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Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 13/12/2025, n. 1891 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1891 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il tribunale di Cosenza, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Ermanna Grossi, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1968/2022 R.G.A.C. vertente TRA (c.f.: ), rappresentata e difesa, Parte_1 CodiceFiscale_1 in virtù di procura in calce all'atto di citazione, dall'avv. Francesca Naccarato ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Cosenza, al viale della Repubblica, n. 157; -attrice- E
(c.f.: ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'amministratore p.t., rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce alla comparsa di risposta, dall'avv. Gianluca Chierchia ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Cosenza, al viale Mancini, n. 130. -convenuto-
Oggetto: risarcimento danni ex art. 2051 c.c.
Conclusioni delle parti: Per l'attrice (conclusioni rassegnate nella prima memoria di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c.): “- accertare e dichiarare il diritto della Sig.ra ad Pt_1 ottenere il risarcimento di tutti i danni patiti e patendi a seguito del sin rso ascrivibile ad esclusiva responsabilità del Controparte_2 ex art. 2051 c.c., e per l'effetto, - condannare il convenuto in p.l.r.p.t. al CP_1 risarcimento di tutti i danni in favore dell'attrice nella misura di € 205812,00 per invalidità permanente, invalidità temporanea, assoluta e parziale, danno morale e spese mediche, oltre gli interessi legali dal giorno del sinistro sino al soddisfo e la rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese, competenze ed onorari, comprensivi di rimborso forfettario spese generali, Iva e C.p.a. come per legge”. Per il convenuto (conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta): “Nel merito, in via principale, rigettare la domanda attorea, in quanto non provata ed infondata per tutte le motivazioni di fatto e ragioni di diritto esposte in narrativa;
in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'avversa domanda, ridurre la percentuale di danno biologico e di inabilità nella misura che saranno provati ed anche per fatto colposo dell'attrice che ha concorso a procurare il danno. -Con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con atto di citazione ritualmente notificato, deduceva che, Parte_1 verso le ore 18:10 del 25/01/2021 - termina ita presso una nutrizionista con studio al primo piano del , sito Controparte_1 in Cosenza al viale Mancini n. 132 - mentre percorreva, appoggiata al corrimano, la prima rampa di scale condominiali per raggiungere l'uscita dello stabile, a causa dell'improvviso spegnimento della luce e di uno scalino insidiosamente “ad angolo”, perdeva l'equilibrio e scivolava lungo tutta la seconda rampa di scale, rovinando, infine, sul pianerottolo di ingresso dell'edificio. Soccorsa nell'immediatezza dalla nutrizionista, allertata dal tonfo della caduta, l'attrice veniva condotta dal 118 presso il P.S. dell CP_3
ove le venivano diagnosticate fratture multiple dell'emisoma sinistro
[...]
(alla spalla sx, una frattura ingranata ed angolata a livello del collo omerale, al polso sx, una frattura poliframmentaria dell'epifisi distale del radio e distacco del processo stiloideo dell'ulna, al ginocchio sx, una frattura scomposta al terzo distale del femore, subito al di sopra dei condili femorali protesici con vistosa scomposizione dei frammenti e scivolamento anteriore del moncone prossimale); l'attrice veniva poi veniva ricoverata presso l'U.O.C. di Ortopedia e sottoposta, in data 1/2/2021, ad interventi di riduzione e sintesi con fili di K per l'omero sinistro ed il radio sinistro, nonché di riduzione e sintesi con placca e viti al terzo distale del femore sinistro, a seguito dei quali insorgeva un'embolia polmonare, trattata da protocollo. La paziente veniva, infine, dimessa in data 9/2/2021 con diagnosi di frattura radio sinistro, frattura periprotesica del femore sinistro distale, frattura collo omero sinistro in paziente con embolia polmonare e veniva ricoverata, per il percorso riabilitativo, presso la Casa di Cura Misasi e da lì dimessa definitivamente l'1/4/2021, a causa di un focolaio Sars Covid-19, quando ancora il ciclo riabilitativo non era terminato. Nella prospettazione di parte attrice, la causa della caduta era da individuarsi nella insidiosità delle scale condominiali perché di granito e prive della banda antiscivolo, con gradini “ad angolo” dal lato del corrimano, tra la prima e la seconda rampa, oltre che all'improvviso spegnimento della luce temporizzata, essendo il semipianerottolo tra le due rampe privo dell'interruttore di accensione;
circostanze queste imprevedibili ed inevitabili per l'attrice, che non aveva conoscenza dello stato dei luoghi e, nello scendere le scale, si era diligentemente tenuta al corrimano. Riferiva che il proprio consulente, con perizia medico legale del 27/11/2021, valutava, come conseguenza dell'evento dannoso, l'esistenza di un danno biologico del 33%, con 95 giorni di inabilità temporanea assoluta, 50 giorni di inabilità temporanea al 75%, 50 giorni di inabilità temporanea al 50% e 50 giorni di inabilità temporanea al 25%.
