Ordinanza presidenziale 12 luglio 2023
Sentenza 20 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. I, sentenza 20/04/2026, n. 2463 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2463 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02463/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03074/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3074 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Luca Tozzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Toledo 323;
contro
Prefettura di Napoli, Ministero dell'Interno, ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
per l'annullamento
a) del provvedimento della Prefettura di Napoli prot. n. -OMISSIS- di emissione della informativa ostativa antimafia, in uno alla relativa comunicazione;
b) di tutti gli atti presupposti, ed in particolare del verbale del GIA -OMISSIS-, non ancora conosciuti;
c) di tutti gli atti istruttori acquisiti ai fini della emanazione del provvedimento ostativo, ivi compresa l'informativa -OMISSIS- redatta dalla DIA, non ancora conosciuti;
d) ove esistente, del provvedimento ANAC avente ad oggetto la “comunicazione di avvenuta segnalazione e dell'inserimento nel Casellario della relativa annotazione”, ad oggi non conosciuto;
e) di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale che ci si riserva di impugnare.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS-il 14/9/2023:
per l’annullamento
dei medesimi atti impugnati con il ricorso introduttivo.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Prefettura di Napoli, del Ministero dell'Interno e dell’ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2026 il dott. AN RE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Con il ricorso introduttivo è stata impugnata l’informativa ostativa antimafia del Prefetto di Napoli prot. n. -OMISSIS-, contestandosi che il provvedimento possa fondatamente poggiarsi sul requisito di attualità e concretezza del pericolo di infiltrazione mafiosa nella gestione della società ricorrente, denunciandosi la violazione delle garanzie di partecipazione al procedimento e contrastando, infine, la valutazione prefettizia di insussistenza dei presupposti per far luogo ad alcuna delle misure di prevenzione collaborativa di cui all’art. 94- bis del d.lgs. n. 159/2011.
2.- L’Amministrazione, costituitasi in giudizio, ha adempiuto all’ordine istruttorio formulato con ordinanza presidenziale del 12/7/2023 n. 466 e prodotto memoria difensiva.
In data 18/7/2023 la Prefettura di Napoli ha depositato in giudizio il provvedimento interdittivo oggetto di gravame, il verbale GIA n. -OMISSIS-depositata in -OMISSIS-. Ha fatto seguito, in data 6/9/2023, un nuovo deposito del provvedimento interdittivo gravato, nonché della comunicazione di avvenuta segnalazione al Casellario Informatico dell’ANAC e di copia del ricorso introduttivo, ma non anche della nota D.I.A. del -OMISSIS- citata nella informativa interdittiva impugnata (a pag. 3).
2.1.- La documentazione così depositata dall’Amministrazione è stata quindi gravata con i motivi aggiunti integrativi proposti in data 14/9/2023, con i quali la ricorrente ha lamentato, tra l’altro, che la Prefettura non aveva reso disponibili la predetta informativa della DIA del -OMISSIS- né le trascrizioni delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e delle intercettazioni.
3.- In data -OMISSIS- la ricorrente ha depositato un articolo estratto dal sito ANSA da cui si evinceva l’assoluzione di -OMISSIS-, detentore dell’intero capitale sociale della società ricorrente -OMISSIS-., dalle accuse di scambio elettorale politico mafioso: il Tribunale di Napoli, Sezione del Giudice per le Indagini Preliminari ha statuito, infatti, l’assoluzione del predetto -OMISSIS- perché il fatto non sussiste con dispositivo del -OMISSIS- reso nell’ambito del giudizio R.G. n. -OMISSIS-.
3.1.- In data 10/11/2025 la ricorrente ha poi depositato copia della sentenza di questa Sezione n. 4252/2025 che ha accolto il ricorso proposto dalla società -OMISSIS-– il cui socio e amministratore unico è il marito della figlia del cit . -OMISSIS- – avverso il provvedimento interdittivo antimafia della Prefettura di Napoli che l’aveva colpita, provvedimento recante un impianto motivazionale in parte sovrapponibile a quello gravato nella presente sede.
4.- All’udienza pubblica del 14 gennaio 2026 la causa è stata assegnata in decisione.
