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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 07/07/2025, n. 704 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 704 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
R. Gen. n. 375/2021 La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, così composta:
Dott. Cesare Massetti Presidente
Dott.ssa Maura Mancini Consigliere rel.
Dott.ssa Vittoria Gabriele Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 375/2021 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 15 aprile 2021 e posta in decisione all'udienza
collegiale del 26 febbraio 2025
OGGETTO: Azione d a revocatoria ordinaria ex
AVV. (C.F. ), che agisce in Parte_1 C.F._1
art. 2901 c.c. proprio nonché rappresentato e difeso dall'Avv. Perugini Luca del Foro di codice: 102002 Brescia, procuratore domiciliatario come da procura agli atti.
APPELLANTE
c o n t r o
(C.F. e Controparte_1 C.F._2 [...]
(C.F. ) rappresentati e difesi CP_2 C.F._3
dall'Avv. Rosario Enzo Cirillo del Foro di La Spezia, procuratore domiciliatario giusta procura agli atti.
1 APPELLATI
In punto: appello avverso sentenza del Tribunale Ordinario di Bergamo,
pubblicata in data 30 dicembre 2020, n. 1921/2020.
CONCLUSIONI
Dell'appellante
“Voglia la Corte Ill.ma, ogni contraria istanza ed eccezione reietta, in
riforma della sentenza del Tribunale di Bergamo n. 1921 pubblicata il
30/12/2020, così giudicare: a) accertare e dichiarare ad ogni conseguente
effetto di legge l'inefficacia nei confronti dell'attore e quindi revocare ex
art. 2901 c.c. la costituzione ex art. 167 segg. c.c. del fondo patrimoniale
da parte di e stipulato in data 12/2/2013 Controparte_1 CP_2
e trascritto nei pubblici registri in data 7/3/2013 con nota di R.G. 9636 e
di R.P. 702 sulle unità immobiliari di proprietà di esso Controparte_1
site nel Comune di Pumenengo in Via Don Gian Battista Beretta n. 2 e così
censite nel catasto fabbricati: al foglio 4 mappali 410 sub. 1 P.T. - S1 cat.
A/7 cl. 2 vani 7,5 R.C. € 581,01 – mappale 410 sub. 2 P.S1 cat. C/6 – cl. 2
mq. 49 R.C. € 83,51; b) condannare i convenuti alla rifusione delle spese
e dei compensi dei due gradi di giudizio”.
Degli appellati
“Voglia la Corte Ill.ma, ogni contraria istanza ed eccezione reietta: 1)
rigettare in toto l'appello proposto dall'avv. 2) Parte_1
riconoscere la temerarietà della lite ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
determinando in via equitativa a relativa indennità; 3) condannare parte
2 attrice alla rifusione delle spese e dei compensi dei due gradi di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'Avv. ha Parte_1
convenuto in giudizio i Sig.ri ed al fine Controparte_1 CP_2
di ottenere la revoca ex art. 2901 cod. civ. degli effetti dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale ex art. 167 e segg. cod. civ. stipulato dagli stessi in data 12.02.2013 ed avente ad oggetto unità immobiliari di proprietà del Sig. CP_1
In particolare, l'attore ha dedotto che: nel corso degli anni 2011 e 2012,
egli aveva ricevuto mandato alle liti dal Sig. per assisterlo, CP_1
unitamente al collega Avv. Paolo Iasiello, in alcuni giudizi dinanzi al della Liguria;
nel marzo 2013, egli aveva trasmesso le prenotule CP_3
delle prestazioni svolte e delle spese sostenute al convenuto, il quale aveva contestato ogni debito;
il 15.12.2017, egli aveva proposto ricorso ex art. 702 bis cod. proc. civ., per ottenere la liquidazione delle proprie spese e di quelle spettanti al collega Iasiello, da lui saldate, per un importo pari ad €
11.201,58; la relativa procedura era ancora pendente.
Si sono ritualmente costituiti in giudizio i Sig.ri ed Controparte_1
i quali hanno eccepito il difetto di legittimazione passiva CP_2
della Sig.ra e l'insussistenza dei presupposti per la revocatoria del CP_2
fondo patrimoniale, attesa l'inesistenza del credito azionato e, comunque,
la presenza nel patrimonio del Sig. di ulteriori beni non confluiti CP_1
nel fondo patrimoniale sufficienti a garantire la soddisfazione del credito.
