CA
Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 02/10/2025, n. 1651 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1651 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 942/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Bologna nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott.ssa Antonella Allegra Consigliere dott.ssa Anna Orlandi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento in grado di appello iscritto al n. R.G. 942/2022 promosso da:
(C.F. nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...], rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giuseppe Della Casa e Leone
Luigi Fiumalbo Spadoni del foro di Ravenna, con domicilio eletto presso i loro indirizzi telematici di posta elettronica;
APPELLANTE nei confronti di
(C.F. ) nata a [...] il [...] ed ivi residente in Parte_2 C.F._2 località Sant'Alberto, via Basilica n. 201, rappresentata e difesa dall'Avv. Anna Prandstraller del foro di Ravenna, con domicilio eletto presso e nel suo studio sito in Ravenna alla via Corrado Ricci n. 29;
APPELLATA
e di
(C.F. ) nata a [...] il [...] e residente a Controparte_1 C.F._3
Milano in Corso Garibaldi n. 104
APPELLATA CONTUMACE
nonché di
(C.F. nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...];
1 APPELLATO CONTUMACE
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza n. 407/2022 del 30 aprile 2022, pubblicata in data 2 maggio
2022, avente ad oggetto mutuo;
CONCLUSIONI: All'udienza del 10 giugno 2025, sostituita dal deposito telematico di note di trattazione scritta, l'appellante previamente dichiarata la non accettazione del contraddittorio Parte_1 sulle domande nuove o modificate della controparte e richiamata ogni deduzione, argomentazione e conclusione rassegnata con lo spiegato atto di appello, previo rigetto di ogni avversa domanda, precisava le sue conclusioni chiedendo: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'appello adita, previo annullamento della sentenza
407/2022 del Tribunale di Forlì, pubblicata in data 02.05.2022 nel giudizio rubricato R.G. 3882/2017, notificata ai fini dell'impugnazione in data 05.05.2022, nei soli punti e nelle sole parti indicate in narrativa e specificamente in punto alla valutazione delle prove documentali offerte dalle parti, all'identificazione del thema decidendum, alla qualificazione delle difese spiegate dalla parte
[...]
, all'accertamento di un credito del nei confronti della Pt_2 Controparte_3 Parte_1 per euro 75.524,55, all'operazione di compensazione tra i crediti ed i debiti riscontrati tra i predetti, I. in via preliminare, confermare la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'impugnata sentenza, già concessa con ordinanza del 19.07.2022 nel procedimento RGC 942/2022 SUB.-1 dall'Adita Corte di
Appello, ricorrendone i presupposti tutti di legge. II. nel merito, preso atto dell'accertamento del credito della SI.ra nei confronti del defunto per euro 30.106,25, così Parte_1 Controparte_3 come contenuto nella sentenza qui impugnata, che non si censura in relazione a tale capo, condannare
, in qualità di erede del defunto , al pagamento di euro 10.035,41, Parte_2 Controparte_3 quale quota di 1/3 del predetto debito, oltre rivalutazione ed interessi, per le motivazioni tutte esposte in narrativa;
III. in subordine, per il caso di mancato accoglimento dei motivi di doglianza che precedono, dichiarare che il credito del defunto accertato dalla sentenza impugnata nei confronti Controparte_3 della SI.ra per euro 45.418,30 è di spettanza della SI.ra per la sola Parte_1 Parte_2 somma di € 15.139,43, o per quella diversa somma ritenuta di giustizia, essendo il residuo di spettanza di e già compartecipi della comunione ereditaria (oggi divisa con Controparte_1 Controparte_2 sentenza n. 92 del 25 febbraio 2025 emessa dal Tribunale di Forlì nel procedimento 2087/2021, passata in giudicato il 31.3.2025 - che si allega). Con vittoria di spese e competenze di lite del doppio grado di giudizio”; l'appellata richiamate tutte le argomentazioni sviluppate nella comparsa di Parte_2 costituzione e risposta depositata in data 13.09.2022, rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.ma
Corte d'Appello di Bologna, respinta ogni contraria istanza, rigettare in ogni sua parte l'appello proposto avverso la sentenza n. 407/2022 emessa dal Tribunale di Forlì nella persona della Dott.ssa Maria Cecilia
2 Branca, pubblicata in data 02.05.2022 e notificata in data 05.05.2022 e, conseguentemente, confermare detta sentenza in ogni sua parte e, pertanto, revocare la sospensione dell'esecutività della stessa concessa con provvedimento in data 19.07.2022. Con vittoria di spese anche del presente grado di giudizio e della fase cautelare, oltre rimborso forfettario 15%, Iva e CPA come per legge”.
LA CORTE udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con atto di citazione ritualmente notificato e depositato in data 23.10.2017, conveniva Controparte_3 in giudizio l'ex moglie al fine di sentire accertare e dichiarare la propria titolarità della Parte_1 somma di euro 80.000,00 prelevata dalla al conto corrente cointestato ai coniugi ed il conseguente Parte_1 obbligo restitutorio della convenuta o, in subordine, sentirla condannare alla restituzione della somma di euro
40.000,00 corrispondente al 50% dell'importo prelevato. A sostegno della propria domanda, CP_3 esponeva che: - nell'anno 2008 egli era coniugato con in regime di separazione dei beni;
i Parte_1 coniugi avevano in precedenza acceso il conto corrente n. 4008249, formalmente cointestato ad entrambi, ma alimentato esclusivamente dai proventi dell'attività lavorativa di quale imprenditore, socio e legale CP_3 rappresentante di Effegibi S.r.l.; - in data 29 aprile 2008 la acquistava un immobile sito in Cesena Parte_1 al fine di svolgere la propria attività di pranoterapeuta, il prezzo di euro 80.000,00 veniva corrisposto dalla medesima ai danti causa tramite due assegni circolari, rispettivamente di euro 50.000,00 e 30.000,00, emessi da Unicredit Banca sul conto corrente n. 4008249 cointestato tra i coniugi;
- dopo la separazione dei coniugi, il prima verbalmente e poi per iscritto, richiedeva alla convenuta la restituzione del “prestito CP_3 personale” di euro 80.000; - la respingeva la richiesta, allegando di essere a sua volta creditrice di Parte_1
CP_3
Ciò premesso, il SI. introduceva dunque il giudizio sulla base dei seguenti motivi: - sebbene la CP_3 cointestazione del conto corrente determini la presunzione di contitolarità delle somme, detta presunzione non
è tuttavia assoluta, ben potendo essere superata da elementi probatori ulteriori, nel caso di specie, il conto corrente era alimentato esclusivamente da come chiaramente evincibile dagli estratti conto;
- doveva CP_3 altresì escludersi la sussistenza dell'animus donandi in capo all'attore, non essendo questo conseguenza immediata della cointestazione del conto corrente;
- in ogni caso sussistevano i presupposti di cui all'art. 2041
c.c. a fronte dell'unicità del fatto causativo del depauperamento e della locupletazione.
Con comparsa depositata il 21.03.2018, si costituiva chiedendo il rigetto dell'avversa Parte_1 domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto e proponendo a sua volta domanda riconvenzionale nei
3 confronti di Più specificamente sosteneva la convenuta assenza di legittimazione ad agire di CP_3
- questi infatti aveva agito ritenendo di essere titolare delle somme, viceversa, dalle movimentazioni CP_3 del conto corrente prodotte dallo stesso attore, risultavano due versamenti di rilevante importo (euro 54.900,00 ed euro 55.206,25) eseguiti in data 28.06.2006 e 10.09.2007, attribuibili alla per un importo totale Parte_1 pari ad euro 110.106,25 -, nullità della citazione, basandosi questa su documentazione di cui veniva data una lettura erronea, parziale e tendenziosa, non potendo ritenersi le somme di cui al conto corrente nella titolarità di nonché la piena operatività della presunzione di contitolarità. UCva inoltre l'insussistenza CP_3 dello schema del prestito personale e, conseguentemente, di qualunque obbligo restitutorio, la prescrizione dell'azione ex art. 2041 c.c. e la sussistenza di un proprio credito nei confronti di posto che il CP_3 predetto, nel corso del giudizio di separazione, si era impegnato a consegnare alla la somma di euro Parte_1
47.251,00, salvo poi distrarre in pochi giorni l'intero saldo attivo del conto corrente. La convenuta avanzava pertanto domanda riconvenzionale volta ad ottenere la restituzione sia di quanto prima riconosciutole come esclusivamente proprio, ovvero la somma di euro 47.251,00, e poi illegittimamente sottrattole dal CP_3 sia di una somma almeno pari ad euro 30.106,25, derivante dalla differenza tra quanto di proprietà della SI.ra per euro 110.106,25, e quanto reclamato oggi dal o, comunque, la cifra che sarà ritenuta Parte_1 CP_3 di giustizia. La proponeva altresì domanda ex art. 96 c.p.c. allegando la mala fede di sia Parte_1 CP_3
a fronte della gravità della condotta processuale tenuta, sia a fronte dei comportamenti vessatori avuti nei confronti dell'ex coniuge e dimostrati dall'instaurazione di plurimi giudizi a suo danno.
All'udienza di prima comparizione svoltasi in data 30.05.2018 erano assegnati alle parti i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. per il deposito delle memorie ivi previste, alla successiva udienza del 18.12.2019 il difensore di dava atto dell'intervenuto decesso del proprio assistito in data 20.07.2019 e il Giudice Controparte_3 istruttore, visto ed applicato l'art. 300 c.p.c., dichiarava l'interruzione del processo.
Con ricorso depositato il 13.03.2020, riassumeva il giudizio così precisando “…l'istante Parte_1 intende riassumere, così come con il presente atto riassume ricorrendone le condizioni di legge, il procedimento sopra indicato nei confronti degli Eredi del defunto signor giusto testamento olografo CP_3
05.09.2014 pubblicato con atto a rogito notaio dr. di Forlì, in data 30.07.2019 ovvero nei confronti Per_1 dei signori: nata a [...] il [...] residente in [...], Corso Garibaldi n. Controparte_1
104 CF;
nato a [...] il [...], residente in [...], C.F._3 Controparte_2
Via Gallo n. 70 CF figli del defunto che hanno accettato espressamente l'eredità del C.F._5 padre ad essi devoluta come da testamento;
, nata a [...] il [...], residente in [...]
Ravenna, Via Basilica n. 201 CF , che ha accettato l'eredità ad essa devoluta come da C.F._2 testamento, con beneficio di
Inventario..”. Insisteva nelle eccezioni e nelle domande già proposte con comparsa di costituzione e risposta.
