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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 17/11/2025, n. 4958 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4958 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13101/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente rel
Dott. Lucia Minutella Giudice
Dott. Isabella Messina Giudice
Ha pronunciato il seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 – 337 bis e segg. c.c. e 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. r.g. 13101/2025 promossa da:
, (C.F. ) elettivamente domiciliato in Montecuccoli Parte_1 C.F._1
n 6 presso lo studio dell'avv. FAVARIO CLARA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, (C.F. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero, relativo ai minori: nata a [...] il [...] E nato a [...] CP_2 CP_3
IL 19/8/2016
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: come da ricorso
“CONCLUSIONI Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis rejectis, NEL MERITO E GIÀ IN SEDE DI
PROVVEDIMENTI OPPORTUNI O TEMPORANEI ED URGENTI RISPETTIVAMENTE EX ARTT.
473 BIS NN. 21 E 22 C.P.C., a parziale modifica del Decreto n. 1930/2017 pronunciato in data
23.12.2017 da Codesto Tribunale, • affidare i figli minori e in via esclusiva c.d. CP_2 CP_3
“rafforzata” alla madre, disponendo che la medesima possa adottare in autonomia anche le decisioni di maggior interesse relative ai minori;
disporre che i minori mantengano dimora abituale e residenza anagrafica presso la madre;
• Disporre che il padre incontri i minori in luogo neutro ed alla presenza di personale educativo, previa verifica dello stato di astinenza dall'assunzione di sostanze alcoliche da parte del medesimo;
• Prescrivere al padre di intraprendere un percorso di CP_ valutazione e presa in carico da parte del competente, subordinando la ripresa dei rapporti con i figli alla effettiva adesione del medesimo al percorso;
• Confermare il contributo al mantenimento già disposto con decreto del 23.12.2017; • Disporre che l'assegno unico per la famiglia, o equipollenti, e la pensione di invalidità di siano percepiti integralmente dalla CP_3 madre, come già avviene, anche in ragione dell'affidamento esclusivo dei minori a sé”
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I minori sono nati dalla relazione tra e , non coniugati, Parte_1 Controparte_1
i quali hanno cessato la convivenza per incompatibilità di carattere.
Con ricorso depositato il 30/06/2025 ha chiesto la modifica del Parte_1 provvedimento assunto da questo Tribunale in data 23/12/2017, relativamente all'affidamento dei minori e al calendario di visita.
Nelle more del procedimento sono pervenute relazioni da parte dei servizi e , su invito CP_5 del Tribunale.
All'udienza del 22/10/2025 sono comparse personalmente entrambe le parti;
tuttavia, poiché il non si è costituito è stato dichiarato contumace. Controparte_1
All'esito, il giudice relatore, ritenendo non necessaria l'adozione di provvedimenti urgenti, si è riservato di riferire al Collegio, previo parere del PM.
Il PM nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
***
Questo Collegio ritiene matura la causa per la decisione, sulla base degli atti e delle acquisizioni documentali;
Nel dettaglio, parte ricorrente ha domandato la modifica del regime di affidamento “da condiviso ad affidamento esclusivo rafforzato”, evidenziando che il padre si disinteressa alla vita dei minori e contribuisce al loro mantenimento solo saltuariamente.
Come è noto, alla regola dell'affidamento condiviso, prevista dall'art. 337- ter introdotto dal D.lgs
154/2013 costituisce eccezione la soluzione dell'affidamento esclusivo: in altri termini, l'affidamento condiviso può derogarsi solo ove esso risulti “contrario all'interesse del minore”, ai sensi dell'art. 337 quater. Occorre aggiungere poi che i presupposti dell'affidamento esclusivo rafforzato, in generale, possono ravvisarsi quando vi siano profili di inadeguatezza educativa del genitore, soprattutto sotto l'aspetto delle sue difficoltà di sintonizzarsi con i figli e a comprendere i loro bisogni, circostanza emersa nel caso di specie.