Pagina 2 di 11 La rappresentava, inoltre, il residuare, all'attualità, come conseguenza Pt_1 della caduta, di una compromissione della funzionalità degli arti, nonché dei postumi dell'embolia polmonare ed evidenziava che il danno riportato l'aveva costretta ad una vita di privazioni, oltre che alla sottoposizione settimanale ad esami ematochimici per valutare il dosaggio del coumadin, farmaco da assumere a vita per via dell'embolia polmonare. Dava atto, ancora, di avere infruttuosamente reiterato richiesta risarcitoria al convenuto. Chiedeva, quindi, la condanna del condominio al CP_1 risarcimento di tutti i danni subiti, da quantificarsi in complessivi € 205.812,00. Con comparsa di risposta depositata in data 23/9/2022, si costituiva in giudizio il condominio per contestare la domanda, CP_1 evidenziando che lo stabile era di nuova costruzione (anno 2007) e che era dotato di tutte le certificazioni di conformità e sicurezza, oltre che della certificazione di agibilità. Argomentava, inoltre, che le scale condominiali erano conformi alle prescrizioni di legge, che erano quotidianamente utilizzate anche dai condomini non vedenti, che l'illuminazione ivi presente era forte e dotata di tecnologia crepuscolare (con accensione automatica dall'imbrunire sino al mattino per ogni piano) su ogni pianerottolo, nell'androne ed all'entrata dell'ascensore al piano terra, che su ogni pianerottolo erano presenti i pulsanti illuminati che consentivano di accendere un'ulteriore illuminazione temporizzata a due minuti. Argomentava, ancora, che: in 16 anni, nonostante il transito giornaliero di centinaia di persone - essendo lo stabile composto da 36 unità immobiliari - sulle scale del condominio, non si erano verificati altri incidenti;
che la nutrizionista accorsa in aiuto dell'attrice aveva riferito che la si era Pt_1 recata altre volte, in precedenza, presso il suo studio, che deambulava con una stampella a causa di alcune patologie pregresse e che, nell'immediatezza dell'incidente, l'aveva rinvenuta in terra, con le spalle e le gambe appoggiate sul pavimento dell'androne vicino all'ascensore e con soltanto i piedi poggiati all'ultimo scalino. Descriveva una dinamica dell'incidente diversa da quella narrata in citazione, evidenziando che l'attrice aveva riferito ai soccorritori, nell'immediatezza, di essere scivolata a pochi gradini dall'arrivo al piano terra, laddove la scala era priva di insidie e ben illuminata dalla luce dell'androne e dell'ascensore, con conseguente interruzione del nesso di causalità. Rilevava, ancora, che dalla documentazione depositata dall'attrice si evinceva che la stessa era affetta da obesità, aveva una protesi al ginocchio, camminava con una stampella, era cardiopatica e portatrice di impianto defibrillatore, era affetta da ipertensione arteriosa e diabete mellito in trattamento farmacologico, ipotiroidea per pregressa tiroidectomia in trattamento con eutirox e che, al momento della caduta, presentava un tasso glicemico altissimo. Opponeva, quindi, che, ove l'attrice avesse tenuto un comportamento improntato all'ordinaria diligenza, alla luce delle sue numerose patologie pregresse e della
Pagina 3 di 11 limitata capacità di deambulazione e di equilibrio, avrebbe chiesto di essere accompagnata sino al portone dello stabile od avrebbe utilizzato l'ascensore, perfettamente funzionante, per raggiungere l'uscita. Concludeva, quindi, per la riconducibilità dell'evento dannoso unicamente alla colpa della danneggiata, chiedeva il rigetto della domanda o, in via subordinata, di ridurre la percentuale di danno biologico e di inabilità nella misura che sarebbe risultata dall'istruttoria ed anche per fatto colposo dell'attrice, che aveva concorso a procurare il danno. La causa, istruita mediante l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti, l'assunzione di testimoni , , Testimone_1 Testimone_2 [...]
