CA
Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 17/04/2025, n. 1101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1101 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2034/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai magistrati
Dott. Giovanna FERRERO Presidente
Dott. Andrea Francesco PIROLA Consigliere rel.
Dott. Nicoletta SOMMAZZI Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta la numero di ruolo sopra riportato promossa in grado d'Appello
da
Parte_1
(C.F. , elettivamente
[...] C.F._1
domiciliato in VIA ROMOLO GALASSI 7 25047 DARFO BOARIO TERME presso lo studio dell'avv. LORENZETTI TIZIANA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti
Controparte_1
(C.F. ), elettivamente
[...] C.F._2
domiciliato in VIA ROMOLO GALASSI 7 25047 DARFO BOARIO TERME presso lo studio dell'avv. LORENZETTI TIZIANA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti pagina 1 di 11 RICORRENTI IN RIASSUNZIONE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA CP_2 C.F._3
ANDREA VESALIO, 22 00161 ROMA presso lo studio dell'avv. DAVI' PAOLA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. IRTI ALFREDO
( ) VIA ANDREA VESALIO, 22 00161 ROMA;
C.F._4
RESISTENTE IN RIASSUNZIONE
OGGETTO: Responsabilità professionale
CONCLUSIONI
Per e , in qualità, rispettivamente, di socio accomandatario e Parte_1 Controparte_1 socio accomandante di (cancellata il 06/08/2020) Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello Adita, quale giudice di rinvio designato dalla Corte Suprema di Cassazione con l'Ordinanza numero di raccolta generale 8806/2024 – Numero Sezionale 887/2024 del 11/03/2024, pubblicata il 03/04/2024, disattesa ogni diversa istanza e previe le declatorie del caso o di legge, in applicazione di tutti principi di diritto sanciti dalla sentenza n. 24559/2018 e dall'Ordinanza numero di raccolta generale 8806/2024 – Numero Sezionale 887/2024, entrambe emesse della Corte
Suprema di Cassazione, in codesto giudizio di rinvio: IN VIA PRINCIPALE: per tutte le motivazioni esposte in atti e aderendo al dettato delle pronunce della Suprema Corte di Cassazione di cui sopra, rigettare l'appello e tutte le domande di controparte perché illegittimi ed infondati in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti in atti;
IN VIA SUBORDINATA: in caso di accoglimento di alcuno o di tutti i motivi di impugnazione di controparte, condannare, comunque, quest'ultima al risarcimento di tutti i danni, di ogni genere e natura, nessuno escluso, in favore dei sig.ri già socio accomandatario di Parte_1 [...]
cancellata dal Registro delle Imprese in data 06/08/2020 e Parte_1 CP_1 già socia accomandate di cancellata dal Registro delle Imprese Parte_1 in data 06/08/2020, nella misura che è risultata provata nel corso del processo ovvero in via equitativa;
IN OGNI CASO, con vittoria di spese ed onorari di causa, con il riconoscimento del rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, oltre accessori di legge, per tutti i gradi e fasi di giudizio.
Il sottoscritto procuratore dichiara, altresì, di non accettare il contradditorio in ordine ad eventuali deduzioni, eccezioni e domande nuove ex adverso formulate.
pagina 2 di 11
Per CP_2
in via principale
- rigettare le domande risarcitorie proposte nei confronti del notaio dott. in quanto CP_2 inammissibili e comunque infondate in fatto e in diritto;
- rigettare in ogni caso le domande risarcitorie proposte nei confronti del notaio dott. CP_2 per concorso del fatto colposo del creditore, ai sensi dell'art. 1227, comma 2, cod. civ.;
- condannare, in solido fra loro, i sig.ri e quali successori di , Parte_1 CP_1 Pt_1 alla restituzione di euro 967.748,96, oltre interessi legali compensativi e rivalutazione dal dì del pagamento (7 maggio 2014) alla data di adempimento;
in via subordinata
- limitare il risarcimento ai danni ('diversi', secondo le indicazioni della Corte di Cassazione e tenendo conto delle statuizioni passate in giudicato) che risultassero provati e conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento (per effetto del giudizio probabilistico), al netto dei benefici conseguiti dall'attrice, con diminuzione per il concorso del fatto colposo della stessa ai sensi dell'art. 1227, comma 1, cod. civ. e, in ogni caso, senza riconoscimento di rivalutazione monetaria e interessi sulle somme;
- condannare, in solido fra loro, i sig.ri e quali successori di , Parte_1 CP_1 Pt_1 alla restituzione dell'importo ricevuto e che risulterà non dovuto, oltre interessi legali compensativi e rivalutazione dal dì del pagamento (7 maggio 2014) alla data di adempimento;
