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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 18/09/2025, n. 292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 292 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del Giudice Dott.ssa Irene Abrusci ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1914 RG degli Affari Contenziosi Lavoro dell'anno 2021 e vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Roma, Salita di San Nicola da Parte_1
Tolentino, n. 1/b, nello studio dell'Avv. Domenico Naso, che la rappresenta e difende in virtù di procura alle liti
RICORRENTE
E
Controparte_1
[...]
FATTO E DIRITTO
1.Con ricorso depositato il 10.12.2021 , premesso di essere Parte_1 inserita nelle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) per la provincia di Roma, per la classe di concorso EEEE in posizione 2834 con punteggio pari a 96 e di aver inoltrato, in data
16.08.2021, l'istanza informatica di nomina quale supplente per l'anno scolastico 2021/2022
(esprimendo le proprie preferenze), si doleva della circostanza di non essere risultata destinataria di alcuna nomina mentre docenti con punteggio inferiore al suo ricevevano incarico su sedi da lei indicate tra le prime preferenze. Pertanto, la ricorrente chiedeva al Tribunale di:
- ACCERTARE E DICHIARARE l'illegittimità della condotta del
[...]
consistita nell'aver attribuito incarichi di supplenza in favore di docenti con Controparte_1 punteggi inferiori a quello della ricorrente;
TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
- ACCERTARE E DICHIARARE il diritto della ricorrente a ricevere l'incarico annuale, presso una delle sedi disponibili negli ambiti territoriali indicati da quest'ultima nella propria domanda e nel rispetto dell'ordine di preferenze ivi indicato, in virtù dell'elevato punteggio posseduto e, per l'effetto
- ORDINARE all'Amministrazione resistente di conferire alla ricorrente, ora per allora,
l'incarico annuale presso una delle sedi disponibili negli ambiti territoriali indicati da quest'ultima nella propria domanda e nel rispetto dell'ordine di preferenze ivi indicato
- ACCERTARE E DICHIARARE il diritto della ricorrente ad ottenere il risarcimento per tutte le retribuzioni maturate e non percepite a seguito della mancata stipulazione del contratto, e così per un importo pari ad €. 20.141,20, salvo errori e/o omissioni, o a quell'altra somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, o, per l'effetto
- CONDANNARE l'Amministrazione resistente al risarcimento, in favore della ricorrente, per tutte le retribuzioni maturate e non percepite a seguito della mancata stipulazione del contratto, e così per un importo pari ad €. 20.141,20, salvo errori e/o omissioni, o a quell'altra somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia
- ACCERTARE E DICHIARARE il diritto della ricorrente ad ottenere il punteggio complessivo di n. 12 punti per l'incarico annuale che avrebbe dovuto espletare o a quell'altro punteggio che sarà ritenuto di giustizia e, per l'effetto,
- CONDANNARE l'Amministrazione resistente ad attribuire alla ricorrente il punteggio complessivo di n. 12 punti per l'incarico annuale che avrebbe dovuto espletare, in relazione al successivo aggiornamento delle graduatorie di cui all'ordinanza ministeriale 60/2020
- Con vittoria di spese, competenze e onorari, IVA e CPA da distrarsi.
Il , ritualmente citato, restava Controparte_1 contumace.
A seguito dell'ordine di integrazione del contraddittorio ex art. 102 c.p.c., la causa, istruita documentalmente, previa concessione di un termine per il deposito di note difensive, veniva decisa all'udienza odierna come da dispositivo.
2. Osserva, innanzitutto, il Giudice che la domanda volta a richiedere l'assegnazione della ricorrente dell'incarico annuale, presso una delle sedi disponibili negli ambiti territoriali indicati nella propria domanda con ordine al resistente di conferire alla ricorrente detto CP_1 incarico necessitava del contraddittorio con i docenti ai quali, all'esito delle operazioni
2 di 6 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
contestate nel ricorso, sono stati assegnati gli incarichi presso le sedi indicate dalla ricorrente
(asseritamente in possesso di un minor punteggio).
