Articolo 48 della Legge 29 aprile 1949, n. 264
Articolo 47Articolo 49
Versione
6 giugno 1949
Art. 48.
I promotori dei corsi per lavoratori disoccupati possono ottenere, qualora dimostrino di avere l'attrezzatura idonea per l'effettuazione dei medesimi, i finanziamenti e le sovvenzioni necessarie, nonche' le indennita' per gli allievi previste dal presente titolo.
L'autorizzazione e' data con provvedimento del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro.
La coordinazione dei corsi in rapporto alle esigenze regionali e' demandata al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.
Le proposte di istituzione dei singoli corsi devono essere inoltrate al Ministero del lavoro e della previdenza sociale dall'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione territorialmente competente, munite di parere della Commissione provinciale.
Entrata in vigore il 6 giugno 1949