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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 03/04/2025, n. 147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 147 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1698/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maddalena Ghisolfi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1698/2024 promossa da:
(p. IVA ), in persona del suo Amministratore unico e legale CP_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, nel presente giudizio, dall'avv. Raffaele Russo, elettivamente domiciliata in Napoli, al Centro direzionale is. G7, presso lo studio del suddetto difensore;
RICORRENTE contro
(C.F. ) CP_2 C.F._1
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come da foglio depositato telematicamente, che qui si intende integralmente ritrascritti.
1 Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
1) Con ricorso ex. artt. 281 decies e ss. c.p.c., ritualmente notificato con pedissequo decreto di fissazione d'udienza del 17.10.2024, ha convenuto in giudizio CP_1 CP_2 chiedendo che fosse accertata e dichiarata, da parte di quest'ultima, l'accettazione tacita dell'eredità di deceduto in data 20.02.2013, dichiarando, quindi, la stessa Persona_1 proprietaria, per la quota di 2/18, degli immobili siti a NZ d'AR (PC) e censiti al
N.C.E.U. di detto Comune: al foglio 39, particella 872, sub. 1, categoria C/6, e al foglio 39, particella 872, sub. 8, categoria A/2. A sostegno delle proprie pretese, la ricorrente deduceva che:
- era creditrice di e di in forza di decreto ingiuntivo n. 782/2021 CP_2 Controparte_3
del 23.09.2021;
- non essendo intervenuto alcun pagamento, né essendo stata proposta alcuna opposizione, avviava l'azione esecutiva attraverso la notifica dell'atto di precetto e, quindi, dell'atto di pignoramento immobiliare, il quale veniva iscritto al R.G.E. n. 61/2023 del Tribunale Ordinario di Piacenza;
- gli immobili oggetto di pignoramento appartenevano ab origine a e Persona_1 Per_2
per la quota di ½ ciascuno;
successivamente alla morte di la sua quota
[...] Persona_1
di ½ passava a per la quota di 3/18, a a e ad Persona_2 CP_2 Persona_3
per la quota di 2/18 ciascuno;
CP_4
- il professionista incaricato dal Giudice delle Esecuzioni, nella propria relazione preliminare, rilevava l'assenza della trascrizione dell'accettazione dell'eredità di da parte di Persona_1
CP_2
- il G.E., con provvedimento dell'11.09.2023, sospendeva la procedura esecutiva immobiliare
R.G.E. n. 61/2023 per consentire al creditore procedente di munirsi di un titolo idoneo a garantire la continuità delle trascrizioni;
- vi era da ritenere che la resistente avesse accettato tacitamente l'eredità di Persona_1
avendo compiuto la dichiarazione di successione in data 30.09.2013.
1.1) Con decreto del 17.10.2024, il G.I. fissava udienza di comparizione delle parti innanzi a sé, contestualmente assegnando a parte ricorrente termine per la notifica del ricorso e del provvedimento alla controparte. All'udienza dell'11.03.2025, verificata la regolarità della notifica dell'atto introduttivo alla resistente e constata la sua mancata costituzione in giudizio, ne dichiarava la contumacia;
in tal sede, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava, per la
2 discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., l'udienza del 01.04.2025 (trattata ai sensi e nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.), dove pronunciava sentenza mediante deposito della stessa nel fascicolo telematico.
2) La domanda è fondata ed il ricorso va accolto.
Preliminarmente, si osserva che, nel caso in cui sia sottoposto a pignoramento (così come nel caso di specie) un bene immobile del quale il creditore procedente assuma la titolarità in capo al debitore esecutato per acquisto fattone in qualità di erede, poiché l'eredità si acquista con l'accettazione, la verifica officiosa ha ad oggetto la trascrizione dell'accettazione espressa o tacita dell'eredità.
E' noto, infatti, che l'accettazione dell'eredità che importi l'acquisto mortis causa di diritti reali immobiliari vada trascritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2648 c.c.. La norma prevede, al secondo comma, che, per quanto riguarda l'accettazione dell'eredità, essa si opera in base alla dichiarazione del chiamato contenuta in un atto pubblico ovvero in una scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente. Trattasi, dunque, di accettazione dell'eredità espressa ai sensi dell'art. 475 c.c.. In tal caso, la verifica, in sede esecutiva, avrà esito positivo, e non si porrà questione alcuna se l'accettazione sia stata trascritta prima della trascrizione del pignoramento sul bene pervenutogli per successione, da parte dell'erede, poi assoggettato ad esecuzione.