3 Con sentenza n. 4597/2020, pubblicata il 30 dicembre 2020, il Tribunale
di Bergamo ha rigettato la domanda e compensato le spese di lite tra le parti.
In particolare, il Giudice di primo grado ha valutato che:
- l'eccezione di carenza di legittimazione passiva della Sig.ra osse CP_2
infondata;
- l'azione revocatoria proposta dall'Avv. fosse parimenti Pt_1
infondata;
- nell'atto di citazione era stato allegato il solo credito derivante dal mancato pagamento dei compensi professionali;
- l'Avv. non aveva depositato la prima memoria istruttoria ex art. Pt_1
183, co. VI, c.p.c., con la conseguenza che ogni deduzione relativa ad ulteriori crediti dallo stesso vantati doveva essere considerata tardiva e non poteva, pertanto, essere valutata ai fini del decidere;
- il credito in relazione al quale l'Avv. aveva agito in revocatoria Pt_1
era stato oggetto di una distinta causa tra le parti definita con sentenza di condanna del Sig. al pagamento di € 6.850,00, oltre accessori e CP_1
interessi legali, somma che quest'ultimo aveva integralmente corrisposto all'Avv. estinguendo così il suo debito nei confronti dell'attore; Pt_1
- pur essendo stata tale sentenza appellata dall'attore per ottenere il riconoscimento del maggior credito di € 3.415,86, il patrimonio residuo del debitore appariva ampiamente sufficiente a garantirne l'eventuale soddisfazione;
- l'Avv. non aveva dimostrato la specifica pericolosità dell'atto Pt_1
4 impugnato, in termini di una possibile, quanto eventuale, infruttuosità
della futura esecuzione sui residui beni del debitore, avuto riguardo all'effettivo ammontare del credito per cui invocava la tutela;
né aveva dimostrato che l'atto impugnato avesse comportato una modifica della situazione patrimoniale del debitore tale da rendere incerta o infruttuosa l'esecuzione coattiva del debito.
Avverso detta decisione ha proposto appello l'Avv. Parte_1
chiedendone la riforma sulla scorta di tre motivi.
Si sono costituiti i Sig.ri e resistendo al Controparte_1 CP_2
gravame avversario.
Senza lo svolgimento di ulteriori specifiche attività processuali,
all'udienza del giorno 26 febbraio 2025, le parti hanno precisato le conclusioni come in epigrafe e la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cod. proc. civ.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante censura l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che, non avendo egli depositato la prima memoria ex art. 183, co. VI, cod. proc. civ., sarebbe decaduto dal diritto di allegare gli ulteriori crediti vantati nei confronti del sig. a seguito della surrogazione dell'appellante nei crediti per CP_1
mutuo vantati da un Istituto bancario nei confronti del dal Sig. CP_1
e garantiti dallo stesso Avv. Pt_1
In particolare, l'appellante deduce che, dal tenore dell'art. 183 co. VI, n.
5 1, cod. proc. civ., si evincerebbe che chi agisce in giudizio ha la facoltà di formulare una memoria limitata alle sole precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte dallo stesso attore;
mentre il n. 2 dello stesso comma della medesima norma prevedrebbe la possibilità del deposito di una memoria di replica alle domande od eccezioni avversarie in cui sarebbe possibile introdurre eccezioni relativamente alle precisazioni e modifiche formulate dalla controparte nella memoria n. 1.
Dalla lettera dell'atto di appello emerge che l'appellante afferma di non aver formulato, nella seconda memoria, una domanda di condanna del convenuto al pagamento di crediti diversi da quelli indicati nell'atto di citazione e precisa di essersi limitato a contestare le argomentazioni delle controparti secondo cui: a) il patrimonio residuo del convenuto sarebbe stato sufficiente a garantire l'adempimento dell'eventuale credito posto a fondamento dell'azione revocatoria;
b) il Sig. sarebbe stato CP_1
creditore di ingenti somme nei suoi confronti (crediti che, peraltro, non sarebbero mai stati quantificati, provati e fatti valere dall'asserito titolare).
Con il secondo motivo l'appellante contesta che il Tribunale, omettendo l'esame della documentazione prodotta dalle parti, abbia ritenuto che il residuo patrimonio immobiliare del Sig. fosse sufficiente a CP_1
soddisfare il suo credito, con conseguente rigetto dell'azione revocatoria.
