Ordinanza cautelare 15 febbraio 2023
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. II, sentenza 19/01/2026, n. 1036 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1036 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01036/2026 REG.PROV.COLL.
N. 16049/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 16049 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabrizio Cassoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Pomezia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato IR Alessio Mauro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
a) della Determinazione Dirigenziale del -OMISSIS- n. -OMISSIS- del -OMISSIS- pubblicata sull'Albo pretorio del Comune di Pomezia in data -OMISSIS-, con cui è stata disposta la revoca della Determinazione Dirigenziale n. -OMISSIS- dell'-OMISSIS- e nominata una nuova commissione di concorso;
e, per quanto occorrer possa
b) della Deliberazione del Commissario Straordinario n. -OMISSIS- del -OMISSIS- a firma del Dott. -OMISSIS- con cui è stato modificato l'art. 86 del "Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi comunali" approvato dalla Giunta comunale di Pomezia con deliberazione n. 262 del 22.12.2017 e modificato con deliberazione della Giunta comunale di Pomezia con deliberazione n. 119 del 12/08/20-OMISSIS-;
c) del Decreto del Commissario Straordinario n. -OMISSIS-del -OMISSIS- con il quale la -OMISSIS- è stata confermata -OMISSIS-, è stata nominata -OMISSIS-e responsabile di -OMISSIS-;
- di ogni altro atto preordinato, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto, se ed in quanto lesivo dell'interesse della ricorrente
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Pomezia;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 9 gennaio 2026 il dott. IR NI IR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 – Con il ricorso in esame è proposta azione impugnatoria avverso il provvedimento – meglio indicato in epigrafe nei suoi estremi – con il quale è stata disposta la revoca della commissione di concorso già nominata e la nomina di una nuova commissione.
A sostegno del ricorso deduce i seguenti motivi di diritto:
1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost. -Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 3 della legge n. 241/1990per difetto assoluto di motivazione-Violazione del principio del “contrarius actus”-Incompetenza –Sviamento di potere e violazione delle regole procedurali
2) Violazione e falsa applicazione del principio di buon andamento ed imparzialità della P.A. dell’art.97Cost.–Violazione, falsa applicazione ed elusione dell’art. 3-OMISSIS- del D. Lgs. 165/2001-Eccesso e Sviamento di potere.
3) Violazione e falsa applicazione dell’art.97Cost.-Violazioneefalsaapplicazionedell’art. 86, co. 3 del “regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi comunali" approvato dalla Giunta comunale con deliberazione n. 262 del 22/12/2017, modificato con deliberazione della Giunta comunale n. 119 del 12.08.20-OMISSIS- e modificato con deliberazione del Commissario straordinario n. -OMISSIS- del -OMISSIS-.
2. Si costituiva l’amministrazione intimata, depositando memoria difensiva.
3. In data 12.11.2024, il Comune resistente allegava di aver proceduto alla revoca del bando di concorso interessato dal presente ricorso, con Deliberazione della Giunta Comunale n° -OMISSIS- del -OMISSIS-
4. Con memoria del 27.11.2024, parte ricorrente rappresentava come a seguito della revoca del concorso, fosse venuta meno la materia del contendere.
5. All’udienza di smaltimento dell’arretrato del 9.1.2026, tenutasi da remoto ai sensi dell’art. 87 comma 4 bis c. p.a. la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Al Collegio non resta che dichiarare la cessazione della materia del contendere, data l’intervenuta emanazione del provvedimento di revoca del concorso e rilevata la sua valenza satisfattiva dell’interesse fatto valere, come esposto dal ricorrente con la memoria del 27.11.2025.
7. Le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti, avuto riguardo alla natura della presente decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RI BA AV, Presidente FF
Giovanna Vigliotti, Primo Referendario
IR NI IR, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IR NI IR | RI BA AV |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.