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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 25/03/2025, n. 616 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 616 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Monza, Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Davide De Giorgio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 4682/2022 Registro Generale affari contenziosi civili vertente TRA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Riccardo Guardì, Parte_1 P.IVA_1 presso cui è stato eletto domicilio in Monza, via Alessandro Manzoni n. 37, giusta procura in atti
ATTRICE E
(P.I. ), con il patrocinio dell'avv. Micaela Pozzoli, presso CP_1 P.IVA_2 cui è stato eletto domicilio in Seregno, via Medici da Seregno n. 14, giusta procura in atti
CONVENUTA
OGGETTO del giudizio: 140012 - vendita di cose mobili
CONCLUSIONI delle parti:
Per (dal foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data Parte_1
05.11.2024):
Voglia il Tribunale adito respinta ogni eccezione deduzione e domanda avversaria accogliere le seguenti conclusioni
- accertato e dichiarato che non ha adempiuto alle obbligazioni assunte CP_1 con il contratto concluso con in data 7 giugno 2021, ovvero è receduta Parte_1 da esso senza alcuna valida motivazione dal contratto inter partes, dichiarare la risoluzione del predetto contratto per fatto e colpa esclusiva di e per CP_1
l'effetto
- condannare P.IVA e C.F. , in persona del Presidente CP_1 P.IVA_2 del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante Signor , con CP_2 sede in 20814 Varedo, Via Pavia, 25, indirizzo di posta elettronica certificata al pagamento in favore di Email_1 Parte_1 a) dell'importo di € 23.900,00 a titolo risarcimento/indennizzo per il danno subito da in conseguenza del pagamento da questa eseguito in favore di Pt_1 CP_3
1 Tribunale di Monza
Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio s.r.l., oltre interessi di mora e rivalutazione, ovvero in quella diversa misura che risulterà provata o di giustizia b) dell'importo di € 19.901,78 a titolo di risarcimento/indennizzo per il danno subito da a causa della perdita dell'utile aziendale in conseguenza della Pt_1 mancata esecuzione del contratto inter partes per fatto e colpa esclusiva di
[...]
il tutto oltre interessi di mora e rivalutazione, ovvero in quella diversa CP_1 misura che risulterà provata o di giustizia.
- In subordine, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale, accertare e dichiarare la responsabilità di per essersi CP_1 comportata con malafede durante lo svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto e per l'effetto, accertata la sua responsabilità per aver creato ad un danno ingiusto, condannare in persona del suo Pt_1 CP_1 legale rappresentante pro-tempore al risarcimento dei danni tutti patiti da Pt_1 che si quantificano in € 23.900,00 ovvero in quella diversa misura che risulterà provata o di giustizia, a titolo di danno emergente (ovvero interesse negativo), ed in € 19.901,78, ovvero in quella diversa misura che risulterà provata o di giustizia, quale danno subito da per il mancato utile aziendale, oltre interessi di mora Pt_1
e rivalutazione.
- accertato e dichiarato che si è sottratta senza alcun fondato motivo CP_1 all'invito per definire la controversia tramite negoziazione assistita, ritenuta la fondatezza delle domande svolte condannare la stessa al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. nella misura di € 7.706,15, ovvero in quella diversa misura che risulterà provata o di giustizia.
Vinte le spese.
Per (dal foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data CP_1
05.11.2024): Contro Con il presente atto, la società rassegna le seguenti conclusioni CP_1 Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, così giudicare: In via preliminare e pregiudiziale e nel merito:
- per tutti i motivi di cui in narrativa, con il presente atto, come da procura alle liti allegata, il signor , Presidente del Consiglio di Amministrazione e CP_2 legale rappresentante della ai sensi e per gli effetti dell'art. 214 c.p.c. CP_1 impugna il documento n. 1 prodotto solo in fotocopia da controparte
[...] datato 7.6.2021”, e, disconosce la scrittura e le sottoscrizioni apposte CP_4 al predetto documento n. 1, disconoscendo tutte le firme e/o sigle apposte su tutte le pagine del predetto documento da pagina n. 1 a pagina n. 18, negando di aver sottoscritto personalmente il predetto documento da pagina n. 1 a pagina n. 18;
- per tutti i motivi di cui in narrativa si chiede di dichiarare la nullità, l'annullabilità e/o inefficacia del documento n. 1 (“contratto datato CP_5
7.6.2021) prodotto da CP_6
Nel merito: respingere, per tutti i motivi di cui in narrativa, il ricorso ex art. 702 bis c.p.c. e tutte le domande ivi proposte, compresa la domanda ex art. 96 c.p.c. in quanto infondato in fatto ed in diritto. In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche soltanto parziale delle domande avversarie, si chiede che l'Ill.mo Tribunale di Monza voglia provvedere a respingere tutte le domande di risarcimento danni, la domanda di risarcimento dell'importo di € 23.900,00 e/o comunque ridurre l'importo di € 23.900,00, nella misura ritenuta equitativa ed in ogni caso per un importo che non sia superiore ad € 5.975,00 o nella misura minore ritenuta di giustizia, nonché voglia respingere le ulteriori richieste di risarcimento danni e, in ogni caso, ridurre, per tutti i motivi di cui in narrativa, ed in ragione del comportamento colposo di l'importo di € 19.901,78 e l'importo di € Parte_1
7.706,15 in quelle diverse somme minori ritenute di giustizia.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre il 15 %, iva e cpa. In via istruttoria: si insiste nell'ammissione delle istanze istruttorie articolate in atti che si intendono qui integralmente ritrascritte con i testi ivi indicati e si insiste nell'acquisizione dei documenti prodotti nell'interesse della CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., ha allegato di aver ricevuto da Parte_1 in data 7 giugno 2021 un ordine relativo alla vendita, montaggio ed CP_1 installazione di un “Magazzino automatico verticale a funzionamento traslante a trasloelevatore” prodotto dalla il tutto per un corrispettivo pari ad CP_7 euro 90.000,00 oltre IVA.
assumendo che, successivamente, l'acquirente aveva comunicato di Parte_1 non voler più procedere all'acquisto ed aveva, anzi, sostenuto di non aver concluso alcun contratto, ha promosso il presente giudizio nei confronti della domandando pronunciarsi la risoluzione del contratto, nonché CP_1 condannarsi l'acquirente al risarcimento dei danni;
in subordine, la ricorrente ha domandato che la condanna di controparte al risarcimento dei danni fosse pronunciata a titolo di responsabilità precontrattuale.
1.1. ha chiesto il rigetto delle domande avversarie, disconoscendo le CP_1 sigle apposte all'ordine oggetto di causa, sostenendo che non era stato validamente concluso alcun contratto e contestando la fondatezza della pretesa avversaria anche con riferimento alla quantificazione del danno.
1.2. Disposto il mutamento del rito, la causa è stata istruita mediante assunzione di prova testimoniale.
2. Nel merito, deve essere osservato quanto segue.
2.1. Il documento posto a fondamento della pretesa della società attrice è costituito da un'offerta commerciale datata 7 giugno 2021, sottoscritta dall'odierna attrice e recante l'apparente sottoscrizione della convenuta “per accettazione” (cfr.: doc. 1 dell'attrice), e non per presa visione, come invece adombrato dalla difesa della convenuta (cfr.: comparsa di risposta, a pagina 3).