Sottolinea come, in realtà, l'appellato personalmente sia proprietario di manufatti in pessime condizioni, oberati di debiti, non commerciabili e che il terreno di cui al mappale n. 1433 (doc. 1 avv. Fasc. Trib.), sia costituito
6 un bosco scosceso, non fabbricabile, privo di valore di mercato con la conseguenza che tali beni non conferiti nel fondo patrimoniale risultano insufficienti a garantire la soddisfazione del proprio credito.
Evidenzia, da ultimo, che la circostanza che il credito azionato non sia di grande entità non assume alcuna rilevanza ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria e che il Sig. non vanta alcun credito nei CP_1
suoi confronti.
Con il terzo motivo l'appellante contesta la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che la costituzione del fondo patrimoniale in oggetto non arrecasse di fatto pregiudizio alle sue ragioni creditorie, evidenziando come, per giurisprudenza consolidata, tale pregiudizio può consistere anche solo nel rendere più difficoltosa o incerta la soddisfazione del credito, da ritenersi certamente sussistente nel caso di specie alla luce delle condizioni degli immobili intestati al Sig. CP_1
Il primo motivo non può essere condiviso.
Il Collegio rileva che la concessione dei termini ex art. 183 co. VI cod.
proc. civ. è avvenuta in data 18 settembre 2018, mentre il deposito della memoria nella quale parte appellante ha introdotto le censure relative all'incapienza del residuo patrimonio del debitore risulta depositata in data
16 novembre 2018 e deve essere, quindi, valutata quale seconda memoria istruttoria, come d'altronde espressamente riconosciuto dalla parte appellante, che l'ha intitolata “MEMORIA EX ART. 183 comma 6 N. 2”.
Si osserva ancora che la contestazione dell'incapienza del residuo patrimonio a salvaguardare il credito dell'appellante era stata formulata
7 dai Sig.ri e già in memoria di costituzione, con la CP_1 CP_2
conseguenza che tale allegazione doveva essere esplicitamente contestata dall'appellante nella prima difesa utile (quindi, in sede di prima udienza)
e, comunque, al massimo, nel termine di scadenza della prima memoria ex
art. 183, co. VI, che, come già chiarito, non è stata depositata dall'odierno appellante.
Si evidenzia ancora che la circostanza per cui l'appellante, in qualità di fideiussore, si sia surrogato nei diritti della – alla quale ha effettuato CP_4
il pagamento del credito garantito da ipoteca – è successiva rispetto alla data della costituzione del fondo patrimoniale con la conseguenza che risulta irrilevante rispetto all'azione revocatoria spiegata in questa sede neppure essendo stato dedotto (tantomeno tempestivamente) che il fondo patrimoniale fosse stato costituito al preordinato fine di sottrarre al creditore la garanzia del credito successivamente insorto.
Si osserva da ultimo che la seconda e la terza memoria istruttoria sono finalizzate, rispettivamente, ad articolare i mezzi di prova a sostegno della propria domanda ed a replicare ai mezzi di prova avversari, ma solo sulla base delle deduzioni tempestivamente dedotte negli atti introduttivi e nella prima memoria, che, nel caso in esame, l'appellante – come già
evidenziato – non ha depositato, decadendo così dal diritto di sollevare l'eccezione (pacificamente non rilevabile d'ufficio) e di modificare e precisare la domanda proposta in precedenza.
Il secondo e il terzo motivo, trattati congiuntamente in quanto entrambi vertenti sulla sussistenza dell''eventus damni', devono essere disattesi.
8 La giurisprudenza della Suprema Corte, con orientamento pressoché
univoco, ritiene che l''eventus damni' sia ravvisabile non solo quando l'atto dispositivo determini la perdita, in tutto o in parte, della garanzia patrimoniale offerta dal debitore, ma anche quando si verifichi maggiore difficoltà, incertezza o dispendio nell'esazione coattiva del credito (Cass.
n. 2400/2000), potendo il detto 'eventus damni' consistere in una variazione non solo quantitativa, ma anche solo qualitativa del patrimonio del debitore, secondo una valutazione operata ex ante, con riferimento alla data dell'atto dispositivo (cfr. Cass. civ. n. 16986/2007) rispetto alla quale resta estranea la surrogazione nei diritti di credito della Banca mutuante in quanto, come già evidenziato, successiva.
Ai fini dell'accertamento dell''eventus damni', incombe sul creditore l'onere di provare il pregiudizio arrecato dall'atto dispositivo alle proprie ragioni;
mentre incombe sul debitore l'onere di dimostrare che il suo patrimonio residuo sia idoneo a soddisfare le pretese della controparte
(Cfr. Cass., sez. 3, 09/10/2023, n. 28286; Cass., sez. 6 -3, 18/06/2019, n.
16221).
Nel caso in esame, l'appellante non ha provato che la costituzione del fondo patrimoniale abbia reso più difficile, incerta od onerosa la soddisfazione del suo credito, né - come anticipato - ha tempestivamente contestato la deduzione degli appellati secondo la quale il residuo patrimonio del Sig. consentisse la piena soddisfazione del CP_1
modesto credito azionato (pari ad € 3.415,86), deduzione quest'ultima che trova conferma nella visura catastale del Sig. (Cfr. doc. 2 'Visure CP_1
9 allegato al fascicolo di primo grado), dalla quale si evince CP_1
come quest'ultimo sia proprietario di ulteriori beni non confluiti nel fondo patrimoniale e che, pertanto, ben potrebbero essere utilmente sottoposti ad azioni esecutive da parte dell'appellante. In senso contrario non vale obiettare che il terreno di cui risulta proprietario il Sig. sarebbe CP_1
boschivo e scosceso con conseguente irrilevanza del relativo valore di mercato: tale circostanza risulta meramente allegata da parte appellante e non trova alcun riscontro probatorio nonostante la stessa sia stata tempestivamente eccepita dagli odierni appellati. Si rileva inoltre che la circostanza della natura boschiva e dell'andamento scosceso del terreno,
di per sé, non esclude che tale terreno possa essere produttivo per finalità
agricole ed abbia conseguente un valore economico di mercato alla luce dell'ubicazione dello stesso nella riviera ligure che vanta numerosi prodotti agricoli e boschivi tipici.
Si rileva inoltre come sia ininfluente che l'Avv. abbia adempiuto Pt_1
ai contratti di mutuo stipulati dal Sig. e garantiti dalla società di CP_1
cui l'appellante e la moglie erano soci mediante ipoteca su immobile di proprietà di questi ultimi. Infatti, tali crediti non possono essere esaminati nell'ambito della presente causa (come ammesso dallo stesso appellante)
in quanto insorti successivamente all'atto dispositivo e non ne risulta provata e tantomeno allegata la dolosa preordinazione.
Si ritiene, condividendo la statuizione del Tribunale sul punto, che una valutazione comparativa del patrimonio residuo del Sig. come CP_1
attestato dalla visura catastale sub doc. 2 nonché dall'elaborato peritale
10 sub doc. 12 (allegati alla memoria di costituzione e risposta di parte appellata in primo grado), rispetto al valore del credito vantato dall'appellante conduca ad escludere che l'istituzione del fondo patrimoniale, di cui si chiede la dichiarazione di inefficacia, abbia causato pregiudizio alcuno alle ragioni del creditore.
Dal complesso delle considerazioni che precedono discende che l'appello deve essere respinto e l'impugnata sentenza integralmente confermata.
Residua la pronuncia in ordine alle spese di lite del grado che, secondo la regola generale (art. 91 c.p.c.), seguono la soccombenza dell'appellante e che, avuto riguardo al valore della causa (3.415,86 €), alle attività
processuali di fatto espletate ed al livello di complessità delle questioni trattate, sono liquidate – quanto ai compensi e sulla base della Tabella A
allegata al D.M. 55/14 come modificato dal D.M. 37/18 e dal D.M. 147/22
– in complessivi € 2.419,00, oltre rimborso spese generali, I.V.A. (se dovuta) e C.P.A., come per legge, di cui € 536,00 per la fase di studio
(valore medio), € 536,00 per la fase introduttiva (valore medio), € 496,00
per la fase di trattazione e/o istruttoria (valore minimo non essendo stato espletato alcun incombente istruttorio) ed € 851,00 per la fase decisionale
(valore medio). Non risultano documentate spese vive di parte appellata con la conseguenza che non vi è luogo a pronunciare sul punto.
Si dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater del
D.P.R. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
11
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
1) respinge l'appello avverso la sentenza n. 1921/20 del Tribunale di
Bergamo pubblicata in data 30 dicembre 2020 che, per l'effetto, conferma integralmente;
2) condanna l'appellante a rifondere agli appellati le spese di lite del grado liquidate in complessivi € 2.419,00 oltre rimborso spese generali IVA (se dovuta) e CPA, come per legge;
3) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater del
D.P.R. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 25 Giugno 2025.
