Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 16/06/2025, n. 793 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 793 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1372/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carmen Arcellaschi Presidente Relatore
Dott. Claudia Bonomi Giudice Dott. Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1372/2025 promossa con ricorso congiunto in data
28.2.2025 da:
(C.F. ), nata a [...]_1 C.F._1
(Ecuador) il 15.12.1988 e residente a [...], elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Elisa Lazzarini e dell'Avv. Sara Buraschi che la rappresentano e difendono come da procura in atti e
(C.F. ), nato a [...]_2 C.F._2
LF DU (Ecuador) il 18.7.1981 e residente a [...], elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv. Elisa Lazzarini e dell'Avv. Sara Buraschi che lo rappresentano e difendono come da procura in atti
Con l'intervento del P.M. sede
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“I IGnori e Parte_1 Parte_3
, come sopra assistiti, rappresentati e difesi, ricorrono all'Ill.mo Presidente del Tribunale
[...] di Monza affinché, espletato ogni altro incombente di rito, Voglia fissare il termine per il deposito di note scritte, dispensando le parti dalla produzione della documentazione ex art. 473bis n. 12 c.p.c., e dichiarare la separazione personale dei coniugi, nonché provvedere all'omologazione delle condizioni concordate ed alle conseguenti annotazioni di legge, dichiarano
- di non volersi riconciliare
- di rinunciare a comparire all'udienza ex art. 711 c.p.c.
- di volersi separare alle seguenti condizioni:
1. La figlia minore verrà affidata in via condivisa ad entrambi i genitori con Persona_1 collocamento prevalente presso la madre, nella casa familiare sita in Monza (MB), via Giovanni Da
Verazzano n.3, ove resta fissata la sua residenza anagrafica;
2. In merito alla frequentazione con il padre, fatti salvi diversi accordi tra le parti, il SInor
terrà con sé la figlia nei seguenti modi e tempi: Parte_3
a fine settimana alternati, dal sabato mattina alla domenica sera, con prelevamento e riaccompagnamento a cura del padre presso la casa della madre. durante le vacanze estive, per un periodo di due settimane, anche non consecutive, tale periodo dovrà concordarsi tra i genitori entro il 30 maggio di ogni anno, impegnandosi a fornire reciprocamente l'indirizzo e i recapiti della località di vacanza dove porteranno i figli, nonché le date di partenza e ritorno. Nel restante periodo di vacanza scolastica estiva dei minori i genitori si impegnano a raggiungere opportuni accordi sulla gestione dei figli. durante le vacanze natalizie, in via alternata il periodo dal 23 dicembre al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio, a cominciare dall'anno 2025, con il primo periodo di competenza della madre e viceversa l'anno successivo e così via di seguito negli anni. Restano comunque salvi diversi accordi tra genitori, anche in ragione di eventuali necessità lavorative. durante le vacanze pasquali, previste dal calendario scolastico ad anni alterni dall'inizio delle vacanze sino al giorno di Pasqua con un genitore, pasquetta e il giorno successivo con l'altro. festività e ponti scolastici, da trascorrersi con ciascun genitore ad anni alterni.
3. la casa coniugale, oggetto di locazione a far data dal 10.12.2020, sita in Monza (MB), via Giovanni
Da Verazzano n.3, verrà assegnata alla IGnora con tutti gli arredi. Entro 30 Parte_1 giorni dal deposito il SI. provvederà a spostare la propria residenza, Parte_3 prelevando i propri oggetti personali mentre la SI.ra si impegna a volturare a Parte_1 suo esclusivo nome il contratto locatizio di cui sopra di cui si assume ogni onere.
4. il padre, IG. , si obbliga a versare a titolo di Parte_3 contributo al mantenimento della figlia complessivi € 250,00 Persona_1
(duecentocinquanta/00), entro il giorno 20 di ogni mese, con bonifico bancario intestato alla SI.ra
, alle coordinate a lui note, tale somma sarà annualmente rivalutata in base agli Parte_1 indici Istat. A titolo integrativo al mantenimento ordinario cederà inoltre alla moglie la propria quota parte dell'Assegno Unico, che verrà pertanto percepito al 100% dalla madre, fino alla indipendenza economica della minore;
5. per quanto concerne invece le spese straordinarie relative alla figlia le parti si obbligano a sostenerle al 50%, compresa la mensa scolastica, secondo Linee Guida approvate dal Tribunale di Monza;
6. si concorda affinché le decisioni più importanti nell'interesse della figlia Persona_1 relative, in via esemplificativa, all'educazione, alla formazione scolastica e alla salute, saranno assunte sempre di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto delle capacità, inclinazione naturale e aspirazioni della stessa. Sarà inoltre onere dei genitori tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alla figlia. Entrambi i genitori avranno invece diritto ad esercitare la responsabilità genitoriale in via autonoma e separata sulla figlia per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza con la stessa.
7. I genitori si impegnano a tenere tra loro un comportamento rispettoso e collaborativo, evitando il più possibile i litigi ma soprattutto evitando di denigrare l'altro genitore agli occhi della minore;
8. le parti si danno il reciproco consenso al rilascio di documenti validi per l'espatrio per la figlia, resta inteso che il genitore che organizza un viaggio all'estero con la minore deve comunicarlo all'altro genitore con almeno una settimana di anticipo ed è necessario il consenso di quest'ultimo sulla località prescelta;
la tessera sanitaria della bimba verrà custodita dalla madre, l'altro genitore ne avrà una copia;
9. le parti concordano che gli effetti delle presenti condizioni inizieranno a prodursi a fare data dalla sottoscrizione delle stesse;
10. le parti rinunciano sin da ora all'impugnazione dell'emananda sentenza”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di separazione è fondata.
Risulta, infatti, dai documenti in atti che le parti hanno contratto matrimonio in Monza in data 7.6.2014 e hanno confermato la volontà di non riprendere la convivenza coniugale con atto trasmesso il 28.3.2025 per l'udienza del 2.4.2025 in trattazione scritta.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
Seguono gli adempimenti di legge. II. Le condizioni pattuite dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto rispondenti all'interesse della figlia minore e per la restante parte relative a diritti disponibili. III. Le spese del presente giudizio possono essere compensate tra le parti visto l'esito.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: I. pronuncia la separazione tra e Parte_1
; Parte_2
II. omologa le condizioni trascritte in epigrafe da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
III. dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Monza per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio;
IV. dichiara compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Monza, nella Camera di ConSIlio del 19 giugno 2025
Il Presidente Estensore
Dott. Carmen Arcellaschi