
è assimilabile, per sua natura, al compenso per lavoro straordinario, costituisce pacificamente componente variabile ed occasionale della retribuzione;
b) l'indennità giornaliera di presenza- di cui al paragrafo 4 dell'Accordo Nazionale del 21.5.1981- e l'ulteriore indennità di presenza di cui l'erogazione è prevista “per ogni effettiva giornata di prestazione” con la precisazione che
“tale indennità non farà parte della retribuzione normale e, pertanto, non sarà considerata utile agli effetti di alcun altro istituto o materia previsti dal contratto 3 nazionale o da accordo o da contratto aziendale”; c) l'indennità di presenza bis è già stata erogata in favore del lavoratore anche nella retribuzione del periodo feriale;
d) l'indennità di turni avvicendati, disciplinata dall'Accordo Nazionale del 21.05.1981, è un emolumento strettamente e indissolubilmente correlato alla effettiva prestazione di lavoro e, dunque, alla presenza in servizio, per altro verso, si tratta di compenso in alcun modo rapportato alle capacità professionali del lavoratore, bensì esclusivamente alle modalità di effettivo espletamento della prestazione, di talché la pretesa che tale indennità debba contribuire alla base di calcolo per la retribuzione durante il periodo feriale è destituita di ogni fondamento;
e) l'indennità per sabato lavorato, prevista dall'Accordo del 01.08.1997, attiene alla diversa distribuzione dell'orario di lavoro contrattuale e la sua erogazione è limitata alla sola prestazione lavorativa effettivamente prestata;
pertanto, è pacificamente esclusa dal computo della retribuzione feriale;
f) l'indennità di chiamata, istituita con Accordo del 01.08.1997 e modificata dall'Accordo del 14.02.2003, viene corrisposta quanto, per impreviste esigenze di lavoro, il dipendente è chiamato in servizio in orari diversi dal suo ordinario turno di lavoro;
anche questa non costituisce una indennità fissa trattandosi di compenso corrisposto solo in via eventuale ed eccezionale, infatti, tale emolumento non è mai stato computato nella retribuzione mensile perché non dovuto;
g) l'indennità di turno, di cui al punto 5) dell'Accordo Nazionale del 21.05.1981, è un emolumento indissolubilmente legato alla presenza e alla effettiva effettuazione della prestazione lavorativa, pertanto, il computo nella retribuzione feriale è illegittimo;
h) l'indennità di interruzione turno, prevista dall'accordo aziendale dell'1.8.1997, non compensa alcuna particolare mansione o attività specifica, atteso che la prestazione lavorativa è comunque retribuita regolarmente ed indipendentemente dall'interruzione del turno;
detta indennità è diretta unicamente a “risarcire” il lavoratore per il tempo di attesa non lavorato all'interno del nastro lavorativo e conseguentemente, detta indennità, alla quale deve attribuirsi natura risarcitoria in senso lato, dev'essere esclusa ai fini del calcolo della retribuzione feriale;
i) l'indennità di trasferta e di diaria ridotta, prevista dall'art. 20 del CCNL 23.7.1976, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, non è intrinsecamente collegata ad una specifica mansione, ma può essere percepita
“trasversalmente” da personale di diverso inquadramento, allorquando si verifica il presupposto dell'allontanamento dalla residenza di servizio;
j) l'indennità di zona tachigrafica è corrisposta esclusivamente al personale in servizio presso i depositi di Potenza e Bari Scalo e il ricorrente non ha mai percepito tale indennità perché non dovuta per il profilo professionale rivestito;
4 k) l'indennità incentivante e l'indennità incentivante aggiuntiva, previste, ex Accordo Aziendale 23.11.1984, in relazione alle giornate lavorative “con esclusione di malattie, infortuni, congedi straordinari non retribuiti, sospensioni, aspettativa, assenze arbitrarie e scioperi oltre 4 ore” sono state regolarmente erogate durante i periodi feriali;
l) l'indennità di disponibilità risulta prevista dall'accordo aziendale del 23.10.2000 per il personale di macchina che manifesta la propria disponibilità a coprire esigenze di servizio anche dopo la pubblicazione del turno di servizio giornaliero nella ipotesi “di effettivo utilizzo in disponibilità degli agenti”, per cui trattasi di compenso dovuto per prestazioni lavorative eccezionalmente rese in circostanze particolari, sicché, per tale suo carattere variabile ed occasionale, non può farsi rientrare nella retribuzione ordinaria del lavoratore;
m) l'indennità di manovra e di spinta, previste dall'Accordo Nazionale dell'11.12.1094 sono dovute solo nell'ipotesi di effettiva presenza in servizio;
n) l'indennità di semaforizzazione di cui all'accordo aziendale dell'11.12.1985 costituisce un “premio di produzione” legato alle percorrenze in servizio sui treni, al pari dell'indennità di zona tachigrafica, atteso che l'art. 2 paragrafo 10 del CCNL 27.11.2000 la assimila in tutto e per tutto ad un premio di risultato e, come tale, “estranea alle voci componenti la retribuzione ordinaria”; o) le indennità di maggiorazioni per supero limite condotta, previste dall' el 01.08.1997, sono dovute solo in presenza dei presupposti previsti CP_3 dall'accordo aziendale. Parte In conclusione, la sottolinea che le indennità indicate non costituiscono “indennità fisse” secondo la definizione di cui all'art. 22 del RD n. 148/1931, trattandosi di compensi corrisposti soltanto in via eventuale, nel caso di svolgimento di attività lavorativa in circostanze particolari e al verificarsi di specifici presupposti, ovvero correlati all'effettiva presenza in servizio e, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, non intrinsecamente correlate con lo status personale e professionale del lavoratore. Parte
3.3. Tramite la terza censura lamenta l'omessa motivazione sulle argomentazioni svolte in primo grado in ordine alla “non continuità” e “non fissità” delle indennità richieste da controparte. L'appellante allega che le disposizioni contrattuali che individuano la retribuzione spettante durante le ferie risultano dal combinato disposto degli artt. 5 e 6 del CCNL del 23 luglio 1976 e successive modificazioni;
evidenzia che l'esclusione delle indennità saltuarie e variabili dal novero delle competenze che compongono la “retribuzione normale” è espressamente sancita dall'art. 1 dell'Accordo Nazionale del 12 marzo 1980, non risultando richiamati gli elementi di cui al n. 8) dell'elencazione contenuta nell'art. 6 del CCNL cit.; asserisce che, in sostanza, la disciplina contrattuale consente al lavoratore, anche se in ferie, di percepire tutte le voci retributive fisse correlate all'inquadramento ovvero al particolare status rivestito, assicurandogli una retribuzione sostanzialmente equivalente a quella percepita durante i periodi di 5 effettivo svolgimento della prestazione lavorativa. 3.4. La quarta doglianza denuncia l'erronea valutazione dell'onere probatorio a carico dell'azienda censurando la parte della sentenza impugnata in cui si afferma che, nei giudizi per inadempimento di obbligazioni contrattuali, incombe sul convenuto la prova dell'esattezza dell'adempimento. Si deduce che il giudizio era stato introdotto dalla controparte allo scopo di sentir dichiarare il suo diritto all'inclusione nella retribuzione dovuta per il periodo feriale anche di compensi non riconosciuti dalle disposizioni contrattuali collettive nazionali ed aziendali, sicché la società non avrebbe mai potuto dar prova dell'adempimento di un'obbligazione non prevista dalla contrattazione. 3.5. Con la quinta censura lamenta l'omesso espletamento di una CTU contabile atta a quantificare le differenze retributive spettanti al lavoratore e a verificare se la corresponsione delle indennità riconosciute dal Tribunale rivestisse i caratteri della “continuità e fissità”. 3.6. Con l'ultimo motivo di appello critica la sentenza impugnata per avere il primo giudice erroneamente ritenuto decorrere la prescrizione dei crediti di lavoro solamente alla cessazione del rapporto di lavoro, rilevando che per effetto delle modifiche apportate all'art. 18 dello Statuto dei lavoratori dalla legge n. 92 del 2012 il regime di stabilità dei rapporti di lavoro sia stato modificato in modo talmente incisivo da privare il lavoratore dalla stabilità del Parte rapporto come precedentemente garantita. Lamenta di essere un ente a totale capitale pubblico e che in tema di impugnativa di licenziamento non possa dirsi idonea a far venir meno il carattere di stabilità insito nei rapporti di lavoro come quelli oggetto di causa.
---- 4.1. I motivi devono ritenersi infondati per le ragioni di seguito esposte. Come ben chiarisce Cass. n. 19716 del 2023, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha precisato che con l'espressione “ferie annuali retribuite” contenuta nell'art. 7, n. 1, della Direttiva n. 88/2003 si vuole fare riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali, “deve essere mantenuta” la retribuzione, con ciò intendendosi che il lavoratore deve percepire in tale periodo di riposo la retribuzione ordinaria (nello stesso senso CGUE 20 gennaio 2009 in C-350/06 e C- 520/06, e altri). Persona_1
Ciò che si è inteso assicurare è una situazione che, a livello retributivo, sia sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria del lavoratore in atto nei periodi di lavoro, sul rilievo che una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, il che sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione (cfr. C.G.U.E. Per_2
e altri, C-155/10 del 13 dicembre 2018 ed anche la causa To.He. del 13/12/2018, C-385/17). Qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto ad indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è infatti incompatibile con gli obiettivi del legislatore Europeo che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo 6 effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza (cfr. in questo senso anche la recente C.G.U.E. del 13/01/2022 nella causa C-514/20).
4.1.a Sulla scorta della giurisprudenza comunitaria la Suprema Corte ha più volte affermato che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE (con la quale sono state codificate, per motivi di chiarezza, le prescrizioni minime concernenti le ferie contenute nella direttiva 93/104/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, cfr. considerando 1 della direttiva 2003/88/CE, recepita anch'essa con il d.lgs. n. 66 del 2003), per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore (cfr. anche Cass.17/05/2019 n. 13425).
