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Sentenza 21 dicembre 2025
Sentenza 21 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 21/12/2025, n. 5543 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5543 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE PRIMA CIVILE
in persona del giudice, dr.ssa Marisa GALLO ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al R.G.N. 3671/2025 promossa da:
e per essa con l'avv. Mario Zurlo che la Parte_1 Parte_2 rappresenta e difende giusta delega in atti
RICORRENTE contro
Controparte_1
CONVENUTA CONTUMACE
OGGETTO: locazione di beni strumentali
CONCLUSIONI
Per la ricorrente
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni altra contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, per tutte le ragioni in fatto ed in diritto illustrate in narrativa, ritenuto che il giudizio richiede un'istruzione non complessa
Nel merito IN VIA PRINCIPALE
- attesa l'intervenuta risoluzione di diritto del contratto di locazione finanziaria n. IF P.IVA_1 stipulato in data 27.02.2007 successive modifiche, essendosi la ricorrente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., avvalsa della clausola risolutiva espressa, secondo quanto previsto nella clausola di cui all'art. 21 del precitato contratto condannare la
[...]
(CF ) come sopra identificata, in persone Controparte_1 P.IVA_2 dei legali rappresentanti p.t., a rilasciare immediatamente, libera da persone e/o cose, in pagina 1 di 4 favore della ricorrente, per i motivi di cui in narrativa il seguente immobile sito nel Comune di
VA SE (TO) Via Santa Caterina da Siena snc e precisamente: al piano terreno: capannone prefabbricato a destinazione artigianale edificato ad un piano fuori terra costituito da locale ad uso deposito materiali piccolo locale ad uso ufficio e servizio igienico;
con antistante porzione di area di pertinenza esclusiva della superficie di mq 120, il tutto censito nel N.C.E.U. al foglio 28 numero 434 subalterni 6 e 5 (graffati) Via Santa Caterina da Siena-
Piano T- zona censuaria U categoria D/8- rendita catastale lire 2.120.000. il tutto come accatastato attualmente.
IN VIA SUBORDINATA
Accertare e dichiarare ad ogni effetto di legge la risoluzione giudiziale ex art. 1453 c.c. del contratto di locazione finanziaria n. IF stipulato in data 27.02.2007 per P.IVA_1 inadempimento grave e rilevante dell'utilizzatrice resistente e, per l'effetto, condannare la
(CF ) come sopra Controparte_1 P.IVA_2 identificata, in persone dei legali rappresentanti p.t., all'immediato rilascio, in favore della ricorrente, del compendio immobiliare come sopra descritto, da intendersi qui integralmente riportato, libero da persone e/o cose.
Con espressa riserva di agire nei confronti della resistente per il pagamento di tutte le somme dovute in relazione al precitato di leasing e per il risarcimento dei danni subiti e subendi.
Fatta espressamente salva altresì la facoltà di proporre ogni diversa azione/eccezione, in ogni sede nei confronti di chi spetti, in relazione a tutti i fatti sopra descritti e a qualsivoglia credito vantato e vantabile dall'esponente in base alla legge.
Con vittoria di spese, compensi professionali, oltre Iva e CPA e rimborso forfetario”.
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, e per Parte_1 essa la mandataria ha adito questo Tribunale esponendo: che con contratto Parte_2 di leasing n. IF stipulato in data 27.2.2007, la ricorrente (già Locat S.p.A.) concedeva P.IVA_1 in locazione finanziaria alla l'immobile sito Controparte_1 Controparte_1 in VA SE, via Santa Caterina da Siena snc, identificato al foglio 28 numero 434 subalterni 6 e 5 (graffati), acquistato in precedenza da Locat S.p.A. proprio allo scopo di concederlo in locazione finanziaria (doc. 10); che, a seguito del mancato pagamento delle fatture da parte della società conduttrice a far data dal luglio 2024, la (per Parte_1 mezzo della sua mandataria aveva comunicato alla la Parte_2 Controparte_1
pagina 2 di 4 risoluzione del contratto, tramite PEC del 19.12.2024 (doc. 14); che la conduttrice non aveva provveduto alla riconsegna dell'immobile locato, né al pagamento dell'insoluto (doc. 15).
