Rigetto
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 15/04/2025, n. 3259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3259 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03259/2025REG.PROV.COLL.
N. 09791/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9791 del 2024, proposto dal Consorzio di bonifica della Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Oreste Morcavallo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Roma, via Arno n. 6;
contro
NE LL, rappresentata e difesa dall'avvocato Lucia Lepiane, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia e domicilio fisico eletto in Roma, Lungotevere dei Mellini n. 7, presso lo studio dell'avvocato Angelo Danilo De Santis;
nei confronti
del Consorzio di bonifica della piana di Sibari e della media valle del Crati, in liquidazione coatta amministrativa, e del Consorzio di bonifica integrale dei bacini meridionali del cosentino, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale (T.A.R.) per la Calabria, sede di Catanzaro, Sez. II, 2 ottobre 2024, n. 1399, nella parte in cui, in parziale accoglimento del ricorso proposto per l'ottemperanza della sentenza della Corte d'appello di Catanzaro del 20 maggio 2019, n. 675, ha ordinato al Consorzio di bonifica della Calabria di dare esecuzione al giudicato, riammettendo NE LL nel posto di lavoro precedentemente occupato presso il Consorzio di bonifica della piana di Sibari e della media valle del Crati o in altro posto equivalente alle mansioni proprie della categoria D (ex 3/1) del CCNL di categoria.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di NE LL;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 marzo 2025 il Cons. Martina Arrivi e uditi per le parti gli avvocati, come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso ritualmente notificato il 30 dicembre 2024 e depositato il giorno successivo, il Consorzio di bonifica della Calabria ha appellato la sentenza del T.A.R. Calabria, sede di Catanzaro, n. 1399 del 2 ottobre 2024, nella parte in cui ha accolto un ricorso in ottemperanza proposto da NE LL, ordinando al predetto Consorzio di eseguire il giudicato portato dalla sentenza della Corte d'appello di Catanzaro n. 675 del 20 maggio 2019, mediante la reintegrazione della ricorrente nel posto di lavoro da questa precedentemente occupato presso il Consorzio di bonifica della piana di Sibari e della media valle del Crati, in liquidazione.
Più nel dettaglio, la sentenza ottemperanda aveva convertito i rapporti di lavoro a progetto, instaurati tra NE LL e il Consorzio di bonifica della piana di Sibari e della media valle del Crati dal 20 dicembre 2005 al 23 marzo 2011, in un rapporto lavoro subordinato a tempo indeterminato e aveva ordinato all'ente e al Consorzio di bonifica integrale dei bacini meridionali del Cosentino, frattanto subentrato all'altro, di riammettere la dipendente in servizio, ferma la spettanza dei diritti patrimoniali conseguenti.
NE LL aveva, quindi, adito il T.A.R. Calabria per l'ottemperanza della sentenza, evocando in giudizio il Consorzio di bonifica della piana di Sibari e della media valle del Crati e il Consorzio di bonifica integrale dei bacini meridionali del Cosentino.
Poiché, con l.r. 39/2023, tutti gli undici consorzi di bonifica calabresi sono stati soppressi a partire dall'approvazione, in data 31 dicembre 2022, dello statuto del nuovo Consorzio di bonifica della Calabria, che è ad essi subentrato, il T.A.R. ha ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti di quest'ultimo e ha ordinato ad esso di dare seguito all'ordine di riammissione in servizio della lavoratrice, in quanto l'art. 36, co. 6, l.r. 39/2023 prevede il trasferimento del personale dipendente dei precedenti consorzi a quello di nuova istituzione.
Il Consorzio di Bonifica della Calabria ha contestato la sentenza con un unico motivo, rubricato « ERROR IN PROCEDENDO E/O IN IUDICANDO – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 112 CPA E DELL'ART. 2909 C.C. – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 97 COST. – DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE PASSIVA », con il quale ha dedotto di non essere tenuto alla reintegrazione della dipendente, poiché:
- il passaggio di lavoratori sancito dall'art. 36, co. 6, l.r. 39/2023 vale solo per i dipendenti in servizio al 31 dicembre 2022, data di approvazione dello statuto del Consorzio di bonifica della Calabria, mentre la ricorrente, a quella data, non svolgeva attività lavorativa presso alcun consorzio;
- il subentro nei rapporti di lavorativi non potrebbe valere al di fuori delle strette maglie di tale disposizione di legge, poiché la soppressione dei consorzi calabresi non ha determinato la loro estinzione, questi essendo stati posti in liquidazione, dovendosi, perciò, escludere una successione universale del Consorzio di bonifica della Calabria in tutti i rapporti giuridici facenti capo agli enti soppressi;
- una interpretazione estensiva dell'art. 36 l.r. 39/2023, con correlato ampliamento delle ipotesi di successione nei rapporti giuridici, sarebbe contraria ai principi dell'equilibrio finanziario e di buon andamento della pubblica amministrazione ex art. 97 Cost., potendo financo condurre al dissesto del Consorzio appena istituito;
- quest'ultimo, comunque, sarebbe estraneo al giudicato ottemperando.
