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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 06/03/2025, n. 1400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1400 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Quarta CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Vera Marletta ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. 10061/2023 R.G. promossa da:
(c.f. , con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1
dell'avv. BORTIGLIO FRANCESCO e , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico, presso il difensore avv. BORTIGLIO FRANCESCO
ATTORE
contro
:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_2 P.IVA_2 dell'avv. ACCETTA SERGIO e elettivamente domiciliato in VIA V. E. ORLANDO N.8 95128
presso lo studio dell'avv. ACCETTA SERGIO Pt_1
CONVENUTO
Rimessa in decisione all'udienza del 17 febbraio 2025 sulle conclusioni precisate come da note in atti.
pagina 1 di 7
Con atto di citazione ritualmente notificato l' conveniva in Parte_1
giudizio, innanzi a codesto Tribunale, e proponeva Parte_2
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2747/2023 emesso dal Tribunale di Catania in data
6.07.2023 con il quale veniva ad essa ingiunto il pagamento, in favore della società opposta, della complessiva somma di € 91.019,67 (oltre interessi moratori ex D.lgs. 231/2002 e spese del procedimento monitorio) a titolo di conguaglio delle prestazioni erogate nell'anno 2021, giusto contratto di fornitura concluso tra le parti.
Eccepiva parte opponente che il credito azionato non fosse munito dei prescritti requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità e, pertanto, il decreto ingiuntivo non potesse ritenersi legittimo.
Chiedeva, pertanto, al Tribunale adito di: “Ritenere e dichiarare nullo ovvero annullabile e per l'effetto revocare, annullare ovvero, ancora, con qualsiasi formula privare di effetti giuridici il decreto ingiuntivo opposto recante il n. 2747/2023 - RG. 6140/2023 emesso in data 06.07.2023 dal Tribunale di Catania, Giudice dott. Mangano , notificato all'Ente opponente in data 06.07.2023 per le ragioni sopra esposte e quant'altro da dedursi ed allegarsi nelle forme di legge, essendo carente la domanda ingiunzionale dei requisiti e presupposti di legge, infondata in fatto e intutelabile in diritto e, conseguentemente, ritenere e dichiarare che l' , in persona del Parte_1 suo legale rappresentante pro tempore, nulla deve all'ingiungente. In subordine, in ipotesi di conferma del credito avverso, ritenere e dichiarare, per le ragioni sopra esposte e quant'altro da dedursi ed allegarsi nelle forme di legge, che gli eventuali interessi sul debito se dovuti, lo sono esclusivamente nella misura legale. Si chiede, inoltre, in via riconvenzionale: di accertare e dichiarare per i suesposti motivi l 'obbligo di parte opposta alla restituzione della somma liquidata a titolo di indennità di funzione da parte dell 'A.S.P. e, conseguentemente, condannare la società Parte_1 [...]
alla corresponsione della somma di € 68.061,21 oltre agli interessi legali Parte_2
dalla domanda al soddisfo. Il tutto ed in ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente Giudizio”.
Si costituiva in giudizio , eccependo la legittimità della Parte_2 pretesa creditoria azionata e l'infondatezza dell'opposizione avversaria e chiedendo a questo G.I.:
“Voglia l'On. Tribunale adito, contrariis rejectis, previa disapplicazione degli atti amministrativi ove presenti ed ove occorra, rigettare l'opposizione in quanto inammissibile e, comunque, infondata in fatto in diritto per la ragioni sopra spiegate;
in conseguenza del pagamento tardivo e parziale, revocare il decreto ingiuntivo e condannare l' , in persona del Parte_1 legale rappr.pro tempore, al pagamento della residua sorte capitale di €.18.928,65 oltre interessi
pagina 2 di 7 moratori dal 26.11.2023 al soddisfo;
in accoglimento della domanda riconvenzionale, condannare
l' , in persona del legale rappr.pro tempore al pagamento Parte_1 della somma di €.5.811,07 dovuta a conguaglio delle prestazioni dalla Società erogate nel 2021,oltre agli interessi moratori a decorrere dal 16.3.2022 fino all'effettivo soddisfo. Condannare, altresì,
l' alle spese processuali della procedura monitoria così come Parte_1
liquidate nel decreto opposto oltre a quelle del presente giudizio presente giudizio oltre spese forf.15% ed accessori di legge. Si chiede, infine, ove il Giudice ne ravveda i presupposti, la condanna dell' ex art. 96 co.3 c.p.c.al pagamento di una somma equitativamente determinata”. Parte_1
Con decreto del 7.12.2023 il G.I. confermava l'udienza di comparizione indicata in citazione e assegnava alle parti i termini di cui all'art. 171 ter c.p.c.