Quest'ultima sottoscrizione è costituita da una sigla illeggibile apposta nella prima pagina del documento, unitamente ad un timbro recante la denominazione della convenuta medesima, la sua sede, il suo recapito telefonico, il suo account e la sua partita IVA.
3 Tribunale di Monza
Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio Il documento in esame, inoltre, reca altrettante sigle in ciascuna delle ulteriori pagine;
ciascuna sigla si accompagna alla stampigliatura con un timbro delle parole l'amministratore”. CP_1
L'offerta accettata reca tutte le indicazioni atte ad identificare il bene venduto, le sue caratteristiche, il prezzo, lo sconto applicato, i tempi di consegna, le garanzie prestate, sicché essa ha la struttura di un contratto completo in tutti i suoi elementi.
2.2. La sua formulazione era stata preceduta, fin da tre mesi prima della sua sottoscrizione, da corrispondenza, sia tra le parti che con terzi (Sella Leasing
S.p.A.), nonché dalla trasmissione di svariati documenti e ciò anche ai fini dell'istruzione della pratica relativa al leasing ed ai benefici fiscali previsti in relazione all'acquisto in esame (cfr.: doc. 16 dell'attrice). Deve, dunque, escludersi che l'invio del documento in questione da parte della società convenuta potesse essere interpretato come mera fase intermedia di una semplice trattativa.
In altre parole, chi ha firmato l'ordine non poteva affatto equivocare sul suo contenuto contrattuale.
2.3. L'esattezza di quanto precede è confermata dal fatto che, con comunicazione via e-mail dell'8 giugno 2021 (cfr.: doc. 18 dell'attrice),
[...] ha scritto a di “Buongiorno , in Per_1 CP_8 Parte_1 CP_8 allegato la tua offerta timbrata e firmata per accettazione”; nella comunicazione in questione non si parla né di semplice preventivo, né di mera presa visione. La comunicazione in questione risulta preceduta da quella dell'attrice in data 4 giugno 2021 (cfr.: doc. 18 dell'attrice), del seguente - altrettanto eloquente - tenore: , ecco il contratto alla tua firma che porta la consegna a Per_1 Novembre”. Risulta dunque confermata anche la consapevolezza soggettiva in capo ad entrambe le parti di aver sottoscritto un vero e proprio contratto.
2.4. Da quanto precede deriva come conseguenza che, qualunque sia la soluzione che si ritenga di dare, sotto il profilo giuridico, alla questione concernente la validità o l'efficacia del contratto, in ogni caso la sottoscrizione dello stesso da parte di un soggetto che assume oggi di non essere legittimato a rappresentare la società, con la riserva mentale di non darvi esecuzione eccependone l'inefficacia, costituisce una condotta caratterizzata da evidente malafede, tanto più ove si consideri che ad apporre la firma non è stato un dipendente qualsiasi della società, ma un membro del consiglio di amministrazione. Anche le deduzioni svolte sul punto in corso di causa, in quanto conformi alla tesi sostenuta dalla convenuta prima del giudizio, devono dunque considerarsi caratterizzate da malafede.
3. Vanno, a questo punto, esaminate le implicazioni giuridiche dei fatti sopra descritti.
3.1. L'art. 2475 bis c.c., in tema di rappresentanza della società a responsabilità limitata, dispone quanto segue: “Gli amministratori hanno la rappresentanza
4 Tribunale di Monza
Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio generale della società. Le limitazioni ai poteri degli amministratori che risultano dall'atto costitutivo o dall'atto di nomina, anche se pubblicate, non sono opponibili ai terzi, salvo che si provi che questi abbiano intenzionalmente agito a danno della società”. Ebbene, nella specie, secondo quanto emerge dalla documentazione prodotta e quanto affermato dalla stessa difesa della convenuta, membro del Persona_1 consiglio di amministrazione della ha sottoscritto l'atto del 7 giugno CP_1
2021 in corrispondenza del timbro che menzionava la sua qualifica di amministratore, e dunque nell'esercizio dell'attività svolta per la società amministrata.
Per contro, non emerge dagli atti alcuna condotta dell'attrice volta ad agire intenzionalmente a danno della controparte.
3.2. In ogni caso, anche a voler considerare astrattamente privo Persona_1 del potere rappresentativo della convenuta, premesso che, di regola, l'atto compiuto dal c.d. falsus procurator è inefficace nei confronti dello pseudo rappresentato, deve tuttavia rilevarsi che, come affermato in sede di interpretazione giurisprudenziale, in tema di rappresentanza, possono essere invocati i principi dell'apparenza del diritto e dell'affidamento incolpevole allorché ricorrano i seguenti elementi: a) la ricorrenza di dati obiettivi che giustificano l'erroneo convincimento di chi invoca l'accertamento della situazione apparente;
b) l'erronea opinione del terzo non determinata da un suo atteggiamento contrario alla normale diligenza;
c) un comportamento colposo del rappresentato tale da ingenerare la convinzione che il potere di rappresentanza sia stato effettivamente e validamente conferito (cfr.: Cass., Sez. 3, sentenza n. 9328 del 08.05.2015).
3.3. In concreto, poi, occorre tenere conto delle seguenti circostanze di fatto.
3.3.1. La prima di esse è che risulta aver gestito tutta la trattativa Persona_1 relativa alla vendita in questione in prima persona.
Al riguardo, il teste , ha dichiarato, tra l'altro, quanto segue, e ciò CP_8 senza essere contraddetto, sul punto, da altri testi: , pur non avendo Persona_1 mai detto espressamente di essere legale rappresentante della società convenuta, si è sempre comportato come tale sia nei nostri confronti, sia nei confronti dei consulenti, sia nei confronti del personale, come da me appurato nel corso di vari sopralluoghi, almeno due, che sono stati effettuati in occasione dei fatti di causa
[…] Quanto alla persona di , non l'ho mai conosciuto e ricordo che CP_2 era una persona gravemente ammalata, come riferitomi dal figlio nel corso di una conversazione in cui si parlava della situazione […] Non ho mai incontrato altre persone con ruolo direttivo oltre a lui, per quanto concerne la società convenuta.
Nel corso di un incontro successivo, alla discussione circa un anticipo sulla vendita in questione, , parlando in prima persona e senza consultare Persona_1 nessun altro, si rifiutò di pagare anticipi sostenendo di dover già dare un anticipo alla società di leasing. Queste circostanze mi hanno convinto del fatto che fosse lui a dirigere l'azienda”. Va inoltre osservato che nella corrispondenza intercorsa tra le parti mancano riferimenti alla necessità di un'approvazione dell'affare da parte di CP_2
5 Tribunale di Monza
Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio A sua volta, il teste , responsabile dell'ufficio tecnico della Testimone_1 convenuta, ha dichiarato, tra l'altro, quanto segue: “Ho partecipato ad incontri in cui si discuteva in ordine a come il macchinario avrebbe dovuto essere realizzato
e posizionato ed ho partecipato anche ad una nostra riunione interna, di cui non sono in grado di precisare la data, in cui il progetto fu sottoposto a , CP_2 il quale disse di fermare tutto”. In proposito, a parte la mancanza di indicazioni temporali in ordine a tale ultima disposizione, non può non osservarsi che neanche in tale occasione il legale rappresentante della società si è palesato all'attrice, manifestando direttamente la sua asserita volontà.