Va, infatti, richiamato il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “In tema di selezioni concorsuali di cui si contesti la legittimità del procedimento, il giudizio deve svolgersi in contraddittorio con gli altri partecipanti solo se il soggetto pretermesso domandi l'accertamento giudiziale del suo diritto ad essere inserito nel novero dei prescelti per il conseguimento di una determinata utilità (promozioni, livelli retributivi, trasferimenti, assegnazioni di sede, ecc.); l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati non è, invece, necessaria quando l'attore si limiti a domandare il risarcimento del danno, o comunque faccia valere pretese compatibili con i risultati della selezione, dei quali non deve attuarsi la rimozione”
(Cassazione civile sez. lav., 16/07/2018, n.18807; per analoghi principi cfr. anche Cassazione civile sez. lav., 17/01/2017, n.988 e Cassazione civile sez. lav., 09/11/2018, n.28766 ove si legge, in motivazione, che “la domanda proposta dal D.C. era finalizzata ad ottenere il riconoscimento del servizio militare di leva ai fini dell'aggiornamento della graduatoria di cui alla L. n. 124 del 1999 "con tutte le conseguenze giuridiche ed economiche con decorrenza dall'1.9.2011", sicchè non poteva essere negata la configurabilità di un rapporto sostanziale plurisoggettivo, comportando l'accoglimento della domanda la produzione di effetti, in via diretta e immediata, nella sfera giuridica di un soggetto portatore di un interesse Cont contrario, ossia del he precedeva il ricorrente nella graduatoria formata dall'amministrazione e che da quest'ultimo sarebbe stato superato in caso di ritenuta fondatezza del ricorso”).
Applicando tali principi al caso di specie, appare evidente che la richiesta di assegnazione alla ricorrente dell'incarico presso una delle sedi prescelte mira proprio al conseguimento di una Cont determinata utilità (contratto di lavoro), sovvertendo i risultati raggiunti dal nell'esito della procedura posta in essere per la scelta dei soggetti destinatari delle proposte di assunzione.
In ipotesi di accoglimento della domanda attorea, invero, dovrebbe essere ordinato al Cont
di assegnare alla ricorrente, seppur con contratto a termine, un determinato posto di lavoro (assegnato, con contratto a termine, ad altro docente), con la conseguenza che la sentenza avrebbe effettivi diretti nei confronti del docente in questione.
Per tali ragioni, con ordinanza del 3.10.2022, è stato ordinato alla parte ricorrente di provvedere alla chiamata in giudizio ex art. 102 c.p.c. dei docenti che, nella prospettazione attorea, venivano individuati quali litisconsorti necessari.
Ebbene, la parte ricorrente non ha adempiuto a tale ordine nel termine perentorio assegnato da Giudice.
3 di 6 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Ne discende che – in mancanza di allegazione e prova circa la presenza di cause non imputabili alle parti, suscettibili di determinare la rimessione in termini ex art. 153, comma 2,
c.p.c. – il processo relativo alla domanda in questione va dichiarato estinto ex art. 307, comma
3, c.p.c.
3. Passando, dunque, all'esame delle domande attoree in relazione alle quali il litisconsorzio è correttamente istaurato con il solo datore di lavoro (non essendo stata richiesta l'assegnazione di un determinato posto di lavoro bensì l'accertamento del diritto ad ottenere tale assegnazione, finalizzato al risarcimento del danno ed alla attribuzione del relativo punteggio), deve essere, immediatamente, rilevato che la ricorrente ha evidenziato come gli incarichi presso le sedi da lei indicate quali prime preferenze sono stati attribuiti a docenti in possesso di punteggi di gran lunga inferiori al proprio (cfr. pagine 4 e ss del ricorso).