Si costituiva nel giudizio riassunto erede testamentaria di riportandosi a Parte_2 Controparte_3
4 tutto quanto argomentato, prodotto ed eccepito negli scritti difensivi depositati dalla difesa del CP_3 chiedendo il rigetto di tutte le domande proposte da Si costituivano altresì Parte_1 [...]
e figli di e di i quali dichiaravano di CP_1 Controparte_2 Controparte_3 Parte_1 prestare totale acquiescenza alle domande proposte dalla e di rinunciare alle domande rivolte da Parte_1 nei confronti della medesima, di avere riconosciuto la contitolarità delle somme di cui al conto CP_3 corrente nonché il depauperamento delle somme operato dal padre ai danni della madre e che mai il padre aveva mutuato somme alla madre. Domandavano pertanto “dichiararsi cessata la materia del contendere nei loro confronti e per quanto a loro spettante quali eredi pro-quota del defunto . Alla Controparte_3 successiva udienza svoltasi in data 02.11.2020 vi era delibazione sulle istanze istruttorie e, a fronte dell'opposizione della difesa di rispetto alla richiesta di cessazione della materia del Parte_2 contendere sulla posizione dei fratelli il giudice riservava alla sentenza ogni statuizione sulla CP_3 posizione dei convenuti in riassunzione e La causa veniva istruita, oltre che CP_1 Controparte_2 documentalmente, mediante prova per testi e, all'esito, veniva ritenuta matura per la decisione e rinviata per precisazione delle conclusioni. All'udienza del 10 gennaio 2022 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione, con contestuale concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica. Con sentenza emessa in data 30.04.2022, il Giudice del
Tribunale di Forlì dichiarava cessata la materia del contendere relativamente alla posizione di Controparte_2
e con compensazione delle spese di lite relativamente alla suddetta posizione - osservato Controparte_1 sul punto che né la né la rivolgono nei loro confronti alcuna domanda e che anzi la Parte_1 Pt_2 Parte_1 ha espressamente, nonché impropriamente non trattandosi di rinuncia alla domanda, dichiarato di accettare la richiesta di cessazione della materia del contendere avanzata dai convenuti in riassunzione, con ciò dimostrando di non avere alcun interesse ad ottenere una pronuncia nei confronti dei predetti -, rigettava le eccezioni preliminari sollevate da in ordine alla asserita carenza di legittimazione ad agire Parte_1 del e nullità dell'atto di citazione ex artt. 163 comma 3 n. 4 e 164 comma 4 c.p.c., dichiarava tenuta CP_3
e condannava al pagamento in favore di quale erede testamentaria di Parte_1 Parte_2
della somma di euro 45.418,30 oltre ad interessi legali dalla domanda al saldo, respingeva Controparte_3 le restanti domande - al riguardo, previamente osservato e ritenuto che le somme confluite sul conto corrente sono attribuibili al in via assolutamente prevalente, non sussistendo alcun dubbio circa la sua CP_3 posizione imprenditoriale in Effegibi S.r.l. e sull'assenza di attività lavorativa della e che i due soli Parte_1 versamenti in entrata attribuibili alla er una somma complessiva pari ad euro 110.106,25, derivanti Parte_1
o da somma pervenuta alla medesima per via ereditaria o da corrispettivo ricevuto dalla a seguito Parte_1 dell'alienazione del diritto di un usufrutto su immobile di proprietà esclusiva della stessa, non consentono affatto di ritenere cointestate le somme, anche a fronte dell'esiguità degli stessi valutati in rapporto ai consistenti e continui ingressi in denaro attribuibili al solo per un ammontare di più di euro CP_3
5 1.700.000,00 negli anni in esame e che dunque ne discende il diritto del e oggi dell'erede CP_3 testamentario, di vedersi restituita la somma di euro 80.000, prelevata dalla osservato poi, quanto Parte_1 alla prima domanda riconvenzionale avanzata dalla riassumente volta ad ottenere la restituzione di Parte_1 almeno euro 30.106,25 pari alla differenza tra euro 110.106,25 di cui ai due bonifici di cui si è detto e la somma di euro 80.000,00 richiesta dal e alle eccezioni alla stessa domanda mosse dalla difesa di parte CP_3
che la parte attrice in sede di prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. ha così dedotto Controparte_3
“…..Nel rendiconto bancario relativo all'anno 2007,…, si può notare un ingente versamento effettuato in data
27/11/2007 (Euro 639.446,10 frutto di cessione di quote della Effegibi di proprietà del , nonché, in CP_3 data 05/12/2007, due operazioni in uscita, l'una di Euro 266.054,83 l'altra di Euro 75.524,55 con causale, rispettivamente “disposizione di bonifico a per estinzione totale mutuo” e “disposizione Controparte_3 di bonifico a per estinzione totale mutuo… Tramite la liquidità ottenuta con la cessione di Parte_1 quote della Effegibi, il cui frutto veniva versato nel conto corrente di cui è causa, l'attore estingueva totalmente il proprio mutuo nonché quello intestato alla moglie, liberandosi dagli oneri relativi, gravanti esclusivamente su di lui, quale unico produttore di reddito della famiglia. Ora considerato che dall'anno 2003 al 05/12/2007
(data dell'estinzione totale di entrambi i mutui) le rate degli stessi venivano pagate esclusivamente dal
come detto unico produttore di reddito in famiglia, è evidente che l'ammontare complessivo delle CP_3 rate pagate dall'attore per onorare gli obblighi facenti capo alla convenuta, sommato alla cifra di Euro
75.524,55, determini un complessivo ben superiore all' ammontare dei due versamenti che la
Parte_1 rivendica come di propria esclusiva provenienza, vanificando evidentemente qualsiasi pretesa svolta da parte convenuta in via riconvenzionale…” e che in sostanza parte ora ha eccepito che le somme CP_3 Pt_2 di cui ai versamenti eseguiti dalla poste a base della domanda riconvenzionale non siano in realtà a
Parte_1 questa da riconoscere neppure in compensazione, a fronte dell'avvenuto pagamento da parte di delle CP_3 rate di un mutuo intestato alla dell'estinzione sempre da parte di di detto mutuo, ritenuto
Parte_1 CP_3 che si tratti di difesa ammissibile (a differenza di quanto eccepito dalla difesa della , avente la
Parte_1 sostanziale funzione di replicare all'avversa domanda riconvenzionale e che la somma di euro 110.106,25 è di esclusiva titolarità di avendo la medesima fornito prova della natura di beni personali di
Parte_1 dette somme, ritenuto che tale somma dunque deve sì essere attribuita alla ma posta in
Parte_1 compensazione con la somma che ha corrisposto per l'estinzione del mutuo della stessa CP_3 Parte_1 pari ad euro 75.524,55 (non vi è contestazione sull'estinzione del mutuo) e che tenuto anche conto dell'obbligo di restituzione dell'importo di euro 80.000 ne discende un credito di per euro 45.418,00, Parte_2 considerato infine che non può trovare accoglimento la domanda riconvenzionale proposta dalla e volta Pt_2
a vedersi restituita la somma di euro 47.251,00, non essendovi stato alcun riconoscimento di debito da parte del durante la separazione dalla moglie, per trattarsi di un tentativo di definire bonariamente la CP_3 vicenda - e dichiarava tenuta e condannava alla rifusione in favore di quale Parte_1 Parte_2
6 erede testamentaria di della somma di euro 7.254,00 a titolo di compenso professionale, Controparte_3 oltre ad oneri di legge.
2.- Con appello ritualmente notificato e depositato in data 21.05.2022, la SI.ra ha Parte_1 impugnato detta sentenza chiedendone la pressoché integrale riforma, in particolare, laddove la riassumente e originaria convenuta è stata condannata al pagamento in favore di della somma di euro Parte_2
45.418,30, oltre ad interessi legali dalla domanda al saldo e alla rifusione in favore della stessa delle Pt_2 spese di lite. Ad avviso dell'appellante, la pronuncia del Tribunale di Forlì, oltre ad essere affetta da erronea valutazione delle prove documentali offerte dalle parti, sarebbe viziata da palese violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato ex art. 112 c.p.c., per avere statuito ultra petita sulle domande dell'allora parte attrice, nonché da violazione degli artt. 588 e 757 c.c., nella parte in cui attribuisce il presunto credito accertato in capo al defunto tutto ed integralmente alla sola erede Controparte_3 Parte_2
e per tali motivi andrebbe riformata. Lamenta in primo luogo la erronea valutazione della prova Parte_1 documentale;
il Tribunale avrebbe infatti condannato la convenuta a corrispondere alla la somma di Pt_2 euro 45.418,30 muovendo da due considerazioni entrambe fallaci e viziate da una errata valutazione delle prove offerte dalle parti ovvero che il abbia estinto per conto della un mutuo contratto da CP_3 Parte_1 quest'ultima per ottenere la liquidità necessaria alla ristrutturazione dell'allora casa coniugale, desumendo ciò dalla lettura del doc. n. 7 allegato all'atto di citazione, il quale riporta un versamento in uscita dal conto cointestato per euro 75.524,55 con causale “disposizione di bonifico a per estinzione totale Parte_1 mutuo” e che avendo la SI.ra prelevato dal conto corrente cointestato la somma di euro 80.000,00, Parte_1
a fronte del versamento sullo stesso della somma di euro 110.106,25, la differenza di euro 30.106,25, ulteriormente di esclusiva spettanza della andrebbe compensata con il debito di quest'ultima nei Parte_1 confronti del per euro 75.524,55, con il risultato di riconoscerla comunque debitrice della residua CP_3 somma di euro 45.418,30. Trattasi di conclusione che non trova giustificazione alcuna negli atti di causa.
UC in primis l'appellante che la documentazione in oggetto è stata oggetto di precisa e puntuale contestazione da parte della difesa di parte convenuta - riassumente nel corso del giudizio di primo grado, laddove si è evidenziato che la mera lettura degli estratti conto non consente di acquisire alcuna certezza in ordine alla effettiva titolarità delle provviste e delle rimesse confluite sul conto corrente e ciò anche in considerazione della natura stessa dei documenti prodotti che, come ritualmente eccepito in primo grado, sono costituiti non dagli estratti conto dal momento dell'apertura del conto cointestato bensì, al fine di colmare la carenza probatoria, da fogli excel unilateralmente redatti e prodotti senza fornire prova alcuna dell'effettività dei versamenti. In secondo luogo fa rilevare la che, nel corso del giudizio di primo grado, più volte Parte_1 aveva contestato la circostanza, introdotta dalla difesa solo in sede di prima memoria istruttoria, CP_3 secondo cui quest'ultimo avrebbe estinto per conto della prima un presunto mutuo di euro 75.524,55: innanzitutto, era stata eccepita la tardività dell'allegazione avversaria, trattandosi di circostanza di fatto
7 introdotta con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 1) c.p.c., dedicata alla sola precisazione delle domande già proposte negli atti introduttivi, di cui, per converso, non vi era alcuna traccia in atto di citazione;
in secondo luogo era stata contestata in radice l'esistenza di un tale mutuo, di cui la controparte non avrebbe mai fornito prova alcuna. Più specificamente, il movimento contabile richiamato dal Tribunale a dimostrazione dell'esistenza di tale mutuo non costituirebbe affatto operazione di estinzione di un mutuo ma mero trasferimento di fondi da un conto all'altro. Invero, la controparte mai avrebbe specificato con chi, quando e per quale ammontare un simile mutuo sia stato contratto, così come non ha mai prodotto alcuna documentazione giustificativa. Non corretta ed errata sarebbe dunque la sentenza nella parte in cui riconosce che la somma di euro 75.524,55 oggetto del movimento contabile in uscita dello 05.12.2007 di cui agli estratti conto versati in atti è stata attribuita alla er l'estinzione di un mutuo a lei presuntivamente intestato. Parte_1
Con il secondo motivo di gravame, si duole di una errata qualificazione da parte del Giudice Parte_1 di primo grado delle difese avversarie con intrinseca contraddittorietà nonché di una violazione dell'art. 112
c.p.c. ovvero del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato. Più precisamente, deduce l'appellante come la controversia davanti al Tribunale di Forlì sia stata introdotta dal al solo fine di CP_3 vedere riconosciuto il proprio diritto alla restituzione da parte della ex moglie della somma di euro 80.000,00, prelevata dal conto corrente a loro cointestato - tutto l'atto di citazione è fondato su tale assunto e la domanda formulata è precisa e circoscritta solo a tale aspetto. Osserva poi la ome lo stesso Tribunale di Forlì Parte_1 abbia riconosciuto la legittimità di tale prelievo, riconoscendo anzi che la fosse legittimata a Parte_1 prelevare dal conto corrente cointestato fondi fino alla concorrenza di euro 110.1056, 25 - afferma infatti il
Giudice di primo grado che “la somma di euro 110.106,25 è di esclusiva titolarità di , Parte_1 statuizione, questa, che parte appellante ritiene esente da censure e quindi non oggetto di impugnazione.