3.3.2. In secondo luogo, quanto alla documentazione contrattuale, deve rilevarsi che, come già innanzi si è visto, l'atto risulta sottoscritto “per accettazione”; detta sottoscrizione è costituita da una sigla illeggibile apposta nella prima pagina del documento unitamente ad un timbro recante la denominazione della convenuta medesima, la sua sede, il suo recapito telefonico, il suo account e la sua partita
IVA, sicché, se da un lato è certa la sua provenienza dalla società convenuta, neppure può dirsi, a prima vista, che la sottoscrizione sia stata apposta da un soggetto diverso dal legale rappresentante. Al riguardo, anche la dizione “l'amministratore”, apposta con timbro in corrispondenza delle sigle presenti nelle pagine successive, non è sufficientemente univoca, essendo anche il presidente del consiglio di amministrazione un
“amministratore”. Non è contestato che ciascun timbro apposto sia riconducibile alla società convenuta.
3.3.3. In terzo luogo, come emerge dalla corrispondenza già innanzi menzionata, anche successivamente alla sottoscrizione dell'ordine per accettazione, sono proseguiti i contatti tra la convenuta e la società di leasing in relazione alle pratiche concernenti il leasing stesso ed i benefici di carattere tributario;
nel corso di tali contatti, su richiesta della società di leasing, è avvenuta la trasmissione di svariati documenti riconducibili alla convenuta;
almeno una parte della documentazione in questione deve essere stata ragionevolmente sottoscritta dal legale rappresentante della società.
3.3.4. Quanto, infine, all'epilogo del rapporto contrattuale per cui è causa, deve osservarsi che, con comunicazione in data 27 luglio 2021, sempre Persona_1 qualificatosi come “General Manager”, ha dichiarato quanto segue: “Buongiorno, la presente per informarvi che nostro malgrado ci vediamo costretti a rinunciare alla fornitura in oggetto. Ne consegue che non daremo corso alla richiesta di leasing / Sabatini. Cordiali saluti”. A tale comunicazione, inviata all'odierna attrice solo per conoscenza, ha risposto la venditrice con p.e.c. del 28 luglio 2021 del seguente tenore: “Buongiorno, si prende atto del Vostro recesso ingiustificato dal contratto per la fornitura di magazzino automatico verticale Icam SILO2, concluso in data 7 giugno 2021, e ci riserviamo a breve di comunicare l'esatto ammontare di quanto da Voi dovuto a titolo di indennizzo/risarcimento. Con i migliori saluti” (cfr.: doc. 4 dell'attrice). La qualificazione come recesso della comunicazione in data 27 luglio 2021 e la questione concernente la sussistenza o meno di poteri rappresentativi in capo al sottoscrittore non sono stati oggetto di rilievi da parte della società convenuta nei mesi immediatamente successivi alla risposta del 28 luglio 2021.
In data 20 gennaio 2022 (cfr.: doc. 8 dell'attrice), dunque sei mesi dopo, l'attuale difensore della convenuta, rispondendo ad altra lettera del collega avversario, ha dichiarato quanto segue: “La mia assistita non ha provveduto a sottoscrivere alcun contratto con la società da Lei rappresentata. La infatti, si è Parte_1 limitata ad incardinare con il signor delle trattative finalizzate a Persona_1 valutare la vendita di un magazzino automatico verticale, tali trattative prevedevano la valutazione da parte della mia cliente della opportunità o meno di aderire alla Legge Sabatini e di contrarre un leasing finanziario. Il signor Per_1
si è limitato a vagliare l'offerta inviata dalla la quale aveva
[...] Parte_1 piena contezza sia del ruolo svolto dal predetto, sia della circostanza che
l'eventuale sottoscrizione del contratto sarebbe stata valutata solo successivamente alla decisione da parte della di procedere con la CP_1 pratica di leasing e con l'applicazione della Legge Sabatini. Nessuna obbligazione contrattuale è stata, pertanto, assunta nei confronti della Parte_1 né dal signor , né tanto meno dalla in persona del legale Persona_1 CP_1 rappresentante, signor ”. CP_2
Come si può notare, il tenore della lettera è nel senso dell'insussistenza del vincolo contrattuale non già per la carenza di poteri rappresentativi in capo ad
, bensì per la qualificazione della sottoscrizione dell'offerta come atto Persona_1 facente parte della trattativa avviata in precedenza, tesi di cui è già stata rilevata la manifesta infondatezza, proprio alla luce della corrispondenza che era intercorsa tra le parti all'epoca dei fatti.
Lo scritto in questione non contiene alcun disconoscimento della sottoscrizione dell'offerta per accettazione, né alcuna indicazione univoca sulla paternità della firma medesima e sulla sussistenza o meno dei poteri di rappresentanza in capo a chi l'aveva apposta.
Anche l'accenno a in persona del legale rappresentante, signor CP_1
” è del tutto opaco con riferimento alla - solo eventuale - volontà di CP_2 invocare l'art. 1398 c.c.
Soltanto in corso di causa la convenuta ha disconosciuto le firme in questione, ha sostenuto chiaramente che esse fossero state vergate da ed ha dedotto Persona_1 la carenza di poteri rappresentativi in capo a quest'ultimo.
3.4. Le circostanze, oggettive e soggettive, sopra indicate, idonee ad indurre in errore l'attrice, l'opinione dell'attrice, astrattamente erronea, non determinata da un suo atteggiamento contrario alla normale diligenza (si veda nuovamente, in proposito, il disposto dell'art. 2475 bis c.c.) e la tolleranza di tali condotte dell'altro amministratore da parte del legale rappresentante della convenuta, senza che egli sia intervenuto in alcun modo nella vicenda in questione, inducono a ritenere comunque applicabile il principio di tutela dell'apparenza come espressione del principio di autoresponsabilità.
Il contratto, pertanto, è da ritenersi valido ed efficace.
7 Tribunale di Monza
Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio 3.5. Ne consegue ulteriormente che, nella specie, la responsabilità della convenuta va qualificata come contrattuale.
4. La “rinuncia” all'acquisto, intervenuta in costanza di rapporto contrattuale, si configura come recesso unilaterale dal contratto già concluso.
Essa non è stata giustificata in alcun modo e costituisce, pertanto, grave inadempimento contrattuale ai sensi e per gli effetti dell'art. 1455 c.c. Il contratto, infatti, non attribuiva ad alcuna delle parti la facoltà di recesso.
È dunque fondata la domanda dell'attrice di pronuncia della risoluzione giudiziale del contratto per inadempimento della convenuta.
5. Può dunque passarsi alla verifica del pregiudizio patito dall'attrice a causa dell'inadempimento della controparte.
5.1. La prima voce di danno è costituita dalla penale che l'attrice ha dovuto corrispondere alla cui la stessa si era rivolta per la produzione del bene CP_7 offerto in vendita.
5.1.1. Le doglianze della convenuta in ordine alla tempistica dell'ordine alla società produttrice (ordine che reca la stessa data di quello intercorso tra le odierne parti in causa) sono infondate.