5.- Il ricorso e i motivi aggiunti, suscettibili di essere esaminati congiuntamente in ragione della sovrapponibilità delle relative censure, sono fondati nei sensi e limiti di cui si darà conto appresso.
6.- L’impugnata interdittiva del Prefetto di Napoli prot. n. -OMISSIS-, emessa sulla scorta delle valutazioni rese dal Gruppo Interforze Antimafia con verbali del -OMISSIS-, ravvisa la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa nei confronti della società ricorrente in ragione degli elementi di controindicazione emersi sul conto di -OMISSIS-, detentore dell’intero capitale sociale.
6.1. – Nel provvedimento è evidenziato quanto emerso dall’ordinanza di custodia cautelare in carcere del G.I.P. del Tribunale di Napoli n. -OMISSIS- nei confronti del predetto -OMISSIS-, accusato principalmente del delitto di cui all’art. 416- ter c.p., legato alla condotta tenuta in occasione del rinnovo del Consiglio comunale di Melito di Napoli, e consistita nell’adesione alle sollecitazioni degli indicati affiliati di spicco al clan -OMISSIS- per far avere al candidato sindaco -OMISSIS- “ i voti degli appartenenti al clan, dei soggetti ad essi legati dei residenti del rione popolare ”, attraverso pressioni e intimidazioni in cambio di erogazione di somme di denaro e altre utilità.
6.2. – Gli elementi desunti dall'esame dell’o.c.c. sopra richiamata hanno posto in evidenza la spiccata attitudine di -OMISSIS- ad intessere rapporti con esponenti della criminalità organizzata. Nel contesto di un’ampia riproposizione delle vicende riguardanti lo scambio elettorale politico mafioso, viene riportato che, secondo la contestazione, -OMISSIS- avrebbe “ accettato, in relazione al turno di ballottaggio svolto -OMISSIS-, e concedendo in cambio di danaro, posti di lavoro e altre utilità, la promessa di sostegno del clan -OMISSIS- ”.
6.3. – Vi si aggiunge che -OMISSIS- figura “ come imprenditore coinvolto nelle pratiche che possono aver determinato l’intervento della camorra sugli amministratori ”, “ indicato dal collaboratore -OMISSIS- non come partecipe, ma come disponibile a sostenere gli interessi dei clan di volta in volta egemoni (il clan -OMISSIS- il clan -OMISSIS-) ”.
6.4. – È riferito, inoltre, che le intercettazioni disposte sull’utenza telefonica di -OMISSIS- “ confermano i contatti con persone legate alla criminalità organizzata ”, e che la lettura delle conversazioni registrate “ risulta particolarmente illuminante in ordine alla evoluzione degli accordi con la camorra ”.
6.5. – Segue la doviziosa esposizione dei comportamenti ascritti al -OMISSIS-, indicato dal collaboratore -OMISSIS-[ rectius -OMISSIS-) non come partecipe, ma come disponibile a sostenere gli interessi dei clan di volta in volta egemoni (il clan -OMISSIS- il clan -OMISSIS-).
La gravità dei fatti-reato contestati a -OMISSIS-, detentore dell'intero capitale sociale della società ricorrente, ha quindi condotto il Prefetto di Napoli ad accogliere le motivazioni del GIA circa l'insussistenza sia dei presupposti per l'applicazione delle misure amministrative di prevenzione collaborativa di cui all'art. 94 bis Dlgs. n. 159/2011, sia di quelli per l'attivazione della procedura partecipativa di cui all'art. 92, comma 2 bis, Dlgs. cit.
7.- Ciò posto, con il primo motivo del ricorso introduttivo viene contestato che possa ritenersi attuale e concreto il pericolo di infiltrazione mafiosa della società ricorrente attraverso la figura di -OMISSIS-, in quanto non sarebbero stati rinvenuti elementi univoci militanti in tal senso.
Viene osservato che la presunta attività di alterazione delle elezioni del Comune di Melito di Napoli, addebitata al -OMISSIS-, non potrebbe riflettersi sulla società ricorrente, sul cui amministratore non è spesa alcuna considerazione: l’U.T.G. non avrebbe dimostrato in alcun modo, in sostanza, perché la presunta attività di alterazione delle elezioni al Comune di Melito possa automaticamente riflettersi sulla società di costruzioni.
