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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 03/04/2025, n. 2130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2130 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
composta dai magistrati dott. Giuseppe Staglianò presidente dott.ssa Giovanna Schipani consigliere rel. dott.ssa Matilde Carpinella consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 5259/2022 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione all'odierna udienza del 3.4.2025 e vertente
TRA
c.f. Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv.to Isidoro Cavaliere, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore
APPELLANTE
E
, c.f. Controparte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv.to Silvia Di Fonso, giusta procura in calce all'atto di citazione in primo grado
APPELLATO
NONCHÈ
, nella qualità di socio unico di Controparte_2 Controparte_3
cancellata dal registro delle imprese, c.f. C.F._2 pagina 1 di 16 rappresentato e difeso dall'avv.to Silvano De Angelis, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in grado di appello
APPELLATO
APPELLANTE INCIDENTALE
DI Controparte_4
APPELLATA CONTUMACE
Controparte_5
[...]
nella qualità di eredi di Persona_1
APPELLATI CONTUMACI
MOTIVI DELLA DECISIONE
conveniva in giudizio e Controparte_1 Parte_1 Controparte_3 CP_6
, deducendo che, con atto in data 26.7.2002, unitamente ai comproprietari
[...] CP_7
e , vendeva a l'azienda costituita dal
[...] Persona_2 Controparte_3
complesso di beni adibito a rivendita di giornali sita in Roma, via Vittorio Veneto, angolo via
Ludovisi; con sentenza del tribunale di Roma n. 5442/2008, passata in giudicato, l'atto dispositivo era stato dichiarato nullo e inefficace per simulazione assoluta;
tuttavia, in pendenza del suddetto giudizio, con atto del 30.5.2003, l'azienda era stata ceduta da a in persona del legale rappresentante e socio unico Controparte_3 Parte_1 sig. ; l'atto era a sua volta affetto da simulazione assoluta, in quanto Persona_1
intenzionalmente posto in essere tra le parti al solo ed esclusivo fine di creare una situazione di mera apparenza giuridica, così da neutralizzare gli effetti che l'eventuale accoglimento della domanda di simulazione avrebbe potuto spiegare in ordine alla precedente cessione del
26.7.2002; la denunciata simulazione era comprovata dalla controdichiarazione sottoscritta da sul retro di ogni foglio della minuta del citato atto dispositivo, contestualmente Persona_1
alla stipulazione dell'atto di trasferimento;
inoltre, l'apparente cessione non era stata mai preceduta o seguita dalla corresponsione di corrispettivo, né anche per mezzo Parte_1
di suoi collaboratori, aveva mai compiuto atti di gestione o avuto la disponibilità dei beni aziendali;
dunque, né prima, né poi, avevano mai CP_3 CP_3 Parte_1 effettivamente acquistato diritti in ordine all'azienda; conseguentemente anche il successivo Cont atto di cessione dell'azienda stipulato tra e il 18.7.2012 era CP_9 Controparte_6
pagina 2 di 16 affetto per derivazione da nullità/inefficacia, in quanto posto in essere da alienante privo di ogni titolarità e potere dispositivo in ragione della simulazione assoluta dell'atto di Cont provenienza;
tra e era pendente il giudizio R.G. n. CP_9 Controparte_6
24630/2015, in cui, tra l'altro, la prima aveva rivendicato la titolarità dell'azienda per nullità, ad altro titolo, dello stesso atto di cessione del 18.7.2012; con atto depositato il Parte_1
16.1.2016, pur nella piena consapevolezza della falsità delle accuse, aveva sporto denuncia/querela per i fatti già oggetto del predetto giudizio civile, ipotizzando anche a carico dell'attore i reati di truffa aggravata e appropriazione indebita in conseguenza del presunto spoglio dei beni aziendali;
appariva evidente il disegno di di appropriarsi Parte_1 indebitamente dell'azienda in danno anche del tentando di far prevalere sulla realtà CP_1
sostanziale quella situazione di mera apparenza originata dalla vicenda simulatoria.
Chiedeva, dunque, dichiararsi opponibile a la simulazione assoluta dell'atto di Parte_1
compravendita del 26.7.2002 dichiarata con la sentenza n. 5442/2008 e, in subordine, accertare e dichiarare la nullità per simulazione assoluta dell'atto di cessione del 30.5.2003 tra e in ogni caso accertare e dichiarare Controparte_3 Parte_1
conseguentemente che non ha mai conseguito la titolarità di diritti sul suddetto Parte_1
compendio aziendale e sui proventi economici dell'attività imprenditoriale a mezzo di questa esercitata;
accertare e dichiarare, altresì, la nullità/inefficacia derivata dell'atto di cessione dell'azienda medesima del 18.7.2012 tra e . Parte_1 Controparte_6
*** si costituiva in giudizio, chiedendo la sospensione del processo fino all'esito del Parte_1 giudizio R.G. n. 24630/2015 ed eccependo la prescrizione dell'azione di accertamento della simulazione del contratto del 30.5.2003, in quanto il non poteva considerarsi terzo, CP_1 avendo partecipato (quale parte sostanziale) all'atto tra la Promostampa, nella persona di sua moglie , e deduceva che il era parte del giudizio Controparte_6 Parte_1 CP_1
R.G. n. 24630/2015 e aveva prestato attività lavorativa presso l'edicola da giugno 2003 a luglio 2012 per la circostanza che contrastava con la sua posizione di Parte_1 proprietario dell'azienda; deduceva, inoltre, che era maturato il termine decennale previsto per la usucapione delle universalità di beni mobili, essendo trascorsi quattordici anni tra l'atto di acquisto, iscritto nel Registro delle Imprese, e la notifica della citazione;
disconosceva la scrittura posta a fondamento della domanda di simulazione, trattandosi di una banale fotocopia posta sul retro del foglio, in cui appariva un “collage” recante elementi di un atto incompleto e non conforme all'originale, privo di valore probatorio;
eccepiva, infine, che la pagina 3 di 16 firma sul documento, all'apparenza del sig. , non era stata apposta nella qualità Persona_1
di legale rappresentante della società e quindi non poteva produrre effetti pregiudizievoli nei confronti di questa.
***
Interveniva nel giudizio , disconoscendo autenticità e contenuto dei documenti Persona_1 prodotti dall'attore (docc. da 1 a 7) e rappresentando che nel periodo in cui il aveva CP_1 svolto il suo lavoro di dipendente dell'azienda, approfittando del rapporto di fiducia e dell'età Per del , aveva confezionato delle dichiarazioni non corrispondenti al vero, contenute nella fotocopia del documento prodotto, allo scopo di tornare ad essere proprietario dell'azienda Per senza versare alcunché; aveva chiesto al il risarcimento dei danni Parte_1 conseguenti all'eventuale accoglimento delle domande attoree;
di qui l'interesse a partecipare al giudizio.
Per Nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c., il dava poi atto dell'autografia della propria sottoscrizione, pur continuando a contestarne il contenuto.
***
Per A seguito di interruzione per il decesso del , e di successiva riassunzione, gli eredi dell'intervenuto rimanevano contumaci.
***
Con sentenza n. 12472/2022, R.G. n. 82382/2016, pubblicata in data 11.8.2022, il tribunale di
Roma riteneva superata l'istanza di sospensione, avendo prodotto la sentenza Parte_1
passata in giudicato n. 22106/2019 a definizione del giudizio R.G. n. 24630/2015, con cui era stata dichiarata la risoluzione per grave inadempimento dell'atto di cessione del 18.7.2012 tra la suddetta società e . Controparte_6
Nel merito, in sintesi, statuiva che:
- si imponeva, in applicazione della ragione più liquida, l'esame della domanda subordinata di simulazione assoluta del contratto di vendita del 30.5.2003 tra e stipulato Controparte_3 Parte_1 mentre era in corso il processo volto all'accertamento della simulazione assoluta del contratto di acquisto dell'azienda da parte di (venditori , Controparte_3 Controparte_1 Per_2
e ), poi dichiarata con sentenza n. 5442/2008, per cui era evidente che l'atto
[...] Controparte_7 contestato in giudizio era interferente rispetto alla contitolarità da parte del dell'azienda; CP_1
- risultava dagli atti e documenti prodotti che: • con contratto del 26.7.2002 , Controparte_1 CP_7
e vendevano a l'azienda sopra descritta;
• con
[...] Persona_2 Controparte_3 sentenza n. 5442 dell'11.3.2008, passata in giudicato, pronunciata all'esito del procedimento R.G. n.