La ricorrente ha dunque agito in giudizio per ottenere l'accertamento dell'intervenuta risoluzione del contratto di locazione ex art. 1456 c.c. e la condanna di alla Controparte_1 restituzione dell'immobile.
La convenuta, ritualmente evocata in giudizio, non si è costituita e all'udienza del 12.6.2025 ne è stata dichiarata la contumacia.
2. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Secondo il noto principio affermato dalla Suprema Corte, “il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento” (Cass. S.U.
n. 13533/2001).
Nel caso di specie, la ricorrente ha assolto al proprio onere probatorio, producendo il contratto di locazione (doc. 10), il verbale di consegna dell'immobile (doc. 11) e l'estratto conto riepilogativo dell'insoluto, ammontante, già alla data del 17.2.2025, ad € 10.769,85
(doc.13).
La convenuta, non costituendosi in giudizio, non ha provato il proprio adempimento, né
l'esistenza di altri fatti estintivi dell'obbligazione.
La parte ricorrente ha dunque legittimamente invocato la clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c., contenuta all'art. 21 del contratto di locazione.
Come noto, la pattuizione di una clausola risolutiva espressa determina, di regola, la predeterminazione ad opera delle parti stesse della gravità dell'inadempimento.
Secondo quanto pacificamente affermato in giurisprudenza, “la clausola risolutiva espressa attribuisce al contraente il diritto potestativo di ottenere la risoluzione del contratto per un determinato inadempimento della controparte, dispensandolo dall'onere di provarne l'importanza. Di talché, in siffatta ipotesi la risoluzione opera di diritto ove il contraente non inadempiente dichiari di volersene avvalere, senza necessità di provare la gravità dell'inadempimento della controparte” (cfr. ex multis Cass. n. 29017/2018).
Affinché si determini la risoluzione del contratto è dunque necessario accertare unicamente che l'inadempimento dell'obbligazione sia imputabile.
pagina 3 di 4 La parte creditrice ha dichiarato di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa con comunicazione inviata a mezzo PEC alla convenuta in data 19.12.2024 (doc. 14); deve dunque dichiararsi l'intervenuta risoluzione di diritto del contratto oggetto di causa, con conseguente condanna della convenuta alla restituzione dell'immobile locato, ex art. 22 delle condizioni generali di contratto.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico della convenuta;
esse, in assenza di nota spese, si liquidano come in dispositivo, con applicazione dei parametri previsti dal D.M. n. 147/2022 per le cause di valore ricompreso tra € 26.000,01 ed €
52.000,00 (in considerazione del valore dichiarato dalla ricorrente e dell'entità del debito maturato dalla convenuta), nella misura minima, tenuto conto della semplicità della controversia e della limitata attività svolta, ed esclusa la fase istruttoria, non espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, accerta l'avvenuta risoluzione del contratto di locazione finanziaria n. IF oggetto di P.IVA_1 causa, per inadempimento della convenuta;
condanna in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, a rilasciare immediatamente, libero da persone e cose, in favore della parte ricorrente, l'immobile sito in VA SE (TO), via Santa Caterina da Siena snc, censito al C.F. al Foglio 28, numero 434, subalterni 6 e 5 (graffati), via Santa Caterina da
Siena- Piano T- zona censuaria U, categoria D/8, così composto: al piano terreno, capannone prefabbricato a destinazione artigianale edificato ad un piano fuori terra costituito da locale ad uso deposito materiali piccolo locale ad uso ufficio e servizio igienico;
con antistante porzione di area di pertinenza esclusiva della superficie di mq 120; condanna in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € 2.906,00 per compenso, oltre anticipazioni per contributo unificato e marca, 15% rimborso spese generali, CPA ed IVA ai sensi di legge.
