TAR Napoli, sez. I, sentenza 20/04/2026, n. 2463
TAR
Ordinanza presidenziale 12 luglio 2023
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TAR
Sentenza 20 aprile 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Violazione dell'obbligo di comunicazione di avvio del procedimento

    La normativa (art. 92, co. 2-bis, d.lgs. n. 159/2011, come novellato nel 2021) impone la comunicazione di avvio del procedimento come regola generale, derogabile solo in presenza di specifiche e motivate esigenze di celerità. Il provvedimento impugnato non ha fornito tale motivazione, limitandosi a generiche affermazioni sull'urgenza di impedire infiltrazioni mafiose.

  • Altro
    Insussistenza di attualità e concretezza del pericolo di infiltrazione mafiosa

    La censura è assorbita dall'accoglimento del vizio procedurale. L'Amministrazione avrà modo di rivalutare la posizione della società in un nuovo procedimento.

  • Altro
    Violazione del principio di proporzionalità e degli artt. 92, co. 2-bis e 94-bis del d.lgs. n. 159/2011

    La censura è assorbita dall'accoglimento del vizio procedurale. L'Amministrazione avrà modo di rivalutare la posizione della società in un nuovo procedimento.

  • Accolto
    Atti presupposti e consequenziali all'informativa illegittima

    L'accoglimento della domanda principale comporta l'accoglimento delle domande accessorie.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Napoli, sez. I, sentenza 20/04/2026, n. 2463
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
    Numero : 2463
    Data del deposito : 20 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo