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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 11/04/2025, n. 138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 138 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
TE d'Appello di Ancona
SEZIONE PER LE CONTROVERSIE IN MATERIA DI LAVORO E PREVIDENZA
Reg.Gen. N.216/2024
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La TE di Appello di Ancona, Sezione Lavoro e Previdenza, composta dai seguenti magistrati:
Dr. Luigi SANTINI Presidente relatore
Dr.ssa Arianna SBANO Consigliere
Dr. Vito SAVINO Consigliere
nella camera di consiglio tenutasi in data 10 Aprile 2025 secondo le modalità previste dall'art.127 ter c.p.c., lette le note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado promossa con ricorso depositato in data 19.06.2024, e vertente tra
(appellante) contro (appellata), avente ad Parte_1 Controparte_1
oggetto: appello avverso la sentenza n°159/2024 emessa dal Tribunale di Ascoli Piceno, in funzione di giudice del lavoro, in data 17.05.2024.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
L'appellante ha proposto impugnazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, Parte_1
che ha respinto il suo ricorso teso ad accertare la responsabilità della (datrice di Controparte_1 lavoro dell'appellante, operante nel settore della cura e della manutenzione di aree verdi pubbliche e private) per i danni che assume di aver subìto per le patologie asseritamente contratte (tenuto conto di una pregressa invalidità del 50% contratta a seguito di un sinistro stradale) nell'esercizio delle mansioni lavorative, che richiedevano l'utilizzo di attrezzature producenti vibrazioni ed il sollevamento di pesi superiori ad 8kg.
1 L'appellante ha censurato detta sentenza sia nell'an, che nel quantum, denunciando l'errata applicazione, da parte del giudice di primo grado, delle regole di ripartizione dell'onere della prova,
l'erroneo apprezzamento delle risultanze istruttorie in punto di osservanza della normativa antinfortunistica (anche in considerazione della mancata ammissione della prova testimoniale richiesta nel corso del giudizio di primo grado) e l'eccessiva valorizzazione della omessa denuncia all' della CP_2
malattia professionale. L'appellante ha pertanto riproposto le medesime argomentazioni già disattese in prime cure, al fine di dimostrare la sussistenza della responsabilità del datore di lavoro nella causazione dell'evento dannoso, ai sensi dell'art.2087 c.c. ed ha reiterato la richiesta di prova testimoniale.. Ha quindi formulato le seguenti conclusioni, previa ammissione dei mezzi istruttori richiesti: “in totale riforma della sentenza impugnata n. 159/2024 pubblicata dal Tribunale di Ascoli Piceno Sez. Lavoro in data 17.05.2024 nel procedimento RG 963/22, notificata il 20.05.2024, accogliere le conclusioni formulate nel ricorso introduttivo del giudizio e, pertanto: 1) accertare e dichiarare, per tutto quanto esposto, che le patologie di cui soffre il Sig. e descritte in narrativa, sono derivate Pt_1 all'appellante per fatto e colpa esclusivi della in ragione delle violazioni di legge Controparte_3
indicate in premessa;
2) accertare e dichiarare, altresì, che le lesioni alla salute descritte in narrativa cui è affetto il Sig. sono state causate dalle condotte dolose o, in subordine, colpose Parte_1 della appellata come sopra esposte;
3) per l'effetto, voglia accertare e dichiarare che dalle CP_3
condotte censurate della sono derivati al Sig. Consorti postumi permanenti come Controparte_3
descritti nella premessa e nella narrativa;
4) conseguentemente, per l'effetto di tutto quanto esposto, ricorrendo nella fattispecie sia l'ipotesi di responsabilità contrattuale sia l'ipotesi di responsabilità extracontrattuale, sia l'ipotesi di illecito di cui all'art.590 C.P., voglia condannare la Controparte_3 al risarcimento in favore dell'appellante di tutti i danni diretti e indiretti subiti specificati in
[...]