13856/2003 intrapreso da avverso Parte_2 Controparte_3 Parte_3 CP_1
e , l'atto veniva dichiarato nullo e inefficace per
[...] Persona_2 Controparte_7 pagina 4 di 16 simulazione assoluta, unitamente all'atto di cessione di quote della da Controparte_3 CP_1
a • in pendenza di detto giudizio, con contratto del 30.5.2003, l'azienda veniva
[...] Parte_3 ceduta da alla • con successivo atto del 18.7.2012 Controparte_3 Parte_1 Parte_1 cedeva l'azienda a;
Controparte_6
- andava preliminarmente disattesa l'eccezione di prescrizione sollevata da stante la tardività Parte_1 della costituzione della parte e, in ogni caso, la infondatezza della stessa, essendo l'azione di simulazione assoluta imprescrittibile, a differenza di quella di simulazione relativa che, laddove sia diretta a fare emergere l'effettivo reale mutamento della realtà voluto dalle parti con la stipulazione del negozio simulato, si prescrive nell'ordinario termine decennale;
- nella specie, - come dimostrato dalla sentenza dichiarativa della simulazione Controparte_3 assoluta del contratto di cessione di azienda del 9/7/2002, avente efficacia ex tunc, e dal fatto che il suo legale rappresentante era stata , all'epoca coniuge del - era consapevole Controparte_6 CP_1 di non poter disporre dell'universalità di beni de qua ed era palese dai documenti in atti che aveva posto in essere a sua volta un atto simulato per evitare l'esito del giudizio di simulazione in corso e, dunque, la possibile aggressione dell'azienda da parte del creditore attore in tale vertenza;
- non poteva la convenuta invocare l'applicazione dell'art. 1415 c.c., secondo cui “la Parte_1 simulazione non può essere opposta né dalle parti contraenti, né dagli aventi causa o dai creditori del simulato alienante, ai terzi che in buona fede hanno acquistato diritti dal titolare apparente, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di simulazione la prova della simulazione del contratto su cui si controverte”, stante la prova scritta, a sua volta, della simulazione del contratto di cessione di azienda del 30.5.2003, oggetto di causa;
- invero, nella pagina retrostante ogni facciata di tale atto vi era un'annotazione manoscritta da ER
, all'epoca legale rappresentante di dallo stesso sottoscritta, del seguente
[...] Parte_1 inequivocabile tenore: “si dichiara che l'atto retroscritto è simulato e non voluto dalle parti” e ciò risultava non soltanto dalle copie fotostatiche del contratto, ma anche dall'originale della scrittura privata Per sottoscritta dallo stesso e da , nelle loro rispettive qualità di legali rappresentanti Controparte_6 delle due società;
Per
- non valeva in contrario osservare che il avrebbe sottoscritto la scrittura privata in proprio e non quale legale rappresentante della società essendo stato indicato nel contratto che egli Parte_1 agiva in rappresentanza della suddetta società e non in proprio;
- mentre e erano rimasti contumaci e nulla avevano Controparte_3 Controparte_6 contestato in ordine alla domanda attorea, era intervenuto per far valere l'apocrifia di tale Persona_1 annotazione e della sua firma, ma, una volta prodotto l'originale del documento, nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. era stata confermata la paternità delle sottoscrizioni, mentre era rimasta ferma la contestazione della dichiarazione sovrastante;
- sul punto la difesa non era stata chiarissima, avendo il terzo affermato che “è emerso che alcune firme erano stata poste in originale su fogli in bianco, da nel 2003, subito dopo l'acquisto Persona_1 Con dell'edicola da parte della per esigenze relative a contratto di affitto dell'edicola di cui è causa, CP_9 che venne data in locazione agli allora dipendenti dell'edicola, costituiti nella società Le CP_10
pagina 5 di 16 Per uniche firme in bianco poste dal , che egli ricordi a distanza di 14 anni, furono quelle apposte sui Con fogli destinati a contenere il contratto simulato di locazione tra la e la , nel quale CP_9 CP_10 era previsto un canone di affitto minore rispetto all'altro contratto realmente efficace tra le parti, destinato ad essere registrato e che recava un importo maggiore (euro 4100,00);”
- tale ricostruzione non risultava plausibile, essendo sul retro stesa la bozza della cessione di azienda sino alla autentica delle firme (questa in bianco), con alcune correzioni a penna che poi risultavano apportate sull'originale dell'atto di cessione contestualmente stipulato, per cui si trattava all'evidenza della bozza dell'atto redatta dal notaio, che e hanno anche sottoscritto, Persona_1 Controparte_6 per cui non vi era solo la sottoscrizione sul retro delle pagine della bozza di contratto da parte di ER
, ma anche in calce all'articolo 8 le sottoscrizioni di entrambe le parti;
[...]
- la contestazione del contenuto della dichiarazione era rimasta non coltivata, non essendo mai stato specificamente allegato un abusivo riempimento di foglio bianco, né proposta querela di falso;
- d'altronde, a fronte di tale schiacciante controdichiarazione, non aveva in alcun modo Parte_1 dimostrato né chiesto di dimostrare la effettività della vendita, non avendo comprovato l'effettività del pagamento del prezzo (€ 200.000,00), che nella scrittura si dava per corrisposto, senza alcuna indicazione di modalità, né la effettiva gestione dell'azienda e della assunzione dei relativi costi;
- a fronte di tale complessiva situazione, conseguiva l'accoglimento della domanda subordinata dell'attore di nullità per simulazione assoluta del contratto di vendita stipulato il 30.5.2003;
- a prescindere da qualsivoglia esame della fondatezza o meno della domanda, risultava sopravvenuta la carenza di interesse del a far valere la nullità/inefficacia derivata del contratto stipulato il CP_1
18.7.2012 da con , tenuto conto della risoluzione del contratto Parte_1 Controparte_6 dichiarata con sentenza n. 22106/2019 dal tribunale di Roma e passata in giudicato, per cui gli effetti del contratto erano venuti meno;
- l'eccezione di usucapione decennale avanzata da in via subordinata, dalla società Parte_1 qualificata come tale, era in realtà una domanda riconvenzionale ed era tardiva essendosi la convenuta costituita alla stessa data dell'udienza del 17.10.2019 [in realtà 2017];
- peraltro, anche quale eccezione risultava infondata, atteso che, in ragione della simulazione assoluta accertata, non aveva avuto alcun possesso dell'azienda, ma solo una detenzione Parte_1 qualificata conseguente alla consegna connessa all'atto fittizio di vendita del 30.5.2003, per cui doveva allegare e dimostrare un atto di interversione del possesso, idoneo a manifestare contro il proprio dante causa l'intenzione di proseguire ad avere la disponibilità dell'azienda quale possesso uti dominus.
Per questi motivi
, il tribunale così provvedeva:
‹‹1) DICHIARA la nullità per simulazione assoluta del contratto di vendita stipulato il 30/3/2003 tra
[...]
e quale acquirente dell'azienda avente ad oggetto l'universalità di beni adibito a rivendita CP_3 Parte_1 di giornali sita in Roma, via Vittorio Veneto, angolo via Ludovisi;
2) Dichiara l'intervenuta carenza di interesse dell'attore alla domanda di nullità/inefficacia derivata dell'atto di vendita del 18/7/2012 tra la e;
Parte_1 Controparte_6
3) Dichiara tardiva la domanda riconvenzionale di usucapione della Parte_1
pagina 6 di 16 4) CONDANNA e la parte terza intervenuta, in solido tra loro, al Controparte_3 Parte_1 pagamento in favore dell'attore delle spese processuali, che liquida in € 5000,00 per compenso professionale ed
€ 657,30 per spese, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge;
5) Nulla sulle spese tra l'attore e Controparte_11
***
Ha proposto appello chiedendo alla Corte di annullare la sentenza di primo grado Parte_1
per la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari e;
in subordine respingere la domanda proposta da Persona_2 Controparte_7
perché infondata in fatto ed in diritto. Controparte_1
Ha altresì articolato istanze istruttorie.
***
Si è costituito, in data 7.1.2023, , chiedendo il rigetto dell'appello, e Controparte_1
riproponendo, in via subordinata, le istanze istruttorie e le domande assorbite.
***
All'udienza di prima trattazione del 26.1.2023 è stato autorizzato il rinnovo della notifica nei confronti degli eredi di e del socio unico di cancellata Persona_1 Controparte_3
dal registro delle imprese.
***
Si è costituito, in data 25.5.2023, , quale socio unico della suddetta Controparte_2 società, chiedendo di annullare la sentenza di primo grado per nullità della notifica dell'atto di citazione in rinnovazione e dell'atto di citazione in riassunzione nei confronti della annullare la sentenza di primo grado per la mancata integrazione Controparte_3
del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari e Persona_2 CP_7
; nel merito, respingere la domanda proposta da perché infondata in
[...] Controparte_1
fatto ed in diritto.
Ha altresì articolato istanze istruttorie, anche in prova contraria.
***
All'udienza del 15.6.2023, la Corte ha dichiarato la contumacia di e dei Controparte_6 signori e , quali eredi di , e ha rinviato all'udienza CP_5 Controparte_5 Persona_1
del 3.4.2025 per la precisazione delle conclusioni.
Con decreto del 5.3.2025, è stata confermata la data dell'udienza ed è stata disposta la discussione orale, assegnando alle parti termine per note conclusive fino a 15 giorni prima dell'udienza.
pagina 7 di 16 Le note sono state depositate tempestivamente e, all'odierna udienza, i procuratori delle parti hanno discusso oralmente la causa e hanno concluso come da verbale.
***
Prima di affrontare i motivi di gravame, va chiarito che la comparsa depositata da CP_2
nella qualità di socio unico di (cancellata dal registro delle
[...] Controparte_3
imprese in data 14.10.2021), è da qualificarsi, pur in difetto di espresse indicazioni al riguardo, come comparsa di costituzione contenente appello incidentale, alla luce delle difese articolate e delle conclusioni formulate dal predetto.
***
Ciò precisato, si illustreranno di seguito i sei motivi dell'appello principale.
Il primo motivo è rubricato “QUALIFICAZIONE GIURIDICA FATTISPECIE – SIMULAZIONE RELATIVA”.
