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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 05/12/2025, n. 1877 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1877 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1076/2020
REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DELPOPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE di CASTROVILLARI Sezione civile Settore lavoro
Il Tribunale - in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Manuela Esposito in funzione di GIUDICE del LAVORO - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, promosso da con l'Avv. Raffaele Gencarelli, che lo rappresenta e difende per procura in atti Parte_1
RICORRENTE
Contro
(p.i.: ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Limina, giusta procura in atti;
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 17.03.2020, il ricorrente adiva il Tribunale, esponendo di aver ricevuto in data 24.1.2020 la cartella di pagamento n. 03420190035832331000, con cui gli veniva ingiunto il pagamento della somma di € 19.536,84, a titolo di contributo soggettivo, sanzione su contributo integrativo e interessi, in riferimento all'omesso versamento per gli 2012 e 2013.
Sottolineava di non aver ricevuto nessuna notifica, nemmeno degli atti presupposti. Sollevava, quindi, eccezione di prescrizione della pretesa contributiva posta a fondamento della cartella opposta. Sulla base di tali premesse concludeva chiedendo la declaratoria di non debenza delle somme ingiunte e la dichiarazione di prescrizione delle stesse ai sensi dell'art. 3, comma 9, della legge n. 335/1995, con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio , chiedendo con varie argomentazioni il rigetto della domanda. CP_1
Con note di udienza 5 novembre 2025, il ricorrente, previa richiesta del Giudice di prova della regolare notifica del ricorso e del pedissequi decreto di fissazione di udienza nei confronti di tutte le parti citate in giudizio, chiede nuovo termine per la rinotifica dell'atto nei confronti di Agenzia delle
Entrate, al contempo invocando la dichiarazione di cessazione della materia del contendere per aver aderito alla Rottamazione-quater anche in riferimento al credito previdenziale oggetto del giudizio.
All'odierna udienza le parti depositavano note di trattazione scritta all'esito delle quali il Giudice decideva la controversia, di carattere documentale.
***
1. In via preliminare, il Tribunale ritiene che sussista certamente la legittimazione passiva della resistente , avendo il ricorrente mosso contestazioni solo in merito alla fondatezza della CP_1 pretesa creditoria, mentre nessuna eccezione su vizi propri dell'atto impugnato o della procedura di esecuzione sono stati sollevati. Pertanto, la titolarità della pretesa sostanziale oggetto della controversia spetta all'ente impositore il quale, appunto, non si spoglia del proprio credito nel momento in cui affida l'attività di riscossione al concessionario (sul punto, si veda Cass. n.
16425/2019; n. 24678/2018; n. 15390/2018).
Infatti, con la sentenza n. 7514 del 8.3.2022, la Cassazione a Sezioni Unite afferma che non sussiste litisconsorzio necessario tra la parte che impugna la cartella per contributi previdenziali arretrati,
l'ente impositore e il concessionario della riscossione, essendo solo il titolare del credito legittimato a controdedurre in merito alla pretesa creditoria: “In tema di riscossione dei crediti previdenziali, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, nell'ipotesi di opposizione tardiva recuperatoria avverso
l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle per omessa notificazione, anche per il maturare della prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio, sicché, in caso di proposizione nei confronti del solo concessionario, non trovando applicazione i meccanismi di cui agli artt. 107 o 102 c.p.c., ne consegue il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione passiva in capo al concessionario medesimo, quale mero destinatario del pagamento ex 1188 c.c.”.
Orbene, se l'unico soggetto legittimato a controvertere rispetto al merito della domanda è l'ente titolare del carico contributivo, senza che ricorra in tale fattispecie un'ipotesi di litisconsorzio necessario tra quest'ultimo ed il soggetto deputato ex lege alla relativa riscossione (si veda Cass., Sez.
Un., n. 7514/2022, confr. da ultimo da Cass. n. 16998/2023), la mancata prova della notifica dell'atto di citazione nei confronti di quest'ultimo induce ad una dichiarazione di improcedibilità del giudizio nei confronti di . Controparte_2
2. Va, quindi, vagliata la tempestività dell'azione proposta.
Quanto all'eccezione di prescrizione, si osserva che in tema di contributi previdenziali, per contestare il ruolo è necessaria l'opposizione da parte dell'interessato nel termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, previsto dal d.lgs. n. 46/1999, art. 24 comma 5, poiché in caso contrario il titolo diviene definitivo e il diritto alla relativa pretesa contributiva incontestabile.