narrativa ed ammontanti complessivamente quanto al danno biologico in Euro 50.151, quanto all'aumento personalizzato in Euro 15.045,30 e quanto all'ulteriore aumento (ex morale) in € 25.075,50, per un totale di € 90.271,80, oltre al risarcimento del danno alla capacità lavorativa specifica e/o al suo aggravamento valutabile nella misura di almeno 2/3 del danno biologico predetto, oltre interessi e rivalutazioni dalla domanda al saldo effettivo;
5) in subordine voglia condannare la Controparte_1
al risarcimento dei danni alla salute causati al Sig. e di cui in narrativa nella
[...] Parte_1
misura che sarà accertata in corso di causa previa espletanda CTU medica o, in ulteriore subordine, da liquidarsi secondo equità. Il tutto oltre interessi e rivalutazione dalla domanda al saldo effettivo;
6) con il favore delle spese e competenze di lite del doppio grado come per legge”.
Si è costituita in giudizio la ed ha resistito all'appello, del quale ha chiesto il Controparte_1
rigetto, assumendone l'infondatezza, in riferimento a ciascun motivo di gravame.
2 L'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso la Parte_1
sussistenza di una responsabilità datoriale per i danni che assume di aver subìto per le patologie asseritamente contratte (tenuto conto di una pregressa invalidità del 50% contratta a seguito di un sinistro stradale) nell'esercizio delle mansioni di sfalcio dell'erba con uso di mezzi meccanici (quali trattorino taglia erba, macchine tagliaerba, decespugliatore e soffiatore), di potatura di alberi, arbusti, siepi (con uso di motosega, molatrice, sramatore, tagliasiepi, cesoie elettriche e attrezzi da giardinaggio) e di preparazione del terreno (come la fresatura e l'erpicatura, o il taglio di cespugli), che richiedevano l'utilizzo di attrezzature producenti vibrazioni ed il sollevamento di pesi superiori ad 8kg, lamentando l'errata ricostruzione del fatto, l'illegittima mancata ammissione dei mezzi istruttori offerti e l'erronea applicazione di legge.
L'appello non è fondato.
In punto di diritto, è principio costantemente affermato dalla TE di Cassazione quello secondo il quale “Al fine dell'accertamento della responsabilità, di natura contrattuale, del datore di lavoro di cui all'art. 2087 cod. civ., incombe sul lavoratore che lamenti di aver subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l'onere di provare l'esistenza di tale danno, come pure la nocività dell'ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l'uno e l'altro elemento, mentre grava sul datore di lavoro - una volta che il lavoratore abbia provato le predette circostanze - l'onere di provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ovvero di aver adottato tutte le cautele necessarie per impedire il verificarsi del danno medesimo”. (così tra le tante Cass. Sez. L, Sentenza n. 4840 del 07/03/2006).
E' altresì noto il consolidato principio giurisprudenziale secondo cui, “nel sistema della tutela risarcitoria di diritto civile il nesso causale del danno con l'attività svolta dal lavoratore subordinato consente di ipotizzare, per un fatto che violi contemporaneamente sia diritti che spettano alla persona in base al precetto generale del "neminem laedere", sia diritti che scaturiscono dal vincolo giuridico contrattuale, il concorso dell'azione extracontrattuale di responsabilità ex art.2043 c.c. e di quella contrattuale basata sulla violazione degli obblighi di sicurezza posti a carico del datore di lavoro dall'art. 2087 c.c.. La duplicità del titolo risarcitorio comporta un distinto regime per ciascuna delle due azioni per quanto riguarda la distribuzione dell'onere della prova (gravando sul datore di lavoro la dimostrazione, quando sia dedotta la violazione dei suddetti obblighi contrattuali, di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno); ma ciò non incide sull'elemento costitutivo della fattispecie di illegittimità - rappresentato in entrambi i casi dal requisito soggettivo del dolo o della colpa che caratterizza la condotta antigiuridica, dovendosi comunque escludere la configurabilità di una responsabilità risarcitoria dell'imprenditore, in base ad un criterio puramente oggettivo di imputazione, per l'evento collegato al rischio dell'attività svolta nel suo interesse” (Cass. civ., Sez.lav., 26/10/1995,