Testimone_3 Testimone_4 Testimone_5 Tes_6
l'espletamento di c.t.u. medico-legale a firma del dott. Persona_1
(depositata in data 21/6/2024), veniva successivamente rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza dell'11/4/2025, sostituita, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., dal deposito di note scritte come da decreto del 27/3/2025, regolarmente comunicato ai difensori delle parti;
queste ultime precisavano le conclusioni riportandosi alle rispettive difese e la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini per lo scambio ed il deposito delle memorie conclusionali e di replica, cui le parti provvedevano tempestivamente.
2. Il paradigma normativo che si attaglia alla fattispecie è quello di cui all'art. 2051 c.c., avendo l'attrice allegato la riconducibilità dei danni sofferti ad una caduta determinata dall'insidiosità delle scale condominiali, prive di banda antiscivolo e conformate ad angolo tra una rampa e l'altra, oltre che dall'improvviso spegnimento della luce in assenza di interruttore sul semipianerottolo (deducendo, quindi, vizi propri della cosa in custodia del convenuto): grava, pertanto, sul custode l'onere di dimostrare l'inidoneità in concreto della situazione a provocare l'incidente o la colpa del danneggiato, ovvero l'esistenza di altri fatti idonei ad interrompere il nesso causale fra le condizioni del bene ed il danno (cfr., ex pluribus, cass. n. 26751/2009). E, infatti, la responsabilità per danni di cui all'art. 2051 c.c. ha natura oggettiva, in quanto si fonda sul mero rapporto di custodia, cioè sulla relazione intercorrente fra la cosa dannosa e colui il quale ha l'effettivo potere su di essa (come il proprietario, il possessore o anche il detentore) e non sulla presunzione di colpa, restando estraneo alla fattispecie il comportamento tenuto dal custode. A tal fine, occorre, da un lato, che il danno sia prodotto nell'ambito del dinamismo connaturale del bene o per l'insorgenza in esso di un processo dannoso, ancorché provocato da elementi esterni e, dall'altro, che la cosa, pur combinandosi con l'elemento esterno, costituisca la causa o la concausa del danno.