Inoltre, per ciò che concerne -OMISSIS-, non sarebbe verosimile che lo stesso possa essersi reso disponibile a sostenere clan in contrasto tra loro, per cui la Prefettura acriticamente avrebbe recepito l’affermazione di un collaboratore di giustizia, senza approfondirne la veridicità.
Le censure della ricorrente sono poi sviluppate (p. 11 e ss. del ricorso introduttivo) rappresentando una serie di elementi che si assumono non adeguatamente valutati, riguardanti il decesso -OMISSIS- clan che avrebbe avuto rapporti con l’-OMISSIS-, l’ininfluenza dei rapporti con la società ammessa al controllo giudiziario riferibile alla -OMISSIS- (non -OMISSIS-), la circostanza che l’amministratore della società ricorrente -OMISSIS- era incensurato, e, infine, la incerta riconducibilità dello scambio politico mafioso a condotte tipiche di un reato associativo qualificato.
In particolare, nulla sarebbe stato dedotto da parte dall’Amministrazione resistente con riferimento al legale rappresentante della società ricorrente, il sig. -OMISSIS-, incensurato; e analogamente è a dirsi quanto al procuratore della stessa società, il sig. -OMISSIS-, anch’egli incensurato, e genero del sig. -OMISSIS-, con riferimento al quale non vi è alcuna deduzione da parte della Prefettura.
8.- Con ulteriori motivi di gravame è poi affermato che difetta la motivazione in ordine alla continuità od occasionalità del pericolo di condizionamento mafioso, e sono stati violati il principio di proporzionalità e gli artt. 92, co. 2- bis e 94- bis del d.lgs. n. 159/2011, lì dove la Prefettura ha senz’altro condiviso le motivazioni del GIA sull’insussistenza dei presupposti per accedere ad alcuna delle misure di prevenzione collaborativa e per l’attivazione del contraddittorio procedimentale.
Dalla ricorrente sono inoltre contestate le motivazioni provvedimentali che:
- da un lato, poggiano sull’affermazione che gli elementi raccolti “ non sono suscettibili di esaurirsi nel tempo e depongono per la sussistenza di un concreto pericolo di agevolazione non occasionale alla criminalità organizzata nonché di collegamenti continuativi nel tempo con i gruppi camorristici di riferimento da parte del referente delle imprese medesime, con la conseguente ragionevole esclusione di una reale possibilità di stabile riduzione in bonis delle imprese stesse ”;
- d’altro lato, rinvengono l’“ urgenza di impedire condotte volte a consentire ad esponenti della criminalità organizzata di infiltrarsi nei delicati settori economici delle imprese di riferimento, tra cui attività che si definiscono sensibili per l’alto rischio di infiltrazioni, e tenuto conto altresì della gravità dei fatti reato contestati dall’Autorità Giudiziaria ”.
E viene affermato che, in definitiva, non sarebbe dato di comprendere quali siano le “ imprese di riferimento ”, né le concrete modalità di condizionamento nei confronti della società ricorrente, né il ruolo che questa avrebbe svolto nelle contestate vicende, per condotte, oltretutto, che difficilmente potrebbero essere reiterate, siccome riguardanti un Comune, quello di Melito di Napoli, di cui è stato disposto ormai lo scioglimento.
9.- Così sintetizzate le doglianze di parte ricorrente, il Collegio deve subito vagliare la preliminare censura con cui è lamentato che la comunicazione di avvio del procedimento è stata pretermessa: censura che risulta fondata.
Come già riportato, la motivazione del provvedimento si fonda sulla rappresentata sussistenza di ragioni di urgenza tese a “ impedire condotte volte a consentire ad esponenti della criminalità organizzata di infiltrarsi nei delicati settori economici delle imprese di riferimento, tra cui attività che si definiscono sensibili per l’alto rischio di infiltrazioni, e tenuto conto altresì della gravità dei fatti reato contestati dall’Autorità Giudiziaria ” (interdittiva, p. 5)
9.1.- Osserva il Collegio che l’art. 92, co. 2- bis , del d.lgs. n. 159 del 2011, nella versione originaria, così come inserito dall’art. 3, co. 1, lett. b), n. 2), del d.lgs. 13 ottobre 2014, n. 153, prevedeva che: « L'informazione antimafia interdittiva è comunicata dal prefetto, entro cinque giorni dalla sua adozione, all'impresa, società o associazione interessata, secondo le modalità previste dall'articolo 79, comma 5-bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Il prefetto, adottata l'informazione antimafia interdittiva, verifica altresì la sussistenza dei presupposti per l'applicazione delle misure di cui all'articolo 32, comma 10, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e, in caso positivo, ne informa tempestivamente il Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione ».