n.11120). In altri termini, in ipotesi di concorso di responsabilità contrattuale e responsabilità
3 extracontrattuale o aquiliana, “la duplicità del titolo risarcitorio (violazione, rispettivamente, del preesistente vincolo obbligatorio e del generale precetto del neminem laedere) comporta un distinto regime per ciascuna delle due relative azioni quanto alla distribuzione dell'onere della prova, ma lascia ferma l'identità della causa petendi, ossia degli elementi di fatto soggettivi (dolo o colpa) ed oggettivi
(condotta antigiuridica e conseguente danno) determinativi delle due azioni di responsabilità” (Cass. civ., Sez.lav., 05/10/1994, n.8090). Ne consegue quindi che “la disposizione di cui all'art.2087 c.c. si qualifica alla stregua di norma di chiusura del sistema antinfortunistico estensibile a situazioni ed ipotesi non ancora espressamente considerate e valutate dal legislatore al momento della sua formulazione, ed impone all'imprenditore l'obbligo di tutelare l'integrità fisio - psichica dei dipendenti con l'adozione - ed il mantenimento perfettamente funzionale - di tutte le misure di tipo igienico - sanitario o antinfortunistico idonee, secondo le comuni tecniche di sicurezza, a preservare i lavoratori dalla lesione nell'ambiente od in costanza di lavoro anche in relazione ad eventi che non sono coperti specificamente dalla normativa antinfortunistica, giustificandosi l'interpretazione estensiva della cennata norma sia in base al rilievo costituzionale del diritto alla salute (art. 32 cost.), sia per il principio di correttezza e buona fede (art. 1175 e 1375 c.c.) cui deve essere improntato e deve ispirarsi anche lo svolgimento del rapporto di lavoro, sia, infine, pur se nell'ambito della generica responsabilità extracontrattuale (od aquiliana), ex art. 2043 c.c. in tema di "neminem laedere"” (Cass.Civ., sez. lav.,
11/04/2013 n.8855). In applicazione di siffatti principi, e quale naturale corollario degli stessi, “esula ogni aspetto di responsabilità qualora, nel caso concreto, il datore di lavoro abbia correttamente ed esaustivamente adempiuto a detti obblighi, sicchè non sia possibile ravvisare a suo carico alcun margine od elemento di colpa” (Cass. civ., Sez.lav., 03/09/1997, n.8422). Pertanto, sia che si qualifichi la domanda in termini di responsabilità contrattuale ex art.2087 c.c., sia che si lamenti la violazione del principio del “neminem laedere”, ai sensi dell'art.2043 c.c., grava comunque sul lavoratore, il quale lamenti di aver subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l'onere di provare l'esistenza di tale danno, come pure la nocività dell'ambiente di lavoro nonchè la connessione tra l'uno e l'altra. Incombe, invece, sul datore di lavoro l'onere di provare di aver adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del pregiudizio subito ovvero che la malattia non è ricollegabile alla violazione degli obblighi a suo carico. In altri termini, la responsabilità dell'imprenditore in tanto può essere affermata, in quanto sussista una lesione del bene tutelato che derivi causalmente dalla violazione di determinati obblighi di comportamento, imposti dalla legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche;
ne consegue che la verificazione del danno non è di per sè sufficiente per far scattare a carico dell'imprenditore l'onere probatorio di aver adottato ogni sorta di misura idonea ad evitare l'evento, atteso che la prova liberatoria a suo carico presuppone sempre la dimostrazione che vi è stata omissione nel predisporre le misure di sicurezza (suggerite dalla particolarità del lavoro, dall'esperienza e dalla tecnica) necessarie ad evitare il danno, mentre non può essere estesa ad ogni ipotetica misura di prevenzione, a
4 pena di fare scadere una responsabilità per colpa in una responsabilità oggettiva (Cass. civ., Sez.lav.,
05/03/2002, n.3162).
Ebbene, alla luce della documentazione in atti, rileva il Collegio che l'appellante Parte_1
non ha fornito sufficiente prova, il cui onere era su di lui ricadente, della sussistenza di specifiche omissioni datoriali nella predisposizione di quelle misure di sicurezza, suggerite dalla particolarità del lavoro, dall'esperienza e dalla tecnica, necessarie ad evitare il danno, che siano in concreto esigibili con riferimento agli standard di sicurezza suggeriti dalle conoscenze del tempo e di normale adozione nel settore.