Anche con riguardo al compenso da erogare in ragione del mancato godimento delle ferie, pur nella diversa prospettiva cui l'indennità sostitutiva assolve, si è ritenuto che la retribuzione da utilizzare come parametro debba comprendere qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass. 30/11/2021 n. 37589). Proprio in applicazione della nozione c.d. “europea” di retribuzione, nell'ambito del personale navigante dipendente di compagnia aerea, poi, si è chiarito che, nel calcolo del compenso dovuto al lavoratore nel periodo minimo di ferie annuali di quattro settimane, si deve tenere conto degli importi erogati a titolo di “indennità di volo integrativa”. A tal fine si è ritenuta la nullità della disposizione collettiva (l'art. 10 del CCNL Trasporto Aereo – sezione personale navigante tecnico) nella parte in cui la esclude per tale periodo minimo di ferie, perché in contrasto con l'art. 4 del d.lgs. n. 185 del 2005 (decreto di attuazione della direttiva 2000/79/CE relativa all'Accordo Europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo dell'aviazione civile), interpretando tale disposizione proprio alla luce del diritto dell'Unione che impone di riconoscere al lavoratore navigante in ferie una retribuzione corrispondente alla nozione europea di remunerazione delle ferie, in misura tale da garantire al lavoratore medesimo condizioni economiche paragonabili a quelle di cui gode quando esercita l'attività lavorativa (cfr. Cass. 23/06/2022 n. 20216). «… Pertanto, qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore, come il tempo trascorso in volo per i piloti di linea, deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali. All'opposto, gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono 7 al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro, come le spese connesse al tempo che i piloti sono costretti a trascorrere fuori dalla base, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali. A questo riguardo, è compito del giudice nazionale valutare il nesso intrinseco che intercorre tra, da una parte, i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e, dall'altra, l'espletamento delle mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro. Questa valutazione deve essere svolta in funzione di una media su un periodo di riferimento giudicato rappresentativo e alla luce del principio sviluppato dalla suesposta giurisprudenza secondo cui la direttiva 2003/88 tratta il diritto alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tal titolo come due aspetti di un unico diritto» (v. punti 24 e ss. sentenza Corte Giustizia C- 155/10 del 15.9.2011). Su questa scia Corte Giustizia 22.5.2014 n. 539 confermando il suddetto orientamento, ha, ad esempio, statuito che «l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 deve essere interpretato nel senso che esso osta a disposizioni e prassi nazionali in forza delle quali il lavoratore – la cui retribuzione è composta, da una parte, di uno stipendio di base e, dall'altra, di una provvigione» – come tale eventuale e variabile – «il cui importo è fissato con riferimento ai contratti conclusi dal datore di lavoro derivanti dalle vendite realizzate da detto lavoratore – abbia diritto soltanto, a titolo di ferie annuali retribuite, ad una retribuzione composta esclusivamente del suo stipendio di base». L'obiettivo di retribuire le ferie consiste nel collocare il lavoratore, nel corso delle ferie, in una situazione che è, sotto il profilo dello stipendio, paragonabile ai periodi di lavoro (v. sentenze e a., Persona_3
EU:C:2006:177, punto 58, nonché e a., EU:C:2009:18, punto 60). Persona_1
Infatti, quando la retribuzione versata a titolo del diritto alle ferie annuali retribuite previsto all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, è inferiore alla retribuzione ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo, lo stesso rischia di essere indotto a non prendere le sue ferie annuali retribuite, almeno non durante i periodi di lavoro effettivo, poiché ciò determinerebbe, durante tali periodi, una diminuzione della sua retribuzione (sentenza del 13 dicembre 2018, , C-385/17, EU:C:2018:1018, punto 44 e Per_4 la giurisprudenza ivi citata). Il delineato concetto di retribuzione, dovuta durante le ferie annuali, è confermato dalla sentenza della Corte di Giustizia 22 maggio 2014, causa C539/12, Z.J.R. Lock (punti 29, 30, 31). In tale pronuncia, quanto agli elementi correlati allo status personale e professionale, si precisa che tali possono essere quelli che si ricollegano alla qualità di superiore gerarchico, all'anzianità, alle qualifiche professionali (punto 30).
Alla stregua di tale nozione, è stata, per esempio, ritenuta contraria al diritto dell'Unione la non inclusione, nella retribuzione versata (recte nel pagamento 8 da versare) ai lavoratori a titolo di ferie annuali, degli importi supplementari corrisposti ai piloti Airways in ragione delle ore di volo e/o del tempo trascorso fuori della base (sentenza Wi. e altri cit.) ovvero del compenso variabile rappresentato da provvigioni sul fatturato realizzato (sentenza Z.J.R. Lock cit.), così come la previsione, per contratto collettivo, di una riduzione della
“indennità per ferie retribuite” derivante da una situazione di disoccupazione parziale, nel periodo temporale di riferimento (sentenza To.He cit.). […] A tale riguardo, deve allora osservarsi come sia compito del giudice di merito valutare, in primo luogo, il rapporto di funzionalità (id est: il nesso intrinseco, v. sentenza CGUE 15 settembre 2011, Wi. e a., C-155/10, cit., punto 26) che intercorre tra i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e, dall'altro, interpretate ed applicate le norme pertinenti del diritto interno conformemente al diritto dell'Unione, verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo ed incondizionato, dall'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE.
4.1.b. Per tutto quanto sopra esposto, va da sé che la circostanza che la società appellante, nella specie, si sia attenuta alle disposizioni contrattuali sopra citate in sede di determinazione della retribuzione da erogare durante il periodo feriale – ed in particolare a talune disposizioni (v. sopra) che correlano l'erogazione di alcune specifiche indennità all'effettiva prestazione del servizio (come l'indennità di presenza ovvero l'indennità per turni avvicendati) – non ha in questa sede alcuna rilevanza. Ed infatti, si deve in ogni caso attribuire prevalenza alle sentenze della Corte di Giustizia dell'UE, le quali hanno efficacia vincolante, diretta e prevalente sull'ordinamento nazionale, così come confermato dalla Corte Costituzionale con le sentenze n. 168/1981 e n. 170/1984, ed hanno perciò «valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità» (cfr. Cass. n. 13425 del 2019 ed ivi la richiamata Cass. n. 22577 del 2012). Parimenti, non rileva che il lavoratore non abbia formalmente invocato in sede di ricorso introduttivo la nullità del CCNL di riferimento per contrarietà a norme imperative, avendo in ogni caso dedotto sin dall'inizio come causa petendi la violazione delle disposizioni sovranazionali sopra indicate e in particolare, della Direttiva 2003/88/CE sopra citata. Chiarisce Cass. n. 18160 del 2023 che, in sostanza, il giudice del merito deve verificare la continuatività dell'erogazione degli emolumenti “esclusi” e l'incidenza degli stessi sul trattamento economico mensile, ma senza trascurare di considerare la pertinenza di tali compensi rispetto alle mansioni proprie della qualifica rivestita, nel senso che la retribuzione “feriale” deve assicurare al lavoratore una situazione che, a livello retributivo, sia sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria erogata nei periodi di lavoro (cfr. altresì Cass. 9 n. 35578 del 2023, la quale precisa che deve trattasi comunque di compensi
“connessi” ad attività ordinariamente previste dal contratto collettivo, in relazione ovviamente alla specifica mansione svolta dal lavoratore).
4.2.a. Ora, chiarito quanto sopra, deve rilevarsi che il fatto che l'indennità di trasferta e di diaria ridotta, prevista dall'art. 21 del CCNL 23.7.1976, spettante al personale di macchina nella ipotesi di espletamento di turni fuori dalla propria residenza di servizio (l'art. 20 relativo all'indennità di trasferta riguarda, invece, il personale degli impianti fissi ed è l'indennità percepita dal lavoratore), possa rivestire, per l'appunto, natura indennitaria, non vale, di per sé, a negarne la computabilità negli elementi della retribuzione da valutare ai fini di cui si discute, trattandosi di «importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore», al pari dell'indennità di volo per il personale navigante (cfr. sent. cit.). Tra l'altro l'art. 21 citato prevede tale indennità in favore del personale viaggiante, di macchina e dei treni, in relazione al disagio correlato al servizio di turno prestato fuori della propria residenza per un periodo non inferiore alle sei ore continuative (il che rappresenta evidentemente la “normalità” per il personale viaggiante, in difetto di elementi di prova di segno contrario) prevedendo che tale indennità venga parametrata sulla base di una determinata quota giornaliera della retribuzione (cosa che, tra l'altro, esclude qualsiasi relazione con eventuali spese in tesi sostenute dal lavoratore, rimborsate o rimborsabili dall'appellante). Neppure giova - al fine di accreditarne la natura di rimborso spese - il richiamo effettuato da parte appellante all'art. 51 del TUIR n. 917/1986, come modificato dal D.Lgs. 314/1997 ed alla previsione di esenzione delle indennità per trasferte “da ritenute fiscali e contributive sino al limite giornaliero di € 46,48”. Tale disposizione, infatti, riguarda, al più, solo la modalità di tassazione ma non è idonea a mutare la natura della indennità in questione.
4.2.b. Stesso discorso va fatto in relazione alla indennità giornaliera di presenza di cui all'Accordo Nazionale (paragrafi 3 e 4) del 21.5.1981 e all'accordo aziendale del 5.10.88, trattandosi di indennità che, nella sostanza, fanno parte della retribuzione normale tanto che il lavoratore risulta averla percepita in maniera costante.
4.2.c. L'indennità fuori nastro è riservata al “settore esercizio – personale turnista viaggiante”, v. pag. 1 accordo 1.8.1997, ecc.); dall'altro, hanno concorso a determinare la retribuzione “normale” – o se vogliamo -
“ordinariamente” percepita dal lavoratore nell'anno precedente alla fruizione di ciascuna annualità di ferie, sebbene poi non abbiano, al contempo, concorso altresì a rappresentare la base di calcolo della retribuzione in concreto erogata durante i cennati periodi feriali.
4.2.d. Quanto alla indennità di “turni avvicendati”, prevista dal paragrafo 5 dell'accordo nazionale del 21 maggio 1981, essa è riconosciuta a favore del 10 personale che presta servizio ordinariamente secondo tale modalità di turno, sicché è evidente che anche in questo caso si tratta di importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore.