Sul punto, è significativo quanto riportato dai Servizi circa le affermazioni della minore anni CP_2
10 il cui ascolto appare, nel delicato contesto familiare, sconsigliabile anche per ragioni di età): da un lato, ha manifestato la voglia di vedere il padre, ma dall'altro lato, ha mostrato segni di timore, richiedendo che gli incontri con il genitore siano in presenza di altre figure (si riportano la relazione del 2/10/2025 “ho paura di papà perché si arrabbiava spesso (..) anche ieri sera mi ha chiamata ma non ho risposto perché avevo paura che fosse arrabbiato (..)”; e ancora, ha esposto: “Lui non si è mai preoccupato di me e di (…) e come se per lui non ci fossimo mai stati (…) se dovevamo Per_1 fare i compiti non ci aiutava (…) mi fa un po' stare male questa cosa di papà la sera spesso mi viene da piangere (..) vorrei che papà ci dia più attenzione e che passi un po' di tempo con noi (…) io ne risento di più rispetto a , lui neanche se ne rende conto.). CP_3
Invece, il minore (anni 9), non sembra porsi alcun interrogativo, “non manifestando nessun CP_3 particolare bisogno”.
Parte ricorrente ha confermato, sia in sede di udienza sia ai Servizi, il disinteresse paterno per i bisogni dei figli e, con riguardo al contributo al mantenimento, ha dichiarato di non averlo mai ricevuto.
Con riguardo a parte convenuta, invece, occorre rilevare che, pur non costituendosi, è comparso in udienza e si è reso disponibile all'interrogatorio libero;
egli ha in parte confermato la circostanza dell'assenza del contributo affermando, con giustificazione palesemente pretestuosa, che “non ho versato i 300 euro volevo avere più tempo con i bambini ma lei non me lo concedeva”; e ancora, con riguardo agli incontri con i figli, ha riferito che “prima di gennaio (2025) i bambini stavano con me
15 giorni al mese. Più di quanto stabilito nel provvedimento del 2017”, affermazione non confortata da alcun elemento e che comunque non giustifica l'inadempimento attuale.
Infine, le relazioni dei Servizi e della NPI/psicologia (al confronto con i queli il padre non è stato disponibile) sono concordi nel rilevare che “I minori appaio due bambini molto educati e riferiscono di stare bene con la madre. Relativamente al padre lo ritengono una figura che è stata poco presente con loro. La loro dimensione emotiva sembra essere influenzata anche da sensazioni ambivalenti verso il padre poiché desidererebbero una figura paterna ma temono gli atteggiamenti imprevedibili del proprio padre.”
Ricorrono, dunque, i presupposti per attribuire alla madre il cosiddetto affidamento esclusivo
“rafforzato” o “super esclusivo”, che permette al genitore di adottare tutte le decisioni inerenti ai minori, senza la consultazione, né tantomeno il consenso, del padre che comunque mantiene il diritto/dovere, ai sensi dell'art. 337quater comma 3 c.c., di vigilare sull'educazione e l'istruzione dei figli minori, e la facoltà di rivolgersi al giudice se ritiene che siano adottate decisioni pregiudizievoli per la medesima.
*
Quanto al regime di visita paterno, questo Collegio ritiene di dovere accogliere la richiesta di parte ricorrente.
Infatti, per le ragioni sopraesposte, si ritiene più confacente agli interessi dei minori disporre che gli incontri debbano avvenire, almeno allo stato, in luogo neutro alla presenza di personale educativo previo accertamento delle volontà e l'assenza di pregiudizio per i minori.
Necessaria, dunque, la presa in carico del nucleo. CP_ Invece, non può trovare accoglimento la domanda tesa ad ottenere la presa in carico da parte del del padre e parimenti la subordinazione degli incontri all'esito di tale accertamento, stante l'assenza di allegazione di elementi neppure indiziari sull'uso di sostanza alcoliche.