A seguito del deposito delle relative memorie, all'udienza del 19 febbraio 2024 la causa veniva rinviata per la rimessione della causa in decisione all'udienza del 17.2.2025, assegnando alle parti i termini perentori di cui all'art. 189 c.p.c.
Indi, all'udienza del 17.2.2025 la causa veniva rimessa la causa in decisione.
Ciò posto, giova premettere che nell'ambito di una generale tendenza legislativa volta a ricondurre la spesa sanitaria entro margini di compatibilità con le disponibilità finanziarie dello Stato, vengono determinati con appositi decreti assessoriali che si succedono nel tempo i limiti massimi annuali di spesa sostenibili dal fondo sanitario regionale.
A seguito dell'entrata in vigore del sistema di remunerazione a “prestazione”, le strutture specialistiche accreditate sono tenute ad erogare attività sanitaria con oneri a carico del Servizio Sanitario Regionale sulla base di un tetto annuo massimo prefissato denominato “budget”.
In particolare, sulla base del Decreto Assessoriale n. 428/2022 “branca a visita” con cui sono stati attribuiti gli aggregati provinciali di spesa per l'anno 2021 destinati alla specialistica ambulatoriale privata, veniva assegnato alla società opposta il budget annuo di € 725.098,18.
Tale determinazione veniva sancita tra le odierne parti con la stipula del contratto per l'annualità 2021 predisposto per regolare i volumi e le tipologie delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale relativamente alla “Branca 2 – Cardiologia ” con il quale, tra l'altro, si stabiliva che a fronte delle prestazioni erogate, rendicontate e fatturate, l' Parte_1
avrebbe corrisposto mensilmente alla struttura privata un importo non superiore a 1/12 del budget assegnato, salvo poi effettuare il dovuto conguaglio ed il conseguente pagamento.
L'art. 5 del contratto de quo prevedeva, inoltre, il conguaglio - a fine anno - di tutte le prestazioni non pagate entro il 15 marzo 2022.
pagina 3 di 7 Nelle more del rapporto di accreditamento la società odierna opposta si avvedeva che dal raffronto tra il budget assegnato per il 2021 e le somme effettivamente liquidate dall' , risultava una CP_1 Pt_1
differenza a credito.
Infatti, come emerge dall'atto di liquidazione del conguaglio emesso dall'Ente (in atti), la Società, pur avendo erogato prestazioni per € 725.098,18 (da cui detrarre gli oneri sindacali pari ad € 1.200,00) riceveva in pagamento per le prestazioni il minor importo di € 627.067,44 restando quindi creditrice della Società la somma di € 96.830,74.
Poiché l'Azienda non procedeva al pagamento di quanto dovuto, Parte_2 si determinava ad adire l'Autorità Giudiziaria per tutelare le proprie ragioni creditorie.
[...]
Pertanto, con ricorso depositato il 15.5.2023, invocava l'emissione di ingiunzione di pagamento per l'importo di € 91.019,67 oltre accessori dovuti dall' a conguaglio delle prestazioni CP_2
erogate nel 2021.
Detto ricorso veniva accolto ed il Tribunale di Catania emetteva il decreto ingiuntivo opposto in questa sede.
Ciò premesso l'opposizione è infondata.
Giova, innanzitutto, rilevare che dal cedolino di conguaglio 2021 versato in atti a cura della stessa parte opponente (cfr. all. n. 13 della relativa produzione documentale) emerge ictu oculi che l'ASP abbia accertato - a fronte di un budget di € 725.098,18 e avendo già liquidato la somma di € 628.267,44 - un conguaglio per prestazioni pari ad € 96.8360,74.