Il Consigliere rel.
dott. Maura Mancini
Il Presidente
dott. Cesare
Massetti
12
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
R. Gen. n. 375/2021 La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, così composta:
Dott. Cesare Massetti Presidente
Dott.ssa Maura Mancini Consigliere rel.
Dott.ssa Vittoria Gabriele Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 375/2021 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 15 aprile 2021 e posta in decisione all'udienza
collegiale del 26 febbraio 2025
OGGETTO: Azione d a revocatoria ordinaria ex
AVV. (C.F. ), che agisce in Parte_1 C.F._1
art. 2901 c.c. proprio nonché rappresentato e difeso dall'Avv. Perugini Luca del Foro di codice: 102002 Brescia, procuratore domiciliatario come da procura agli atti.
APPELLANTE
c o n t r o
(C.F. e Controparte_1 C.F._2 [...]
(C.F. ) rappresentati e difesi CP_2 C.F._3
dall'Avv. Rosario Enzo Cirillo del Foro di La Spezia, procuratore domiciliatario giusta procura agli atti.
1 APPELLATI
In punto: appello avverso sentenza del Tribunale Ordinario di Bergamo,
pubblicata in data 30 dicembre 2020, n. 1921/2020.
CONCLUSIONI
Dell'appellante
“Voglia la Corte Ill.ma, ogni contraria istanza ed eccezione reietta, in
riforma della sentenza del Tribunale di Bergamo n. 1921 pubblicata il
30/12/2020, così giudicare: a) accertare e dichiarare ad ogni conseguente
effetto di legge l'inefficacia nei confronti dell'attore e quindi revocare ex
art. 2901 c.c. la costituzione ex art. 167 segg. c.c. del fondo patrimoniale
da parte di e stipulato in data 12/2/2013 Controparte_1 CP_2
e trascritto nei pubblici registri in data 7/3/2013 con nota di R.G. 9636 e
di R.P. 702 sulle unità immobiliari di proprietà di esso Controparte_1
site nel Comune di Pumenengo in Via Don Gian Battista Beretta n. 2 e così
censite nel catasto fabbricati: al foglio 4 mappali 410 sub. 1 P.T. - S1 cat.
A/7 cl. 2 vani 7,5 R.C. € 581,01 – mappale 410 sub. 2 P.S1 cat. C/6 – cl. 2
mq. 49 R.C. € 83,51; b) condannare i convenuti alla rifusione delle spese
e dei compensi dei due gradi di giudizio”.
Degli appellati
“Voglia la Corte Ill.ma, ogni contraria istanza ed eccezione reietta: 1)
rigettare in toto l'appello proposto dall'avv. 2) Parte_1
riconoscere la temerarietà della lite ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
determinando in via equitativa a relativa indennità; 3) condannare parte
2 attrice alla rifusione delle spese e dei compensi dei due gradi di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'Avv. ha Parte_1
convenuto in giudizio i Sig.ri ed al fine Controparte_1 CP_2
di ottenere la revoca ex art. 2901 cod. civ. degli effetti dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale ex art. 167 e segg. cod. civ. stipulato dagli stessi in data 12.02.2013 ed avente ad oggetto unità immobiliari di proprietà del Sig. CP_1
In particolare, l'attore ha dedotto che: nel corso degli anni 2011 e 2012,
egli aveva ricevuto mandato alle liti dal Sig. per assisterlo, CP_1
unitamente al collega Avv. Paolo Iasiello, in alcuni giudizi dinanzi al della Liguria;
nel marzo 2013, egli aveva trasmesso le prenotule CP_3
delle prestazioni svolte e delle spese sostenute al convenuto, il quale aveva contestato ogni debito;
il 15.12.2017, egli aveva proposto ricorso ex art. 702 bis cod. proc. civ., per ottenere la liquidazione delle proprie spese e di quelle spettanti al collega Iasiello, da lui saldate, per un importo pari ad €
11.201,58; la relativa procedura era ancora pendente.
Si sono ritualmente costituiti in giudizio i Sig.ri ed Controparte_1
i quali hanno eccepito il difetto di legittimazione passiva CP_2
della Sig.ra e l'insussistenza dei presupposti per la revocatoria del CP_2
fondo patrimoniale, attesa l'inesistenza del credito azionato e, comunque,
la presenza nel patrimonio del Sig. di ulteriori beni non confluiti CP_1
nel fondo patrimoniale sufficienti a garantire la soddisfazione del credito.
3 Con sentenza n. 4597/2020, pubblicata il 30 dicembre 2020, il Tribunale
di Bergamo ha rigettato la domanda e compensato le spese di lite tra le parti.