Analoghi effetti si osservano anche nel caso in cui l'erede accetti tacitamente l'eredità ai sensi dell'art. 476 c.c. tramite il compimento di azioni che travalichino il semplice mantenimento dello stato di fatto esistente al momento dell'apertura della successione e come tali presuppongono la volontà di accettare l'eredità a cui si è chiamati. In tali casi, è lo stesso erede che deve procedere alla trascrizione ai sensi dell'art. 2648, comma 3, c.c..
In via suppletiva, il citato articolo prevede, altresì, che, in mancanza di trascrizione dell'accettazione proveniente dall'erede, se il chiamato ha compiuto uno degli atti che importano accettazione tacita dell'eredità, chiunque possa richiedere la trascrizione di quell'atto, qualora risulti da sentenza, da atto pubblico o da scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente.
Non vi sono dubbi che la richiesta di trascrizione possa provenire anche dal creditore di colui che abbia assunto la qualità di erede accettando tacitamente mediante atto che rivesta le forme anzidette.
3 Ed invero, mentre si deve escludere che i creditori personali dell'erede possano compiere essi stessi atti di accettazione dell'eredità mediante l'esercizio dell'azione surrogatoria ex art. 2900
c.c., diversa è l'ipotesi in cui l'atto di accettazione esista e ne manchi la trascrizione, da effettuarsi ai sensi dell'art. 2648, comma 3, c.c.. Sul punto, la Corte di Cassazione ha precisato che, in materia di espropriazione immobiliare, qualora sia sottoposto a pignoramento un diritto reale su un bene immobile di provenienza ereditaria e l'accettazione dell'eredità non sia stata trascritta a cura del debitore esecutato, il creditore procedente, se il chiamato all'eredità ha compiuto uno degli atti che comportano accettazione tacita dell'eredità, può chiedere la trascrizione sulla base di quell'atto, qualora esso risulti da atto pubblico o da scrittura privata autenticata od accertata giudizialmente, anche dopo la trascrizione del pignoramento, ripristinando così la continuità delle trascrizioni ai sensi e per gli effetti dell'art. 2650, comma 2, c.c., purché prima dell'autorizzazione alla vendita ai sensi dell'art. 569 c.p.c. (Cass. civ., 26.05.2014, n. 11638).
Tanto premesso, il Tribunale reputa che si sia verificata l'accettazione tacita dell'eredità ex art. 476 c.c. da parte della resistente alla luce delle motivazioni che seguono.
Dalla visura storica per immobile prodotta dalla ricorrente, emerge che nella CP_2
qualità di chiamata all'eredità, in quanto figlia, insieme a (moglie), Persona_2 Per_3
ed (altri figli), abbia trascritto la denuncia di successione nei confronti del
[...] CP_4
decuius in relazione agli immobili siti a NZ d'AR (PC) e censiti al Persona_1
N.C.E.U. di detto Comune: al foglio 39, particella 872, sub. 1, categoria C/6, e al foglio 39, particella 872, sub. 8, categoria A/2.
A riguardo, pur condividendosi l'orientamento per cui il valore da attribuire alla dichiarazione di successione non sia da solo sufficiente a soddisfare l'onere probatorio in materia, trattandosi di atto preordinato a fini essenzialmente fiscali (Cass., 10.02.1995, n. 1484), è, altresì, vero che lo stesso non può non valutarsi come elemento che acquisti comunque un valore indiziario se analizzato congiuntamente con l'intero compendio probatorio in atti.
Invero, infatti, dalla visura catastale relativa agli immobili oggetto di causa, risulta che gli stessi, già intestati a e a per la quota di ½ ciascuno, sono stati poi Persona_1 Persona_2
intestati pro quota, a seguito del decesso del primo, a per la quota di 3/18, a Persona_2
a e ad per la quota di 2/18 ciascuno, in qualità di CP_2 Persona_3 CP_4
coniuge e di figli del precedente intestatario.