Così deciso in Torino, in data 20.12.2025
IL GIUDICE
Dr.ssa Marisa GALLO
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE PRIMA CIVILE
in persona del giudice, dr.ssa Marisa GALLO ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al R.G.N. 3671/2025 promossa da:
e per essa con l'avv. Mario Zurlo che la Parte_1 Parte_2 rappresenta e difende giusta delega in atti
RICORRENTE contro
Controparte_1
CONVENUTA CONTUMACE
OGGETTO: locazione di beni strumentali
CONCLUSIONI
Per la ricorrente
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni altra contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, per tutte le ragioni in fatto ed in diritto illustrate in narrativa, ritenuto che il giudizio richiede un'istruzione non complessa
Nel merito IN VIA PRINCIPALE
- attesa l'intervenuta risoluzione di diritto del contratto di locazione finanziaria n. IF P.IVA_1 stipulato in data 27.02.2007 successive modifiche, essendosi la ricorrente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., avvalsa della clausola risolutiva espressa, secondo quanto previsto nella clausola di cui all'art. 21 del precitato contratto condannare la
[...]
(CF ) come sopra identificata, in persone Controparte_1 P.IVA_2 dei legali rappresentanti p.t., a rilasciare immediatamente, libera da persone e/o cose, in pagina 1 di 4 favore della ricorrente, per i motivi di cui in narrativa il seguente immobile sito nel Comune di
VA SE (TO) Via Santa Caterina da Siena snc e precisamente: al piano terreno: capannone prefabbricato a destinazione artigianale edificato ad un piano fuori terra costituito da locale ad uso deposito materiali piccolo locale ad uso ufficio e servizio igienico;
con antistante porzione di area di pertinenza esclusiva della superficie di mq 120, il tutto censito nel N.C.E.U. al foglio 28 numero 434 subalterni 6 e 5 (graffati) Via Santa Caterina da Siena-
Piano T- zona censuaria U categoria D/8- rendita catastale lire 2.120.000. il tutto come accatastato attualmente.
IN VIA SUBORDINATA
Accertare e dichiarare ad ogni effetto di legge la risoluzione giudiziale ex art. 1453 c.c. del contratto di locazione finanziaria n. IF stipulato in data 27.02.2007 per P.IVA_1 inadempimento grave e rilevante dell'utilizzatrice resistente e, per l'effetto, condannare la
(CF ) come sopra Controparte_1 P.IVA_2 identificata, in persone dei legali rappresentanti p.t., all'immediato rilascio, in favore della ricorrente, del compendio immobiliare come sopra descritto, da intendersi qui integralmente riportato, libero da persone e/o cose.
Con espressa riserva di agire nei confronti della resistente per il pagamento di tutte le somme dovute in relazione al precitato di leasing e per il risarcimento dei danni subiti e subendi.
Fatta espressamente salva altresì la facoltà di proporre ogni diversa azione/eccezione, in ogni sede nei confronti di chi spetti, in relazione a tutti i fatti sopra descritti e a qualsivoglia credito vantato e vantabile dall'esponente in base alla legge.
Con vittoria di spese, compensi professionali, oltre Iva e CPA e rimborso forfetario”.
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, e per Parte_1 essa la mandataria ha adito questo Tribunale esponendo: che con contratto Parte_2 di leasing n. IF stipulato in data 27.2.2007, la ricorrente (già Locat S.p.A.) concedeva P.IVA_1 in locazione finanziaria alla l'immobile sito Controparte_1 Controparte_1 in VA SE, via Santa Caterina da Siena snc, identificato al foglio 28 numero 434 subalterni 6 e 5 (graffati), acquistato in precedenza da Locat S.p.A. proprio allo scopo di concederlo in locazione finanziaria (doc. 10); che, a seguito del mancato pagamento delle fatture da parte della società conduttrice a far data dal luglio 2024, la (per Parte_1 mezzo della sua mandataria aveva comunicato alla la Parte_2 Controparte_1
pagina 2 di 4 risoluzione del contratto, tramite PEC del 19.12.2024 (doc. 14); che la conduttrice non aveva provveduto alla riconsegna dell'immobile locato, né al pagamento dell'insoluto (doc. 15).
