Cass. civ., sez. II, sentenza 30/01/1980, n. 713
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Sentenza 30 gennaio 1980

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Il valore della causa di accertamento della simulazione assoluta della compravendita, non essendo in contestazione la proprieta del bene che figura venduto, va determinato esclusivamente in base al prezzo indicato nell'atto che si assume simulato. Lo stesso principio e applicabile nel caso in cui l'attore, oltre che alla simulazione assoluta, abbia fatto riferimento anche alla simulazione relativa, allo scopo, peraltro, di far dichiarare non l'esistenza ma la nullita (nella specie, per difetto di Forma) del contratto dissimulato. ( V 586/70, mass n 345695, sulla seconda parte; ( Conf 983/72, mass n 357278; ( Conf 1341/63, mass n 262012; ( Conf 3451/59, sulla prima parte).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 30/01/1980, n. 713
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 713
    Data del deposito : 30 gennaio 1980

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