Da tale elemento può ben desumersi l'accettazione tacita dell'eredità, rappresentando, questo, al
4 contrario della mera denuncia di successione, non solo un adempimento di natura tributaria ma un atto avente valore anche in sede civilistica. Sul punto, infatti, la Corte di Cassazione, con orientamento consolidato ha a più riprese chiarito che l'accettazione tacita di eredità ex art. 476
c.c. ben può essere desunta dalla voltura catastale dei beni immobili appartenuti al decuius, trattandosi di atto rilevante non solo dal punto di vista tributario, per il pagamento dell'imposta, ma anche dal punto di vista civile, per l'accertamento, legale o semplicemente materiale, della proprietà immobiliare e dei relativi passaggi, in quanto soltanto chi intende accettare l'eredità assume l'onere di effettuare tale atto e di attuare il passaggio di proprietà dal decuius a se stesso (Cass., n. 5226/2002, succ. conf. da Cass., n. 10796/2009; Cass., n. 11478/2021).
Sulla base di siffatte risultanze, che non risultano contrastate da elementi di segno contrario, (sul punto, giova rappresentare che non costituendosi in giudizio, non ha dedotto CP_2
alcuna circostanza contraria alla tesi sostenuta da parte ricorrente), può dirsi, quindi, integrata la fattispecie prevista e disciplinata dall'art. 476 c.c..
3) La natura della domanda svolta, nonché la mancata costituzione di CP_2
costituiscono gravi ed eccezionali ragioni per dichiarare irripetibili le spese di lite sostenute per il presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. accoglie la domanda proposta da e, per l'effetto, CP_1
2. accerta e dichiara che (c.f. ), nata a [...] il CP_2 C.F._2
23.11.1961, residente in [...], ha accettato tacitamente l'eredità dismessa, morendo, da (c.f. ), nato a Persona_1 C.F._3
NZ D'AR (PC) il 01.10.1932, ed è proprietaria, per la quota di 2/18, degli immobili siti a NZ d'AR (PC) e censiti al N.C.E.U. di detto Comune: al foglio 39, particella 872, sub. 1, categoria C/6, e al foglio 39, particella 872, sub. 8, categoria A/2;
3. dichiara, visti gli artt. 2648 c.c. e 702 ter, comma 6, c.p.c., la presente sentenza soggetta a trascrizione presso la Conservatoria dei RR.II. competente per territorio, con esonero da ogni responsabilità;
4. dichiara irripetibili le spese di lite sostenute da parte ricorrente per il presente giudizio.
Si comunichi.
Piacenza, 02.04.2025
5 Il Giudice
dott.ssa Maddalena Ghisolfi
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maddalena Ghisolfi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1698/2024 promossa da:
(p. IVA ), in persona del suo Amministratore unico e legale CP_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, nel presente giudizio, dall'avv. Raffaele Russo, elettivamente domiciliata in Napoli, al Centro direzionale is. G7, presso lo studio del suddetto difensore;
RICORRENTE contro
(C.F. ) CP_2 C.F._1
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come da foglio depositato telematicamente, che qui si intende integralmente ritrascritti.
1 Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
1) Con ricorso ex. artt. 281 decies e ss. c.p.c., ritualmente notificato con pedissequo decreto di fissazione d'udienza del 17.10.2024, ha convenuto in giudizio CP_1 CP_2 chiedendo che fosse accertata e dichiarata, da parte di quest'ultima, l'accettazione tacita dell'eredità di deceduto in data 20.02.2013, dichiarando, quindi, la stessa Persona_1 proprietaria, per la quota di 2/18, degli immobili siti a NZ d'AR (PC) e censiti al
N.C.E.U. di detto Comune: al foglio 39, particella 872, sub. 1, categoria C/6, e al foglio 39, particella 872, sub. 8, categoria A/2. A sostegno delle proprie pretese, la ricorrente deduceva che:
- era creditrice di e di in forza di decreto ingiuntivo n. 782/2021 CP_2 Controparte_3
del 23.09.2021;
- non essendo intervenuto alcun pagamento, né essendo stata proposta alcuna opposizione, avviava l'azione esecutiva attraverso la notifica dell'atto di precetto e, quindi, dell'atto di pignoramento immobiliare, il quale veniva iscritto al R.G.E. n. 61/2023 del Tribunale Ordinario di Piacenza;
- gli immobili oggetto di pignoramento appartenevano ab origine a e Persona_1 Per_2
per la quota di ½ ciascuno;
successivamente alla morte di la sua quota
[...] Persona_1
di ½ passava a per la quota di 3/18, a a e ad Persona_2 CP_2 Persona_3
per la quota di 2/18 ciascuno;
CP_4
- il professionista incaricato dal Giudice delle Esecuzioni, nella propria relazione preliminare, rilevava l'assenza della trascrizione dell'accettazione dell'eredità di da parte di Persona_1
CP_2
- il G.E., con provvedimento dell'11.09.2023, sospendeva la procedura esecutiva immobiliare
R.G.E. n. 61/2023 per consentire al creditore procedente di munirsi di un titolo idoneo a garantire la continuità delle trascrizioni;
- vi era da ritenere che la resistente avesse accettato tacitamente l'eredità di Persona_1
avendo compiuto la dichiarazione di successione in data 30.09.2013.