*
Spese di lite
In ragione della soccombenza ex art. 91 cpc, le spese di lite, così come liquidate in dispositivo in conformità ai parametri di cui al DM 55/2014, come modificato con DM 147/2022, sono poste a carico della parte convenuta. Le spese di giudizio sono liquidate avuto riguardo alla Tabella n. 2
(scaglione da E. 26.000,01 ad E. 52.000), applicati i valori minimi delle fasi di studio, introduttiva e decisionale, tenuto conto della non complessità della causa e della totale assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., artt. 337 bis e segg. c.c. e 473-bis. c.p.c.
Modifica il provvedimento assunto da questo Tribunale n 1930/2017 pubblicato il 23/12/2017 come segue:
AFFIDA i minori e , in via esclusiva rafforzata alla madre, Persona_2 Persona_3 attribuendole il potere di adottare tutte le decisioni di maggiore importanza per la minore relative alla collocazione, alla materia sanitaria e scolastica, ed al rilascio di documenti anche di identità validi per l'espatrio.
DISPONE che i minori mantengano residenza anagrafica e collocazione presso la madre.
DISPONE che, qualora manifesti la volontà di incontrare i figli, il padre possa riprendere gradualmente gli incontri in luogo neutro da individuarsi a cura dei Servizi Sociali di zona, alla presenza di personale educativo, previa verifica dell'assenza di pregiudizio per i minori. DISPONE allo scopo la presa in carico del nucleo dei minori da parte del Servizio sociale territoriale
NPI/psicologia
DÀ ATTO CHE l'assegno unico e gli assegni erogati in favore dei minori, saranno percepiti dalla madre.
CONFERMA per il resto il provvedimento n 1930/2017
CONDANNA il convenuto al pagamento a favore della ricorrente delle spese di lite che liquida in €
2905,00, oltre rimb. spese gen. 15%, IVA e CPA.
Si comunichi ai Servizi sociali/NPI psicologia tramite Assistenti Sociali in sede.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
14/11/2025
Il Presidente
Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente rel
Dott. Lucia Minutella Giudice
Dott. Isabella Messina Giudice
Ha pronunciato il seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 – 337 bis e segg. c.c. e 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. r.g. 13101/2025 promossa da:
, (C.F. ) elettivamente domiciliato in Montecuccoli Parte_1 C.F._1
n 6 presso lo studio dell'avv. FAVARIO CLARA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, (C.F. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero, relativo ai minori: nata a [...] il [...] E nato a [...] CP_2 CP_3
IL 19/8/2016
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: come da ricorso
“CONCLUSIONI Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis rejectis, NEL MERITO E GIÀ IN SEDE DI
PROVVEDIMENTI OPPORTUNI O TEMPORANEI ED URGENTI RISPETTIVAMENTE EX ARTT.
473 BIS NN. 21 E 22 C.P.C., a parziale modifica del Decreto n. 1930/2017 pronunciato in data
23.12.2017 da Codesto Tribunale, • affidare i figli minori e in via esclusiva c.d. CP_2 CP_3
“rafforzata” alla madre, disponendo che la medesima possa adottare in autonomia anche le decisioni di maggior interesse relative ai minori;
disporre che i minori mantengano dimora abituale e residenza anagrafica presso la madre;
• Disporre che il padre incontri i minori in luogo neutro ed alla presenza di personale educativo, previa verifica dello stato di astinenza dall'assunzione di sostanze alcoliche da parte del medesimo;
• Prescrivere al padre di intraprendere un percorso di CP_ valutazione e presa in carico da parte del competente, subordinando la ripresa dei rapporti con i figli alla effettiva adesione del medesimo al percorso;
• Confermare il contributo al mantenimento già disposto con decreto del 23.12.2017; • Disporre che l'assegno unico per la famiglia, o equipollenti, e la pensione di invalidità di siano percepiti integralmente dalla CP_3 madre, come già avviene, anche in ragione dell'affidamento esclusivo dei minori a sé”
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I minori sono nati dalla relazione tra e , non coniugati, Parte_1 Controparte_1
i quali hanno cessato la convivenza per incompatibilità di carattere.
