TRIB
Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 10/07/2025, n. 68 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 68 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1288/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PAOLA
riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Filippo LEONARDO -Presidente rel.
2) Dott.ssa Simona SCOVOTTO -Giudice
3) Dott.ssa Federica LAINO -Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
nel procedimento civile iscritto al n. 1288/2024 R.G. V.G. riservato alla decisione collegiale all'udienza cartolare del 13.05.2025 e promosso con ricorso congiunto da
(C.F. ), nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Nada Spaccarotella, che dichiara di voler ricevere eventuali comunicazioni all'indirizzo PEC e presso il cui studio sito in CE (Cs) in località Ricoso n. Email_1
66 è elettivamente domiciliata e e
(C.F. , nato a [...] l'[...] e residente in Controparte_1 CodiceFiscale_2
CE (Cs) in via Macchia di Mare n. 5, rappresentato e difeso dall'avv. Gabriele De Gaudio, che dichiara di voler ricevere eventuali comunicazioni a mezzo telefax 0984/825253 o all'indirizzo PEC e presso il cui studio sito in Cosenza in via Panebianco n. 259 è Email_2 elettivamente domiciliato.
-ricorrenti-
nonché con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
-interventore ex-lege-
Oggetto: Domanda di separazione personale dei coniugi
Conclusioni: le parti hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della loro separazione personale alle condizioni indicate in ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c. Parte_2 Controparte_1 depositato il 20.12.2024, hanno proposto domanda di separazione personale in relazione al matrimonio concordatario in regime di comunione dei beni contratto in CE (Cs) il 26.10.1986 ed annotato nel Registro dello stato civile dell'anno 1986 del predetto Comune al n. 94 parte II serie A, precisando che dalla loro unione sono nati due figli, oggi entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti. I coniugi ricorrenti hanno, altresì, rilevato che da tempo, per incompatibilità di carattere ed incomprensioni, non hanno più un'unione affettiva e, pertanto, essendo venuta meno la comunione materiale e spirituale tra loro, la convivenza sotto lo stesso tetto è divenuta insostenibile, per cui è loro interesse comune separarsi consensualmente alle condizioni di seguito precisate.
Inoltre, dichiarando di non volersi riconciliare, le parti hanno chiesto, ai sensi dell'art. 473 bis.51, comma 2, c.p.c., la sostituzione dell'udienza di comparizione con il deposito di note scritte. Quindi, sostituita l'udienza di comparizione fissata dinnanzi al Presidente relatore in data 13.05.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno provveduto a detto incombente, insistendo nell'accoglimento della domanda.
Il Pubblico Ministero ha regolarmente apposto il proprio visto in data 30 aprile 2025. Esaminati gli atti di causa, la domanda di separazione personale proposta dalle parti va accolta. Risulta, infatti, che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi è divenuta ormai da tempo intollerabile e la loro comunione materiale e spirituale appare irrimediabilmente venuta meno ed in nessun modo ripristinabile alla luce di quanto dedotto dalle parti. Ricorrono, dunque, i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia della separazione personale di e Parte_1
Controparte_1
Le parti, altresì, hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della loro separazione con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente in corsivo:
1.i coniugi vivranno separati dalla data della presente e nel reciproco rispetto;
2.il sig. cede - come erogazione satisfattiva dell'assegno di mantenimento - alla Controparte_1 sig.ra che accetta la proprietà dei seguenti immobili: a) unità immobiliare sita nel Parte_1 Comune di CE (CS) e in catasto al foglio 37, particella 276 subalterno 6, Piano 1, zona censuaria 1, categoria A/3, classe 2, vani 6,5, rendita € 386,05; b) unità immobiliare sita nel Comune di CE (CS) e in catasto al foglio 37, particella 276 subalterno 11, zona censuaria 1, categoria A/3 , classe 2, vani 6,5, rendita 386,05.
3.la casa coniugale rimane assegnata al sig. ; CP_1
4.la sig.ra si impegna a trasferire altrove la propria residenza;
Parte_1
5.la sig.ra provvederà a ritirare effetti personali, mobili, arredi e quant'altro di proprietà Parte_1 dalla casa coniugale entro dicembre 2025 con termini e modi che saranno comunicati in largo anticipo al sig. . CP_1
Ebbene, il Tribunale, preso atto delle anzidette intese raggiunte tra le parti ed esaminata la documentazione prodotta, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza. Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di pronuncia della separazione personale ed alle condizioni accessorie giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G.V.G. n. 1288/2024, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1 in relazione al matrimonio concordatario in regime di comunione dei beni contratto in CE (Cs) il 26.10.1986 ed annotato nel Registro dello stato civile dell'anno 1986 del predetto comune al n. 94 parte II serie A;
- prende atto degli accordi economici tra i coniugi, tutti riportati in parte motiva e qui da intendersi integralmente trascritti;
- ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di CE (Cs) di procedere all'annotazione della sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di CE (Cs) per quanto di sua competenza;
- dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso in Paola il 13 maggio 2025
Il Presidente relatore
dott. Leonardo Filippo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PAOLA
riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Filippo LEONARDO -Presidente rel.