In particolare, il Giudice di primo grado ha valutato che:
- l'eccezione di carenza di legittimazione passiva della Sig.ra osse CP_2
infondata;
- l'azione revocatoria proposta dall'Avv. fosse parimenti Pt_1
infondata;
- nell'atto di citazione era stato allegato il solo credito derivante dal mancato pagamento dei compensi professionali;
- l'Avv. non aveva depositato la prima memoria istruttoria ex art. Pt_1
183, co. VI, c.p.c., con la conseguenza che ogni deduzione relativa ad ulteriori crediti dallo stesso vantati doveva essere considerata tardiva e non poteva, pertanto, essere valutata ai fini del decidere;
- il credito in relazione al quale l'Avv. aveva agito in revocatoria Pt_1
era stato oggetto di una distinta causa tra le parti definita con sentenza di condanna del Sig. al pagamento di € 6.850,00, oltre accessori e CP_1
interessi legali, somma che quest'ultimo aveva integralmente corrisposto all'Avv. estinguendo così il suo debito nei confronti dell'attore; Pt_1
- pur essendo stata tale sentenza appellata dall'attore per ottenere il riconoscimento del maggior credito di € 3.415,86, il patrimonio residuo del debitore appariva ampiamente sufficiente a garantirne l'eventuale soddisfazione;
- l'Avv. non aveva dimostrato la specifica pericolosità dell'atto Pt_1
4 impugnato, in termini di una possibile, quanto eventuale, infruttuosità
della futura esecuzione sui residui beni del debitore, avuto riguardo all'effettivo ammontare del credito per cui invocava la tutela;
né aveva dimostrato che l'atto impugnato avesse comportato una modifica della situazione patrimoniale del debitore tale da rendere incerta o infruttuosa l'esecuzione coattiva del debito.
Avverso detta decisione ha proposto appello l'Avv. Parte_1
chiedendone la riforma sulla scorta di tre motivi.
Si sono costituiti i Sig.ri e resistendo al Controparte_1 CP_2
gravame avversario.
Senza lo svolgimento di ulteriori specifiche attività processuali,
all'udienza del giorno 26 febbraio 2025, le parti hanno precisato le conclusioni come in epigrafe e la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cod. proc. civ.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante censura l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che, non avendo egli depositato la prima memoria ex art. 183, co. VI, cod. proc. civ., sarebbe decaduto dal diritto di allegare gli ulteriori crediti vantati nei confronti del sig. a seguito della surrogazione dell'appellante nei crediti per CP_1
mutuo vantati da un Istituto bancario nei confronti del dal Sig. CP_1
e garantiti dallo stesso Avv. Pt_1
In particolare, l'appellante deduce che, dal tenore dell'art. 183 co. VI, n.
5 1, cod. proc. civ., si evincerebbe che chi agisce in giudizio ha la facoltà di formulare una memoria limitata alle sole precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte dallo stesso attore;
mentre il n. 2 dello stesso comma della medesima norma prevedrebbe la possibilità del deposito di una memoria di replica alle domande od eccezioni avversarie in cui sarebbe possibile introdurre eccezioni relativamente alle precisazioni e modifiche formulate dalla controparte nella memoria n. 1.
Dalla lettera dell'atto di appello emerge che l'appellante afferma di non aver formulato, nella seconda memoria, una domanda di condanna del convenuto al pagamento di crediti diversi da quelli indicati nell'atto di citazione e precisa di essersi limitato a contestare le argomentazioni delle controparti secondo cui: a) il patrimonio residuo del convenuto sarebbe stato sufficiente a garantire l'adempimento dell'eventuale credito posto a fondamento dell'azione revocatoria;
b) il Sig. sarebbe stato CP_1
creditore di ingenti somme nei suoi confronti (crediti che, peraltro, non sarebbero mai stati quantificati, provati e fatti valere dall'asserito titolare).
Con il secondo motivo l'appellante contesta che il Tribunale, omettendo l'esame della documentazione prodotta dalle parti, abbia ritenuto che il residuo patrimonio immobiliare del Sig. fosse sufficiente a CP_1
soddisfare il suo credito, con conseguente rigetto dell'azione revocatoria.