Con ricorso depositato il 30/06/2025 ha chiesto la modifica del Parte_1 provvedimento assunto da questo Tribunale in data 23/12/2017, relativamente all'affidamento dei minori e al calendario di visita.
Nelle more del procedimento sono pervenute relazioni da parte dei servizi e , su invito CP_5 del Tribunale.
All'udienza del 22/10/2025 sono comparse personalmente entrambe le parti;
tuttavia, poiché il non si è costituito è stato dichiarato contumace. Controparte_1
All'esito, il giudice relatore, ritenendo non necessaria l'adozione di provvedimenti urgenti, si è riservato di riferire al Collegio, previo parere del PM.
Il PM nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
***
Questo Collegio ritiene matura la causa per la decisione, sulla base degli atti e delle acquisizioni documentali;
Nel dettaglio, parte ricorrente ha domandato la modifica del regime di affidamento “da condiviso ad affidamento esclusivo rafforzato”, evidenziando che il padre si disinteressa alla vita dei minori e contribuisce al loro mantenimento solo saltuariamente.
Come è noto, alla regola dell'affidamento condiviso, prevista dall'art. 337- ter introdotto dal D.lgs
154/2013 costituisce eccezione la soluzione dell'affidamento esclusivo: in altri termini, l'affidamento condiviso può derogarsi solo ove esso risulti “contrario all'interesse del minore”, ai sensi dell'art. 337 quater. Occorre aggiungere poi che i presupposti dell'affidamento esclusivo rafforzato, in generale, possono ravvisarsi quando vi siano profili di inadeguatezza educativa del genitore, soprattutto sotto l'aspetto delle sue difficoltà di sintonizzarsi con i figli e a comprendere i loro bisogni, circostanza emersa nel caso di specie.
Sul punto, è significativo quanto riportato dai Servizi circa le affermazioni della minore anni CP_2
10 il cui ascolto appare, nel delicato contesto familiare, sconsigliabile anche per ragioni di età): da un lato, ha manifestato la voglia di vedere il padre, ma dall'altro lato, ha mostrato segni di timore, richiedendo che gli incontri con il genitore siano in presenza di altre figure (si riportano la relazione del 2/10/2025 “ho paura di papà perché si arrabbiava spesso (..) anche ieri sera mi ha chiamata ma non ho risposto perché avevo paura che fosse arrabbiato (..)”; e ancora, ha esposto: “Lui non si è mai preoccupato di me e di (…) e come se per lui non ci fossimo mai stati (…) se dovevamo Per_1 fare i compiti non ci aiutava (…) mi fa un po' stare male questa cosa di papà la sera spesso mi viene da piangere (..) vorrei che papà ci dia più attenzione e che passi un po' di tempo con noi (…) io ne risento di più rispetto a , lui neanche se ne rende conto.). CP_3
Invece, il minore (anni 9), non sembra porsi alcun interrogativo, “non manifestando nessun CP_3 particolare bisogno”.
Parte ricorrente ha confermato, sia in sede di udienza sia ai Servizi, il disinteresse paterno per i bisogni dei figli e, con riguardo al contributo al mantenimento, ha dichiarato di non averlo mai ricevuto.
Con riguardo a parte convenuta, invece, occorre rilevare che, pur non costituendosi, è comparso in udienza e si è reso disponibile all'interrogatorio libero;
egli ha in parte confermato la circostanza dell'assenza del contributo affermando, con giustificazione palesemente pretestuosa, che “non ho versato i 300 euro volevo avere più tempo con i bambini ma lei non me lo concedeva”; e ancora, con riguardo agli incontri con i figli, ha riferito che “prima di gennaio (2025) i bambini stavano con me
15 giorni al mese. Più di quanto stabilito nel provvedimento del 2017”, affermazione non confortata da alcun elemento e che comunque non giustifica l'inadempimento attuale.
