TRIB
Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 18/04/2025, n. 836 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 836 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dr.ssa Antonia Cozzolino, all'esito del deposito delle “note scritte in sostituzione dell'udienza” del 17.04.2025 (ex art. 127 ter c.p.c.), ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 6811 del ruolo gen. lavoro dell'anno 2022
TRA
Parte_1 rappresentata e difesa in virtù di mandato in atti dall'avv. Giuseppe Angelo Monardo ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t. CP_1
rappresentato e difeso dagli avv.ti Itala De Benedictis, Luca Cuzzupoli ed Erminio
Capasso, in virtù di procura generale alle liti resistente
NONCHE'
in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_2 rappresentata e difesa come da procura in atti dall'avv. Vitale Di Gennaro resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La ricorrente indicata in epigrafe, a seguito della notifica di due intimazioni di pagamento – la n° 02820229004430586/000 notificata il 10.08.2022 e la n° 09520229003782411/000 notificata il 09.07.2022 – ha proposto opposizione contro gli avvisi di addebito ad esse CP_ sottesi (meglio indicati in ricorso) relativi a contributi dovuti alla gestione “aziende con dipendenti” (DM10) anni 2012-2013. A sostegno del ricorso ha dedotto l'inesistenza della
1 notifica dei titoli impugnati e, in ogni caso, l'intervenuta prescrizione dei crediti azionati CP_ dall' .
Instauratosi il contraddittorio, entrambe le parti convenute hanno chiesto il rigetto del ricorso, deducendone variamente l'infondatezza.
Ebbene, com'è noto, avverso la cartella esattoriale o l'avviso di mora emessi per riscuotere contributi e premi dovuti agli Enti previdenziali sono esperibili l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., nel caso in cui si contesti la legittimità dell'iscrizione al ruolo per la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione stessa o si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo, ovvero l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., nel caso in cui si contesti la ritualità formale della cartella esattoriale o si adducano vizi di forma del procedimento di esecuzione esattoriale, compresi i vizi strettamente attinenti la notifica della cartella o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora (cfr. Cass. n. 26745 del 2006).
Quanto ai lamentati vizi di notifica, deve rilevarsi che, smentendo l'affermazione dell'opponente di non aver mai ricevuto gli avvisi di addebito che gli intimavano il CP_ pagamento degli importi dovuti all' , quest'ultimo, nel costituirsi, ha documentato di aver regolarmente proceduto alla notifica di tutti i predetti avvisi (tranne uno, di cui a breve si dirà) a mezzo lettere raccomandate consegnate all'indirizzo della ricorrente nelle date risultanti dagli atti di intimazione impugnati, come si evince dagli avvisi di ricevimento CP_ debitamente datati e sottoscritti versati in atti (cfr. fascic. ).
Sul punto, infatti, vanno disattese le generiche doglianze della difesa attorea in ordine alle
“firme apposte negli atti depositati” (v. note 25.04.2023): come ha recentemente chiarito la
Suprema Corte, “ai fini dell'accertamento della validità della notificazione effettuata a mezzo del servizio postale, ricevuta da persona diversa dal destinatario, la quale si sia dichiarata “autorizzata al ritiro della posta”, deve presumersi che la qualità indicata, sostanzialmente equivalente a quella di “incaricato”, sia stata dichiarata proprio da chi ha ricevuto l'atto; ne consegue che, per vincere la presunzione derivante dalla consegna dell'atto a tale persona, che l'ha accettato nella qualità anzidetta, occorre provare che il consegnatario non era né dipendente del notificando né addetto alla casa per non aver ricevuto neppure un incarico provvisorio e precario (Cass. n. 7113/2001; n. 9111/2014).
In conclusione, difettando apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine
2 alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione.
L'avviso di ricevimento prova, fino a querela di falso, la consegna al destinatario a condizione che l'atto sia stato consegnato presso il suo indirizzo e che il consegnatario abbia apposto la propria firma, ancorché illeggibile o apparentemente apocrifa, nello spazio dell'avviso relativo alla “firma del destinatario o di persona delegata” …” (cfr. Cass.
n. 9240 del 03.04.2019).
Tuttavia, nel caso di specie, alcuna prova è stata offerta “per vincere la presunzione derivante dalla consegna dell'atto”.
È quindi evidente la tardività dell'opposizione, poiché l'art. 24 del D.Lgs. n. 46/1999 prevede che il contribuente deve proporre opposizione entro il termine di 40 giorni dalla notificazione della cartella di pagamento (o dell'avviso di addebito). Spirato il termine di cui si tratta senza che il contribuente abbia proposto opposizione, il credito iscritto a ruolo si consolida e non è più contestabile.