A fronte di tali specifiche allegazioni, ritiene questo Giudice che, secondo gli ordinari criteri di ripartizione dell'onere probatorio, gravi sul l'onere di dimostrare di aver CP_1 esattamente adempiuto alle prescrizioni di legge nonché agli obblighi di fonte contrattuale dallo stesso assunti rispetto alla gestione della procedura di selezione dei soggetti destinatari delle proposte di assunzione. A sostegno di tale conclusione sta anche la considerazione che, avendo operato la procedura selettiva, il è l'unico ad avere la disponibilità delle informazioni CP_1 utili a fornire la dimostrazione richiesta (domande, punteggi, precedenze, ordine di preferenze, relativi a ciascun partecipante), sicchè, anche in applicazione del principio di vicinanza della prova, l'onere non può che incombere sul resistente. Cont Stando così le cose, non può non essere evidenziato che il , restando contumace, non ha in alcun modo assolto al proprio onere, omettendo di chiarire le ragioni per le quali, nonostante il punteggio inferiore rispetto a quello posseduto dalla ricorrente, i docenti indicati nel ricorso abbiano ottenuto contratti fino al termine delle attività di didattiche anche presso la sede indicata quale prima preferenza dalla ricorrente.
Tale dimostrazione appariva, vieppiù, necessaria se si considera che i principi di imparzialità e buona amministrazione sanciti dall'art. 97 Cost. che si coniugano con il principio meritocratico, impongono che l'assegnazione degli incarichi di insegnamento avvenga garantendo la scelta del candidato in graduatoria che abbia maturato il punteggio più elevato nella classe di concorso e ciò, a prescindere dal momento in cui la sede per quella classe, si sia resa disponibile, sempre nell'arco temporale di vigenza della graduatoria.
4 di 6 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Si consideri, oltretutto, che, restando contumace, il non ha neppure dedotto CP_1
l'esistenza di una norma procedimentale a riscontro della legittimità della procedura seguita (ed idonea a giustificare, di fatto, un sovvertimento della graduatoria in ragione di una suddivisione delle nomine in fasi). Cont
4. Alla luce delle considerazioni che precedono, non avendo il assolto all'onere di dimostrare di aver proceduto alla selezione dei destinatari dei contratti di docenza seguendo l'ordine di graduatoria e nel rispetto dell'art. 97 Cost., deve ritenersi che, risultando assegnati contratti fino al termine delle attività didattiche presso l'istituto RMEE8DL01X (sede indicata dalla ricorrente come prima preferenza) ad alcuni docenti che dagli atti non risultano avere titoli Cont di precedenza ( e rispetto ai quali il , restando contumace, non ha dedotto la sussistenza di tali titoli) e che sono in possesso di un punteggio inferiore rispetto a quello posseduto dalla
, questa ultima avesse diritto ad ottenere un incarico di tal fatta. Pt_1
5. Tanto acclarato, occorre procedere all'esame della domanda di risarcimento del danno, nell'ambito della quale la ricorrente ha richiesto il pagamento delle retribuzioni non percepite a seguito della mancata stipulazione del contratto (per un importo pari ad € 20.141,20) nonché
l'accertamento del diritto ad ottenere il punteggio complessivo di n. 12 punti per l'incarico annuale che avrebbe dovuto espletare.
Sul punto, occorre immediatamente evidenziare che, assodato l'errore commesso dal Cont
nella selezione dei docenti ai quali conferire l'incarico di docenza nell'anno scolastico
2021/2022, era onere della ricorrente allegare puntualmente - e successivamente dimostrare – di aver subito un danno causalmente connesso alla condotta del . CP_1
Sennochè, nel ricorso introduttivo del giudizio ed in corso di causa non è stato neppure Cont dedotto se la ricorrente abbia svolto o meno altra attività lavorativa (alle dipendenze del o di altro datore di lavoro) nell'anno scolastico 2021/2022 (ovvero nel periodo in cui avrebbe lavorato con contratto fino al termine delle attività didattiche presso l'istituto RMEE8DL01X ove fosse stato rispettato l'ordine di graduatoria nella selezione dei docenti).