2) Dott.ssa Simona SCOVOTTO -Giudice
3) Dott.ssa Federica LAINO -Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
nel procedimento civile iscritto al n. 1288/2024 R.G. V.G. riservato alla decisione collegiale all'udienza cartolare del 13.05.2025 e promosso con ricorso congiunto da
(C.F. ), nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Nada Spaccarotella, che dichiara di voler ricevere eventuali comunicazioni all'indirizzo PEC e presso il cui studio sito in CE (Cs) in località Ricoso n. Email_1
66 è elettivamente domiciliata e e
(C.F. , nato a [...] l'[...] e residente in Controparte_1 CodiceFiscale_2
CE (Cs) in via Macchia di Mare n. 5, rappresentato e difeso dall'avv. Gabriele De Gaudio, che dichiara di voler ricevere eventuali comunicazioni a mezzo telefax 0984/825253 o all'indirizzo PEC e presso il cui studio sito in Cosenza in via Panebianco n. 259 è Email_2 elettivamente domiciliato.
-ricorrenti-
nonché con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
-interventore ex-lege-
Oggetto: Domanda di separazione personale dei coniugi
Conclusioni: le parti hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della loro separazione personale alle condizioni indicate in ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c. Parte_2 Controparte_1 depositato il 20.12.2024, hanno proposto domanda di separazione personale in relazione al matrimonio concordatario in regime di comunione dei beni contratto in CE (Cs) il 26.10.1986 ed annotato nel Registro dello stato civile dell'anno 1986 del predetto Comune al n. 94 parte II serie A, precisando che dalla loro unione sono nati due figli, oggi entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti. I coniugi ricorrenti hanno, altresì, rilevato che da tempo, per incompatibilità di carattere ed incomprensioni, non hanno più un'unione affettiva e, pertanto, essendo venuta meno la comunione materiale e spirituale tra loro, la convivenza sotto lo stesso tetto è divenuta insostenibile, per cui è loro interesse comune separarsi consensualmente alle condizioni di seguito precisate.
Inoltre, dichiarando di non volersi riconciliare, le parti hanno chiesto, ai sensi dell'art. 473 bis.51, comma 2, c.p.c., la sostituzione dell'udienza di comparizione con il deposito di note scritte. Quindi, sostituita l'udienza di comparizione fissata dinnanzi al Presidente relatore in data 13.05.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno provveduto a detto incombente, insistendo nell'accoglimento della domanda.
Il Pubblico Ministero ha regolarmente apposto il proprio visto in data 30 aprile 2025. Esaminati gli atti di causa, la domanda di separazione personale proposta dalle parti va accolta. Risulta, infatti, che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi è divenuta ormai da tempo intollerabile e la loro comunione materiale e spirituale appare irrimediabilmente venuta meno ed in nessun modo ripristinabile alla luce di quanto dedotto dalle parti. Ricorrono, dunque, i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia della separazione personale di e Parte_1
Controparte_1
Le parti, altresì, hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della loro separazione con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente in corsivo:
1.i coniugi vivranno separati dalla data della presente e nel reciproco rispetto;
2.il sig. cede - come erogazione satisfattiva dell'assegno di mantenimento - alla Controparte_1 sig.ra che accetta la proprietà dei seguenti immobili: a) unità immobiliare sita nel Parte_1 Comune di CE (CS) e in catasto al foglio 37, particella 276 subalterno 6, Piano 1, zona censuaria 1, categoria A/3, classe 2, vani 6,5, rendita € 386,05; b) unità immobiliare sita nel Comune di CE (CS) e in catasto al foglio 37, particella 276 subalterno 11, zona censuaria 1, categoria A/3 , classe 2, vani 6,5, rendita 386,05.
3.la casa coniugale rimane assegnata al sig. ; CP_1
4.la sig.ra si impegna a trasferire altrove la propria residenza;
Parte_1
5.la sig.ra provvederà a ritirare effetti personali, mobili, arredi e quant'altro di proprietà Parte_1 dalla casa coniugale entro dicembre 2025 con termini e modi che saranno comunicati in largo anticipo al sig. . CP_1
Ebbene, il Tribunale, preso atto delle anzidette intese raggiunte tra le parti ed esaminata la documentazione prodotta, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza. Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di pronuncia della separazione personale ed alle condizioni accessorie giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G.V.G. n. 1288/2024, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1 in relazione al matrimonio concordatario in regime di comunione dei beni contratto in CE (Cs) il 26.10.1986 ed annotato nel Registro dello stato civile dell'anno 1986 del predetto comune al n. 94 parte II serie A;
- prende atto degli accordi economici tra i coniugi, tutti riportati in parte motiva e qui da intendersi integralmente trascritti;
- ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di CE (Cs) di procedere all'annotazione della sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di CE (Cs) per quanto di sua competenza;
- dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso in Paola il 13 maggio 2025
Il Presidente relatore
dott. Leonardo Filippo