Secondo l'appellante, erra invece il Giudice di primo grado laddove ha ritenuto di porre in compensazione il residuo delle provviste di esclusiva pertinenza della SI.ra ovvero euro 30.106,25 con la somma di Parte_1 euro 75.524,55 di cui alla pretesa estinzione del mutuo. Una siffatta operazione di compensazione deriverebbe da due errori in iudicando posto che il Tribunale avrebbe implicitamente ritenuto che controparte abbia spiegato separata domanda di restituzione della somma di euro 75.524,55 o una più generica domanda di riaccertamento dell'effettivo saldo del rapporto dare - avere tra gli ex coniugi e rispetto CP_3 Parte_1 al conto cointestato, domande queste invero mai formulate dalla difesa così riqualificando una mera CP_3 difesa in una vera e propria reconventio reconventionis, in quanto, in buona sostanza e con una statuizione non compatibile con quanto affermato alla pagina 13 della sentenza laddove si è affermato trattarsi di mera difesa, dunque ammissibile, il giudice ha ritenuto di pronunciarsi sulla debenza o meno della somma di euro
75.524,55. Nessuna domanda il avrebbe mai spiegato in relazione alla predetta somma e dunque tale CP_3 importo non avrebbe potuto essere preso in considerazione dal Tribunale per rideterminare i rapporti di dare- avere tra i coniugi. Il Tribunale, pur non avendo compiuto alcun accertamento in relazione alla somma di euro
8 75.524,55, posto che la stessa non era oggetto di alcuna effettiva domanda, l'avrebbe surrettiziamente impiegata per procedere a compensazione con quanto riconosciuto di spettanza della Pur avendo Parte_1 espressamente qualificato la circostanza dell'estinzione del mutuo quale semplice difesa, dunque ammissibile, il Tribunale avrebbe poi ritenuto di porre in compensazione la somma di euro 75.524,55 con quanto di spettanza esclusiva della incorrendo oltre che in un'evidente contraddittorietà di pronuncia anche Parte_1 in una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Quale terzo motivo di appello, senza recesso alcuno dai precedenti motivi di doglianza e in via subordinata rispetto a questi, deduce parte appellante erroneità dell'attribuzione della totalità del credito accertato a . Il testamento lasciato Parte_2 da reca espressamente l'istituzione della quale erede per 1/3 del patrimonio Controparte_3 Parte_2 del defunto, di talché il Tribunale, accertato erroneamente il credito in questione, avrebbe dovuto comunque attribuire alla stessa la sola quota a lei spettante in quanto erede, ossia euro 15.139,43, anzi, più correttamente il Tribunale avrebbe dovuto attribuire il credito accertato di spettanza del defunto alla Controparte_3 comunione ereditaria composta dai SI.ri , e , nell'ambito Controparte_1 Controparte_2 Parte_2 della quale successivamente sarebbero state composte le rispettive quote. Del tutto erronea, per avere violato gli artt. 588 e 777 c.c. oltre che ingiustificata si rivela, pertanto, ad avviso della la statuizione del Parte_1
Tribunale, ove si legge: “Dunque, conclusivamente deve essere riconosciuta ad la somma di Parte_2
Euro 80.000,00 oltre a quella di Euro 75.524,55, per un totale di Euro 155.524,55. Viceversa deve essere riconosciuta alla la somma di Euro 110.106,25; ne discende dunque un credito di Parte_1 Parte_2 per Euro 45.418,30”. Ciò in quanto il diritto erroneamente accertato dal Tribunale era stato fatto originariamente valere dal e, pertanto, all'esito del giudizio, esso si configura quale credito jure CP_3 hereditatis, ossia da riconoscere al personalmente e, a seguito del decesso di quest'ultimo, ai suoi CP_3 successori in ragione della devoluzione ereditaria. La sentenza di primo grado ha invece attribuito il diritto di credito accertato alla sola , quasi che la stessa avesse fatto valere jure proprio quello che è, Parte_2 invero, un diritto dell'eredità.
Tanto dedotto, l'appellante chiede alla Corte, previo annullamento della sentenza n. Parte_1
407/2022 del Tribunale di Forlì, nei soli punti e nelle sole parti indicate in narrativa e specificamente in punto alla valutazione delle prove documentali offerte dalle parti, all'identificazione del thema decidendum, alla qualificazione delle difese spiegate dalla parte , all'accertamento di un credito del Parte_2 CP_3
nei confronti della per euro 75.524,55, all'operazione di compensazione tra i
[...] Parte_1 crediti ed i debiti riscontrati tra i predetti, di:
● In via preliminare, disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'impugnata sentenza, ricorrendo entrambi i presupposti del fumus e del periculum;
● Nel merito, preso atto dell'accertamento del credito di nei confronti del defunto Parte_1 CP_3
per euro 30.106,25, così come contenuto nella sentenza impugnata, che non si censura in relazione
[...]
9 a tale capo, condannare , in qualità di erede del defunto , al pagamento di Parte_2 Controparte_3 euro 10.035,41, quale quota di 1/3 del predetto debito, per le motivazioni tutte esposte in narrativa;
● In subordine, per il caso di mancato accoglimento dei motivi di doglianza che precedono, dichiarare che il credito del defunto accertato dalla sentenza impugnata nei confronti di Controparte_3 Parte_1 per euro 45.418,30 è da attribuirsi per intero alla comunione ereditaria di cui fanno parte i convenuti
[...]
, e , per la quota di 1/3 per ciascuno, con conseguenza spettanza a Pt_2 Controparte_4 Controparte_2 favore della prima della sola somma di euro 15.139,43.
Con vittoria di spese e competenze di lite del doppio grado di giudizio.
3.- Con ordinanza resa in data 19.07.2022 nel sub-procedimento instaurato a seguito della istanza preliminare di volta ad ottenere la sospensiva della pronuncia gravata, la Corte, ritenuti meritevoli di Parte_1 approfondimento i motivi dell'appello riguardanti la determinazione del thema decidendum ed il quantum debeatur, e considerato che l'avere accettato l'eredità di con beneficio Parte_2 Controparte_3
d'inventario rendesse, peraltro, anche concreto il prospettato periculum, sospendeva l'efficacia esecutiva della sentenza emessa dal Tribunale di Forlì in data 30.04.2022
4.- Con comparsa di risposta depositata il 13 settembre 2022, si è regolarmente costituita l'appellata Parte_2 contestando partitamente ogni deduzione e richiesta avversaria e domandando il rigetto dell'appello
[...] proposto dalla in quanto infondato in fatto ed in diritto. Più specificamente, deduce Parte_1 Parte_2 in ordine al primo motivo di gravame come il Giudice di prime cure, diversamente da quanto affermato dall'appellante, abbia correttamente valutato le prove documentali prodotte da parte in particolare CP_3 al fine di chiarire la situazione del conto corrente cointestato. Invero il Tribunale avrebbe applicato la consolidata giurisprudenza che ritiene superabile la presunzione di contitolarità con ogni mezzo, attraverso presunzioni semplici purché gravi, precise e concordanti. L'originario attore produceva, a sostegno CP_3 della domanda, gli estratti conto del c.c. cointestato dallo 01.01.2002 allo 01.01.2008 e, solo ad ausilio del
Giudice e a fini riassuntivi, produceva altresì foglio Excel che, sommando le varie voci, forniva un calcolo delle provviste provenienti dal pari a circa euro 1.700.000,00. A tale risultato il Giudice avrebbe CP_3 potuto pervenire autonomamente mediante la somma delle operazioni in entrata attribuibili al e CP_3 documentate dagli estratti conto e ciò tramite operazione matematica analoga a quella effettuata da parte attrice. Tali produzioni, unitamente alla qualità di imprenditore del e all'assenza di redditi della CP_3
sono state correttamente ritenute dal Giudice circostanze del tutto sufficienti al superamento della Parte_1 presunzione suddetta, in quanto integranti presunzioni gravi, precise e concordanti. Invero l'appellante ha contestato tale assunto unicamente facendo leva sui due versamenti effettuati dalla (per un totale di Parte_1 euro 110.106,25) e relativi a beni ereditari, invocando per ciò solo l'impossibilità del superamento della presunzione di contitolarità del conto corrente. Ad avviso della correttamente il Giudice, una volta Pt_2 accertata la grandissima sproporzione tra gli apporti riferibili al e quelli riferibili alla CP_3 Parte_1
10 avrebbe applicato il criterio della “assoluta prevalenza” in luogo di quello della “assoluta riconducibilità”, individuato dalla prevalente giurisprudenza così affermando che le somme confluite sul conto corrente fossero da riferire “in via assolutamente prevalente” al CP_3
Allo stesso modo, nuovamente con ragionamento corretto e condivisibile, il Giudice di prime cure avrebbe ritenuto ammissibile l'introduzione, in prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. di parte CP_3
l'argomento riguardante l'uscita per euro 75.524,55 con causale “disposizione di bonifico a Parte_1 per estinzione totale mutuo” in quanto avente la “sostanziale funzione di replicare all'avversa domanda riconvenzionale”. In primo luogo, l'introduzione di tale elemento in prima memoria difensiva risulterebbe determinato, secondo la prospettazione di parte appellata, dalla necessità difensiva introdotta da controparte con domanda riconvenzionale e, conseguentemente, si tratterebbe di allegazione del tutto ammissibile e, come tale, utilizzabile dal Giudice onde emettere sentenza sull'originaria e unica domanda attorea avente ad oggetto la somma utilizzata dalla per l'acquisto dell'immobile in via esclusiva. Parte_1
In secondo luogo, evidenzia la come del tutto ininfluenti e pretestuose siano le doglianze di parte avversa Pt_2 circa la mancata prova dell'esistenza o meno del mutuo intestato alla indicato nella causale in Parte_1 quanto ciò che assumerebbe rilievo è che in data 05.12.2007, quando i coniugi erano ancora affiatati e formavano una solida coppia, per cui non sussisteva nessun motivo di “falsificare” la causale, vi fu un'operazione in uscita pari alla cifra suddetta a favore dell'appellante e, pertanto, indirizzata a suo esclusivo vantaggio. Parimenti infondato si rivela, secondo l'appellata, anche il secondo motivo di gravame.
Correttamente il Giudice del Tribunale di Forlì avrebbe inquadrato l'introduzione dell'argomento della somma di euro 75.524,55 quale eccezione al contenuto della domanda riconvenzionale proposta, costituendosi, dalla e, in quanto tale, ammissibile e tempestivo. Parte_1
La censura di “ultra petitionem”, dunque, ad avviso dell'appellata, va disattesa in quanto sarebbe indiscutibile come, stante l'allargamento delle questioni da esaminare introdotto dalla riconvenzionale avversaria, il
Giudice di primo grado abbia valutato l'argomentazione relativa alla somma in uscita a vantaggio della quale legittima e tempestiva difesa e non certo domanda nuova estranea al giudizio ed abbia, Parte_1 conseguenzialmente, effettuato le richieste compensazioni tra le “partite” in gioco.
Privo di pregio risulta infine il terzo motivo di appello proposto dalla UC , Parte_1 Parte_2 infatti, come, in tema di comunione ereditaria, valga il principio per cui il diritto di ciascun partecipante investe la cosa comune nella sua interezza, il singolo è quindi legittimato ad esercitare le azioni a vantaggio della cosa comune, senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti degli altri partecipanti, per cui ogni coerede può agire per ottenere la riscossione dell'intero credito. La pronuncia sul diritto comune, fatto valere da un solo coerede, spiega i propri effetti riguardo a tutte le parti interessate, mentre i rapporti patrimoniali interni tra coeredi restano estranei all'ambito di tutela del diritto azionato, incidendo tutt'al più sulle operazioni divisionali. Nel caso che occupa, il Giudice di primo grado avrebbe correttamente assegnato il credito accertato
11 ad in quanto unico erede diligente che ha legittimamente esercitato l'azione nell'interesse Parte_2 dell'intera comunione ereditaria.
La parte appellata chiede quindi alla Corte, respinta ogni contraria istanza, di:
● rigettare in ogni sua parte l'appello proposto avverso la sentenza n. 407/2022 emessa dal Tribunale di Forlì nella persona della Dott.ssa Maria Cecilia Branca, pubblicata in data 02.05.2022 e, conseguentemente, confermare detta sentenza in ogni sua parte, revocando pertanto la sospensione dell'esecutività della stessa concessa con provvedimento in data 19.07.2022;
Con vittoria di spese ed onorari anche del presente grado di giudizio.