La ricorrente ha dunque agito in giudizio per ottenere l'accertamento dell'intervenuta risoluzione del contratto di locazione ex art. 1456 c.c. e la condanna di alla Controparte_1 restituzione dell'immobile.
La convenuta, ritualmente evocata in giudizio, non si è costituita e all'udienza del 12.6.2025 ne è stata dichiarata la contumacia.
2. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Secondo il noto principio affermato dalla Suprema Corte, “il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento” (Cass. S.U.
n. 13533/2001).
Nel caso di specie, la ricorrente ha assolto al proprio onere probatorio, producendo il contratto di locazione (doc. 10), il verbale di consegna dell'immobile (doc. 11) e l'estratto conto riepilogativo dell'insoluto, ammontante, già alla data del 17.2.2025, ad € 10.769,85
(doc.13).
La convenuta, non costituendosi in giudizio, non ha provato il proprio adempimento, né
l'esistenza di altri fatti estintivi dell'obbligazione.
La parte ricorrente ha dunque legittimamente invocato la clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c., contenuta all'art. 21 del contratto di locazione.
Come noto, la pattuizione di una clausola risolutiva espressa determina, di regola, la predeterminazione ad opera delle parti stesse della gravità dell'inadempimento.
Secondo quanto pacificamente affermato in giurisprudenza, “la clausola risolutiva espressa attribuisce al contraente il diritto potestativo di ottenere la risoluzione del contratto per un determinato inadempimento della controparte, dispensandolo dall'onere di provarne l'importanza. Di talché, in siffatta ipotesi la risoluzione opera di diritto ove il contraente non inadempiente dichiari di volersene avvalere, senza necessità di provare la gravità dell'inadempimento della controparte” (cfr. ex multis Cass. n. 29017/2018).
Affinché si determini la risoluzione del contratto è dunque necessario accertare unicamente che l'inadempimento dell'obbligazione sia imputabile.
pagina 3 di 4 La parte creditrice ha dichiarato di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa con comunicazione inviata a mezzo PEC alla convenuta in data 19.12.2024 (doc. 14); deve dunque dichiararsi l'intervenuta risoluzione di diritto del contratto oggetto di causa, con conseguente condanna della convenuta alla restituzione dell'immobile locato, ex art. 22 delle condizioni generali di contratto.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico della convenuta;
esse, in assenza di nota spese, si liquidano come in dispositivo, con applicazione dei parametri previsti dal D.M. n. 147/2022 per le cause di valore ricompreso tra € 26.000,01 ed €
52.000,00 (in considerazione del valore dichiarato dalla ricorrente e dell'entità del debito maturato dalla convenuta), nella misura minima, tenuto conto della semplicità della controversia e della limitata attività svolta, ed esclusa la fase istruttoria, non espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, accerta l'avvenuta risoluzione del contratto di locazione finanziaria n. IF oggetto di P.IVA_1 causa, per inadempimento della convenuta;
condanna in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, a rilasciare immediatamente, libero da persone e cose, in favore della parte ricorrente, l'immobile sito in VA SE (TO), via Santa Caterina da Siena snc, censito al C.F. al Foglio 28, numero 434, subalterni 6 e 5 (graffati), via Santa Caterina da
Siena- Piano T- zona censuaria U, categoria D/8, così composto: al piano terreno, capannone prefabbricato a destinazione artigianale edificato ad un piano fuori terra costituito da locale ad uso deposito materiali piccolo locale ad uso ufficio e servizio igienico;
con antistante porzione di area di pertinenza esclusiva della superficie di mq 120; condanna in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € 2.906,00 per compenso, oltre anticipazioni per contributo unificato e marca, 15% rimborso spese generali, CPA ed IVA ai sensi di legge.
Così deciso in Torino, in data 20.12.2025
IL GIUDICE
Dr.ssa Marisa GALLO
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