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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 27/11/2025, n. 1789 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1789 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA
Seconda Sezione Civile
Proc. n. 1870 /2025 RG
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Cosenza, seconda sezione civile, composto dai Sigg. Magistrati: dott. Andrea Palma Presidente dott.ssa Giusi Ianni giudice rel. dott.ssa Ermanna Grossi giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1870 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2025 vertente
TRA
(c.f. , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso, giusta procura in calce al ricorso introduttivo, dall'avv. Antonia Marino ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, sito in Catanzaro, alla Via
Pugliese n. 30
- RICORRENTE -
E
(c.f. ), rappresentata e difesa, Controparte_1 C.F._2 giusta procura in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv. Agata Speziale ed elettivamente domiciliata presso il di lei studio, sito in Crotone, alla via XXV Aprile
n. 43/46
- RESISTENTE -
NONCHÈ
P.M. presso la Procura della Repubblica in sede.
- INTERVENIENTE NECESSARIO -
2
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI
All'udienza del 27.10.2025 dinanzi al relatore, i difensori delle parti chiedevano dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni oggetto di separazione, come modificate con sentenza n. 1861/2024 di questo Tribunale. Il
PM, ricevuti gli atti, nulla opponeva all'accoglimento della domanda.
PREMESSO IN FATTO
Il presente procedimento nasce dal ricorso proposto da il Parte_1 quale - premesso di aver contratto matrimonio concordatario con Controparte_1 in data 23.07.2016 e premesso, altresì, che il giudizio di separazione personale si era concluso con sentenza di omologa n. 1546/2023 (depositata da questo Tribunale in data 28.09.2023), le cui condizioni venivano successivamente modificate con sentenza n. 1861/2024 (depositata da questo Tribunale in data 25.09.2024), chiedeva dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio sul presupposto del decorso del termine minimo di legge dalla definizione del giudizio di separazione senza alcuna intervenuta riconciliazione e della constatazione della definitiva impossibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale della famiglia.
Sotto il profilo delle statuizioni accessorie alla pronuncia sullo status, il ricorrente chiedeva: confermarsi l'affido condiviso delle figlie minori, e RSona_1
con collocamento prevalente presso la madre e assegnazione a Per_2 quest'ultima della casa coniugale;
porsi a suo carico un assegno di mantenimento delle figlie minori pari a euro 320,00 mensili (euro 160,00 per ciascuna minore) nonché il 50% delle spese straordinarie, con consenso all'attribuzione integrale all'altro genitore dell'assegno unico;
disciplinarsi il proprio diritto di visita nei confronti delle figlie minori secondo le modalità di cui al ricorso introduttivo.
Si costituiva in giudizio aderendo alla domanda di cessazione Controparte_1 degli effetti civili del matrimonio, di affido condiviso delle figlie minori e di collocamento prevalente delle stesse presso di sé nella casa coniugale, ma chiedendo prevedersi un obbligo di concorso al mantenimento delle minori a carico del padre pari a euro 600,00 mensili (300,00 per ciascuna figlia) nonché la previsione di un assegno divorzile in proprio favore nella misura ritenuta giusta dal
Tribunale. 3
All'udienza del 27.10.2025 dinanzi al relatore, i coniugi confermavano la volontà di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio e raggiungevano un accordo in punto di statuizioni accessorie, confermativo delle condizioni stabilite in sede di separazione, per come successivamente modificate dal Tribunale. I difensori chiedevano, quindi, il recepimento dell'intesa raggiunta e la causa era rimessa in decisione al collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La domanda di diretta a ottenere la cessazione degli effetti Parte_1 civili del matrimonio, cui ha aderito anche la resistente va Controparte_1 certamente accolta, in quanto le deduzioni dei coniugi contenute nei rispettivi scritti difensivi e le dichiarazioni rese dinanzi al relatore dimostrano, in modo inequivocabile, che dopo la definizione del giudizio di separazione con sentenza n.
1564/2023 non vi è stata alcuna ripresa della convivenza ed è, anzi, definitivamente venuta meno ogni possibilità di ricostruzione della vita morale e materiale tra le parti. Essendo, quindi, decorso il termine minimo stabilito dall'art. 3, comma 2, lettera b), legge 898/1970, deve essere dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti.
2. Sulle statuizioni accessorie.
In punto di statuizioni accessorie, le parti hanno sottoposto al collegio conclusioni conformi, chiedendo confermarsi le condizioni stabilite in sede di separazione, per come modificate dalla sentenza n. 1861/2024 di questo Tribunale, così riassumibili:
1) Affido condiviso delle figlie minori e con RSona_1 Per_2 collocamento prevalente delle stesse presso la madre;
2) Assegnazione al genitore collocatario del godimento della casa coniugale, sita in
San Giovanni in Fiore (CS) al Viale della Repubblica 235/4;
3) Obbligo per di corrispondere a a Parte_1 Controparte_1 titolo di concorso al mantenimento delle figlie minori la somma complessiva di euro
320,00 (euro 160,00 in favore di ciascuna minore) oltre rivalutazione monetaria come per legge e concorso alle spese straordinarie nella misura del 50%;
4) Consenso da parte dell alla percezione integrale dell'assegno unico da Pt_1 parte dell'altro genitore;
5) Regolamentazione nei seguenti termini del diritto di visita del genitore non collocatario: Il sig. potrà vedere e tenere con sé e Pt_1 RSona_1 Per_2 4
RS
nei week-end, a settimana alternata, a partire dal venerdì alle 15:00 fino alla domenica ore 18:00. La settimana in cui le due bimbe trascorreranno il fine settimana con la mamma, il sig. vedrà le figlie tre volte a settimana, Pt_1 compatibilmente con i propri impegni di lavoro e una di queste volte pernotteranno a casa del padre. Le piccole e trascorreranno le festività (Natale e Per_1 Per_2
Capodanno) alternativamente con ciascuno dei genitori (ad esempio il Natale con un genitore e il Capodanno con l'altro genitore). La stessa alternanza sarà prevista per le festività pasquali (Pasqua con un genitore il lunedì dell'Angelo con l'altro).