A tale proposito, premesso che il contratto oggetto di causa prevedeva la consegna del magazzino verticale per il mese di novembre 2021 nonché tempi di montaggio ed installazione pari a 2 - 3 settimane, deve rilevarsi che l'ordine ad CP_7
(cfr.: doc. 2 dell'attrice) prevedeva, a sua volta, l'approntamento dei materiali per la spedizione entro 10 settimane dal versamento dell'acconto (circa due mesi e mezzo), con esclusione del mese di agosto.
Alla luce di quanto precede, i tempi dell'ordine sono da considerarsi del tutto ragionevoli, in quanto funzionali ad evitare ritardi da parte della venditrice. Ciò, naturalmente, non vuol dire che i tempi di produzione concordati con
[...] CP_ siano opponibili alla convenuta, ma, molto più semplicemente, che l'attrice doveva programmare i tempi del suo ordine in maniera tale da non incorrere in un inadempimento da ritardo nella consegna del bene alla cliente finale.
5.1.2. L'ordine ad al punto 22.13, prevede il pagamento di una penale CP_7 del “40% dell'importo totale del contratto, salvo risarcimento dei maggiori danni subiti, se l'annullamento è avvenuto tra l'11° (undicesimo) giorno successivo alla stipula del contratto ed il 15° (quindicesimo) giorno antecedente la data di spedizione dei materiali. L'eventuale anticipo o caparra versata sarà trattenuta dalla e portata in detrazione dalla predetta penale”. CP_3
Il recesso da parte dell'odierna convenuta è avvenuto oltre undici giorni dopo la conclusione del contratto, per cui anche l'annullamento dell'ordine da parte dell'attrice nei confronti del terzo fornitore non avrebbe potuto avvenire prima.
Sono dunque irrilevanti le doglianze della convenuta circa i tempi con cui l'attrice ha comunicato ad l'annullamento in questione. CP_7
Il pagamento ad della penale di euro 23.902,00 in data 16.05.2022 è CP_7 provato per iscritto (cfr.: doc. 12, 13 e 20 dell'attrice). Trattandosi di penale pattuita a favore di un soggetto che non è parte in causa ed allo stesso pagata, la richiesta della convenuta di riduzione della penale medesima risulta manifestamente infondata.
5.2. La seconda voce è costituita dal lucro cessante.
5.2.1. A tale proposito, deve in primo luogo rilevarsi che il corrispettivo pattuito per la vendita del magazzino verticale oggetto di causa era pari ad euro 90.000,00.
Da esso vanno decurtate le spese relative alla produzione del bene nonché i costi che non sono stati sostenuti a causa dell'annullamento dell'ordine.
5.2.2. Per quanto riguarda le prime, deve rilevarsi che il corrispettivo pattuito con per la produzione del bene risultava pari ad euro 59.750,00, esclusa CP_7
IVA.
5.2.3. Per quanto riguarda le seconde, il ricorso introduttivo, a pagina 6, contiene il calcolo analitico per la determinazione delle stesse ed i relativi dati utilizzati a tal fine sono stati confermati dalla prova testimoniale assunta, oltre ad essere anche supportati, quanto ai costi del personale, dalla documentazione in atti (cfr.: doc. 14).
Risulta dunque congrua, in quanto calcolata correttamente, la somma di euro 10.369,22.
5.3. Detraendo dal corrispettivo di euro 90.000,00 gli importi di cui sopra si ottiene, per differenza, il lucro cessante, pari ad euro 19.880,78 (il diverso importo di euro 19.901,78, indicato dall'attrice nelle conclusioni, non trova riscontro nella narrativa degli atti di causa - in cui viene indicata la somma corretta di euro 19.880,78 - e pare imputabile ad un mero errore materiale di trascrizione).
5.4. Il danno totale è dunque pari ad euro 43.782,78 (euro 23.902,00 + euro
19.880,78). 5.5.
Considerato che
trattasi di credito di natura risarcitoria, e dunque di valore, sulla stessa, secondo l'orientamento interpretativo della Corte di Cassazione (cfr.: Cass., Sez. Un., sentenza n. 1712 del 17.02.1995), sono dovuti, come richiesto dall'attrice, la rivalutazione monetaria e gli interessi, questi ultimi da calcolarsi nella misura legale sulla somma rivalutata anno per anno, il tutto fino alla data odierna.
Quanto alla decorrenza, la stessa va individuata, quanto alla penale, nella data del relativo pagamento alla (16.05.2022), e, quanto al lucro cessante, nella CP_7 data del 30.11.2021, in cui sarebbe avvenuta la consegna (novembre 2021), con pagamento dell'intero prezzo della vendita.
Si riporta il risultato nella seguente tabella.
Voce Importo Decorrenza Importo attuale
Penale 23.902,00 16/05/2022 28.429,70
cessante 19.880,78 30/11/2021 24.845,93 Pt_2
43.782,78
53.275,63 Sulla somma complessiva di euro 53.275,63 sono infine dovuti gli interessi nella misura di cui all'art. 1284, comma quarto, c.c. dalla data della presente decisione e fino al saldo.
6. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
6.1. La malafede della convenuta in tutta la vicenda di cui trattasi, ivi compreso lo svolgimento del presente giudizio, giustifica l'applicazione nei confronti della stessa del disposto di cui al terzo comma dell'art. 96 c.p.c.
Risulta altresì valutabile a tal fine, ai sensi dell'art. 4 D.L. n. 132/2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 162/2014, il rifiuto della convenuta di aderire alla procedura di negoziazione assistita instaurata prima della causa. Si rileva, infine, che la non ha accettato neppure una proposta CP_1 formulata dal sottoscritto Giudice ex art. 185 bis c.p.c., proposta che contemplava la conciliazione della controversia mediante pagamento da parte della convenuta in favore dell'attrice del solo importo di euro 23.902,40, con compensazione delle spese processuali. Per quanto concerne la liquidazione della somma da versarsi in favore della controparte, essa va determinata in via equitativa in misura corrispondente all'ammontare dell'importo tabellare medio previsto in tema di spese processuali, avuto riguardo al valore della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa instaurata da Parte_1 nei confronti di così provvede: CP_1
1. in accoglimento della domanda di parte attrice, pronuncia la risoluzione del contratto per cui è causa, per inadempimento della società convenuta;
2. condanna a pagare a a titolo di risarcimento dei danni, la CP_1 Parte_1 complessiva somma di euro 53.275,63, oltre interessi nella misura di cui all'art. 1284, comma quarto, c.c. dalla data della presente decisione e fino al saldo;
3. visto l'art. 96, comma terzo, c.p.c., condanna a pagare a CP_1 Parte_1 la somma, equitativamente determinata, di euro 7.706,00;
4. rigetta ogni ulteriore domanda, eccezione e deduzione delle parti;
5. condanna a rifondere a le spese processuali, che liquida CP_1 Parte_1 in complessivi euro 286,00 per anticipazioni ed euro 11.425,00 per compensi, oltre 15% spese forfettarie ed accessori di legge.
Così deciso in Monza, in data 22 marzo 2025.