E' noto il principio giurisprudenziale secondo cui, “in tema di danno alla salute del lavoratore, gli oneri probatori spettanti al datore di lavoro ed al lavoratore sono diversamente modulati nel contenuto
a seconda che le misure di sicurezza omesse siano espressamente e specificamente definite dalla legge (o da altra fonte ugualmente vincolante), in relazione ad una valutazione preventiva di rischi specifici, oppure debbano essere ricavate dallo stesso art. 2087 cod. civ., che impone l'osservanza del generico obbligo di sicurezza: nel primo caso, riferibile alle misure di sicurezza cosiddette "nominate", la prova liberatoria incombente sul datore di lavoro si esaurisce nella negazione degli stessi fatti provati dal lavoratore, ossia nel riscontro dell'insussistenza dell'inadempimento e del nesso eziologico tra quest'ultimo e il danno;
nel secondo caso, relativo a misure di sicurezza cosiddette "innominate", la prova liberatoria a carico del datore di lavoro è invece generalmente correlata alla quantificazione della misura della diligenza ritenuta esigibile, nella predisposizione delle indicate misure di sicurezza, imponendosi, di norma, al datore di lavoro l'onere di provare l'adozione di comportamenti specifici che, ancorché non risultino dettati dalla legge (o altra fonte equiparata), siano suggeriti da conoscenze sperimentali e tecniche, dagli "standards" di sicurezza normalmente osservati o trovino riferimento in altre fonti analoghe” (Cass.Civ., sez. lav., 02/07/2014 n°15082; Cass.Civ., sez. lav., 27/06/2014
n°14614; Cass.Civ., sez. lav., 22/01/2014 n°1312).
Ciò premesso, non è contestato, in punto di fatto, che il lavoratore abbia svolto, quale dipendente della ansioni consistenti, in base ai periodi stagionali dell'anno, in sfalcio Parte_2 dell'erba con uso di mezzi meccanici quali trattorino taglia erba, macchine tagliaerba, decespugliatore e soffiatore e, inoltre, nella potatura di alberi, arbusti, siepi con uso di motosega, molatrice, sramatore, tagliasiepi, cesoie elettriche e altri attrezzi da giardinaggio e nelle attività di preparazione del terreno, come la fresatura e l'erpicatura, o il taglio di cespugli”, e che nell'espletamento di tali compiti utilizzava strumenti come il decespugliatore, il tagliasiepi, la motosega, lo sramatore e le macchine tosaerba, con necessità di sollevare tali attrezzature e gli imballi contenenti i materiali per il giardinaggio. Il che rende del tutto superflua l'ammissione della prova testimoniale sui primi cinque capitoli di prova di parte attrice. Prova testimoniale che è da ritenersi inammissibile anche con riguardo agli ulteriori capitoli,
5 tenuto conto della circostanza che i capitoli nn.7, 8 e 9 sono inammissibilmente tesi alla prova della sussistenza di condotte genericamente omissive, e che i rimanenti capitoli hanno natura documentale e/o valutativa, in quanto tesi alla prova, non demandabile a testimoni, delle condizioni di salute del lavoratore. In buona sostanza, trattasi di richieste istruttorie di contenuto vago ed impreciso, in gran parte avulse da puntuali riferimenti a circostanze di tempo oggetto di diretta e personale constatazione, nel complesso insufficienti al raggiungimento della prova, in termini sufficientemente concreti e specifici, dei fatti costitutivi dedotti in giudizio.
La evidenziata lacunosità delle richieste istruttorie di parte attrice non appare superabile attraverso l'esercizio, da parte della TE , dei poteri officiosi previsti dall'art. 421 c.p.c., i quali, come è noto, non possono sopperire alle carenze probatorie delle parti, sanando le preclusioni e le decadenze in cui queste siano già incorse, le quali operano inderogabilmente in danno delle parti onerate e sono rilevabili anche d'ufficio (Cass.Civ., sez. lav., 27 settembre 2003, n.14404). In altri termini, l'indispensabilità dell'iniziativa ufficiosa del giudice non può essere volta a superare gli effetti inerenti a supplire ad una carenza di allegazione sui fatti costitutivi della domanda (Cass. civ. sez. lav., 11 aprile 2017, n. 9296;
Cass.Civ., sez. lav., 11/03/2011, n.5878), per cui nella fattispecie l'esercizio dei poteri ex art.421 c.p.c. non è consentito.