in via istruttoria
- ove non si ritenesse indimostrata la correlata domanda risarcitoria, disporre la rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio; in ogni caso
-con vittoria di spese, compensi ed espresso riconoscimento del rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, oltre CPA ed IVA, rispetto a tutti i gradi e fasi di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Per quanto ancora di interesse, il Tribunale di Busto Arsizio, sezione distaccata di Gallarate, con sentenza non definitiva n. 270/12 pubblicata il 3.8.2012, in parziale accoglimento della domanda proposta da -successivamente cancellata dal registro delle Parte_1 imprese in data 6.8.2020, a cui erano poi succeduti i soci e Parte_1 Controparte_1 accertava l'inadempimento professionale del notaio che in data 3.3.2006 aveva rogato CP_2 l'atto di acquisto di un fabbricato in corso di ristrutturazione per: i) non aver rilevato l'esistenza di un'ipoteca iscritta sull'immobile in data 11.1.2006, ulteriore rispetto a quella conosciuta iscritta a garanzia del mutuo che si era accollata a parziale pagamento del prezzo;
ii) aver trascritto Pt_1 tardivamente - in data 18.3.2006- l'atto di vendita, così consentendo l'iscrizione -in data 14.3.2006- di una terza ipoteca contro la venditrice. Quindi, il Tribunale di Busto Arsizio, sezione distaccata di
Gallarate, con sentenza definitiva, n. 1124/13 pubblicata il 23.12.2013, lo condannava al risarcimento dei seguenti danni: i) € 670.000 -quale somma necessaria per liberare i beni dalle iscrizioni pregiudizievoli costituite dalle due ipoteche direttamente riconducibili alla responsabilità del notaio;
ii)
€ 60.000 quali costi accertati dal ctu necessari per ultimare la ristrutturazione dell'immobile acquistato;
iii) € 8.000 pari al doppio della caparra confirmatoria da restituire al promissario acquirente di uno degli appartamenti posti in vendita dopo la ristrutturazione del fabbricato;
iv) € 200.000 a titolo di lucro cessante per il mancato guadagno derivato dall'impossibilità di vendere gli appartamenti ricavati dall'immobile acquistato e ristrutturato a causa delle due ipoteche riconducibili alla pagina 3 di 11 responsabilità del notaio solo al momento della predisposizione del contratto di vendita Per_1 dell'appartamento oggetto di compromesso- che avevano impedito di reperire acquirenti per gli stessi. Il tutto per un importo complessivo di € 938.000.
2. La Corte d'appello di Milano, con sentenza n. 4566 del 12.12.2016, accoglieva l'appello del e CP_2 rigettava la domanda di risarcimento del danno, ritenendo che non sussistesse la prova di un danno risarcibile.
3. La Corte di Cassazione, con sentenza n.24559 del 5.10.2018, accoglieva quattro motivi del ricorso di affermando che: “la circostanza che non fosse stato allegato né provato che i beni fossero stati Pt_1 sti ad esecuzione non bastava a escludere che la soc. avesse < subito dei danni, imputabili al notaio Pt_1 rogante e risarcibili, diversi da quelli consistenti nell'avvenuta espropriazione o nella futura espropriazione>;
dal verificare in quale situazione economica si sarebbe trovato il cliente qualora il notaio avesse diligentemente adempiuto la propria prestazione […] quanto alle utilità sottratte e a quelle non conseguite>; i fatti allegati dalla risultavano Parte_1 in parte, anche quantificato: quanto al lucro cessante, erano stati allegati il conferimento dell'incarico di vendere gli appartamenti realizzati ad un'agenzia immobiliare, la sottoscrizione di un contratto preliminare, la restituzione del doppio della caparra ricevuta;
quanto al danno emergente, era stata allegata l'incapienza del patrimonio della società fallita che non aveva soddisfatto i creditori ipotecari. […] Tali allegazioni erano tali da indicare, secondo un giudizio prognostico, l'unico impiegabile nella fattispecie concreta, che l'effettiva diminuzione patrimoniale appariva come loro naturale conseguenza logica>; e ciò in quanto è come danno futuro immediatamente risarcibile il pericolo che un pregiudizio economico si verifichi con rilevante probabilità ogni qualvolta l'effettiva diminuzione patrimoniale appaia come naturale sviluppo di fatti concretamente accertati ed inequivocabilmente sintomatici di quella probabilità, secondo un criterio di normalità e di regolarità dello sviluppo causale, fondato sulle circostanze del caso concreto>” -Cass. ordinanza n. 8806/24 del 3.4.2024, pag.3-.