In altri termini, la mancata instaurazione del giudizio di opposizione all'iscrizione a ruolo nel termine di cui all'art. 24 cit., che è decorso dalla data della notifica del titolo opposto, ha reso incontestabile la pretesa contributiva che in esso è contenuta1, con la conseguente inammissibilità delle questioni afferenti al merito della pretesa creditoria
CP_ dell' e irrilevanza dell'eventuale prescrizione già maturata in precedenza.
Cionondimeno, la tardività dell'opposizione non impedisce di rilevare che il credito CP_ contributivo dell' è parzialmente prescritto: infatti, se nell'eventuale giudizio di opposizione tardivamente introdotto viene in rilievo un fatto estintivo sopravvenuto alla formazione del titolo esecutivo, qual è la sopravvenuta prescrizione del credito contributivo, esso deve essere rilevato dal giudice anche d'ufficio, vertendosi in materia sottratta alla disponibilità delle parti2. Ed in effetti, nella fattispecie in esame, ciò che deduce parte ricorrente è (altresì) la prescrizione dei crediti previdenziali riportati negli opposti avvisi di addebito, per inutile decorso del termine quinquennale calcolato dalla data di notifica (anche presunta) dei titoli esecutivi alla data di notifica delle impugnate intimazioni di pagamento.
Invero, il Concessionario della Riscossione ha allegato e provato l'esistenza di plurimi atti di messa in mora, precedenti le opposte intimazioni (cfr. fascic. AdER).
Con riguardo ai singoli avvisi di addebito, deve però rilevarsi quanto segue:
1) Va sicuramente dichiarata la prescrizione del credito contributivo riportato nell'avviso di addebito n. 328 2013 0004514553000, asseritamente notificato il
7.06.2017: infatti, non solo non vi è prova in atti dell'avvenuta consegna del titolo nella data anzidetta (non rilevando a tal fine la “stampa cruscotto di postalizzazione” CP_ prodotta dall' ), ma se anche la prova della notifica fosse stata fornita dall'Ente creditore, appare evidente dagli atti di causa che oltre un quinquennio è inutilmente decorso prima della notifica dell'intimazione di pagamento pervenuta alla ricorrente il 10.08.2022 (non rinvenendosi nei precedenti atti interruttivi depositati dall' CP_3 alcun riferimento all'avviso di addebito testé menzionato);
2) non altrettanto è a dirsi con riguardo agli ulteriori avvisi di addebito sottesi alla prima intimazione di pagamento (la n° 02820229004430586/000 ricevuta il 10.08.2022), notificati tra gennaio e agosto 2014, giacché il termine quinquennale di prescrizione risulta validamente interrotto sia con una precedente intimazione di pagamento notificata il 12.07.2018, sia con un atto di pignoramento presso terzi notificato il
25.09.2018 (cfr. produz. A.d.E.R.);
3) la prescrizione, inoltre, non può essere maturata neppure con riferimento all'unico avviso di addebito sotteso alla seconda intimazione di pagamento (la n°
09520229003782411/000 ricevuta il 09.07.2022), ossia l'avviso n° 395 2018
0001616687000 notificato il 21.11.2018, poiché evidentemente all'epoca della notifica dell'opposta intimazione di pagamento non era ancora decorso il termine di prescrizione quinquennale del credito azionato.
qualsiasi forma di previdenza obbligatoria. Ne consegue che, una volta esaurito il termine, la prescrizione ha efficacia estintiva (non già preclusiva) - poiché l'ente previdenziale creditore non può rinunziarvi -, opera di diritto ed è rilevabile d'ufficio”.
4 In conclusione, nella fattispecie de qua il credito risulta interamente prescritto limitatamente all'importo di cui all'avviso di addebito n° 328 2013 0004514553000, che va conseguentemente annullato.
Le spese sono compensate in ragione della reciproca parziale soccombenza.
P.Q.M.
1) Annulla l'avviso di addebito n° 328 2013 0004514553000.
2) Rigetta nel resto l'opposizione.
3) Compensa le spese di lite.
S.M.C.V., 18.04.2025
Il giudice del lavoro dr.ssa Antonia Cozzolino
5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Vds. Cass. Sez. L, Sentenza n. 17978 del 01/07/2008: “In tema di contributi previdenziali, per contestare il ruolo è necessaria l'opposizione da parte dell'interessato nel termine perentorio previsto dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, poiché, in caso contrario, il titolo diviene definitivo e il diritto alla relativa pretesa contributiva incontestabile”. 2 Ex multis cfr. Cass. Sez. L, sentenza n. 6340 del 24/03/2005: “Nella materia previdenziale, a differenza che in quella civile, il regime della prescrizione già maturata è sottratto alla disponibilità delle parti - ai sensi dell'art. 3, nono comma, della legge n. 335 del 1995 - anche per le contribuzioni relative a periodi precedenti la entrata in vigore della stessa legge (decimo comma del medesimo art. 3) e con riferimento a 3