Il Giudice
Davide De Giorgio 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2 Tribunale di Monza
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9 Tribunale di Monza
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10 Tribunale di Monza
Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Monza, Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Davide De Giorgio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 4682/2022 Registro Generale affari contenziosi civili vertente TRA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Riccardo Guardì, Parte_1 P.IVA_1 presso cui è stato eletto domicilio in Monza, via Alessandro Manzoni n. 37, giusta procura in atti
ATTRICE E
(P.I. ), con il patrocinio dell'avv. Micaela Pozzoli, presso CP_1 P.IVA_2 cui è stato eletto domicilio in Seregno, via Medici da Seregno n. 14, giusta procura in atti
CONVENUTA
OGGETTO del giudizio: 140012 - vendita di cose mobili
CONCLUSIONI delle parti:
Per (dal foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data Parte_1
05.11.2024):
Voglia il Tribunale adito respinta ogni eccezione deduzione e domanda avversaria accogliere le seguenti conclusioni
- accertato e dichiarato che non ha adempiuto alle obbligazioni assunte CP_1 con il contratto concluso con in data 7 giugno 2021, ovvero è receduta Parte_1 da esso senza alcuna valida motivazione dal contratto inter partes, dichiarare la risoluzione del predetto contratto per fatto e colpa esclusiva di e per CP_1
l'effetto
- condannare P.IVA e C.F. , in persona del Presidente CP_1 P.IVA_2 del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante Signor , con CP_2 sede in 20814 Varedo, Via Pavia, 25, indirizzo di posta elettronica certificata al pagamento in favore di Email_1 Parte_1 a) dell'importo di € 23.900,00 a titolo risarcimento/indennizzo per il danno subito da in conseguenza del pagamento da questa eseguito in favore di Pt_1 CP_3
1 Tribunale di Monza
Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio s.r.l., oltre interessi di mora e rivalutazione, ovvero in quella diversa misura che risulterà provata o di giustizia b) dell'importo di € 19.901,78 a titolo di risarcimento/indennizzo per il danno subito da a causa della perdita dell'utile aziendale in conseguenza della Pt_1 mancata esecuzione del contratto inter partes per fatto e colpa esclusiva di
[...]
il tutto oltre interessi di mora e rivalutazione, ovvero in quella diversa CP_1 misura che risulterà provata o di giustizia.
- In subordine, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale, accertare e dichiarare la responsabilità di per essersi CP_1 comportata con malafede durante lo svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto e per l'effetto, accertata la sua responsabilità per aver creato ad un danno ingiusto, condannare in persona del suo Pt_1 CP_1 legale rappresentante pro-tempore al risarcimento dei danni tutti patiti da Pt_1 che si quantificano in € 23.900,00 ovvero in quella diversa misura che risulterà provata o di giustizia, a titolo di danno emergente (ovvero interesse negativo), ed in € 19.901,78, ovvero in quella diversa misura che risulterà provata o di giustizia, quale danno subito da per il mancato utile aziendale, oltre interessi di mora Pt_1
e rivalutazione.
- accertato e dichiarato che si è sottratta senza alcun fondato motivo CP_1 all'invito per definire la controversia tramite negoziazione assistita, ritenuta la fondatezza delle domande svolte condannare la stessa al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. nella misura di € 7.706,15, ovvero in quella diversa misura che risulterà provata o di giustizia.
Vinte le spese.
Per (dal foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data CP_1
05.11.2024): Contro Con il presente atto, la società rassegna le seguenti conclusioni CP_1 Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, così giudicare: In via preliminare e pregiudiziale e nel merito:
- per tutti i motivi di cui in narrativa, con il presente atto, come da procura alle liti allegata, il signor , Presidente del Consiglio di Amministrazione e CP_2 legale rappresentante della ai sensi e per gli effetti dell'art. 214 c.p.c. CP_1 impugna il documento n. 1 prodotto solo in fotocopia da controparte
[...] datato 7.6.2021”, e, disconosce la scrittura e le sottoscrizioni apposte CP_4 al predetto documento n. 1, disconoscendo tutte le firme e/o sigle apposte su tutte le pagine del predetto documento da pagina n. 1 a pagina n. 18, negando di aver sottoscritto personalmente il predetto documento da pagina n. 1 a pagina n. 18;
- per tutti i motivi di cui in narrativa si chiede di dichiarare la nullità, l'annullabilità e/o inefficacia del documento n. 1 (“contratto datato CP_5
7.6.2021) prodotto da CP_6
Nel merito: respingere, per tutti i motivi di cui in narrativa, il ricorso ex art. 702 bis c.p.c. e tutte le domande ivi proposte, compresa la domanda ex art. 96 c.p.c. in quanto infondato in fatto ed in diritto. In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche soltanto parziale delle domande avversarie, si chiede che l'Ill.mo Tribunale di Monza voglia provvedere a respingere tutte le domande di risarcimento danni, la domanda di risarcimento dell'importo di € 23.900,00 e/o comunque ridurre l'importo di € 23.900,00, nella misura ritenuta equitativa ed in ogni caso per un importo che non sia superiore ad € 5.975,00 o nella misura minore ritenuta di giustizia, nonché voglia respingere le ulteriori richieste di risarcimento danni e, in ogni caso, ridurre, per tutti i motivi di cui in narrativa, ed in ragione del comportamento colposo di l'importo di € 19.901,78 e l'importo di € Parte_1
7.706,15 in quelle diverse somme minori ritenute di giustizia.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre il 15 %, iva e cpa. In via istruttoria: si insiste nell'ammissione delle istanze istruttorie articolate in atti che si intendono qui integralmente ritrascritte con i testi ivi indicati e si insiste nell'acquisizione dei documenti prodotti nell'interesse della CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., ha allegato di aver ricevuto da Parte_1 in data 7 giugno 2021 un ordine relativo alla vendita, montaggio ed CP_1 installazione di un “Magazzino automatico verticale a funzionamento traslante a trasloelevatore” prodotto dalla il tutto per un corrispettivo pari ad CP_7 euro 90.000,00 oltre IVA.
assumendo che, successivamente, l'acquirente aveva comunicato di Parte_1 non voler più procedere all'acquisto ed aveva, anzi, sostenuto di non aver concluso alcun contratto, ha promosso il presente giudizio nei confronti della domandando pronunciarsi la risoluzione del contratto, nonché CP_1 condannarsi l'acquirente al risarcimento dei danni;
in subordine, la ricorrente ha domandato che la condanna di controparte al risarcimento dei danni fosse pronunciata a titolo di responsabilità precontrattuale.
1.1. ha chiesto il rigetto delle domande avversarie, disconoscendo le CP_1 sigle apposte all'ordine oggetto di causa, sostenendo che non era stato validamente concluso alcun contratto e contestando la fondatezza della pretesa avversaria anche con riferimento alla quantificazione del danno.
1.2. Disposto il mutamento del rito, la causa è stata istruita mediante assunzione di prova testimoniale.
2. Nel merito, deve essere osservato quanto segue.
2.1. Il documento posto a fondamento della pretesa della società attrice è costituito da un'offerta commerciale datata 7 giugno 2021, sottoscritta dall'odierna attrice e recante l'apparente sottoscrizione della convenuta “per accettazione” (cfr.: doc. 1 dell'attrice), e non per presa visione, come invece adombrato dalla difesa della convenuta (cfr.: comparsa di risposta, a pagina 3).