5.- All'udienza dell'11.10.2022 sostituita dal deposito telematico di note di trattazione scritta, le parti si sono riportate ai rispettivi atti e alle istanze e conclusioni ivi formulate, chiedendo fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni e la Corte, con ordinanza resa il 16.10.2022, ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni. All'udienza allo scopo fissata e da ultimo svoltasi in data 10.06.2025 in modalità cartolare, dopo alcuni rinvii al fine di verificare la regolarità della notifica dell'atto di citazione in appello a Controparte_1
e e dichiarata la contumacia dei predetti appellati, le parti hanno precisato le rispettive Controparte_2 conclusioni come riportate in epigrafe e la causa è stata trattenuta in decisione, concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi.
6.- Ciò premesso in ordine allo svolgimento del processo e passando al merito, reputa la Corte che i primi due motivi di gravame proposti da possano essere esaminati congiuntamente, afferendo Parte_1 entrambi, il primo solo in parte, alla ammissibilità, qualificazione e valore da attribuire all'argomento introdotto con la prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. dall'attore Orbene, giova Controparte_3 osservare in primo luogo che la controversia decisa con la sentenza oggi impugnata era stata introdotta dal al fine di vedere riconosciuto il proprio diritto alla restituzione da parte della ex moglie CP_3 [...] della somma di euro 80.000,00 prelevata da quest'ultima, per acquistare un immobile, dal conto Parte_1 corrente a loro cointestato. L'intero atto di citazione è fondato su tale tema e la domanda formulata è circoscritta a questo unico aspetto, seppur alternativamente declinato in termini di restituzione di prestito, di pagamento o di arricchimento senza causa. Costituendosi, la domanda il rigetto della domanda Parte_1 attorea, avanzando domanda riconvenzionale volta ad ottenere la condanna di parte attrice al pagamento in suo favore della somma di euro 47.251,00 asseritamente riconosciuta come dovuta alla moglie nel corso del procedimento di separazione e della somma di euro 30.106,25 derivante dalla differenza tra quanto di proprietà esclusiva della moglie e l'importo di euro 80.000 oggetto di prelievo. Al riguardo, il Giudice di prime cure ha riconosciuto sostanzialmente la legittimità di detto prelievo ad opera della anzi, la sentenza gravata Parte_1 ha vieppiù riconosciuto come la ex moglie fosse legittimata a prelevare dal conto corrente cointestato fondi sino alla concorrenza di euro 110.106,25, posto che tale importo derivava da due versamenti di somme, pari, il primo, ad euro 54.900,00 ed il secondo ad euro 55.206,25 esclusivamente riferibili alla - alla Parte_1
12 pagina 13 della sentenza si legge infatti: “La somma di euro 110.106,25 è di esclusiva titolarità di
[...]
. Affermata l'attribuibilità, in via assolutamente prevalente, delle somme confluite sul conto Parte_1 corrente al e tenuto conto del prelievo da parte della della somma di euro 80.000,00, ne CP_3 Parte_1 discenderebbe un credito in favore della odierna appellante di euro 30.106,25. Tale punto della pronuncia del
Tribunale di Forlì non risulta oggetto di contestazione alcuna da parte della e dalla Come
Parte_1 Pt_2 già detto sopra, con la prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., evidentemente al fine di “difendersi” dalla riconvenzionale spiegata dalla e “paralizzare” la sua richiesta di pagamento, il allegava
Parte_1 CP_3 di avere estinto per conto della moglie un presunto mutuo di euro 75.542,55, come desumibile dall'estratto conto versato in atti, che, in data 05.12.2007, registra una operazione in uscita pari appunto ad euro 75.524,55 con causale “disposizione di bonifico a per estinzione totale mutuo”. Nelle conclusioni di
Parte_1 detta memoria, l'attore si riportava alle conclusioni di cui all'atto introduttivo e domandava il rigetto delle avverse domande riconvenzionali. Analogamente, in sede di precisazione delle conclusioni, la quale Pt_2 erede con beneficio di inventario del concludeva come da comparsa di costituzione in riassunzione CP_3 chiedendo rigettarsi le domande riconvenzionali formulate ai n. 6 e 7 delle conclusioni di cui al ricorso in riassunzione in quanto infondate in fatto ed in diritto nonché la condanna di al
Parte_1 pagamento/restituzione, a favore di , della cifra di euro 80.000,00 di cui al prestito personale Controparte_3 concluso tra i coniugi, in subordine, accertata l'assenza della causa giustificatrice dell'arricchimento di in danno dell'attore, indennizzarsi il medesimo della corrispondente diminuzione
Parte_1 patrimoniale quantificata in euro 80.000,00, oltre agli interessi legali maturati dal 29.04.2008, in ulteriore subordine, nella denegata ipotesi di rigetto delle delineate domande, condannarsi la al
Parte_1 pagamento/restituzione della cifra di euro 40.000,00 corrispondente alla metà di quanto da quest'ultima prelevato per l'acquisto dello studio di pranoterapia e in danno dell'attore. Come risulta dall'analisi delle sopra riportate domande e conclusioni, mai il e, per esso, successivamente, l'erede hanno CP_3 Parte_2 domandato la condanna di al pagamento della somma di euro 75.524,55, insistendo per il
Parte_1 rigetto delle riconvenzionali avanzate dalla stessa proprio in forza dell'asserita estinzione di mutuo in favore della ex moglie. In virtù di quanto sopra illustrato, la sentenza del Tribunale di Forlì risulta dunque erronea nella parte in cui ha ritenuto di porre in compensazione il residuo delle provviste di esclusiva pertinenza della detratto quanto dalla stessa prelevato, ovvero euro 30.106,25, con la somma di euro 75.524,55. Una
Parte_1 siffatta operazione di compensazione deriva da un duplice ordine di ragionamenti non condivisibile. Il
Tribunale ha evidentemente ritenuto che avesse formulato separata domanda di Controparte_3 restituzione della somma di euro 75.524,55 o una più generica domanda di riaccertamento dell'effettivo saldo del rapporto dare-avere tra gli ex coniugi rispetto al conto cointestato, domande, queste, invero mai avanzate dalla difesa Ancora, il Giudice di primo grado ha di fatto riqualificato una mera difesa (il che non è CP_3 come si dirà in seguito) in una vera e propria reconventio reconventionis, atteso che, in buona sostanza, e con
13 statuizione non compatibile con quanto affermato alla pagina 13 della stessa sentenza - “Si sottolinea che si tratta di difesa ammissibile (a differenza di quanto eccepito dalla difesa della , che ha la sostanziale Parte_1 funzione di replicare all'avversa domanda riconvenzionale” -, ha ritenuto di dovere pronunciarsi sulla debenza o meno della somma di euro 75.524,55 da parte della in favore del giungendo a Parte_1 CP_3 condannare la riassumente al pagamento della differenza tra la somma derivante dalla asserita estinzione del mutuo e l'importo di euro 30.106,25 di sua esclusiva spettanza. A conforto di ciò, è la stessa parte appellata a dare atto, alla pagina 7 della comparsa di costituzione, di avere allegato la circostanza dell'avvenuta estinzione del mutuo al fine di “contrastare le richieste riconvenzionali” e vederle respinte, senza, lo si ribadisce, richiedere la condanna della controparte al pagamento di alcuna somma in relazione a tale asserito mutuo.
Orbene, osserva la Corte come la difesa e poi mai abbiano spiegato una reconventio CP_3 Pt_2 reconventionis tale da giustificare la condanna della al pagamento della somma derivante dalla Parte_1 compensazione tra l'importo portato dal bonifico dello 05.12.2007 per estinzione mutuo e la provvista di euro
30.106,25 di titolarità esclusiva della ex moglie, domanda che, in ogni caso, sarebbe stata del tutto tardiva in quanto formulata solo con la prima memoria ex art. 183 comma 6. Ma vi è di più. A ben guardare la difesa allegando con tale memoria la circostanza dell'eccepita estinzione di un mutuo in favore della CP_3 al fine di “paralizzare” la riconvenzionale da questa spiegata, viene di fatto ad allegare un fatto Parte_1 nuovo, a formulare una eccezione di compensazione al fine appunto di vedere rigettate le domande riconvenzionali della controparte. Trattasi anche qui di eccezione tardiva, posto che l'art. 183 comma 5 c.p.c., nella versione applicabile ratione temporis alla causa in esame, prevede espressamente che all'udienza fissata per la prima comparizione delle parti e la trattazione “l'attore può proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto”. Il avrebbe CP_3 dovuto dunque proporre una simile eccezione nel corso della prima udienza svoltasi in data 30.05.2028 il che, come può desumersi dal verbale di udienza, non è avvenuto. Meritano dunque accoglimento il primo ed il secondo motivo di gravame per le ragioni sopra illustrate. Assorbito evidentemente il terzo motivo di appello.
Ne deriva che, essendo non contestata la titolarità esclusiva in capo all'odierna appellante della somma di euro
30.106,25 e risultando tardiva l'eccezione di compensazione avanzata dal in riforma dell'impugnata CP_3 sentenza, l'appellata quale erede con beneficio di inventario per la quota di un terzo, deve Parte_2 essere dichiarata tenuta e condannata al pagamento in favore di di euro 10.035,41 oltre ad Parte_1 interessi legali dalla domanda al saldo. Non compete invece alla predetta la rivalutazione monetaria. Il creditore di una obbligazione di valuta, il quale intenda ottenere il ristoro del pregiudizio da svalutazione monetaria, ha, infatti, l'onere di domandare il risarcimento del "maggior danno" ai sensi dell'art. 1224, secondo comma, cod. civ., e non può limitarsi a domandare semplicemente la condanna del debitore al pagamento del capitale e della rivalutazione, non essendo quest'ultima una conseguenza automatica del ritardato adempimento delle obbligazioni di valuta (vedi Cassazione civile, Sez. Un. n. 5743 del 23.03.20215).
14 Le spese di lite di primo e secondo grado, in applicazione del principio della soccombenza, sono poste a carico dell'appellata e si liquidano nel dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. n. 55 del Parte_2
10.03.2014, così come aggiornati dal D.M. n. 147/2022, avuto riguardo al valore della controversia, all'attività difensiva concretamente espletata, all'assenza di attività istruttoria in sede di appello, nonché al livello di complessità delle questioni trattate (scaglione di valore da € 26.001,00 ad € 52.000,00, importo medio per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale quanto al primo grado, importo medio per le fasi di studio, introduttiva e decisionale per il secondo grado). Le spese processuali sono invece compensate nei confronti degli appellati contumaci.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone, in riforma della sentenza n. 407/2022 del Tribunale di Forlì:
I- ACCOGLIE l'appello proposto da e, per l'effetto, previo accertamento di un Parte_1 credito di nei confronti del defunto per € 30.106,25, CONDANNA Parte_1 Controparte_3
, in qualità di erede con beneficio di inventario di per la quota di un Parte_2 Controparte_3 terzo, al pagamento in favore di della somma di € 10.035,41 oltre ad interessi legali Parte_1 dalla domanda al saldo;
III- CONDANNA l'appellata alla rifusione, in favore di delle spese di Parte_2 Parte_1 lite che si liquidano per il primo grado in € 7.616,00 per compenso professionale, oltre al 15% rimborso forfettario spese generali, C.P.A. ed IVA come per legge, e per il secondo grado in € 804,00 per spese e in € 6.946,00 per compenso professionale, oltre ad oneri di legge;
IV- COMPENSA le spese tra l'appellante e gli appellati contumaci e;
Controparte_1 Controparte_2
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello di Bologna in data 30.09.2025.