Si evidenzia che, come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte, la mancata opposizione nel termine posto dall'art. 24 dlgs 46/1999, determina l'effetto sostanziale di irretrattabilità e incontestabilità della pretesa, ossia la stabilizzazione del credito risultante dalla cartella (cfr. Cass.
4506/2007; Cass. n. 12263/2007 e da ultimo Cass n. 8931 del 2011; n. 2835 del 05/02/2009; n. 8900 del 14/04/2010).
Nel caso di specie parte opponente ha proposto opposizione ben oltre il termine dei 40 giorni. Ed infatti, lo stesso ricorrente deduce di aver ricevuto la notifica della cartella impugnata in data 24 gennaio 2020; il ricorso è stato proposto il successivo 17 Marzo 2020, a mezzo deposito telematico.
La vana decorrenza del predetto termine ha determinato la cristallizzazione e la irretrattabilità della pretesa creditoria contributiva incorporata nella cartella impugnata, precludendo qualsiasi successiva azione di accertamento negativo della stessa.
Quanto, poi, alla durata del termine prescrizionale, l'art. 66 della legge n. 247/2012, in vigore dal
2/2/2013, ha reintrodotto il termine decennale di prescrizione stabilito dall'art. 19 della legge n.
576/80, prevedendo che “La disciplina in materia di prescrizione dei contributi previdenziali di cui all'art. 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, non si applica alle contribuzioni dovute alla
[...]
” Detta norma, pertanto, avendo stabilito Controparte_1
l'inapplicabilità, in materia, dell'art. 3 della legge n. 335/1995 ha fatto rivivere il primo comma dell'art. 19 della legge n. 576/1980 che fissava in 10 anni il termine prescrizionale per i contributi ed ogni relativo accessorio dovuti dagli avvocati all'istituto di previdenza. Con riguardo alla disciplina intertemporale dei rapporti giuridici sorti e non esauriti nel corso dell'avvicendamento delle menzionate discipline legislative, la Corte di Cassazione ha precisato che la nuova disciplina di cui all'art. 66 della legge n. 247 del 2012, in materia di prescrizione dei contributi previdenziali dovuti alla , si applica unicamente per il futuro, nonché alle prescrizioni non ancora maturate CP_1 secondo il regime precedente alla data di entrata in vigore della legge 247/2012, cioè alla data del
2/2/2013 (Cass. Civ. Sez. Lav., 18.03.2013, n. 6729). Inoltre, il dies a quo della prescrizione nella data in cui il professionista provvede a comunicare i redditi prodotti alla (in senso conforme, CP_1
Cass., n. 3586/2012, n. 4107/2012, n. 3830/2012 e n. 6259/2011), che – nel caso in trattazione- risultano essere stati con Modello 5 per l'anno 2012 in data 31.7.2013 e per l'anno 2013 il 9.10.2014.
Ne consegue, che per i crediti previdenziali riferibili a tali annualità (contributi, accessori e sanzioni dovute) è certamente applicabile il termine prescrizionale decennale sopra richiamato, essendo maturati entrambi in data successiva all'entrata in vigora della legge 247/2012.
Ciò chiarito in diritto, con riferimento alla fattispecie in esame, si osserva che, l'opposizione non è stata tempestivamente promossa ai sensi dell'art. art. 24, comma 5, d.lgs. n. 46/1999, dovendosi comunque rilevare che in relazione ai crediti di cui è causa non è maturata alcuna prescrizione.
Va, quindi, dichiarata la inammissibilità del ricorso per intempestiva presentazione dello stesso nel termine di legge.
Assorbite le altre eccezioni.
Nessuna pronuncia in termini di cessazione della materia del contendere può, inoltre, essere emessa, risultando la documentazione esibita dalla parte inidonea a consentire a questo Giudice la verifica dell'effettiva ammissione del debitore alla procedura di Rottamazione-quater nonché la regolarità dei pagamenti sino a questo momento maturati, posto che l'ammissione alla definizione agevolata del debito non determina l'estinzione dell'obbligazione, che si verifica solo con l'integrale pagamento delle somme dovute.
Ne consegue che non ricorrono i presupposti per la cessazione della materia del contendere, non essendovi stato adempimento né estinzione del rapporto sostanziale.
3. Spese compensate in ragione della pronuncia in rito.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI, nella persona del Giudice, dott.ssa Manuela Esposito, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara inammissibile il ricorso;
- spese compensate.
Castrovillari, 5.12.2025
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Manuela Esposito
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Margherita Federico - Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del 2021.
REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DELPOPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE di CASTROVILLARI Sezione civile Settore lavoro
Il Tribunale - in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Manuela Esposito in funzione di GIUDICE del LAVORO - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, promosso da con l'Avv. Raffaele Gencarelli, che lo rappresenta e difende per procura in atti Parte_1
RICORRENTE
Contro
(p.i.: ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Limina, giusta procura in atti;
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 17.03.2020, il ricorrente adiva il Tribunale, esponendo di aver ricevuto in data 24.1.2020 la cartella di pagamento n. 03420190035832331000, con cui gli veniva ingiunto il pagamento della somma di € 19.536,84, a titolo di contributo soggettivo, sanzione su contributo integrativo e interessi, in riferimento all'omesso versamento per gli 2012 e 2013.
Sottolineava di non aver ricevuto nessuna notifica, nemmeno degli atti presupposti. Sollevava, quindi, eccezione di prescrizione della pretesa contributiva posta a fondamento della cartella opposta. Sulla base di tali premesse concludeva chiedendo la declaratoria di non debenza delle somme ingiunte e la dichiarazione di prescrizione delle stesse ai sensi dell'art. 3, comma 9, della legge n. 335/1995, con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio , chiedendo con varie argomentazioni il rigetto della domanda. CP_1
Con note di udienza 5 novembre 2025, il ricorrente, previa richiesta del Giudice di prova della regolare notifica del ricorso e del pedissequi decreto di fissazione di udienza nei confronti di tutte le parti citate in giudizio, chiede nuovo termine per la rinotifica dell'atto nei confronti di Agenzia delle
Entrate, al contempo invocando la dichiarazione di cessazione della materia del contendere per aver aderito alla Rottamazione-quater anche in riferimento al credito previdenziale oggetto del giudizio.
All'odierna udienza le parti depositavano note di trattazione scritta all'esito delle quali il Giudice decideva la controversia, di carattere documentale.
***
1. In via preliminare, il Tribunale ritiene che sussista certamente la legittimazione passiva della resistente , avendo il ricorrente mosso contestazioni solo in merito alla fondatezza della CP_1 pretesa creditoria, mentre nessuna eccezione su vizi propri dell'atto impugnato o della procedura di esecuzione sono stati sollevati. Pertanto, la titolarità della pretesa sostanziale oggetto della controversia spetta all'ente impositore il quale, appunto, non si spoglia del proprio credito nel momento in cui affida l'attività di riscossione al concessionario (sul punto, si veda Cass. n.
16425/2019; n. 24678/2018; n. 15390/2018).
Infatti, con la sentenza n. 7514 del 8.3.2022, la Cassazione a Sezioni Unite afferma che non sussiste litisconsorzio necessario tra la parte che impugna la cartella per contributi previdenziali arretrati,
l'ente impositore e il concessionario della riscossione, essendo solo il titolare del credito legittimato a controdedurre in merito alla pretesa creditoria: “In tema di riscossione dei crediti previdenziali, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, nell'ipotesi di opposizione tardiva recuperatoria avverso
l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle per omessa notificazione, anche per il maturare della prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio, sicché, in caso di proposizione nei confronti del solo concessionario, non trovando applicazione i meccanismi di cui agli artt. 107 o 102 c.p.c., ne consegue il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione passiva in capo al concessionario medesimo, quale mero destinatario del pagamento ex 1188 c.c.”.
Orbene, se l'unico soggetto legittimato a controvertere rispetto al merito della domanda è l'ente titolare del carico contributivo, senza che ricorra in tale fattispecie un'ipotesi di litisconsorzio necessario tra quest'ultimo ed il soggetto deputato ex lege alla relativa riscossione (si veda Cass., Sez.
Un., n. 7514/2022, confr. da ultimo da Cass. n. 16998/2023), la mancata prova della notifica dell'atto di citazione nei confronti di quest'ultimo induce ad una dichiarazione di improcedibilità del giudizio nei confronti di . Controparte_2
2. Va, quindi, vagliata la tempestività dell'azione proposta.
Quanto all'eccezione di prescrizione, si osserva che in tema di contributi previdenziali, per contestare il ruolo è necessaria l'opposizione da parte dell'interessato nel termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, previsto dal d.lgs. n. 46/1999, art. 24 comma 5, poiché in caso contrario il titolo diviene definitivo e il diritto alla relativa pretesa contributiva incontestabile.