Quest'ultima sottoscrizione è costituita da una sigla illeggibile apposta nella prima pagina del documento, unitamente ad un timbro recante la denominazione della convenuta medesima, la sua sede, il suo recapito telefonico, il suo account e la sua partita IVA.
3 Tribunale di Monza
Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio Il documento in esame, inoltre, reca altrettante sigle in ciascuna delle ulteriori pagine;
ciascuna sigla si accompagna alla stampigliatura con un timbro delle parole l'amministratore”. CP_1
L'offerta accettata reca tutte le indicazioni atte ad identificare il bene venduto, le sue caratteristiche, il prezzo, lo sconto applicato, i tempi di consegna, le garanzie prestate, sicché essa ha la struttura di un contratto completo in tutti i suoi elementi.
2.2. La sua formulazione era stata preceduta, fin da tre mesi prima della sua sottoscrizione, da corrispondenza, sia tra le parti che con terzi (Sella Leasing
S.p.A.), nonché dalla trasmissione di svariati documenti e ciò anche ai fini dell'istruzione della pratica relativa al leasing ed ai benefici fiscali previsti in relazione all'acquisto in esame (cfr.: doc. 16 dell'attrice). Deve, dunque, escludersi che l'invio del documento in questione da parte della società convenuta potesse essere interpretato come mera fase intermedia di una semplice trattativa.
In altre parole, chi ha firmato l'ordine non poteva affatto equivocare sul suo contenuto contrattuale.
2.3. L'esattezza di quanto precede è confermata dal fatto che, con comunicazione via e-mail dell'8 giugno 2021 (cfr.: doc. 18 dell'attrice),
[...] ha scritto a di “Buongiorno , in Per_1 CP_8 Parte_1 CP_8 allegato la tua offerta timbrata e firmata per accettazione”; nella comunicazione in questione non si parla né di semplice preventivo, né di mera presa visione. La comunicazione in questione risulta preceduta da quella dell'attrice in data 4 giugno 2021 (cfr.: doc. 18 dell'attrice), del seguente - altrettanto eloquente - tenore: , ecco il contratto alla tua firma che porta la consegna a Per_1 Novembre”. Risulta dunque confermata anche la consapevolezza soggettiva in capo ad entrambe le parti di aver sottoscritto un vero e proprio contratto.
2.4. Da quanto precede deriva come conseguenza che, qualunque sia la soluzione che si ritenga di dare, sotto il profilo giuridico, alla questione concernente la validità o l'efficacia del contratto, in ogni caso la sottoscrizione dello stesso da parte di un soggetto che assume oggi di non essere legittimato a rappresentare la società, con la riserva mentale di non darvi esecuzione eccependone l'inefficacia, costituisce una condotta caratterizzata da evidente malafede, tanto più ove si consideri che ad apporre la firma non è stato un dipendente qualsiasi della società, ma un membro del consiglio di amministrazione. Anche le deduzioni svolte sul punto in corso di causa, in quanto conformi alla tesi sostenuta dalla convenuta prima del giudizio, devono dunque considerarsi caratterizzate da malafede.
3. Vanno, a questo punto, esaminate le implicazioni giuridiche dei fatti sopra descritti.
3.1. L'art. 2475 bis c.c., in tema di rappresentanza della società a responsabilità limitata, dispone quanto segue: “Gli amministratori hanno la rappresentanza
4 Tribunale di Monza
Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio generale della società. Le limitazioni ai poteri degli amministratori che risultano dall'atto costitutivo o dall'atto di nomina, anche se pubblicate, non sono opponibili ai terzi, salvo che si provi che questi abbiano intenzionalmente agito a danno della società”. Ebbene, nella specie, secondo quanto emerge dalla documentazione prodotta e quanto affermato dalla stessa difesa della convenuta, membro del Persona_1 consiglio di amministrazione della ha sottoscritto l'atto del 7 giugno CP_1
2021 in corrispondenza del timbro che menzionava la sua qualifica di amministratore, e dunque nell'esercizio dell'attività svolta per la società amministrata.
Per contro, non emerge dagli atti alcuna condotta dell'attrice volta ad agire intenzionalmente a danno della controparte.
3.2. In ogni caso, anche a voler considerare astrattamente privo Persona_1 del potere rappresentativo della convenuta, premesso che, di regola, l'atto compiuto dal c.d. falsus procurator è inefficace nei confronti dello pseudo rappresentato, deve tuttavia rilevarsi che, come affermato in sede di interpretazione giurisprudenziale, in tema di rappresentanza, possono essere invocati i principi dell'apparenza del diritto e dell'affidamento incolpevole allorché ricorrano i seguenti elementi: a) la ricorrenza di dati obiettivi che giustificano l'erroneo convincimento di chi invoca l'accertamento della situazione apparente;
b) l'erronea opinione del terzo non determinata da un suo atteggiamento contrario alla normale diligenza;
c) un comportamento colposo del rappresentato tale da ingenerare la convinzione che il potere di rappresentanza sia stato effettivamente e validamente conferito (cfr.: Cass., Sez. 3, sentenza n. 9328 del 08.05.2015).
3.3. In concreto, poi, occorre tenere conto delle seguenti circostanze di fatto.
3.3.1. La prima di esse è che risulta aver gestito tutta la trattativa Persona_1 relativa alla vendita in questione in prima persona.
Al riguardo, il teste , ha dichiarato, tra l'altro, quanto segue, e ciò CP_8 senza essere contraddetto, sul punto, da altri testi: , pur non avendo Persona_1 mai detto espressamente di essere legale rappresentante della società convenuta, si è sempre comportato come tale sia nei nostri confronti, sia nei confronti dei consulenti, sia nei confronti del personale, come da me appurato nel corso di vari sopralluoghi, almeno due, che sono stati effettuati in occasione dei fatti di causa
[…] Quanto alla persona di , non l'ho mai conosciuto e ricordo che CP_2 era una persona gravemente ammalata, come riferitomi dal figlio nel corso di una conversazione in cui si parlava della situazione […] Non ho mai incontrato altre persone con ruolo direttivo oltre a lui, per quanto concerne la società convenuta.
Nel corso di un incontro successivo, alla discussione circa un anticipo sulla vendita in questione, , parlando in prima persona e senza consultare Persona_1 nessun altro, si rifiutò di pagare anticipi sostenendo di dover già dare un anticipo alla società di leasing. Queste circostanze mi hanno convinto del fatto che fosse lui a dirigere l'azienda”. Va inoltre osservato che nella corrispondenza intercorsa tra le parti mancano riferimenti alla necessità di un'approvazione dell'affare da parte di CP_2
5 Tribunale di Monza
Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio A sua volta, il teste , responsabile dell'ufficio tecnico della Testimone_1 convenuta, ha dichiarato, tra l'altro, quanto segue: “Ho partecipato ad incontri in cui si discuteva in ordine a come il macchinario avrebbe dovuto essere realizzato
e posizionato ed ho partecipato anche ad una nostra riunione interna, di cui non sono in grado di precisare la data, in cui il progetto fu sottoposto a , CP_2 il quale disse di fermare tutto”. In proposito, a parte la mancanza di indicazioni temporali in ordine a tale ultima disposizione, non può non osservarsi che neanche in tale occasione il legale rappresentante della società si è palesato all'attrice, manifestando direttamente la sua asserita volontà.