Il Presidente
(Dott. Giuseppe De Rosa)
Il Consigliere est. (Dott.ssa Anna Orlandi)
15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Bologna nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott.ssa Antonella Allegra Consigliere dott.ssa Anna Orlandi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento in grado di appello iscritto al n. R.G. 942/2022 promosso da:
(C.F. nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...], rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giuseppe Della Casa e Leone
Luigi Fiumalbo Spadoni del foro di Ravenna, con domicilio eletto presso i loro indirizzi telematici di posta elettronica;
APPELLANTE nei confronti di
(C.F. ) nata a [...] il [...] ed ivi residente in Parte_2 C.F._2 località Sant'Alberto, via Basilica n. 201, rappresentata e difesa dall'Avv. Anna Prandstraller del foro di Ravenna, con domicilio eletto presso e nel suo studio sito in Ravenna alla via Corrado Ricci n. 29;
APPELLATA
e di
(C.F. ) nata a [...] il [...] e residente a Controparte_1 C.F._3
Milano in Corso Garibaldi n. 104
APPELLATA CONTUMACE
nonché di
(C.F. nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...];
1 APPELLATO CONTUMACE
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza n. 407/2022 del 30 aprile 2022, pubblicata in data 2 maggio
2022, avente ad oggetto mutuo;
CONCLUSIONI: All'udienza del 10 giugno 2025, sostituita dal deposito telematico di note di trattazione scritta, l'appellante previamente dichiarata la non accettazione del contraddittorio Parte_1 sulle domande nuove o modificate della controparte e richiamata ogni deduzione, argomentazione e conclusione rassegnata con lo spiegato atto di appello, previo rigetto di ogni avversa domanda, precisava le sue conclusioni chiedendo: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'appello adita, previo annullamento della sentenza
407/2022 del Tribunale di Forlì, pubblicata in data 02.05.2022 nel giudizio rubricato R.G. 3882/2017, notificata ai fini dell'impugnazione in data 05.05.2022, nei soli punti e nelle sole parti indicate in narrativa e specificamente in punto alla valutazione delle prove documentali offerte dalle parti, all'identificazione del thema decidendum, alla qualificazione delle difese spiegate dalla parte
[...]
, all'accertamento di un credito del nei confronti della Pt_2 Controparte_3 Parte_1 per euro 75.524,55, all'operazione di compensazione tra i crediti ed i debiti riscontrati tra i predetti, I. in via preliminare, confermare la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'impugnata sentenza, già concessa con ordinanza del 19.07.2022 nel procedimento RGC 942/2022 SUB.-1 dall'Adita Corte di
Appello, ricorrendone i presupposti tutti di legge. II. nel merito, preso atto dell'accertamento del credito della SI.ra nei confronti del defunto per euro 30.106,25, così Parte_1 Controparte_3 come contenuto nella sentenza qui impugnata, che non si censura in relazione a tale capo, condannare
, in qualità di erede del defunto , al pagamento di euro 10.035,41, Parte_2 Controparte_3 quale quota di 1/3 del predetto debito, oltre rivalutazione ed interessi, per le motivazioni tutte esposte in narrativa;
III. in subordine, per il caso di mancato accoglimento dei motivi di doglianza che precedono, dichiarare che il credito del defunto accertato dalla sentenza impugnata nei confronti Controparte_3 della SI.ra per euro 45.418,30 è di spettanza della SI.ra per la sola Parte_1 Parte_2 somma di € 15.139,43, o per quella diversa somma ritenuta di giustizia, essendo il residuo di spettanza di e già compartecipi della comunione ereditaria (oggi divisa con Controparte_1 Controparte_2 sentenza n. 92 del 25 febbraio 2025 emessa dal Tribunale di Forlì nel procedimento 2087/2021, passata in giudicato il 31.3.2025 - che si allega). Con vittoria di spese e competenze di lite del doppio grado di giudizio”; l'appellata richiamate tutte le argomentazioni sviluppate nella comparsa di Parte_2 costituzione e risposta depositata in data 13.09.2022, rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.ma
Corte d'Appello di Bologna, respinta ogni contraria istanza, rigettare in ogni sua parte l'appello proposto avverso la sentenza n. 407/2022 emessa dal Tribunale di Forlì nella persona della Dott.ssa Maria Cecilia
2 Branca, pubblicata in data 02.05.2022 e notificata in data 05.05.2022 e, conseguentemente, confermare detta sentenza in ogni sua parte e, pertanto, revocare la sospensione dell'esecutività della stessa concessa con provvedimento in data 19.07.2022. Con vittoria di spese anche del presente grado di giudizio e della fase cautelare, oltre rimborso forfettario 15%, Iva e CPA come per legge”.
LA CORTE udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con atto di citazione ritualmente notificato e depositato in data 23.10.2017, conveniva Controparte_3 in giudizio l'ex moglie al fine di sentire accertare e dichiarare la propria titolarità della Parte_1 somma di euro 80.000,00 prelevata dalla al conto corrente cointestato ai coniugi ed il conseguente Parte_1 obbligo restitutorio della convenuta o, in subordine, sentirla condannare alla restituzione della somma di euro
40.000,00 corrispondente al 50% dell'importo prelevato. A sostegno della propria domanda, CP_3 esponeva che: - nell'anno 2008 egli era coniugato con in regime di separazione dei beni;
i Parte_1 coniugi avevano in precedenza acceso il conto corrente n. 4008249, formalmente cointestato ad entrambi, ma alimentato esclusivamente dai proventi dell'attività lavorativa di quale imprenditore, socio e legale CP_3 rappresentante di Effegibi S.r.l.; - in data 29 aprile 2008 la acquistava un immobile sito in Cesena Parte_1 al fine di svolgere la propria attività di pranoterapeuta, il prezzo di euro 80.000,00 veniva corrisposto dalla medesima ai danti causa tramite due assegni circolari, rispettivamente di euro 50.000,00 e 30.000,00, emessi da Unicredit Banca sul conto corrente n. 4008249 cointestato tra i coniugi;
- dopo la separazione dei coniugi, il prima verbalmente e poi per iscritto, richiedeva alla convenuta la restituzione del “prestito CP_3 personale” di euro 80.000; - la respingeva la richiesta, allegando di essere a sua volta creditrice di Parte_1
CP_3
Ciò premesso, il SI. introduceva dunque il giudizio sulla base dei seguenti motivi: - sebbene la CP_3 cointestazione del conto corrente determini la presunzione di contitolarità delle somme, detta presunzione non
è tuttavia assoluta, ben potendo essere superata da elementi probatori ulteriori, nel caso di specie, il conto corrente era alimentato esclusivamente da come chiaramente evincibile dagli estratti conto;
- doveva CP_3 altresì escludersi la sussistenza dell'animus donandi in capo all'attore, non essendo questo conseguenza immediata della cointestazione del conto corrente;
- in ogni caso sussistevano i presupposti di cui all'art. 2041
c.c. a fronte dell'unicità del fatto causativo del depauperamento e della locupletazione.
Con comparsa depositata il 21.03.2018, si costituiva chiedendo il rigetto dell'avversa Parte_1 domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto e proponendo a sua volta domanda riconvenzionale nei
3 confronti di Più specificamente sosteneva la convenuta assenza di legittimazione ad agire di CP_3
- questi infatti aveva agito ritenendo di essere titolare delle somme, viceversa, dalle movimentazioni CP_3 del conto corrente prodotte dallo stesso attore, risultavano due versamenti di rilevante importo (euro 54.900,00 ed euro 55.206,25) eseguiti in data 28.06.2006 e 10.09.2007, attribuibili alla per un importo totale Parte_1 pari ad euro 110.106,25 -, nullità della citazione, basandosi questa su documentazione di cui veniva data una lettura erronea, parziale e tendenziosa, non potendo ritenersi le somme di cui al conto corrente nella titolarità di nonché la piena operatività della presunzione di contitolarità. UCva inoltre l'insussistenza CP_3 dello schema del prestito personale e, conseguentemente, di qualunque obbligo restitutorio, la prescrizione dell'azione ex art. 2041 c.c. e la sussistenza di un proprio credito nei confronti di posto che il CP_3 predetto, nel corso del giudizio di separazione, si era impegnato a consegnare alla la somma di euro Parte_1
47.251,00, salvo poi distrarre in pochi giorni l'intero saldo attivo del conto corrente. La convenuta avanzava pertanto domanda riconvenzionale volta ad ottenere la restituzione sia di quanto prima riconosciutole come esclusivamente proprio, ovvero la somma di euro 47.251,00, e poi illegittimamente sottrattole dal CP_3 sia di una somma almeno pari ad euro 30.106,25, derivante dalla differenza tra quanto di proprietà della SI.ra per euro 110.106,25, e quanto reclamato oggi dal o, comunque, la cifra che sarà ritenuta Parte_1 CP_3 di giustizia. La proponeva altresì domanda ex art. 96 c.p.c. allegando la mala fede di sia Parte_1 CP_3
a fronte della gravità della condotta processuale tenuta, sia a fronte dei comportamenti vessatori avuti nei confronti dell'ex coniuge e dimostrati dall'instaurazione di plurimi giudizi a suo danno.
All'udienza di prima comparizione svoltasi in data 30.05.2018 erano assegnati alle parti i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. per il deposito delle memorie ivi previste, alla successiva udienza del 18.12.2019 il difensore di dava atto dell'intervenuto decesso del proprio assistito in data 20.07.2019 e il Giudice Controparte_3 istruttore, visto ed applicato l'art. 300 c.p.c., dichiarava l'interruzione del processo.
Con ricorso depositato il 13.03.2020, riassumeva il giudizio così precisando “…l'istante Parte_1 intende riassumere, così come con il presente atto riassume ricorrendone le condizioni di legge, il procedimento sopra indicato nei confronti degli Eredi del defunto signor giusto testamento olografo CP_3
05.09.2014 pubblicato con atto a rogito notaio dr. di Forlì, in data 30.07.2019 ovvero nei confronti Per_1 dei signori: nata a [...] il [...] residente in [...], Corso Garibaldi n. Controparte_1
104 CF;
nato a [...] il [...], residente in [...], C.F._3 Controparte_2
Via Gallo n. 70 CF figli del defunto che hanno accettato espressamente l'eredità del C.F._5 padre ad essi devoluta come da testamento;
, nata a [...] il [...], residente in [...]
Ravenna, Via Basilica n. 201 CF , che ha accettato l'eredità ad essa devoluta come da C.F._2 testamento, con beneficio di
Inventario..”. Insisteva nelle eccezioni e nelle domande già proposte con comparsa di costituzione e risposta.