La somma richiesta col ricorso è, quindi, inferiore a quella effettivamente dovuta e la cui differenza viene richiesta con apposita domanda riconvenzionale dell'opposta.
Giova, altresì rilevare che, in data 29.11.2023, l'ASP corrispondeva – seppur tardivamente - a titolo di conguaglio l'inferiore importo di € 87.040,97 che veniva imputato quanto ad € 14.952,92 agli interessi maturati al 25.11.2023 (il pagamento è intervenuto il 29.11.23 ma il calcolo è stato, comunque, effettuato prudenzialmente con il termine finale 25.11.2023 - cfr. all. n. 14 della produzione documentale di parte opposta) e quanto ad € 72.088,02 alla sorte capitale con un residuo credito a favore di parte opposta di € 18.928,65 a cui aggiungere gli ulteriori interessi moratori a decorrere dal
26.11.23 fino all'effettivo soddisfo.
Va, a questo punto, esaminata la domanda riconvenzionale formulata dall' per il CP_2 recupero della somma di € 68.061,21 corrisposta in favore della società Parte_2
a titolo di indennità di funzione per l'anno 2020.
[...]
Tale pretesa va dichiarata inammissibile sotto un duplice profilo.
In primo luogo, il controcredito opposto in compensazione non è certo.
pagina 4 di 7 Invero, il succitato importo (o, più correttamente il minor importo di € 9.789,80 – cfr. all. n.11 della produzione documentale di parte opponente) risulta accertato giudizialmente, né è pacifico tra le parti
(diversamente dal credito vantato dalla società, che emerge per tabulas dalla documentazione versata in atti a cura della stessa opponente).
Segnatamente, nel caso di specie, sul credito vantato dall'ASP è pendente - avanti a codesto Tribunale - il giudizio nr. R.G. 16247/21 (in cui l'ASP è regolarmente costituita) avente ad oggetto l'indennità di funzione.
Pertanto - per consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità - non si può procedere alla compensazione in quanto l'esistenza del controcredito dipende dall'esito di un diverso e già pendente giudizio.
In tal senso si sono pronunciate le Sezioni Unite della Corte di cassazione, che con sentenza n.
23225/2016 affermano: “Le norme del codice civile sulla compensazione stabiliscono i presupposti sostanziali, oggettivi, del credito opposto in compensazione: liquidità − che include il requisito della certezza − ed esigibilità. Verificata la ricorrenza dei predetti requisiti, il giudice dichiara l'estinzione del credito principale per compensazione − legale − a decorrere dalla coesistenza con il controcredito
e, accogliendo la relativa eccezione, rigetta la domanda. Se il credito opposto in compensazione è certo, ma non liquido, nel senso di non determinato, in tutto o in parte, nel suo ammontare, il giudice può provvedere alla relativa liquidazione se è facile e pronta;
quindi, o può dichiarare estinto il credito principale per compensazione giudiziale fino alla concorrenza con la parte di controcredito liquido, o può sospendere cautelativamente la condanna del debitore fino alla liquidazione del controcredito eccepito in compensazione. Se è controversa, nel medesimo giudizio instaurato dal creditore principale, o in altro giudizio già pendente, l'esistenza del controcredito opposto in compensazione (art. 35 cod. proc. civ.) il giudice non può pronunciare la compensazione, né legale né giudiziale. La compensazione giudiziale, di cui all'art. 1243 secondo comma cod. civ., presuppone
l'accertamento del controcredito da parte del giudice dinanzi al quale la medesima compensazione è fatta valere, mentre non può fondarsi su un credito la cui esistenza dipenda dall'esito di un separato giudizio in corso e prima che il relativo accertamento sia divenuto definitivo.”.
La certezza del credito si pone, pertanto, quale prius logico implicitamente richiesto dalla norma ai fini della compensazione.
Conseguentemente, il credito sub iudice, non potendosi ancora dire certo, definitivo, non è opponibile in compensazione.