Sottolinea come, in realtà, l'appellato personalmente sia proprietario di manufatti in pessime condizioni, oberati di debiti, non commerciabili e che il terreno di cui al mappale n. 1433 (doc. 1 avv. Fasc. Trib.), sia costituito
6 un bosco scosceso, non fabbricabile, privo di valore di mercato con la conseguenza che tali beni non conferiti nel fondo patrimoniale risultano insufficienti a garantire la soddisfazione del proprio credito.
Evidenzia, da ultimo, che la circostanza che il credito azionato non sia di grande entità non assume alcuna rilevanza ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria e che il Sig. non vanta alcun credito nei CP_1
suoi confronti.
Con il terzo motivo l'appellante contesta la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che la costituzione del fondo patrimoniale in oggetto non arrecasse di fatto pregiudizio alle sue ragioni creditorie, evidenziando come, per giurisprudenza consolidata, tale pregiudizio può consistere anche solo nel rendere più difficoltosa o incerta la soddisfazione del credito, da ritenersi certamente sussistente nel caso di specie alla luce delle condizioni degli immobili intestati al Sig. CP_1
Il primo motivo non può essere condiviso.
Il Collegio rileva che la concessione dei termini ex art. 183 co. VI cod.
proc. civ. è avvenuta in data 18 settembre 2018, mentre il deposito della memoria nella quale parte appellante ha introdotto le censure relative all'incapienza del residuo patrimonio del debitore risulta depositata in data
16 novembre 2018 e deve essere, quindi, valutata quale seconda memoria istruttoria, come d'altronde espressamente riconosciuto dalla parte appellante, che l'ha intitolata “MEMORIA EX ART. 183 comma 6 N. 2”.
Si osserva ancora che la contestazione dell'incapienza del residuo patrimonio a salvaguardare il credito dell'appellante era stata formulata
7 dai Sig.ri e già in memoria di costituzione, con la CP_1 CP_2
conseguenza che tale allegazione doveva essere esplicitamente contestata dall'appellante nella prima difesa utile (quindi, in sede di prima udienza)
e, comunque, al massimo, nel termine di scadenza della prima memoria ex
art. 183, co. VI, che, come già chiarito, non è stata depositata dall'odierno appellante.
Si evidenzia ancora che la circostanza per cui l'appellante, in qualità di fideiussore, si sia surrogato nei diritti della – alla quale ha effettuato CP_4
il pagamento del credito garantito da ipoteca – è successiva rispetto alla data della costituzione del fondo patrimoniale con la conseguenza che risulta irrilevante rispetto all'azione revocatoria spiegata in questa sede neppure essendo stato dedotto (tantomeno tempestivamente) che il fondo patrimoniale fosse stato costituito al preordinato fine di sottrarre al creditore la garanzia del credito successivamente insorto.
Si osserva da ultimo che la seconda e la terza memoria istruttoria sono finalizzate, rispettivamente, ad articolare i mezzi di prova a sostegno della propria domanda ed a replicare ai mezzi di prova avversari, ma solo sulla base delle deduzioni tempestivamente dedotte negli atti introduttivi e nella prima memoria, che, nel caso in esame, l'appellante – come già
evidenziato – non ha depositato, decadendo così dal diritto di sollevare l'eccezione (pacificamente non rilevabile d'ufficio) e di modificare e precisare la domanda proposta in precedenza.
Il secondo e il terzo motivo, trattati congiuntamente in quanto entrambi vertenti sulla sussistenza dell''eventus damni', devono essere disattesi.
8 La giurisprudenza della Suprema Corte, con orientamento pressoché
univoco, ritiene che l''eventus damni' sia ravvisabile non solo quando l'atto dispositivo determini la perdita, in tutto o in parte, della garanzia patrimoniale offerta dal debitore, ma anche quando si verifichi maggiore difficoltà, incertezza o dispendio nell'esazione coattiva del credito (Cass.
n. 2400/2000), potendo il detto 'eventus damni' consistere in una variazione non solo quantitativa, ma anche solo qualitativa del patrimonio del debitore, secondo una valutazione operata ex ante, con riferimento alla data dell'atto dispositivo (cfr. Cass. civ. n. 16986/2007) rispetto alla quale resta estranea la surrogazione nei diritti di credito della Banca mutuante in quanto, come già evidenziato, successiva.
Ai fini dell'accertamento dell''eventus damni', incombe sul creditore l'onere di provare il pregiudizio arrecato dall'atto dispositivo alle proprie ragioni;
mentre incombe sul debitore l'onere di dimostrare che il suo patrimonio residuo sia idoneo a soddisfare le pretese della controparte
(Cfr. Cass., sez. 3, 09/10/2023, n. 28286; Cass., sez. 6 -3, 18/06/2019, n.
