Articolo 11 della Legge 26 aprile 1974, n. 191
Articolo 10Articolo 12
Versione
8 giugno 1974
Art. 11.
La sede ferroviaria deve essere tenuta sgombra da ogni oggetto rimovibile lino alla distanza di metri 1,50 dalle rotaie.
Fanno eccezione gli attrezzi e materiali per i lavori sulla sede stessa, purche' non impediscano il libero e sicuro transito dei rotabili.
Oltre il limite suddetto, gli oggetti devono essere sistemati in modo da non costituire pregiudizio alla regolarita' dell'esercizio e alla sicurezza delle persone.
Entrata in vigore il 8 giugno 1974