Pagina 4 di 11 Pertanto, l'attore deve offrire la prova del nesso causale fra la cosa in custodia e l'evento lesivo, mentre il convenuto deve dimostrare l'esistenza di un fattore estraneo che, per il carattere dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso di causalità, cioè il caso fortuito, in presenza del quale è esclusa la responsabilità del custode (cfr. cass. n. 25243/2006). Ciò premesso, venendo all'esame del caso di specie, che le scale condominiali fossero assoggettate al potere di controllo e di gestione del convenuto, sì da potersi quest'ultimo qualificare custode, è pacifico, né la difesa del si è in alcun modo incentrata sulla Controparte_1 inconfigurabilità di un simile potere in capo ad esso. In ordine alle cause, va anzitutto evidenziato che il fatto storico del verificarsi dell'incidente nelle circostanze di tempo e luogo indicate nell'atto di citazione ha trovato compiuto riscontro nell'istruttoria espletata;
conseguentemente deve ritenersi che parte attrice abbia assolto all'onere probatorio su di essa incombente. Ed invero, il complesso delle deposizioni dei testi escussi ha sostanzialmente confermato la dinamica del sinistro dedotta in citazione. In particolare, la teste , dal cui studio medico era uscita Testimone_4
l'attrice poco prima d arato all'udienza del 15/9/2023:
“quando è terminata la visita, ho accompagnato la alla porta del mio studio che si Pt_1 trova al primo piano;
dopo aver chiuso la porta e dopo pochi secondi ho sentito il tonfo e sono immediatamente uscita fuori ed ho visto che la era effettivamente caduta. Ho visto Pt_1 che lei era sdraiata in posizione supina con la testa vs l'ascensore”, precisando che “la distanza fra l'ultimo gradino della scala e l'ascensore è minima”. Il teste sentito all'udienza del 10/11/2023, Testimone_7 genero della , ha dichiarato di essersi recato sul posto subito dopo Pt_1
l'incidente, al l suocero, e di avere trovato l'attrice “sdraiata in posizione supina, con la testa verso l'ascensore e le gambe appoggiate sull'ultimo gradino”. All'udienza del 15/9/2023, la teste di parte convenuta, Testimone_3 dipendente del Biolife, struttura adiacente al convenuto, CP_1 intervenuta in soccorso della insieme alla collega, anch'ella sentita Pt_1 come teste, , ha riferito di avere “visto l'attrice sdraiata a terra non Testimone_2 sulle scale ma vicino a queste… ricordo che quando sono intervenuta l'attrice si trovava distesa a terra in posizione supina con un piede che toccava l'ultimo gradino e ripeteva insistentemente che era caduta perché non aveva visto l'ultimo gradino”. Di scarso rilievo risulta, invece, la deposizione dell'ulteriore teste di parte convenuta, , la quale non è stata in grado di riferire con Testimone_2 certezza a proposito dei fatti, in ragione del lungo lasso di tempo trascorso (“sono intervenuta dopo che qualcuno aveva detto che c'era una signora che era caduta nel condominio vicino. Io ricordo che quando sono arrivata la era sdraiata per terra ma Pt_1 non sono in grado di ricordare con esattezza la posizione perché è passato troppo tempo. Non
Pagina 5 di 11 sono in grado di descrivere le caratteristiche fisiche della signora…non ricordo la posizione in cui si trovava la signora che era sdraiata a terra”). Non contrasta con la narrazione contenuta in citazione neppure la circostanza, riportata sia dalla che dalla , per cui, nell'immediatezza, la Tes_3 Tes_2
avrebbe loro dichiarato di essere caduta per non aver visto “l'ultimo Pt_1 gradino”, ben potendosi l'affermazione riferire al gradino angolare posto tra la prima e la seconda rampa di scale percorse dall'attrice per giungere dallo studio della nutrizionista al piano terra. Tale ricostruzione è, difatti, avvalorata dalla deposizione della di avere sentito il tonfo della caduta pochi secondi Tes_4 dopo aver chiuso la porta dello studio alle spalle dell'attrice, essendo impensabile che, in un simile brevissimo lasso di tempo, la possa aver Pt_1 raggiunto l'ultimo gradino della seconda rampa di scale. In ordine alla insidiosità dei luoghi di causa, l'esistenza dello scalino angolare risulta dalla documentazione fotografica allegata dall'attrice ed è stata confermata anche dalla