In mancanza di puntuale allegazione, e successiva dimostrazione, in ordine alle altre attività lavorative svolte dalla nel periodo in questione ed allo stipendio percepito, Pt_1 resta, dunque, indimostrato che ella abbia subito un danno economico dalla mancata stipula di un contratto fino al termine delle attività didattiche.
5 di 6 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Non può, dunque, essere accolta la domanda di pagamento della somma di € 20.141,20 a titolo di risarcimento del danno.
Sotto altro profilo, deve essere riconosciuto il diritto della ricorrente ad ottenere l'attribuzione del punteggio relativo all'incarico annuale che avrebbe avuto diritto ad espletare in luogo del diverso e inferiore punteggio eventualmente riconosciuto per altri incarichi svolti nell'anno scolastico 2021/2022. Cont
6. In conclusione, accertato l'errore commesso dal nell'omettere di convocare la ricorrente per la stipula di un contratto fino al termine delle attività didattiche presso l'istituto nell'anno scolastico 2021/2022, il deve essere condannato a C.F._1 CP_1 riconoscere in favore della ricorrente il punteggio relativo all'incarico annuale in luogo del diverso e inferiore punteggio eventualmente riconosciuto per altri incarichi svolti nell'anno scolastico 2021/2022.
Vanno invece respinte le altre domande avanzate nel ricorso.
7. La soccombenza reciproca determina la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio avente ad oggetto la domanda di assegnazione alla ricorrente dell'incarico di insegnamento. Cont Accertato l'errore commesso dal nell'omettere di convocare la ricorrente per la stipula di un contratto fino al termine delle attività didattiche presso l'istituto C.F._1 nell'anno scolastico 2021/2022, condanna il a riconoscere in favore della ricorrente il CP_1 punteggio relativo all'incarico annuale in luogo del diverso e inferiore punteggio eventualmente riconosciuto per altri incarichi svolti nell'anno scolastico 2021/2022.
Respinge le altre domande avanzate nel ricorso.
Spese compensate.
Civitavecchia, 18/09/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Irene Abrusci
6 di 6
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del Giudice Dott.ssa Irene Abrusci ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1914 RG degli Affari Contenziosi Lavoro dell'anno 2021 e vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Roma, Salita di San Nicola da Parte_1
Tolentino, n. 1/b, nello studio dell'Avv. Domenico Naso, che la rappresenta e difende in virtù di procura alle liti
RICORRENTE
E
Controparte_1
[...]
FATTO E DIRITTO
1.Con ricorso depositato il 10.12.2021 , premesso di essere Parte_1 inserita nelle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) per la provincia di Roma, per la classe di concorso EEEE in posizione 2834 con punteggio pari a 96 e di aver inoltrato, in data
16.08.2021, l'istanza informatica di nomina quale supplente per l'anno scolastico 2021/2022
(esprimendo le proprie preferenze), si doleva della circostanza di non essere risultata destinataria di alcuna nomina mentre docenti con punteggio inferiore al suo ricevevano incarico su sedi da lei indicate tra le prime preferenze. Pertanto, la ricorrente chiedeva al Tribunale di:
- ACCERTARE E DICHIARARE l'illegittimità della condotta del
[...]