Si costituiva nel giudizio riassunto erede testamentaria di riportandosi a Parte_2 Controparte_3
4 tutto quanto argomentato, prodotto ed eccepito negli scritti difensivi depositati dalla difesa del CP_3 chiedendo il rigetto di tutte le domande proposte da Si costituivano altresì Parte_1 [...]
e figli di e di i quali dichiaravano di CP_1 Controparte_2 Controparte_3 Parte_1 prestare totale acquiescenza alle domande proposte dalla e di rinunciare alle domande rivolte da Parte_1 nei confronti della medesima, di avere riconosciuto la contitolarità delle somme di cui al conto CP_3 corrente nonché il depauperamento delle somme operato dal padre ai danni della madre e che mai il padre aveva mutuato somme alla madre. Domandavano pertanto “dichiararsi cessata la materia del contendere nei loro confronti e per quanto a loro spettante quali eredi pro-quota del defunto . Alla Controparte_3 successiva udienza svoltasi in data 02.11.2020 vi era delibazione sulle istanze istruttorie e, a fronte dell'opposizione della difesa di rispetto alla richiesta di cessazione della materia del Parte_2 contendere sulla posizione dei fratelli il giudice riservava alla sentenza ogni statuizione sulla CP_3 posizione dei convenuti in riassunzione e La causa veniva istruita, oltre che CP_1 Controparte_2 documentalmente, mediante prova per testi e, all'esito, veniva ritenuta matura per la decisione e rinviata per precisazione delle conclusioni. All'udienza del 10 gennaio 2022 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione, con contestuale concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica. Con sentenza emessa in data 30.04.2022, il Giudice del
Tribunale di Forlì dichiarava cessata la materia del contendere relativamente alla posizione di Controparte_2
e con compensazione delle spese di lite relativamente alla suddetta posizione - osservato Controparte_1 sul punto che né la né la rivolgono nei loro confronti alcuna domanda e che anzi la Parte_1 Pt_2 Parte_1 ha espressamente, nonché impropriamente non trattandosi di rinuncia alla domanda, dichiarato di accettare la richiesta di cessazione della materia del contendere avanzata dai convenuti in riassunzione, con ciò dimostrando di non avere alcun interesse ad ottenere una pronuncia nei confronti dei predetti -, rigettava le eccezioni preliminari sollevate da in ordine alla asserita carenza di legittimazione ad agire Parte_1 del e nullità dell'atto di citazione ex artt. 163 comma 3 n. 4 e 164 comma 4 c.p.c., dichiarava tenuta CP_3
e condannava al pagamento in favore di quale erede testamentaria di Parte_1 Parte_2
della somma di euro 45.418,30 oltre ad interessi legali dalla domanda al saldo, respingeva Controparte_3 le restanti domande - al riguardo, previamente osservato e ritenuto che le somme confluite sul conto corrente sono attribuibili al in via assolutamente prevalente, non sussistendo alcun dubbio circa la sua CP_3 posizione imprenditoriale in Effegibi S.r.l. e sull'assenza di attività lavorativa della e che i due soli Parte_1 versamenti in entrata attribuibili alla er una somma complessiva pari ad euro 110.106,25, derivanti Parte_1
o da somma pervenuta alla medesima per via ereditaria o da corrispettivo ricevuto dalla a seguito Parte_1 dell'alienazione del diritto di un usufrutto su immobile di proprietà esclusiva della stessa, non consentono affatto di ritenere cointestate le somme, anche a fronte dell'esiguità degli stessi valutati in rapporto ai consistenti e continui ingressi in denaro attribuibili al solo per un ammontare di più di euro CP_3
5 1.700.000,00 negli anni in esame e che dunque ne discende il diritto del e oggi dell'erede CP_3 testamentario, di vedersi restituita la somma di euro 80.000, prelevata dalla osservato poi, quanto Parte_1 alla prima domanda riconvenzionale avanzata dalla riassumente volta ad ottenere la restituzione di Parte_1 almeno euro 30.106,25 pari alla differenza tra euro 110.106,25 di cui ai due bonifici di cui si è detto e la somma di euro 80.000,00 richiesta dal e alle eccezioni alla stessa domanda mosse dalla difesa di parte CP_3
che la parte attrice in sede di prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. ha così dedotto Controparte_3
“…..Nel rendiconto bancario relativo all'anno 2007,…, si può notare un ingente versamento effettuato in data
27/11/2007 (Euro 639.446,10 frutto di cessione di quote della Effegibi di proprietà del , nonché, in CP_3 data 05/12/2007, due operazioni in uscita, l'una di Euro 266.054,83 l'altra di Euro 75.524,55 con causale, rispettivamente “disposizione di bonifico a per estinzione totale mutuo” e “disposizione Controparte_3 di bonifico a per estinzione totale mutuo… Tramite la liquidità ottenuta con la cessione di Parte_1 quote della Effegibi, il cui frutto veniva versato nel conto corrente di cui è causa, l'attore estingueva totalmente il proprio mutuo nonché quello intestato alla moglie, liberandosi dagli oneri relativi, gravanti esclusivamente su di lui, quale unico produttore di reddito della famiglia. Ora considerato che dall'anno 2003 al 05/12/2007
(data dell'estinzione totale di entrambi i mutui) le rate degli stessi venivano pagate esclusivamente dal
come detto unico produttore di reddito in famiglia, è evidente che l'ammontare complessivo delle CP_3 rate pagate dall'attore per onorare gli obblighi facenti capo alla convenuta, sommato alla cifra di Euro
75.524,55, determini un complessivo ben superiore all' ammontare dei due versamenti che la
Parte_1 rivendica come di propria esclusiva provenienza, vanificando evidentemente qualsiasi pretesa svolta da parte convenuta in via riconvenzionale…” e che in sostanza parte ora ha eccepito che le somme CP_3 Pt_2 di cui ai versamenti eseguiti dalla poste a base della domanda riconvenzionale non siano in realtà a
Parte_1 questa da riconoscere neppure in compensazione, a fronte dell'avvenuto pagamento da parte di delle CP_3 rate di un mutuo intestato alla dell'estinzione sempre da parte di di detto mutuo, ritenuto
Parte_1 CP_3 che si tratti di difesa ammissibile (a differenza di quanto eccepito dalla difesa della , avente la
Parte_1 sostanziale funzione di replicare all'avversa domanda riconvenzionale e che la somma di euro 110.106,25 è di esclusiva titolarità di avendo la medesima fornito prova della natura di beni personali di
Parte_1 dette somme, ritenuto che tale somma dunque deve sì essere attribuita alla ma posta in
Parte_1 compensazione con la somma che ha corrisposto per l'estinzione del mutuo della stessa CP_3 Parte_1 pari ad euro 75.524,55 (non vi è contestazione sull'estinzione del mutuo) e che tenuto anche conto dell'obbligo di restituzione dell'importo di euro 80.000 ne discende un credito di per euro 45.418,00, Parte_2 considerato infine che non può trovare accoglimento la domanda riconvenzionale proposta dalla e volta Pt_2
a vedersi restituita la somma di euro 47.251,00, non essendovi stato alcun riconoscimento di debito da parte del durante la separazione dalla moglie, per trattarsi di un tentativo di definire bonariamente la CP_3 vicenda - e dichiarava tenuta e condannava alla rifusione in favore di quale Parte_1 Parte_2
6 erede testamentaria di della somma di euro 7.254,00 a titolo di compenso professionale, Controparte_3 oltre ad oneri di legge.
2.- Con appello ritualmente notificato e depositato in data 21.05.2022, la SI.ra ha Parte_1 impugnato detta sentenza chiedendone la pressoché integrale riforma, in particolare, laddove la riassumente e originaria convenuta è stata condannata al pagamento in favore di della somma di euro Parte_2
45.418,30, oltre ad interessi legali dalla domanda al saldo e alla rifusione in favore della stessa delle Pt_2 spese di lite. Ad avviso dell'appellante, la pronuncia del Tribunale di Forlì, oltre ad essere affetta da erronea valutazione delle prove documentali offerte dalle parti, sarebbe viziata da palese violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato ex art. 112 c.p.c., per avere statuito ultra petita sulle domande dell'allora parte attrice, nonché da violazione degli artt. 588 e 757 c.c., nella parte in cui attribuisce il presunto credito accertato in capo al defunto tutto ed integralmente alla sola erede Controparte_3 Parte_2
e per tali motivi andrebbe riformata. Lamenta in primo luogo la erronea valutazione della prova Parte_1 documentale;
il Tribunale avrebbe infatti condannato la convenuta a corrispondere alla la somma di Pt_2 euro 45.418,30 muovendo da due considerazioni entrambe fallaci e viziate da una errata valutazione delle prove offerte dalle parti ovvero che il abbia estinto per conto della un mutuo contratto da CP_3 Parte_1 quest'ultima per ottenere la liquidità necessaria alla ristrutturazione dell'allora casa coniugale, desumendo ciò dalla lettura del doc. n. 7 allegato all'atto di citazione, il quale riporta un versamento in uscita dal conto cointestato per euro 75.524,55 con causale “disposizione di bonifico a per estinzione totale Parte_1 mutuo” e che avendo la SI.ra prelevato dal conto corrente cointestato la somma di euro 80.000,00, Parte_1
a fronte del versamento sullo stesso della somma di euro 110.106,25, la differenza di euro 30.106,25, ulteriormente di esclusiva spettanza della andrebbe compensata con il debito di quest'ultima nei Parte_1 confronti del per euro 75.524,55, con il risultato di riconoscerla comunque debitrice della residua CP_3 somma di euro 45.418,30. Trattasi di conclusione che non trova giustificazione alcuna negli atti di causa.
UC in primis l'appellante che la documentazione in oggetto è stata oggetto di precisa e puntuale contestazione da parte della difesa di parte convenuta - riassumente nel corso del giudizio di primo grado, laddove si è evidenziato che la mera lettura degli estratti conto non consente di acquisire alcuna certezza in ordine alla effettiva titolarità delle provviste e delle rimesse confluite sul conto corrente e ciò anche in considerazione della natura stessa dei documenti prodotti che, come ritualmente eccepito in primo grado, sono costituiti non dagli estratti conto dal momento dell'apertura del conto cointestato bensì, al fine di colmare la carenza probatoria, da fogli excel unilateralmente redatti e prodotti senza fornire prova alcuna dell'effettività dei versamenti. In secondo luogo fa rilevare la che, nel corso del giudizio di primo grado, più volte Parte_1 aveva contestato la circostanza, introdotta dalla difesa solo in sede di prima memoria istruttoria, CP_3 secondo cui quest'ultimo avrebbe estinto per conto della prima un presunto mutuo di euro 75.524,55: innanzitutto, era stata eccepita la tardività dell'allegazione avversaria, trattandosi di circostanza di fatto
7 introdotta con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 1) c.p.c., dedicata alla sola precisazione delle domande già proposte negli atti introduttivi, di cui, per converso, non vi era alcuna traccia in atto di citazione;
in secondo luogo era stata contestata in radice l'esistenza di un tale mutuo, di cui la controparte non avrebbe mai fornito prova alcuna. Più specificamente, il movimento contabile richiamato dal Tribunale a dimostrazione dell'esistenza di tale mutuo non costituirebbe affatto operazione di estinzione di un mutuo ma mero trasferimento di fondi da un conto all'altro. Invero, la controparte mai avrebbe specificato con chi, quando e per quale ammontare un simile mutuo sia stato contratto, così come non ha mai prodotto alcuna documentazione giustificativa. Non corretta ed errata sarebbe dunque la sentenza nella parte in cui riconosce che la somma di euro 75.524,55 oggetto del movimento contabile in uscita dello 05.12.2007 di cui agli estratti conto versati in atti è stata attribuita alla er l'estinzione di un mutuo a lei presuntivamente intestato. Parte_1
Con il secondo motivo di gravame, si duole di una errata qualificazione da parte del Giudice Parte_1 di primo grado delle difese avversarie con intrinseca contraddittorietà nonché di una violazione dell'art. 112
c.p.c. ovvero del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato. Più precisamente, deduce l'appellante come la controversia davanti al Tribunale di Forlì sia stata introdotta dal al solo fine di CP_3 vedere riconosciuto il proprio diritto alla restituzione da parte della ex moglie della somma di euro 80.000,00, prelevata dal conto corrente a loro cointestato - tutto l'atto di citazione è fondato su tale assunto e la domanda formulata è precisa e circoscritta solo a tale aspetto. Osserva poi la ome lo stesso Tribunale di Forlì Parte_1 abbia riconosciuto la legittimità di tale prelievo, riconoscendo anzi che la fosse legittimata a Parte_1 prelevare dal conto corrente cointestato fondi fino alla concorrenza di euro 110.1056, 25 - afferma infatti il
Giudice di primo grado che “la somma di euro 110.106,25 è di esclusiva titolarità di , Parte_1 statuizione, questa, che parte appellante ritiene esente da censure e quindi non oggetto di impugnazione.