teste la quale - dopo avere riconosciuto, Tes_4 nelle fotografie allegate alla citazione, le scale e l'androne condominiale - ha riferito che il suo studio, da cui era uscita l'attrice prima del sinistro, “si trova al primo piano e che per raggiungerlo è necessario percorrere due rampe di scale, se non si prende l'ascensore”, specificando che “tra la prima e la seconda rampa non c'è un pianerottolo ma la scala fa angolo”; la teste ha pure evidenziato l'assenza di qualsivoglia presidio atto a contrastare la scivolosità insita nei gradini di granito, normalmente apprestato mediante zigrinature realizzate con adesivo nero (“sulle scale non ci sono strisce antiscivolo”); ha confermato che tra le due rampe di scale “non vi è il pulsante luci”, con conseguente impossibilità di riattivare l'illuminazione temporizzata da quel punto delle scale. La circostanza ha trovato ulteriore conferma nella deposizione del teste di parte convenuta , sentito all'udienza del 26/1/2024, il quale ha Tes_6 precisato di conoscere il fabbricato per avere ricoperto la carica di amministratore del convenuto dal 2013 al 2021, ha riconosciuto CP_1 nelle fotografie allegate alla citazione i luoghi di causa e ha escluso che vi fosse il pulsante dell'illuminazione tra le due rampe di scale percorse dalla attrice (“dalle foto non si vede alcun pulsante e posso confermare per conoscenza personale che tra le due rampe non vi è il pulsante”). Per come dedotto in citazione, il fatto per cui è causa si è verificato alle ore 18:10 del 25 gennaio e tutti i testi hanno confermato che l'attrice è caduta mentre fuori era buio, per cui risulta dirimente acclarare quale fosse l'effettivo assetto dell'illuminazione condominiale. Sul punto, la teste ha precisato che “il condominio è dotato di una luce a Tes_4 tempo che illumina l'androne”, di non ricordare se “il giorno dell'incidente, che è avvenuto nel tardo pomeriggio, quando era buio, fosse accesa [la luce crepuscolare, n.d.r.]” e che, pur non essendo mai l'androne completamente buio,
“normalmente, quando esco di sera dallo studio, devo accendere la luce anche se esiste sempre
Pagina 6 di 11 una luce soffusa che proviene dal finestrone. Non mi è mai capitato di trovarmi nell'androne in una condizione di pieno buio”. Il teste ha Testimone_7 dichiarato che quando è sopraggiunto sul p non sbaglio, vicino all'ascensore ma non era quella la fonte luminosa che consentiva di vederci bene di sera;
era infatti necessario aprire la luce delle scale che mi ricordo bene che era a tempo, visto che per tutto il tempo di attesa dell'ambulanza e della sistemazione di mia suocera sulla barella, si è dovuto continuamente riaccendere la luce ogni volta che si spegneva in via automatica. Non so chi è che premeva l'interruttore per riaccendere la luce quando si spegneva. L'interruttore della luce si trovava nell'androne ma non ricordo il punto esatto”. Il teste ha dichiarato che “sino a quando sono stato amministratore Tes_6 erano pr on attivazione crepuscolare automatica situate una all'esterno del portone di ingresso, una nel corridoio che va dal corridoio all'ascensore e la terza sopra la porta dell'ascensore”, ha sottolineato che la luce crepuscolare promanante da sopra la porta dell'ascensore riesce ad illuminare sino alla prima metà della prima rampa di scale (“tale luce illumina anche la prima rampa di scala attivando sino alla metà per come visibile nella foto n. 7 allegata all'atto di citazione. Anche lo spegnimento delle suddette luci è connesso al sensore crepuscolare quindi si spengono la mattina con la luce del giorno”), ed ha sottolineato che “il corridoio non è in linea diretta rispetto al portone di ingresso”. La teste , escussa all'udienza del 10/11/2023, ha riferito di Testimone_5 essersi recata nel convenuto qualche settimana dopo l'incidente CP_1 per cui è causa: “ci sono andata di sera dopo il lavoro, ricordo che l'ingresso era illuminato da una luce fissa ma molto fioca, tanto è vero che quando sono entrata ho dovuto accendere la luce delle scale per vedere bene. Non mi sono soffermata per molto tempo ma ricordo che la luce delle scale era a tempo in quanto dopo di me sono entrate altre persone che hanno dovuto riaccenderla”. Prive di rilevanza sul punto si appalesano, invece, le deposizioni delle testi e non essendo state queste in grado di Testimone_2 Testimone_3 riferire con sufficiente certezza se fosse o meno presente una illuminazione fissa condominiale, avendo la prima dichiarato “ricordo che, quando è accaduto il fatto, era buio ed era tardo pomeriggio;