1.1) Con decreto del 17.10.2024, il G.I. fissava udienza di comparizione delle parti innanzi a sé, contestualmente assegnando a parte ricorrente termine per la notifica del ricorso e del provvedimento alla controparte. All'udienza dell'11.03.2025, verificata la regolarità della notifica dell'atto introduttivo alla resistente e constata la sua mancata costituzione in giudizio, ne dichiarava la contumacia;
in tal sede, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava, per la
2 discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., l'udienza del 01.04.2025 (trattata ai sensi e nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.), dove pronunciava sentenza mediante deposito della stessa nel fascicolo telematico.
2) La domanda è fondata ed il ricorso va accolto.
Preliminarmente, si osserva che, nel caso in cui sia sottoposto a pignoramento (così come nel caso di specie) un bene immobile del quale il creditore procedente assuma la titolarità in capo al debitore esecutato per acquisto fattone in qualità di erede, poiché l'eredità si acquista con l'accettazione, la verifica officiosa ha ad oggetto la trascrizione dell'accettazione espressa o tacita dell'eredità.
E' noto, infatti, che l'accettazione dell'eredità che importi l'acquisto mortis causa di diritti reali immobiliari vada trascritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2648 c.c.. La norma prevede, al secondo comma, che, per quanto riguarda l'accettazione dell'eredità, essa si opera in base alla dichiarazione del chiamato contenuta in un atto pubblico ovvero in una scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente. Trattasi, dunque, di accettazione dell'eredità espressa ai sensi dell'art. 475 c.c.. In tal caso, la verifica, in sede esecutiva, avrà esito positivo, e non si porrà questione alcuna se l'accettazione sia stata trascritta prima della trascrizione del pignoramento sul bene pervenutogli per successione, da parte dell'erede, poi assoggettato ad esecuzione.
Analoghi effetti si osservano anche nel caso in cui l'erede accetti tacitamente l'eredità ai sensi dell'art. 476 c.c. tramite il compimento di azioni che travalichino il semplice mantenimento dello stato di fatto esistente al momento dell'apertura della successione e come tali presuppongono la volontà di accettare l'eredità a cui si è chiamati. In tali casi, è lo stesso erede che deve procedere alla trascrizione ai sensi dell'art. 2648, comma 3, c.c..
In via suppletiva, il citato articolo prevede, altresì, che, in mancanza di trascrizione dell'accettazione proveniente dall'erede, se il chiamato ha compiuto uno degli atti che importano accettazione tacita dell'eredità, chiunque possa richiedere la trascrizione di quell'atto, qualora risulti da sentenza, da atto pubblico o da scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente.
Non vi sono dubbi che la richiesta di trascrizione possa provenire anche dal creditore di colui che abbia assunto la qualità di erede accettando tacitamente mediante atto che rivesta le forme anzidette.
3 Ed invero, mentre si deve escludere che i creditori personali dell'erede possano compiere essi stessi atti di accettazione dell'eredità mediante l'esercizio dell'azione surrogatoria ex art. 2900
c.c., diversa è l'ipotesi in cui l'atto di accettazione esista e ne manchi la trascrizione, da effettuarsi ai sensi dell'art. 2648, comma 3, c.c.. Sul punto, la Corte di Cassazione ha precisato che, in materia di espropriazione immobiliare, qualora sia sottoposto a pignoramento un diritto reale su un bene immobile di provenienza ereditaria e l'accettazione dell'eredità non sia stata trascritta a cura del debitore esecutato, il creditore procedente, se il chiamato all'eredità ha compiuto uno degli atti che comportano accettazione tacita dell'eredità, può chiedere la trascrizione sulla base di quell'atto, qualora esso risulti da atto pubblico o da scrittura privata autenticata od accertata giudizialmente, anche dopo la trascrizione del pignoramento, ripristinando così la continuità delle trascrizioni ai sensi e per gli effetti dell'art. 2650, comma 2, c.c., purché prima dell'autorizzazione alla vendita ai sensi dell'art. 569 c.p.c. (Cass. civ., 26.05.2014, n. 11638).