Lamenta l'appellante che il tribunale avrebbe errato nella qualificazione giuridica della fattispecie, laddove aveva affermato trattarsi di simulazione assoluta sulla base della sola prospettazione offerta da parte attrice, senza considerare che detta prospettazione era rimasta sprovvista di prova, atteso che non erano state ammesse neanche le prove di parte attrice e che il non aveva disconosciuto totalmente l'atto, ma aveva affermato di CP_1 aver sostanzialmente partecipato a un accordo per evitare gli effetti dell'annullamento della precedente cessione del 26.7.2002, atto a cui lo stesso aveva partecipato e che era stato annullato dalla sentenza n. 5442/2008 perché in frode ai creditori;
si trattava quindi di un caso di simulazione relativa, soggetta, come per legge, al termine di prescrizione quinquennale.
***
Il secondo motivo è rubricato “TITOLARITA DELL'AZIENDA - LITISCONSORZIO NECESSARIO”.
Lamenta l'appellante che il non aveva convenuto in giudizio i comproprietari CP_1 CP_7
e unitamente ai quali aveva venduto l'azienda in data
[...] Persona_2
26.7.2002 a da considerarsi litisconsorti necessari, sicché si Controparte_3 trattava di violazione che il primo giudice avrebbe dovuto rilevare d'ufficio.
***
Il terzo motivo è rubricato “MANCATA AMMISSIONE DELLA CTU”.
Lamenta l'appellante che avrebbe errato il tribunale nel ritenere la causa matura per la decisione sulla base della sola documentazione offerta dalle parti, respingendo le richieste istruttorie di c.t.u. e di prova testimoniale, nonostante la documentazione prodotta dall'attore fosse stata specificamente impugnata dalla difesa di , con consulenza Persona_1
grafologica di parte;
ai fini di una corretta istruttoria, andava accertata non la paternità della pagina 8 di 16 Per sottoscrizione, dichiarata propria dal , ma il contenuto delle dichiarazioni in quanto palesemente artefatte, dal tenore assolutamente generico e privo di riferimento agli estremi dell'atto che parte attrice intendeva invalidare;
inoltre, non si trattava né di bozze né di minute, ma di banali fotocopie non corrispondenti al testo originale della compravendita, prive di data certa, che potevano essere state manipolate;
né la morte di esonerava il Persona_1
tribunale dal provvedere sulle richieste istruttorie già formulate dalla difesa del defunto;
il
Per giudice avrebbe dovuto provvedere sulla richiesta di prove del , anche solo per rimettere in termini che non poteva più chiedere la c.t.u., essendo decorso il termine per Parte_1 articolare i mezzi di prova, anche nell'ottica di un leale e corretto svolgimento del processo;
stante la carenza di prova sul punto, la motivazione della sentenza era quindi “viziata per una carente di logica” e, per tale motivo, doveva essere accolta in questo grado di giudizio la Per richiesta di c.t.u. come formulata dalla difesa del , in quanto fondamentale ai fini della decisione.
***
Il quarto motivo è rubricato “PROPONIBILITA' ECCEZIONE DI USUCAPIONE”.
Lamenta l'appellante che il tribunale avrebbe erroneamente ritenuto tardiva la “presunta domanda di usucapione”, nonostante nell'atto di costituzione e nelle successive note Parte_1 ex art 183 comma 6 n. 2 c.p.c., avesse espressamente confermato che “l'usucapione era stata formulata solo in via di eccezione per ottenere il rigetto della domanda e, quindi, non soggiaceva ai termini previsti dalla legge per la domanda riconvenzionale ma a quelli previsti dall' art. 183 per la formulazione di eccezioni”.
***
Il quinto motivo è rubricato “USUCAPIONE E REQUISITO DEL POSSESSO”.
Lamenta l'appellante che il tribunale avrebbe errato nel ritenere titolare di Parte_1
detenzione qualificata, senza considerare che questa aveva mantenuto la proprietà dell'azienda per tredici anni e la titolarità della licenza rilasciata dal Comune di Roma al momento dell'acquisto, elementi che deponevano per un possesso pieno ed esclusivo dell'azienda; inoltre, con sentenza n. 22106/19, R.G. n. 22106/19, pubblicata il 15.11.2019, passata in giudicato, era stata restituita a sia la proprietà che il possesso Parte_1 dell'azienda.
***
Il sesto motivo è rubricato “USUCAPIONE ABBREVIATA”.
pagina 9 di 16 Lamenta l'appellante che il tribunale, essendo decorsi oltre tredici anni dall'acquisto alla citazione in giudizio, non avrebbe potuto negare l'usucapione abbreviata, dedotta in via di eccezione solo al fine di ottenere il rigetto della domanda attorea, posto che l'art. 1160 comma 2 c.c. richiede solo il possesso per oltre dieci anni in forza di un titolo idoneo e la buona fede.
***
L'appellante incidentale, dal canto suo, ha articolato tre motivi, con i quali lamenta: 1) la nullità della notifica dell'atto di citazione in rinnovazione e dell'atto di riassunzione del processo di primo grado nei confronti di asseritamente rimasta Controparte_3
contumace per cause ad essa non imputabili e, per questo, privata della possibilità di difendersi;
2) la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di e Per_2 CP_7
da considerarsi litisconsorti necessari;
3) la mancata ammissione di c.t.u.
[...]
***
Deve essere esaminata, prima di ogni altro motivo, la doglianza dell'appellante incidentale avente ad oggetto la nullità della notifica dell'atto di citazione in rinnovazione e dell'atto di riassunzione del processo di primo grado nei confronti della società.
***
La doglianza è infondata.
Osserva la Corte che non si rinviene in atti la copia notificata dell'atto di citazione in rinnovazione, ma soltanto la copia del ricorso in riassunzione e del decreto di fissazione udienza notificati l'11.7.2018 a mani del portiere (depositata dal . CP_1
Infatti, nessuno dei documenti elencati nell'indice in calce alla comparsa di costituzione del
[...]
(fatta eccezione per la procura alle liti) è stato in realtà allegato, come riscontrabile CP_2
dalla consultazione del fascicolo informatico.
In ogni caso, l'eccezione può essere ugualmente decisa sulla base delle deduzioni del
[...]
il quale assume la dedotta nullità della notifica soltanto perché era stata effettuata “in CP_2 un condominio di enormi dimensioni costituto da diversi edifici, denominati “stellari” (all. 3) , con un unico accesso protetto da una sbarra, custodito da personale in un gabbiotto dove si riceve la corrispondenza”, a mani del portiere, persona non identificata e non abilitata al ritiro dell'atto.
Al riguardo, si rileva in primo luogo che l'art. 139 c.p.c., nella formulazione previgente, prevede, ai commi terzo e quarto, che «in mancanza delle persone indicate nel comma precedente» - e cioè del destinatario di persona, oppure di una persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda (purché non minore di quattordici anni o non palesemente pagina 10 di 16 incapace) -, «la copia è consegnata al portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda ...»: nel qual caso, «il portiere ... deve sottoscrivere una ricevuta, e l'ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto, a mezzo di lettera raccomandata».
In secondo luogo, si osserva che deve presumersi, fino a prova contraria, che tra le mansioni del portiere rientri la distribuzione della posta ai destinatari che abitano, ovvero - nel caso di società - hanno sede nello stabile condominiale e che, nella specie, non è stata fornita la prova contraria e, in particolare, che il portiere non era autorizzato a ricevere la posta per conto della Controparte_3
È pacifico, da ultimo, che non si applica, come riconosciuto dallo stesso appellante incidentale, la modifica dell'art. 139 comma 4 c.p.c., introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n.
149, che prevede che siano specificate le modalità con le quali l'ufficiale giudiziario ha accertato l'identità del soggetto.
A fronte di ciò, deve ritenersi la legittimità della notifica dell'atto di citazione a mani del portiere e, conseguentemente, della declaratoria di contumacia della società, a nulla rilevando le dimensioni più o meno estese del condominio, ribadendosi che il non CP_2
ha fatto valere ulteriori profili di nullità.
A tanto si aggiunga, per completezza, che l'atto riassuntivo del processo, essendo rivolto a provocare la ripresa del procedimento nello stato in cui si trovava nel momento in cui è sopravvenuto l'evento interruttivo, deve essere notificato - come richiede l'art. 302 c.p.c. - con il pedissequo decreto di fissazione dell'udienza soltanto alle altre parti costituite e non anche ai contumaci, non rientrando un tale atto nell'elenco di quelli tassativamente indicati nell'art. 292 c.p.c., per i quali è prescritta la notificazione al contumace (Cass. n. 8162 del
23/05/2003).
***
Vanno ora esaminati, sempre per ragioni di priorità logico-giuridica, il secondo motivo dell'appello principale e il secondo motivo dell'appello incidentale, aventi ad oggetto la dedotta mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di e Persona_2 CP_7
asseriti litisconsorti necessari.
[...]
***
Le doglianze sono infondate.
Con la sentenza n. 5442/2008 passata in giudicato, il tribunale di Roma, nel giudizio instaurato da , che vantava, nei confronti di , e Parte_2 CP_1 Per_2 CP_7
pagina 11 di 16 crediti da lavoro dipendente, prestato presso l'edicola di via Veneto-via Ludovisi, CP_1 ha accertato (oltre alla nullità per simulazione assoluta dell'atto del 9.7.2002 con cui CP_1 aveva ceduto l'intero capitale sociale della a tale
[...] Controparte_3 [...]
la nullità dell'atto del 26.7.2002 con cui , e Parte_3 CP_1 Per_2 Controparte_7 avevano ceduto l'azienda alla suddetta Controparte_3
È evidente che i cedenti, nel giudizio conclusosi con tale sentenza erano pacificamente litisconsorti necessari.
