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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 17/01/2025, n. 17 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 17 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati: dott.ssa Elvira Maltese Presidente dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere dott.ssa Viviana Urso Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 131/2022 R.G. promossa
DA
), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'avv. Dario Abbate;
Reclamante
CONTRO
Controparte_1
( , in persona dei Commissari Straordinari p.t., rappresentata e P.IVA_1
difesa dall'avv. Carlo Giuseppe Terranova;
Reclamata
OGGETTO: reclamo ex art. 1, comma 58, legge n. 92/2012 – licenziamento disciplinare
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 39/2022 del 17.1.2022, il Tribunale di Ragusa rigettava l'opposizione promossa ex art. 1, comma 51, legge n. 92/2012 da Parte_1
avverso l'ordinanza resa all'esito della fase sommaria, con la quale
[...] era stata rigettata la domanda volta ad accertare l'illegittimità del licenziamento disciplinare intimato il 22.3.2016.
Il giudice dell'opposizione evidenziava, anzitutto, l'irrilevanza della intervenuta assoluzione dell'opponente nell'ambito del procedimento penale avviato a suo carico, osservando: che l'addebito posto a fondamento del licenziamento disciplinare era diverso dal reato contestato;
che l'assoluzione, in ogni caso, non era stata pronunciata con formula piena, ma ai sensi dell'art. 530, comma 2, c.p.c.; che il proscioglimento nel giudizio penale non precludeva al giudice del lavoro di procedere ad un'autonoma valutazione degli stessi fatti.
Rilevava che la condotta contestata al lavoratore, impiegato con funzioni amministrative, era quella di “aver indotto il sig. , marito della Tes_1
titolare della The Blue Island s.r.l. – azienda che gestisce il ristorante Lo
Scoglio e convenzionata con per la somministrazione pasti ai CP_1
dipendenti – a versare in suo diretto favore l'importo mensile di € 500,00, garantendo, a fronte di tale illecita contropartita, la tempestività dei pagamenti
e la prosecuzione del rapporto contrattuale da parte di . CP_1
Confermava, quindi, quanto ritenuto dal giudice della fase sommaria in ordine alle giustificazioni addotte dal lavoratore e, in particolare, che doveva ritenersi inverosimile che il uomo di non scarsa cultura ed esperienza, avesse Parte_1
concesso un prestito ad una persona conosciuta da poco tempo, facendosi rilasciare, a titolo di ricevuta, un bigliettino privo di data e sottoscritto da altro soggetto. Riteneva che, in ogni caso, le giustificazioni rese dal Parte_1
risultassero prive di supporto probatorio, in quanto affidate alla conferma delle stesse da parte della moglie, teste inattendibile, in quanto estremamente vicina alla parte, e che aveva reso una testimonianza de relato. Precisava che l'escussione di ulteriori testi – sui medesimi capitoli di prova sottoposti alla moglie – non avrebbe potuto supplire alle carenze probatorie. Aggiungeva che,
Testi peraltro, le dichiarazioni rese dai testi e avevano comprovato il ruolo Tes_2
determinate rivestito dall'opponente nell'ambito delle convenzioni per il servizio di somministrazione dei pasti ai dipendenti della società datrice di lavoro.
Il decidente reputava dunque sussistente la condotta addebitata al lavoratore e proporzionata la sanzione espulsiva rispetto alla stessa. Condannava
l'opponente al pagamento delle spese di lite.
Avvero detta sentenza, con atto del 18.2.2022, il soccombente proponeva reclamo ex art. 1, comma 58, legge n. 92/2012. Resisteva al gravame la
. Controparte_1
La causa era posta in decisione all'udienza del 9 gennaio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con unico motivo di gravame il reclamante censura la sentenza per avere ritenuto sussistente la condotta addebitata al e posta alla base del Parte_1
licenziamento. Premesso che, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 604/1966, sarebbe stato onere della società datrice di lavoro provare la sussistenza dei fatti contestati, il reclamante lamenta un'errata inversione degli oneri probatori, in quanto il giudice di primo grado avrebbe ritenuto il fatto sussistente, esclusivamente perché le giustificazioni addotte dal lavoratore non apparivano convincenti. Deduce che, in applicazione delle disposizioni legislative, il giudice avrebbe dovuto accertare anzitutto l'esistenza del fatto contestato al lavoratore e, soltanto in seguito, valutare la fondatezza delle difese.