La ratio sottesa alla scelta delle Sezioni Unite è chiara: solo con un credito certo, infatti, è possibile raggiungere la finalità estintiva e satisfattoria propria della compensazione.
pagina 5 di 7 In secondo luogo, va altresì segnalato che l' non può porre in compensazione un importo che Pt_1
ha già recuperato, come emerge nitidamente dal cedolino di conguaglio 2020 e dal cedolino di conguaglio 2021 (vedasi rispettivamente all. n. 11 e n. 13 della produzione documentale di parte opponente).
Ne consegue che, la domanda riconvenzionale spiegata da parte opponente non possa trovare accoglimento.
Accertata l'intervenuta – seppur parziale - soddisfazione della pretesa creditoria azionata dalla società
e rideterminato il quantum della stessa, giova revocare il DI opposto e condannare Parte_2
l'opponente al pagamento della differenza oltre agli interessi legali di mora su detta somma dalla domanda monitoria fino al soddisfo.
Con riferimento alla domanda riconvenzionale spiegata da parte opposta giova ribadire che - come già rilevato - la ha chiesto a conguaglio delle prestazioni erogate nel 2021 l'importo di Parte_3
€ 91.019,67; l' per la medesima causale ha liquidato il maggior importo di € 96.830,74 (cfr. Pt_1
cedolino di conguaglio 2021 - all. n. 13 della produzione documentale di parte opponente;
cfr. determinazione n. 3131 del 9.6.2023 – all. n. 12 della produzione documentale di parte opponente).
Va, pertanto riconosciuto, in favore di parte opposta l'ulteriore importo di € 5.811,07 unitamente agli interessi moratori a far data dal 16.03.2022 fino all'effettivo soddisfo.
Nessun dubbio, infine, in ordine alla piena applicabilità – al caso di specie - del D.lgs. n. 231/02.
A tal riguardo merita menzione la recente pronuncia delle S.U. della Suprema Corte in tema di interessi moratori, a tenore della quale: “Le prestazioni sanitarie erogate ai fruitori del Servizio Sanitario
Nazionale dalle strutture private con esso accreditate, sulla base di un contratto scritto, accessorio alla concessione che ne regola il rapporto di accreditamento, concluso dalle stesse con la pubblica amministrazione dopo l'8 agosto 200, rientrano nella nozione di transazione commerciale di cui all'art. 2 del D.lgs. 231/2002, avendo le caratteristiche di un contratto a favore di terzi, ad esecuzione continuata, per il quale alla erogazione della prestazione in favore del privato da parte della struttura accreditata corrisponde la previsione dell'erogazione di un corrispettivo da parte dell'amministrazione pubblica. Ne consegue che, in caso di ritardo nella erogazione del corrispettivo dovuto da parte della amministrazione obbligata, spettano alle strutture private accreditate gli interessi legali di mora ex art. 5 del D.lgs. 231/2002” (Cass. SS. UU. Sentenza n. 35092 del 14 dicembre 2023).
Le spese del giudizio vanno poste a carico di parte opponente e sono liquidate come in dispositivo, avuto riguardo alla natura ed al valore della causa (rectius decisum) nonché all'attività difensiva concretamente espletata secondo i parametri di cui al DM n. 147/2022.
pagina 6 di 7
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del G.I. dott. Vera Marletta, definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 10061/2023 R.G. così provvede: revoca il decreto ingiuntivo opposto;
condanna parte opponente al pagamento in favore di parte opposta della somma di € 18.928,65 oltre interessi moratori ai sensi del D.lgs. 231/2002; rigetta la domanda riconvenzionale proposta dall' CP_2
accoglie la domanda riconvenzionale proposta dalla e per Parte_2
l'effetto condanna l' a corrispondere in suo favore l'importo di € 5.811,07 oltre interessi CP_2
moratori ai sensi del D.lgs. 231/2002; condanna, parte opponente al pagamento delle spese di lite in favore dell'opposta, che liquida in €
3.000,00 per compensi professionali e € 406,50 (per esborsi del monitorio), oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
Così deciso in Catania, il 6 marzo 2025
IL GIUDICE
Dott. Vera Marletta
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