A ciò si aggiunga che le richieste istruttorie di parte attrice appaiono del tutto generiche e decontestualizzate in ordine ai presupposti della durata e della continuità dell'esposizione al rischio denunziato, per cui, alla luce della documentazione in atti, ritiene il Collegio che il lavoratore appellante non ha fornito prova sufficiente, il cui onere era su di lui ricadente, della sussistenza di specifiche omissioni datoriali nella predisposizione di quelle misure di sicurezza, suggerite dalla particolarità del lavoro, dall'esperienza e dalla tecnica, necessarie ad evitare il danno.
Ciò a maggior ragione ove si osservi che, come risulta per tabulas:
- il ha lavorato presso la (comprese le assunzioni a tempo Pt_1 Controparte_1
determinato) nel periodo dal 06.10.2008 al 23.01.2025, con qualifica professionale di giardiniere (v. modello Unilav);
- in data 04.11.2008 il ha partecipato ad un corso di formazione e informazione sui rischi Pt_1
generici ed aziendali, compilando uno specifico test di verifica ed apprendimento (v. doc. nn.
2-3 parte appellata); ulteriori corsi di formazione sono stati frequentati dal negli anni successivi Pt_1
(v. attestati di partecipazione doc. nn.5-6-7 parte appellata) (
- in data 01.03.2012 sono stati consegnati al dispositivi di protezione individuale (v. doc. n.4 Pt_1
parte appellata);
6 - in data 27.11.2013 il medico competente ha dichiarato il Consorti idoneo alla mansione specifica, ponendo (per la prima volta, a distanza di cinque anni dall'assunzione) la prescrizione di limitare il sovraccarico degli arti superiori e l'utilizzo di attrezzi vibranti;
- in data 01.12.2014, dopo che il 19.11.2014 il medico competente ha dichiarato il lavoratore idoneo alla mansione specifica con prescrizione più stringenti tese a limitare la movimentazione manuale dei carichi ed il sovraccarico degli arti superiori, nonché ad evitare l'utilizzo di strumenti vibranti, il
è stato tempestivamente sospeso dal lavoro ed è stato poi licenziato in data 22.01.2015 per Pt_1
sopravvenuta inidoneità fisica;
- i documenti di valutazione dei rischi da movimentazione manuale dei carichi e da vibrazioni sono intervenuti tra il novembre ed il dicembre 2014, a rapporto lavorativo ormai concluso (il lavoratore è stato sospeso in data 01.12.2014 e licenziato il 22.01.2015).
Orbene, è noto che, ai fini della individuazione del nesso causale, non è indispensabile che si raggiunga sempre la certezza assoluta ma, pur con tutte le cautele e le limitazioni del caso singolo, è sufficiente anche una legge statistica, purchè la prova della correlazione causale tra fatto ed evento attinga, nel singolo caso concreto, ad un livello di alta probabilità logica. Perché l'evento risulti attribuibile ad un agente partendo da una legge statistica o da una indagine epidemiologica è quindi necessario dimostrare nel singolo caso, in modo razionalmente controllabile, che, senza il comportamento dell'agente, con un alto grado di probabilità logica, l'evento non si sarebbe verificato. Ne deriva che, per poter superare la verifica di probabilità logica, la concreta situazione di fatto deve essere sempre fortemente contestualizzata e precisata con molti dettagli del caso concreto, al fine di restringere lo spettro delle possibili cause alternative e di individuare la causa con probabilità statistica sufficientemente elevata. In questa prospettiva, non sono sufficienti la correttezza dell'indagine epidemiologica, la presenza di informazioni di ordine biologico, la denuncia di misure preventive mai adottate, ma occorre che siano verificate le specifiche emergenze del caso concreto (il quadro clinico della malattia, l'anamnesi, la concreta esposizione a rischio, gli esami clinici, etc.).