9.2.- Sul punto il Consiglio di Stato, pur escludendo l’obbligatorietà del contraddittorio e della comunicazione di avvio del procedimento nell’ambito delle informative antimafia avuto riguardo alla lettera dell’art. 92, co. 2- bis citato, aveva però sollecitato il legislatore a potenziare le garanzie partecipative, in quanto ciò « consentirebbe all'impresa di esercitare in sede procedimentale i propri diritti di difesa e di spiegare le ragioni alternative di determinati atti o condotte, ritenuti dalla Prefettura sintomatici di infiltrazione mafiosa, nonché di adottare, eventualmente su proposta e sotto la supervisione della stessa Prefettura, misure di self cleaning, che lo stesso legislatore potrebbe introdurre già in sede procedimentale con un'apposita rivisitazione delle misure straordinarie, ad esempio, dall'art. 32, comma 10, del d.l. n. 90 del 2014, conv. con mod. in l. n. 114 del 2014, da ammettersi, ove la situazione lo consenta, prima e al fine di evitare che si adotti la misura più incisiva dell'informazione antimafia » (Cons. Stato, sez. III, 10 agosto 2020, n. 4979: pronuncia con cui si è quindi prospettata l’opportunità di una riforma in grado di relegare l’interdittiva ad extrema ratio , adottabile solo a fronte di situazioni chiare ed inequivocabili).
9.3.- Coerente con tali indicazioni della citata giurisprudenza è stata dunque la successiva sostituzione dell’art. 92, co. 2- bis del d.lgs. n. 159 del 2011, operata dall'articolo 48, co. 1, lett. a), n. 2), del D.L. 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, il quale ha introdotto il presente nuovo testo: « Il prefetto, nel caso in cui, sulla base degli esiti delle verifiche disposte ai sensi del comma 2, ritenga sussistenti i presupposti per l'adozione dell'informazione antimafia interdittiva ovvero per procedere all'applicazione delle misure di cui all'articolo 94-bis, e non ricorrano particolari esigenze di celerità del procedimento, ne dà tempestiva comunicazione al soggetto interessato, indicando gli elementi sintomatici dei tentativi di infiltrazione mafiosa. Con tale comunicazione è assegnato un termine non superiore a venti giorni per presentare osservazioni scritte, eventualmente corredate da documenti, nonché per richiedere l'audizione, da effettuare secondo le modalità previste dall'articolo 93, commi 7, 8 e 9. In ogni caso, non possono formare oggetto della comunicazione di cui al presente comma elementi informativi il cui disvelamento sia idoneo a pregiudicare procedimenti amministrativi o attività processuali in corso, ovvero l'esito di altri accertamenti finalizzati alla prevenzione delle infiltrazioni mafiose. La predetta comunicazione sospende, con decorrenza dalla relativa data di invio, il termine di cui all'articolo 92, comma 2. La procedura del contraddittorio si conclude entro sessanta giorni dalla data di ricezione della predetta comunicazione ».
9.4.- Alla luce di tale incisiva modifica del citato comma 2- bis , la regola generale è pertanto quella che occorre che l’Amministrazione dia una preventiva comunicazione al soggetto interessato, con l’indicazione degli elementi sintomatici dei tentativi di infiltrazione mafiosa. Ciò non esclude però che la valutazione circa l’ an ed il quomodo della comunicazione informativa racchiuda dei margini di discrezionalità, potendo talora l’Amministrazione derogare alla regola della garanzia della partecipazione procedimentale: ma questo soltanto, è il caso di sottolinearlo, in presenza di « particolari esigenze di celerità del procedimento ».
