Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 03/04/2025, n. 211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 211 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 541/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 26/3/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 4/2/2025 da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato ANGIOLO Parte_1 C.F._1
MASOTTI ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Castelnuovo di Garfagnana
(Lu), Piazza del Duomo n.5, giusta procura in atti e
C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato ALESSANDRA Parte_2 C.F._2
MALATESTA ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Castelnuovo di
Garfagnana (LU), viale Pascoli n. 44, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: cumulo di domande di separazione e divorzio su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1. I ricorrenti vivranno separati nel rispetto reciproco, fermi restando per entrambi i relativi obblighi di legge, libero ciascuno di fissare la propria residenza ove riterrà opportuno informando l'altra parte sul luogo di domicilio del minore che risiederà con essi, in regime paritario.
2. La casa coniugale ubicata nel Comune di Barga (LU), Via S. Antonio Abate n.20, verrà assegnata alla signora che vi abiterà assieme ai figli. (ivi compreso quello nato alla signora Parte_2 [...]
da precedente relazione) Il Sig. si impegna a trasferire formalmente la Pt_2 Parte_1 propria residenza dall'abitazione dove attualmente abita al momento della sottoscrizione e deposito del presente ricorso, con le precisazioni di cui in premessa.
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3. Il figlio sarà affidato in forma paritaria ad entrambi i genitori con domicilio presso il ER padre e presso la madre, mentre la residenza rimarrà presso la madre, unicamente per motivi di natura anagrafica e/o amministrativa dato che il figlio trascorrerà con il padre e la madre un uguale periodo di tempo. I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà nel momento i cui si presenterà la necessità dell'assunzione della decisione stessa. I ricorrenti si impegnano a cooperare per l'equilibrata crescita psicofisica del figlio ER in ogni ambito della sua vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo l'instaurarsi da parte dello stesso in ogni modo, duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4. Il figlio abiterà in forma paritaria presso le abitazioni di residenza di entrambi genitori ER nel rispetto dei seguenti patti:
41a) durante la settimana: in cui il padre svolgerà attività lavorativa presso lo stabilimento Kedrion dalle ore 06,00 alle ore 14,00 la signora o i suoi genitori o persona da Lei delegata Parte_2
(rientrante nella lista attualmente depositata presso l'istituto scolastico ove studia e ER condivisa da entrambi i genitori), accompagnerà il figlio a scuola la mattina del lunedì. I genitori del signor o persona da lui delegata (rientrante nella lista attualmente depositata Parte_1 presso l'istituto scolastico ove studia e condivisa da entrambi i genitori ) lo andrà a prendere ER all'uscita della scuola e il signor lo terrà presso di se con pernottamento nella sua Parte_1 residenza nei giorni di lunedì, martedì e mercoledì allorché Lui o i suoi genitori o persona da lui delegata rientrante nella lista attualmente condivisa da entrambi i ricorrenti e depositata presso l'istituto scolastico ove studia lo accompagnerà a scuola il giovedì mattina. La signora ER [...]
o i suoi genitori o persona da Lei delegata ed indicata nella lista attualmente depositata Pt_2 presso l'istituto scolastico ove studia e condivisa da entrambi i genitori lo andrà a prendere ER all'uscita di scuola alle ore 16:30 di tale giorno. - quindi rientrerà a casa della madre con ER la quale trascorrerà le giornate di giovedì sera, venerdì, sabato e domenica. — Nel tardo pomeriggio della domenica la madre accompagnerà il bimbo dal padre, prima di cena e comunque non oltre le ore 20:30.