Si evidenzia che, come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte, la mancata opposizione nel termine posto dall'art. 24 dlgs 46/1999, determina l'effetto sostanziale di irretrattabilità e incontestabilità della pretesa, ossia la stabilizzazione del credito risultante dalla cartella (cfr. Cass.
4506/2007; Cass. n. 12263/2007 e da ultimo Cass n. 8931 del 2011; n. 2835 del 05/02/2009; n. 8900 del 14/04/2010).
Nel caso di specie parte opponente ha proposto opposizione ben oltre il termine dei 40 giorni. Ed infatti, lo stesso ricorrente deduce di aver ricevuto la notifica della cartella impugnata in data 24 gennaio 2020; il ricorso è stato proposto il successivo 17 Marzo 2020, a mezzo deposito telematico.
La vana decorrenza del predetto termine ha determinato la cristallizzazione e la irretrattabilità della pretesa creditoria contributiva incorporata nella cartella impugnata, precludendo qualsiasi successiva azione di accertamento negativo della stessa.
Quanto, poi, alla durata del termine prescrizionale, l'art. 66 della legge n. 247/2012, in vigore dal
2/2/2013, ha reintrodotto il termine decennale di prescrizione stabilito dall'art. 19 della legge n.
576/80, prevedendo che “La disciplina in materia di prescrizione dei contributi previdenziali di cui all'art. 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, non si applica alle contribuzioni dovute alla
[...]
” Detta norma, pertanto, avendo stabilito Controparte_1
l'inapplicabilità, in materia, dell'art. 3 della legge n. 335/1995 ha fatto rivivere il primo comma dell'art. 19 della legge n. 576/1980 che fissava in 10 anni il termine prescrizionale per i contributi ed ogni relativo accessorio dovuti dagli avvocati all'istituto di previdenza. Con riguardo alla disciplina intertemporale dei rapporti giuridici sorti e non esauriti nel corso dell'avvicendamento delle menzionate discipline legislative, la Corte di Cassazione ha precisato che la nuova disciplina di cui all'art. 66 della legge n. 247 del 2012, in materia di prescrizione dei contributi previdenziali dovuti alla , si applica unicamente per il futuro, nonché alle prescrizioni non ancora maturate CP_1 secondo il regime precedente alla data di entrata in vigore della legge 247/2012, cioè alla data del
2/2/2013 (Cass. Civ. Sez. Lav., 18.03.2013, n. 6729). Inoltre, il dies a quo della prescrizione nella data in cui il professionista provvede a comunicare i redditi prodotti alla (in senso conforme, CP_1
Cass., n. 3586/2012, n. 4107/2012, n. 3830/2012 e n. 6259/2011), che – nel caso in trattazione- risultano essere stati con Modello 5 per l'anno 2012 in data 31.7.2013 e per l'anno 2013 il 9.10.2014.
Ne consegue, che per i crediti previdenziali riferibili a tali annualità (contributi, accessori e sanzioni dovute) è certamente applicabile il termine prescrizionale decennale sopra richiamato, essendo maturati entrambi in data successiva all'entrata in vigora della legge 247/2012.
Ciò chiarito in diritto, con riferimento alla fattispecie in esame, si osserva che, l'opposizione non è stata tempestivamente promossa ai sensi dell'art. art. 24, comma 5, d.lgs. n. 46/1999, dovendosi comunque rilevare che in relazione ai crediti di cui è causa non è maturata alcuna prescrizione.
Va, quindi, dichiarata la inammissibilità del ricorso per intempestiva presentazione dello stesso nel termine di legge.
Assorbite le altre eccezioni.
Nessuna pronuncia in termini di cessazione della materia del contendere può, inoltre, essere emessa, risultando la documentazione esibita dalla parte inidonea a consentire a questo Giudice la verifica dell'effettiva ammissione del debitore alla procedura di Rottamazione-quater nonché la regolarità dei pagamenti sino a questo momento maturati, posto che l'ammissione alla definizione agevolata del debito non determina l'estinzione dell'obbligazione, che si verifica solo con l'integrale pagamento delle somme dovute.
Ne consegue che non ricorrono i presupposti per la cessazione della materia del contendere, non essendovi stato adempimento né estinzione del rapporto sostanziale.
3. Spese compensate in ragione della pronuncia in rito.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI, nella persona del Giudice, dott.ssa Manuela Esposito, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara inammissibile il ricorso;
- spese compensate.
Castrovillari, 5.12.2025
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Manuela Esposito
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Margherita Federico - Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del 2021.