Assume, poi, che il decidente avrebbe errato nel valorizzare la dichiarazione resa dal Luogotenente dei Carabinieri, peraltro, travisando quanto riferito dallo stesso. Precisa che, dagli atti di indagine della Questura di Ragusa, emergeva che i Carabinieri non avevano appurato alcunché circa la presunta estorsione imputata al Parte_1
Ribadisce che, anche sul piano penale, la denuncia sporta dal non aveva Tes_1
avuto riscontro probatorio e, infatti, il era stato assolto. Evidenzia Parte_1
che il sentito come informatore dal giudice del lavoro, non aveva risposto Tes_1
ad alcuna domanda. Reitera le istanze istruttorie formulate nei precedenti gradi di giudizio.
2. Il reclamo è infondato.
Il Tribunale ha correttamente applicato la regola dell'onere della prova, che per il caso di licenziamento disciplinare per giusta causa pone detto onere a carico del datore di lavoro. E infatti ha ritenuto che la condotta contestata al lavoratore, come da contestazione trascritta nella precedente parte dello
“svolgimento del processo”, fosse dimostrata dall'essere stato il reclamante arrestato non appena uscito dal ristorante Lo Scoglio, di titolarità della moglie di in quanto rinvenuto con il denaro - € 500,00 in banconote Tes_1
recanti gli stessi numeri di serie di quelle precedentemente fotocopiate dai
Carabinieri della Stazione di Pozzallo, ai quali il aveva denunciato Tes_1
l'estorsione subita - occultato nei propri slip, nonostante la precedente affermazione, in risposta alla specifica demanda dei Carabinieri, di non esserne in possesso.
E' fuor di dubbio che la condotta tenuta dal reclamante in occasione del suo arresto – l'avere nascosto il denaro consegnatogli da (come comprovato Tes_1
dal numero di serie riportato sulle banconote) all'interno degli slip, sebbene si trattasse di un importo non particolarmente elevato;
l'avere negato ai
Carabinieri di essere in possesso di denaro, che invece era rinvenuto nascosto a seguito di perquisizione personale – ha dato adeguata conferma alla denuncia di di avere subito richieste di denaro da dell'importo Tes_1 Parte_1
mensile di € 500,00, in cambio del tempestivo pagamento delle fatture emesse
[... dalla moglie del titolare del ristorante con il quale la CO.SI.GE S.C. Tes_1
aveva stipulato una convenzione per i pasti dei dipendenti e al fine di Pt_2
assicurare la prosecuzione di tale rapporto contrattuale.
D'altro canto, la condotta contestata al lavoratore dal datore di lavoro, oltre che dalla denuncia di e dalle circostanze e modalità dell'arresto Tes_1
in flagranza, è stata confermata anche dalle dichiarazioni rese dalla moglie del e da una dipendente del ristorante, , nel Tes_1 Testimone_4 CP_2 processo penale celebrato a carico di e per altro fatto contestato Parte_1 Tes_1
dalla Procura della Repubblica di Ragusa, la truffa che entrambi in concorso avrebbero commesso in danno di maggiorando il numero dei pasti CP_1
consumati dagli operai presso il ristorante Lo Scoglio e inducendo così in errore il direttore che firmava i mandati di pagamento, reato dal quale entrambi gli imputati sono stati assolti ai sensi dell'art. 530 comma 2 c.p.p.
Dalla sentenza penale prodotta dalla parte appellante risulta infatti che la teste ha in quella sede dichiarato di avere appreso dal marito Testimone_4
che questi aveva corrisposto “delle somme al all'esito di ricatti Parte_1
correlati al fatto che altrimenti gli avrebbe <
o te li tolgo…)”; la teste , all'udienza del 17.9.2019, “ha dato atto CP_2
che ) corrispondeva del denaro al per minacce Tes_1 Tes_1 Parte_1
(emerse a seguito di contestazione) afferenti alla presenza o meno degli operai in mensa”.