Invece nel presente giudizio, con la domanda poi accolta dal tribunale, ha Controparte_1
chiesto di accertare e dichiarare la nullità per simulazione assoluta del successivo atto di cessione dell'azienda del 30.5.2003, concluso tra (venditrice) e Controparte_3
(acquirente). Parte_1
Ne discende che soltanto queste ultime rivestono la qualifica di litisconsorti necessari, trattandosi dei partecipi dell'accordo simulatorio, e non i comproprietari dell'azienda che con l'atto del 26.7.2002 avevano ceduto la stessa a Controparte_3
***
Procedendo oltre, il primo motivo dell'appello principale è inammissibile.
Diversamente da quanto afferma l'appellante, il tribunale ha accolto la domanda subordinata di nullità per simulazione assoluta dell'atto di cessione del 30.5.2003 non certo sulla base della sola prospettazione offerta da parte attrice, ma sulla base di un articolato ragionamento e di una approfondita valutazione delle prove documentali in atti, che la Corte condivide e su cui si tornerà a breve.
In ogni caso, per ciò che qui rileva, il giudice, come si è visto, ha disatteso l'eccezione di prescrizione con una duplice motivazione, sia per la tardività della costituzione della parte, sia per la infondatezza nel merito.
La statuizione sulla tardività non è stata impugnata e sulla stessa si è dunque formato il giudicato interno.
Ne consegue che, quand'anche fosse fondata (il che non è) la censura sulla qualificazione della simulazione (come relativa e non assoluta), ciò non impedirebbe alla sentenza di passare in giudicato sulla motivazione alternativa in ordine alla inammissibilità dell'eccezione per essersi la parte costituita tardivamente, non oggetto di censura (tra le tante, Cass. n.
13880/2020; Cass. n. 5102/2024).
Com'è noto, il principio contenuto nell'art. 100 c.p.c., secondo il quale per proporre una domanda o per resistere ad essa è necessario avervi interesse, si applica anche al giudizio di pagina 12 di 16 impugnazione, in cui l'interesse ad impugnare una data sentenza o un capo di essa va desunto dall'utilità giuridica che dall'eventuale accoglimento del gravame possa derivare alla parte che lo propone e non può consistere nella sola correzione della motivazione della sentenza impugnata ovvero di una sua parte (Cass. n. 594 del 15/01/2016; cfr. anche Cass.
n. 20689 del 13/10/2016).
Pertanto, nella specie, difetta l'interesse della parte ad accertare, ai fini della prescrizione, se si trattasse di simulazione assoluta o relativa.
***
Il terzo motivo dell'appello principale e il terzo motivo dell'appello incidentale, da trattarsi congiuntamente in quanto sovrapponibili, sono infondati.
Il tribunale ha correttamente deciso la causa sulla base dei documenti in atti, muovendo:
1) dalla sentenza passata in giudicato (in forza della quale era Controparte_3 consapevole di non poter disporre dei beni costituenti l'azienda);
2) dalla dichiarazione manoscritta (“si dichiara che l'atto retroscritto è simulato e non voluto dalle parti”) apposta nella pagina retrostante ogni facciata della scrittura privata del 30.5.2003;
3) dall'avvenuto riconoscimento, con la prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., della Per paternità della sottoscrizione del , legale rappresentante di Parte_1
4) dal fatto che quest'ultimo aveva contestato il contenuto in maniera non plausibile, senza specificamente allegare un abusivo riempimento di foglio bianco, né proporre querela di falso;
5) dal fatto che “a fronte di tale schiacciante controdichiarazione”, non aveva in alcun Parte_1 modo dimostrato né chiesto di dimostrare l'effettività della vendita, non avendo provato l'effettivo pagamento del prezzo, che nella scrittura si dava per corrisposto, senza alcuna indicazione di modalità, né la effettiva gestione dell'azienda e della assunzione dei relativi costi.
Il giudice ha analiticamente spiegato in sentenza che l'annotazione risultava dall'originale sottoscritto dalle parti, e non solo dalle copie, e che si trattava della bozza redatta dal notaio, in quanto recante alcune correzioni a penna che poi risultavano apportate sull'originale dell'atto di cessione contestualmente stipulato;
inoltre, non vi era solo la sottoscrizione sul retro delle pagine della bozza da parte di , essendovi in calce all'articolo 8 le Persona_1
sottoscrizioni di entrambe le parti.
Alla luce della completezza e dell'esaustività del quadro probatorio valutato dal tribunale, fondato su plurimi, univoci e concordanti elementi, non vi era ragione per ammettere prove orali e per disporre c.t.u., tanto più che, dopo l'avvenuto riconoscimento della sottoscrizione,
pagina 13 di 16 non poteva certo demandarsi alla c.t.u. l'accertamento del “contenuto delle dichiarazioni in quanto Per palesente artefatte, come da richieste formulate nelle note del sig. ex art 183 VI n. 2 cpc” (pag. 8 atto di impugnazione).
A tanto si aggiunga che non è stata in alcun modo censurata la statuizione con cui il giudice ha affermato che, a fronte di quanto sopra, la convenuta non aveva dimostrato, né aveva chiesto di dimostrare l'effettività della vendita, come sarebbe stato suo onere in base ai noti (e pacifici) criteri di riparto dell'onere probatorio citati nella grava sentenza.
Il motivo e le connesse richieste istruttorie devono quindi essere respinti.
***
Il quarto motivo dell'appello principale è infondato.
come rilevato dal primo giudice (e non contestato dall'appellante), non si è Parte_1 costituita nel termine di venti giorni prima dell'udienza di comparizione, stabilito dall'art. 166
c.p.c., ma soltanto il 17.10.2017, data dell'udienza fissata per la rinnovazione della notifica della citazione.
Si premette che correttamente il tribunale ha qualificato la richiesta di accertamento del possesso ultradecennale come domanda riconvenzionale, avendo la convenuta chiesto in via
Con subordinata di “accertare il possesso ultradecennale dell'edicola da parte della e per l'effetto CP_9 dichiarare l'avvenuta usucapione dell'azienda”.
In ogni caso, essendosi costituita tardivamente, la parte era decaduta non solo dalla facoltà di proporre domande riconvenzionali, ma anche dalla facoltà di proporre le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, dovendosi rammentare che la tardiva costituzione del convenuto, sanzionata dall'art. 167, secondo comma, c.p.c. con la decadenza, è rilevabile d'ufficio.
A nulla rileva, pertanto, che avesse o meno invocato l'usucapione in via di Parte_1
eccezione e non in via di domanda riconvenzionale, poiché, trattandosi di eccezione in senso stretto non rilevabile d'ufficio, la parte era comunque tenuta, onde non incorrere in decadenza, a costituirsi nel termine di venti giorni prima dell'udienza (nello stesso senso, del resto, statuisce anche la pronuncia di legittimità n. 21716/2019 citata dall'appellante, sia pure in fattispecie sottoposta ai termini e alle modalità previste nel regime previgente).
***
Il quinto e il sesto motivo dell'appello principale, vertendo sull'usucapione nel merito, rimangono assorbiti nella rilevata inammissibilità per tardività della costituzione di Parte_1
nel giudizio di primo grado, rinviandosi a quanto detto sopra in ordine al difetto di interesse.
pagina 14 di 16 ***
Per i motivi sin qui esposti, l'appello principale e l'appello incidentale devono essere respinti.
***
L'appellante principale e l'appellante incidentale devono deve essere condannati, in solido
(cfr., tra le tante, Cass. n. 369 dell'08/01/2025), secondo il principio della soccombenza, a rifondere le spese del presente grado di giudizio all'appellato che si liquidano in CP_1 base allo scaglione da € 52.001,00 a € 260.000,00 (Cass. n. 713 del 30/01/1980), valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e valori minimi per la fase istruttoria/trattazione, stante la ridotta attività processuale svolta.
Nulla va disposto per le spese nei confronti degli appellati e Controparte_6
e , quali eredi di , stante la contumacia dei CP_5 Controparte_5 Persona_1
medesimi.
***
Va dato atto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del
2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, in tema di raddoppio del contributo unificato, che l'impugnazione principale e quella incidentale sono state integralmente rigettate (cfr. Cass. n. 26907/2018; Cass. S.U. n. 4315/2020).
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del tribunale di Roma 12472/2022, R.G. n. 82382/2016, pubblicata in data 11.8.2022, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello principale e l'appello incidentale;
2) condanna e nella qualità di socio unico di Parte_1 Controparte_2
(cancellata dal Registro delle Imprese), al pagamento, in Controparte_3
solido, in favore di , delle spese del presente grado di giudizio, che Controparte_1 liquida in € 12.154,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge;
3) nulla per spese nei confronti di e di e Controparte_6 Controparte_5 [...]
, nella qualità di eredi di;
CP_5 Persona_1
4) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n.
115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, per il pagina 15 di 16 versamento del doppio del contributo unificato da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale.
