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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/12/2025, n. 17708 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17708 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 32058/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
OTTAVA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 32058/2025 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
[...]
RESISTENTI CONTUMACI
Oggi 15 dicembre 2025 ad ore 13.02 innanzi al dott. Antonella Zanchetta, sono comparsi:
Per l'avv. TUMBARELLO UL e l'avv. PISSAGROIA ANDREA Parte_1
( ) ; , oggi presente il secondo;
si riporta al ricorso e chiede accogliersi le C.F._1 conclusioni.
Per ; nessuno;
Controparte_1
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Antonella Zanchetta
pagina 1 di 3 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
OTTAVA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella Zanchetta ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 32058/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TUMBARELLO Parte_1 P.IVA_1
UL e dell'avv. PISSAGROIA ANDREA ( ); elettivamente domiciliato in C.F._1
VIA LORENZO RESPIGHI N.13 00197 ROMA presso il difensore avv. TUMBARELLO UL
RICORRENTE contro
(C.F. Controparte_1
), P.IVA_2
C.F. ), nella qualità di fideiussore;
Controparte_1 C.F._2
RESISTENTI CONTUMACI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si omette la descrizione degli elementi di fatto e di diritto della domanda con le relative conclusioni ai sensi dell'art. 132 CPC ex L. 2009/69.
Letti gli atti ed i documenti di causa;
lette le richieste della parte ricorrente;
considerato che
si devono fare applicazione dei principi in materia di onere della prova ex art. 2697 CC e che, sul punto, i resistenti non hanno offerto elementi di contrasto alla domanda del ricorrente, stante la loro contumacia;
considerato che
è stato prodotto il verbale di consegna del bene e che questo stesso non risulta essere stato restituito nonostante diffida inviata ai resistenti, oggetto del contratto di locazione;
pagina 2 di 3
considerato che
risulta essere stato allegato l'estratto conto debitorio relativo all'ammontare del debito dei resistenti;
stanti le evidenze documentali dimostrate dal contratto di locazione e relative condizioni generali del contratto, allegato dalla ricorrente;
considerato che
quindi la domanda è sufficientemente provata dalle produzioni documentali versate in atti, le spese seguono la soccombenza e si liquidano come dispositivo tenuto conto del valore della domanda e della media complessità delle questioni giuridiche trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) Accoglie la domanda e, per l'effetto, letto l'art. 14 delle condizioni contrattuali del contratto di locazione, dichiara la risoluzione del contratto stante l'operatività della clausola risolutiva espressa;
2) Condanna altresì i resistenti in solido tra loro al pagamento in favore della parte ricorrente, al società della somma di € 33.839,06 per le causali di cui al ricorso, Parte_1 oltre interessi convenzionali dalla data delle singole scadenze delle fatture sino al saldo, alla restituzione immediata del bene oggetto di locazione, e precisamente l'autovettura Audi Q8
50TDI 286CV Quattro Tiptronic Sport, se ancora detenuto ed anche per interposta persona, nonché a rimborsare le spese di lite, che si liquidano in € 700,00 per incluso contributo unificato, ed € 7.500,00 per competenze professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle ore 16.30 ed allegazione al verbale senza la presenza delle parti e dei loro difensori.
Roma, 15 dicembre 2025
Il Giudice dott. Antonella Zanchetta
pagina 3 di 3
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
OTTAVA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 32058/2025 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
[...]
RESISTENTI CONTUMACI
Oggi 15 dicembre 2025 ad ore 13.02 innanzi al dott. Antonella Zanchetta, sono comparsi:
Per l'avv. TUMBARELLO UL e l'avv. PISSAGROIA ANDREA Parte_1
( ) ; , oggi presente il secondo;
si riporta al ricorso e chiede accogliersi le C.F._1 conclusioni.
Per ; nessuno;
Controparte_1
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Antonella Zanchetta
pagina 1 di 3 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
OTTAVA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella Zanchetta ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 32058/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TUMBARELLO Parte_1 P.IVA_1
UL e dell'avv. PISSAGROIA ANDREA ( ); elettivamente domiciliato in C.F._1
VIA LORENZO RESPIGHI N.13 00197 ROMA presso il difensore avv. TUMBARELLO UL
RICORRENTE contro
(C.F. Controparte_1
), P.IVA_2
C.F. ), nella qualità di fideiussore;
Controparte_1 C.F._2
RESISTENTI CONTUMACI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si omette la descrizione degli elementi di fatto e di diritto della domanda con le relative conclusioni ai sensi dell'art. 132 CPC ex L. 2009/69.
Letti gli atti ed i documenti di causa;
lette le richieste della parte ricorrente;
considerato che
si devono fare applicazione dei principi in materia di onere della prova ex art. 2697 CC e che, sul punto, i resistenti non hanno offerto elementi di contrasto alla domanda del ricorrente, stante la loro contumacia;
considerato che
è stato prodotto il verbale di consegna del bene e che questo stesso non risulta essere stato restituito nonostante diffida inviata ai resistenti, oggetto del contratto di locazione;
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considerato che
risulta essere stato allegato l'estratto conto debitorio relativo all'ammontare del debito dei resistenti;
stanti le evidenze documentali dimostrate dal contratto di locazione e relative condizioni generali del contratto, allegato dalla ricorrente;
considerato che
quindi la domanda è sufficientemente provata dalle produzioni documentali versate in atti, le spese seguono la soccombenza e si liquidano come dispositivo tenuto conto del valore della domanda e della media complessità delle questioni giuridiche trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) Accoglie la domanda e, per l'effetto, letto l'art. 14 delle condizioni contrattuali del contratto di locazione, dichiara la risoluzione del contratto stante l'operatività della clausola risolutiva espressa;
2) Condanna altresì i resistenti in solido tra loro al pagamento in favore della parte ricorrente, al società della somma di € 33.839,06 per le causali di cui al ricorso, Parte_1 oltre interessi convenzionali dalla data delle singole scadenze delle fatture sino al saldo, alla restituzione immediata del bene oggetto di locazione, e precisamente l'autovettura Audi Q8
50TDI 286CV Quattro Tiptronic Sport, se ancora detenuto ed anche per interposta persona, nonché a rimborsare le spese di lite, che si liquidano in € 700,00 per incluso contributo unificato, ed € 7.500,00 per competenze professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle ore 16.30 ed allegazione al verbale senza la presenza delle parti e dei loro difensori.
Roma, 15 dicembre 2025
Il Giudice dott. Antonella Zanchetta
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