4. La Corte d'appello di Milano, in sede di giudizio di rinvio, con sentenza n.1233/21 pubblicata il 20.4.2021, condannava il notaio al pagamento della somma di € 604.000, oltre interessi e CP_2 rivalutazione, condannando, altresì, la alla restituzione dell'importo eccedente il dovuto, Parte_1 oltre interessi e rivalutazione dal giorno del pagamento effettuato in esecuzione della sentenza di primo grado. Ciò sulla base delle seguenti ragioni: i) il danno derivante dalla prima ipoteca di € 270.000 preesistente all'atto di acquisto e non rilevata dal notaio, era escluso per il fatto che Pt_1 nelle conclusioni del giudizio di rinvio aveva richiesto la conferma delle voci di danno accertate e liquidate dalla sentenza del tribunale senza formulare alcuna domanda risarcitoria e, quindi, senza affermare, nel suddetto giudizio di rinvio, che non avrebbe acquistato l'immobile, se fosse stata a conoscenza della prima ipoteca, da cui discendeva il fatto che lo avrebbe comunque acquistato;
ii) doveva essere riconosciuto il danno di 400.000 €, pari all'importo della terza ipoteca -quella iscritta dopo l'acquisto del fabbricato e prima della trascrizione del relativo atto-, in quanto, posto che Pt_1 avrebbe comunque acquistato l'immobile anche se fosse stata posta a conoscenza della prima ipoteca, l'iscrizione della terza ipoteca per tale importo e l'incapienza del patrimonio della società venditrice, poi fallita, -T.E.M.A.- erano provati dalla relazione del curatore fallimentare e se “correttamente Pt_1
pagina 4 di 11 portata a conoscenza dell'esistenza della terza ipoteca, avrebbe potuto acquistare ad un prezzo inferiore” - pag.14 sentenza-, non avendo provato il la “l'inesistenza del danno legato alla diminuzione di valore CP_2 dell'immobile conseguente all'iscrizione dell oteca” -pag. 14 sentenza-; iii) doveva essere escluso l'importo di 60.000 € per completare gli immobili oggetto di ristrutturazione accertati dal Ctu, in quanto spese non ancora sostenute;
iv) doveva essere riconosciuto il danno di 4.000 € pari alla differenza fra quanto ricevuto a titolo di caparra confirmatoria – 4.000 €- e quanto restituito -€ 8000- conseguente alla risoluzione del contratto preliminare stipulato per la vendita di uno degli otto appartamenti ristrutturati, in seguito alla scoperta della prima ipoteca non rilevata dal notaio e della ulteriore ipoteca iscritta prima della trascrizione dell'atto di vendita -posto che la mancata prova del pagamento era stata tardivamente eccepita dal solo nel giudizio di rinvio-; v) venivano CP_2 riconosciuti € 200.000 a titolo di lucro cessante -determinato dal tribunale sulla scorta delle valutazioni del ctu- posto che era provato che gli immobili ricavati dalla ristrutturazione del fabbricato erano stati posti in vendita mediante conferimento di un incarico all'agenzia immobiliare Nova Capital -doc.
5- e uno degli appartamenti era stato oggetto del contratto preliminare poi risolto, essendo quindi probabilisticamente plausibile che, in assenza della terza ipoteca iscritta sull'immobile, le vendite si sarebbero concluse.
5. La Corte di Cassazione con ordinanza n.8806/24 pubblicata il 3.4.2024, accoglieva i primi tre motivi del ricorso principale – come da ordinanza di correzione dell'errore materiale n.25771 del 26.9.2024- del notaio assorbiti i restanti- e il ricorso incidentale di e Persona_2 Parte_1 CP_1
, in qualità di soci succeduti a cancellata dal registro delle imprese, rinviando alla Corte
[...] Parte_1 d'appello per un nuovo giudizio. In particolare, per quanto concerne il ricorso del erano accolti i tre motivi attinenti alla CP_2 quantificazione del danno derivante dall'iscrizione della terza ipoteca, in quanto la Corte di Cassazione riteneva illogica la motivazione della Corte d'appello che “si incentra sulla diminuzione del valore dell'immobile conseguente all'iscrizione della terza ipoteca e sul rilievo conclusivo […] che la avrebbe potuto Pt_1 pagare un prezzo inferiore se fosse stata informata della terza ipoteca” -pag.11 ordinanza-, in quanto “la sentenza impugnata […] ha finito per trasformare un danno da ritardata trascrizione in un danno da omesso rilievo di una (non ancora esistente) ipoteca ed è incorsa in un evidente ed insanabile vizio logico, giacchè il fatto che l'ipoteca sia stata iscritta successivamente all'atto di acquisto (e a causa del ritardo nella sua trascrizione) esclude in radice qualunque possibilità che il notaio potesse informare l'acquirente di una iscrizione che alla data del rogito era di là da venire” -pag.11-. Altresì, venivano accolti i tre motivi del ricorso incidentale vertenti sul danno derivante dall'ipoteca dell'11.1.2006 non rilevata dal notaio prima del rogito del 3.3.2006. Ciò in quanto, posto che la liquidazione del tribunale comprendeva l'importo di 670.000 € necessario a soddisfare tutti i creditori ipotecari, senza distinzione fra la prima e la terza ipoteca, era escluso che
“riassumendo il giudizio di rinvio, la dovesse prospettare nuovamente e espressamente il danno Parte_1 correlato alla prima ipoteca, che do rsi ricompreso nell'oggetto del giudizio in difetto di elementi univoci idonei a palesare la volontà della società di rinunciarvi” -pag.12 ordinanza-.