4.2.e. Per quanto attiene alla indennità di interruzione turno prevista dall'accordo aziendale dell'1.8.1997, tale indennità viene corrisposta indipendentemente dall'interruzione del turno ed è diretta a “risarcire” il lavoratore per il tempo di attesa non lavorato all'interno del nastro lavorativo, per cui risulta strettamente correlata, anche in questo caso, alla particolare tipologia della mansione lavorativa secondo turni avvicendati, in concreto espletata;
4.2.f. L'indennità di disponibilità prevista dall'accordo aziendale del 23.10.2000 per il “personale di macchina” (di qui il collegamento intrinseco con la mansione) che manifesta la propria disponibilità a coprire esigenze di servizio anche dopo la pubblicazione del turno di servizio giornaliero nella ipotesi “di effettivo utilizzo in disponibilità degli agenti”, per cui trattasi di compenso dovuto in favore “degli agenti interessati alla disponibilità” (indennità poi estesa a tutto il personale viaggiante con successivo accordo del 13.7.2004).
4.2.g. Infine, le indennità per supero limite condotta o guida 40% e 80%, previste dall'accordo aziendale dell'1.8.1997, dovute rispettivamente nella ipotesi di espletamento di mansioni di guida o condotta oltre 3,30 ore ovvero oltre 4,30 ore, costituiscono componenti variabili della retribuzione in quanto dirette a compensare prestazioni lavorative eccezionalmente rese, assimilabili allo straordinario e dovute soltanto in presenza dei presupposti specifici previsti dall'accordo aziendale. Nel caso di specie, dalle buste paga versate in atti, emerge in maniera evidente che i suddetti emolumenti - tenuto conto, in sintonia con l'insegnamento della Corte di Giustizia, di una media rapportata ad “un periodo di riferimento giudicato rappresentativo” (laddove il primo giudice ha del tutto correttamente fatto riferimento alla media dei compensi percepiti dal ricorrente, per tali titoli, nei dodici mesi precedenti ciascun periodo di ferie godute, statuizione che qui non è stata in alcun modo censurata) – risultano corrisposti in modo pressoché stabile e continuativo. Ne consegue che le indennità sopra indicate siano tutte da includere nella retribuzione dovuta durante le ferie, in quanto legate intrinsecamente allo svolgimento della prestazione lavorativa.
5. Tutte le altre indennità, ad eccezione di quelle dianzi esaminate (e cioè, indennità di fuori nastro, indennità giornaliera di presenza di cui all'Accordo del 21.05.1981, indennità per turni avvicendati, indennità per interruzione di turno, indennità di diaria e trasferta, indennità di disponibilità e indennità di maggiorazione per superamento limite condotta), pure riconosciute dal
Tribunale nella statuizione gravata (e cioè, indennità di presenza bis, ulteriore indennità di presenza, indennità sabato lavorato, indennità di chiamata, 11 indennità domenicale, indennità turno di cui all'art.5 dell'A.N. 21.05.1981, indennità zona tachigrafica, indennità incentivante e indennità incentivante aggiuntiva, indennità manovra, indennità semaforizzazione), non spettano in favore del lavoratore perché risultano essere o del tutto estranee al profilo professionale del (operatore di esercizio di cui al parametro 183), ed CP_1 infatti non risultano riscontrabili nelle buste paga allegate per tutto il periodo dedotto in causa, oppure risultano già erogate in favore dello stesso anche nella retribuzione del periodo feriale. Quanto detto, trova conforto nell'esame dei prospetti paga allegati in atti, da cui si evince l'erogazione pressoché costante al dipendente delle sole altre voci riconosciute dal primo giudice quali l'indennità giornaliera di presenza, l'indennità per turni avvicendati, indennità per interruzione di turno, l'indennità di disponibilità, l'indennità di diaria e trasferta e l'indennità di maggiorazione per supero limite condotta (cfr. cedolini in atti). Ne consegue che l'appello risulta fondato in parte qua, non potendosi riconoscere al una retribuzione feriale che tenga conto di voci CP_1 indennitarie mai corrisposte perché non spettanti in base al suo profilo professionale, fondandosi la pretesa, come detto, sulla retribuzione ordinaria maturata dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo. 6. Va, tuttavia, verificata l'incidenza che dispiega sulla retribuzione mensile l'esclusione delle predette indennità e ciò perché un'incidenza non significativamente apprezzabile, come detto sopra, non potrebbe svolgere quella funzione dissuasiva dall'esercizio, da parte del lavoratore, del diritto alle ferie che la direttiva n. 88 del 2003 ha inteso evitare. Ed è opportuno rimarcare che, nella specie, rileva lo stato soggettivo del lavoratore di fronte all'eventualità di veder sensibilmente ridotto il suo trattamento retributivo durante il periodo di ferie, sicché l'essere il datore di lavoro esposto a sanzioni in caso di omessa concessione delle ferie è circostanza, ai fini di cui si discute, del tutto irrilevante. Orbene, a differenza di quanto opinato dall'appellante, il raffronto va operato su base mensile (come ricordano le sentenze sopra citate), poiché, in definitiva, deve stabilirsi a quanto ammonta per il lavoratore la perdita, in tema di retribuzione, se si assenta per ferie durante il relativo periodo. Sul punto deve rammentarsi che (v. Corte di Giustizia 15.09.2011, C- 155/10, Williams, par. 21) la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che da quanto sopra, “si evince inoltre che un'indennità determinata ad un livello appena sufficiente ad evitare un serio rischio che il lavoratore non prenda le sue ferie non soddisfa le prescrizioni del diritto dell'Unione”. Nella specie, non v'è dubbio che l'omessa inclusione nella retribuzione relativa al periodo feriale delle indennità dovute (anche escludendo le voci sopra indicate), abbia avuto un'effettiva potenzialità dissuasiva, come può facilmente desumersi dalla più volte rimarcata continuità della loro erogazione 12 in busta-paga e dalla loro stretta correlazione alla natura e tipologia dell'attività prestata dall'appellato. Tali elementi costituiscono indici fortemente sintomatici della natura retributiva delle citate voci, con la conseguenza che ben difficilmente ne potrebbe essere escluso il computo ai fini della determinazione della retribuzione feriale e, soprattutto, potrebbe essere negata la (potenziale) idoneità a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, perché la loro esclusione fa sì che la retribuzione percepita durante il periodo feriale si discosti in maniera sensibile da quella ordinariamente ricevuta. Alla luce delle considerazioni che precedono appare, pertanto, pacifica una riduzione della retribuzione la quale, per la sua entità, risulta tale da determinare un possibile effetto dissuasivo sulla fruizione delle ferie, da valutarsi con riferimento al periodo di godimento del riposo ed in relazione alla retribuzione mensile media dell'odierno appellato (cfr. Corte Appello Milano, sentenza n. 302/2023 del 29.03.2023). In tale contesto si segnala anche la recente sentenza della CGUE (Settima Sezione) del 13.1.2022, nella causa C-514/20) (DS c/ Ko.) la quale ha precisato che gli incentivi a rinunciare al congedo di riposo o a sollecitare i lavoratori a rinunciarvi sono incompatibili con gli obiettivi del diritto alle ferie annuali retribuite, legati segnatamente alla necessità di garantire al lavoratore il beneficio di un riposo effettivo, per assicurare una tutela efficace della sua sicurezza e della sua salute. Pertanto, ogni azione o omissione di un datore di lavoro, avente un effetto potenzialmente dissuasivo sulla fruizione di ferie annuali da parte del lavoratore, è altresì incompatibile con la finalità del diritto alle ferie annuali retribuite (sentenza del 6 novembre 2018, C- Per_5
619/16, EU:C:2018:872, punto 49 e la giurisprudenza ivi citata). Per questo motivo, è stato ritenuto che l'ottenimento della retribuzione ordinaria durante il periodo di ferie annuali retribuite è volto a consentire al lavoratore di prendere effettivamente i giorni di ferie cui ha diritto. Orbene, quando la retribuzione versata a titolo del diritto alle ferie annuali retribuite previsto all'art. 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, è inferiore alla retribuzione ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo, lo stesso rischia di essere indotto a non prendere le sue ferie annuali retribuite, almeno non durante i periodi di lavoro effettivo, poiché ciò determinerebbe, durante tali periodi, una diminuzione della sua retribuzione (sentenza del 13 dicembre 2018, He.,
, EU:C:2018:1018, punto 44 e la giurisprudenza ivi citata). Del pari, Email_1 la Corte ha dichiarato che il lavoratore poteva essere dissuaso dall'esercitare il proprio diritto alle ferie annuali tenuto conto dello svantaggio finanziario, anche se quest'ultimo è differito, cioè si manifesta nel corso del periodo successivo a quello delle ferie annuali (v., in tal senso, sentenza del 22 maggio 2014, Lock, C-539/12, EU:C:2014:351, punto 21). Non va poi dimenticato che le spettanze del lavoratore, alla luce delle suddette sentenze della Corte di Giustizia, sono determinabili in base ai compensi da costui percepiti durante un periodo di tempo rappresentativo, 13 quale può essere, ad esempio, quello dell'anno precedente non a caso qui non contestato da parte appellante. 7. Possono essere scrutinate in maniera unitaria anche la quarta e la quinta doglianza, con cui si duole l'appellante essere stato posto a suo carico l'onere probatorio in ordine al pagamento delle differenze retributive per inesatto adempimento ma in realtà il giudizio di primo grado era stato introdotto all'esclusivo fine di accertare e dichiarare il diritto del lavoratore alla inclusione nella retribuzione ordinaria dovuta per ferie annuali anche di talune indennità non riconosciute, atteggiandosi il giudizio come di mero accertamento. Si duole, infine, del fatto che non sono state quantificate le somme al cui pagamento è stata condannata e che a tal fine non è stata espletata CTU contabile.