ho notato che all'interno dell'androne, dove la signora è caduta, c'era la luce accesa. Non ricordo se si trattava di una luce fissa o a tempo”, e la seconda “ricordo che quando è accaduto il fatto era tardo pomeriggio ed era buio. Ricordo che nell'androne c'era la luce che è rimasta sempre accesa per tutto il tempo che io sono rimasta e fino all'arrivo dei soccorsi”, precisando, tuttavia, di non saper dire se “la luce fosse a tempo o fosse fissa e se ci fosse qualcuno che si preoccupasse di tenerla sempre accesa”. Il complesso delle dichiarazioni testimoniali, in uno con la documentazione fotografica allegata alla citazione, consente di ritenere confermata sia la presenza dello scalino angolare privo di striscia antiscivolo, sia l'assenza in corrispondenza della congiunzione tra la prima e la seconda rampa dell'interruttore di accensione dell'illuminazione a tempo, sia l'insufficienza
Pagina 7 di 11 della sola luce crepuscolare a garantire adeguata illuminazione. Sul punto, difatti, il teste ha riferito che la luce crepuscolare fissa, promanante da Tes_6 sopra l'ascens nge ad illuminare soltanto sino alla metà la prima rampa di scale, per cui è legittimo ritenere che, in mancanza di luce naturale e di attivazione dell'illuminazione a tempo, l'ulteriore metà di essa ed il semipianerottolo angolare rimangano nella completa oscurità. Anche la teste ha, per come esposto, riferito di avere necessità di accendere la luce Tes_4
a tempo quando esce dallo studio la sera, essendo insufficiente la sola illuminazione crepuscolare. Prive di pregio risultano, al contrario, le deduzioni del convenuto CP_1 in ordine al fatto che i luoghi dovessero essere noti all , la quale si sarebbe ivi recata altre volte a visita dalla dott.ssa avendo proprio Tes_4 quest'ultima precisato che era trascorso circa un anno dall'effettuazione dell'ultima visita - lasso di tempo tale da far ritenere plausibile che l'attrice non avesse familiarità con i luoghi di causa - e che, in precedenza, la si Pt_1 era recata presso il suo studio nei mesi di gennaio e febbraio 2020. Parimenti, non ha trovato riscontro nell'istruttoria espletata l'ulteriore tesi di parte convenuta relativa ad uno stato di salute compromesso della ed Pt_1 alla sua conseguente difficoltà di deambulare autonomamente, la patologia oncologica notevolmente successiva alla verificazione dell'evento e risalendo l'intervento di artroprotesi ginocchio sinistro al 2017, per come rilevato dal c.t.u. in sede di anamnesi. Oltre a ciò, i testi di parte attrice hanno riferito che la , nonostante la Pt_1 protesi al ginocchio, deambulava senza necessità di stampelle. In particolare, la teste , cognata dell'attrice, ha dichiarato “posso dire che mia Testimone_1 cognata aveva subito un intervento di protesi al ginocchio nel 2017 ma si era ripresa benissimo tanto è vero che camminava senza ausili e partecipava alle gite organizzate…guidava la macchina infatti era lei che spesso mi accompagnava perché io invece non guido”. Nello stesso senso si è espresso il teste il quale Testimone_7 ha precisato che “quando mia suocera è caduta lei camminava autonomamente, senza ausilio di stampelle e guidava anche la macchina”. La teste pur ricordando che la le aveva riferito di avere Tes_4 Pt_1 una protesi al ginocchio, non ha saputo dire con certezza se utilizzasse o meno una stampella. Nessuno dei testi escussi ha, in ogni caso, dichiarato di avere rinvenuto sul luogo della caduta stampelle od altri supporti appartenenti all'attrice. Ne discende l'infondatezza del rilievo per cui la scelta dell'attrice di percorrere le scale, invece di utilizzare l'ascensore che, sulla base delle dichiarazioni testimoniali, era perfettamente funzionante, sarebbe stata contraria all'ordinaria diligenza, non essendo stata dimostrata l'incapacità della Pt_1 di deambulare autonomamente.