consistita nell'aver attribuito incarichi di supplenza in favore di docenti con Controparte_1 punteggi inferiori a quello della ricorrente;
TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
- ACCERTARE E DICHIARARE il diritto della ricorrente a ricevere l'incarico annuale, presso una delle sedi disponibili negli ambiti territoriali indicati da quest'ultima nella propria domanda e nel rispetto dell'ordine di preferenze ivi indicato, in virtù dell'elevato punteggio posseduto e, per l'effetto
- ORDINARE all'Amministrazione resistente di conferire alla ricorrente, ora per allora,
l'incarico annuale presso una delle sedi disponibili negli ambiti territoriali indicati da quest'ultima nella propria domanda e nel rispetto dell'ordine di preferenze ivi indicato
- ACCERTARE E DICHIARARE il diritto della ricorrente ad ottenere il risarcimento per tutte le retribuzioni maturate e non percepite a seguito della mancata stipulazione del contratto, e così per un importo pari ad €. 20.141,20, salvo errori e/o omissioni, o a quell'altra somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, o, per l'effetto
- CONDANNARE l'Amministrazione resistente al risarcimento, in favore della ricorrente, per tutte le retribuzioni maturate e non percepite a seguito della mancata stipulazione del contratto, e così per un importo pari ad €. 20.141,20, salvo errori e/o omissioni, o a quell'altra somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia
- ACCERTARE E DICHIARARE il diritto della ricorrente ad ottenere il punteggio complessivo di n. 12 punti per l'incarico annuale che avrebbe dovuto espletare o a quell'altro punteggio che sarà ritenuto di giustizia e, per l'effetto,
- CONDANNARE l'Amministrazione resistente ad attribuire alla ricorrente il punteggio complessivo di n. 12 punti per l'incarico annuale che avrebbe dovuto espletare, in relazione al successivo aggiornamento delle graduatorie di cui all'ordinanza ministeriale 60/2020
- Con vittoria di spese, competenze e onorari, IVA e CPA da distrarsi.
Il , ritualmente citato, restava Controparte_1 contumace.
A seguito dell'ordine di integrazione del contraddittorio ex art. 102 c.p.c., la causa, istruita documentalmente, previa concessione di un termine per il deposito di note difensive, veniva decisa all'udienza odierna come da dispositivo.
2. Osserva, innanzitutto, il Giudice che la domanda volta a richiedere l'assegnazione della ricorrente dell'incarico annuale, presso una delle sedi disponibili negli ambiti territoriali indicati nella propria domanda con ordine al resistente di conferire alla ricorrente detto CP_1 incarico necessitava del contraddittorio con i docenti ai quali, all'esito delle operazioni
2 di 6 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
contestate nel ricorso, sono stati assegnati gli incarichi presso le sedi indicate dalla ricorrente
(asseritamente in possesso di un minor punteggio).
Va, infatti, richiamato il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “In tema di selezioni concorsuali di cui si contesti la legittimità del procedimento, il giudizio deve svolgersi in contraddittorio con gli altri partecipanti solo se il soggetto pretermesso domandi l'accertamento giudiziale del suo diritto ad essere inserito nel novero dei prescelti per il conseguimento di una determinata utilità (promozioni, livelli retributivi, trasferimenti, assegnazioni di sede, ecc.); l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati non è, invece, necessaria quando l'attore si limiti a domandare il risarcimento del danno, o comunque faccia valere pretese compatibili con i risultati della selezione, dei quali non deve attuarsi la rimozione”
(Cassazione civile sez. lav., 16/07/2018, n.18807; per analoghi principi cfr. anche Cassazione civile sez. lav., 17/01/2017, n.988 e Cassazione civile sez. lav., 09/11/2018, n.28766 ove si legge, in motivazione, che “la domanda proposta dal D.C. era finalizzata ad ottenere il riconoscimento del servizio militare di leva ai fini dell'aggiornamento della graduatoria di cui alla L. n. 124 del 1999 "con tutte le conseguenze giuridiche ed economiche con decorrenza dall'1.9.2011", sicchè non poteva essere negata la configurabilità di un rapporto sostanziale plurisoggettivo, comportando l'accoglimento della domanda la produzione di effetti, in via diretta e immediata, nella sfera giuridica di un soggetto portatore di un interesse Cont contrario, ossia del he precedeva il ricorrente nella graduatoria formata dall'amministrazione e che da quest'ultimo sarebbe stato superato in caso di ritenuta fondatezza del ricorso”).
Applicando tali principi al caso di specie, appare evidente che la richiesta di assegnazione alla ricorrente dell'incarico presso una delle sedi prescelte mira proprio al conseguimento di una Cont determinata utilità (contratto di lavoro), sovvertendo i risultati raggiunti dal nell'esito della procedura posta in essere per la scelta dei soggetti destinatari delle proposte di assunzione.