Infine, le relazioni dei Servizi e della NPI/psicologia (al confronto con i queli il padre non è stato disponibile) sono concordi nel rilevare che “I minori appaio due bambini molto educati e riferiscono di stare bene con la madre. Relativamente al padre lo ritengono una figura che è stata poco presente con loro. La loro dimensione emotiva sembra essere influenzata anche da sensazioni ambivalenti verso il padre poiché desidererebbero una figura paterna ma temono gli atteggiamenti imprevedibili del proprio padre.”
Ricorrono, dunque, i presupposti per attribuire alla madre il cosiddetto affidamento esclusivo
“rafforzato” o “super esclusivo”, che permette al genitore di adottare tutte le decisioni inerenti ai minori, senza la consultazione, né tantomeno il consenso, del padre che comunque mantiene il diritto/dovere, ai sensi dell'art. 337quater comma 3 c.c., di vigilare sull'educazione e l'istruzione dei figli minori, e la facoltà di rivolgersi al giudice se ritiene che siano adottate decisioni pregiudizievoli per la medesima.
*
Quanto al regime di visita paterno, questo Collegio ritiene di dovere accogliere la richiesta di parte ricorrente.
Infatti, per le ragioni sopraesposte, si ritiene più confacente agli interessi dei minori disporre che gli incontri debbano avvenire, almeno allo stato, in luogo neutro alla presenza di personale educativo previo accertamento delle volontà e l'assenza di pregiudizio per i minori.
Necessaria, dunque, la presa in carico del nucleo. CP_ Invece, non può trovare accoglimento la domanda tesa ad ottenere la presa in carico da parte del del padre e parimenti la subordinazione degli incontri all'esito di tale accertamento, stante l'assenza di allegazione di elementi neppure indiziari sull'uso di sostanza alcoliche.
*
Spese di lite
In ragione della soccombenza ex art. 91 cpc, le spese di lite, così come liquidate in dispositivo in conformità ai parametri di cui al DM 55/2014, come modificato con DM 147/2022, sono poste a carico della parte convenuta. Le spese di giudizio sono liquidate avuto riguardo alla Tabella n. 2
(scaglione da E. 26.000,01 ad E. 52.000), applicati i valori minimi delle fasi di studio, introduttiva e decisionale, tenuto conto della non complessità della causa e della totale assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., artt. 337 bis e segg. c.c. e 473-bis. c.p.c.
Modifica il provvedimento assunto da questo Tribunale n 1930/2017 pubblicato il 23/12/2017 come segue:
AFFIDA i minori e , in via esclusiva rafforzata alla madre, Persona_2 Persona_3 attribuendole il potere di adottare tutte le decisioni di maggiore importanza per la minore relative alla collocazione, alla materia sanitaria e scolastica, ed al rilascio di documenti anche di identità validi per l'espatrio.
DISPONE che i minori mantengano residenza anagrafica e collocazione presso la madre.
DISPONE che, qualora manifesti la volontà di incontrare i figli, il padre possa riprendere gradualmente gli incontri in luogo neutro da individuarsi a cura dei Servizi Sociali di zona, alla presenza di personale educativo, previa verifica dell'assenza di pregiudizio per i minori. DISPONE allo scopo la presa in carico del nucleo dei minori da parte del Servizio sociale territoriale
NPI/psicologia
DÀ ATTO CHE l'assegno unico e gli assegni erogati in favore dei minori, saranno percepiti dalla madre.
CONFERMA per il resto il provvedimento n 1930/2017
CONDANNA il convenuto al pagamento a favore della ricorrente delle spese di lite che liquida in €
2905,00, oltre rimb. spese gen. 15%, IVA e CPA.
Si comunichi ai Servizi sociali/NPI psicologia tramite Assistenti Sociali in sede.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
14/11/2025
Il Presidente
Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.