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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 21/03/2025, n. 282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 282 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1773/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Giudice, lette le note scritte in sostituzione dell'udienza, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., depositandola telematicamente.
Il Giudice
(dott. Stefania Calò)
pagina 1 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale ordinario di Reggio Emilia, in persona del giudice unico dott.ssa Stefania Calò, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 1773/2024 r.g. promossa da: rappresentata e difesa dall'Avvocato EUGENIA PELLATI presso il Parte_1
cui studio in SCANDIANO, VIALE MAZZINI, n. 23, è elettivamente domiciliata;
RICORRENTE contro
, rappresentata e difesa dall'Avvocato Controparte_1
MARIO MOZZI presso il cui studio in PIACENZA, VIA PANTALINI, N. 7, è elettivamente domiciliata;
Controparte_2 rappresentata e difesa dall'Avvocato FABIO PISTORINO presso il cui studio in ROMA,
VIA GIUSEPPE FERRARI, N. 4, è elettivamente domiciliato;
RESISTENTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte in sostituzione dell'udienza cartolare del
20.3.2025.
FATTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 6.6.2024, la IGnora Parte_1
ha assunto:
- che in data 25/02/2020 l' le aveva notificato la cartella Controparte_3
n. 109 2020 00002442 65 002, di intimazione di pagamento della somma di € 30.923,96, sulla base del ruolo straordinario n. 2020/000152 “Entrate coattive anno 2019”, formato pagina 2 di 12 dall'ente creditore reso esecutivo Controparte_2
il 30/10/2019;
- che, in particolare, aveva garantito, Controparte_2
per conto del Fondo di Garanzia per le P.M.I. istituito dalla Legge n. 662/1996, un finanziamento erogato da a , Parte_2 Controparte_4
nei confronti della quale la IGnora si era costituita fideiussore;
Pt_1
- che in conseguenza dell'inadempimento di tale società, aveva Parte_2
escusso la garanzia prestata in proprio favore da Controparte_2 fino alla concorrenza della somma di € 30.000,00, con conseguente
[...]
surrogazione di tale banca nelle ragioni di nei confronti della società Parte_2
debitrice e della IGnora Pt_1
- che l'ente creditore non aveva il diritto di procedere, per il tramite dell'agente della riscossione, mediante procedura esattoriale, ad esecuzione forzata con riguardo alla somma di cui alla predetta cartella di pagamento per i seguenti motivi:
a) inesistenza di un valido ed autonomo titolo esecutivo a fondamento dell'azione esecutiva minacciata: in particolare, avrebbe Controparte_2
dovuto preventivamente munirsi di un valido ed autonomo titolo esecutivo, previsto come necessario dall'art. 21 del D. Lgs. n. 46/1999, per potere agire contro la società debitrice e la IGnora non avendo il credito azionato natura tributaria;
Pt_1
b) nullità della fideiussione omnibus sottoscritta dalla IGnora in data 20/06/2013 a Pt_1
garanzia di tutte le obbligazioni assunte dalla società debitrice nei confronti di
[...]
ricalcando il testo della fideiussione lo schema contrattuale predisposto Parte_2 dall'ABI, dichiarato contrario alla normativa antitrust dal provvedimento della Banca
d'Italia n. 55 del 02/05/2005, con conseguente applicazione del termine decadenziale prevista dall'art. 1957 c.c. ed estinzione della garanzia prestata, non essendo stata avviata alcuna iniziativa giudiziaria nei confronti della società debitrice e della IGnora nel Pt_1
termine decadenziale;
c) nullità della fideiussione omnibus prestata dalla IGnora per contemporanea Pt_1
presenza di due garanzie sulla parte di finanziamento coperto dal Fondo di Garanzia: in particolare, la predetta fideiussione doveva ritenersi nulla, essendo stata prestata a garanzia del 60% della somma erogata da con il finanziamento per cui è causa, Parte_2
pur essendo detta percentuale già garantita dal Fondo di Garanzia per le P.M.I. ai sensi pagina 3 di 12 della Legge n. 662/1996, con conseguente violazione dell'art. 4, comma 4, dell'allegato 1 al
D.M. 23/09/2005.