4/b) nella settimana in cui il signor svolgerà attività lavorativa presso lo stabilimento Parte_1
Kedrion dalle ore 14,00 alle ore 22,00 il figlio verrà da lui (o dai suoi genitori o da un suo incaricato sempre rientrante nella lista depositata presso l'istituto scolastico ove attualmente studia e ER condivisa dai genitori) accompagnato a scuola e risiederà con la madre, il lunedì dall'uscita della scuola il martedì, il mercoledì ed il giovedì. All'uscita dalla scuola di tale giornata circa alle ore
16,30 il padre, o i suoi genitori o persona da lui incaricata indicata nella lista attualmente depositata presso l'istituto scolastico ove attualmente studia e condivisa da entrambi i ricorrenti, ER prenderà con se il bimbo che trascorrerà con il signor il giovedì sera e le giornate Parte_1 di venerdì, sabato e domenica. Nel tardo pomeriggio della domenica il padre prima di cena e in ogni caso non oltre le ore 20:30 accompagnerà il bimbo dalla madre. - Fatti salvi in ogni caso possibili diversi accordi fra i genitori. I ricorrenti si impegnano reciprocamente allo scopo di favorire l'interesse primario del figlio a cercare soluzioni che vadano incontro alle sue esigenze, senza tenere comportamenti che possano causare a apprensione. - Con riferimento alla settimana in cui ER il signor lavorerà dalle ore 14,00 alle ore 22,00 lo stesso sin da ora comunica la sua Parte_1 disponibilità a che la signora o i suoi genitori o persona da Lei delegata (sempre Parte_2
2 rientrante nella lista attualmente depositata presso l'istituto scolastico ove studia e condivisa ER da entrambi i genitori) nei giorni di giovedì e venerdì possa andare a prendere il figlio all'uscita della scuola e lo riporti presso l'abitazione paterna entro le ore 20,30 di tali giorni, sempre previo accordo con il padre. — Stessa regola sarà valida per il signor con le modalità Parte_1 sopraindicate nelle giornate di sabato e domenica quando abiterà con la madre sempre ER previo accordo con la stessa. — In ogni caso quando risiederà con l'altro ricorrente, la ER parte con la quale il bimbo non abiterà potrà colloquiare telefonicamente con lo stesso.
4/c) Le vacanze natalizie e pasquali verranno trascorse da con i genitori nel rispetto del ER piano genitoriale sopra indicato ai punti 4/a e 4/b. I Genitori in particolare concordano che il figlio trascorrerà con il padre la vigilia di Natale, il giorno di Natale con la madre e il giorno di ER
Santo Stefano con il padre, ed ancora col padre l'ultimo dell 'anno e il primo giorno dell'anno con la madre, la vigilia della Befana con la madre ed il giorno della Befana con il padre e così ad anni alterni. Stessa regola sarà valida per le vacanze pasquali che verranno trascorse da con i
ER genitori nel rispetto del piano genitoriale sopra indicato nei punti 4/a e 4/b. Il figlio
ER trascorrerà il giorno di Pasqua con il padre ed il giorno di Pasquetta con la madre, e così via nel rispetto del criterio dell'alternanza. — In ogni caso durante tali festività il genitore con il quale non si troverà potrà previo accordo telefonico con 1' altro trascorrere con lo stesso un po' di
ER tempo. 4/d) vacanze estive (mesi di giugno, dalla data della fine delle lezioni scolastiche, luglio ed agosto e periodo del mese di settembre fino all'inizio delle lezioni scolastiche) verranno trascorse da con i genitori nel rispetto del piano genitoriale sopra indicato ai punti 4/a e 4/b, con la
ER precisazione che ciascun genitore potrà trascorrere assieme al figlio 15 giorni continuativi
ER
o in più soluzioni anche in località di villeggiatura. Se possibile i genitori si comunicheranno l'un l'altro il periodo o i periodi che trascorreranno con il figlio con un congruo preavviso almeno entro il 31 maggio di ogni anno. Sono fatti salvi diversi accordi che dovessero di volta in volta essere presi tra i genitori di in considerazione delle necessità del figlio. Nel periodo delle vacanze estive ER il figlio abiterà con il padre o con la madre nei giorni di loro riferimento a partire dalle ore ER
10:00 del giorno fino alle ore 21 del giorno in cui rientrerà in casa dell'altro genitore. Sempre nel rispetto delle modalità sopra indicate e del criterio paritario.
5. Essendo i genitori economicamente autosufficienti rinunciano reciprocamente per se a qualunque forma di mantenimento. Per quanto riguarda l'assegno unico che verrà riscosso dal signor
[...]
lo stesso corrisponderà alla signora mensilmente la metà del suo Pt_1 Parte_2 ammontare a decorrere dal mese di gennaio 2025. Soltanto durante i mesi di luglio ed agosto fino a quando la signora sarà insegnante precaria il signor le corrisponderà Pt_2 Parte_1
l'integrale ammontare dell'Assegno Unico;
6. Le altre spese straordinarie nell'interesse del figlio saranno a carico di ciascun genitore nella misura del 50% e verranno effettuate nel rispetto dei criteri contenuti nel Protocollo in materia di famiglia adottato dal Tribunale di Lucca.