Si deve inoltre ricordare che « non possono formare oggetto della comunicazione … elementi informativi il cui disvelamento sia idoneo a pregiudicare procedimenti amministrativi o attività processuali in corso, ovvero l’esito di altri accertamenti finalizzati alla prevenzione delle infiltrazioni mafiose ».
Alla luce di tale nuovo quadro normativo l’Amministrazione è dunque chiamata a valutare, dandone congrua e specifica motivazione, se ricorrano “particolari esigenze” di urgenza (o si versi per avventura in un caso di istruttoria interamente basata su elementi non rivelabili).
9.5.- È evidente, allora, che la citata novella del 2021, che ha inciso sul citato comma 2- bis dell’art. 92 del d.lgs. n. 159 del 2011, ha capovolto il previgente principio generale in forza del quale, nei procedimenti interdittivi, l’obbligo del contraddittorio partecipativo era o escluso, o confinato ad ipotesi eventuali e non obbligatorie, come quella dell’art. 93, co. 7, in tema di accesso nei cantieri.
Attualmente, in materia di informative antimafia, il contraddittorio, con la previa comunicazione di avvio del procedimento, non è più residuale e meramente facoltativo, ma è assurto a regola generale, derogabile solo con congrua e specifica motivazione nelle tassative ipotesi previste dalla norma in esame.
9.6.- D’altra parte il contraddittorio procedimentale, come risulta dalla citata riforma del 2021, ha non solo una funzione difensiva, ma anche una funzione proattiva, in ragione del suo stretto collegamento funzionale con altri strumenti ora predisposti dal legislatore, quali le misure di self - cleaning e l’istituto della prevenzione collaborativa, che corrispondono a strumenti alternativi all’informazione interdittiva e meno impattanti, i quali devono essere impiegati dall’Amministrazione in tutti i casi in cui possano reputarsi sufficienti ad assicurare le finalità di prevenzione (cfr. art. 92, co. 2- bis , 2- ter e 2- quater , in relazione all’art. 94- bis , co. 1 e 2, del d.lgs. n. 159/2011), sulla base dei principi, anche euro-unitari, di gradualità e proporzionalità ( cfr. Cons. Stato, Sez. III, 27/2/2025 n. 1709: “ Il tema del contraddittorio in relazione alla materia della prevenzione antimafia è stato recentemente rivisto dalla giurisprudenza amministrativa alla luce della novella normativa summenzionata secondo cui il Prefetto, qualora ritenga sussistenti i presupposti per l’adozione dell’informazione antimafia ovvero qualora debba procedere all’applicazione delle misure di prevenzione collaborativa, ha l’obbligo di darne comunicazione all’interessato, salvo che ricorrano “particolari esigenze di celerità del procedimento”. Come correttamente sostenuto dal giudice di prime cure, questa disposizione non è indirizzata unicamente al soggetto interessato e al suo diritto di difesa ma ha un respiro più ampio. Abbraccia una serie di valori fondamentali nella materia di che trattasi. La norma è infatti posta a presidio del principio del buon andamento della pubblica amministrazione in un’ottica ex ante e del giusto processo ex post. Come affermato correttamente dal giudice di prime cure, invero, la misura “è rivolta a produrre un effetto utile, oltre che deflattivo del contenzioso, sia per il privato, chiamato ad assumere un ruolo proattivo al fine di scongiurare l’esito esiziale del procedimento, sia per la P.A. la quale, sfruttando l’occasione di acquisire e/o di rivalutare informazioni talvolta sottovalutate o neglette, può comporre un quadro istruttorio il più possibile esaustivo e funzionale all’emissione di un provvedimento ispirato a canoni di proporzionalità e ragionevolezza ”).
10.- Poste tali premesse, il Collegio deve evidenziare che nell’interdittiva impugnata l’omissione della comunicazione prevista dal citato art. 92, co. 2- bis , motivata nei suesposti termini generici, si correlerebbe all’addotta ricorrenza di esigenze di celerità del procedimento, onde impedire condotte che consentirebbero a esponenti della criminalità organizzata di infiltrarsi nei delicati settori economici delle imprese di riferimento.