Sulla base di tali premesse, la ricorrente ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in accoglimento della presente opposizione ex art. 615 comma 1 c.p.c.,
In via preliminare e cautelare: sospendere inaudita altera parte e con decreto – ovvero in subordine, previa fissazione di apposita udienza e con ordinanza – l'efficacia esecutiva del titolo rappresentato dalla cartella di pagamento n. 109 2020 00002442 65 002 e dalla relativa iscrizione a ruolo n. 2020/000152 per tutti i motivi in atti esposti.
In via principale e nel merito: 1) accertare e dichiarare l'inesistenza di un valido ed autonomo titolo esecutivo ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 46/1999 e, per l'effetto, dichiarare la nullità e/o l'inefficacia e/o l'annullamento della cartella di pagamento impugnata n. 109 2020 00002442 65 002 notificata in data 25/02/2020 nei confronti della IG.ra per tutti i motivi in atti esposti;
2) accertare e dichiarare la nullità Parte_1
della fideiussione omnibus sottoscritta dalla IG.ra in data 20/06/2013 in Parte_1
quanto riproduttiva dello schema ABI dichiarato in contrasto con la normativa antitrust dalla Banca d'Italia con provvedimento n. 55/2005 e, per l'effetto, dichiarare la liberazione della stessa dalla garanzia fideiussoria prestata nonché l'illegittimità e/o la nullità e/o l'inefficacia e/o l'annullamento della cartella di pagamento impugnata n. 109
2020 00002442 65 002 notificata in data 25/02/2020 per tutti i motivi in atti esposti;
in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto della domanda di nullità sopra indicata, accertare e dichiarare la nullità parziale della fideiussione omnibus sottoscritta dalla IG.ra in data 20/06/2013, con riguardo alle clausole 2) e 6) in quanto Parte_1
riproduttive delle clausole illecite contenute nello schema ABI dichiarato in contrasto con la normativa antitrust dalla Banca d'Italia con provvedimento n. 55/2005 e, per l'effetto, dichiarare l'intervenuta estinzione per decadenza ai sensi dell'art. 1957 c.c. della garanzia fideiussoria prestata dalla IG.ra , con conseguente liberazione della stessa, Parte_1 nonché l'illegittimità e/o la nullità e/o l'inefficacia e/o l'annullamento della cartella di pagamento impugnata n. 109 2020 00002442 65 002 notificata in data 25/02/2020 per tutti i motivi in atti esposti;
3) accertare e dichiarare la nullità della fideiussione omnibus sottoscritta dalla IG.ra in data 20/06/2013 nella parte in cui si sovrappone Parte_1 alla garanzia prestata dal Fondo di Garanzia per le P.M.I. e, per l'effetto, dichiarare la pagina 4 di 12 liberazione della stessa dalla garanzia fideiussoria prestata nonché l'illegittimità e/o la nullità e/o l'inefficacia e/o l'annullamento della cartella di pagamento impugnata n. 109
2020 00002442 65 002 notificata in data 25/02/2020 per tutti i motivi in atti esposti.
In ogni caso: con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio.
In via istruttoria, si chiede fin da ora che l'Ill.mo Giudice adito voglia ordinare l'esibizione in giudizio ex art. 210 c.p.c. del modulo standard di fideiussione omnibus utilizzato da altre banche in epoca coeva a quella della stipulazione della fideiussione omnibus per cui è causa (anno 2013), individuando a tale fine istituti bancari di diverso dimensionamento nei confronti dei quali pronunciare l'ordine. Con ogni e più ampia riserva istruttoria ai sensi di legge”.
L si è costituita in giudizio, replicando che tutte le E_ contestazioni sollevate nel ricorso riguardavano aspetti antecedenti l'iscrizione a ruolo, sicché avrebbero potuto essere oggetto di contestazione solo nei confronti di P_
, essendo l'Agente della Riscossione il collettore che non può operare controlli al
[...]
di fuori delle proprie competenze specifiche e predeterminate per legge.
In ragione di quanto precede, l' ha concluso come E_
segue:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Reggio Emilia adito, contrariis reiectis, rigettata ogni richiesta di sospensiva mancandone i presupposti di fatto e di diritto, previa verifica dell'interesse ad agire da parte della ricorrente, confermare in ogni sua parte la conformità e correttezza della cartella esattoriale n.10920200000244265002 notificata per compiuta giacenza il 31/12/2021, confermando la validità di ogni atto di e ogni attività da questa posta in E_
essere.