6. e , successori di estinta, hanno riassunto il giudizio Parte_1 CP_1 Parte_1 chiedendo la conferma della sentenza del tribunale e, in subordine, la condanna del notaio al CP_2 risarcimento dei di tutti i danni in favore dei medesimi.
pagina 5 di 11 7. chiedeva il rigetto della domanda di risarcimento dei danni e la condanna degli attori in CP_2 riassunzione alla ripetizione dell'importo corrisposto in esecuzione della sentenza di primo grado.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 Occorre premettere che “La riassunzione della causa - a seguito di cassazione della sentenza - dinanzi al giudice di rinvio instaura un processo chiuso, nel quale è preclusa alle parti, tra l'altro, ogni possibilità di presentare nuove domande, eccezioni, nonché conclusioni diverse, salvo che queste, intese nell'ampio senso di qualsiasi attività assertiva o probatoria, siano rese necessarie da statuizioni della sentenza della Corte di cassazione. Conseguentemente, nel giudizio di rinvio non possono essere proposti dalle parti, né presi in esame dal giudice, motivi di impugnazione differenti da quelli che erano stati formulati nel giudizio di appello conclusosi con la sentenza cassata e che continuano a delimitare, da un lato, l'effetto devolutivo dello stesso gravame e, dall'altro, la formazione del giudicato interno” – Cass. n. 5137 del 21/02/2019 – in motivazione “Pertanto, la riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio si configura non già come atto di impugnazione, ma come attività d'impulso processuale volta alla prosecuzione del giudizio conclusosi con la sentenza cassata (giurisprudenza costante di questa Corte: cfr. per tutte, Cass. n. 4018 del 2006). Invero, le parti in sede di rinvio conservano la stessa posizione processuale che avevano nel procedimento che ha dato origine alla sentenza cassata. E di conseguenza la Corte di merito avrebbe dovuto pronunciarsi su tutte le domande e le eccezioni introdotte nell'originario giudizio di appello, senza ritenere sussistente alcuna preclusione” -pag.16- (conforme, ex plurimis Cass. n. 24357 del 10/08/2023 Nel giudizio di rinvio, il quale è un procedimento chiuso, preordinato a una nuova pronuncia in sostituzione di quella cassata, non solo è inibito alle parti di ampliare il thema decidendum, mediante la formulazione di domande ed eccezioni nuove, ma operano anche le preclusioni derivanti dal giudicato implicito formatosi con la sentenza rescindente, onde neppure le questioni rilevabili d'ufficio che non siano state considerate dalla Corte Suprema possono essere dedotte o comunque esaminate, giacché, diversamente, si finirebbe per porre nel nulla o limitare gli effetti della stessa sentenza di cassazione, in contrasto con il principio della sua intangibilità. Pertanto, diversamente da quanto eccepito dalla difesa del notaio la richiesta di conferma della CP_2 sentenza di primo grado non più idonea a produrre effetti, non determina l'inammissibilità delle domande degli in quanto chiedendo la conferma della sentenza di primo grado, essi chiedono Pt_1 implicitamente il riconoscimento nel presente giudizio di tutte le voci di danno riconosciute dal tribunale -ancorchè quella sentenza non produca più effetti-. Ciò, peraltro, è stato riconosciuto anche dall'ordinanza del 3.4.2024 della Corte di Cassazione che ha accolto il ricorso incidentale degli affermando che nelle medesime conclusioni, in assenza di Pt_1 elementi univoci inidonei a manifestare la volontà di rinunciarvi, doveva essere compresa anche la richiesta di risarcimento del danno correlata alla prima ipoteca.