La società osserva che alla luce delle contestazioni formulate in primo grado sarebbe stato necessario disporre CTU onde accertare l'entità delle differenze retributive spettanti al ricorrente, anche allo scopo di verificare la presenza o meno dei criteri previsti per l'inclusione delle indennità richieste nella retribuzione feriale e di accertare se tali indennità presentavano effettivamente i caratteri della continuità e fissità. 7.1. Entrambe le censure sono destituite di fondamento. In linea generale, sull'ammissibilità della domanda di condanna generica non possono che essere richiamate in questa sede le ampie considerazioni rese dalle Sezioni Unite della Suprema Corte nella sentenza n. 29862 del 2022 (cui si rinvia ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.), le quali – superando il contrario indirizzo espresso da Cass. n. 17984 del 2022 – hanno ribadito che l'ordinamento interno è improntato al principio della libertà di azione (art. 24 Cost.), di cui è espressione anche l'ammissibilità della domanda generica. Con specifico riferimento al rito del lavoro, poi, è del tutto consolidato l'orientamento secondo cui anche nelle controversie assoggettate al rito speciale ex art. 409 e ss. c.p.c. è consentita la pronuncia di una sentenza di condanna generica non limitata alle ipotesi di sentenza non definitiva con rinvio della liquidazione del quantum alla prosecuzione del giudizio. Anche in tali controversie, difatti, la domanda può essere limitata fin dall'inizio all'accertamento dell'an, con conseguente pronuncia di condanna generica, che definisce il giudizio, e connesso onere della parte interessata di introdurre un autonomo giudizio per la liquidazione del quantum (cfr. ex multis Cass. n. 4587 del 2014). Peraltro, nel ricorso introduttivo della lite il ricorrente aveva chiesto la Parte condanna della al pagamento di quanto spettante (non limitandosi affatto ad invocare una declaratoria di accertamento del diritto), provvedendo altresì a quantificare la somma, la quale – tuttavia- all'esito della disamina delle plurime richieste avanzate risultava inclusiva di indennità che il Tribunale ha ritenuto condivisibilmente di stralciare perché non spettanti, pervenendo così ad una statuizione di condanna generica con indicazione, tuttavia, di tutte le coordinate necessarie per pervenire agevolmente ad una quantificazione delle somme 14 spettanti, senza necessità di espletamento di una dispendiosa CTU contabile. Parte La censura a mezzo della quale si duole semplicemente della mancata quantificazione della pretesa è, pertanto, del tutto generica e manifestamente idonea a sconfessare l'accertamento operato dal Tribunale in merito alle modalità di corresponsione degli emolumenti in parola. 8. In merito poi all'ulteriore censura, concernente il mancato accoglimento dell'eccezione di prescrizione, la stessa è priva di pregio e deve essere respinta. È ormai consolidato l'orientamento di legittimità secondo cui, nei rapporti di lavoro a tempo indeterminato caratterizzati dal regime di stabilità disciplinato dalla l. n. 92 del 2012 (ed in seguito dal d.lgs. n. 23 del 2015), il termine di prescrizione dei diritti non prescritti alla data di entrata in vigore delle citate leggi decorre soltanto dalla cessazione del rapporto di lavoro, giacché – sia detto in sintesi – l'individuazione del tipo di tutela applicabile in caso di licenziamento consegue ad un accertamento giudiziale necessariamente effettuato ex post (cfr. Cass. n. 26246 del 2022, alla cui articolata motivazione in questa sede si rimanda). Si tratta di indirizzo ormai pacifico di cui è espressione, da ultimo, Cass. n.2431 del 2024, ove si rileva che, per effetto delle modifiche apportate dalla l. n. 92 del 2012, nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato è venuto meno uno dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata. Pertanto, per tutti quei diritti che non sono prescritti al momento di entrata in vigore della citata legge il termine di prescrizione decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro a norma degli artt. 2948, n. 4) e 2935 c.c. 9. Alla luce delle esposte considerazioni, in definitiva, l'appello dev'essere accolto per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma della impugnata sentenza, si dichiara il diritto di all'inclusione Controparte_1 nella base di calcolo della retribuzione goduta nei periodi di ferie di tutte le indennità indicate nel ricorso di primo grado, ad esclusione, oltre che della
“indennità maggiorazione lavoro notturno” e “indennità lavoro straordinario” come statuito nella sentenza di primo grado, anche della “indennità di presenza bis”, della “indennità incentivante”, della “indennità incentivante aggiuntiva”, della “indennità per sabato lavorato”, della “indennità di chiamata”, della
“indennità di turno”, della “indennità zona tachigrafica”, della “indennità di manovra” e della “indennità di semaforizzazione”, con conseguente condanna Parte della al pagamento delle differenze retributive maturate far data dal 18.07.2007 e da quantificarsi in separato giudizio. Resta assorbita ogni altra questione. 10. Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, alla luce dell'esito Parte complessivo della controversia, devono essere poste a carico di in considerazione dell'accertata - e in questa sede confermata- sussistenza, in capo al lavoratore, di un credito retributivo scaturito dal rapporto di lavoro in oggetto e, dunque, in applicazione del principio della causalità della lite. Sussistono, nondimeno, ragioni idonee (parziale soccombenza del 15 lavoratore in relazione alle maggiori indennità originariamente in contesa) per Parte disporne la compensazione nella misura di 2/3, con condanna di al pagamento della residua parte delle spese, liquidate come da dispositivo, in ossequio ai parametri di cui al D.M. n.55 del 2014 (come mod. dal D.M. n.147 del 2022) e tenuto conto del valore della controversia, della sua complessità e dell'attività processuale in concreto espletata, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari. La liquidazione è affidata al dispositivo che segue.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da in persona del legale Parte_1 rappresentante pro-tempore, con ricorso del 13.12.2023, avverso la sentenza n.
1962/23 resa dal Tribunale del lavoro di Bari in data 27.06.2023 nei confronti di , così provvede: accoglie l'appello per quanto di ragione Controparte_1
e, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, dichiara il diritto di CP_1
all'inclusione delle indennità indicate nel ricorso introduttivo della lite
[...] datato 21.07.2022 (con esclusione, oltre che della “indennità sabato lavorato”,
“indennità domenicale” e “indennità maggiorazione lavoro notturno” come statuito nella sentenza di primo grado, anche della “indennità di presenza bis”, della “indennità incentivante”, della “indennità incentivante aggiuntiva”, della
“indennità di chiamata”, della “indennità di turno”, della “indennità zona tachigrafica”, della “indennità di manovra” e della “indennità di semaforizzazione”) nella base di calcolo per la retribuzione goduta nei periodi di ferie, il tutto da calcolarsi sulla base di una media riferita ai dodici mesi precedenti ciascun periodo di ferie godute;
condanna la società
[...]
in persona del legale rappresentante pro-tempore, al Parte_1 pagamento delle conseguenti differenze retributive per i predetti titoli, con decorrenza dal 18 luglio 2007, con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria come per legge dal dovuto al soddisfo;
conferma nel resto l'impugnata sentenza;
condanna in persona del Parte_1 legale rappresentante pro-tempore, al pagamento, in favore del e con CP_1 distrazione in favore degli Avv. ti Francesco Tedeschi e Tamara Natilla, dichiaratisi antistatari, di un terzo delle spese di lite del doppio grado che liquida per l'intero in complessivi € 1.200,00 per il primo grado ed in €
1.500,00 per il presente grado, oltre rimborso forfettario per spese generali, nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
compensa le spese per i restanti 2/3.
Così deciso in Bari, il 28 gennaio 2025 Il Presidente Dott. ssa Ernesta Tarantino
Il Consigliere Estensore
Dott.ssa Elvira Palma
16
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari - Sezione per le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza - composta dai Magistrati:
1) Dott. ssa Ernesta Tarantino Presidente
2) Dott. ssa Elvira Palma Consigliere rel.
3) Dott. Luca Ariola Consigliere ha emesso la seguente SENTENZA nella controversia di lavoro iscritta sul ruolo generale al n. 1480/2023 TRA in persona del Direttore Parte_1
Generale e legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. to Simona Solidoro;
-Appellante -
E
(30.11.1960 –Binetto (BA)), rappresentato e Controparte_1 difeso dagli Avv. ti Francesco Tedeschi e Tamara Natilla;
-Appellato- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 21.07.2022, CP_1 Parte
, dipendente della s.r.l. “ (di seguito,
[...] Parte_1 con qualifica di “operatore di esercizio par. 183”, chiedeva che fosse accertato nei confronti della società datrice di lavoro il proprio diritto all'inclusione nella retribuzione ordinaria dovuta per le ferie annuali anche dei compensi percepiti con carattere di costanza e/o normalità maturati a titolo di: indennità di presenza, indennità di presenza bis, ulteriore indennità di presenza, indennità fuori nastro, indennità per turni avvicendati, indennità per sabato lavorato, indennità di chiamata, indennità domenicale, indennità di turno, indennità interruzione di turno, diarie e trasferta, indennità di zona tachigrafica, indennità incentivante, indennità incentivante aggiuntiva, indennità di disponibilità, indennità di manovra, indennità di semaforizzazione, maggiorazione superamento limite condotta 40% e 80%, maggiorazione lavoro notturno, con Parte la conseguente condanna di al pagamento delle dovute differenze retributive da quantificarsi in separato giudizio, vinte le spese di lite, previo accertamento incidentale dell'inefficacia delle clausole di quegli accordi aziendali nella parte in cui essi abbiano previsto espressamente l'esclusione degli emolumenti da essi disciplinati dalla suddetta base di calcolo. Si costituiva in giudizio la società resistente contestando, attraverso articolate argomentazioni in fatto e in diritto, quanto sostenuto dal ricorrente e concludendo per il rigetto del ricorso.
Con sentenza n.1962/2023 del 27.06.2023 il Tribunale del lavoro di Bari statuiva quanto segue: «accerta il diritto della parte ricorrente all'inclusione, dal 18.07.2007 e sino al giorno 30.06.2022, delle indennità indicate in ricorso ad eccezione della l'indennità sabato lavorato, indennità domenicale e maggiorazione lavoro notturno nella base di calcolo per la retribuzione goduta nei periodi di ferie;
per l'effetto, condanna la società resistente, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della parte ricorrente delle differenze retributive tra quanto percepito e quanto avrebbe dovuto percepire computando nella base di calcolo gli emolumenti di cui al punto che precede, da calcolarsi secondo i criteri di cui in motivazione, dal 18.07.2007 e fino al 30.06.2022, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria da calcolare dall'insorgenza di ciascun credito al saldo;
compensa per 2/3 le spese di lite tra le parti e condanna la parte resistente al pagamento della restante quota che liquida in complessivi € 567,00, oltre rimborso spese generali al 15%, I.V.A. e c.p.a. come per legge con distrazione in favore dei procuratori anticipatari». 2. Avverso detta sentenza, con ricorso depositato in data 13.12.2023, ha interposto appello per i motivi che di seguito Parte_1 si riepilogano e si valutano.