Tanto premesso, il Tribunale reputa che si sia verificata l'accettazione tacita dell'eredità ex art. 476 c.c. da parte della resistente alla luce delle motivazioni che seguono.
Dalla visura storica per immobile prodotta dalla ricorrente, emerge che nella CP_2
qualità di chiamata all'eredità, in quanto figlia, insieme a (moglie), Persona_2 Per_3
ed (altri figli), abbia trascritto la denuncia di successione nei confronti del
[...] CP_4
decuius in relazione agli immobili siti a NZ d'AR (PC) e censiti al Persona_1
N.C.E.U. di detto Comune: al foglio 39, particella 872, sub. 1, categoria C/6, e al foglio 39, particella 872, sub. 8, categoria A/2.
A riguardo, pur condividendosi l'orientamento per cui il valore da attribuire alla dichiarazione di successione non sia da solo sufficiente a soddisfare l'onere probatorio in materia, trattandosi di atto preordinato a fini essenzialmente fiscali (Cass., 10.02.1995, n. 1484), è, altresì, vero che lo stesso non può non valutarsi come elemento che acquisti comunque un valore indiziario se analizzato congiuntamente con l'intero compendio probatorio in atti.
Invero, infatti, dalla visura catastale relativa agli immobili oggetto di causa, risulta che gli stessi, già intestati a e a per la quota di ½ ciascuno, sono stati poi Persona_1 Persona_2
intestati pro quota, a seguito del decesso del primo, a per la quota di 3/18, a Persona_2
a e ad per la quota di 2/18 ciascuno, in qualità di CP_2 Persona_3 CP_4
coniuge e di figli del precedente intestatario.
Da tale elemento può ben desumersi l'accettazione tacita dell'eredità, rappresentando, questo, al
4 contrario della mera denuncia di successione, non solo un adempimento di natura tributaria ma un atto avente valore anche in sede civilistica. Sul punto, infatti, la Corte di Cassazione, con orientamento consolidato ha a più riprese chiarito che l'accettazione tacita di eredità ex art. 476
c.c. ben può essere desunta dalla voltura catastale dei beni immobili appartenuti al decuius, trattandosi di atto rilevante non solo dal punto di vista tributario, per il pagamento dell'imposta, ma anche dal punto di vista civile, per l'accertamento, legale o semplicemente materiale, della proprietà immobiliare e dei relativi passaggi, in quanto soltanto chi intende accettare l'eredità assume l'onere di effettuare tale atto e di attuare il passaggio di proprietà dal decuius a se stesso (Cass., n. 5226/2002, succ. conf. da Cass., n. 10796/2009; Cass., n. 11478/2021).
Sulla base di siffatte risultanze, che non risultano contrastate da elementi di segno contrario, (sul punto, giova rappresentare che non costituendosi in giudizio, non ha dedotto CP_2
alcuna circostanza contraria alla tesi sostenuta da parte ricorrente), può dirsi, quindi, integrata la fattispecie prevista e disciplinata dall'art. 476 c.c..
3) La natura della domanda svolta, nonché la mancata costituzione di CP_2
costituiscono gravi ed eccezionali ragioni per dichiarare irripetibili le spese di lite sostenute per il presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. accoglie la domanda proposta da e, per l'effetto, CP_1
2. accerta e dichiara che (c.f. ), nata a [...] il CP_2 C.F._2
23.11.1961, residente in [...], ha accettato tacitamente l'eredità dismessa, morendo, da (c.f. ), nato a Persona_1 C.F._3
NZ D'AR (PC) il 01.10.1932, ed è proprietaria, per la quota di 2/18, degli immobili siti a NZ d'AR (PC) e censiti al N.C.E.U. di detto Comune: al foglio 39, particella 872, sub. 1, categoria C/6, e al foglio 39, particella 872, sub. 8, categoria A/2;
3. dichiara, visti gli artt. 2648 c.c. e 702 ter, comma 6, c.p.c., la presente sentenza soggetta a trascrizione presso la Conservatoria dei RR.II. competente per territorio, con esonero da ogni responsabilità;
4. dichiara irripetibili le spese di lite sostenute da parte ricorrente per il presente giudizio.
Si comunichi.
Piacenza, 02.04.2025
5 Il Giudice
dott.ssa Maddalena Ghisolfi
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