Nella sentenza penale, poi, si afferma che all'udienza del 21.1.2020 il teste direttore della dal 2015 all'aprile 2016, ha Testimone_5 CP_1
dichiarato che “in occasione di una riunione sindacale, alcuni rappresentanti dei lavoratori chiesero la sostituzione dell'esercizio di ristorazione, sicché
l' chiese all'ufficio amministrativo [ovvero a di individuare Tes_2 Parte_1
ulteriori esercenti”.
Tale ultima dichiarazione conferma che ben poteva “spendere” Parte_1
con il proprio potere di individuare altri ristoranti con i quali Tes_1
stipulare la convenzione per i pasti aziendali, al fine di indurlo a corrispondergli somme di denaro in cambio della prosecuzione del rapporto con o CP_1
stesso testimone, sentito anche nel primo grado del presente giudizio ha confermato il ruolo determinante rivestito da nell'ambito delle Parte_1
convenzioni con i ristoranti per il servizio somministrazione dei pasti ai dipendenti della società, essendo egli, quale responsabile amministrativo, incaricato della ricerca di possibili fornitori, dell'istruttoria propedeutica alla stipula e alla prosecuzione della convenzione, oltre che dell'incartamento necessario a quantificare e autorizzare i pagamenti (circostanza quest'ultima confermata dalla teste , la quale ha affermato che il controllo effettuato Tes_6
dal reclamante sulle fatture emesse da ha comportato per mesi il CP_1
pagamento di somme superiori ai pasti concretamente forniti). Nel momento in cui la società assunse la decisione di stipulare altre convenzioni con altri due ristoratori, a causa della quale rimasero pochi lavoratori a consumare i pasti al ristorante Lo Scoglio, denunciò evidentemente non traendo Tes_1 Parte_1
più vantaggio dal pagamento del denaro.
All'esito di tali considerazioni, va poi escluso che le giustificazioni rese dal reclamante, prima al datore di lavoro e poi nelle difese processuali, possano incrinare l'accertata sussistenza della condotta contestata.
Lo stesso Tribunale penale di Ragusa, pur precisando di non essere chiamato a giudicare sull'ipotesi di reato di estorsione e pur dando atto della scarcerazione dell'odierno reclamante da parte del Pubblico Ministero due giorni dopo l'arresto, ha affermato, nella sentenza di assoluzione dal reato di truffa, che le circostanze dell'arresto in flagranza del e le evidenze Parte_1
del verbale di perquisizione dell'8.3.2016 pongono “evidentemente dei seri sospetti sull'illiceità della causale della dazione della somma di denaro”.
Innanzitutto, con riguardo alle giustificazioni del reclamante, non convince che le risposte reticenti e false date ai Carabinieri in occasione dell'arresto possano essere dipese dallo stato di agitazione al quale il lavoratore venne indotto vedendosi senza motivo accerchiato dai militari: colui che non ha nulla da nascondere e che non ha commesso nessun atto illecito non ha motivo di provare timore vedendosi avvicinato da rappresentanti delle forze dell'ordine, come invece potrebbe accadere ove fosse “accerchiato” da soggetti apparentemente poco raccomandabili. Non aveva motivo, invero, il lavoratore di nascondere ai Carabinieri di avere riposto denaro nella biancheria intima per evitare il pericolo di rapina, rispondendo sinceramente alle domande poste dai militari, quand'anche egli avesse potuto – e non si comprende perché – fraintendere il loro intento come volto ad accertare il possesso di droga.
L'interesse rivolto nei suoi confronti dai Carabinieri poteva destare preoccupazione nel lavoratore solo ove egli fosse consapevole di avere appena tenuto una condotta illecita (l'arresto è avvenuto nell'immediatezza della consegna del denaro, subito fuori dal ristorante).
Non convince nemmeno la ragione fornita dal lavoratore per giustificare la condotta, ritenuta “sospetta” anche dal giudice penale, di avere occultato il denaro ricevuto a suo dire lecitamente, a titolo di restituzione di un prestito, per il timore di subire rapine, essendone stato vittima in passato. Intanto va rilevato che l'asserita precedente rapina è rimasta confermata dalla sola dichiarazione testimoniale della moglie del lavoratore, la quale peraltro ne ha riferito de relato actoris. Inoltre, sia per la somma non particolarmente elevata, sia per le circostanze oggettive (l'arrestato stava uscendo da un ristorante, non da una banca, per di più in un piccolo comune non noto per essere afflitto da fatti di criminalità), la cautela adottata dal lavoratore di riporre la somma di denaro ricevuta all'interno della biancheria intima appare finalizzata piuttosto a occultarne il possesso illecito.