2. Si è costituita in appello NE LL, deducendo l'infondatezza delle censure. L'appellata ha riferito, altresì, che, in esecuzione della sentenza di primo grado, il Consorzio appellante l'ha riammessa in servizio nel febbraio del 2025.
3. La causa è passata in decisione alla camera di consiglio del 27 marzo 2025.
4. Preliminarmente si dà atto che la recente reintegrazione dell'appellata nel posto di lavoro, intercorsa nelle more del giudizio d'appello, non incide sull'esito del processo, giacché avvenuta in doverosa esecuzione della sentenza di primo grado. Trattasi, dunque, di un atto non implicante acquiescenza a tale sentenza e destinato a caducarsi, ex art. 336, co. 2, cod. proc. civ., nel caso di accoglimento del presente appello.
5. Tanto precisato, il gravame deve essere respinto, in quanto infondato.
L'art. 36 l.r. Calabria 39/2023, dopo aver previsto la soppressione dei consorzi di bonifica calabresi a far data dall'approvazione dello statuto del Consorzio di bonifica della Calabria, in capo al quale vengono accentrate le funzioni consortili, al comma 6 stabilisce che «[i] l personale dipendente a tempo indeterminato dei consorzi soppressi, in servizio alla data del 31 dicembre 2022, è trasferito al Consorzio di bonifica della Calabria ed è utilizzato anche a supporto della gestione liquidatoria, mantenendo l'inquadramento previdenziale ».
Il Consorzio appellante contesta l'applicazione della disposizione poiché la lavoratrice non prestava servizio al 31 dicembre 2022, ma la tesi difensiva non ha fondamento, giacché sin dal 20 maggio 2019 la Corte d'appello di Catanzaro aveva ordinato la sua riammissione nel posto di lavoro e la circostanza che questa non sia avvenuta dipende unicamente dall'inottemperanza alla sentenza da parte dell'amministrazione. Pertanto, come già messo in luce dal giudice di primo grado, peraltro con un'affermazione non specificamente contestata dal Consorzio appellante, a nulla vale che il rapporto di lavoro non fosse "formalmente" in essere al 31 dicembre 2022, vista l'antecedenza dell'ordine giudiziario.
Poiché la fattispecie rientra nel campo di operatività dell'art. 36, co. 6, l.r. 39/2023, che disciplina appositamente la successione nei contratti di lavoro, perde rilievo ogni considerazione sulla compatibilità tra l'ampliamento dei casi di subentro dei lavoratori e il carattere non universale della successione del Consorzio di bonifica della Calabria.
Non si prospettano, inoltre, profili di incostituzionalità nella norma de qua , in termini di compromissione dell'equilibrio di bilancio o del buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.), per l'assorbente rilievo che il Consorzio non ha fornito alcun elemento da cui dedurre né l'esistenza di pericoli di dissesto dell'ente, a cagione del subentro nei contratti di lavoro facenti capo ai consorzi soppressi, né il rischio di ricadute patologiche dell'effetto successorio sull'organizzazione del lavoro all'interno del nuovo ente, tenuto, comunque, conto che questo è stato istituito ex novo proprio per svolgere le funzioni consortili, sicché l'acquisizione di personale qualificato proveniente dai consorzi soppressi è congruente all'espletamento della sua missione istituzionale.
Non vi è, infine, alcuna impropria estensione soggettiva del giudicato, poiché, come già stabilito dal giudice di primo grado, questo fa stato ex lege (cfr. art. 2909 cod. civ.) nei confronti degli aventi causa delle parti, tra i quali figura, in forza dell'art. 36, co. 6, l.r. 39/2023, il Consorzio appellante.
6. Le spese del secondo grado di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta e, per l'effetto, conferma la sentenza gravata.
Condanna il Consorzio di bonifica della Calabria al pagamento, in favore di NE LL, delle spese del secondo grado di giudizio, liquidate in euro 4.000,00 per compensi, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del difensore dell'appellata, dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Luigi Carbone, Presidente
Michele Conforti, Consigliere
Luca Monteferrante, Consigliere
Paolo Marotta, Consigliere
Martina Arrivi, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Martina Arrivi | Luigi Carbone |
IL SEGRETARIO