ha resistito depositando memoria difensiva del Controparte_1
14.01.2025, chiedendo il rigetto del gravame. Si acquisivano i documenti prodotti dalle parti e il fascicolo del giudizio di primo grado. In data odierna, all'esito della pubblica udienza, si svolgeva la camera di consiglio fra i Magistrati del Collegio composto in base alla tabella della Corte, dopodiché si procedeva come da infrascritto dispositivo. MOTIVI DELLA DECISIONE
3. I motivi di appello possono essere esaminati congiuntamente in quanto tra loro connessi. 3.1. Con il primo motivo, l'appellante contesta l'errata applicazione dell'art. 7 della Direttiva CE n. 88/2003 nonché dell'art. 2109 Cod. Civ. e dell'art. 10 del D.Lgs n. 66/2003, osservando che la direttiva citata si limita a stabilire il diritto alla retribuzione delle ferie, senza in alcun modo imporre agli Stati membri criteri prestabiliti per la relativa determinazione e tantomeno prevedendo il concetto di retribuzione omnicomprensiva o globale di fatto;
inoltre, a dire dell'appellante, il concetto di retribuzione non risulta previsto e disciplinato nel diritto comunitario ma, anzi, è espressamente escluso, né tantomeno è prevista una disposizione specifica che disciplini la retribuzione dovuta durante le ferie, posto che l'art. 7 della Direttiva CE 88/2003 cit. si limita a sancire il diritto irrinunciabile alle ferie nei limiti delle quattro settimane all'anno. 2 Inoltre, le disposizioni dei CCNL applicabili alla fattispecie e, in particolare, l'art. 6 del CCNL 23.7.1976, in base al quale Controparte_2 durante i periodi di ferie al lavoratore spetta la retribuzione normale di cui all'art. 6 dello stesso CCNL e successive modifiche, oggettivamente consentono al lavoratore in ferie di percepire, non già una retribuzione “appena sufficiente”, bensì una retribuzione comprendente tutte le voci c.d. fisse previste dalla contrattazione nazionale, con esclusione soltanto delle voci variabili. La normativa contrattuale di settore inerente il calcolo della retribuzione feriale indiscutibilmente assicura quindi ai lavoratori una retribuzione del tutto equivalente a quella percepita durante i periodi di effettivo svolgimento della prestazione lavorativa, sicché nessun contrasto con la disposizione di cui all'art. 7 della direttiva n. 2003/88/CE sarebbe in concreto ravvisabile. Deduce ancora la suddetta società che, nell'ordinamento italiano, l'effetto dissuasivo è a monte escluso, posto che il diritto alle ferie annuali è costituzionalmente garantito ed irrinunciabile (art. 36 Cost.): è il datore di lavoro a collocare in ferie il lavoratore, stabilendo tempi e modalità nel rispetto della normativa vigente (art. 2109 cod. civ. e art. 10, D. Lgs. 66/2003); l'effettività del godimento delle ferie è poi garantita dall'impianto sanzionatorio apprestato dal legislatore italiano a carico del datore di lavoro nel caso in cui non faccia fruire le ferie al lavoratore (art. 18 bis, D. Lgs. 66/2003).
Lamenta altresì che, nel caso di specie, il complessivo ammontare degli emolumenti aggiuntivi indicati in ricorso rappresenterebbe una percentuale del tutto inidonea a dissuadere il dipendente dal fruire delle ferie, rinunciando al riposo annualmente spettategli, potendo comunque percepire nel periodo feriale tutti gli emolumenti che costituiscono la retribuzione normale, individuati dal CCNL, sicché il trattamento retributivo assicurato nei periodi feriali non può considerarsi affatto peggiorativo rispetto a quello ordinario. Parte 3.2. Con il secondo motivo di censura la evidenzia che il primo giudice ha riconosciuto il diritto all'inclusione nella retribuzione feriale di tutte le indennità elencate, ad eccezione dell'indennità l'indennità sabato lavorato, indennità domenicale e maggiorazione lavoro notturno. La società ha rilevato, in particolare, che: a) l'indennità fuori nastro prevista dall'accordo aziendale dell'1.8.1997, viene corrisposta nell'ipotesi di distribuzione del turno lavorativo oltre l'ordinario nastro lavorativo e indipendentemente dal superamento dell'orario normale;
è assimilabile, per sua natura, al compenso per lavoro straordinario, costituisce pacificamente componente variabile ed occasionale della retribuzione;
b) l'indennità giornaliera di presenza- di cui al paragrafo 4 dell'Accordo Nazionale del 21.5.1981- e l'ulteriore indennità di presenza di cui l'erogazione è prevista “per ogni effettiva giornata di prestazione” con la precisazione che
“tale indennità non farà parte della retribuzione normale e, pertanto, non sarà considerata utile agli effetti di alcun altro istituto o materia previsti dal contratto 3 nazionale o da accordo o da contratto aziendale”; c) l'indennità di presenza bis è già stata erogata in favore del lavoratore anche nella retribuzione del periodo feriale;
d) l'indennità di turni avvicendati, disciplinata dall'Accordo Nazionale del 21.05.1981, è un emolumento strettamente e indissolubilmente correlato alla effettiva prestazione di lavoro e, dunque, alla presenza in servizio, per altro verso, si tratta di compenso in alcun modo rapportato alle capacità professionali del lavoratore, bensì esclusivamente alle modalità di effettivo espletamento della prestazione, di talché la pretesa che tale indennità debba contribuire alla base di calcolo per la retribuzione durante il periodo feriale è destituita di ogni fondamento;
e) l'indennità per sabato lavorato, prevista dall'Accordo del 01.08.1997, attiene alla diversa distribuzione dell'orario di lavoro contrattuale e la sua erogazione è limitata alla sola prestazione lavorativa effettivamente prestata;
pertanto, è pacificamente esclusa dal computo della retribuzione feriale;
f) l'indennità di chiamata, istituita con Accordo del 01.08.1997 e modificata dall'Accordo del 14.02.2003, viene corrisposta quanto, per impreviste esigenze di lavoro, il dipendente è chiamato in servizio in orari diversi dal suo ordinario turno di lavoro;
anche questa non costituisce una indennità fissa trattandosi di compenso corrisposto solo in via eventuale ed eccezionale, infatti, tale emolumento non è mai stato computato nella retribuzione mensile perché non dovuto;
g) l'indennità di turno, di cui al punto 5) dell'Accordo Nazionale del 21.05.1981, è un emolumento indissolubilmente legato alla presenza e alla effettiva effettuazione della prestazione lavorativa, pertanto, il computo nella retribuzione feriale è illegittimo;
h) l'indennità di interruzione turno, prevista dall'accordo aziendale dell'1.8.1997, non compensa alcuna particolare mansione o attività specifica, atteso che la prestazione lavorativa è comunque retribuita regolarmente ed indipendentemente dall'interruzione del turno;
detta indennità è diretta unicamente a “risarcire” il lavoratore per il tempo di attesa non lavorato all'interno del nastro lavorativo e conseguentemente, detta indennità, alla quale deve attribuirsi natura risarcitoria in senso lato, dev'essere esclusa ai fini del calcolo della retribuzione feriale;
i) l'indennità di trasferta e di diaria ridotta, prevista dall'art. 20 del CCNL 23.7.1976, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, non è intrinsecamente collegata ad una specifica mansione, ma può essere percepita
“trasversalmente” da personale di diverso inquadramento, allorquando si verifica il presupposto dell'allontanamento dalla residenza di servizio;
j) l'indennità di zona tachigrafica è corrisposta esclusivamente al personale in servizio presso i depositi di Potenza e Bari Scalo e il ricorrente non ha mai percepito tale indennità perché non dovuta per il profilo professionale rivestito;
4 k) l'indennità incentivante e l'indennità incentivante aggiuntiva, previste, ex Accordo Aziendale 23.11.1984, in relazione alle giornate lavorative “con esclusione di malattie, infortuni, congedi straordinari non retribuiti, sospensioni, aspettativa, assenze arbitrarie e scioperi oltre 4 ore” sono state regolarmente erogate durante i periodi feriali;
l) l'indennità di disponibilità risulta prevista dall'accordo aziendale del 23.10.2000 per il personale di macchina che manifesta la propria disponibilità a coprire esigenze di servizio anche dopo la pubblicazione del turno di servizio giornaliero nella ipotesi “di effettivo utilizzo in disponibilità degli agenti”, per cui trattasi di compenso dovuto per prestazioni lavorative eccezionalmente rese in circostanze particolari, sicché, per tale suo carattere variabile ed occasionale, non può farsi rientrare nella retribuzione ordinaria del lavoratore;
m) l'indennità di manovra e di spinta, previste dall'Accordo Nazionale dell'11.12.1094 sono dovute solo nell'ipotesi di effettiva presenza in servizio;
n) l'indennità di semaforizzazione di cui all'accordo aziendale dell'11.12.1985 costituisce un “premio di produzione” legato alle percorrenze in servizio sui treni, al pari dell'indennità di zona tachigrafica, atteso che l'art. 2 paragrafo 10 del CCNL 27.11.2000 la assimila in tutto e per tutto ad un premio di risultato e, come tale, “estranea alle voci componenti la retribuzione ordinaria”; o) le indennità di maggiorazioni per supero limite condotta, previste dall' el 01.08.1997, sono dovute solo in presenza dei presupposti previsti CP_3 dall'accordo aziendale. Parte In conclusione, la sottolinea che le indennità indicate non costituiscono “indennità fisse” secondo la definizione di cui all'art. 22 del RD n. 148/1931, trattandosi di compensi corrisposti soltanto in via eventuale, nel caso di svolgimento di attività lavorativa in circostanze particolari e al verificarsi di specifici presupposti, ovvero correlati all'effettiva presenza in servizio e, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, non intrinsecamente correlate con lo status personale e professionale del lavoratore. Parte
3.3. Tramite la terza censura lamenta l'omessa motivazione sulle argomentazioni svolte in primo grado in ordine alla “non continuità” e “non fissità” delle indennità richieste da controparte. L'appellante allega che le disposizioni contrattuali che individuano la retribuzione spettante durante le ferie risultano dal combinato disposto degli artt. 5 e 6 del CCNL del 23 luglio 1976 e successive modificazioni;
evidenzia che l'esclusione delle indennità saltuarie e variabili dal novero delle competenze che compongono la “retribuzione normale” è espressamente sancita dall'art. 1 dell'Accordo Nazionale del 12 marzo 1980, non risultando richiamati gli elementi di cui al n. 8) dell'elencazione contenuta nell'art. 6 del CCNL cit.; asserisce che, in sostanza, la disciplina contrattuale consente al lavoratore, anche se in ferie, di percepire tutte le voci retributive fisse correlate all'inquadramento ovvero al particolare status rivestito, assicurandogli una retribuzione sostanzialmente equivalente a quella percepita durante i periodi di 5 effettivo svolgimento della prestazione lavorativa. 3.4. La quarta doglianza denuncia l'erronea valutazione dell'onere probatorio a carico dell'azienda censurando la parte della sentenza impugnata in cui si afferma che, nei giudizi per inadempimento di obbligazioni contrattuali, incombe sul convenuto la prova dell'esattezza dell'adempimento. Si deduce che il giudizio era stato introdotto dalla controparte allo scopo di sentir dichiarare il suo diritto all'inclusione nella retribuzione dovuta per il periodo feriale anche di compensi non riconosciuti dalle disposizioni contrattuali collettive nazionali ed aziendali, sicché la società non avrebbe mai potuto dar prova dell'adempimento di un'obbligazione non prevista dalla contrattazione. 3.5. Con la quinta censura lamenta l'omesso espletamento di una CTU contabile atta a quantificare le differenze retributive spettanti al lavoratore e a verificare se la corresponsione delle indennità riconosciute dal Tribunale rivestisse i caratteri della “continuità e fissità”. 3.6. Con l'ultimo motivo di appello critica la sentenza impugnata per avere il primo giudice erroneamente ritenuto decorrere la prescrizione dei crediti di lavoro solamente alla cessazione del rapporto di lavoro, rilevando che per effetto delle modifiche apportate all'art. 18 dello Statuto dei lavoratori dalla legge n. 92 del 2012 il regime di stabilità dei rapporti di lavoro sia stato modificato in modo talmente incisivo da privare il lavoratore dalla stabilità del Parte rapporto come precedentemente garantita. Lamenta di essere un ente a totale capitale pubblico e che in tema di impugnativa di licenziamento non possa dirsi idonea a far venir meno il carattere di stabilità insito nei rapporti di lavoro come quelli oggetto di causa.
