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Sentenza 1 settembre 2025
Sentenza 1 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 01/09/2025, n. 339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 339 |
| Data del deposito : | 1 settembre 2025 |
Testo completo
N. 951/2019 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
La Giudice del Lavoro, Dott.ssa Valeria Salatino, all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza del 20.05.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 951/2019 R.G., promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliato in E_ C.F._1
Catanzaro alla Via D. Mottola D'Amato n. 61 presso lo studio dell'Avv. Maria Adelaide Scarfone, che lo rappresenta e difende come da mandato in atti
Ricorrente contro in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti
Giacinto Greco e Maria Teresa Pugliano, come da procura generale alle liti, ed elettivamente domiciliato in Lamezia Terme alla Via Saverio D'Ippolito n. 5 (Ufficio Legale ) _1
Resistente
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 17.07.2019 , premettendo di essere stato assunto E_ con la qualifica di collaboratore ST di cui al livello B del CCNL lavoro ST, nei periodi dal 22.04.2015 al 7.09.2016 e dal 9.06.2017 al 30.06.2018, alle dipendenze della suocera
[...]
, esponeva: a) di aver fruito dell'indennità di disoccupazione NASPI dal 15.09.2016 al _1
2.06.2017; b) di aver ricevuto due missive datate 21.02.2019, con le quali l' gli aveva _1 comunicato, rispettivamente, il disconoscimento del rapporto di lavoro ST instaurato con la dal 22.04.2015 al 7.09.2016, all'esito dell'accertamento ispettivo di cui al verbale unico n. Per_1
2018005901/DDL del 31.01.2019, nonché il rigetto della domanda n. 9517168224 dell'8.06.2017, avente ad oggetto la denuncia del rapporto di lavoro ST, fondato sullo stretto rapporto di parentela sussistente con la datrice di lavoro;
c) di aver ricevuto ulteriore missiva datata 12.03.2019, con la quale l' gli aveva comunicato la revoca della prestazione dell'indennità di disoccupazione _1
NASPI n. 6041719200003 e di eventuali prestazioni accessorie, a seguito degli accertamenti ispettivi di cui al provvedimento prot. .2201.21/02/2019.0014849, chiedendo al contempo la restituzione _1 delle somme divenute indebite, ovverosia di € 3.716,86 a titolo di indennità di disoccupazione NASPI percepita nel periodo dal 15.09.2016 al 2.06.2017; d) di aver impugnato il provvedimento di disconoscimento del rapporto di lavoro e di rigetto della denuncia di instaurazione del rapporto di lavoro proponendo due ricorsi amministrativi in data 2.04.2019; e) di aver impugnato la comunicazione dell'indebito mediante ricorso proposto in data 11.05.2019, per il tramite del patronato di fiducia, poi rigettato dall'organo amministrativo con delibera n. 198166 del 13.06.2019.
Chiedeva che, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dei provvedimenti impugnati, venisse accertata la sussistenza dei rapporti di lavoro ST negli anni in contestazione, con conseguente annullamento del verbale di accertamento del 31.01.2019 e della comunicazione dell'indebito, ordinando l'immediato inserimento della relativa contribuzione per i periodi di lavoro prestato _1
e dichiarando al contempo il proprio diritto all'indennità di disoccupazione NASPI già percepita.
2. Integrato il contraddittorio, l' contestava l'attività prestata dal ricorrente alle dipendenze di _1
richiamando le risultanze del verbale di accertamento e notificazione n. _1
2018005901 del 31.01.2019, in forza del quale erano stati disconosciuti i rapporti di lavoro ST denunciati con decorrenza dal 22.04.2015, motivando che: a) aveva fornito, E_ in favore della suocera, delle prestazioni che rientravano nell'alveo dell'attività di sostegno materiale e affettivo effettuate nei confronti dei familiari;
di conseguenza, sussisteva una presunzione di gratuità delle prestazioni rese dallo stesso, superabile mediante la prova contraria;
b) a fronte della contestazione sollevate dell'organo ispettivo, il ricorrente non aveva assolto all'onere di dimostrare la sussistenza degli elementi costitutivi del rapporto di lavoro subordinato e, in particolare, dei requisiti indefettibili dell'onerosità e della subordinazione;
c) la datrice di lavoro _1 non risultava essere in possesso di certificazione attestante il riconoscimento di uno stato di salute avente carattere di gravità, non essendo titolare né della pensione di inabilità né dell'indennità di accompagnamento. Concludeva, quindi, per il rigetto del ricorso.
3. Istruita la causa mediante l'espletamento della prova testimoniale richiesta dalle parti, con ordinanza depositata il 12.12.2024 è stata disposta la sostituzione dell'udienza del 20.05.2025, fissata per la discussione, con il deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
Constatato che le parti hanno tempestivamente proceduto al deposito delle note di trattazione scritta, la causa è stata decisa come dalla presente sentenza.