Roma, 3.4.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Giovanna Schipani Giuseppe Staglianò
pagina 16 di 16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
composta dai magistrati dott. Giuseppe Staglianò presidente dott.ssa Giovanna Schipani consigliere rel. dott.ssa Matilde Carpinella consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 5259/2022 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione all'odierna udienza del 3.4.2025 e vertente
TRA
c.f. Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv.to Isidoro Cavaliere, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore
APPELLANTE
E
, c.f. Controparte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv.to Silvia Di Fonso, giusta procura in calce all'atto di citazione in primo grado
APPELLATO
NONCHÈ
, nella qualità di socio unico di Controparte_2 Controparte_3
cancellata dal registro delle imprese, c.f. C.F._2 pagina 1 di 16 rappresentato e difeso dall'avv.to Silvano De Angelis, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in grado di appello
APPELLATO
APPELLANTE INCIDENTALE
DI Controparte_4
APPELLATA CONTUMACE
Controparte_5
[...]
nella qualità di eredi di Persona_1
APPELLATI CONTUMACI
MOTIVI DELLA DECISIONE
conveniva in giudizio e Controparte_1 Parte_1 Controparte_3 CP_6
, deducendo che, con atto in data 26.7.2002, unitamente ai comproprietari
[...] CP_7
e , vendeva a l'azienda costituita dal
[...] Persona_2 Controparte_3
complesso di beni adibito a rivendita di giornali sita in Roma, via Vittorio Veneto, angolo via
Ludovisi; con sentenza del tribunale di Roma n. 5442/2008, passata in giudicato, l'atto dispositivo era stato dichiarato nullo e inefficace per simulazione assoluta;
tuttavia, in pendenza del suddetto giudizio, con atto del 30.5.2003, l'azienda era stata ceduta da a in persona del legale rappresentante e socio unico Controparte_3 Parte_1 sig. ; l'atto era a sua volta affetto da simulazione assoluta, in quanto Persona_1
intenzionalmente posto in essere tra le parti al solo ed esclusivo fine di creare una situazione di mera apparenza giuridica, così da neutralizzare gli effetti che l'eventuale accoglimento della domanda di simulazione avrebbe potuto spiegare in ordine alla precedente cessione del
26.7.2002; la denunciata simulazione era comprovata dalla controdichiarazione sottoscritta da sul retro di ogni foglio della minuta del citato atto dispositivo, contestualmente Persona_1
alla stipulazione dell'atto di trasferimento;
inoltre, l'apparente cessione non era stata mai preceduta o seguita dalla corresponsione di corrispettivo, né anche per mezzo Parte_1
di suoi collaboratori, aveva mai compiuto atti di gestione o avuto la disponibilità dei beni aziendali;
dunque, né prima, né poi, avevano mai CP_3 CP_3 Parte_1 effettivamente acquistato diritti in ordine all'azienda; conseguentemente anche il successivo Cont atto di cessione dell'azienda stipulato tra e il 18.7.2012 era CP_9 Controparte_6
pagina 2 di 16 affetto per derivazione da nullità/inefficacia, in quanto posto in essere da alienante privo di ogni titolarità e potere dispositivo in ragione della simulazione assoluta dell'atto di Cont provenienza;
tra e era pendente il giudizio R.G. n. CP_9 Controparte_6
24630/2015, in cui, tra l'altro, la prima aveva rivendicato la titolarità dell'azienda per nullità, ad altro titolo, dello stesso atto di cessione del 18.7.2012; con atto depositato il Parte_1
16.1.2016, pur nella piena consapevolezza della falsità delle accuse, aveva sporto denuncia/querela per i fatti già oggetto del predetto giudizio civile, ipotizzando anche a carico dell'attore i reati di truffa aggravata e appropriazione indebita in conseguenza del presunto spoglio dei beni aziendali;
appariva evidente il disegno di di appropriarsi Parte_1 indebitamente dell'azienda in danno anche del tentando di far prevalere sulla realtà CP_1
sostanziale quella situazione di mera apparenza originata dalla vicenda simulatoria.
Chiedeva, dunque, dichiararsi opponibile a la simulazione assoluta dell'atto di Parte_1
compravendita del 26.7.2002 dichiarata con la sentenza n. 5442/2008 e, in subordine, accertare e dichiarare la nullità per simulazione assoluta dell'atto di cessione del 30.5.2003 tra e in ogni caso accertare e dichiarare Controparte_3 Parte_1
conseguentemente che non ha mai conseguito la titolarità di diritti sul suddetto Parte_1
compendio aziendale e sui proventi economici dell'attività imprenditoriale a mezzo di questa esercitata;
accertare e dichiarare, altresì, la nullità/inefficacia derivata dell'atto di cessione dell'azienda medesima del 18.7.2012 tra e . Parte_1 Controparte_6
*** si costituiva in giudizio, chiedendo la sospensione del processo fino all'esito del Parte_1 giudizio R.G. n. 24630/2015 ed eccependo la prescrizione dell'azione di accertamento della simulazione del contratto del 30.5.2003, in quanto il non poteva considerarsi terzo, CP_1 avendo partecipato (quale parte sostanziale) all'atto tra la Promostampa, nella persona di sua moglie , e deduceva che il era parte del giudizio Controparte_6 Parte_1 CP_1
R.G. n. 24630/2015 e aveva prestato attività lavorativa presso l'edicola da giugno 2003 a luglio 2012 per la circostanza che contrastava con la sua posizione di Parte_1 proprietario dell'azienda; deduceva, inoltre, che era maturato il termine decennale previsto per la usucapione delle universalità di beni mobili, essendo trascorsi quattordici anni tra l'atto di acquisto, iscritto nel Registro delle Imprese, e la notifica della citazione;
disconosceva la scrittura posta a fondamento della domanda di simulazione, trattandosi di una banale fotocopia posta sul retro del foglio, in cui appariva un “collage” recante elementi di un atto incompleto e non conforme all'originale, privo di valore probatorio;
eccepiva, infine, che la pagina 3 di 16 firma sul documento, all'apparenza del sig. , non era stata apposta nella qualità Persona_1
di legale rappresentante della società e quindi non poteva produrre effetti pregiudizievoli nei confronti di questa.
***
Interveniva nel giudizio , disconoscendo autenticità e contenuto dei documenti Persona_1 prodotti dall'attore (docc. da 1 a 7) e rappresentando che nel periodo in cui il aveva CP_1 svolto il suo lavoro di dipendente dell'azienda, approfittando del rapporto di fiducia e dell'età Per del , aveva confezionato delle dichiarazioni non corrispondenti al vero, contenute nella fotocopia del documento prodotto, allo scopo di tornare ad essere proprietario dell'azienda Per senza versare alcunché; aveva chiesto al il risarcimento dei danni Parte_1 conseguenti all'eventuale accoglimento delle domande attoree;
di qui l'interesse a partecipare al giudizio.
Per Nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c., il dava poi atto dell'autografia della propria sottoscrizione, pur continuando a contestarne il contenuto.
***
Per A seguito di interruzione per il decesso del , e di successiva riassunzione, gli eredi dell'intervenuto rimanevano contumaci.
***
Con sentenza n. 12472/2022, R.G. n. 82382/2016, pubblicata in data 11.8.2022, il tribunale di
Roma riteneva superata l'istanza di sospensione, avendo prodotto la sentenza Parte_1
passata in giudicato n. 22106/2019 a definizione del giudizio R.G. n. 24630/2015, con cui era stata dichiarata la risoluzione per grave inadempimento dell'atto di cessione del 18.7.2012 tra la suddetta società e . Controparte_6
Nel merito, in sintesi, statuiva che:
- si imponeva, in applicazione della ragione più liquida, l'esame della domanda subordinata di simulazione assoluta del contratto di vendita del 30.5.2003 tra e stipulato Controparte_3 Parte_1 mentre era in corso il processo volto all'accertamento della simulazione assoluta del contratto di acquisto dell'azienda da parte di (venditori , Controparte_3 Controparte_1 Per_2
e ), poi dichiarata con sentenza n. 5442/2008, per cui era evidente che l'atto
[...] Controparte_7 contestato in giudizio era interferente rispetto alla contitolarità da parte del dell'azienda; CP_1
- risultava dagli atti e documenti prodotti che: • con contratto del 26.7.2002 , Controparte_1 CP_7
e vendevano a l'azienda sopra descritta;
• con
[...] Persona_2 Controparte_3 sentenza n. 5442 dell'11.3.2008, passata in giudicato, pronunciata all'esito del procedimento R.G. n.