Oltre al criterio dell'alternanza è importante che durante le feste entrambi i coniugi stiano pari tempo con le figlie minori. Nel periodo estivo libero da impegni scolastici (giugno/settembre), le bimbe trascorreranno un periodo di venti giorni con il papà e la madre avrà il diritto di visita delle bambine. I coniugi si impegnano a far trascorrere più tempo possibile insieme alle due sorelline al fine di favorire il loro rapporto, sia nell'esercizio del diritto di visita, che nelle festività, che durante le vacanze estive. Eventuali richieste di modifica del diritto di visita dei figli dovranno essere previamente comunicate da un genitore all'altro, in un'ottica di coordinazione e collaborazione. Nei giorni in cui il sig. non eserciterà il Pt_1 diritto di visita potrà chiamare le figlie anche con videochiamata per essere informato sulla loro quotidianità. Ulteriori periodi di visita potranno essere concordati liberamente tra i genitori. Nell'ipotesi in cui il sig. non riesca a Pt_1 fruire del diritto di visita concordato per motivi di lavoro, essendo lo stesso infermiere soggetto a turnazione o nell'ipotesi di eventuali ulteriori impedimenti del padre o delle minori stesse, previo accordo con l'altro genitore, si recupererà il diritto di visita non consumato. Nell'ipotesi in cui fossero necessarie delle visite mediche o pediatriche per entrambe le bambine, i genitori si impegnano ad assistere e presenziare, ove possibile, alle stesse, salvo problemi di lavoro. I coniugi si impegnano a informarsi reciprocamente, regolarmente ed inderogabilmente sullo stato di salute delle piccole, sulla situazione scolastica delle stesse su ogni loro spostamento anche nei fine settimana. Inoltre, in caso di malattia delle minori, il padre potrà recarsi presso la casa coniugale per esercitare il diritto di visita delle piccole. Per il giorno del compleanno delle piccole, i genitori potranno decidere insieme le modalità di festeggiamento e di ripartizione delle spese. In caso di comunione, cresima e ricorrenze simili, i coniugi potranno dividere le spese al cinquanta per cento se decideranno di fare un'unica festa con le famiglie di 5
entrambi. In tale ipotesi decideranno insieme le modalità di festeggiamento e concorderanno le spese;
6) Nulla a titolo di assegno divorzile in favore della sig.ra CP_1
Le parti avevano concordato, altresì, in sede di separazione, che la sig.ra CP_1 avrebbe conservato la piena disponibilità dell'autovettura Fiat Panda, targata
CW083TL, acquistata dal sig. in corso di matrimonio e a lei intestata e Pt_1 avrebbe provveduto autonomamente ai costi necessari per la gestione e l'utilizzo della stessa, quale regolamentazione destinata ad avere effetto solo nell'ambito del loro rapporto personale e di cui il collegio può prendere unicamente atto, al pari dell'impegno dell' a prendere altro immobile in locazione. Pt_1
L'accordo sottoposto al collegio appare congruo rispetto all'interesse delle figlie minori e delle quali è previsto l'affido condiviso RSona_1 Per_2 conformemente al paradigma legale e rispetto alle quali è concordato un ampio diritto di visita in favore del genitore non collocatario. Ragionevoli appaiono, altresì, in rapporto alle prevedibili esigenze di entrambe le figlie minori e alle condizioni economiche comparative delle parti, le statuizioni economiche di cui si
è chiesto il recepimento, sostanzialmente confermative, in punto di mantenimento ordinario della prole, delle condizioni già recepite nella sentenza di modifica delle condizioni di separazione.
3. Sulle spese di lite.
L'accordo raggiunto tra le parti in punto di statuizioni accessorie legittima l'integrale compensazione tra le stesse delle spese e competenze di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, sentito il giudice relatore, così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
23.07.2016 tra e trascritto nel Parte_1 Controparte_1
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di San Giovanni in Fiore
(CS), al n. 24, parte II, serie A volume 1, anno 2016;
2. ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 14 e 69 del D.P.R.
3.11.2000 n. 396;
3. recepisce le statuizioni accessorie concordate tra i coniugi, come riportate in motivazione;
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4. prende atto degli impegni negoziali assunti dalle parti in sede di separazione e confermati nel presente giudizio;
5. dichiara compensate tra le parti le spese del presente procedimento.
Così deciso in Cosenza nella camera di consiglio del 26.11.2025
Il giudice est. Il Presidente dott.ssa Giusi Ianni dott. Andrea Palma