1.2 Ciò posto, il tribunale ha riconosciuto le seguenti voci di danno: i) € 670.000 -quale somma necessaria per liberare i beni dalle iscrizioni pregiudizievoli costituite dalle due ipoteche direttamente riconducibili alla responsabilità del notaio;
ii) € 60.000, quali costi accertati dal ctu necessari per ultimare la ristrutturazione dell'immobile acquistato;
iii) € 8.000, pari al doppio della caparra confirmatoria da restituire al promissario acquirente di uno degli appartamenti posti in vendita dopo la ristrutturazione del fabbricato;
iv) € 200.000, a titolo di lucro cessante, per il mancato guadagno pagina 6 di 11 derivato dall'impossibilità di vendere gli appartamenti ricavati dall'immobile acquistato e ristrutturato a causa delle due ipoteche riconducibili alla responsabilità del notaio solo al momento della Per_1 predisposizione del contratto di vendita dell'appartamento oggetto di compromesso- che avevano impedito di reperire acquirenti per gli stessi. Il tutto per un importo complessivo di € 938.000. La Corte d'appello con sentenza in data 12.12.2016 accoglieva l'appello del notaio in quanto CP_2 reputava che non vi era prova del danno effettivamente patito dalla in quanto l'esecuzione Pt_1 forzata non era stata iniziata, né era provata la sussistenza e l'entità dei rispettivi crediti garantiti dalle ipoteche che le banche avrebbero potuto porre in esecuzione. La Corte di Cassazione con la prima sentenza di annullamento in data 5.10.2018, affermava che “il danno lamentato fosse quello dell'incertezza di subire l'espropriazione: segno che l'espropriazione non c'era stata e non era stata “minacciata”. Può concludersi, dunque, concordemente con il giudice a quo, che non fosse stato allegato né provato che l'esecuzione fosse iniziata o dovesse avere luogo” -pag.8-.
“Nondimeno, ciò non basta ad escludere che la abbia subito dei danni, imputabili al notaio rogante e Pt_1 risarcibili, diversi da quelli consistenti nell'avve ropriazione o nella futura espropriazione. Altrimenti bisognerebbe concludere, in modo non conforme al diritto (Cass. 27/04/2010, n. 10072) che il notaio sia responsabile esclusivamente del danno consistente nel pagamento della somma corrispondente a quella per la quale l'ipoteca fu iscritta o di quello corrispondente a quanto pagato al creditore per ottenere la liberazione dall'ipoteca o per la subita espropriazione.[…] L'accertamento della mancata aggressione dei beni a mezzo di procedura esecutiva non esonerava il giudice dal verificare in quale situazione economica si sarebbe trovato il cliente qualora il notaio avesse diligentemente adempiuto la propria prestazione (Cass. 26/08/2014, n. 18244; Cass. 20/7/2010, n. 16905) quanto alle utilità sottratte e a quelle non conseguite -pag.9, sottolineature aggiunte-. Quindi, per effetto di tale statuizione, si è formato, sin dalla prima sentenza della Corte di Cassazione, il giudicato interno in ordine al fatto che doveva essere escluso il danno da espropriazione forzata -pari agli importi dei crediti delle due ipoteche (€ 270.000 e € 400.000) -. L'oggetto già del primo giudizio di rinvio verteva esclusivamente su eventuali ulteriori danni diversi patiti dalla società in conseguenza degli inadempimenti del notaio.
Tali danni ulteriori danni dovevano essere individuati sulla base della condizione economica in cui si sarebbe trovata la società se il notaio avesse diligentemente adempiuto alle sue obbligazioni, così determinando gli eventuali esborsi patiti o i guadagni non percepiti in rapporto di causalità con gli inadempimenti del notaio – nesso di causalità ex art. 1223 c.c. che doveva essere provato dal cliente “E a tale riguardo, applicando l'art. 1218 c.c., l'attrice, attuale ricorrente, avrebbe dovuto dimostrare non solo, come ha fatto, la fonte del credito ed allegare l'inadempimento del debitore, ma anche provare il nesso causale fra la condotta del danneggiante e il danno lamentato, rispetto al quale non poteva che valere il principio generale espresso nell'art. 2697, c.c. che onera l'attore della prova degli elementi costitutivi della propria pretesa” -pag.
9-. Quindi, deve essere rigettata la domanda di risarcimento del danno relativamente ai danni da espropriazione forzata -pari all'importo dei crediti garantiti dalle due ipoteche-, in quanto sul rigetto di tali voci di danno, ad opera della sentenza della Corte d'appello del 12.12.2016, si è formato il giudicato interno in ragione di quanto statuito dalla sentenza della Corte di Cassazione del 5.10.2018, che ha espressamente confermato tale statuizione con effetto vincolante nel presente giudizio di rinvio. Tale motivazione soddisfa anche la rivalutazione richiesta dall'ordinanza della Corte di Cassazione del 3.4.2024. Infatti, la stessa ha cassato la sentenza della Corte di appello del 20.4.2021 che aveva negato il riconoscimento della voce di danno di € 270.000 relativo all'importo della prima ipoteca sulla base pagina 7 di 11 della diversa motivazione, censurata dalla Suprema Corte, dell'infondato presupposto che Pt_1 avrebbe comunque acquistato l'immobile anche se fosse stata posta a conoscenza dell'ipoteca. Inoltre, il suddetto diniego ottempera anche il dictum della predetta ordinanza che aveva accolto i primi tre motivi del ricorso del notaio in relazione all'accoglimento della domanda di risarcimento del CP_2 danno per l'importo di 400.000 € relativo alla terza ipoteca riconosciuto dalla sentenza della Corte d'appello del 20.4.2021, qui negato per la ragione sopraesposta.