13856/2003 intrapreso da avverso Parte_2 Controparte_3 Parte_3 CP_1
e , l'atto veniva dichiarato nullo e inefficace per
[...] Persona_2 Controparte_7 pagina 4 di 16 simulazione assoluta, unitamente all'atto di cessione di quote della da Controparte_3 CP_1
a • in pendenza di detto giudizio, con contratto del 30.5.2003, l'azienda veniva
[...] Parte_3 ceduta da alla • con successivo atto del 18.7.2012 Controparte_3 Parte_1 Parte_1 cedeva l'azienda a;
Controparte_6
- andava preliminarmente disattesa l'eccezione di prescrizione sollevata da stante la tardività Parte_1 della costituzione della parte e, in ogni caso, la infondatezza della stessa, essendo l'azione di simulazione assoluta imprescrittibile, a differenza di quella di simulazione relativa che, laddove sia diretta a fare emergere l'effettivo reale mutamento della realtà voluto dalle parti con la stipulazione del negozio simulato, si prescrive nell'ordinario termine decennale;
- nella specie, - come dimostrato dalla sentenza dichiarativa della simulazione Controparte_3 assoluta del contratto di cessione di azienda del 9/7/2002, avente efficacia ex tunc, e dal fatto che il suo legale rappresentante era stata , all'epoca coniuge del - era consapevole Controparte_6 CP_1 di non poter disporre dell'universalità di beni de qua ed era palese dai documenti in atti che aveva posto in essere a sua volta un atto simulato per evitare l'esito del giudizio di simulazione in corso e, dunque, la possibile aggressione dell'azienda da parte del creditore attore in tale vertenza;
- non poteva la convenuta invocare l'applicazione dell'art. 1415 c.c., secondo cui “la Parte_1 simulazione non può essere opposta né dalle parti contraenti, né dagli aventi causa o dai creditori del simulato alienante, ai terzi che in buona fede hanno acquistato diritti dal titolare apparente, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di simulazione la prova della simulazione del contratto su cui si controverte”, stante la prova scritta, a sua volta, della simulazione del contratto di cessione di azienda del 30.5.2003, oggetto di causa;
- invero, nella pagina retrostante ogni facciata di tale atto vi era un'annotazione manoscritta da ER
, all'epoca legale rappresentante di dallo stesso sottoscritta, del seguente
[...] Parte_1 inequivocabile tenore: “si dichiara che l'atto retroscritto è simulato e non voluto dalle parti” e ciò risultava non soltanto dalle copie fotostatiche del contratto, ma anche dall'originale della scrittura privata Per sottoscritta dallo stesso e da , nelle loro rispettive qualità di legali rappresentanti Controparte_6 delle due società;
Per
- non valeva in contrario osservare che il avrebbe sottoscritto la scrittura privata in proprio e non quale legale rappresentante della società essendo stato indicato nel contratto che egli Parte_1 agiva in rappresentanza della suddetta società e non in proprio;
- mentre e erano rimasti contumaci e nulla avevano Controparte_3 Controparte_6 contestato in ordine alla domanda attorea, era intervenuto per far valere l'apocrifia di tale Persona_1 annotazione e della sua firma, ma, una volta prodotto l'originale del documento, nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. era stata confermata la paternità delle sottoscrizioni, mentre era rimasta ferma la contestazione della dichiarazione sovrastante;
- sul punto la difesa non era stata chiarissima, avendo il terzo affermato che “è emerso che alcune firme erano stata poste in originale su fogli in bianco, da nel 2003, subito dopo l'acquisto Persona_1 Con dell'edicola da parte della per esigenze relative a contratto di affitto dell'edicola di cui è causa, CP_9 che venne data in locazione agli allora dipendenti dell'edicola, costituiti nella società Le CP_10
pagina 5 di 16 Per uniche firme in bianco poste dal , che egli ricordi a distanza di 14 anni, furono quelle apposte sui Con fogli destinati a contenere il contratto simulato di locazione tra la e la , nel quale CP_9 CP_10 era previsto un canone di affitto minore rispetto all'altro contratto realmente efficace tra le parti, destinato ad essere registrato e che recava un importo maggiore (euro 4100,00);”
- tale ricostruzione non risultava plausibile, essendo sul retro stesa la bozza della cessione di azienda sino alla autentica delle firme (questa in bianco), con alcune correzioni a penna che poi risultavano apportate sull'originale dell'atto di cessione contestualmente stipulato, per cui si trattava all'evidenza della bozza dell'atto redatta dal notaio, che e hanno anche sottoscritto, Persona_1 Controparte_6 per cui non vi era solo la sottoscrizione sul retro delle pagine della bozza di contratto da parte di ER
, ma anche in calce all'articolo 8 le sottoscrizioni di entrambe le parti;
[...]
- la contestazione del contenuto della dichiarazione era rimasta non coltivata, non essendo mai stato specificamente allegato un abusivo riempimento di foglio bianco, né proposta querela di falso;
- d'altronde, a fronte di tale schiacciante controdichiarazione, non aveva in alcun modo Parte_1 dimostrato né chiesto di dimostrare la effettività della vendita, non avendo comprovato l'effettività del pagamento del prezzo (€ 200.000,00), che nella scrittura si dava per corrisposto, senza alcuna indicazione di modalità, né la effettiva gestione dell'azienda e della assunzione dei relativi costi;
- a fronte di tale complessiva situazione, conseguiva l'accoglimento della domanda subordinata dell'attore di nullità per simulazione assoluta del contratto di vendita stipulato il 30.5.2003;
- a prescindere da qualsivoglia esame della fondatezza o meno della domanda, risultava sopravvenuta la carenza di interesse del a far valere la nullità/inefficacia derivata del contratto stipulato il CP_1
18.7.2012 da con , tenuto conto della risoluzione del contratto Parte_1 Controparte_6 dichiarata con sentenza n. 22106/2019 dal tribunale di Roma e passata in giudicato, per cui gli effetti del contratto erano venuti meno;
- l'eccezione di usucapione decennale avanzata da in via subordinata, dalla società Parte_1 qualificata come tale, era in realtà una domanda riconvenzionale ed era tardiva essendosi la convenuta costituita alla stessa data dell'udienza del 17.10.2019 [in realtà 2017];
- peraltro, anche quale eccezione risultava infondata, atteso che, in ragione della simulazione assoluta accertata, non aveva avuto alcun possesso dell'azienda, ma solo una detenzione Parte_1 qualificata conseguente alla consegna connessa all'atto fittizio di vendita del 30.5.2003, per cui doveva allegare e dimostrare un atto di interversione del possesso, idoneo a manifestare contro il proprio dante causa l'intenzione di proseguire ad avere la disponibilità dell'azienda quale possesso uti dominus.
Per questi motivi
, il tribunale così provvedeva:
‹‹1) DICHIARA la nullità per simulazione assoluta del contratto di vendita stipulato il 30/3/2003 tra
[...]
e quale acquirente dell'azienda avente ad oggetto l'universalità di beni adibito a rivendita CP_3 Parte_1 di giornali sita in Roma, via Vittorio Veneto, angolo via Ludovisi;
2) Dichiara l'intervenuta carenza di interesse dell'attore alla domanda di nullità/inefficacia derivata dell'atto di vendita del 18/7/2012 tra la e;
Parte_1 Controparte_6
3) Dichiara tardiva la domanda riconvenzionale di usucapione della Parte_1
pagina 6 di 16 4) CONDANNA e la parte terza intervenuta, in solido tra loro, al Controparte_3 Parte_1 pagamento in favore dell'attore delle spese processuali, che liquida in € 5000,00 per compenso professionale ed
€ 657,30 per spese, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge;
5) Nulla sulle spese tra l'attore e Controparte_11
***
Ha proposto appello chiedendo alla Corte di annullare la sentenza di primo grado Parte_1
per la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari e;
in subordine respingere la domanda proposta da Persona_2 Controparte_7
perché infondata in fatto ed in diritto. Controparte_1
Ha altresì articolato istanze istruttorie.
***
Si è costituito, in data 7.1.2023, , chiedendo il rigetto dell'appello, e Controparte_1
riproponendo, in via subordinata, le istanze istruttorie e le domande assorbite.
***
All'udienza di prima trattazione del 26.1.2023 è stato autorizzato il rinnovo della notifica nei confronti degli eredi di e del socio unico di cancellata Persona_1 Controparte_3
dal registro delle imprese.
***
Si è costituito, in data 25.5.2023, , quale socio unico della suddetta Controparte_2 società, chiedendo di annullare la sentenza di primo grado per nullità della notifica dell'atto di citazione in rinnovazione e dell'atto di citazione in riassunzione nei confronti della annullare la sentenza di primo grado per la mancata integrazione Controparte_3
del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari e Persona_2 CP_7
; nel merito, respingere la domanda proposta da perché infondata in
[...] Controparte_1
fatto ed in diritto.
Ha altresì articolato istanze istruttorie, anche in prova contraria.
***
All'udienza del 15.6.2023, la Corte ha dichiarato la contumacia di e dei Controparte_6 signori e , quali eredi di , e ha rinviato all'udienza CP_5 Controparte_5 Persona_1
del 3.4.2025 per la precisazione delle conclusioni.
Con decreto del 5.3.2025, è stata confermata la data dell'udienza ed è stata disposta la discussione orale, assegnando alle parti termine per note conclusive fino a 15 giorni prima dell'udienza.
pagina 7 di 16 Le note sono state depositate tempestivamente e, all'odierna udienza, i procuratori delle parti hanno discusso oralmente la causa e hanno concluso come da verbale.
***
Prima di affrontare i motivi di gravame, va chiarito che la comparsa depositata da CP_2
nella qualità di socio unico di (cancellata dal registro delle
[...] Controparte_3
imprese in data 14.10.2021), è da qualificarsi, pur in difetto di espresse indicazioni al riguardo, come comparsa di costituzione contenente appello incidentale, alla luce delle difese articolate e delle conclusioni formulate dal predetto.
***
Ciò precisato, si illustreranno di seguito i sei motivi dell'appello principale.
Il primo motivo è rubricato “QUALIFICAZIONE GIURIDICA FATTISPECIE – SIMULAZIONE RELATIVA”.