ALTRE DISPOSIZIONIPATRIMONIALI
7. Essendo i coniugi in regime di comunione il signor niente avrà a che fare con la Parte_1 somma contenuta nella polizza stipulata nell'anno 2011 n. 022210446 intestata a ed Parte_2 esistente presso l'Agenzia di Alleanza Assicurazioni di Fornaci di Barga e rinuncia a qualunque suo eventuale diritto al riguardo. Stesso discorso varrà per il conto corrente n. 2727 esistente presso la Co
.M. filiale di Fornaci di Barga intestato a con riferimento al quale il signor Parte_2 Pt_1
3 rinuncia a qualunque suo eventuale diritto al riguardo. La signora rinuncia Pt_1 Parte_2
a qualunque suo eventuale diritto sul conto corrente esistente presso la Banca Mediolanum agenzia di Castelnuovo di Garfagnana intestato a Parte_1
8. Per quanto riguarda il mobilio che arreda la casa coniugale il signor rinuncia a Parte_1 qualunque suo diritto sui mobili che la arredano.
9. Entrambi i ricorrenti si autorizzano reciprocamente al rilascio dei rispettivi passaporti con inserzione in essi del figlio minore ER
10. Fermo restando quanto suddetto i ricorrenti si danno altresì atto di aver risolto con la sottoscrizione del presente accordo qualunque questione o problematica che fra gli stessi fosse eventualmente insorta e dichiarano sempre con la sottoscrizione del presente atto di niente aver a pretendere in alcun campo alla data odierna l'una dall'altra parte per qualunque titolo e/o ragione derivante dall'intercorsa convivenza fra di essi instaurata sia prima che durante il matrimonio e rinunciano a eventuali azioni intraprese in proposito in sede civile.
11. Con la sottoscrizione del presente ricorso le parti si obbligano a rimettere eventuali iniziative intraprese in sede penale l'una nei confronti dell'altro coniuge (querele, ecc.), e sin da ora dichiarano di accettare una tale remissione a spese compensate senza niente avere niente a pretendere ad alcun titolo dall'altra parte.
12. Per quanto riguardano le spese di mantenimento di ciascuno dei ricorrenti provvederà ER in proprio nel periodo in cui il figlio abiterà con lui, senza che l'altra parte possa pretendere alcunché».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Barga (LU) il 24/6/2017, dal quale è nato il figlio ER
(nato il [...]) ancora minorenne - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte.
Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte.
Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto.
Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la sussistenza del requisito della intollerabilità della prosecuzione della convivenza, la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di separazione personale merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 151 cod. civ.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti.
Si dà atto che, con il ricorso introduttivo del procedimento di separazione personale, le parti hanno, altresì, proposto domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, formulando le condizioni connesse a tale pronuncia.
4 Essendo la domanda così proposta procedibile - ai sensi dell'art. 473-bis.49, comma 1, cod. proc. civ.
- soltanto decorso il termine indicato dall'art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n.
898, e previo passaggio in giudicato della odierna sentenza, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore, affinché questi, decorso il termine a tal fine previsto dalla legge, provveda ad acquisire - sempre con la modalità di cui all'art. 127-ter cod. proc. civ. - le note scritte contenenti la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e la conferma da parte delle stesse delle istanze e conclusioni congiunte già formulate con riferimento alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
A tale proposito, il Collegio ritiene sin da ora opportuno precisare che la modifica unilaterale delle predette condizioni formulate con il ricorso introduttivo sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis.19, comma 2, cod. proc. civ. In tale ipotesi, se le parti non raggiungeranno un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda di divorzio, difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni di cui all'art. 473-bis.51, comma 2, cod. proc. civ.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, non definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi Parte_1 Parte_2 uniti in matrimonio in Barga (LU) in data 24/6/2017, debitamente trascritto nel Registro degli
Atti di Matrimonio del Comune di Barga (LU) all'Atto Numero 3, Parte II, Serie A, Ufficio Stato
Civile, dell'Anno 2017, autorizzandoli a vivere separati, ciascuno libero di fissare la residenza ove riterrà più opportuno, pur sempre con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate in ordine alla separazione personale pronunciata, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) PROVVEDE come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del giudice relatore dott. Gerardo Boragine;
d) SPESE DI LITE al definitivo;
e) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Barga (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 26/3/2025.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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