Comunque vinte le spese a favore dello scrivente difensore che si dichiara antistatario”.
Il si è costituito in giudizio assumendo Controparte_2
l'infondatezza di tutti i motivi di opposizione e, dunque, concludendo come segue:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
-in via pregiudiziale di rito, ai sensi dell'art. 269 c.p.c., autorizzare la chiamata in causa di
(p.I.V.A. ), in persona del legale rappresentante pro Parte_2 P.IVA_1
tempore, con sede legale in (C.A.P. 20126) Milano, alla Piazza del Calendario, 3, (P.E.C.
, disponendo il differimento della prima udienza per consentire Email_1 la citazione del terzo nel rispetto dei termini a comparire di cui all'art. 163 bis c.p.c.;
pagina 5 di 12 -in via preliminare, respingere la richiesta di sospensione della cartella di paga-mento impugnata, per le ragioni di cui in narrativa;
-sempre in via preliminare, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva di in relazione ai motivi di opposizione sviluppati dall'opponente nell'atto Parte_3
introduttivo del presente giudizio, per tutto quanto attiene ai rapporti contrattuali intervenuti tra la Banca IN ( , la società ZI ( Parte_2 [...]
ad oggi fallita) e i suoi fideiussori (Signora Controparte_4 Parte_1
e Signor per tutti i motivi dedotti in atto;
[...] Controparte_6
-nel merito, premessa ogni e più opportuna declaratoria del caso e di legge, respingere tutte le domande ed eccezioni sviluppate dall'opponente nei confronti di , in Parte_3
quanto destituite di ogni fondamento per quanto esposto in narrativa e non supportate da alcuna prova e per l'effetto confermare integralmente la cartella di pagamento impugnata;
-in via riconvenzionale, nella denegata e non creduta ipotesi in cui dovesse risultare accertata e dichiarata fondata, anche soltanto in parte, la domanda dell'opponente e/o dichiarata una responsabilità di - anche per violazione di norme Parte_2
imperative - condannare quest'ultima al rimborso in favore del i tutte le Parte_4 spese da quest'ultimo sostenute e da sostenersi in dipendenza del presente giudizio (anche quelle legali, nella denegata e non creduta ipotesi di condanna), oltre al risarcimento di ogni e qualsivoglia danno subito e subendo ed, in ogni caso, al rimborso di ogni altro onere sopportato a causa della condotta del soggetto richiedente ( . Parte_2
Con vittoria di spese, competenze, I.V.A. e C.P.A., oltre rimborso forfettario come per legge”.
Respinta l'istanza di autorizzazione alla chiamata in causa del terzo, con provvedimento in data 12.9.2024 è stata sospesa l'efficacia esecutiva del titolo ed ordinata, ex art. 210 c.p.c., agli istituti di credito indicati nel predetto provvedimento, l'esibizione in giudizio dei modelli di fideiussione omnibus utilizzati da ciascun istituto nel giugno 2013.
Acquisiti tali modelli, la causa è stata rinviata, per la precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza cartolare del 20.3.2025, con termine sino al
30.1.2025 per il deposito di note conclusive.
DIRITTO
1.
Sull'eccezione di carenza di legittimazione passiva dell' E_
.
[...]
pagina 6 di 12 Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, “il contribuente che impugni una cartella esattoriale emessa dal concessionario della riscossione per motivi che attengono alla mancata notificazione, ovvero anche alla invalidità degli atti impositivi presupposti, può agire indifferentemente nei confronti tanto dell'ente impositore quanto del concessionario, senza che tra i due soggetti sia configurabile alcun litisconsorzio necessario. In entrambi i casi, la legittimazione passiva spetta all'ente titolare del credito tributario e non già al concessionario, il quale, in presenza di contestazioni involgenti il merito della pretesa impositiva, ha l'onere di chiamare in giudizio il predetto ente, ex art. 39 del d.lgs. n. 112 del 1999, se non vuole rispondere dell'esito della lite, non essendo il giudice tenuto a disporre d'ufficio l'integrazione del contraddittorio, in quanto non è configurabile un litisconsorzio necessario ” (Cass. n. 2480/2020; Cass. n. 7086/2021).