Lamenta l'appellante che il tribunale avrebbe errato nella qualificazione giuridica della fattispecie, laddove aveva affermato trattarsi di simulazione assoluta sulla base della sola prospettazione offerta da parte attrice, senza considerare che detta prospettazione era rimasta sprovvista di prova, atteso che non erano state ammesse neanche le prove di parte attrice e che il non aveva disconosciuto totalmente l'atto, ma aveva affermato di CP_1 aver sostanzialmente partecipato a un accordo per evitare gli effetti dell'annullamento della precedente cessione del 26.7.2002, atto a cui lo stesso aveva partecipato e che era stato annullato dalla sentenza n. 5442/2008 perché in frode ai creditori;
si trattava quindi di un caso di simulazione relativa, soggetta, come per legge, al termine di prescrizione quinquennale.
***
Il secondo motivo è rubricato “TITOLARITA DELL'AZIENDA - LITISCONSORZIO NECESSARIO”.
Lamenta l'appellante che il non aveva convenuto in giudizio i comproprietari CP_1 CP_7
e unitamente ai quali aveva venduto l'azienda in data
[...] Persona_2
26.7.2002 a da considerarsi litisconsorti necessari, sicché si Controparte_3 trattava di violazione che il primo giudice avrebbe dovuto rilevare d'ufficio.
***
Il terzo motivo è rubricato “MANCATA AMMISSIONE DELLA CTU”.
Lamenta l'appellante che avrebbe errato il tribunale nel ritenere la causa matura per la decisione sulla base della sola documentazione offerta dalle parti, respingendo le richieste istruttorie di c.t.u. e di prova testimoniale, nonostante la documentazione prodotta dall'attore fosse stata specificamente impugnata dalla difesa di , con consulenza Persona_1
grafologica di parte;
ai fini di una corretta istruttoria, andava accertata non la paternità della pagina 8 di 16 Per sottoscrizione, dichiarata propria dal , ma il contenuto delle dichiarazioni in quanto palesemente artefatte, dal tenore assolutamente generico e privo di riferimento agli estremi dell'atto che parte attrice intendeva invalidare;
inoltre, non si trattava né di bozze né di minute, ma di banali fotocopie non corrispondenti al testo originale della compravendita, prive di data certa, che potevano essere state manipolate;
né la morte di esonerava il Persona_1
tribunale dal provvedere sulle richieste istruttorie già formulate dalla difesa del defunto;
il
Per giudice avrebbe dovuto provvedere sulla richiesta di prove del , anche solo per rimettere in termini che non poteva più chiedere la c.t.u., essendo decorso il termine per Parte_1 articolare i mezzi di prova, anche nell'ottica di un leale e corretto svolgimento del processo;
stante la carenza di prova sul punto, la motivazione della sentenza era quindi “viziata per una carente di logica” e, per tale motivo, doveva essere accolta in questo grado di giudizio la Per richiesta di c.t.u. come formulata dalla difesa del , in quanto fondamentale ai fini della decisione.
***
Il quarto motivo è rubricato “PROPONIBILITA' ECCEZIONE DI USUCAPIONE”.
Lamenta l'appellante che il tribunale avrebbe erroneamente ritenuto tardiva la “presunta domanda di usucapione”, nonostante nell'atto di costituzione e nelle successive note Parte_1 ex art 183 comma 6 n. 2 c.p.c., avesse espressamente confermato che “l'usucapione era stata formulata solo in via di eccezione per ottenere il rigetto della domanda e, quindi, non soggiaceva ai termini previsti dalla legge per la domanda riconvenzionale ma a quelli previsti dall' art. 183 per la formulazione di eccezioni”.
***
Il quinto motivo è rubricato “USUCAPIONE E REQUISITO DEL POSSESSO”.
Lamenta l'appellante che il tribunale avrebbe errato nel ritenere titolare di Parte_1
detenzione qualificata, senza considerare che questa aveva mantenuto la proprietà dell'azienda per tredici anni e la titolarità della licenza rilasciata dal Comune di Roma al momento dell'acquisto, elementi che deponevano per un possesso pieno ed esclusivo dell'azienda; inoltre, con sentenza n. 22106/19, R.G. n. 22106/19, pubblicata il 15.11.2019, passata in giudicato, era stata restituita a sia la proprietà che il possesso Parte_1 dell'azienda.
***
Il sesto motivo è rubricato “USUCAPIONE ABBREVIATA”.
pagina 9 di 16 Lamenta l'appellante che il tribunale, essendo decorsi oltre tredici anni dall'acquisto alla citazione in giudizio, non avrebbe potuto negare l'usucapione abbreviata, dedotta in via di eccezione solo al fine di ottenere il rigetto della domanda attorea, posto che l'art. 1160 comma 2 c.c. richiede solo il possesso per oltre dieci anni in forza di un titolo idoneo e la buona fede.
***
L'appellante incidentale, dal canto suo, ha articolato tre motivi, con i quali lamenta: 1) la nullità della notifica dell'atto di citazione in rinnovazione e dell'atto di riassunzione del processo di primo grado nei confronti di asseritamente rimasta Controparte_3
contumace per cause ad essa non imputabili e, per questo, privata della possibilità di difendersi;
2) la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di e Per_2 CP_7
da considerarsi litisconsorti necessari;
3) la mancata ammissione di c.t.u.
[...]
***
Deve essere esaminata, prima di ogni altro motivo, la doglianza dell'appellante incidentale avente ad oggetto la nullità della notifica dell'atto di citazione in rinnovazione e dell'atto di riassunzione del processo di primo grado nei confronti della società.
***
La doglianza è infondata.
Osserva la Corte che non si rinviene in atti la copia notificata dell'atto di citazione in rinnovazione, ma soltanto la copia del ricorso in riassunzione e del decreto di fissazione udienza notificati l'11.7.2018 a mani del portiere (depositata dal . CP_1
Infatti, nessuno dei documenti elencati nell'indice in calce alla comparsa di costituzione del
[...]
(fatta eccezione per la procura alle liti) è stato in realtà allegato, come riscontrabile CP_2
dalla consultazione del fascicolo informatico.
In ogni caso, l'eccezione può essere ugualmente decisa sulla base delle deduzioni del
[...]
il quale assume la dedotta nullità della notifica soltanto perché era stata effettuata “in CP_2 un condominio di enormi dimensioni costituto da diversi edifici, denominati “stellari” (all. 3) , con un unico accesso protetto da una sbarra, custodito da personale in un gabbiotto dove si riceve la corrispondenza”, a mani del portiere, persona non identificata e non abilitata al ritiro dell'atto.
Al riguardo, si rileva in primo luogo che l'art. 139 c.p.c., nella formulazione previgente, prevede, ai commi terzo e quarto, che «in mancanza delle persone indicate nel comma precedente» - e cioè del destinatario di persona, oppure di una persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda (purché non minore di quattordici anni o non palesemente pagina 10 di 16 incapace) -, «la copia è consegnata al portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda ...»: nel qual caso, «il portiere ... deve sottoscrivere una ricevuta, e l'ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto, a mezzo di lettera raccomandata».
In secondo luogo, si osserva che deve presumersi, fino a prova contraria, che tra le mansioni del portiere rientri la distribuzione della posta ai destinatari che abitano, ovvero - nel caso di società - hanno sede nello stabile condominiale e che, nella specie, non è stata fornita la prova contraria e, in particolare, che il portiere non era autorizzato a ricevere la posta per conto della Controparte_3
È pacifico, da ultimo, che non si applica, come riconosciuto dallo stesso appellante incidentale, la modifica dell'art. 139 comma 4 c.p.c., introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n.
149, che prevede che siano specificate le modalità con le quali l'ufficiale giudiziario ha accertato l'identità del soggetto.
A fronte di ciò, deve ritenersi la legittimità della notifica dell'atto di citazione a mani del portiere e, conseguentemente, della declaratoria di contumacia della società, a nulla rilevando le dimensioni più o meno estese del condominio, ribadendosi che il non CP_2
ha fatto valere ulteriori profili di nullità.
A tanto si aggiunga, per completezza, che l'atto riassuntivo del processo, essendo rivolto a provocare la ripresa del procedimento nello stato in cui si trovava nel momento in cui è sopravvenuto l'evento interruttivo, deve essere notificato - come richiede l'art. 302 c.p.c. - con il pedissequo decreto di fissazione dell'udienza soltanto alle altre parti costituite e non anche ai contumaci, non rientrando un tale atto nell'elenco di quelli tassativamente indicati nell'art. 292 c.p.c., per i quali è prescritta la notificazione al contumace (Cass. n. 8162 del
23/05/2003).
***
Vanno ora esaminati, sempre per ragioni di priorità logico-giuridica, il secondo motivo dell'appello principale e il secondo motivo dell'appello incidentale, aventi ad oggetto la dedotta mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di e Persona_2 CP_7
asseriti litisconsorti necessari.
[...]
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Le doglianze sono infondate.
Con la sentenza n. 5442/2008 passata in giudicato, il tribunale di Roma, nel giudizio instaurato da , che vantava, nei confronti di , e Parte_2 CP_1 Per_2 CP_7
pagina 11 di 16 crediti da lavoro dipendente, prestato presso l'edicola di via Veneto-via Ludovisi, CP_1 ha accertato (oltre alla nullità per simulazione assoluta dell'atto del 9.7.2002 con cui CP_1 aveva ceduto l'intero capitale sociale della a tale
[...] Controparte_3 [...]
la nullità dell'atto del 26.7.2002 con cui , e Parte_3 CP_1 Per_2 Controparte_7 avevano ceduto l'azienda alla suddetta Controparte_3
È evidente che i cedenti, nel giudizio conclusosi con tale sentenza erano pacificamente litisconsorti necessari.