3.3.2. In secondo luogo, quanto alla documentazione contrattuale, deve rilevarsi che, come già innanzi si è visto, l'atto risulta sottoscritto “per accettazione”; detta sottoscrizione è costituita da una sigla illeggibile apposta nella prima pagina del documento unitamente ad un timbro recante la denominazione della convenuta medesima, la sua sede, il suo recapito telefonico, il suo account e la sua partita
IVA, sicché, se da un lato è certa la sua provenienza dalla società convenuta, neppure può dirsi, a prima vista, che la sottoscrizione sia stata apposta da un soggetto diverso dal legale rappresentante. Al riguardo, anche la dizione “l'amministratore”, apposta con timbro in corrispondenza delle sigle presenti nelle pagine successive, non è sufficientemente univoca, essendo anche il presidente del consiglio di amministrazione un
“amministratore”. Non è contestato che ciascun timbro apposto sia riconducibile alla società convenuta.
3.3.3. In terzo luogo, come emerge dalla corrispondenza già innanzi menzionata, anche successivamente alla sottoscrizione dell'ordine per accettazione, sono proseguiti i contatti tra la convenuta e la società di leasing in relazione alle pratiche concernenti il leasing stesso ed i benefici di carattere tributario;
nel corso di tali contatti, su richiesta della società di leasing, è avvenuta la trasmissione di svariati documenti riconducibili alla convenuta;
almeno una parte della documentazione in questione deve essere stata ragionevolmente sottoscritta dal legale rappresentante della società.
3.3.4. Quanto, infine, all'epilogo del rapporto contrattuale per cui è causa, deve osservarsi che, con comunicazione in data 27 luglio 2021, sempre Persona_1 qualificatosi come “General Manager”, ha dichiarato quanto segue: “Buongiorno, la presente per informarvi che nostro malgrado ci vediamo costretti a rinunciare alla fornitura in oggetto. Ne consegue che non daremo corso alla richiesta di leasing / Sabatini. Cordiali saluti”. A tale comunicazione, inviata all'odierna attrice solo per conoscenza, ha risposto la venditrice con p.e.c. del 28 luglio 2021 del seguente tenore: “Buongiorno, si prende atto del Vostro recesso ingiustificato dal contratto per la fornitura di magazzino automatico verticale Icam SILO2, concluso in data 7 giugno 2021, e ci riserviamo a breve di comunicare l'esatto ammontare di quanto da Voi dovuto a titolo di indennizzo/risarcimento. Con i migliori saluti” (cfr.: doc. 4 dell'attrice). La qualificazione come recesso della comunicazione in data 27 luglio 2021 e la questione concernente la sussistenza o meno di poteri rappresentativi in capo al sottoscrittore non sono stati oggetto di rilievi da parte della società convenuta nei mesi immediatamente successivi alla risposta del 28 luglio 2021.
In data 20 gennaio 2022 (cfr.: doc. 8 dell'attrice), dunque sei mesi dopo, l'attuale difensore della convenuta, rispondendo ad altra lettera del collega avversario, ha dichiarato quanto segue: “La mia assistita non ha provveduto a sottoscrivere alcun contratto con la società da Lei rappresentata. La infatti, si è Parte_1 limitata ad incardinare con il signor delle trattative finalizzate a Persona_1 valutare la vendita di un magazzino automatico verticale, tali trattative prevedevano la valutazione da parte della mia cliente della opportunità o meno di aderire alla Legge Sabatini e di contrarre un leasing finanziario. Il signor Per_1
si è limitato a vagliare l'offerta inviata dalla la quale aveva
[...] Parte_1 piena contezza sia del ruolo svolto dal predetto, sia della circostanza che
l'eventuale sottoscrizione del contratto sarebbe stata valutata solo successivamente alla decisione da parte della di procedere con la CP_1 pratica di leasing e con l'applicazione della Legge Sabatini. Nessuna obbligazione contrattuale è stata, pertanto, assunta nei confronti della Parte_1 né dal signor , né tanto meno dalla in persona del legale Persona_1 CP_1 rappresentante, signor ”. CP_2
Come si può notare, il tenore della lettera è nel senso dell'insussistenza del vincolo contrattuale non già per la carenza di poteri rappresentativi in capo ad
, bensì per la qualificazione della sottoscrizione dell'offerta come atto Persona_1 facente parte della trattativa avviata in precedenza, tesi di cui è già stata rilevata la manifesta infondatezza, proprio alla luce della corrispondenza che era intercorsa tra le parti all'epoca dei fatti.
Lo scritto in questione non contiene alcun disconoscimento della sottoscrizione dell'offerta per accettazione, né alcuna indicazione univoca sulla paternità della firma medesima e sulla sussistenza o meno dei poteri di rappresentanza in capo a chi l'aveva apposta.
Anche l'accenno a in persona del legale rappresentante, signor CP_1
” è del tutto opaco con riferimento alla - solo eventuale - volontà di CP_2 invocare l'art. 1398 c.c.
Soltanto in corso di causa la convenuta ha disconosciuto le firme in questione, ha sostenuto chiaramente che esse fossero state vergate da ed ha dedotto Persona_1 la carenza di poteri rappresentativi in capo a quest'ultimo.
3.4. Le circostanze, oggettive e soggettive, sopra indicate, idonee ad indurre in errore l'attrice, l'opinione dell'attrice, astrattamente erronea, non determinata da un suo atteggiamento contrario alla normale diligenza (si veda nuovamente, in proposito, il disposto dell'art. 2475 bis c.c.) e la tolleranza di tali condotte dell'altro amministratore da parte del legale rappresentante della convenuta, senza che egli sia intervenuto in alcun modo nella vicenda in questione, inducono a ritenere comunque applicabile il principio di tutela dell'apparenza come espressione del principio di autoresponsabilità.
Il contratto, pertanto, è da ritenersi valido ed efficace.
7 Tribunale di Monza
Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio 3.5. Ne consegue ulteriormente che, nella specie, la responsabilità della convenuta va qualificata come contrattuale.
4. La “rinuncia” all'acquisto, intervenuta in costanza di rapporto contrattuale, si configura come recesso unilaterale dal contratto già concluso.
Essa non è stata giustificata in alcun modo e costituisce, pertanto, grave inadempimento contrattuale ai sensi e per gli effetti dell'art. 1455 c.c. Il contratto, infatti, non attribuiva ad alcuna delle parti la facoltà di recesso.
È dunque fondata la domanda dell'attrice di pronuncia della risoluzione giudiziale del contratto per inadempimento della convenuta.
5. Può dunque passarsi alla verifica del pregiudizio patito dall'attrice a causa dell'inadempimento della controparte.
5.1. La prima voce di danno è costituita dalla penale che l'attrice ha dovuto corrispondere alla cui la stessa si era rivolta per la produzione del bene CP_7 offerto in vendita.
5.1.1. Le doglianze della convenuta in ordine alla tempistica dell'ordine alla società produttrice (ordine che reca la stessa data di quello intercorso tra le odierne parti in causa) sono infondate.
