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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 30/10/2025, n. 644 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 644 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ANCONA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ancona, sez. Lavoro, in persona del Giudice dott. Tania De Antoniis, all'esito dello scambio di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con termine per note sino al 28.10.2025; richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa;
viste le deduzioni, eccezioni, istanze e conclusioni formulate dalle parti ed esaurita la discussione con scambio di note scritte depositate in data 17.10.2025; ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa n. 1232/2025 R.G.Lav. TRA
Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. ocura posta allegata al ricorso introduttivo telematico, elettivamente domiciliato presso l'indirizzo pec del difensore;
Email_1
RICORRENTE
[...]
Controparte_1 IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE rappresentato e difeso dal funzionario delegato ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c.; RESISTENTE
OGGETTO: indennità sostitutiva ferie non godute.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo e contenuto degli atti. Il ricorrente allega di avere maturato giorni di ferie e festività soppressi non fruiti durante gli anni scolastici in cui era stato assunto con contratto a termine sino al 30 giugno (aa.ss. 2016/2017, 2017/2018; 2018/2019, 2019/2020, 2023/2024, 2024/2025); sostiene di avere diritto all'indennità sostitutiva per i giorni di ferie maturati e non goduti detratte le giornate di sospensione delle lezioni definite dal calendario scolastico e i giorni di ferie fruiti dal docente, sicché chiedeva la corresponsione delle somme indicate in ricorso. Costituendosi in giudizio il eccepisce la prescrizione con CP_1 riferimento agli anni 2016/2017, , 2018/2019; sostiene che con riferimento alle altre annualità dovevano considerarsi i periodi di sospensione
1 delle lezioni anche successivi alla chiusura della scuola fino al termine del contratto ove il docente non fosse stato chiamato a svolgere altre attività come scrutini o esami;
precisa che con riferimento all'anno 2024/2025 il docente aveva fruito di 20 giorni di ferie a richiesta e che era stato adeguatamente invitato tramite circolari a richiedere le ferie residue pena la decadenza dal beneficio. Conclude, pertanto, per il rigetto delle pretese. La causa, non necessitando di istruttoria, veniva discussa con scambio di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
2. Prescrizione del diritto vantato per gli anni 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019. Il convenuto sostiene che il diritto all'indennità CP_1 sostitutiva di fer ute si prescriva nel termine breve di cinque anni. Al riguardo, la giurisprudenza è consolidata nel ritenere che “l'indennità sostitutiva delle ferie non godute ha natura mista, sia risarcitoria che retributiva, a fronte della quale si deve ritenere prevalente, ai fini della verifica della prescrizione, il carattere risarcitorio, volto a compensare il danno derivante dalla perdita del diritto al riposo, cui va assicurata la più ampia tutela applicando il termine ordinario decennale” (Cass. 3021/2020). Si ritiene, pertanto, che l'eccezione di prescrizione non possa considerarsi fondata, essendo stato azionato il diritto nei limiti della prescrizione decennale.
2. Ricostruzione della normativa vigente e interpretazione della stessa: rinvio ai precedenti del Tribunale di Ancona e peculiarità della presente fattispecie. Il Tribunale di Ancona ha avuto modo di pronunciarsi sulla questione in esame, ritenendo per le motivazioni meglio esposte nelle pronunce cui si rinvia anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. (Tribunale Ancona, sentenza n. 510/2025 del 27.8.2025) che per i giorni di sospensione delle lezioni indicati dai calendari regionali vi fosse una presunzione di godimento delle ferie con onere di prova contraria a carico del lavoratore;
diversamente, per i giorni compresi tra le fine delle lezioni e il 30 giugno di ciascun anno per i quali grava sul datore di lavoro provare di essersi assicurato “concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo - se necessario formalmente - a farlo, e, nel contempo, informandolo - in modo accurato e in tempo utile a garantire che tali ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire - del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo.” (Cass. 14268/2022). Orbene, nel caso di specie parte ricorrente non contesta tali principi ma al contrario afferma nello stesso ricorso di chiedere l'indennità sostitutiva di ferie non godute “per tutti i giorni di ferie maturati detratte le giornate di sospensione delle lezioni definite dal calendario scolastico regionale e i giorni di ferie goduti volontariamente dal docente durante il periodo di nomale attività scolastica o successivamente alla cessazione delle lezioni”, tanto da sviluppare specifici calcoli allegati al ricorso nei quali tiene conto e detrae i giorni di sospensione delle lezioni individuati in numero di 9 giorni per ciascun anno scolastico.