4. Giova premettere che la pretesa per cui è causa trae origine dal verbale unico di accertamento e di notificazione n. 2018005901/DDL del 31.01.2019, con il quale, a conclusione della verifica ispettiva svolta, l'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Catanzaro ha annullato i rapporti di lavoro ST instaurati da (genero) con (suocera) con decorrenza dal E_ _1
22.04.2015, non ritenendoli validi.
In particolare, l'ente convenuto ha accertato che la datrice di lavoro risultava _1 sprovvista di certificazione attestante uno stato di salute che presentasse caratteristiche di gravità, riqualificando le prestazioni rese dall'odierno ricorrente, posto che “nessun rapporto di lavoro ST è esistito tra la sig.ra ed il signor dall'anno _1 E_
2008 in poi”.
Ebbene, sentita dagli ispettori di vigilanza in data 20.03.2018, ha reso _1 _1 nello specifico le seguenti dichiarazioni: “La presente dichiarazione viene scritta da me
[...]
nato a [...] il [...] residente a [...], in E_ qualità del marito della figlia nata il [...], sposata il 16/08/1981. La presente Persona_2 dichiarazione viene resa da me per conto di mia suocera Sono _1 proprietaria di terreni agricoli che si trovano ad Acquafredda. Da quando è morto mio marito a luglio 2008 si occupa dei terreni mio genero che può informarvi di tutto E_ quello che succede sui terreni dal 2008 fino ad oggi, e anche mia figlia , Persona_3 mentre invece mia figlia fino a quando viveva mio marito. […] Dal duemilatré mi sono Per_2 trasferita da Acquafredda a Sambiase in questa casa dove ci troviamo ora e dove abita anche mia figlia e i figli e che è ora presente insieme alla madre Per_3 Persona_4 Per_5
al rilascio della dichiarazione, mio nipote fa notare che però risulta residente qui solo lui Per_3
e sua sorella e non i suoi genitori.. Da quando è morto mio marito mi ha accudito mio genero
e così è sempre stato fino ad oggi. Naturalmente anche le due mie figlie Persona_6 all'occorrenza mi danno una mano. La pensione italiana me la pago ogni mese dal libretto postale cointestato con le due mie figlie mentre quella Svizzera del mio defunto marito viene accreditata direttamente sul conto di mio genero , non mi ricordo quanto prendo della Persona_6 pensione svizzera e non mi ricordo neanche quella italiana. Da quando è morto mio marito è sempre stato mio genero a farmi da mangiare anche perché in Svizzera era cuoco e mi fa anche le pulizie della casa. Preciso che mia suocera è analfabeta. Io sottoscritto dopo E_ aver scritto di mio pugno, in presenza di mia suocera, di mia cognata e suo figlio Per_3
per conto di mia suocera la presente dichiarazione, la confermo pienamente sia riguardo Per_5 la gestione dei terreni che riguardo a tutti i lavori che ho fatto a casa sua da quando è morto mio suocero fino a oggi e rimango a vostra disposizione per qualsiasi altra informazione vi serve.”.
Nella giornata dell'11.04.2018 allorquando gli ispettori procedevano alla redazione del verbale di primo accesso ispettivo n. 1/INPS, (figlia di , cognata di Persona_3 _1 [...]
) ha reso le seguenti dichiarazioni: “Dopo che la volta scorsa ero presente quando E_ mia madre ha fatto la dichiarazione che ha scritto mio cognato mi trovo anche oggi E_ da mia mamma, qui affianco ci sono i miei figli e per questo io ci sono spesso. Mio cognato in questo momento non c'è perché vene quando può, una volta pomeriggio, quando di mattina, anche perché mia mamma non è mai da sola…. Io quando sono qui dai miei figli, se mia mamma avesse bisogno di qualcosa aiuto […]”.
Nella giornata del 2.05.2018 rendeva le seguenti dichiarazioni presso gli E_ uffici della sede zonale di Lamezia Terme: “Per quanto riguarda l'assegno pensionistico _1 svizzero che arriva sul mio conto però viene scontato sullo stipendio che mi paga a fine mese […]
Tempo fa l' mi ha iscritto come coltivatore diretto d'ufficio e per questo motivo sono in causa _1 con l' […]. Dichiaro che dal 1989 al 2012 ho fatto bracciante agricolo con . _1 _1
[…]. Dal 2015 a oggi sto lavorando con mia suocera come ST […].”.
5. Ciò posto, in punto di diritto, è d'uopo rammentare che spetta alla parte che avanza una domanda giudiziale l'onere di provare i fatti costitutivi della domanda stessa;
tanto in base al principio generale fissato all'art. 2697 c.c. secondo il quale “chi vuol far valere un diritto deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”.