10.1.- La ricorrente, nel lamentare che la comunicazione di avvio del procedimento è stata nei suoi riguardi pretermessa, non ha però mancato di censurare la motivazione amministrativa anche nel suo far cenno a non meglio precisate “ imprese di riferimento ”, senza correlazione con la Società, e nel suo trascurare la ben possibile irrilevanza dei fattori di controindicazione nei suoi riguardi.
Emerge quindi dal complesso delle censure prospettate che, se la ricorrente avesse avuto la possibilità di partecipare al procedimento, essa avrebbe potuto introdurre elementi di valutazione del quadro indiziario nella prospettiva di far escludere il proprio coinvolgimento, o comunque di rappresentare l’inidoneità dell’impianto indiziario a far presumere il pericolo di condizionamento mafioso.
Ben avrebbe potuto, la ricorrente, ad esempio, prospettare e valorizzare in sede procedimentale quegli stessi argomenti ed elementi difensivi addotti e fatti confluire nella parallela sede del processo penale, in particolare nell’ambito del giudizio R.G. n. 7239/2022 r.g. G.I.P., favorevolmente conclusosi, come accennato, con l’assoluzione del predetto -OMISSIS- perché il fatto non sussiste (dispositivo del -OMISSIS-).
10.2.- Il Collegio non può poi astenersi dal rilevare che nell’impugnato provvedimento interdittivo è contenuta una motivazione meramente stereotipata in ordine alla giustificazione dell’omessa comunicazione di avvio del procedimento, non indicandosi ivi alcuna specifica, concreta e circostanziata esigenza di celerità (o di segretezza) che potesse precludere la partecipazione dell’interessato, non essendo a ciò sufficiente, evidentemente, una non meglio precisata urgenza di « impedire condotte volte a consentire ad esponenti della criminalità organizzata di infiltrarsi nei delicati settori economici delle imprese di riferimento, tra cui attività che si definiscono sensibili per l’alto rischio di infiltrazioni ».
10.3.- Deve poi aggiungersi che, qualora l’Amministrazione avesse garantito il contraddittorio procedimentale, oggi obbligatoriamente previsto dall’art. 92, co. 2- bis , del d.lgs. n. 159/2011 così come novellato nel 2021, parte ricorrente avrebbe potuto contraddire, nei termini sopra descritti, in merito agli elementi di controindicazione poi posti dall’Amministrazione a fondamento del provvedimento interdittivo, anche nella nuova ottica dell’applicazione delle meno afflittive misure amministrative di prevenzione collaborativa di cui all’art. 94- bis del d.lgs. 159/2011.
10.4.- Il provvedimento interdittivo impugnato viola, quindi, l’art. 92, co. 2- bis del d.lgs. n. 159 del 2011, così come sostituito dall’art. 48, co. 1, lett. a), n. 2), del D.L. 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, non avendo l’Amministrazione fornito motivazione idonea circa la ricorrenza in concreto delle ragioni derogatorie che sole avrebbero potuto giustificare l’omessa comunicazione di cui alla citata norma.
11.- L’accoglimento della censura vertente sul descritto profilo procedimentale comporta infine, stante la valenza logicamente preliminare della censura stessa, che devono rimanere qui assorbite le doglianze concernenti i profili sostanziali delle valutazioni effettuate dall’Amministrazione nel suo provvedimento in epigrafe, restando impregiudicato il potere dell’Amministrazione di provvedere nuovamente, nel rispetto dell’effetto conformativo della presente sentenza.
12.- Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso e i motivi aggiunti vanno dunque accolti nei sensi di cui in motivazione, conseguendone l’annullamento del provvedimento della Prefettura di Napoli prot. n. -OMISSIS- agli effetti che ne discendono sulla successiva attività demandata all’Amministrazione stessa.
13.- Per la natura dell’interesse pubblico sotteso all’azione amministrativa, sussistono nondimeno giustificate ragioni per disporre la compensazione per intero delle spese di giudizio tra le parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l'effetto, annulla il provvedimento della Prefettura di Napoli n. -OMISSIS-, agli effetti che ne discendono sulla successiva attività demandata all’Amministrazione.
Compensa le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le persone e gli enti menzionati nel testo della presente decisione.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IC Gaviano, Presidente
Giuseppe Esposito, Consigliere
AN RE, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN RE | IC Gaviano |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.