2 A fronte di tale argomentazione, grava sul l'onere di allegare e CP_1 provare per i singoli anni scolastici se il calen nale prevedesse un numero di giorni di sospensione superiore a quello considerato in ricorso, trattandosi di statuizioni contenute in atti amministrativi che non possono essere conosciuti d'ufficio dal giudice.
3. Applicazione dei principi esposti alla fattispecie in esame. Come correttamente evidenziato da parte ricorrente con riferimento alle prime tre annualità 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 parte resistente eccepisce unicamente la prescrizione e non contesta il calcolo svolto nel ricorso introduttivo, sicché superata l'eccezione preliminare per le ragioni esposte, in assenza di allegazione e prova di un numero di giorni di sospensione stabiliti nel calendario scolastico superiore ai 9 indicati nel conteggio da parte ricorrente, devono ritenersi corretti i conteggi allegati al ricorso con spettanza dunque delle somme pretese per le suddette annualità (totale di Euro 3.594,07, specificatamente Euro 1.559,58 per l'anno 2016/2017; Euro 1.043,63 per l'anno 2017/2018 e Euro 990,86 per l'anno 2018/2019). Con riferimento all'anno scolastico 2019/2020 il ricorrente prende atto del calendario regionale e ricalcola quanto spettante, osservando che non possono considerarsi giorni di ferie le festività comprese nei giorni di sospensione delle lezioni. Invero, dal prospetto allegato da parte resistente e ripreso dal ricorrente nelle note autorizzate, ove in azzurro sono indicati i periodi di sospensione, risultano 28 giorni di sospensione cui bisogna sottrarre due domeniche (29 dicembre e 5 gennaio), le festività (Natale, Santo Stefano, 1 novembre, 1 gennaio, 6 gennaio, Pasqua e Lunedì dell'Angelo, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno) per un totale di 12 giorni, sicché correttamente devono considerarsi fruiti come indicato dal 16 giorni di ferie durante la CP_1 sospensione delle attività didattiche. P nsiderati i giorni maturati pari a 25,69 risultano da indennizzare 9,69 giorni per un totale spettante pari a Euro 681,75, non potendo considerarsi per le ragioni sopra esposte i giorni di sospensione tra la fine delle lezioni e il 30 giugno in assenza di avviso al lavoratore che la mancata richiesta e fruizione delle ferie avrebbe determinato la perdita delle stesse. Con riferimento all'anno scolastico 2023/2024 il ricorrente ha maturato 23,02 giorni di ferie. Il Ministero allega che con comunicazione del 22.5.2025 i docenti erano stati invitati a fruire delle ferie (doc. 5 fascicolo resistente). Parte ricorrente contesta che tale comunicazione possa avere una qualche efficacia, essendo intervenuta a fine anno scolastico. Invero, considerate le ferie godute nel periodo di sospensione del calendario regionale come indicate nella circolare sopra citata, che non viene contestata dal ricorrente né con riguardo al contenuto né con riguardo alla sua ricezione, risultano fruiti durante l'anno 16 giorni di ferie per sospensione dell'attività didattica senza considerare i giorni di festività e le domeniche, sicché residuano 7,02 giorni di ferie da indennizzare, in quanto la circolare inviata a maggio non conteneva l'invito a chiedere le ferie dopo la fine delle lezioni né l'avviso che in mancanza i giorni
3 di ferie sarebbero stati perduti. Ne deriva che spetta per tale periodo al ricorrente una somma di Euro 493,90. Con riferimento all'anno scolastico 2024/2025 nelle note autorizzate per la discussione parte ricorrente prende atto che il datore di lavoro ha adeguatamente assolto all'onere di mettere in condizione i lavoratori di fruire delle ferie maturate, avvisando espressamente che in mancanza di richiesta in tale senso i riposi accumulati sarebbero stati perduti (doc. 9 e 10 fascicolo resistente), sicché nessuna pretesa viene vantata nelle conclusioni per tale annualità. Sulla somma totale spettante per le ragioni esposte, pari a Euro 4.769,72 sarà, poi, dovuta la maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al saldo ai sensi del disposto dell'art. 22 legge 724/1994, applicabile anche ai crediti di natura risarcitoria riferibili al rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione (Cass. 13624/2020).