---- 4.1. I motivi devono ritenersi infondati per le ragioni di seguito esposte. Come ben chiarisce Cass. n. 19716 del 2023, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha precisato che con l'espressione “ferie annuali retribuite” contenuta nell'art. 7, n. 1, della Direttiva n. 88/2003 si vuole fare riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali, “deve essere mantenuta” la retribuzione, con ciò intendendosi che il lavoratore deve percepire in tale periodo di riposo la retribuzione ordinaria (nello stesso senso CGUE 20 gennaio 2009 in C-350/06 e C- 520/06, e altri). Persona_1
Ciò che si è inteso assicurare è una situazione che, a livello retributivo, sia sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria del lavoratore in atto nei periodi di lavoro, sul rilievo che una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, il che sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione (cfr. C.G.U.E. Per_2
e altri, C-155/10 del 13 dicembre 2018 ed anche la causa To.He. del 13/12/2018, C-385/17). Qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto ad indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è infatti incompatibile con gli obiettivi del legislatore Europeo che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo 6 effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza (cfr. in questo senso anche la recente C.G.U.E. del 13/01/2022 nella causa C-514/20).
4.1.a Sulla scorta della giurisprudenza comunitaria la Suprema Corte ha più volte affermato che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE (con la quale sono state codificate, per motivi di chiarezza, le prescrizioni minime concernenti le ferie contenute nella direttiva 93/104/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, cfr. considerando 1 della direttiva 2003/88/CE, recepita anch'essa con il d.lgs. n. 66 del 2003), per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore (cfr. anche Cass.17/05/2019 n. 13425).
Anche con riguardo al compenso da erogare in ragione del mancato godimento delle ferie, pur nella diversa prospettiva cui l'indennità sostitutiva assolve, si è ritenuto che la retribuzione da utilizzare come parametro debba comprendere qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass. 30/11/2021 n. 37589). Proprio in applicazione della nozione c.d. “europea” di retribuzione, nell'ambito del personale navigante dipendente di compagnia aerea, poi, si è chiarito che, nel calcolo del compenso dovuto al lavoratore nel periodo minimo di ferie annuali di quattro settimane, si deve tenere conto degli importi erogati a titolo di “indennità di volo integrativa”. A tal fine si è ritenuta la nullità della disposizione collettiva (l'art. 10 del CCNL Trasporto Aereo – sezione personale navigante tecnico) nella parte in cui la esclude per tale periodo minimo di ferie, perché in contrasto con l'art. 4 del d.lgs. n. 185 del 2005 (decreto di attuazione della direttiva 2000/79/CE relativa all'Accordo Europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo dell'aviazione civile), interpretando tale disposizione proprio alla luce del diritto dell'Unione che impone di riconoscere al lavoratore navigante in ferie una retribuzione corrispondente alla nozione europea di remunerazione delle ferie, in misura tale da garantire al lavoratore medesimo condizioni economiche paragonabili a quelle di cui gode quando esercita l'attività lavorativa (cfr. Cass. 23/06/2022 n. 20216). «… Pertanto, qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore, come il tempo trascorso in volo per i piloti di linea, deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali. All'opposto, gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono 7 al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro, come le spese connesse al tempo che i piloti sono costretti a trascorrere fuori dalla base, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali. A questo riguardo, è compito del giudice nazionale valutare il nesso intrinseco che intercorre tra, da una parte, i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e, dall'altra, l'espletamento delle mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro. Questa valutazione deve essere svolta in funzione di una media su un periodo di riferimento giudicato rappresentativo e alla luce del principio sviluppato dalla suesposta giurisprudenza secondo cui la direttiva 2003/88 tratta il diritto alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tal titolo come due aspetti di un unico diritto» (v. punti 24 e ss. sentenza Corte Giustizia C- 155/10 del 15.9.2011). Su questa scia Corte Giustizia 22.5.2014 n. 539 confermando il suddetto orientamento, ha, ad esempio, statuito che «l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 deve essere interpretato nel senso che esso osta a disposizioni e prassi nazionali in forza delle quali il lavoratore – la cui retribuzione è composta, da una parte, di uno stipendio di base e, dall'altra, di una provvigione» – come tale eventuale e variabile – «il cui importo è fissato con riferimento ai contratti conclusi dal datore di lavoro derivanti dalle vendite realizzate da detto lavoratore – abbia diritto soltanto, a titolo di ferie annuali retribuite, ad una retribuzione composta esclusivamente del suo stipendio di base». L'obiettivo di retribuire le ferie consiste nel collocare il lavoratore, nel corso delle ferie, in una situazione che è, sotto il profilo dello stipendio, paragonabile ai periodi di lavoro (v. sentenze e a., Persona_3
EU:C:2006:177, punto 58, nonché e a., EU:C:2009:18, punto 60). Persona_1
Infatti, quando la retribuzione versata a titolo del diritto alle ferie annuali retribuite previsto all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, è inferiore alla retribuzione ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo, lo stesso rischia di essere indotto a non prendere le sue ferie annuali retribuite, almeno non durante i periodi di lavoro effettivo, poiché ciò determinerebbe, durante tali periodi, una diminuzione della sua retribuzione (sentenza del 13 dicembre 2018, , C-385/17, EU:C:2018:1018, punto 44 e Per_4 la giurisprudenza ivi citata). Il delineato concetto di retribuzione, dovuta durante le ferie annuali, è confermato dalla sentenza della Corte di Giustizia 22 maggio 2014, causa C539/12, Z.J.R. Lock (punti 29, 30, 31). In tale pronuncia, quanto agli elementi correlati allo status personale e professionale, si precisa che tali possono essere quelli che si ricollegano alla qualità di superiore gerarchico, all'anzianità, alle qualifiche professionali (punto 30).
Alla stregua di tale nozione, è stata, per esempio, ritenuta contraria al diritto dell'Unione la non inclusione, nella retribuzione versata (recte nel pagamento 8 da versare) ai lavoratori a titolo di ferie annuali, degli importi supplementari corrisposti ai piloti Airways in ragione delle ore di volo e/o del tempo trascorso fuori della base (sentenza Wi. e altri cit.) ovvero del compenso variabile rappresentato da provvigioni sul fatturato realizzato (sentenza Z.J.R. Lock cit.), così come la previsione, per contratto collettivo, di una riduzione della
“indennità per ferie retribuite” derivante da una situazione di disoccupazione parziale, nel periodo temporale di riferimento (sentenza To.He cit.). […] A tale riguardo, deve allora osservarsi come sia compito del giudice di merito valutare, in primo luogo, il rapporto di funzionalità (id est: il nesso intrinseco, v. sentenza CGUE 15 settembre 2011, Wi. e a., C-155/10, cit., punto 26) che intercorre tra i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e, dall'altro, interpretate ed applicate le norme pertinenti del diritto interno conformemente al diritto dell'Unione, verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo ed incondizionato, dall'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE.
4.1.b. Per tutto quanto sopra esposto, va da sé che la circostanza che la società appellante, nella specie, si sia attenuta alle disposizioni contrattuali sopra citate in sede di determinazione della retribuzione da erogare durante il periodo feriale – ed in particolare a talune disposizioni (v. sopra) che correlano l'erogazione di alcune specifiche indennità all'effettiva prestazione del servizio (come l'indennità di presenza ovvero l'indennità per turni avvicendati) – non ha in questa sede alcuna rilevanza. Ed infatti, si deve in ogni caso attribuire prevalenza alle sentenze della Corte di Giustizia dell'UE, le quali hanno efficacia vincolante, diretta e prevalente sull'ordinamento nazionale, così come confermato dalla Corte Costituzionale con le sentenze n. 168/1981 e n. 170/1984, ed hanno perciò «valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità» (cfr. Cass. n. 13425 del 2019 ed ivi la richiamata Cass. n. 22577 del 2012). Parimenti, non rileva che il lavoratore non abbia formalmente invocato in sede di ricorso introduttivo la nullità del CCNL di riferimento per contrarietà a norme imperative, avendo in ogni caso dedotto sin dall'inizio come causa petendi la violazione delle disposizioni sovranazionali sopra indicate e in particolare, della Direttiva 2003/88/CE sopra citata. Chiarisce Cass. n. 18160 del 2023 che, in sostanza, il giudice del merito deve verificare la continuatività dell'erogazione degli emolumenti “esclusi” e l'incidenza degli stessi sul trattamento economico mensile, ma senza trascurare di considerare la pertinenza di tali compensi rispetto alle mansioni proprie della qualifica rivestita, nel senso che la retribuzione “feriale” deve assicurare al lavoratore una situazione che, a livello retributivo, sia sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria erogata nei periodi di lavoro (cfr. altresì Cass. 9 n. 35578 del 2023, la quale precisa che deve trattasi comunque di compensi
“connessi” ad attività ordinariamente previste dal contratto collettivo, in relazione ovviamente alla specifica mansione svolta dal lavoratore).