Occorre, poi, richiamare il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui
è possibile ritenere accertata la natura subordinata di un rapporto di lavoro soltanto ove sia dimostrata, in relazione al precipuo rapporto preso in considerazione, la sussistenza dell'elemento caratterizzante la subordinazione di cui all'art. 2094 c.c., quale l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro: la c.d. eterodirezione della prestazione lavorativa si estrinseca in disposizioni o direttive pregnanti ed assidue, in ordini specifici, reiterati ed intrinsecamente inerenti alla prestazione lavorativa, attuativi di una direzione costante e cogente idonea a privare il lavoratore di qualsiasi autonomia, mentre la potestà organizzativa deve concretizzarsi in un effettivo inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale (ex multis,
Cass. Sez. lav. n. 15922/2020; Cass. Sez. lav. n. 26986/2009).
Con specifico riferimento al lavoro ST, la Corte di Cassazione ha affermato che, nel caso di prestazioni lavorative effettuate tra persone legate da vincoli di parentela o affinità, ovvero rese nell'ambito di una comunità familiare, opera una presunzione di gratuità delle prestazioni, in ragione del particolare vincolo che lega i soggetti del rapporto e della comunanza spirituale ed economica tra loro esistente, posto che ogni attività oggettivamente configurabile come prestazione di lavoro subordinato può essere ricondotta ad un rapporto diverso istituito affectionis vel benevolentiae causa, caratterizzato dalla gratuità della prestazione. Quest'ultimo elemento può essere superato attraverso la prova dell'esistenza del vincolo di subordinazione, diverso dal vincolo di solidarietà ed affettività, idoneo a costituire la causa di prestazioni gratuite (Cass. Sez. lav. n.
12433/2015).
In materia di riparto dell'onere probatorio nelle controversie concernenti l'effettività del rapporto di lavoro ST oggetto di disconoscimento, deve richiamarsi ulteriormente il consolidato principio di diritto espresso anche recentemente dalla Suprema Corte di Cassazione, in una fattispecie analoga a quella oggetto di causa, secondo cui “tra persone legate da vincoli di parentela o di affinità opera una presunzione di gratuità della prestazione lavorativa, che trova la sua fonte nella circostanza che la stessa viene resa normalmente affectionis vel benevolentiae causa;
con la conseguenza che, per superare tale presunzione, è necessario fornire la prova rigorosa degli elementi tipici della subordinazione, tra i quali, soprattutto, l'assoggettamento al potere direttivo-organizzativo altrui e
l'onerosità (cfr., ex plurimis, Cass. nn. 8364/2014; 9043/2011; 8070/2011; 17992/2010; per ciò che più specificamente attiene a tutti gli indici di subordinazione, cfr., ex multis, Cass. n. 7024/2015).”
(Cass. Civ. n. 30899 del 29.11.2018). È stato chiarito, inoltre, che la parte che faccia valere diritti derivanti da tale rapporto ST ha l'onere di provare, precisamente e rigorosamente, tutti gli elementi costitutivi e, in particolare, i requisiti indefettibili della onerosità e della subordinazione (Cass. Sez. lav. n. 37938/2022).
6. Orbene, la prova testimoniale espletata in corso di causa non ha consentito di accertare la genuinità dei rapporti di lavoro denunciati per gli anni in contestazione, sicché deve ritenersi che l'assunto attoreo non abbia trovato sufficienti ed adeguati riscontri.
La teste di parte ricorrente, sentita all'udienza del 10.06.2022, ha dichiarato quanto Persona_2 testualmente si riporta: “Sono la moglie di , nonché figlia di E_ [...]
. Confermo il cap.
1. Confermo il cap.
2. Confermo il cap.
3. Confermo il cap. 4. _1
Confermo il cap.
5. Lavorava per cinque giorni a settimana per sei ore giornaliere. Confermo il cap.
6. Confermo il cap. 9 e preciso che ha svolto queste attività sempre per mia mamma. Nei periodi in cui veniva interrotto il rapporto di lavoro con mio marito, mia mamma non assumeva nessuna altra colf, poiché era autosufficiente.”.
L'altro teste citato da parte ricorrente, escusso all'udienza del 17.03.2024, ha Testimone_1 dichiarato: “Sono il cognato del ricorrente. Preciso che è mia suocera. _1
Confermo la circostanza articolata al cap. 1, tanto mi risulta perché è sposato E_ con la figlia di . Confermo il cap. 2 e preciso che il ricorrente cucinava, portava _1
dal medico ed assolveva a tutti gli incarichi che gli venivano commissionati da _1
. Confermo, pertanto, il cap. 3 ed il cap.
3. Sul Cap. 5 possono riferire che io _1 non ho mai visto il contratto. Sul cap. 6 posso dire che svolgeva sei ore di lavoro, o di mattina o di pomeriggio. Mi risulta che è dal 2018 che non svolge più questo lavoro a casa di mia suocera.