Pagina 8 di 11 Tutto quanto precede induce ad escludere sia l'ascrivibilità del sinistro che qui occupa al mero caso fortuito, sia qualsivoglia percentuale di concorso dell'attrice nella causazione dell'evento che è, pertanto, da addebitarsi unicamente alla responsabilità del convenuto. CP_1
3. Può ora procedersi alla determinazione del quantum debeatur, sulla scorta delle risultanze della c.t.u. redatta dal dott. . Persona_1
Nella relazione depositata in data 21/6/2024 il c.t.u., ha stabilito che, a seguito dell'evento lesivo descritto in atti, ha riportato “lesioni a Parte_1 localizzazione polidistrettuale frattura collo omero sx, Frattura radio sx e distacco del processo stiloidoe dell'ulna sx, Frattura periprotesica di femore distale sx”, ritenute compatibili con l'incidente occorsole. L'ausiliario ha, inoltre, accertato il residuare all'attualità, come conseguenza dell'evento lesivo, di una serie di menomazioni a carattere permanente, così descritte: “sindrome algo-dismorfo- disfunzionale della spalla sx da esiti di frattura del collo omerale trattata chirurgicamente con osteosintesi con fili di K, Sindrome algo-disfunzionale del polso sx da esiti di frattura dell'estremo distale del radio e distacco del processo stiloideo dell'ulna trattata chirurgicamente con osteosintesi con fili di K, Sindrome algo-disfunzionale del ginocchio sx da esiti di frattura periprotesica distale del femore trattata chirurgicamente con osteosintesi con placca e viti e permanenza dei mezzi di sintesi, Esiti cicatriziali chirurgici con Pregiudizio Estetico di Classe 1° - Lieve”. A ciò consegue che i danni cagionati devono essere determinati nella misura che il c.t.u. - con valutazione logica e medica pienamente condivisibile e rispetto alla quale non sono state formulate osservazioni nei termini di cui all'art. 195 c.p.c. dal convenuto - ha indicato nel 30%, quanto al CP_1 danno biologico permanente, con 68 giorni di inabilità temporanea totale (corrispondenti al periodo di ricovero ospedaliero ed a quello di riabilitazione presso la clinica Misasi), 55 giorni di inabilità temporanea al 75% (corrispondenti a quelli in cui è stata prescritta deambulazione con alternanza girello e stampelle), 35 giorni di inabilità temporanea parziale al 50% (corrispondenti a quelli in cui è stata prescritta deambulazione con ausilio di una stampella), 90 giorni di inabilità temporanea parziale al 25% (corrispondenti al periodo di tempo di progressivo e graduale recupero clinico- funzionale con necessità di trattamento riabilitativo fino alla stabilizzazione dei postumi). Per quanto riguarda la liquidazione del danno biologico temporaneo e permanente, il tribunale ritiene di dover fare riferimento agli importi indicati nelle tabelle di Milano risalenti all'anno 2024 a titolo di danno biologico dinamico-relazionale e di sofferenza psicofisica interiore, anche in considerazione del fatto che la tabella unica nazionale, adottata con d.P.R. n. 12 del 13/1/2025 ed entrata in vigore il 5/3/2025, è applicabile, ai sensi dell'art. 5 del suddetto decreto (disposizioni transitorie), ai soli sinistri
Pagina 9 di 11 verificatisi successivamente alla data della sua entrata in vigore e dunque non a quello che forma oggetto del presente giudizio. Con specifico riguardo ai criteri di liquidazione del danno non patrimoniale, deve pure precisarsi che secondo il più recente orientamento della corte di cassazione, il danno morale si atteggia come voce dotata di autonomia giuridica, che non deve considerarsi inclusa nel danno biologico. Invero, il danno biologico si connota come pregiudizio alla salute, incidente sulle vicende dinamico-relazionali della vita e, pertanto, accertabile mediante supporto medico-legale; il danno morale si qualifica, invece, come sofferenza che riguarda esclusivamente la sfera interiore del