4.2.a. Ora, chiarito quanto sopra, deve rilevarsi che il fatto che l'indennità di trasferta e di diaria ridotta, prevista dall'art. 21 del CCNL 23.7.1976, spettante al personale di macchina nella ipotesi di espletamento di turni fuori dalla propria residenza di servizio (l'art. 20 relativo all'indennità di trasferta riguarda, invece, il personale degli impianti fissi ed è l'indennità percepita dal lavoratore), possa rivestire, per l'appunto, natura indennitaria, non vale, di per sé, a negarne la computabilità negli elementi della retribuzione da valutare ai fini di cui si discute, trattandosi di «importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore», al pari dell'indennità di volo per il personale navigante (cfr. sent. cit.). Tra l'altro l'art. 21 citato prevede tale indennità in favore del personale viaggiante, di macchina e dei treni, in relazione al disagio correlato al servizio di turno prestato fuori della propria residenza per un periodo non inferiore alle sei ore continuative (il che rappresenta evidentemente la “normalità” per il personale viaggiante, in difetto di elementi di prova di segno contrario) prevedendo che tale indennità venga parametrata sulla base di una determinata quota giornaliera della retribuzione (cosa che, tra l'altro, esclude qualsiasi relazione con eventuali spese in tesi sostenute dal lavoratore, rimborsate o rimborsabili dall'appellante). Neppure giova - al fine di accreditarne la natura di rimborso spese - il richiamo effettuato da parte appellante all'art. 51 del TUIR n. 917/1986, come modificato dal D.Lgs. 314/1997 ed alla previsione di esenzione delle indennità per trasferte “da ritenute fiscali e contributive sino al limite giornaliero di € 46,48”. Tale disposizione, infatti, riguarda, al più, solo la modalità di tassazione ma non è idonea a mutare la natura della indennità in questione.
4.2.b. Stesso discorso va fatto in relazione alla indennità giornaliera di presenza di cui all'Accordo Nazionale (paragrafi 3 e 4) del 21.5.1981 e all'accordo aziendale del 5.10.88, trattandosi di indennità che, nella sostanza, fanno parte della retribuzione normale tanto che il lavoratore risulta averla percepita in maniera costante.
4.2.c. L'indennità fuori nastro è riservata al “settore esercizio – personale turnista viaggiante”, v. pag. 1 accordo 1.8.1997, ecc.); dall'altro, hanno concorso a determinare la retribuzione “normale” – o se vogliamo -
“ordinariamente” percepita dal lavoratore nell'anno precedente alla fruizione di ciascuna annualità di ferie, sebbene poi non abbiano, al contempo, concorso altresì a rappresentare la base di calcolo della retribuzione in concreto erogata durante i cennati periodi feriali.
4.2.d. Quanto alla indennità di “turni avvicendati”, prevista dal paragrafo 5 dell'accordo nazionale del 21 maggio 1981, essa è riconosciuta a favore del 10 personale che presta servizio ordinariamente secondo tale modalità di turno, sicché è evidente che anche in questo caso si tratta di importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore.
4.2.e. Per quanto attiene alla indennità di interruzione turno prevista dall'accordo aziendale dell'1.8.1997, tale indennità viene corrisposta indipendentemente dall'interruzione del turno ed è diretta a “risarcire” il lavoratore per il tempo di attesa non lavorato all'interno del nastro lavorativo, per cui risulta strettamente correlata, anche in questo caso, alla particolare tipologia della mansione lavorativa secondo turni avvicendati, in concreto espletata;
4.2.f. L'indennità di disponibilità prevista dall'accordo aziendale del 23.10.2000 per il “personale di macchina” (di qui il collegamento intrinseco con la mansione) che manifesta la propria disponibilità a coprire esigenze di servizio anche dopo la pubblicazione del turno di servizio giornaliero nella ipotesi “di effettivo utilizzo in disponibilità degli agenti”, per cui trattasi di compenso dovuto in favore “degli agenti interessati alla disponibilità” (indennità poi estesa a tutto il personale viaggiante con successivo accordo del 13.7.2004).
4.2.g. Infine, le indennità per supero limite condotta o guida 40% e 80%, previste dall'accordo aziendale dell'1.8.1997, dovute rispettivamente nella ipotesi di espletamento di mansioni di guida o condotta oltre 3,30 ore ovvero oltre 4,30 ore, costituiscono componenti variabili della retribuzione in quanto dirette a compensare prestazioni lavorative eccezionalmente rese, assimilabili allo straordinario e dovute soltanto in presenza dei presupposti specifici previsti dall'accordo aziendale. Nel caso di specie, dalle buste paga versate in atti, emerge in maniera evidente che i suddetti emolumenti - tenuto conto, in sintonia con l'insegnamento della Corte di Giustizia, di una media rapportata ad “un periodo di riferimento giudicato rappresentativo” (laddove il primo giudice ha del tutto correttamente fatto riferimento alla media dei compensi percepiti dal ricorrente, per tali titoli, nei dodici mesi precedenti ciascun periodo di ferie godute, statuizione che qui non è stata in alcun modo censurata) – risultano corrisposti in modo pressoché stabile e continuativo. Ne consegue che le indennità sopra indicate siano tutte da includere nella retribuzione dovuta durante le ferie, in quanto legate intrinsecamente allo svolgimento della prestazione lavorativa.
5. Tutte le altre indennità, ad eccezione di quelle dianzi esaminate (e cioè, indennità di fuori nastro, indennità giornaliera di presenza di cui all'Accordo del 21.05.1981, indennità per turni avvicendati, indennità per interruzione di turno, indennità di diaria e trasferta, indennità di disponibilità e indennità di maggiorazione per superamento limite condotta), pure riconosciute dal
Tribunale nella statuizione gravata (e cioè, indennità di presenza bis, ulteriore indennità di presenza, indennità sabato lavorato, indennità di chiamata, 11 indennità domenicale, indennità turno di cui all'art.5 dell'A.N. 21.05.1981, indennità zona tachigrafica, indennità incentivante e indennità incentivante aggiuntiva, indennità manovra, indennità semaforizzazione), non spettano in favore del lavoratore perché risultano essere o del tutto estranee al profilo professionale del (operatore di esercizio di cui al parametro 183), ed CP_1 infatti non risultano riscontrabili nelle buste paga allegate per tutto il periodo dedotto in causa, oppure risultano già erogate in favore dello stesso anche nella retribuzione del periodo feriale. Quanto detto, trova conforto nell'esame dei prospetti paga allegati in atti, da cui si evince l'erogazione pressoché costante al dipendente delle sole altre voci riconosciute dal primo giudice quali l'indennità giornaliera di presenza, l'indennità per turni avvicendati, indennità per interruzione di turno, l'indennità di disponibilità, l'indennità di diaria e trasferta e l'indennità di maggiorazione per supero limite condotta (cfr. cedolini in atti). Ne consegue che l'appello risulta fondato in parte qua, non potendosi riconoscere al una retribuzione feriale che tenga conto di voci CP_1 indennitarie mai corrisposte perché non spettanti in base al suo profilo professionale, fondandosi la pretesa, come detto, sulla retribuzione ordinaria maturata dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo. 6. Va, tuttavia, verificata l'incidenza che dispiega sulla retribuzione mensile l'esclusione delle predette indennità e ciò perché un'incidenza non significativamente apprezzabile, come detto sopra, non potrebbe svolgere quella funzione dissuasiva dall'esercizio, da parte del lavoratore, del diritto alle ferie che la direttiva n. 88 del 2003 ha inteso evitare. Ed è opportuno rimarcare che, nella specie, rileva lo stato soggettivo del lavoratore di fronte all'eventualità di veder sensibilmente ridotto il suo trattamento retributivo durante il periodo di ferie, sicché l'essere il datore di lavoro esposto a sanzioni in caso di omessa concessione delle ferie è circostanza, ai fini di cui si discute, del tutto irrilevante. Orbene, a differenza di quanto opinato dall'appellante, il raffronto va operato su base mensile (come ricordano le sentenze sopra citate), poiché, in definitiva, deve stabilirsi a quanto ammonta per il lavoratore la perdita, in tema di retribuzione, se si assenta per ferie durante il relativo periodo. Sul punto deve rammentarsi che (v. Corte di Giustizia 15.09.2011, C- 155/10, Williams, par. 21) la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che da quanto sopra, “si evince inoltre che un'indennità determinata ad un livello appena sufficiente ad evitare un serio rischio che il lavoratore non prenda le sue ferie non soddisfa le prescrizioni del diritto dell'Unione”. Nella specie, non v'è dubbio che l'omessa inclusione nella retribuzione relativa al periodo feriale delle indennità dovute (anche escludendo le voci sopra indicate), abbia avuto un'effettiva potenzialità dissuasiva, come può facilmente desumersi dalla più volte rimarcata continuità della loro erogazione 12 in busta-paga e dalla loro stretta correlazione alla natura e tipologia dell'attività prestata dall'appellato. Tali elementi costituiscono indici fortemente sintomatici della natura retributiva delle citate voci, con la conseguenza che ben difficilmente ne potrebbe essere escluso il computo ai fini della determinazione della retribuzione feriale e, soprattutto, potrebbe essere negata la (potenziale) idoneità a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, perché la loro esclusione fa sì che la retribuzione percepita durante il periodo feriale si discosti in maniera sensibile da quella ordinariamente ricevuta. Alla luce delle considerazioni che precedono appare, pertanto, pacifica una riduzione della retribuzione la quale, per la sua entità, risulta tale da determinare un possibile effetto dissuasivo sulla fruizione delle ferie, da valutarsi con riferimento al periodo di godimento del riposo ed in relazione alla retribuzione mensile media dell'odierno appellato (cfr. Corte Appello Milano, sentenza n. 302/2023 del 29.03.2023). In tale contesto si segnala anche la recente sentenza della CGUE (Settima Sezione) del 13.1.2022, nella causa C-514/20) (DS c/ Ko.) la quale ha precisato che gli incentivi a rinunciare al congedo di riposo o a sollecitare i lavoratori a rinunciarvi sono incompatibili con gli obiettivi del diritto alle ferie annuali retribuite, legati segnatamente alla necessità di garantire al lavoratore il beneficio di un riposo effettivo, per assicurare una tutela efficace della sua sicurezza e della sua salute. Pertanto, ogni azione o omissione di un datore di lavoro, avente un effetto potenzialmente dissuasivo sulla fruizione di ferie annuali da parte del lavoratore, è altresì incompatibile con la finalità del diritto alle ferie annuali retribuite (sentenza del 6 novembre 2018, C- Per_5
619/16, EU:C:2018:872, punto 49 e la giurisprudenza ivi citata). Per questo motivo, è stato ritenuto che l'ottenimento della retribuzione ordinaria durante il periodo di ferie annuali retribuite è volto a consentire al lavoratore di prendere effettivamente i giorni di ferie cui ha diritto. Orbene, quando la retribuzione versata a titolo del diritto alle ferie annuali retribuite previsto all'art. 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, è inferiore alla retribuzione ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo, lo stesso rischia di essere indotto a non prendere le sue ferie annuali retribuite, almeno non durante i periodi di lavoro effettivo, poiché ciò determinerebbe, durante tali periodi, una diminuzione della sua retribuzione (sentenza del 13 dicembre 2018, He.,
, EU:C:2018:1018, punto 44 e la giurisprudenza ivi citata). Del pari, Email_1 la Corte ha dichiarato che il lavoratore poteva essere dissuaso dall'esercitare il proprio diritto alle ferie annuali tenuto conto dello svantaggio finanziario, anche se quest'ultimo è differito, cioè si manifesta nel corso del periodo successivo a quello delle ferie annuali (v., in tal senso, sentenza del 22 maggio 2014, Lock, C-539/12, EU:C:2014:351, punto 21). Non va poi dimenticato che le spettanze del lavoratore, alla luce delle suddette sentenze della Corte di Giustizia, sono determinabili in base ai compensi da costui percepiti durante un periodo di tempo rappresentativo, 13 quale può essere, ad esempio, quello dell'anno precedente non a caso qui non contestato da parte appellante. 7. Possono essere scrutinate in maniera unitaria anche la quarta e la quinta doglianza, con cui si duole l'appellante essere stato posto a suo carico l'onere probatorio in ordine al pagamento delle differenze retributive per inesatto adempimento ma in realtà il giudizio di primo grado era stato introdotto all'esclusivo fine di accertare e dichiarare il diritto del lavoratore alla inclusione nella retribuzione ordinaria dovuta per ferie annuali anche di talune indennità non riconosciute, atteggiandosi il giudizio come di mero accertamento. Si duole, infine, del fatto che non sono state quantificate le somme al cui pagamento è stata condannata e che a tal fine non è stata espletata CTU contabile.
