Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 14/03/2025, n. 493 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 493 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
Prima Sezione Civile
Il Giudice on. d.ssa Francescaromana Puglisi, in funzione di giudice mono-
cratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel proc. civ. iscritto al n. 4772/2016 R.G. posto in decisione con provvedi-
mento del 13 ottobre 2024
tra
1. , nato in [...] il CP_1
29/11/1940, c.f. ; C.F._1
2. , nata in [...] il [...], c.f. Parte_1
, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. An- C.F._2
tonio Miano giusta procura in atti;
attori e
1. , residente in [...], Rue des Forges, 165, Tubi- Controparte_2
ze;
2. , residente in [...], Controparte_3
fraz. Via San Carlo, 22;
3. , residente in [...]
Battisti, 247;
4. , residente in [...](Messina), fraz. Controparte_4
Sciglio, via San Cosimo n. 26/B;
1
via San Cosimo 26/B;
6. , residente in [...], Controparte_6
fraz. Sciglio, c.da Petraro n 2 pal. A/4;
7. residente in S. Teresa di Riva Controparte_7
(Messina), via lungomare pal. Miramare,
convenuti contumaci avente ad oggetto: usucapione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi citavano in giudizio , , CP_1 Controparte_2 Controparte_3
, , CP_3 Controparte_4 Controparte_5 Controparte_8
e . Esponevano di aver posseduto in ma-
[...] Controparte_7
niera continuativa per oltre vent'anni i beni siti in Casalvecchio Siculo (ME),
fraz. San Carlo, censito al catasto al foglio n. 22, part. n. 140, part. n. 139,
part. n. 138, part. n. 98, part. 37 sub 6 e sub 7 e part. n. 727 e part. 725 e con-
cludevano perché ne venisse dichiarato il loro acquisto per intervenuta usu-
capione.
All'udienza del 28 settembre 2018 venivano sentiti Testimone_1
e . Con provvedimento del 13 ottobre 2024, la causa veniva Testimone_2
trattenuta per la decisione.
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia dei convenuti, i quali pur ritualmente citati non si sono costituiti.
In primo luogo deve rilevarsi una generica individuazione delle ragioni poste a fondamento della pretesa, non essendo stato chiarito in maniera inequivoca nell'atto introduttivo ex art. 163 c.p.c. n. 3 e 4, e nello specifico
2 nell'esposizione in fatto e in diritto, quale fosse la causa petendi in forza del quale i coniugi avrebbero usucapito i beni per cui è causa. CP_1
Nel merito la domanda di parte attrice deve essere respinta.
Invero, la fattispecie acquisitiva dedotta in giudizio ex art. 1158 c.c. non si ravvisa per le seguenti ragioni. Come noto, l'art. 1158 c.c., in tema di usuca-
pione, dispone che la proprietà dei beni immobili e degli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi possono acquistarsi in virtù del possesso conti-
nuato per venti anni;
trattasi infatti di un modo di acquisto a titolo originario avente ad oggetto un bene suscettibile di usucapione e quindi in commercio e non demaniale. Fondamento dell'istituto è, dunque, una particolare situazione di fatto, e non un diritto, esercitata, senza interruzioni, sulla cosa da parte di colui che, attraverso una prolungata signoria, rende il bene produttivo, rispet-
tandone la sua destinazione economica.
Ad integrare il possesso utile ai fini dell'usucapione è necessaria la presenza, oltre che dell'elemento materiale (corpus possessionis), anche dell'elemento psicologico (animus possidendi), costituito dall'intenzione di tenere la cosa per sé senza riconoscere l'esistenza di diritti o di poteri poziori sulla stessa;
detto potere di fatto sulla cosa si manifesta in un'attività corrispondente all'e-
sercizio del diritto di proprietà (o di altro diritto reale di godimento) c.d. uti
dominus e, come emerge dall'art. 1163 c.c., il possesso – sia in buona che mala fede - deve essere altresì pubblico, non contestato, nec vi nec clam, né
deve essere mai stato interrotto dagli eventi che la legge considera idonei a causarne l'interruzione (art. 1167 c.c.). Il fatto materiale del possesso che ab-
bia le predette caratteristiche determina l'acquisto a titolo originario della proprietà del bene, purché sia stato protratto per almeno venti anni.
3 Sul piano probatorio, in forza del principio di cui all'art. 2697 c.c., incombe sull'attore l'onere di provare tutti i requisiti del possesso idonei a integrare la fattispecie acquisitiva. In altri termini, chi agisce in giudizio per essere di-
chiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costituivi della dedotta fattispecie acquisitiva e,
quindi, non solo del corpus possessionis ma anche dell'animus possidendi.
Nel caso in esame i coniugi non solo hanno genericamente rappresen- CP_1
tato quali fossero le ragioni che fondavano la domanda, ma, anche nel corso del processo, non hanno fornito alcuna prova utile che consentisse di valutare la sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi richiesti dalla norma per il perfezionamento della fattispecie acquisitiva.
Infatti, le deposizioni testimoniali sono assolutamente generiche e prive di ri-
ferimenti ad una qualsiasi attività che i coniugi avrebbero espletato sui terreni tale da consentirne l'accertamento di una prova del possesso (il rife- Tes_1
risce “dal 1989 […] i signori e possedevano tali terreni” CP_1 Pt_1
e il riferiva “posso dire che da sempre i sig.ri e Testimone_2 CP_1 Pt_1
utilizzavano liberamente e possedevano gli immobili e i terreni”). Né i
[...]
testimoni, né gli attori hanno, invero, specificato le modalità in cui si esplica-
va il possesso sui terreni e sugli immobili;
non è inoltre stato prodotto in giu-
dizio alcun documento che potesse essere sottoposto al vaglio di questo giu-
dice al fine di valutare la sussistenza dei requisiti prescritti dalla legge.
Poiché la giurisprudenza di merito e quella di legittimità richiedono ormai una prova rigorosa in tema di fattispecie acquisitive e non ritenendosi rag-
giunta nel caso in esame per le ragioni suesposte, la domanda deve essere re-
spinta.
4 Nulla per spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Messina, in persona del Giudice on. d.ssa Francescaromana
Puglisi, definitivamente pronunciando nel proc. civ. iscritto al n. 4772/2016
R.G., così decide:
1. Rigetta la domanda;
2. Nulla per spese di lite;
Messina, 13/03/2025
Il Giudice on.
d.ssa Francescaromana Puglisi
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della Dott.ssa Fran-
cesca Annunziata Di Pietro, quale funzionario addetto all'Ufficio del Processo,
presso la Prima Sezione Civile del Tribunale di Messina.
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