E, ancora, anche di recente la Corte di Cassazione ha ribadito il principio generale secondo cui nella riscossione a mezzo ruolo, disciplina dal D.P.R. n. 602/1972, al fine di agevolare la riscossione dei crediti pubblici o comunque di interesse pubblico, la legge stabilisce un'eccezionale scissione tra la titolarità del diritto di credito e la titolarità dell'azione esecutiva. In particolare, mentre la prima resta in capo all'ente creditore che ha iscritto la propria pretesa nei ruoli esattoriali, la seconda, una volta avvenuta l'iscrizione a ruolo, spetta esclusivamente all'agente della riscossione. Quest'ultimo, dunque, è il solo legittimato passivo necessario, sia in caso di opposizione all'esecuzione, che di opposizione agli atti esecutivi (Cass. ord. 12.2.2024, n. 3870).
Nel caso di specie, sono in giudizio sia il concessionario della concessione che l'ente impositore.
2.
Sull'eccezione di inesistenza di un titolo esecutivo.
Con ordinanza in data 16.1.2023 n. 1005, la Corte di Cassazione ha osservato che “In tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia pubblica,
l'avvenuta escussione di quest'ultima nei confronti di determina la Controparte_2
surrogazione di detto garante nella posizione del garantito, con la nascita di un diritto di natura privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla disponibilità del fondo per le piccole e medie imprese, con conseguente legittimità della riscossione esattoriale ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. n. 46 del 1999”.
pagina 7 di 12 Tale principio non è rimasto isolato, avendo di recente la Corte di Cassazione ribadito che
“In tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia pubblica, in capo al gestore del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, ex l. n.
662 del 1996, che ha soddisfatto il finanziatore, surrogandosi ad esso, sorge un diritto restitutorio di natura pubblicistica privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla diponibilità del Fondo, con la conseguenza che ad esso è applicabile la procedura di riscossione coattiva dei crediti cc.dd. agevolati, ex art. 17 del d.lgs. 146 del
1999, anche nei confronti dei terzi prestatori di garanzie, ai sensi dell'art.
8-bis, comma 3, del d.l. n. 3 del 2015, conv. con modif. dalla l. n. 33 del 2015, pur se il credito sia sorto prima dell'entrata in vigore della norma, atteso che tale disposizione non è di interpretazione autentica, né innovativa, ma meramente ripetitiva e confermativa del regime già vigente” (ordinanza 10.4.2024, n. 9657).
Il caso all'attenzione della S.C. è del tutto speculare a quello oggetto di causa. Pertanto, valga ora trascrivere quanto ben evidenziato dalla Corte di Cassazione, nell'ordinanza in commento, per la parte qui di interesse: “Muovendo dalla considerazione che il diritto azionato dal soggetto gestore del Fondo, ossia Controparte_2
è il medesimo diritto della Banca erogatrice e rappresenta, dunque, un
[...]
credito di natura privatistica, perché derivante dal mutuo, sostengono che, nella ipotesi di riscossione di entrate di natura privatistica, come quella in esame, il ruolo esattoriale non assume natura di titolo esecutivo, essendo l'Ente onerato della precostituzione giurisdizionale del titolo e, successivamente all'acquisizione di quest'ultimo, alla iscrizione a ruolo ed alla emissione della cartella di pagamento.[…].
La censura è infondata.
Come questa Corte ha già avuto modo di chiarire, in tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia pubblica, l'avvenuta escussione di quest'ultima nei confronti di determina la surrogazione di detto Controparte_2
garante nella posizione del garantito, con la nascita di un diritto di natura privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla disponibilità del fondo per le piccole e medie imprese, con conseguente legittimità della riscossione esattoriale ex art. 17 d.lgs. n. 46 del 1999 (Cass., sez. 3, 16.1.2023, n. 1005; Cass., sez. 1, 09/03/2020, n.
6508).
pagina 8 di 12 Trattasi, dunque, di credito di natura pubblicistica, connesso, come tutti gli altri interventi di sostegno previsti dall'art. 7 del d.lgs. n. 123/98, alla finalità di pubblica utilità di sostegno dello sviluppo delle attività produttive”.
Da tanto consegue la legittimità dell'iscrizione immediata del credito al ruolo esattoriale, senza necessità della precostituzione di un valido titolo esecutivo.
3.
Sulla natura della garanzia prestata.