1.3 Ciò posto, in ottemperanza a quanto richiesto dalla sentenza della Corte di Cassazione del 5.10.2018, deve ritenersi, sulla base di quanto affermato da a pag. 5 e 9 dell'atto di citazione in Pt_1 primo grado – e ribadito espressamente nell'atto di riassunzione del presente giudizio- che, se debitamente informata dal notaio dell'esistenza anche dell'ipoteca di € 270.000, non avrebbe CP_2 proceduto all'acquisto del fabbricato. Ciò, tuttavia, diversamente da quanto prospettato dalla difesa del non esclude il nesso di CP_2 causalità fra le condotte inadempienti del notaio e il danno da lucro cessante liquidato in 200.000 € per il mancato guadagno derivante dalla mancata vendita degli immobili ristrutturati -ancora sub iudice in quanto riconosciuto dalla sentenza della Corte d'appello del 20.4.2021 e oggetto del quinto motivo di ricorso in cassazione ritenuto assorbito dall'ordinanza del 3.4.2024 e riproposto nel presente giudizio-. Infatti, se il notaio avesse informato dell'esistenza dell'ulteriore ipoteca, la stessa non avrebbe Pt_1 acquistato l'immobile. Tuttavia, una volta verificatosi l'inadempimento del notaio e il conseguente acquisto dell'immobile da parte di diretta conseguenza causale dello stesso, al fine di determinare le dirette conseguenze Pt_1 dannose dell'inadempimento, ex art. 1223 c.c., occorre individuare quali pregiudizi economici siano diretta conseguenza dell'inadempimento. Quindi, occorre considerare la differenza fra la situazione economica in cui si sarebbe trovata Pt_1 nel caso in cui il notaio avesse adempiuto -con omesso acquisto dell'immobile e conseguente mancata perdita del mancato guadagno derivante dall'impossibilità di vendere gli immobili che non avrebbe ristrutturato, se fosse stata diligentemente avvertita dell'esistenza di una ulteriore ipoteca- e quella in cui si è concretamente trovata a causa dell'inadempimento dello stesso -acquisto e Pt_1 ristrutturazione dell'immobile con conseguente impossibilità di vendere gli immobili ristrutturati-. Pertanto, il lucro cessante da mancata vendita degli immobili ristrutturati costituisce un danno risarcibile, in quanto diretta conseguenza dell'inadempimento del notaio, posto che in caso di Pt_1 adempimento del professionista, non avrebbe patito il suddetto pregiudizio economico, in quanto, si sarebbe trovata in una condizione economica più favorevole che non lo avrebbe contemplato. L'incarico conferito all'agenzia immobiliare per la vendita di tutti gli immobili ristrutturati e la stipula di un contratto preliminare per uno di essi -successivamente risolto per il manifestarsi delle due ipoteche imputabili all'inadempimento del notaio- sono elementi fattuali concreti che univocamente provano che tutti gli immobili ristrutturati erano destinati alla vendita e l'impossibilità di procedervi è stata causata dalle condotte inadempienti del notaio.