Secondo l'appellante, erra invece il Giudice di primo grado laddove ha ritenuto di porre in compensazione il residuo delle provviste di esclusiva pertinenza della SI.ra ovvero euro 30.106,25 con la somma di Parte_1 euro 75.524,55 di cui alla pretesa estinzione del mutuo. Una siffatta operazione di compensazione deriverebbe da due errori in iudicando posto che il Tribunale avrebbe implicitamente ritenuto che controparte abbia spiegato separata domanda di restituzione della somma di euro 75.524,55 o una più generica domanda di riaccertamento dell'effettivo saldo del rapporto dare - avere tra gli ex coniugi e rispetto CP_3 Parte_1 al conto cointestato, domande queste invero mai formulate dalla difesa così riqualificando una mera CP_3 difesa in una vera e propria reconventio reconventionis, in quanto, in buona sostanza e con una statuizione non compatibile con quanto affermato alla pagina 13 della sentenza laddove si è affermato trattarsi di mera difesa, dunque ammissibile, il giudice ha ritenuto di pronunciarsi sulla debenza o meno della somma di euro
75.524,55. Nessuna domanda il avrebbe mai spiegato in relazione alla predetta somma e dunque tale CP_3 importo non avrebbe potuto essere preso in considerazione dal Tribunale per rideterminare i rapporti di dare- avere tra i coniugi. Il Tribunale, pur non avendo compiuto alcun accertamento in relazione alla somma di euro
8 75.524,55, posto che la stessa non era oggetto di alcuna effettiva domanda, l'avrebbe surrettiziamente impiegata per procedere a compensazione con quanto riconosciuto di spettanza della Pur avendo Parte_1 espressamente qualificato la circostanza dell'estinzione del mutuo quale semplice difesa, dunque ammissibile, il Tribunale avrebbe poi ritenuto di porre in compensazione la somma di euro 75.524,55 con quanto di spettanza esclusiva della incorrendo oltre che in un'evidente contraddittorietà di pronuncia anche Parte_1 in una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Quale terzo motivo di appello, senza recesso alcuno dai precedenti motivi di doglianza e in via subordinata rispetto a questi, deduce parte appellante erroneità dell'attribuzione della totalità del credito accertato a . Il testamento lasciato Parte_2 da reca espressamente l'istituzione della quale erede per 1/3 del patrimonio Controparte_3 Parte_2 del defunto, di talché il Tribunale, accertato erroneamente il credito in questione, avrebbe dovuto comunque attribuire alla stessa la sola quota a lei spettante in quanto erede, ossia euro 15.139,43, anzi, più correttamente il Tribunale avrebbe dovuto attribuire il credito accertato di spettanza del defunto alla Controparte_3 comunione ereditaria composta dai SI.ri , e , nell'ambito Controparte_1 Controparte_2 Parte_2 della quale successivamente sarebbero state composte le rispettive quote. Del tutto erronea, per avere violato gli artt. 588 e 777 c.c. oltre che ingiustificata si rivela, pertanto, ad avviso della la statuizione del Parte_1
Tribunale, ove si legge: “Dunque, conclusivamente deve essere riconosciuta ad la somma di Parte_2
Euro 80.000,00 oltre a quella di Euro 75.524,55, per un totale di Euro 155.524,55. Viceversa deve essere riconosciuta alla la somma di Euro 110.106,25; ne discende dunque un credito di Parte_1 Parte_2 per Euro 45.418,30”. Ciò in quanto il diritto erroneamente accertato dal Tribunale era stato fatto originariamente valere dal e, pertanto, all'esito del giudizio, esso si configura quale credito jure CP_3 hereditatis, ossia da riconoscere al personalmente e, a seguito del decesso di quest'ultimo, ai suoi CP_3 successori in ragione della devoluzione ereditaria. La sentenza di primo grado ha invece attribuito il diritto di credito accertato alla sola , quasi che la stessa avesse fatto valere jure proprio quello che è, Parte_2 invero, un diritto dell'eredità.
Tanto dedotto, l'appellante chiede alla Corte, previo annullamento della sentenza n. Parte_1
407/2022 del Tribunale di Forlì, nei soli punti e nelle sole parti indicate in narrativa e specificamente in punto alla valutazione delle prove documentali offerte dalle parti, all'identificazione del thema decidendum, alla qualificazione delle difese spiegate dalla parte , all'accertamento di un credito del Parte_2 CP_3
nei confronti della per euro 75.524,55, all'operazione di compensazione tra i
[...] Parte_1 crediti ed i debiti riscontrati tra i predetti, di:
● In via preliminare, disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'impugnata sentenza, ricorrendo entrambi i presupposti del fumus e del periculum;
● Nel merito, preso atto dell'accertamento del credito di nei confronti del defunto Parte_1 CP_3
per euro 30.106,25, così come contenuto nella sentenza impugnata, che non si censura in relazione
[...]
9 a tale capo, condannare , in qualità di erede del defunto , al pagamento di Parte_2 Controparte_3 euro 10.035,41, quale quota di 1/3 del predetto debito, per le motivazioni tutte esposte in narrativa;
● In subordine, per il caso di mancato accoglimento dei motivi di doglianza che precedono, dichiarare che il credito del defunto accertato dalla sentenza impugnata nei confronti di Controparte_3 Parte_1 per euro 45.418,30 è da attribuirsi per intero alla comunione ereditaria di cui fanno parte i convenuti
[...]
, e , per la quota di 1/3 per ciascuno, con conseguenza spettanza a Pt_2 Controparte_4 Controparte_2 favore della prima della sola somma di euro 15.139,43.
Con vittoria di spese e competenze di lite del doppio grado di giudizio.
3.- Con ordinanza resa in data 19.07.2022 nel sub-procedimento instaurato a seguito della istanza preliminare di volta ad ottenere la sospensiva della pronuncia gravata, la Corte, ritenuti meritevoli di Parte_1 approfondimento i motivi dell'appello riguardanti la determinazione del thema decidendum ed il quantum debeatur, e considerato che l'avere accettato l'eredità di con beneficio Parte_2 Controparte_3
d'inventario rendesse, peraltro, anche concreto il prospettato periculum, sospendeva l'efficacia esecutiva della sentenza emessa dal Tribunale di Forlì in data 30.04.2022
4.- Con comparsa di risposta depositata il 13 settembre 2022, si è regolarmente costituita l'appellata Parte_2 contestando partitamente ogni deduzione e richiesta avversaria e domandando il rigetto dell'appello
[...] proposto dalla in quanto infondato in fatto ed in diritto. Più specificamente, deduce Parte_1 Parte_2 in ordine al primo motivo di gravame come il Giudice di prime cure, diversamente da quanto affermato dall'appellante, abbia correttamente valutato le prove documentali prodotte da parte in particolare CP_3 al fine di chiarire la situazione del conto corrente cointestato. Invero il Tribunale avrebbe applicato la consolidata giurisprudenza che ritiene superabile la presunzione di contitolarità con ogni mezzo, attraverso presunzioni semplici purché gravi, precise e concordanti. L'originario attore produceva, a sostegno CP_3 della domanda, gli estratti conto del c.c. cointestato dallo 01.01.2002 allo 01.01.2008 e, solo ad ausilio del
Giudice e a fini riassuntivi, produceva altresì foglio Excel che, sommando le varie voci, forniva un calcolo delle provviste provenienti dal pari a circa euro 1.700.000,00. A tale risultato il Giudice avrebbe CP_3 potuto pervenire autonomamente mediante la somma delle operazioni in entrata attribuibili al e CP_3 documentate dagli estratti conto e ciò tramite operazione matematica analoga a quella effettuata da parte attrice. Tali produzioni, unitamente alla qualità di imprenditore del e all'assenza di redditi della CP_3
sono state correttamente ritenute dal Giudice circostanze del tutto sufficienti al superamento della Parte_1 presunzione suddetta, in quanto integranti presunzioni gravi, precise e concordanti. Invero l'appellante ha contestato tale assunto unicamente facendo leva sui due versamenti effettuati dalla (per un totale di Parte_1 euro 110.106,25) e relativi a beni ereditari, invocando per ciò solo l'impossibilità del superamento della presunzione di contitolarità del conto corrente. Ad avviso della correttamente il Giudice, una volta Pt_2 accertata la grandissima sproporzione tra gli apporti riferibili al e quelli riferibili alla CP_3 Parte_1
10 avrebbe applicato il criterio della “assoluta prevalenza” in luogo di quello della “assoluta riconducibilità”, individuato dalla prevalente giurisprudenza così affermando che le somme confluite sul conto corrente fossero da riferire “in via assolutamente prevalente” al CP_3
Allo stesso modo, nuovamente con ragionamento corretto e condivisibile, il Giudice di prime cure avrebbe ritenuto ammissibile l'introduzione, in prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. di parte CP_3
l'argomento riguardante l'uscita per euro 75.524,55 con causale “disposizione di bonifico a Parte_1 per estinzione totale mutuo” in quanto avente la “sostanziale funzione di replicare all'avversa domanda riconvenzionale”. In primo luogo, l'introduzione di tale elemento in prima memoria difensiva risulterebbe determinato, secondo la prospettazione di parte appellata, dalla necessità difensiva introdotta da controparte con domanda riconvenzionale e, conseguentemente, si tratterebbe di allegazione del tutto ammissibile e, come tale, utilizzabile dal Giudice onde emettere sentenza sull'originaria e unica domanda attorea avente ad oggetto la somma utilizzata dalla per l'acquisto dell'immobile in via esclusiva. Parte_1
In secondo luogo, evidenzia la come del tutto ininfluenti e pretestuose siano le doglianze di parte avversa Pt_2 circa la mancata prova dell'esistenza o meno del mutuo intestato alla indicato nella causale in Parte_1 quanto ciò che assumerebbe rilievo è che in data 05.12.2007, quando i coniugi erano ancora affiatati e formavano una solida coppia, per cui non sussisteva nessun motivo di “falsificare” la causale, vi fu un'operazione in uscita pari alla cifra suddetta a favore dell'appellante e, pertanto, indirizzata a suo esclusivo vantaggio. Parimenti infondato si rivela, secondo l'appellata, anche il secondo motivo di gravame.
Correttamente il Giudice del Tribunale di Forlì avrebbe inquadrato l'introduzione dell'argomento della somma di euro 75.524,55 quale eccezione al contenuto della domanda riconvenzionale proposta, costituendosi, dalla e, in quanto tale, ammissibile e tempestivo. Parte_1
La censura di “ultra petitionem”, dunque, ad avviso dell'appellata, va disattesa in quanto sarebbe indiscutibile come, stante l'allargamento delle questioni da esaminare introdotto dalla riconvenzionale avversaria, il
Giudice di primo grado abbia valutato l'argomentazione relativa alla somma in uscita a vantaggio della quale legittima e tempestiva difesa e non certo domanda nuova estranea al giudizio ed abbia, Parte_1 conseguenzialmente, effettuato le richieste compensazioni tra le “partite” in gioco.
Privo di pregio risulta infine il terzo motivo di appello proposto dalla UC , Parte_1 Parte_2 infatti, come, in tema di comunione ereditaria, valga il principio per cui il diritto di ciascun partecipante investe la cosa comune nella sua interezza, il singolo è quindi legittimato ad esercitare le azioni a vantaggio della cosa comune, senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti degli altri partecipanti, per cui ogni coerede può agire per ottenere la riscossione dell'intero credito. La pronuncia sul diritto comune, fatto valere da un solo coerede, spiega i propri effetti riguardo a tutte le parti interessate, mentre i rapporti patrimoniali interni tra coeredi restano estranei all'ambito di tutela del diritto azionato, incidendo tutt'al più sulle operazioni divisionali. Nel caso che occupa, il Giudice di primo grado avrebbe correttamente assegnato il credito accertato
11 ad in quanto unico erede diligente che ha legittimamente esercitato l'azione nell'interesse Parte_2 dell'intera comunione ereditaria.
La parte appellata chiede quindi alla Corte, respinta ogni contraria istanza, di:
● rigettare in ogni sua parte l'appello proposto avverso la sentenza n. 407/2022 emessa dal Tribunale di Forlì nella persona della Dott.ssa Maria Cecilia Branca, pubblicata in data 02.05.2022 e, conseguentemente, confermare detta sentenza in ogni sua parte, revocando pertanto la sospensione dell'esecutività della stessa concessa con provvedimento in data 19.07.2022;
Con vittoria di spese ed onorari anche del presente grado di giudizio.