Attualmente non svolge nessuna attività poiché è ammalato ed ha subito vari interventi chirurgici poiché è affetto da patologie cardiache. Mi risulta che prima del 2015, mio cognato abbia svolto attività di bracciante agricolo. Dopo il 2018, tutti i figli ci siamo accollati l'onere di assistere mia suocera . Questa attività la prestano a titolo gratuito.”. _1
Di contro, il teste di parte convenuta, ispettore escusso all'udienza del 10.06.2022, Testimone_2 ha confermato il contenuto del verbale ispettivo redatto, precisando che “abbiamo fatto degli accertamenti contemporanei sia sull'azienda agricola che sul datore di lavoro _1 ST . Siamo partiti dalla segnalazione della sede dell' di Lamezia _1 _1
Terme sul datore di lavoro ST che è la suocera di _1 E_
e poi abbiamo proceduto a fare altra ispezione sull'azienda agricola intestata a . _1
risultava essere stato bracciante agricolo della ditta RO RA dal E_
2008 al 2012 e poi essere stato assunto come colf sempre da dal 22.04.2015 al _1
7.09.2016 e nuovamente dal 9.06.2017 al 16.07.2018. È risultato il versamento dei contributi in tutti
i periodi […]. Risultava altresì che ogni anno il sig. aveva richiesto, nei periodi privi Parte_2 di occupazione, l'indennità di disoccupazione all' […] Non mi risulta che nei periodi in cui _1 interrompeva i rapporti con la suocera come collaboratore ST, quest'ultima Parte_2 provvedeva ad assumere altra persona per eseguire l'attività di colf nella sua abitazione.”. 7. Ciò posto, le dichiarazioni rese da e da costituiscono testimonianze Persona_2 Testimone_1 inidonee ai fini di una complessiva ricostruzione dei fatti di causa così come dedotti dal ricorrente;
ed infatti, sebbene i testi abbiano genericamente confermato le circostanze articolate nei capitoli di prova su cui sono stati escussi, non sono stati in grado di confermare l'osservanza di un preciso e vincolante orario di lavoro da parte del ricorrente, la soggezione alle direttive di _1
e l'effettiva corresponsione di una retribuzione periodica (non specificata nemmeno in ordine al quantum).
Sul punto, corre l'obbligo di richiamare la recente pronuncia della Suprema Corte di Cassazione, che in una fattispecie analoga ha enunciato il seguente principio di diritto: “centrale nell'accertamento del rapporto di lavoro fra soggetti legati da vincolo familiare è dimostrare non soltanto la subordinazione, in tutti i suoi elementi caratterizzanti, ma anche l'onerosità; nel caso di convivenza vige la presunzione di gratuità fondata su esigenze solidaristiche e di collaborazione endofamiliare, ma in caso di non convivenza, non vigendo una presunzione contraria di onerosità del rapporto, occorre dimostrare, con rigore, tutti gli elementi della subordinazione, fra i quali l'onerosità. Anche sul punto questa Corte si è già espressa nel senso di ritenere che “In tema di onere della prova relativo al rapporto di lavoro subordinato, ove la presunzione di gratuità delle prestazioni lavorative fra persone legate da vincoli di parentela o affinità debba essere esclusa per l'accertato difetto della convivenza degli interessati, non opera "ipso iure" una presunzione di contrario contenuto, indicativa dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato;
ne consegue che la parte che faccia valere diritti derivanti da tale rapporto ha comunque l'obbligo di dimostrarne, con prova precisa e rigorosa, tutti gli elementi costitutivi e, in particolare, i requisiti indefettibili della onerosità e della subordinazione” (Cass. ord. n.19144/2021).”. (cfr. Cass. Sez. Lav. ordinanza n. 23919 del
26.08.2025).
A fronte della necessità di una rigorosa prova nel senso che precede, parte ricorrente non ha fornito validi elementi idonei a supportare la pretesa azionata, sicché all'esito dell'istruttoria deve concludersi che le prestazioni svolte in favore della suocera si inseriscono nell'ambito di un ménage familiare, essendo connotate da affectionis vel benevolentiae causa.
Considerato che la valutazione delle emergenze testimoniali non può prescindere dall'accertamento della credibilità soggettiva dei testimoni, dalla disamina dell'attendibilità oggettiva delle loro propalazioni e dalla verifica degli eventuali elementi di riscontro estrinseco (cfr. Cass. 11414/2013), la richiesta volta all'accertamento dell'effettiva sussistenza dei rapporti di lavoro ST negli anni di riferimento deve essere respinta, posto che le prove offerte dal ricorrente non risultano idonee ad inficiare le risultanze dell'accertamento ed a superare le incongruenze riscontrate dal personale ispettivo.
8. Ne consegue, pertanto, il rigetto del ricorso.
9. Ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., tenuto conto che il ricorrente ha autocertificato, nell'ambito del ricorso introduttivo, di trovarsi nelle condizioni di reddito di cui all'art. 42, comma 11 del D.L. n.
269/2003, le spese del giudizio vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, così provvede:
- rigetta la domanda, dichiarando che la parte ricorrente è tenuta alla restituzione dell'indebito di €
3.716,96, ove non ancora estinto;
- compensa le spese del giudizio ex art. 152 disp. att. c.p.c.