4. Regolamento delle spese di lite. Il parziale accoglimento del ricorso fa ritenere sussistenti i presupposti per la compensazione per un terzo delle spese di lite, ponendo i residui due terzi liquidati come da dispositivo a carico del convenuto per il principio di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando in contraddittorio tra le parti, così provvede, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa: 1) In parziale accoglimento del ricorso, condanna il
[...]
a corrispondere a la somma Controparte_1 Parte_1 tolo di indennità s ferie non godute, oltre accessori come per legge;
2) Rigetta per il resto il ricorso;
3) Compensa per un terzo tra le parti le spese di lite e condanna il a rifondere a i Controparte_1 Parte_1 uro 1.400,00 p o professionale, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari. Così deciso in Ancona, il 30.10.2025 all'esito della trattazione della causa con scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. con termine sino al 28.10.2025. IL GIUDICE (dr.ssa Tania De Antoniis) (Atto sottoscritto digitalmente)
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Il Tribunale di Ancona, sez. Lavoro, in persona del Giudice dott. Tania De Antoniis, all'esito dello scambio di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con termine per note sino al 28.10.2025; richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa;
viste le deduzioni, eccezioni, istanze e conclusioni formulate dalle parti ed esaurita la discussione con scambio di note scritte depositate in data 17.10.2025; ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa n. 1232/2025 R.G.Lav. TRA
Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. ocura posta allegata al ricorso introduttivo telematico, elettivamente domiciliato presso l'indirizzo pec del difensore;
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RICORRENTE
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Controparte_1 IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE rappresentato e difeso dal funzionario delegato ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c.; RESISTENTE
OGGETTO: indennità sostitutiva ferie non godute.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo e contenuto degli atti. Il ricorrente allega di avere maturato giorni di ferie e festività soppressi non fruiti durante gli anni scolastici in cui era stato assunto con contratto a termine sino al 30 giugno (aa.ss. 2016/2017, 2017/2018; 2018/2019, 2019/2020, 2023/2024, 2024/2025); sostiene di avere diritto all'indennità sostitutiva per i giorni di ferie maturati e non goduti detratte le giornate di sospensione delle lezioni definite dal calendario scolastico e i giorni di ferie fruiti dal docente, sicché chiedeva la corresponsione delle somme indicate in ricorso. Costituendosi in giudizio il eccepisce la prescrizione con CP_1 riferimento agli anni 2016/2017, , 2018/2019; sostiene che con riferimento alle altre annualità dovevano considerarsi i periodi di sospensione
1 delle lezioni anche successivi alla chiusura della scuola fino al termine del contratto ove il docente non fosse stato chiamato a svolgere altre attività come scrutini o esami;
precisa che con riferimento all'anno 2024/2025 il docente aveva fruito di 20 giorni di ferie a richiesta e che era stato adeguatamente invitato tramite circolari a richiedere le ferie residue pena la decadenza dal beneficio. Conclude, pertanto, per il rigetto delle pretese. La causa, non necessitando di istruttoria, veniva discussa con scambio di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
2. Prescrizione del diritto vantato per gli anni 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019. Il convenuto sostiene che il diritto all'indennità CP_1 sostitutiva di fer ute si prescriva nel termine breve di cinque anni. Al riguardo, la giurisprudenza è consolidata nel ritenere che “l'indennità sostitutiva delle ferie non godute ha natura mista, sia risarcitoria che retributiva, a fronte della quale si deve ritenere prevalente, ai fini della verifica della prescrizione, il carattere risarcitorio, volto a compensare il danno derivante dalla perdita del diritto al riposo, cui va assicurata la più ampia tutela applicando il termine ordinario decennale” (Cass. 3021/2020). Si ritiene, pertanto, che l'eccezione di prescrizione non possa considerarsi fondata, essendo stato azionato il diritto nei limiti della prescrizione decennale.