In ordine alla natura della garanzia prestata dalla IGnora dalla fideiussione in atti Pt_1
emerge che la ricorrente sottoscriveva in data 20.6.2013 una fideiussione omnibus, con la quale si impegnava a garantire, sino alla concorrenza di euro 50.000,00, le obbligazioni presenti e future dipendenti da operazioni bancarie di qualunque natura intrattenute o che venissero in seguito consentite.
Tanto premesso, il Tribunale evidenzia che quella in esame non possa qualificarsi nei termini di un contratto autonomo di garanzia.
Secondo la Corte di Cassazione, “L'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento "a prima richiesta e senza eccezioni" generalmente è idonea a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale, sicché, ai fini dell'interpretazione della volontà delle parti, pur in presenza della clausola predetta, il giudice è sempre tenuto a valutarla alla luce della lettura dell'intero contratto” (sentenza
19.2.2019, n. 4717).
Ciò posto in termini generali, nel caso di specie non si rinvengono i tratti propri della garanzia autonoma, nell'accezione dinanzi richiamata.
In tal senso depone anzitutto l'interpretazione del testo letterale del negozio, nel quale la garanzia è espressamente qualificata quale fideiussione. Essendo stato il modulo negoziale predisposto dalla banca, è lecito presumere che, se quest'ultima avesse voluto far sottoscrivere al garante un contratto autonomo di garanzia, lo avrebbe espressamente indicato, trattandosi di operatore professionale qualificato al quale ben avrebbe dovuto essere nota la differenza tra le due tipologie di garanzia.
Nel caso in esame, inoltre, il modulo negoziale contiene una clausola di pagamento “a semplice richiesta scritta”, senza prevedere anche una esplicita ed inequivoca rinuncia da parte del garante alla formulazione di eccezioni inerenti al rapporto garantito.
pagina 9 di 12 Ed invero la rinuncia ad opporre eccezioni, di cui all'art. 8 del contratto di fideiussione in atti, si riferisce solo al caso in cui la banca eserciti la propria facoltà di recedere dai rapporti con il debitore principale.
E del resto la fideiussione in esame garantisce, all'art. 1, “tutto quanto dovuto dal debitore per capitale, interessi anche se moratori ed ogni altro accessorio”. Il tenore di tale clausola, con la quale l'obbligazione del garante viene collegata, in termini quantitativi, a quella del debitore principale, induce a ritenere sussistente il vincolo di accessorietà proprio della fideiussione.
Anche la clausola di sopravvivenza non intacca l'accessorietà della obbligazione del fideiussore rispetto al debito principale, dal momento che per effetto di tale clausola l'obbligo dei fideiussori di garantire la restituzione delle somme comunque erogate, anche se le obbligazioni garantire fossero dichiarate invalide, non comporta che il fideiussore non possa eccepire l'invalidità dell'obbligazione garantita, ma soltanto che la eventuale dichiarazione di invalidità non può influire sull'obbligo di restituzione della sorte capitale effettivamente erogata (sentenza Corte di Appello di Napoli 13.7.2022, n. 3378).
Per tutte le ragioni esposte, quindi, la garanzia prestata dalla IGnora va qualificata Pt_1
come fideiussione.
4.
Sulla dedotta violazione del divieto di doppia garanzia.
L'art.
4.4 del D.M. 23.9.2005 vieta l'acquisizione di garanzie reali, assicurative e bancarie sulla parte di finanziamento garantita dal Fondo di Garanzia, mentre la garanzia ottenuta dalla Banca, nella quale è subentrato il in forza del pagamento Controparte_2
surrogatorio, è una garanzia personale, essendo stata la fideiussione in atti rilasciata da una persona fisica e, quindi, non da banche o assicurazioni.
Ne consegue che la garanzia prestata non rientra tra quelle vietate dall'art.
4.4. citato.
5.
Sull'eccezione di nullità della fideiussione.