Lamezia Terme, 1.09.2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Valeria Salatino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
La Giudice del Lavoro, Dott.ssa Valeria Salatino, all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza del 20.05.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 951/2019 R.G., promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliato in E_ C.F._1
Catanzaro alla Via D. Mottola D'Amato n. 61 presso lo studio dell'Avv. Maria Adelaide Scarfone, che lo rappresenta e difende come da mandato in atti
Ricorrente contro in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti
Giacinto Greco e Maria Teresa Pugliano, come da procura generale alle liti, ed elettivamente domiciliato in Lamezia Terme alla Via Saverio D'Ippolito n. 5 (Ufficio Legale ) _1
Resistente
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 17.07.2019 , premettendo di essere stato assunto E_ con la qualifica di collaboratore ST di cui al livello B del CCNL lavoro ST, nei periodi dal 22.04.2015 al 7.09.2016 e dal 9.06.2017 al 30.06.2018, alle dipendenze della suocera
[...]
, esponeva: a) di aver fruito dell'indennità di disoccupazione NASPI dal 15.09.2016 al _1
2.06.2017; b) di aver ricevuto due missive datate 21.02.2019, con le quali l' gli aveva _1 comunicato, rispettivamente, il disconoscimento del rapporto di lavoro ST instaurato con la dal 22.04.2015 al 7.09.2016, all'esito dell'accertamento ispettivo di cui al verbale unico n. Per_1
2018005901/DDL del 31.01.2019, nonché il rigetto della domanda n. 9517168224 dell'8.06.2017, avente ad oggetto la denuncia del rapporto di lavoro ST, fondato sullo stretto rapporto di parentela sussistente con la datrice di lavoro;
c) di aver ricevuto ulteriore missiva datata 12.03.2019, con la quale l' gli aveva comunicato la revoca della prestazione dell'indennità di disoccupazione _1
NASPI n. 6041719200003 e di eventuali prestazioni accessorie, a seguito degli accertamenti ispettivi di cui al provvedimento prot. .2201.21/02/2019.0014849, chiedendo al contempo la restituzione _1 delle somme divenute indebite, ovverosia di € 3.716,86 a titolo di indennità di disoccupazione NASPI percepita nel periodo dal 15.09.2016 al 2.06.2017; d) di aver impugnato il provvedimento di disconoscimento del rapporto di lavoro e di rigetto della denuncia di instaurazione del rapporto di lavoro proponendo due ricorsi amministrativi in data 2.04.2019; e) di aver impugnato la comunicazione dell'indebito mediante ricorso proposto in data 11.05.2019, per il tramite del patronato di fiducia, poi rigettato dall'organo amministrativo con delibera n. 198166 del 13.06.2019.
Chiedeva che, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dei provvedimenti impugnati, venisse accertata la sussistenza dei rapporti di lavoro ST negli anni in contestazione, con conseguente annullamento del verbale di accertamento del 31.01.2019 e della comunicazione dell'indebito, ordinando l'immediato inserimento della relativa contribuzione per i periodi di lavoro prestato _1
e dichiarando al contempo il proprio diritto all'indennità di disoccupazione NASPI già percepita.
2. Integrato il contraddittorio, l' contestava l'attività prestata dal ricorrente alle dipendenze di _1
richiamando le risultanze del verbale di accertamento e notificazione n. _1
2018005901 del 31.01.2019, in forza del quale erano stati disconosciuti i rapporti di lavoro ST denunciati con decorrenza dal 22.04.2015, motivando che: a) aveva fornito, E_ in favore della suocera, delle prestazioni che rientravano nell'alveo dell'attività di sostegno materiale e affettivo effettuate nei confronti dei familiari;
di conseguenza, sussisteva una presunzione di gratuità delle prestazioni rese dallo stesso, superabile mediante la prova contraria;
b) a fronte della contestazione sollevate dell'organo ispettivo, il ricorrente non aveva assolto all'onere di dimostrare la sussistenza degli elementi costitutivi del rapporto di lavoro subordinato e, in particolare, dei requisiti indefettibili dell'onerosità e della subordinazione;
c) la datrice di lavoro _1 non risultava essere in possesso di certificazione attestante il riconoscimento di uno stato di salute avente carattere di gravità, non essendo titolare né della pensione di inabilità né dell'indennità di accompagnamento. Concludeva, quindi, per il rigetto del ricorso.
3. Istruita la causa mediante l'espletamento della prova testimoniale richiesta dalle parti, con ordinanza depositata il 12.12.2024 è stata disposta la sostituzione dell'udienza del 20.05.2025, fissata per la discussione, con il deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
Constatato che le parti hanno tempestivamente proceduto al deposito delle note di trattazione scritta, la causa è stata decisa come dalla presente sentenza.