2. Ricostruzione della normativa vigente e interpretazione della stessa: rinvio ai precedenti del Tribunale di Ancona e peculiarità della presente fattispecie. Il Tribunale di Ancona ha avuto modo di pronunciarsi sulla questione in esame, ritenendo per le motivazioni meglio esposte nelle pronunce cui si rinvia anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. (Tribunale Ancona, sentenza n. 510/2025 del 27.8.2025) che per i giorni di sospensione delle lezioni indicati dai calendari regionali vi fosse una presunzione di godimento delle ferie con onere di prova contraria a carico del lavoratore;
diversamente, per i giorni compresi tra le fine delle lezioni e il 30 giugno di ciascun anno per i quali grava sul datore di lavoro provare di essersi assicurato “concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo - se necessario formalmente - a farlo, e, nel contempo, informandolo - in modo accurato e in tempo utile a garantire che tali ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire - del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo.” (Cass. 14268/2022). Orbene, nel caso di specie parte ricorrente non contesta tali principi ma al contrario afferma nello stesso ricorso di chiedere l'indennità sostitutiva di ferie non godute “per tutti i giorni di ferie maturati detratte le giornate di sospensione delle lezioni definite dal calendario scolastico regionale e i giorni di ferie goduti volontariamente dal docente durante il periodo di nomale attività scolastica o successivamente alla cessazione delle lezioni”, tanto da sviluppare specifici calcoli allegati al ricorso nei quali tiene conto e detrae i giorni di sospensione delle lezioni individuati in numero di 9 giorni per ciascun anno scolastico.
2 A fronte di tale argomentazione, grava sul l'onere di allegare e CP_1 provare per i singoli anni scolastici se il calen nale prevedesse un numero di giorni di sospensione superiore a quello considerato in ricorso, trattandosi di statuizioni contenute in atti amministrativi che non possono essere conosciuti d'ufficio dal giudice.