Quindi, sulla base delle suddette concrete circostanze fattuali, per che aveva acquistato il Pt_1 fabbricato per operare un investimento immobiliare, il mancato guadagno derivato dall'impossibilità di vendere le unità immobiliari ricavate dalla ristrutturazione, costituisce un pregiudizio che è conseguenza immediata e diretta, ex art. 1223 c.c., sulla base di un criterio di normalità e di regolarità
pagina 8 di 11 dello sviluppo causale, dell'acquisto del bene avvenuto senza essere a conoscenza di una iscrizione pregiudizievole imputabile all'inadempimento del notaio e, ulteriormente impedito dall'iscrizione di una successiva ipoteca imputabile ad una ulteriore condotta inadempiente dello stesso. La stessa sentenza della Corte di Cassazione del 5.10.2018 affermava che: “i fatti allegati dalla Pt_1 risultano a questa Corte tali da avere permesso di individuare esattamente il danno, di da averlo specific descritto e, in parte anche quantificato: quanto al lucro cessante, erano stati allegati il conferimento dell'incarico di vendere gli appartamenti realizzati ad un'agenzia immobiliare, la sottoscrizione di un contratto preliminare, la restituzione del doppio della caparra ricevuta […] Tali allegazioni erano tali da indicare, secondo n giudizio prognostico, l'unico impiegabile nella fattispecie concreta, che l'effettiva diminuzione patrimoniale appariva come la loro naturale conseguenza logica. E', infatti, configurabile come danno futuro immediatamente risarcibile il pericolo che un pregiudizio economico si verifichi con rilevante probabilità ogniqualvolta la diminuzione patrimoniale appaia come il naturale sviluppo di fatti concretamente accertati ed inequivocamente sintomatici di quella probabilità, secondo un criterio di normalità e di regolarità dello sviluppo causale, fondato sulle circostanze del caso concreto (il parametro è quello definito della prognosi postuma rebus sic stantibus) -pag.10-. Quindi, sulla base di tale elementi fattuali è provato che tutti gli immobili ricavati dalla ristrutturazione erano destinati alla vendita. Infatti, diversamente da quanto prospettato dalla difesa il CP_2 conferimento dell'incarico all'agenzia di vendere tutti gli appartamenti, unitamente al contratto preliminare stipulato per uno di essi, sono elementi indiziari gravi e concordanti che provano che tutti gli immobili erano destinati alla vendita sul mercato. Ciò è sufficiente per provare il danno da lucro cessante “dato che il lucro cessante non è sorretto dal requisito della certezza in termini assoluti, bensì dalla fondata attendibilità circa la sua ricorrenza” -sentenza Corte Cassazione del 5.10.2018 pag.11-. Il mancato guadagno è stato quantificato dal tribunale in € 200.000. L'importo è determinato dal tribunale sulla base della differenza fra quanto si sarebbe ricavato dalla vendita -€ 1.239.575- detratti i costi -€ 600.000 prezzo d'acquisto; € 362.401,12 -valore delle opere eseguite come da stima del ctu-; € 61.978,75 -valore delle opere ancora da eseguire-, per un importo pari a 215.195,13, ridotto a € 200.000 per le spese di agenzia. Gli importi sono congrui tenuto conto che il valore degli immobili realizzati è di poco superiore a quello stimato dal ctu e i costi di realizzazione sono stati stimati dal ctu sulla base degli importi evidenziati dalle fatture elencate nella perizia, previa constatazione dell'esecuzione delle prestazioni ivi riportate.
I criteri alternativi di stima del valore degli immobili e le contestazioni alla ctu contenute nella comparsa di costituzione nel presente giudizio di non sono ammissibili in quanto dedotti per la CP_2 prima volta nel presente giudizio e comunque non presenti nelle censure contenute nell'atto di appello. Inoltre, i valori soprariportati costituiscono l'adeguato parametro di riferimento di una liquidazione del danno da lucro cessante che può essere effettuata anche in via equitativa -come espressamente richiesto da come espressamente affermato dalla sentenza della Corte di Cassazione del 5.10.2018, anche Pt_1 con riferimento alla determinazione quantitativa dello stesso a pag. 11.
1.4 Deve essere riconosciuto anche il danno di 4.000 € pari alla restituzione della parte costituente il doppio della caparra confirmatoria del preliminare -voce di danno ancora sub iudice in quanto oggetto del quarto motivo di ricorso in cassazione del notaio rimasto assorbito-. CP_2
pagina 9 di 11 Infatti, l'eccezione del difetto di prova di pagamento della somma è stata proposta solo nel giudizio di rinvio nel quale non possono essere prese in esame né motivi di impugnazione proposti dalle parti nel giudizio di appello, né questioni rilevabili d'ufficio non considerate dalla Corte di Cassazione -Cass. n. 24357 del 10/08/2023 Nel giudizio di rinvio, il quale è un procedimento chiuso, preordinato a una nuova pronuncia in sostituzione di quella cassata, non solo è inibito alle parti di ampliare il thema decidendum, mediante la formulazione di domande ed eccezioni nuove, ma operano anche le preclusioni derivanti dal giudicato implicito formatosi con la sentenza rescindente, onde neppure le questioni rilevabili d'ufficio che non siano state considerate dalla Corte Suprema possono essere dedotte o comunque esaminate, giacché, diversamente, si finirebbe per porre nel nulla o limitare gli effetti della stessa sentenza di cassazione, in contrasto con il principio della sua intangibilità Cass. n. 5137 del 21/02/2019 La riassunzione della causa - a seguito di cassazione della sentenza - dinanzi al giudice di rinvio instaura un processo chiuso, nel quale è preclusa alle parti, tra l'altro, ogni possibilità di presentare nuove domande, eccezioni, nonché conclusioni diverse, salvo che queste, intese nell'ampio senso di qualsiasi attività assertiva o probatoria, siano rese necessarie da statuizioni della sentenza della Corte di cassazione. Conseguentemente, nel giudizio di rinvio non possono essere proposti dalle parti, né presi in esame dal giudice, motivi di impugnazione differenti da quelli che erano stati formulati nel giudizio di appello conclusosi con la sentenza cassata e che continuano a delimitare, da un lato, l'effetto devolutivo dello stesso gravame e, dall'altro, la formazione del giudicato interno.