4. Giova premettere che la pretesa per cui è causa trae origine dal verbale unico di accertamento e di notificazione n. 2018005901/DDL del 31.01.2019, con il quale, a conclusione della verifica ispettiva svolta, l'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Catanzaro ha annullato i rapporti di lavoro ST instaurati da (genero) con (suocera) con decorrenza dal E_ _1
22.04.2015, non ritenendoli validi.
In particolare, l'ente convenuto ha accertato che la datrice di lavoro risultava _1 sprovvista di certificazione attestante uno stato di salute che presentasse caratteristiche di gravità, riqualificando le prestazioni rese dall'odierno ricorrente, posto che “nessun rapporto di lavoro ST è esistito tra la sig.ra ed il signor dall'anno _1 E_
2008 in poi”.
Ebbene, sentita dagli ispettori di vigilanza in data 20.03.2018, ha reso _1 _1 nello specifico le seguenti dichiarazioni: “La presente dichiarazione viene scritta da me
[...]
nato a [...] il [...] residente a [...], in E_ qualità del marito della figlia nata il [...], sposata il 16/08/1981. La presente Persona_2 dichiarazione viene resa da me per conto di mia suocera Sono _1 proprietaria di terreni agricoli che si trovano ad Acquafredda. Da quando è morto mio marito a luglio 2008 si occupa dei terreni mio genero che può informarvi di tutto E_ quello che succede sui terreni dal 2008 fino ad oggi, e anche mia figlia , Persona_3 mentre invece mia figlia fino a quando viveva mio marito. […] Dal duemilatré mi sono Per_2 trasferita da Acquafredda a Sambiase in questa casa dove ci troviamo ora e dove abita anche mia figlia e i figli e che è ora presente insieme alla madre Per_3 Persona_4 Per_5
al rilascio della dichiarazione, mio nipote fa notare che però risulta residente qui solo lui Per_3
e sua sorella e non i suoi genitori.. Da quando è morto mio marito mi ha accudito mio genero
e così è sempre stato fino ad oggi. Naturalmente anche le due mie figlie Persona_6 all'occorrenza mi danno una mano. La pensione italiana me la pago ogni mese dal libretto postale cointestato con le due mie figlie mentre quella Svizzera del mio defunto marito viene accreditata direttamente sul conto di mio genero , non mi ricordo quanto prendo della Persona_6 pensione svizzera e non mi ricordo neanche quella italiana. Da quando è morto mio marito è sempre stato mio genero a farmi da mangiare anche perché in Svizzera era cuoco e mi fa anche le pulizie della casa. Preciso che mia suocera è analfabeta. Io sottoscritto dopo E_ aver scritto di mio pugno, in presenza di mia suocera, di mia cognata e suo figlio Per_3
per conto di mia suocera la presente dichiarazione, la confermo pienamente sia riguardo Per_5 la gestione dei terreni che riguardo a tutti i lavori che ho fatto a casa sua da quando è morto mio suocero fino a oggi e rimango a vostra disposizione per qualsiasi altra informazione vi serve.”.
Nella giornata dell'11.04.2018 allorquando gli ispettori procedevano alla redazione del verbale di primo accesso ispettivo n. 1/INPS, (figlia di , cognata di Persona_3 _1 [...]
) ha reso le seguenti dichiarazioni: “Dopo che la volta scorsa ero presente quando E_ mia madre ha fatto la dichiarazione che ha scritto mio cognato mi trovo anche oggi E_ da mia mamma, qui affianco ci sono i miei figli e per questo io ci sono spesso. Mio cognato in questo momento non c'è perché vene quando può, una volta pomeriggio, quando di mattina, anche perché mia mamma non è mai da sola…. Io quando sono qui dai miei figli, se mia mamma avesse bisogno di qualcosa aiuto […]”.
Nella giornata del 2.05.2018 rendeva le seguenti dichiarazioni presso gli E_ uffici della sede zonale di Lamezia Terme: “Per quanto riguarda l'assegno pensionistico _1 svizzero che arriva sul mio conto però viene scontato sullo stipendio che mi paga a fine mese […]
Tempo fa l' mi ha iscritto come coltivatore diretto d'ufficio e per questo motivo sono in causa _1 con l' […]. Dichiaro che dal 1989 al 2012 ho fatto bracciante agricolo con . _1 _1
[…]. Dal 2015 a oggi sto lavorando con mia suocera come ST […].”.
5. Ciò posto, in punto di diritto, è d'uopo rammentare che spetta alla parte che avanza una domanda giudiziale l'onere di provare i fatti costitutivi della domanda stessa;
tanto in base al principio generale fissato all'art. 2697 c.c. secondo il quale “chi vuol far valere un diritto deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”.