3. Applicazione dei principi esposti alla fattispecie in esame. Come correttamente evidenziato da parte ricorrente con riferimento alle prime tre annualità 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 parte resistente eccepisce unicamente la prescrizione e non contesta il calcolo svolto nel ricorso introduttivo, sicché superata l'eccezione preliminare per le ragioni esposte, in assenza di allegazione e prova di un numero di giorni di sospensione stabiliti nel calendario scolastico superiore ai 9 indicati nel conteggio da parte ricorrente, devono ritenersi corretti i conteggi allegati al ricorso con spettanza dunque delle somme pretese per le suddette annualità (totale di Euro 3.594,07, specificatamente Euro 1.559,58 per l'anno 2016/2017; Euro 1.043,63 per l'anno 2017/2018 e Euro 990,86 per l'anno 2018/2019). Con riferimento all'anno scolastico 2019/2020 il ricorrente prende atto del calendario regionale e ricalcola quanto spettante, osservando che non possono considerarsi giorni di ferie le festività comprese nei giorni di sospensione delle lezioni. Invero, dal prospetto allegato da parte resistente e ripreso dal ricorrente nelle note autorizzate, ove in azzurro sono indicati i periodi di sospensione, risultano 28 giorni di sospensione cui bisogna sottrarre due domeniche (29 dicembre e 5 gennaio), le festività (Natale, Santo Stefano, 1 novembre, 1 gennaio, 6 gennaio, Pasqua e Lunedì dell'Angelo, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno) per un totale di 12 giorni, sicché correttamente devono considerarsi fruiti come indicato dal 16 giorni di ferie durante la CP_1 sospensione delle attività didattiche. P nsiderati i giorni maturati pari a 25,69 risultano da indennizzare 9,69 giorni per un totale spettante pari a Euro 681,75, non potendo considerarsi per le ragioni sopra esposte i giorni di sospensione tra la fine delle lezioni e il 30 giugno in assenza di avviso al lavoratore che la mancata richiesta e fruizione delle ferie avrebbe determinato la perdita delle stesse. Con riferimento all'anno scolastico 2023/2024 il ricorrente ha maturato 23,02 giorni di ferie. Il Ministero allega che con comunicazione del 22.5.2025 i docenti erano stati invitati a fruire delle ferie (doc. 5 fascicolo resistente). Parte ricorrente contesta che tale comunicazione possa avere una qualche efficacia, essendo intervenuta a fine anno scolastico. Invero, considerate le ferie godute nel periodo di sospensione del calendario regionale come indicate nella circolare sopra citata, che non viene contestata dal ricorrente né con riguardo al contenuto né con riguardo alla sua ricezione, risultano fruiti durante l'anno 16 giorni di ferie per sospensione dell'attività didattica senza considerare i giorni di festività e le domeniche, sicché residuano 7,02 giorni di ferie da indennizzare, in quanto la circolare inviata a maggio non conteneva l'invito a chiedere le ferie dopo la fine delle lezioni né l'avviso che in mancanza i giorni
3 di ferie sarebbero stati perduti. Ne deriva che spetta per tale periodo al ricorrente una somma di Euro 493,90. Con riferimento all'anno scolastico 2024/2025 nelle note autorizzate per la discussione parte ricorrente prende atto che il datore di lavoro ha adeguatamente assolto all'onere di mettere in condizione i lavoratori di fruire delle ferie maturate, avvisando espressamente che in mancanza di richiesta in tale senso i riposi accumulati sarebbero stati perduti (doc. 9 e 10 fascicolo resistente), sicché nessuna pretesa viene vantata nelle conclusioni per tale annualità. Sulla somma totale spettante per le ragioni esposte, pari a Euro 4.769,72 sarà, poi, dovuta la maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al saldo ai sensi del disposto dell'art. 22 legge 724/1994, applicabile anche ai crediti di natura risarcitoria riferibili al rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione (Cass. 13624/2020).
4. Regolamento delle spese di lite. Il parziale accoglimento del ricorso fa ritenere sussistenti i presupposti per la compensazione per un terzo delle spese di lite, ponendo i residui due terzi liquidati come da dispositivo a carico del convenuto per il principio di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando in contraddittorio tra le parti, così provvede, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa: 1) In parziale accoglimento del ricorso, condanna il
[...]
a corrispondere a la somma Controparte_1 Parte_1 tolo di indennità s ferie non godute, oltre accessori come per legge;
2) Rigetta per il resto il ricorso;
3) Compensa per un terzo tra le parti le spese di lite e condanna il a rifondere a i Controparte_1 Parte_1 uro 1.400,00 p o professionale, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari. Così deciso in Ancona, il 30.10.2025 all'esito della trattazione della causa con scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. con termine sino al 28.10.2025. IL GIUDICE (dr.ssa Tania De Antoniis) (Atto sottoscritto digitalmente)
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