Invece nel presente giudizio, con la domanda poi accolta dal tribunale, ha Controparte_1
chiesto di accertare e dichiarare la nullità per simulazione assoluta del successivo atto di cessione dell'azienda del 30.5.2003, concluso tra (venditrice) e Controparte_3
(acquirente). Parte_1
Ne discende che soltanto queste ultime rivestono la qualifica di litisconsorti necessari, trattandosi dei partecipi dell'accordo simulatorio, e non i comproprietari dell'azienda che con l'atto del 26.7.2002 avevano ceduto la stessa a Controparte_3
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Procedendo oltre, il primo motivo dell'appello principale è inammissibile.
Diversamente da quanto afferma l'appellante, il tribunale ha accolto la domanda subordinata di nullità per simulazione assoluta dell'atto di cessione del 30.5.2003 non certo sulla base della sola prospettazione offerta da parte attrice, ma sulla base di un articolato ragionamento e di una approfondita valutazione delle prove documentali in atti, che la Corte condivide e su cui si tornerà a breve.
In ogni caso, per ciò che qui rileva, il giudice, come si è visto, ha disatteso l'eccezione di prescrizione con una duplice motivazione, sia per la tardività della costituzione della parte, sia per la infondatezza nel merito.
La statuizione sulla tardività non è stata impugnata e sulla stessa si è dunque formato il giudicato interno.
Ne consegue che, quand'anche fosse fondata (il che non è) la censura sulla qualificazione della simulazione (come relativa e non assoluta), ciò non impedirebbe alla sentenza di passare in giudicato sulla motivazione alternativa in ordine alla inammissibilità dell'eccezione per essersi la parte costituita tardivamente, non oggetto di censura (tra le tante, Cass. n.
13880/2020; Cass. n. 5102/2024).
Com'è noto, il principio contenuto nell'art. 100 c.p.c., secondo il quale per proporre una domanda o per resistere ad essa è necessario avervi interesse, si applica anche al giudizio di pagina 12 di 16 impugnazione, in cui l'interesse ad impugnare una data sentenza o un capo di essa va desunto dall'utilità giuridica che dall'eventuale accoglimento del gravame possa derivare alla parte che lo propone e non può consistere nella sola correzione della motivazione della sentenza impugnata ovvero di una sua parte (Cass. n. 594 del 15/01/2016; cfr. anche Cass.
n. 20689 del 13/10/2016).
Pertanto, nella specie, difetta l'interesse della parte ad accertare, ai fini della prescrizione, se si trattasse di simulazione assoluta o relativa.
***
Il terzo motivo dell'appello principale e il terzo motivo dell'appello incidentale, da trattarsi congiuntamente in quanto sovrapponibili, sono infondati.
Il tribunale ha correttamente deciso la causa sulla base dei documenti in atti, muovendo:
1) dalla sentenza passata in giudicato (in forza della quale era Controparte_3 consapevole di non poter disporre dei beni costituenti l'azienda);
2) dalla dichiarazione manoscritta (“si dichiara che l'atto retroscritto è simulato e non voluto dalle parti”) apposta nella pagina retrostante ogni facciata della scrittura privata del 30.5.2003;
3) dall'avvenuto riconoscimento, con la prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., della Per paternità della sottoscrizione del , legale rappresentante di Parte_1
4) dal fatto che quest'ultimo aveva contestato il contenuto in maniera non plausibile, senza specificamente allegare un abusivo riempimento di foglio bianco, né proporre querela di falso;
5) dal fatto che “a fronte di tale schiacciante controdichiarazione”, non aveva in alcun Parte_1 modo dimostrato né chiesto di dimostrare l'effettività della vendita, non avendo provato l'effettivo pagamento del prezzo, che nella scrittura si dava per corrisposto, senza alcuna indicazione di modalità, né la effettiva gestione dell'azienda e della assunzione dei relativi costi.
Il giudice ha analiticamente spiegato in sentenza che l'annotazione risultava dall'originale sottoscritto dalle parti, e non solo dalle copie, e che si trattava della bozza redatta dal notaio, in quanto recante alcune correzioni a penna che poi risultavano apportate sull'originale dell'atto di cessione contestualmente stipulato;
inoltre, non vi era solo la sottoscrizione sul retro delle pagine della bozza da parte di , essendovi in calce all'articolo 8 le Persona_1
sottoscrizioni di entrambe le parti.
Alla luce della completezza e dell'esaustività del quadro probatorio valutato dal tribunale, fondato su plurimi, univoci e concordanti elementi, non vi era ragione per ammettere prove orali e per disporre c.t.u., tanto più che, dopo l'avvenuto riconoscimento della sottoscrizione,
pagina 13 di 16 non poteva certo demandarsi alla c.t.u. l'accertamento del “contenuto delle dichiarazioni in quanto Per palesente artefatte, come da richieste formulate nelle note del sig. ex art 183 VI n. 2 cpc” (pag. 8 atto di impugnazione).
A tanto si aggiunga che non è stata in alcun modo censurata la statuizione con cui il giudice ha affermato che, a fronte di quanto sopra, la convenuta non aveva dimostrato, né aveva chiesto di dimostrare l'effettività della vendita, come sarebbe stato suo onere in base ai noti (e pacifici) criteri di riparto dell'onere probatorio citati nella grava sentenza.
Il motivo e le connesse richieste istruttorie devono quindi essere respinti.
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Il quarto motivo dell'appello principale è infondato.
come rilevato dal primo giudice (e non contestato dall'appellante), non si è Parte_1 costituita nel termine di venti giorni prima dell'udienza di comparizione, stabilito dall'art. 166
c.p.c., ma soltanto il 17.10.2017, data dell'udienza fissata per la rinnovazione della notifica della citazione.
Si premette che correttamente il tribunale ha qualificato la richiesta di accertamento del possesso ultradecennale come domanda riconvenzionale, avendo la convenuta chiesto in via
Con subordinata di “accertare il possesso ultradecennale dell'edicola da parte della e per l'effetto CP_9 dichiarare l'avvenuta usucapione dell'azienda”.
In ogni caso, essendosi costituita tardivamente, la parte era decaduta non solo dalla facoltà di proporre domande riconvenzionali, ma anche dalla facoltà di proporre le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, dovendosi rammentare che la tardiva costituzione del convenuto, sanzionata dall'art. 167, secondo comma, c.p.c. con la decadenza, è rilevabile d'ufficio.
A nulla rileva, pertanto, che avesse o meno invocato l'usucapione in via di Parte_1
eccezione e non in via di domanda riconvenzionale, poiché, trattandosi di eccezione in senso stretto non rilevabile d'ufficio, la parte era comunque tenuta, onde non incorrere in decadenza, a costituirsi nel termine di venti giorni prima dell'udienza (nello stesso senso, del resto, statuisce anche la pronuncia di legittimità n. 21716/2019 citata dall'appellante, sia pure in fattispecie sottoposta ai termini e alle modalità previste nel regime previgente).
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Il quinto e il sesto motivo dell'appello principale, vertendo sull'usucapione nel merito, rimangono assorbiti nella rilevata inammissibilità per tardività della costituzione di Parte_1
nel giudizio di primo grado, rinviandosi a quanto detto sopra in ordine al difetto di interesse.
pagina 14 di 16 ***
Per i motivi sin qui esposti, l'appello principale e l'appello incidentale devono essere respinti.
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L'appellante principale e l'appellante incidentale devono deve essere condannati, in solido
(cfr., tra le tante, Cass. n. 369 dell'08/01/2025), secondo il principio della soccombenza, a rifondere le spese del presente grado di giudizio all'appellato che si liquidano in CP_1 base allo scaglione da € 52.001,00 a € 260.000,00 (Cass. n. 713 del 30/01/1980), valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e valori minimi per la fase istruttoria/trattazione, stante la ridotta attività processuale svolta.
Nulla va disposto per le spese nei confronti degli appellati e Controparte_6
e , quali eredi di , stante la contumacia dei CP_5 Controparte_5 Persona_1
medesimi.
***
Va dato atto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del
2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, in tema di raddoppio del contributo unificato, che l'impugnazione principale e quella incidentale sono state integralmente rigettate (cfr. Cass. n. 26907/2018; Cass. S.U. n. 4315/2020).
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del tribunale di Roma 12472/2022, R.G. n. 82382/2016, pubblicata in data 11.8.2022, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello principale e l'appello incidentale;
2) condanna e nella qualità di socio unico di Parte_1 Controparte_2
(cancellata dal Registro delle Imprese), al pagamento, in Controparte_3
solido, in favore di , delle spese del presente grado di giudizio, che Controparte_1 liquida in € 12.154,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge;
3) nulla per spese nei confronti di e di e Controparte_6 Controparte_5 [...]
, nella qualità di eredi di;
CP_5 Persona_1
4) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n.
115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, per il pagina 15 di 16 versamento del doppio del contributo unificato da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale.
Roma, 3.4.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Giovanna Schipani Giuseppe Staglianò
pagina 16 di 16