In quest'ordine di concetti, rileva la TE che, trattandosi di malattia ad eziologia multifattoriale, il nesso causale relativo all'origine professionale della malattia non può essere ricostruito facendo ricorso a presunzioni semplici tratte da una “mera possibilità” eziologica, ma necessita di una concreta e specifica dimostrazione, quanto meno in termini di una “probabilità qualificata”, assistita da adeguati riscontri di carattere epidemiologico (Cass.Civ., sez. lav., 12/10/2012 n.17438; Cass.Civ., sez. lav., 05/08/2010
n°18270; Cass.Civ., sez. lav., 27/11/2007 n°24637), dimostrazione che nella fattispecie non è stata tuttavia raggiunta.
7 Per quanto fin qui esposto, poiché la responsabilità datoriale ex art.2087 c.c. non ha carattere oggettivo e non può essere estesa ad ogni ipotetica misura di prevenzione, deve concludersi che il lavoratore appellato non ha compiutamente soddisfatto l'onere di allegazione e prova su di lui ricadente.
L'applicazione di tali principi alla fattispecie concreta induce a ritenere non dimostrata la responsabilità della nella determinazione dell'evento lesivo ai danni del Controparte_1
lavoratore appellante.
Dalla lettura delle allegazioni attoree emerge infatti che:
- pur se l'azione risarcitoria è correlata ad una condotta datoriale ritenuta illegittima, con imposizione di condizioni di lavoro particolarmente gravose, con sottoposizione a vibrazioni e movimentazione manuale dei carichi, da cui sarebbero derivati postumi permanenti al lavoratore, non vengono individuate specifiche violazioni di prescrizioni poste dal D.Lgs.81/2008, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, essendosi il lavoratore limitato a citare genericamente il solo art.41 del D.Lgs. n.81/2008 in materia di sorveglianza sanitaria;
- nulla viene allegato e offerto di dimostrare con riguardo alla durata ed alla continuità della esposizione a rischio, stante la già evidenziata genericità e lacunosità delle richieste istruttorie, tenuto conto del fatto che, in un rapporto di lavoro iniziato il 06.10.2008, le prime prescrizioni del medico competente sono state poste solo in data 27.11.2013 e che, una volta che il peggioramento delle condizioni di salute ha determinato la sopravvenuta inidoneità fisica alle mansioni specifiche, il lavoratore è stato immediatamente sospeso e poi licenziato.
A ciò si aggiunga che le allegazioni attoree fanno evidente riferimento ad una vicenda sviluppatasi sul luogo di lavoro e ad una patologia di cui lo stesso lavoratore assume l'origine tecnopatica, e quindi soggetta ad assicurazione Del resto, se non si trattasse di malattia di origine lavorativa, non si CP_2 comprenderebbe per quale ragione l'attore abbia chiamato a risponderne il datore di lavoro.
Da ciò consegue che, pur qualificandosi la proposta domanda come “ordinaria azione di risarcimento danni”, trattandosi in ogni caso di domanda di risarcimento del danno biologico correlato ad una malattia di origine professionale, deve trovare comunque applicazione la disciplina prevista dal d.p.r. 30 giugno
1965, n. 1124, con la conseguenza che il datore di lavoro può esserne chiamato a rispondere direttamente solo nella misura non coperta dall'assicurazione (c.d. danno differenziale), stante l'esonero da CP_2 responsabilità previsto dall'art.10 del d.p.r. n.1124/1965.
A fronte della sussistenza di un danno di origine tecnopatica (come allegato dall'attore nel caso in esame), non vi è dubbio alcuno sulla possibile coesistenza tra l'indennizzo ex art. 13 D.Lgs. CP_2
38/2000 (che, come è noto, è determinato dalla legge in misura forfettaria e predeterminata, è dovuto prescindendo dall'individuazione del responsabile, è teso ad assolvere ad una funzione sociale ed è
8 finalizzato a garantire mezzi adeguati alle esigenze di vita del lavoratore secondo quanto previsto dall'art. 38 Cost. – cfr. TE costituzionale n° 87/1991) e la tutela risarcitoria di diritto comune (quale quella azionata nel caso in esame), in cui assume rilievo la “personalizzazione” del danno biologico o delle altre componenti del danno, mirata a risarcire gli svantaggi, le privazioni e gli ostacoli che la menomazione denunciata ha comportato con riferimento agli ambiti extralavorativi ed agli altri modi in cui essa esplica la sua personalità nella propria vita (c.d. danno alla vita di relazione o danno esistenziale, correlato alle specifiche abitudini di vita del soggetto leso), che si riducono ad un coacervo di ipotesi che necessitano di una rigorosa prova caso per caso.
