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10 ottobre 2023
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Articolo 63 Obbligo di denuncia dell'attivita' commerciale e di tenuta del
registro. Obbligo di denuncia della vendita o dell'acquisto di
documenti 1. L'autorita' locale di pubblica sicurezza, abilitata, ai sensi della normativa in materia, a ricevere la dichiarazione preventiva di esercizio del commercio di cose antiche o usate, trasmette al soprintendente e alla regione copia della dichiarazione medesima, presentata da chi esercita il commercio di cose rientranti nelle categorie di cui alla lettera A dell'Allegato A del presente decreto legislativo, di seguito indicato come "Allegato A".
2. Coloro che esercitano il commercio delle cose indicate al comma 1 annotano giornalmente le operazioni eseguite nel registro prescritto dalla normativa in materia di pubblica sicurezza, descrivendo le caratteristiche delle cose medesime. ((Il registro e' tenuto in formato elettronico con caratteristiche tecniche tali da consentire la consultazione in tempo reale al soprintendente ed e' diviso in due elenchi: un primo elenco relativo alle cose per le quali occorre la presentazione all'ufficio di esportazione; un secondo elenco relativo alle cose per le quali l'attestato e' rilasciato in modalita' informatica senza necessita' di presentazione della cosa all'ufficio di esportazione, salva la facolta' del soprintendente di richiedere in ogni momento che taluna delle cose indicate nel secondo elenco gli sia presentata per un esame diretto)) . Con decreto adottato dal Ministro di concerto con il Ministro dell'interno sono definiti i limiti di valore al di sopra dei quali e' obbligatoria una dettagliata descrizione delle cose oggetto delle operazioni commerciali.
3. Il soprintendente verifica l'adempimento dell'obbligo di cui al secondo periodo del comma 2 con ispezioni periodiche, effettuate anche a mezzo dei carabinieri preposti alla tutela del patrimonio culturale, da lui delegati. La verifica e' svolta da funzionari della regione nei casi di esercizio della tutela ai sensi dell'articolo 5, commi 3 e 4. Il verbale dell'ispezione e' notificato all'interessato ed alla locale autorita' di pubblica sicurezza.
4. Coloro che esercitano il commercio di documenti, i titolari delle case di vendita, nonche' i pubblici ufficiali preposti alle vendite mobiliari hanno l'obbligo di comunicare al soprintendente l'elenco dei documenti di interesse storico posti in vendita. Allo stesso obbligo sono soggetti i privati proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di archivi che acquisiscano documenti aventi il medesimo interesse, entro novanta giorni dall'acquisizione.
Entro novanta giorni dalle comunicazioni di cui al presente comma dalla comunicazione il soprintendente puo' avviare il procedimento di cui all'articolo 13.
5. Il soprintendente puo' comunque accertare d'ufficio l'esistenza di archivi o di singoli documenti dei quali siano proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, i privati e di cui sia presumibile l'interesse storico particolarmente importante.
registro. Obbligo di denuncia della vendita o dell'acquisto di
documenti 1. L'autorita' locale di pubblica sicurezza, abilitata, ai sensi della normativa in materia, a ricevere la dichiarazione preventiva di esercizio del commercio di cose antiche o usate, trasmette al soprintendente e alla regione copia della dichiarazione medesima, presentata da chi esercita il commercio di cose rientranti nelle categorie di cui alla lettera A dell'Allegato A del presente decreto legislativo, di seguito indicato come "Allegato A".
2. Coloro che esercitano il commercio delle cose indicate al comma 1 annotano giornalmente le operazioni eseguite nel registro prescritto dalla normativa in materia di pubblica sicurezza, descrivendo le caratteristiche delle cose medesime. ((Il registro e' tenuto in formato elettronico con caratteristiche tecniche tali da consentire la consultazione in tempo reale al soprintendente ed e' diviso in due elenchi: un primo elenco relativo alle cose per le quali occorre la presentazione all'ufficio di esportazione; un secondo elenco relativo alle cose per le quali l'attestato e' rilasciato in modalita' informatica senza necessita' di presentazione della cosa all'ufficio di esportazione, salva la facolta' del soprintendente di richiedere in ogni momento che taluna delle cose indicate nel secondo elenco gli sia presentata per un esame diretto)) . Con decreto adottato dal Ministro di concerto con il Ministro dell'interno sono definiti i limiti di valore al di sopra dei quali e' obbligatoria una dettagliata descrizione delle cose oggetto delle operazioni commerciali.
3. Il soprintendente verifica l'adempimento dell'obbligo di cui al secondo periodo del comma 2 con ispezioni periodiche, effettuate anche a mezzo dei carabinieri preposti alla tutela del patrimonio culturale, da lui delegati. La verifica e' svolta da funzionari della regione nei casi di esercizio della tutela ai sensi dell'articolo 5, commi 3 e 4. Il verbale dell'ispezione e' notificato all'interessato ed alla locale autorita' di pubblica sicurezza.
4. Coloro che esercitano il commercio di documenti, i titolari delle case di vendita, nonche' i pubblici ufficiali preposti alle vendite mobiliari hanno l'obbligo di comunicare al soprintendente l'elenco dei documenti di interesse storico posti in vendita. Allo stesso obbligo sono soggetti i privati proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di archivi che acquisiscano documenti aventi il medesimo interesse, entro novanta giorni dall'acquisizione.
Entro novanta giorni dalle comunicazioni di cui al presente comma dalla comunicazione il soprintendente puo' avviare il procedimento di cui all'articolo 13.
5. Il soprintendente puo' comunque accertare d'ufficio l'esistenza di archivi o di singoli documenti dei quali siano proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, i privati e di cui sia presumibile l'interesse storico particolarmente importante.
Giurisprudenza • 42
- 1. Corte d'Appello Brescia, sentenza 12/11/2025, n. 1110Provvedimento: R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O R.G.1218/2023 La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, così composta: Dott. AR MA Presidente Dott. Maura Mancini Consigliere Dott. IT AB Consigliere rel. ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in sede di rinvio dalla Corte Suprema di Cassazione n. 1218/2023 R.G. promossa con atto di citazione in riassunzione notificato in data 23 gennaio 2024 e posta in decisione all'udienza collegiale del OGGETTO: 02/07/2025 Altre controversie di d a diritto amministrativo Parte_1 con il patrocinio dell'avv. Gianelli Alessandro Codice: 180999 e dell'avv. Pujatti Piera …Leggi di più...
- giudizio di rinvio·
- discriminazione·
- diritto soggettivo·
- disapplicazione atto amministrativo·
- condizione sospensiva·
- art. 43 d.lgs. 286/1998·
- giurisdizione giudice ordinario·
- prelazione culturale·
- art. 28 d.lgs. 150/2011·
- onere della prova