Articolo 664 bis del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 664Articolo 665
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19 dicembre 2018
Art. 664-bis. (Alimentazione del ruolo forestale) 1. Il reclutamento degli ufficiali del ruolo forestale dell'Arma dei carabinieri avviene mediante pubblico concorso, per titoli ed esami, al quale possono partecipare:
a) i cittadini italiani che non hanno superato il trentaduesimo anno di eta' e che sono in possesso dei requisiti generali previsti per gli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri, nonche' del diploma di laurea magistrale o specialistica richiesto dal bando di concorso pertinente alla specifica professionalita' del ruolo;
b) con riserva non superiore al venti per cento dei posti disponibili, i militari in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri appartenenti ai ruoli ((degli ispettori, dei sovrintendenti, degli appuntati e carabinieri)) che non hanno superato il quarantesimo anno di eta', che hanno riportato nell'ultimo biennio la qualifica finale non inferiore a «eccellente» e sono in possesso del diploma di laurea magistrale o specialistica richiesto dal bando di concorso.
2. I vincitori del concorso sono:
a) nominati tenenti con anzianita' relativa stabilita in base all'ordine della graduatoria di merito;
b) ammessi a frequentare un corso di formazione.
Entrata in vigore il 19 dicembre 2018
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