Secondo la Corte di Cassazione, al fine della declaratoria di nullità di una fideiussione per contrarietà alla normativa antitrust, devono risultare dagli atti le seguenti circostanze fattuali: “i) l'esistenza del provvedimento della Banca d'Italia; ii) la natura della fideiussione, giacché il provvedimento della Banca d'Italia è riferito solo ed esclusivamente alle fideiussioni omnibus, non a quelle prestate per un affare particolare, fideiussioni omnibus le quali vengono specificamente prese in considerazione per la loro pagina 10 di 12 attitudine, evidenziata dall'Associazione Bancaria Italiana, quale strumento di tutela macroprudenziale del sistema bancario, sicché l'accertamento effettuato dall'allora
Autorità Garante è stato limitato a tale tipologia di fideiussione, e solo rispetto ad essa può possedere l'efficacia probatoria privilegiata che l'ordinamento gli riconosce;
iii) l'epoca di stipulazione della fideiussione, che deve essere stata stipulata entro l'ambito temporale al quale può essere riferito l'accertamento della Banca d'Italia, evidente essendo che detto accertamento, operato nel 2005, non può affatto consentire di reputare esistente, e cioè persistente, in epoca successiva il pregresso accordo anticoncorrenziale, di guisa che, in caso di compresenza delle tre clausole successivamente al 2005, l'interessato ben può dedurre e comprovare che l'intesa anticoncorrenziale c'è, ma non certo in base al provvedimento precedente, bensì offrendone altra e specifica prova;
iv) il contenuto delle clausole contrattuali di cui si invoca la nullità e la loro esatta corrispondenza con quelle oggetto di esame da parte della Banca d'Italia nel provvedimento in precedenza richiamato, esatta corrispondenza da riguardare, beninteso, in termini di compresenza, giacché, nella prospettiva seguita dal provvedimento n. 55, è la compresenza delle clausole ad essere lesiva della concorrenza;
v) la concreta ricaduta della nullità delle clausole contrattuali sulla sussistenza, in tutto o in parte, del debito gravante sul fideiussore, sempre che tale ricaduta possa ancora essere invocata, il che impone di rammentare, quanto alla rinuncia ai termini di cui all'articolo 1957 c.c., che, come questa Corte ha ribadito numerosissime volte, l'eccezione di estinzione della garanzia fideiussoria ha natura di eccezione propria e non di mera difesa (a mero titolo di esempio Cass. n.
8023/2024), di guisa che il rilievo officioso della nullità della clausola non interferisce con la eventualmente ormai consumata preclusione dell'eccezione fondata sulla stessa” (Cass. ordinanza, n. 1170 del 17.1.2025).
Nel caso di specie, è assorbente rilevare che nella fideiussione omnibus prestata dalla IGnora difetta la presenza della clausola 8 del provvedimento della Banca d'Italia. In Pt_1
particolare, il contratto in esame riproduce il contenuto delle clausole n. 2 (di reviviscenza)
e n. 6 (di rinuncia ai termini dell'art. 1957 c.c.), ma non anche di quella n. 8 del provvedimento della Banca d'Italia. E dunque, in osservanza del principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione, la fideiussione omnibus stipulata dalla IGnora è Pt_1 valida, “giacché, nella prospettiva seguita dal provvedimento n. 55, è la compresenza delle clausole ad essere lesiva della concorrenza”(Cass. citata sopra).
pagina 11 di 12 Ciò comporta, la validità della clausola di deroga ai termini previsti dall'art. 1957 c.c. e, di conseguenza, l'infondatezza dell'eccezione di estinzione della garanzia, per decorrenza del termine di decadenza dell'art. 1957 c.c..
Pertanto, e concludendo, il ricorso è infondato e va respinto.
6.
Le spese di lite seguono la soccombenza della parte ricorrente e si liquidano, in favore di entrambe le parti convenute, con distrazione, quanto all' , Controparte_1
in favore del suo procuratore antistatario, nella misura indicata nel dispositivo, tenuti a mente i parametri minimi delle quattro fasi in cui si è articolato il giudizio, tenuto conto della non particolare complessità delle questioni trattate e dell'assenza di attività istruttoria in senso stretto, entro lo scaglione di valore in cui è racchiuso il petitum di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Reggio Emilia, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
-respinge le domande formulate da e, per l'effetto, conferma la cartella Parte_1
esattoriale impugnata;
-condanna al pagamento, in favore di Parte_1 Controparte_2
e , delle spese di lite che liquida, in
[...] E_
favore di ciascun convenuto, in euro 3.809,00 per compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali (15%), C.P.A. e I.V.A., con distrazione, quanto all' E_
, in favore del suo procuratore antistatario.
[...]
Reggio Emilia, 21.3.2025
pagina 12 di 12