A tale proposito, premesso che il contratto oggetto di causa prevedeva la consegna del magazzino verticale per il mese di novembre 2021 nonché tempi di montaggio ed installazione pari a 2 - 3 settimane, deve rilevarsi che l'ordine ad CP_7
(cfr.: doc. 2 dell'attrice) prevedeva, a sua volta, l'approntamento dei materiali per la spedizione entro 10 settimane dal versamento dell'acconto (circa due mesi e mezzo), con esclusione del mese di agosto.
Alla luce di quanto precede, i tempi dell'ordine sono da considerarsi del tutto ragionevoli, in quanto funzionali ad evitare ritardi da parte della venditrice. Ciò, naturalmente, non vuol dire che i tempi di produzione concordati con
[...] CP_ siano opponibili alla convenuta, ma, molto più semplicemente, che l'attrice doveva programmare i tempi del suo ordine in maniera tale da non incorrere in un inadempimento da ritardo nella consegna del bene alla cliente finale.
5.1.2. L'ordine ad al punto 22.13, prevede il pagamento di una penale CP_7 del “40% dell'importo totale del contratto, salvo risarcimento dei maggiori danni subiti, se l'annullamento è avvenuto tra l'11° (undicesimo) giorno successivo alla stipula del contratto ed il 15° (quindicesimo) giorno antecedente la data di spedizione dei materiali. L'eventuale anticipo o caparra versata sarà trattenuta dalla e portata in detrazione dalla predetta penale”. CP_3
Il recesso da parte dell'odierna convenuta è avvenuto oltre undici giorni dopo la conclusione del contratto, per cui anche l'annullamento dell'ordine da parte dell'attrice nei confronti del terzo fornitore non avrebbe potuto avvenire prima.
Sono dunque irrilevanti le doglianze della convenuta circa i tempi con cui l'attrice ha comunicato ad l'annullamento in questione. CP_7
Il pagamento ad della penale di euro 23.902,00 in data 16.05.2022 è CP_7 provato per iscritto (cfr.: doc. 12, 13 e 20 dell'attrice). Trattandosi di penale pattuita a favore di un soggetto che non è parte in causa ed allo stesso pagata, la richiesta della convenuta di riduzione della penale medesima risulta manifestamente infondata.
5.2. La seconda voce è costituita dal lucro cessante.
5.2.1. A tale proposito, deve in primo luogo rilevarsi che il corrispettivo pattuito per la vendita del magazzino verticale oggetto di causa era pari ad euro 90.000,00.
Da esso vanno decurtate le spese relative alla produzione del bene nonché i costi che non sono stati sostenuti a causa dell'annullamento dell'ordine.
5.2.2. Per quanto riguarda le prime, deve rilevarsi che il corrispettivo pattuito con per la produzione del bene risultava pari ad euro 59.750,00, esclusa CP_7
IVA.
5.2.3. Per quanto riguarda le seconde, il ricorso introduttivo, a pagina 6, contiene il calcolo analitico per la determinazione delle stesse ed i relativi dati utilizzati a tal fine sono stati confermati dalla prova testimoniale assunta, oltre ad essere anche supportati, quanto ai costi del personale, dalla documentazione in atti (cfr.: doc. 14).
Risulta dunque congrua, in quanto calcolata correttamente, la somma di euro 10.369,22.
5.3. Detraendo dal corrispettivo di euro 90.000,00 gli importi di cui sopra si ottiene, per differenza, il lucro cessante, pari ad euro 19.880,78 (il diverso importo di euro 19.901,78, indicato dall'attrice nelle conclusioni, non trova riscontro nella narrativa degli atti di causa - in cui viene indicata la somma corretta di euro 19.880,78 - e pare imputabile ad un mero errore materiale di trascrizione).
5.4. Il danno totale è dunque pari ad euro 43.782,78 (euro 23.902,00 + euro
19.880,78). 5.5.
Considerato che
trattasi di credito di natura risarcitoria, e dunque di valore, sulla stessa, secondo l'orientamento interpretativo della Corte di Cassazione (cfr.: Cass., Sez. Un., sentenza n. 1712 del 17.02.1995), sono dovuti, come richiesto dall'attrice, la rivalutazione monetaria e gli interessi, questi ultimi da calcolarsi nella misura legale sulla somma rivalutata anno per anno, il tutto fino alla data odierna.
Quanto alla decorrenza, la stessa va individuata, quanto alla penale, nella data del relativo pagamento alla (16.05.2022), e, quanto al lucro cessante, nella CP_7 data del 30.11.2021, in cui sarebbe avvenuta la consegna (novembre 2021), con pagamento dell'intero prezzo della vendita.
Si riporta il risultato nella seguente tabella.
Voce Importo Decorrenza Importo attuale
Penale 23.902,00 16/05/2022 28.429,70
cessante 19.880,78 30/11/2021 24.845,93 Pt_2
43.782,78
53.275,63 Sulla somma complessiva di euro 53.275,63 sono infine dovuti gli interessi nella misura di cui all'art. 1284, comma quarto, c.c. dalla data della presente decisione e fino al saldo.
6. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
6.1. La malafede della convenuta in tutta la vicenda di cui trattasi, ivi compreso lo svolgimento del presente giudizio, giustifica l'applicazione nei confronti della stessa del disposto di cui al terzo comma dell'art. 96 c.p.c.
Risulta altresì valutabile a tal fine, ai sensi dell'art. 4 D.L. n. 132/2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 162/2014, il rifiuto della convenuta di aderire alla procedura di negoziazione assistita instaurata prima della causa. Si rileva, infine, che la non ha accettato neppure una proposta CP_1 formulata dal sottoscritto Giudice ex art. 185 bis c.p.c., proposta che contemplava la conciliazione della controversia mediante pagamento da parte della convenuta in favore dell'attrice del solo importo di euro 23.902,40, con compensazione delle spese processuali. Per quanto concerne la liquidazione della somma da versarsi in favore della controparte, essa va determinata in via equitativa in misura corrispondente all'ammontare dell'importo tabellare medio previsto in tema di spese processuali, avuto riguardo al valore della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa instaurata da Parte_1 nei confronti di così provvede: CP_1
1. in accoglimento della domanda di parte attrice, pronuncia la risoluzione del contratto per cui è causa, per inadempimento della società convenuta;
2. condanna a pagare a a titolo di risarcimento dei danni, la CP_1 Parte_1 complessiva somma di euro 53.275,63, oltre interessi nella misura di cui all'art. 1284, comma quarto, c.c. dalla data della presente decisione e fino al saldo;
3. visto l'art. 96, comma terzo, c.p.c., condanna a pagare a CP_1 Parte_1 la somma, equitativamente determinata, di euro 7.706,00;
4. rigetta ogni ulteriore domanda, eccezione e deduzione delle parti;
5. condanna a rifondere a le spese processuali, che liquida CP_1 Parte_1 in complessivi euro 286,00 per anticipazioni ed euro 11.425,00 per compensi, oltre 15% spese forfettarie ed accessori di legge.
Così deciso in Monza, in data 22 marzo 2025.
Il Giudice
Davide De Giorgio 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
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