In ipotesi di accoglimento della domanda attorea, invero, dovrebbe essere ordinato al Cont
di assegnare alla ricorrente, seppur con contratto a termine, un determinato posto di lavoro (assegnato, con contratto a termine, ad altro docente), con la conseguenza che la sentenza avrebbe effettivi diretti nei confronti del docente in questione.
Per tali ragioni, con ordinanza del 3.10.2022, è stato ordinato alla parte ricorrente di provvedere alla chiamata in giudizio ex art. 102 c.p.c. dei docenti che, nella prospettazione attorea, venivano individuati quali litisconsorti necessari.
Ebbene, la parte ricorrente non ha adempiuto a tale ordine nel termine perentorio assegnato da Giudice.
3 di 6 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Ne discende che – in mancanza di allegazione e prova circa la presenza di cause non imputabili alle parti, suscettibili di determinare la rimessione in termini ex art. 153, comma 2,
c.p.c. – il processo relativo alla domanda in questione va dichiarato estinto ex art. 307, comma
3, c.p.c.
3. Passando, dunque, all'esame delle domande attoree in relazione alle quali il litisconsorzio è correttamente istaurato con il solo datore di lavoro (non essendo stata richiesta l'assegnazione di un determinato posto di lavoro bensì l'accertamento del diritto ad ottenere tale assegnazione, finalizzato al risarcimento del danno ed alla attribuzione del relativo punteggio), deve essere, immediatamente, rilevato che la ricorrente ha evidenziato come gli incarichi presso le sedi da lei indicate quali prime preferenze sono stati attribuiti a docenti in possesso di punteggi di gran lunga inferiori al proprio (cfr. pagine 4 e ss del ricorso).
A fronte di tali specifiche allegazioni, ritiene questo Giudice che, secondo gli ordinari criteri di ripartizione dell'onere probatorio, gravi sul l'onere di dimostrare di aver CP_1 esattamente adempiuto alle prescrizioni di legge nonché agli obblighi di fonte contrattuale dallo stesso assunti rispetto alla gestione della procedura di selezione dei soggetti destinatari delle proposte di assunzione. A sostegno di tale conclusione sta anche la considerazione che, avendo operato la procedura selettiva, il è l'unico ad avere la disponibilità delle informazioni CP_1 utili a fornire la dimostrazione richiesta (domande, punteggi, precedenze, ordine di preferenze, relativi a ciascun partecipante), sicchè, anche in applicazione del principio di vicinanza della prova, l'onere non può che incombere sul resistente. Cont Stando così le cose, non può non essere evidenziato che il , restando contumace, non ha in alcun modo assolto al proprio onere, omettendo di chiarire le ragioni per le quali, nonostante il punteggio inferiore rispetto a quello posseduto dalla ricorrente, i docenti indicati nel ricorso abbiano ottenuto contratti fino al termine delle attività di didattiche anche presso la sede indicata quale prima preferenza dalla ricorrente.
Tale dimostrazione appariva, vieppiù, necessaria se si considera che i principi di imparzialità e buona amministrazione sanciti dall'art. 97 Cost. che si coniugano con il principio meritocratico, impongono che l'assegnazione degli incarichi di insegnamento avvenga garantendo la scelta del candidato in graduatoria che abbia maturato il punteggio più elevato nella classe di concorso e ciò, a prescindere dal momento in cui la sede per quella classe, si sia resa disponibile, sempre nell'arco temporale di vigenza della graduatoria.