Per la stessa ragione sono inammissibili le eccezioni ex art. 1227 c.c. formulate solo nel presente giudizio di rinvio.
1.5 Non è riconoscibile invece la voce di danno relativa ai costi per terminare la ristrutturazione degli appartamenti pari a 60.000 €. Infatti, la stessa era stata negata dalla sentenza della Corte d'appello del 20.4.2021 e su tale statuizione si è formato il giudicato interno, in quanto non è stata oggetto di ricorso incidentale da parte degli
Pt_1
1.6 Conclusivamente il notaio deve essere condannato a pagare agli la somma CP_2 Pt_1 complessiva di € 204.000,00, senza rivalutazione e interessi compensativi -sesto e settimo motivo ricorso in cassazione, rimasti assorbiti-, in quanto gli stessi non erano stati riconosciuti dal tribunale di
Busto Arsizio e su tale statuizione si è formato il giudicato interno non essendo stata oggetto di appello incidentale, né dei successivi ricorsi in cassazione.
2. Valutato l'esito complessivo della lite, avendo formulato una domanda articolata in più capi e Pt_1 stante la parziale soccombenza per alcuni di essi, le spese di lite di tutti i gradi di giudizio devono essere parzialmente compensate fra le parti nella misura della metà - Cass. Sez. Un. n. 32061 del 31/10/2022 In tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c-.
pagina 10 di 11 Pertanto, deve essere condannata a pagare a e a metà delle CP_2 Parte_1 CP_1 spese dell'intero giudizio, liquidate, sulla base dei valori medi di cui al D.M. n. 147/2022 dello scaglione compreso delle cause di valore compreso fra € 52.000 e € 260.000, secondo l'attribuito, come di seguito, con importi già liquidati nella metà: quanto al giudizio di primo grado in complessivi
€ 7.052,00 -di cui € 1.276 per la fase di studio;
€ 814 per la fase introduttiva;
€ 2.835 per la fase di trattazione/istruzione; € 2.127 per la fase decisoria-, in complessivi € 4.996,00, ciascuno, per il giudizio di appello, per il primo giudizio di rinvio e per il presente giudizio -di cui € 1.489 per la fase di studio;
€ 955 per la fase introduttiva;
€ 2.552 per la fase decisoria- e in complessivi € 3.828,00, ciascuno per i due giudizi di legittimità -di cui € 1.701 per la fase di studio;
€ 1.239 per la fase introduttiva;
€ 888 per la fase decisoria-.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, in sede di giudizio di rinvio riassunto in seguito alla ordinanza della Corte di Cassazione n. 8806/24 pubblicata il 3.4.2024, ogni contraria istanza, domanda, eccezione disattesa, così decide:
1. accoglie le domande di e , quali successori di Parte_1 CP_1 Parte_1 limitatamente a quanto riportato in motivazione e, per l'effetto,
2. in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio, sez. distaccate di Gallarate,
n. 1124/13 pubblicata il 23.12.2013; 3. condanna a pagare a e la somma di € CP_2 Parte_1 CP_1
204.000,00;
4. condanna a pagare a e , metà delle spese del CP_2 Parte_1 CP_1 giudizio di primo grado, liquidate nella metà, in complessivi € 7.052,00, nonché metà di quelle giudizio di appello liquidate, nella metà, in complessivi € 4.996,00, nonché metà di quelle dei due giudizi di legittimità, liquidate nella metà, in complessivi € 3.828,00, ciascuno, e di quelle dei due giudizi di rinvio, liquidate nella metà, in complessivi € 4.996,00, ciascuno, il tutto oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge;
5. compensa fra le parti, per la restante metà, le spese di tutti i gradi di giudizio;
6. condanna e a ripetere a quanto ricevuto in Parte_1 CP_1 CP_2 esecuzione della sentenza di primo grado in misura eccedente alle somme da corrispondere in esecuzione della presente sentenza.
Milano, 9.4.2025
IL CONSIGLIERE estensore
Andrea Francesco Pirola
IL PRESIDENTE
Giovanna Ferrero
pagina 11 di 11