Ancora, la prova che il lavoratore vorrebbe dare per smentire l'illiceità della dazione di denaro, l'avere in precedenza su richiesta del dato a questi la Tes_1
somma di € 500,00 a titolo di prestito, è affidata a un foglio di carta strappato nelle parti precedentemente utilizzate (come ammesso dal lavoratore nelle proprie giustificazioni indirizzate al datore di lavoro), privo di ogni crisma di autenticità - contenente una dichiarazione a caratteri stampatello senza data, né sottoscrizione di colui che riceveva il prestito, ma sottoscritta da Tes_4
titolare dell'attività di ristorazione che aveva anche sottoscritto la
[...]
convenzione con – foglio, per di più, asseritamente smarrito in CP_1
precedenza e poi asseritamente rinvenuto solo dopo il licenziamento. In più, il lavoratore ha riferito, (nelle proprie giustificazioni scritte) di essersi recato il giorno dell'arresto nel ristorante, previo appuntamento con il che aveva Tes_1
rinviato quello già preso per la settimana precedente al fine di effettuare “i consueti controlli mensili per l'emissione della fattura (per i pasti consumati nel mese di febbraio)” e che in quell'occasione lo stesso gli consegnò la Tes_1
somma di € 500,00 che lui imputò alla restituzione del prestito.
L'appuntamento quindi non era finalizzato alla restituzione della somma asseritamente prestata. Tuttavia , sentito nel corso delle indagini Testimone_5
presso la Questura di Ragusa, ha dichiarato che non aveva motivo Parte_1
di recarsi presso il ristorante per ragioni di lavoro, dovendo in caso di necessità convocare il ristoratore in ufficio.
Infine, come rilevato anche dal giudice della fase sommaria in primo grado, non si comprende perché il in seguito alla perdita della condizione di Tes_1
esclusiva nella convenzione di somministrazione dei pasti, avrebbe dovuto indirizzare il proprio rancore proprio verso colui che si era rivelato “un buon amico” (così lo aveva precedentemente appellato, come risulta dalle giustificazioni scritte rese dal lavoratore al datore di lavoro) per avergli prestato il denaro per mera benevolenza e senza interessi, denunciandolo falsamente a scopo ritorsivo.
L'assoluzione in sede penale non scalfisce l'accertamento del fatto disciplinarmente contestato, essendo questo diverso dal fatto contestato con l'imputazione penale (la truffa in concorso con ai danni di Tes_1 CP_1
mediante artifici e raggiri consistenti nella maggiorazione del numero di pasti consumati dagli operai). Il datore di lavoro ha contestato al lavoratore di avere gravemente abusato della propria posizione e delle proprie prerogative di amministrativo di cantiere onde perseguire fini odiosi e illeciti e specificamente di avere indotto a versargli l'importo mensile di € 500,00 Tes_1
assicurandolo del fatto che a fronte di tale contropartita egli avrebbe garantito la tempestività dei pagamenti e la prosecuzione del rapporto di convenzione. Nemmeno l'asserita, ma non documentata, archiviazione del delitto di estorsione (il Tribunale penale ha accertato solo la scarcerazione dell'indagato e non l'archiviazione dell'ipotesi di reato) preclude al giudice del lavoro l'accertamento del fatto contestato come illecito disciplinare, atteso che il provvedimento di archiviazione non è suscettibile di passare in giudicato e fare stato in sede civile.
3. Il rigetto dell'impugnazione comporta la condanna del reclamante al pagamento delle spese processuali in favore della parte reclamata, nella misura liquidata in dispositivo, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia.
Inoltre, a norma dell'art 13 comma 1 quater del DPR N 115/2002 va dichiarato che il reclamante è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione a norma del comma 1-bis dell'art. 13 citato, ove dovuto.
P.Q.M.
la Corte di Appello, definitivamente pronunciando, rigetta il reclamo e condanna il reclamante al pagamento delle spese processuali, che liquida in €
5.500,00 oltre spese generali (15%), IVA e CPA.
Dichiara che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 9.1.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Viviana Urso Dott.ssa Elvira Maltese