5.- All'udienza dell'11.10.2022 sostituita dal deposito telematico di note di trattazione scritta, le parti si sono riportate ai rispettivi atti e alle istanze e conclusioni ivi formulate, chiedendo fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni e la Corte, con ordinanza resa il 16.10.2022, ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni. All'udienza allo scopo fissata e da ultimo svoltasi in data 10.06.2025 in modalità cartolare, dopo alcuni rinvii al fine di verificare la regolarità della notifica dell'atto di citazione in appello a Controparte_1
e e dichiarata la contumacia dei predetti appellati, le parti hanno precisato le rispettive Controparte_2 conclusioni come riportate in epigrafe e la causa è stata trattenuta in decisione, concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi.
6.- Ciò premesso in ordine allo svolgimento del processo e passando al merito, reputa la Corte che i primi due motivi di gravame proposti da possano essere esaminati congiuntamente, afferendo Parte_1 entrambi, il primo solo in parte, alla ammissibilità, qualificazione e valore da attribuire all'argomento introdotto con la prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. dall'attore Orbene, giova Controparte_3 osservare in primo luogo che la controversia decisa con la sentenza oggi impugnata era stata introdotta dal al fine di vedere riconosciuto il proprio diritto alla restituzione da parte della ex moglie CP_3 [...] della somma di euro 80.000,00 prelevata da quest'ultima, per acquistare un immobile, dal conto Parte_1 corrente a loro cointestato. L'intero atto di citazione è fondato su tale tema e la domanda formulata è circoscritta a questo unico aspetto, seppur alternativamente declinato in termini di restituzione di prestito, di pagamento o di arricchimento senza causa. Costituendosi, la domanda il rigetto della domanda Parte_1 attorea, avanzando domanda riconvenzionale volta ad ottenere la condanna di parte attrice al pagamento in suo favore della somma di euro 47.251,00 asseritamente riconosciuta come dovuta alla moglie nel corso del procedimento di separazione e della somma di euro 30.106,25 derivante dalla differenza tra quanto di proprietà esclusiva della moglie e l'importo di euro 80.000 oggetto di prelievo. Al riguardo, il Giudice di prime cure ha riconosciuto sostanzialmente la legittimità di detto prelievo ad opera della anzi, la sentenza gravata Parte_1 ha vieppiù riconosciuto come la ex moglie fosse legittimata a prelevare dal conto corrente cointestato fondi sino alla concorrenza di euro 110.106,25, posto che tale importo derivava da due versamenti di somme, pari, il primo, ad euro 54.900,00 ed il secondo ad euro 55.206,25 esclusivamente riferibili alla - alla Parte_1
12 pagina 13 della sentenza si legge infatti: “La somma di euro 110.106,25 è di esclusiva titolarità di
[...]
. Affermata l'attribuibilità, in via assolutamente prevalente, delle somme confluite sul conto Parte_1 corrente al e tenuto conto del prelievo da parte della della somma di euro 80.000,00, ne CP_3 Parte_1 discenderebbe un credito in favore della odierna appellante di euro 30.106,25. Tale punto della pronuncia del
Tribunale di Forlì non risulta oggetto di contestazione alcuna da parte della e dalla Come
Parte_1 Pt_2 già detto sopra, con la prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., evidentemente al fine di “difendersi” dalla riconvenzionale spiegata dalla e “paralizzare” la sua richiesta di pagamento, il allegava
Parte_1 CP_3 di avere estinto per conto della moglie un presunto mutuo di euro 75.542,55, come desumibile dall'estratto conto versato in atti, che, in data 05.12.2007, registra una operazione in uscita pari appunto ad euro 75.524,55 con causale “disposizione di bonifico a per estinzione totale mutuo”. Nelle conclusioni di
Parte_1 detta memoria, l'attore si riportava alle conclusioni di cui all'atto introduttivo e domandava il rigetto delle avverse domande riconvenzionali. Analogamente, in sede di precisazione delle conclusioni, la quale Pt_2 erede con beneficio di inventario del concludeva come da comparsa di costituzione in riassunzione CP_3 chiedendo rigettarsi le domande riconvenzionali formulate ai n. 6 e 7 delle conclusioni di cui al ricorso in riassunzione in quanto infondate in fatto ed in diritto nonché la condanna di al
Parte_1 pagamento/restituzione, a favore di , della cifra di euro 80.000,00 di cui al prestito personale Controparte_3 concluso tra i coniugi, in subordine, accertata l'assenza della causa giustificatrice dell'arricchimento di in danno dell'attore, indennizzarsi il medesimo della corrispondente diminuzione
Parte_1 patrimoniale quantificata in euro 80.000,00, oltre agli interessi legali maturati dal 29.04.2008, in ulteriore subordine, nella denegata ipotesi di rigetto delle delineate domande, condannarsi la al
Parte_1 pagamento/restituzione della cifra di euro 40.000,00 corrispondente alla metà di quanto da quest'ultima prelevato per l'acquisto dello studio di pranoterapia e in danno dell'attore. Come risulta dall'analisi delle sopra riportate domande e conclusioni, mai il e, per esso, successivamente, l'erede hanno CP_3 Parte_2 domandato la condanna di al pagamento della somma di euro 75.524,55, insistendo per il
Parte_1 rigetto delle riconvenzionali avanzate dalla stessa proprio in forza dell'asserita estinzione di mutuo in favore della ex moglie. In virtù di quanto sopra illustrato, la sentenza del Tribunale di Forlì risulta dunque erronea nella parte in cui ha ritenuto di porre in compensazione il residuo delle provviste di esclusiva pertinenza della detratto quanto dalla stessa prelevato, ovvero euro 30.106,25, con la somma di euro 75.524,55. Una
Parte_1 siffatta operazione di compensazione deriva da un duplice ordine di ragionamenti non condivisibile. Il
Tribunale ha evidentemente ritenuto che avesse formulato separata domanda di Controparte_3 restituzione della somma di euro 75.524,55 o una più generica domanda di riaccertamento dell'effettivo saldo del rapporto dare-avere tra gli ex coniugi rispetto al conto cointestato, domande, queste, invero mai avanzate dalla difesa Ancora, il Giudice di primo grado ha di fatto riqualificato una mera difesa (il che non è CP_3 come si dirà in seguito) in una vera e propria reconventio reconventionis, atteso che, in buona sostanza, e con
13 statuizione non compatibile con quanto affermato alla pagina 13 della stessa sentenza - “Si sottolinea che si tratta di difesa ammissibile (a differenza di quanto eccepito dalla difesa della , che ha la sostanziale Parte_1 funzione di replicare all'avversa domanda riconvenzionale” -, ha ritenuto di dovere pronunciarsi sulla debenza o meno della somma di euro 75.524,55 da parte della in favore del giungendo a Parte_1 CP_3 condannare la riassumente al pagamento della differenza tra la somma derivante dalla asserita estinzione del mutuo e l'importo di euro 30.106,25 di sua esclusiva spettanza. A conforto di ciò, è la stessa parte appellata a dare atto, alla pagina 7 della comparsa di costituzione, di avere allegato la circostanza dell'avvenuta estinzione del mutuo al fine di “contrastare le richieste riconvenzionali” e vederle respinte, senza, lo si ribadisce, richiedere la condanna della controparte al pagamento di alcuna somma in relazione a tale asserito mutuo.
Orbene, osserva la Corte come la difesa e poi mai abbiano spiegato una reconventio CP_3 Pt_2 reconventionis tale da giustificare la condanna della al pagamento della somma derivante dalla Parte_1 compensazione tra l'importo portato dal bonifico dello 05.12.2007 per estinzione mutuo e la provvista di euro
30.106,25 di titolarità esclusiva della ex moglie, domanda che, in ogni caso, sarebbe stata del tutto tardiva in quanto formulata solo con la prima memoria ex art. 183 comma 6. Ma vi è di più. A ben guardare la difesa allegando con tale memoria la circostanza dell'eccepita estinzione di un mutuo in favore della CP_3 al fine di “paralizzare” la riconvenzionale da questa spiegata, viene di fatto ad allegare un fatto Parte_1 nuovo, a formulare una eccezione di compensazione al fine appunto di vedere rigettate le domande riconvenzionali della controparte. Trattasi anche qui di eccezione tardiva, posto che l'art. 183 comma 5 c.p.c., nella versione applicabile ratione temporis alla causa in esame, prevede espressamente che all'udienza fissata per la prima comparizione delle parti e la trattazione “l'attore può proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto”. Il avrebbe CP_3 dovuto dunque proporre una simile eccezione nel corso della prima udienza svoltasi in data 30.05.2028 il che, come può desumersi dal verbale di udienza, non è avvenuto. Meritano dunque accoglimento il primo ed il secondo motivo di gravame per le ragioni sopra illustrate. Assorbito evidentemente il terzo motivo di appello.
Ne deriva che, essendo non contestata la titolarità esclusiva in capo all'odierna appellante della somma di euro
30.106,25 e risultando tardiva l'eccezione di compensazione avanzata dal in riforma dell'impugnata CP_3 sentenza, l'appellata quale erede con beneficio di inventario per la quota di un terzo, deve Parte_2 essere dichiarata tenuta e condannata al pagamento in favore di di euro 10.035,41 oltre ad Parte_1 interessi legali dalla domanda al saldo. Non compete invece alla predetta la rivalutazione monetaria. Il creditore di una obbligazione di valuta, il quale intenda ottenere il ristoro del pregiudizio da svalutazione monetaria, ha, infatti, l'onere di domandare il risarcimento del "maggior danno" ai sensi dell'art. 1224, secondo comma, cod. civ., e non può limitarsi a domandare semplicemente la condanna del debitore al pagamento del capitale e della rivalutazione, non essendo quest'ultima una conseguenza automatica del ritardato adempimento delle obbligazioni di valuta (vedi Cassazione civile, Sez. Un. n. 5743 del 23.03.20215).
14 Le spese di lite di primo e secondo grado, in applicazione del principio della soccombenza, sono poste a carico dell'appellata e si liquidano nel dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. n. 55 del Parte_2
10.03.2014, così come aggiornati dal D.M. n. 147/2022, avuto riguardo al valore della controversia, all'attività difensiva concretamente espletata, all'assenza di attività istruttoria in sede di appello, nonché al livello di complessità delle questioni trattate (scaglione di valore da € 26.001,00 ad € 52.000,00, importo medio per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale quanto al primo grado, importo medio per le fasi di studio, introduttiva e decisionale per il secondo grado). Le spese processuali sono invece compensate nei confronti degli appellati contumaci.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone, in riforma della sentenza n. 407/2022 del Tribunale di Forlì:
I- ACCOGLIE l'appello proposto da e, per l'effetto, previo accertamento di un Parte_1 credito di nei confronti del defunto per € 30.106,25, CONDANNA Parte_1 Controparte_3
, in qualità di erede con beneficio di inventario di per la quota di un Parte_2 Controparte_3 terzo, al pagamento in favore di della somma di € 10.035,41 oltre ad interessi legali Parte_1 dalla domanda al saldo;
III- CONDANNA l'appellata alla rifusione, in favore di delle spese di Parte_2 Parte_1 lite che si liquidano per il primo grado in € 7.616,00 per compenso professionale, oltre al 15% rimborso forfettario spese generali, C.P.A. ed IVA come per legge, e per il secondo grado in € 804,00 per spese e in € 6.946,00 per compenso professionale, oltre ad oneri di legge;
IV- COMPENSA le spese tra l'appellante e gli appellati contumaci e;
Controparte_1 Controparte_2
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello di Bologna in data 30.09.2025.
Il Presidente
(Dott. Giuseppe De Rosa)
Il Consigliere est. (Dott.ssa Anna Orlandi)
15