Occorre, poi, richiamare il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui
è possibile ritenere accertata la natura subordinata di un rapporto di lavoro soltanto ove sia dimostrata, in relazione al precipuo rapporto preso in considerazione, la sussistenza dell'elemento caratterizzante la subordinazione di cui all'art. 2094 c.c., quale l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro: la c.d. eterodirezione della prestazione lavorativa si estrinseca in disposizioni o direttive pregnanti ed assidue, in ordini specifici, reiterati ed intrinsecamente inerenti alla prestazione lavorativa, attuativi di una direzione costante e cogente idonea a privare il lavoratore di qualsiasi autonomia, mentre la potestà organizzativa deve concretizzarsi in un effettivo inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale (ex multis,
Cass. Sez. lav. n. 15922/2020; Cass. Sez. lav. n. 26986/2009).
Con specifico riferimento al lavoro ST, la Corte di Cassazione ha affermato che, nel caso di prestazioni lavorative effettuate tra persone legate da vincoli di parentela o affinità, ovvero rese nell'ambito di una comunità familiare, opera una presunzione di gratuità delle prestazioni, in ragione del particolare vincolo che lega i soggetti del rapporto e della comunanza spirituale ed economica tra loro esistente, posto che ogni attività oggettivamente configurabile come prestazione di lavoro subordinato può essere ricondotta ad un rapporto diverso istituito affectionis vel benevolentiae causa, caratterizzato dalla gratuità della prestazione. Quest'ultimo elemento può essere superato attraverso la prova dell'esistenza del vincolo di subordinazione, diverso dal vincolo di solidarietà ed affettività, idoneo a costituire la causa di prestazioni gratuite (Cass. Sez. lav. n.
12433/2015).
In materia di riparto dell'onere probatorio nelle controversie concernenti l'effettività del rapporto di lavoro ST oggetto di disconoscimento, deve richiamarsi ulteriormente il consolidato principio di diritto espresso anche recentemente dalla Suprema Corte di Cassazione, in una fattispecie analoga a quella oggetto di causa, secondo cui “tra persone legate da vincoli di parentela o di affinità opera una presunzione di gratuità della prestazione lavorativa, che trova la sua fonte nella circostanza che la stessa viene resa normalmente affectionis vel benevolentiae causa;
con la conseguenza che, per superare tale presunzione, è necessario fornire la prova rigorosa degli elementi tipici della subordinazione, tra i quali, soprattutto, l'assoggettamento al potere direttivo-organizzativo altrui e
l'onerosità (cfr., ex plurimis, Cass. nn. 8364/2014; 9043/2011; 8070/2011; 17992/2010; per ciò che più specificamente attiene a tutti gli indici di subordinazione, cfr., ex multis, Cass. n. 7024/2015).”
(Cass. Civ. n. 30899 del 29.11.2018). È stato chiarito, inoltre, che la parte che faccia valere diritti derivanti da tale rapporto ST ha l'onere di provare, precisamente e rigorosamente, tutti gli elementi costitutivi e, in particolare, i requisiti indefettibili della onerosità e della subordinazione (Cass. Sez. lav. n. 37938/2022).
6. Orbene, la prova testimoniale espletata in corso di causa non ha consentito di accertare la genuinità dei rapporti di lavoro denunciati per gli anni in contestazione, sicché deve ritenersi che l'assunto attoreo non abbia trovato sufficienti ed adeguati riscontri.
La teste di parte ricorrente, sentita all'udienza del 10.06.2022, ha dichiarato quanto Persona_2 testualmente si riporta: “Sono la moglie di , nonché figlia di E_ [...]
. Confermo il cap.
1. Confermo il cap.
2. Confermo il cap.
3. Confermo il cap. 4. _1
Confermo il cap.
5. Lavorava per cinque giorni a settimana per sei ore giornaliere. Confermo il cap.
6. Confermo il cap. 9 e preciso che ha svolto queste attività sempre per mia mamma. Nei periodi in cui veniva interrotto il rapporto di lavoro con mio marito, mia mamma non assumeva nessuna altra colf, poiché era autosufficiente.”.
L'altro teste citato da parte ricorrente, escusso all'udienza del 17.03.2024, ha Testimone_1 dichiarato: “Sono il cognato del ricorrente. Preciso che è mia suocera. _1
Confermo la circostanza articolata al cap. 1, tanto mi risulta perché è sposato E_ con la figlia di . Confermo il cap. 2 e preciso che il ricorrente cucinava, portava _1
dal medico ed assolveva a tutti gli incarichi che gli venivano commissionati da _1
. Confermo, pertanto, il cap. 3 ed il cap.
3. Sul Cap. 5 possono riferire che io _1 non ho mai visto il contratto. Sul cap. 6 posso dire che svolgeva sei ore di lavoro, o di mattina o di pomeriggio. Mi risulta che è dal 2018 che non svolge più questo lavoro a casa di mia suocera.