16221).
Nel caso in esame, l'appellante non ha provato che la costituzione del fondo patrimoniale abbia reso più difficile, incerta od onerosa la soddisfazione del suo credito, né - come anticipato - ha tempestivamente contestato la deduzione degli appellati secondo la quale il residuo patrimonio del Sig. consentisse la piena soddisfazione del CP_1
modesto credito azionato (pari ad € 3.415,86), deduzione quest'ultima che trova conferma nella visura catastale del Sig. (Cfr. doc. 2 'Visure CP_1
9 allegato al fascicolo di primo grado), dalla quale si evince CP_1
come quest'ultimo sia proprietario di ulteriori beni non confluiti nel fondo patrimoniale e che, pertanto, ben potrebbero essere utilmente sottoposti ad azioni esecutive da parte dell'appellante. In senso contrario non vale obiettare che il terreno di cui risulta proprietario il Sig. sarebbe CP_1
boschivo e scosceso con conseguente irrilevanza del relativo valore di mercato: tale circostanza risulta meramente allegata da parte appellante e non trova alcun riscontro probatorio nonostante la stessa sia stata tempestivamente eccepita dagli odierni appellati. Si rileva inoltre che la circostanza della natura boschiva e dell'andamento scosceso del terreno,
di per sé, non esclude che tale terreno possa essere produttivo per finalità
agricole ed abbia conseguente un valore economico di mercato alla luce dell'ubicazione dello stesso nella riviera ligure che vanta numerosi prodotti agricoli e boschivi tipici.
Si rileva inoltre come sia ininfluente che l'Avv. abbia adempiuto Pt_1
ai contratti di mutuo stipulati dal Sig. e garantiti dalla società di CP_1
cui l'appellante e la moglie erano soci mediante ipoteca su immobile di proprietà di questi ultimi. Infatti, tali crediti non possono essere esaminati nell'ambito della presente causa (come ammesso dallo stesso appellante)
in quanto insorti successivamente all'atto dispositivo e non ne risulta provata e tantomeno allegata la dolosa preordinazione.
Si ritiene, condividendo la statuizione del Tribunale sul punto, che una valutazione comparativa del patrimonio residuo del Sig. come CP_1
attestato dalla visura catastale sub doc. 2 nonché dall'elaborato peritale
10 sub doc. 12 (allegati alla memoria di costituzione e risposta di parte appellata in primo grado), rispetto al valore del credito vantato dall'appellante conduca ad escludere che l'istituzione del fondo patrimoniale, di cui si chiede la dichiarazione di inefficacia, abbia causato pregiudizio alcuno alle ragioni del creditore.
Dal complesso delle considerazioni che precedono discende che l'appello deve essere respinto e l'impugnata sentenza integralmente confermata.
Residua la pronuncia in ordine alle spese di lite del grado che, secondo la regola generale (art. 91 c.p.c.), seguono la soccombenza dell'appellante e che, avuto riguardo al valore della causa (3.415,86 €), alle attività
processuali di fatto espletate ed al livello di complessità delle questioni trattate, sono liquidate – quanto ai compensi e sulla base della Tabella A
allegata al D.M. 55/14 come modificato dal D.M. 37/18 e dal D.M. 147/22
– in complessivi € 2.419,00, oltre rimborso spese generali, I.V.A. (se dovuta) e C.P.A., come per legge, di cui € 536,00 per la fase di studio
(valore medio), € 536,00 per la fase introduttiva (valore medio), € 496,00
per la fase di trattazione e/o istruttoria (valore minimo non essendo stato espletato alcun incombente istruttorio) ed € 851,00 per la fase decisionale
(valore medio). Non risultano documentate spese vive di parte appellata con la conseguenza che non vi è luogo a pronunciare sul punto.
Si dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater del
D.P.R. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
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P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
1) respinge l'appello avverso la sentenza n. 1921/20 del Tribunale di
Bergamo pubblicata in data 30 dicembre 2020 che, per l'effetto, conferma integralmente;
2) condanna l'appellante a rifondere agli appellati le spese di lite del grado liquidate in complessivi € 2.419,00 oltre rimborso spese generali IVA (se dovuta) e CPA, come per legge;
3) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater del
D.P.R. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 25 Giugno 2025.
Il Consigliere rel.
dott. Maura Mancini
Il Presidente
dott. Cesare
Massetti
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