danneggiato e non è misurabile mediante ausili di carattere tecnico, posto che difetta di base organica. Pertanto, mentre il giudice deve attenersi, per liquidare il danno biologico, al sistema tabellare, per il danno morale deve verificare se il danneggiato sia meritevole di un compenso aggiuntivo quale dolore dell'animo (cfr. cass. n. 25164/2020; cass. n. 2461/2020; cass. n. 7513/2018). Pertanto, avendo all'epoca dell'incidente la danneggiata l'età di 59 anni e tenuto conto della particolare entità delle lesioni permanenti patite (stimate nella misura del 30%) e della sofferenza normalmente conseguente a lesioni come quelle subite dalla danneggiata, l'importo liquidabile può essere determinato come segue:
- € 106.651,00 a titolo di risarcimento del danno biologico dinamico- relazionale;
- € 49.060,00 a titolo di incremento per sofferenza soggettiva;
All'importo così determinato, pari ad € 155.711,00, va aggiunto quello di € 17.163,75 per danno da invalidità temporanea da calcolarsi sulla base giornaliera di € 115,00 stabilita dalle menzionate tabelle del tribunale di Milano (di cui € 7.820,00 a titolo di I.T.T. per giorni 68, € 4.743,75 a titolo di I.T.P. al 75% per 55 giorni, € 2.012,50 a titolo di I.T.P. al 50% per 35 giorni, € 2.587,50 a titolo di I.T.P. al 25% per 90 giorni) per un totale di € 172.874,75. Non occorre procedere alla rivalutazione della somma così liquidata, il cui importo è stato determinato all'attualità sulla base delle tabelle relative all'anno 2024. Va ulteriormente aggiunto il rimborso delle spese mediche documentate e ritenute congrue dal c.t.u. per l'importo di € 1.012,21, per un totale complessivo di € 173.886,96. Devono poi essere applicati gli interessi, al tasso legale, a titolo di danno da lucro cessante, sulla somma così determinata, devalutata al momento del sinistro, e successivamente rivalutata di anno in anno dal dì del sinistro (25/1/2021) fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, per un totale di € 17.886,87. Il risarcimento complessivamente dovuto all'attore, comprensivo degli interessi compensativi, è pari ad € 191.773,83.
Pagina 10 di 11 Dalla data di pubblicazione della sentenza (che liquida il danno e lo converte in debito di valuta) fino all'effettivo soddisfo, dovranno poi essere calcolati gli interessi al tasso legale sulla somma come sopra determinata.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla base dei valori medi di cui alla tabella n. 2 allegata al D.M. n. 55/2014, per lo scaglione corrispondente al valore del giudizio per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale. Le spese di c.t.u. restano, invece, definitivamente a carico del CP_1 convenuto e rimasto soccombente.
P.Q.M.
Il tribunale di Cosenza, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, in accoglimento della domanda spiegata dall'attrice, così provvede:
accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, condanna il
[...]
, in persona dell'amministratore p.t., al p CP_1 favore di , della somma di € 191.773,83, in moneta Parte_1 attuale e già comprensiva degli interessi compensativi, a titolo di risarcimento dei danni subiti a causa del sinistro verificatosi in data 25/1/2021, oltre agli interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza al soddisfo;
condanna il in persona Controparte_1 dell'amministratore p.t., al pagamento delle spese relative al presente giudizio, che liquida nella somma di € 14.894,19 (di cui € 5,19 per spese di notifica, € 786,00 per contributo unificato e anticipazione forfettaria ed € 14.103,00 per compensi professionali), oltre a rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;
pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico del Controparte_1
[...]
Cosenza, 13 dicembre 2025
Il giudice
dott.ssa Ermanna Grossi
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