Ordinanza cautelare 1 dicembre 2023
Sentenza 7 aprile 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 07/04/2026, n. 648 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 648 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00648/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01641/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1641 del 2023, proposto da
Enerthink Italia 5 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Roberto Germoleo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, presso cui domicilia “ex lege” in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;
per l'annullamento
dei 17 provvedimenti di revoca dei relativi nulla osta provvisoriamente concessi ai sensi dell’art. 42 ss. d.l. 21 giugno 2022, n. 73, conv. con l. 4 agosto 2022, n. 122, e del d.P.C.M. 21 dicembre 2021, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 febbraio 2026 il dott. RA TA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Enerthink Italia 5 S.r.l. ha impugnato d’innanzi a questo Tribunale Amministrativo Regionale 17 provvedimenti con cui il Ministero dell’Interno, Sportello Unico dell’Immigrazione di Vibo Valentia, ha revocato il nulla osta concesso, su richiesta di detta società, ad altrettanti lavoratori stranieri.
La ricorrente ha dedotto, sul piano formale, che i provvedimenti difetterebbero di motivazione, non avendo l’amministrazione dato conto delle argomentazioni spese in sede di contraddittorio endoprocedimentale.
Sul piano sostanziale, invece, ha contestato la sussistenza dei presupposti per la revoca del nullaosta.
2. – Costituitasi per resistere l’amministrazione, con ordinanza dell’1 dicembre 2023, n. 680, è stata rigettata l’istanza di tutela cautelare.
Quindi, il ricorso è stato trattato all’udienza pubblica del 18 febbraio 2026.
3. – Sussiste il vizio di difetto di motivazione con riferimento ai provvedimenti di revoca del nulla osta datati 4 ottobre 2023, resi nei procedimenti nn. P-VV/L/Q/2023/100391, relativo al cittadino straniero NG AR, P-VV/L/Q/2023/100392, relativo al cittadino straniero NG Sital, P-VV/L/Q/2023/100393, relativo al cittadino straniero NG RJ, P-VV/L/Q/2023/100394, relativo al cittadino straniero AL AL, P-VV/L/Q/2023/100395, relativo al cittadino straniero AK AK.
Il vizio, riconosciuto dalla stessa amministrazione nella relazione all’Avvocatura dello Stato e da questa depositata in giudizio, si rivela sol che si legga la parte del provvedimento destinata a evidenziarne le ragioni: «si chiede di voler esibire riscontri documentali tesi a giustificare il volume di affari dichiarato, precisando che la documentazione inoltrata deve essere sottoscritta dal legale rappresentante della Ditta e corredata da copia del documento di identità in corso di validità» . Si tratta, evidentemente, di una richiesta interlocutoria di produzione di documenti, che peraltro la parte ricorrente afferma di aver prodotto, che non può evidentemente giustificare il provvedimento di revoca.
4. – Gli altri 12 provvedimenti di revoca, invece, resistono alle censure mossegli.
Sotto un primo profilo, l'obbligo del preavviso di rigetto non impone, ai fini della legittimità del provvedimento adottato, la confutazione analitica delle deduzioni dell'interessato, essendo sufficiente la motivazione complessivamente e logicamente resa a sostegno del provvedimento finale, purché non contenga elementi nuovi e non enucleabili dalla comunicazione ex articolo 10- bis l. 7 agosto 1990, n. 241 (Cons. Stato, Sez. II, 18 novembre 2025, n. 9018).
Ciò posto, le motivazioni della contestata revoca sono non solo pienamente intellegibili, ma anche condivisibili.
Innanzitutto, è pacifico che la società non avesse una matricola INPS, fatto evidentemente incompatibile con la necessità di impiegare ben 17 lavoratori stranieri.
I dati economici relativi al fatturato, su cui vi è peraltro discrepanza tra quanto indicato nella dichiarazione IVA e quanto dichiarato dal legale rappresentante in sede di richiesta di nullaosta all’impiego, giustificano le perplessità dell’amministrazione in ordine alla idoneità della struttura di impresa ad assorbire la presa in carico dell’ingente numero di cittadini extracomunitari indicati.
Infine, anche l’erronea indicazione del contratto collettivo da applicare corrobora la valutazione di inidoneità della struttura.
5. – Stante l’esito solo parzialmente vittorioso del ricorso, le spese di lite possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie parzialmente e, per l’effetto, annulla i provvedimenti di revoca del nulla osta datati 4 ottobre 2023, resi nei procedimenti nn. P-VV/L/Q/2023/100391, relativo a NG AR, P-VV/L/Q/2023/100392, relativo a NG Sital, P-VV/L/Q/2023/100393, relativo a NG RJ, P-VV/L/Q/2023/100394, relativo a AL AL, P-VV/L/Q/2023/100395, relativo a AK AK.
Rigetta nel resto.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
VO LE, Presidente
RA TA, Consigliere, Estensore
Federico Baffa, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RA TA | VO LE |
IL SEGRETARIO