Ne consegue che trova applicazione alla fattispecie in esame il disposto di cui all'art.53, quinto comma, del d.p.r. n.1124/1965, ai sensi del quale il datore di lavoro deve denunciare la malattia professionale all' “entro i cinque giorni successivi a quello nel quale il prestatore d'opera ha fatto CP_2 denuncia al datore di lavoro della manifestazione della malattia”. L'operatività della tutela CP_2
presuppone quindi un duplice obbligo di denuncia, dovendo il lavoratore denunciare la malattia al datore di lavoro affinché quest'ultimo possa poi effettuare la prescritta denuncia all' CP_2
Non può infatti sostenersi che la mancata attivazione della tutela per omissione dell'obbligo di CP_2
denuncia gravante sul lavoratore, possa esporre il datore di lavoro ad una responsabilità risarcitoria per l'intero danno, ponendo così nel nulla il parziale esonero da responsabilità previsto dall'art.10 del d.p.r.
n.1124/1965 solo sulla base di una scelta discrezionale del soggetto danneggiato.
Né tanto meno vi è in atti dimostrazione alcuna di una conoscenza della malattia ottenuta aliunde dal datore di lavoro, atteso che, da un lato, non è stata fornita prova documentale che le certificazioni mediche in atti siano mai pervenute nella sfera di conoscenza del datore di lavoro, e che, dall'altro, la conoscenza ex parte datoris avrebbe dovuto investire non solo la insorgenza della malattia in sé, ma anche e soprattutto la sua riconducibilità eziologica all'attività lavorativa svolta.
Sulla scorta di tali considerazioni, deve dunque ritenersi verosimile che il lavoratore non ha mai denunciato al datore di lavoro (nè quest'ultimo all' l'insorgenza della malattia professionale e che, CP_2
pertanto, il datore di lavoro ha avuto conoscenza della stessa solo con i certificati di idoneità con prescrizioni emessi dal medico competente in data 27.11.2013 e 19.11.2014, nel periodo immediatamente precedente la sospensione dal lavoro del 01.12.2014 ed il successivo licenziamento del
22.01.2015. Pertanto, la domanda di risarcimento del danno non può essere in questa sede accolta, atteso che la responsabilità datoriale presuppone necessariamente un precedente diniego da parte dell' o CP_2
quanto meno la liquidazione di un indennizzo insufficiente a coprire per intero il danno biologico subìto, tale da lasciare spazio alla liquidazione di un danno differenziale.
9 In carenza di tali necessari presupposti, la domanda di risarcimento del danno proposta da Parte_1
non può che essere respinta, con conseguente integrale conferma della sentenza impugnata, senza
[...]
necessità di attività istruttoria.
Le spese del grado seguono la regola generale della soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Si applica l'art. 1 comma 17 della legge 228\2012, che ha modificato l'art.13 del d.p.r. n.115\2002, mediante l'inserimento del comma 1 quater, a mente del quale, se l'impugnazione principale o incidentale
è respinta integralmente, o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1 bis, salvo eventuali motivi di esenzione.
P.Q.M.
La TE di Appello di Ancona, Sezione Lavoro e Previdenza, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n°159/2024 emessa dal Tribunale di Ascoli Piceno, in funzione di giudice del lavoro, in data 17.05.2024, contrariis reiectis, così decide:
- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante alla rifusione a ciascuna delle parti appellate delle spese del grado, che si liquidano, per ognuna di esse, in complessivi €.3.500,00, oltre spese generali nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione (art.2 D.M.10.03.2014), I.V.A. e C.A.P.;
- dichiara la ricorrenza dei presupposti oggettivi per il versamento, da parte dell'appellante, del doppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, fatti salvi eventuali motivi di esenzione.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 10 Aprile 2025.
IL PRESIDENTE est.
Luigi Santini
(Atto sottoscritto digitalmente)
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