La società osserva che alla luce delle contestazioni formulate in primo grado sarebbe stato necessario disporre CTU onde accertare l'entità delle differenze retributive spettanti al ricorrente, anche allo scopo di verificare la presenza o meno dei criteri previsti per l'inclusione delle indennità richieste nella retribuzione feriale e di accertare se tali indennità presentavano effettivamente i caratteri della continuità e fissità. 7.1. Entrambe le censure sono destituite di fondamento. In linea generale, sull'ammissibilità della domanda di condanna generica non possono che essere richiamate in questa sede le ampie considerazioni rese dalle Sezioni Unite della Suprema Corte nella sentenza n. 29862 del 2022 (cui si rinvia ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.), le quali – superando il contrario indirizzo espresso da Cass. n. 17984 del 2022 – hanno ribadito che l'ordinamento interno è improntato al principio della libertà di azione (art. 24 Cost.), di cui è espressione anche l'ammissibilità della domanda generica. Con specifico riferimento al rito del lavoro, poi, è del tutto consolidato l'orientamento secondo cui anche nelle controversie assoggettate al rito speciale ex art. 409 e ss. c.p.c. è consentita la pronuncia di una sentenza di condanna generica non limitata alle ipotesi di sentenza non definitiva con rinvio della liquidazione del quantum alla prosecuzione del giudizio. Anche in tali controversie, difatti, la domanda può essere limitata fin dall'inizio all'accertamento dell'an, con conseguente pronuncia di condanna generica, che definisce il giudizio, e connesso onere della parte interessata di introdurre un autonomo giudizio per la liquidazione del quantum (cfr. ex multis Cass. n. 4587 del 2014). Peraltro, nel ricorso introduttivo della lite il ricorrente aveva chiesto la Parte condanna della al pagamento di quanto spettante (non limitandosi affatto ad invocare una declaratoria di accertamento del diritto), provvedendo altresì a quantificare la somma, la quale – tuttavia- all'esito della disamina delle plurime richieste avanzate risultava inclusiva di indennità che il Tribunale ha ritenuto condivisibilmente di stralciare perché non spettanti, pervenendo così ad una statuizione di condanna generica con indicazione, tuttavia, di tutte le coordinate necessarie per pervenire agevolmente ad una quantificazione delle somme 14 spettanti, senza necessità di espletamento di una dispendiosa CTU contabile. Parte La censura a mezzo della quale si duole semplicemente della mancata quantificazione della pretesa è, pertanto, del tutto generica e manifestamente idonea a sconfessare l'accertamento operato dal Tribunale in merito alle modalità di corresponsione degli emolumenti in parola. 8. In merito poi all'ulteriore censura, concernente il mancato accoglimento dell'eccezione di prescrizione, la stessa è priva di pregio e deve essere respinta. È ormai consolidato l'orientamento di legittimità secondo cui, nei rapporti di lavoro a tempo indeterminato caratterizzati dal regime di stabilità disciplinato dalla l. n. 92 del 2012 (ed in seguito dal d.lgs. n. 23 del 2015), il termine di prescrizione dei diritti non prescritti alla data di entrata in vigore delle citate leggi decorre soltanto dalla cessazione del rapporto di lavoro, giacché – sia detto in sintesi – l'individuazione del tipo di tutela applicabile in caso di licenziamento consegue ad un accertamento giudiziale necessariamente effettuato ex post (cfr. Cass. n. 26246 del 2022, alla cui articolata motivazione in questa sede si rimanda). Si tratta di indirizzo ormai pacifico di cui è espressione, da ultimo, Cass. n.2431 del 2024, ove si rileva che, per effetto delle modifiche apportate dalla l. n. 92 del 2012, nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato è venuto meno uno dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata. Pertanto, per tutti quei diritti che non sono prescritti al momento di entrata in vigore della citata legge il termine di prescrizione decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro a norma degli artt. 2948, n. 4) e 2935 c.c. 9. Alla luce delle esposte considerazioni, in definitiva, l'appello dev'essere accolto per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma della impugnata sentenza, si dichiara il diritto di all'inclusione Controparte_1 nella base di calcolo della retribuzione goduta nei periodi di ferie di tutte le indennità indicate nel ricorso di primo grado, ad esclusione, oltre che della
“indennità maggiorazione lavoro notturno” e “indennità lavoro straordinario” come statuito nella sentenza di primo grado, anche della “indennità di presenza bis”, della “indennità incentivante”, della “indennità incentivante aggiuntiva”, della “indennità per sabato lavorato”, della “indennità di chiamata”, della
“indennità di turno”, della “indennità zona tachigrafica”, della “indennità di manovra” e della “indennità di semaforizzazione”, con conseguente condanna Parte della al pagamento delle differenze retributive maturate far data dal 18.07.2007 e da quantificarsi in separato giudizio. Resta assorbita ogni altra questione. 10. Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, alla luce dell'esito Parte complessivo della controversia, devono essere poste a carico di in considerazione dell'accertata - e in questa sede confermata- sussistenza, in capo al lavoratore, di un credito retributivo scaturito dal rapporto di lavoro in oggetto e, dunque, in applicazione del principio della causalità della lite. Sussistono, nondimeno, ragioni idonee (parziale soccombenza del 15 lavoratore in relazione alle maggiori indennità originariamente in contesa) per Parte disporne la compensazione nella misura di 2/3, con condanna di al pagamento della residua parte delle spese, liquidate come da dispositivo, in ossequio ai parametri di cui al D.M. n.55 del 2014 (come mod. dal D.M. n.147 del 2022) e tenuto conto del valore della controversia, della sua complessità e dell'attività processuale in concreto espletata, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari. La liquidazione è affidata al dispositivo che segue.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da in persona del legale Parte_1 rappresentante pro-tempore, con ricorso del 13.12.2023, avverso la sentenza n.
1962/23 resa dal Tribunale del lavoro di Bari in data 27.06.2023 nei confronti di , così provvede: accoglie l'appello per quanto di ragione Controparte_1
e, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, dichiara il diritto di CP_1
all'inclusione delle indennità indicate nel ricorso introduttivo della lite
[...] datato 21.07.2022 (con esclusione, oltre che della “indennità sabato lavorato”,
“indennità domenicale” e “indennità maggiorazione lavoro notturno” come statuito nella sentenza di primo grado, anche della “indennità di presenza bis”, della “indennità incentivante”, della “indennità incentivante aggiuntiva”, della
“indennità di chiamata”, della “indennità di turno”, della “indennità zona tachigrafica”, della “indennità di manovra” e della “indennità di semaforizzazione”) nella base di calcolo per la retribuzione goduta nei periodi di ferie, il tutto da calcolarsi sulla base di una media riferita ai dodici mesi precedenti ciascun periodo di ferie godute;
condanna la società
[...]
in persona del legale rappresentante pro-tempore, al Parte_1 pagamento delle conseguenti differenze retributive per i predetti titoli, con decorrenza dal 18 luglio 2007, con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria come per legge dal dovuto al soddisfo;
conferma nel resto l'impugnata sentenza;
condanna in persona del Parte_1 legale rappresentante pro-tempore, al pagamento, in favore del e con CP_1 distrazione in favore degli Avv. ti Francesco Tedeschi e Tamara Natilla, dichiaratisi antistatari, di un terzo delle spese di lite del doppio grado che liquida per l'intero in complessivi € 1.200,00 per il primo grado ed in €
1.500,00 per il presente grado, oltre rimborso forfettario per spese generali, nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
compensa le spese per i restanti 2/3.
Così deciso in Bari, il 28 gennaio 2025 Il Presidente Dott. ssa Ernesta Tarantino
Il Consigliere Estensore
Dott.ssa Elvira Palma
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