4 di 6 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Si consideri, oltretutto, che, restando contumace, il non ha neppure dedotto CP_1
l'esistenza di una norma procedimentale a riscontro della legittimità della procedura seguita (ed idonea a giustificare, di fatto, un sovvertimento della graduatoria in ragione di una suddivisione delle nomine in fasi). Cont
4. Alla luce delle considerazioni che precedono, non avendo il assolto all'onere di dimostrare di aver proceduto alla selezione dei destinatari dei contratti di docenza seguendo l'ordine di graduatoria e nel rispetto dell'art. 97 Cost., deve ritenersi che, risultando assegnati contratti fino al termine delle attività didattiche presso l'istituto RMEE8DL01X (sede indicata dalla ricorrente come prima preferenza) ad alcuni docenti che dagli atti non risultano avere titoli Cont di precedenza ( e rispetto ai quali il , restando contumace, non ha dedotto la sussistenza di tali titoli) e che sono in possesso di un punteggio inferiore rispetto a quello posseduto dalla
, questa ultima avesse diritto ad ottenere un incarico di tal fatta. Pt_1
5. Tanto acclarato, occorre procedere all'esame della domanda di risarcimento del danno, nell'ambito della quale la ricorrente ha richiesto il pagamento delle retribuzioni non percepite a seguito della mancata stipulazione del contratto (per un importo pari ad € 20.141,20) nonché
l'accertamento del diritto ad ottenere il punteggio complessivo di n. 12 punti per l'incarico annuale che avrebbe dovuto espletare.
Sul punto, occorre immediatamente evidenziare che, assodato l'errore commesso dal Cont
nella selezione dei docenti ai quali conferire l'incarico di docenza nell'anno scolastico
2021/2022, era onere della ricorrente allegare puntualmente - e successivamente dimostrare – di aver subito un danno causalmente connesso alla condotta del . CP_1
Sennochè, nel ricorso introduttivo del giudizio ed in corso di causa non è stato neppure Cont dedotto se la ricorrente abbia svolto o meno altra attività lavorativa (alle dipendenze del o di altro datore di lavoro) nell'anno scolastico 2021/2022 (ovvero nel periodo in cui avrebbe lavorato con contratto fino al termine delle attività didattiche presso l'istituto RMEE8DL01X ove fosse stato rispettato l'ordine di graduatoria nella selezione dei docenti).
In mancanza di puntuale allegazione, e successiva dimostrazione, in ordine alle altre attività lavorative svolte dalla nel periodo in questione ed allo stipendio percepito, Pt_1 resta, dunque, indimostrato che ella abbia subito un danno economico dalla mancata stipula di un contratto fino al termine delle attività didattiche.
5 di 6 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Non può, dunque, essere accolta la domanda di pagamento della somma di € 20.141,20 a titolo di risarcimento del danno.
Sotto altro profilo, deve essere riconosciuto il diritto della ricorrente ad ottenere l'attribuzione del punteggio relativo all'incarico annuale che avrebbe avuto diritto ad espletare in luogo del diverso e inferiore punteggio eventualmente riconosciuto per altri incarichi svolti nell'anno scolastico 2021/2022. Cont
6. In conclusione, accertato l'errore commesso dal nell'omettere di convocare la ricorrente per la stipula di un contratto fino al termine delle attività didattiche presso l'istituto nell'anno scolastico 2021/2022, il deve essere condannato a C.F._1 CP_1 riconoscere in favore della ricorrente il punteggio relativo all'incarico annuale in luogo del diverso e inferiore punteggio eventualmente riconosciuto per altri incarichi svolti nell'anno scolastico 2021/2022.
Vanno invece respinte le altre domande avanzate nel ricorso.
7. La soccombenza reciproca determina la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio avente ad oggetto la domanda di assegnazione alla ricorrente dell'incarico di insegnamento. Cont Accertato l'errore commesso dal nell'omettere di convocare la ricorrente per la stipula di un contratto fino al termine delle attività didattiche presso l'istituto C.F._1 nell'anno scolastico 2021/2022, condanna il a riconoscere in favore della ricorrente il CP_1 punteggio relativo all'incarico annuale in luogo del diverso e inferiore punteggio eventualmente riconosciuto per altri incarichi svolti nell'anno scolastico 2021/2022.
Respinge le altre domande avanzate nel ricorso.
Spese compensate.
Civitavecchia, 18/09/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Irene Abrusci
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