Attualmente non svolge nessuna attività poiché è ammalato ed ha subito vari interventi chirurgici poiché è affetto da patologie cardiache. Mi risulta che prima del 2015, mio cognato abbia svolto attività di bracciante agricolo. Dopo il 2018, tutti i figli ci siamo accollati l'onere di assistere mia suocera . Questa attività la prestano a titolo gratuito.”. _1
Di contro, il teste di parte convenuta, ispettore escusso all'udienza del 10.06.2022, Testimone_2 ha confermato il contenuto del verbale ispettivo redatto, precisando che “abbiamo fatto degli accertamenti contemporanei sia sull'azienda agricola che sul datore di lavoro _1 ST . Siamo partiti dalla segnalazione della sede dell' di Lamezia _1 _1
Terme sul datore di lavoro ST che è la suocera di _1 E_
e poi abbiamo proceduto a fare altra ispezione sull'azienda agricola intestata a . _1
risultava essere stato bracciante agricolo della ditta RO RA dal E_
2008 al 2012 e poi essere stato assunto come colf sempre da dal 22.04.2015 al _1
7.09.2016 e nuovamente dal 9.06.2017 al 16.07.2018. È risultato il versamento dei contributi in tutti
i periodi […]. Risultava altresì che ogni anno il sig. aveva richiesto, nei periodi privi Parte_2 di occupazione, l'indennità di disoccupazione all' […] Non mi risulta che nei periodi in cui _1 interrompeva i rapporti con la suocera come collaboratore ST, quest'ultima Parte_2 provvedeva ad assumere altra persona per eseguire l'attività di colf nella sua abitazione.”. 7. Ciò posto, le dichiarazioni rese da e da costituiscono testimonianze Persona_2 Testimone_1 inidonee ai fini di una complessiva ricostruzione dei fatti di causa così come dedotti dal ricorrente;
ed infatti, sebbene i testi abbiano genericamente confermato le circostanze articolate nei capitoli di prova su cui sono stati escussi, non sono stati in grado di confermare l'osservanza di un preciso e vincolante orario di lavoro da parte del ricorrente, la soggezione alle direttive di _1
e l'effettiva corresponsione di una retribuzione periodica (non specificata nemmeno in ordine al quantum).
Sul punto, corre l'obbligo di richiamare la recente pronuncia della Suprema Corte di Cassazione, che in una fattispecie analoga ha enunciato il seguente principio di diritto: “centrale nell'accertamento del rapporto di lavoro fra soggetti legati da vincolo familiare è dimostrare non soltanto la subordinazione, in tutti i suoi elementi caratterizzanti, ma anche l'onerosità; nel caso di convivenza vige la presunzione di gratuità fondata su esigenze solidaristiche e di collaborazione endofamiliare, ma in caso di non convivenza, non vigendo una presunzione contraria di onerosità del rapporto, occorre dimostrare, con rigore, tutti gli elementi della subordinazione, fra i quali l'onerosità. Anche sul punto questa Corte si è già espressa nel senso di ritenere che “In tema di onere della prova relativo al rapporto di lavoro subordinato, ove la presunzione di gratuità delle prestazioni lavorative fra persone legate da vincoli di parentela o affinità debba essere esclusa per l'accertato difetto della convivenza degli interessati, non opera "ipso iure" una presunzione di contrario contenuto, indicativa dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato;
ne consegue che la parte che faccia valere diritti derivanti da tale rapporto ha comunque l'obbligo di dimostrarne, con prova precisa e rigorosa, tutti gli elementi costitutivi e, in particolare, i requisiti indefettibili della onerosità e della subordinazione” (Cass. ord. n.19144/2021).”. (cfr. Cass. Sez. Lav. ordinanza n. 23919 del
26.08.2025).
A fronte della necessità di una rigorosa prova nel senso che precede, parte ricorrente non ha fornito validi elementi idonei a supportare la pretesa azionata, sicché all'esito dell'istruttoria deve concludersi che le prestazioni svolte in favore della suocera si inseriscono nell'ambito di un ménage familiare, essendo connotate da affectionis vel benevolentiae causa.
Considerato che la valutazione delle emergenze testimoniali non può prescindere dall'accertamento della credibilità soggettiva dei testimoni, dalla disamina dell'attendibilità oggettiva delle loro propalazioni e dalla verifica degli eventuali elementi di riscontro estrinseco (cfr. Cass. 11414/2013), la richiesta volta all'accertamento dell'effettiva sussistenza dei rapporti di lavoro ST negli anni di riferimento deve essere respinta, posto che le prove offerte dal ricorrente non risultano idonee ad inficiare le risultanze dell'accertamento ed a superare le incongruenze riscontrate dal personale ispettivo.
8. Ne consegue, pertanto, il rigetto del ricorso.
9. Ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., tenuto conto che il ricorrente ha autocertificato, nell'ambito del ricorso introduttivo, di trovarsi nelle condizioni di reddito di cui all'art. 42, comma 11 del D.L. n.
269/2003, le spese del giudizio vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, così provvede:
- rigetta la domanda, dichiarando che la parte ricorrente è tenuta alla restituzione dell'indebito di €
3.716,96, ove non ancora estinto;
- compensa le spese del giudizio ex art. 152 disp. att. c.p.c.
Lamezia Terme, 1.09.2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Valeria Salatino