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1 febbraio 1991
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1 aprile 1997
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15 giugno 2016
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4 dicembre 2018
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20 febbraio 2026
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Art. 1. 1. Il Presidente della Repubblica, oltre gli atti previsti espressamente dalla Costituzione o da norme costituzionali e quelli relativi all'organizzazione e al personale del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica, emana i seguenti altri atti, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro competente:
a) nomina dei Sottosegretari di Stato;
b) nomina dei commissari straordinari del Governo;
c) nomina del presidente e del segretario generale del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;
d) approvazione della nomina del governatore della Banca d'Italia;
e) nomina alla presidenza di enti, istituti e aziende a carattere nazionale ai sensi dell' articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400 ;
f) nomina e conferimento di incarichi direttivi a magistrati ordinari, amministrativi, militari e ad avvocati dello Stato;
g) nomina del presidente, dei presidenti di sezione e dei componenti della commissione tributaria centrale;
h) nomina dei funzionari dello Stato con qualifica non inferiore a dirigente generale o equiparata;
i) nomina e destinazione dei commissari del Governo presso le regioni;
l) destinazione dei prefetti presso i capoluoghi di provincia;
m) destinazione degli ambasciatori e dei ministri plenipotenziari presso sedi diplomatiche estere e conferimento delle funzioni di capo di rappresentanza diplomatica;
n) nomina degli ufficiali delle Forze armate di grado non inferiore a generale di brigata o equiparato;
o) nomine di militari delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, per le quali il codice dell'ordinamento militare , di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 , e successive modificazioni, prevede l'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica;
p) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 26 APRILE 2016, N. 91 ;
q) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 26 APRILE 2016, N. 91 ;
r) nomina del segretario generale del Ministero degli affari esteri;
s) nomina del capo della polizia - direttore generale della Pubblica sicurezza;
t) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 26 APRILE 2016, N. 91 ;
u) nomina del comandante generale della Guardia di finanza;
v) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 26 APRILE 2016, N. 91 ;
z) scioglimento anticipato dei consigli provinciali e comunali e nomina dei relativi commissari;
aa) concessione e revoca della cittadinanza italiana;
bb) ((LETTERA ABROGATA DAL D.L. 19 FEBBRAIO 2026, N. 19)) ;
cc) provvedimento di annullamento straordinario degli atti amministrativi illegittimi;
dd) conferimento di ricompense al valore e al merito civile e militare e concessione di bandiere, stemmi, gonfaloni e insegne, nei casi in cui la forma del decreto del Presidente della Repubblica sia prevista dalla legge;
ee) concessione del titolo di citta';
ff) atti per i quali la forma del decreto del Presidente della Repubblica sia prevista dalla legge in relazione a procedimenti elettorali o referendari;
gg) atti per i quali la forma del decreto del Presidente della Repubblica sia prevista da norme di attuazione degli statuti delle regioni a statuto speciale;
hh) LETTERA ABROGATA DALLA L. 15 MARZO 1997, N. 59 ;
ii) tutti gli atti per i quali e' intervenuta la deliberazione del Consiglio dei Ministri.
2. L'elencazione degli atti di competenza del Presidente della Repubblica, contenuta nel comma 1, e' tassativa e non puo' essere modificata, integrata, sostituita o abrogata se non in modo espresso.
a) nomina dei Sottosegretari di Stato;
b) nomina dei commissari straordinari del Governo;
c) nomina del presidente e del segretario generale del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;
d) approvazione della nomina del governatore della Banca d'Italia;
e) nomina alla presidenza di enti, istituti e aziende a carattere nazionale ai sensi dell' articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400 ;
f) nomina e conferimento di incarichi direttivi a magistrati ordinari, amministrativi, militari e ad avvocati dello Stato;
g) nomina del presidente, dei presidenti di sezione e dei componenti della commissione tributaria centrale;
h) nomina dei funzionari dello Stato con qualifica non inferiore a dirigente generale o equiparata;
i) nomina e destinazione dei commissari del Governo presso le regioni;
l) destinazione dei prefetti presso i capoluoghi di provincia;
m) destinazione degli ambasciatori e dei ministri plenipotenziari presso sedi diplomatiche estere e conferimento delle funzioni di capo di rappresentanza diplomatica;
n) nomina degli ufficiali delle Forze armate di grado non inferiore a generale di brigata o equiparato;
o) nomine di militari delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, per le quali il codice dell'ordinamento militare , di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 , e successive modificazioni, prevede l'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica;
p) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 26 APRILE 2016, N. 91 ;
q) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 26 APRILE 2016, N. 91 ;
r) nomina del segretario generale del Ministero degli affari esteri;
s) nomina del capo della polizia - direttore generale della Pubblica sicurezza;
t) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 26 APRILE 2016, N. 91 ;
u) nomina del comandante generale della Guardia di finanza;
v) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 26 APRILE 2016, N. 91 ;
z) scioglimento anticipato dei consigli provinciali e comunali e nomina dei relativi commissari;
aa) concessione e revoca della cittadinanza italiana;
bb) ((LETTERA ABROGATA DAL D.L. 19 FEBBRAIO 2026, N. 19)) ;
cc) provvedimento di annullamento straordinario degli atti amministrativi illegittimi;
dd) conferimento di ricompense al valore e al merito civile e militare e concessione di bandiere, stemmi, gonfaloni e insegne, nei casi in cui la forma del decreto del Presidente della Repubblica sia prevista dalla legge;
ee) concessione del titolo di citta';
ff) atti per i quali la forma del decreto del Presidente della Repubblica sia prevista dalla legge in relazione a procedimenti elettorali o referendari;
gg) atti per i quali la forma del decreto del Presidente della Repubblica sia prevista da norme di attuazione degli statuti delle regioni a statuto speciale;
hh) LETTERA ABROGATA DALLA L. 15 MARZO 1997, N. 59 ;
ii) tutti gli atti per i quali e' intervenuta la deliberazione del Consiglio dei Ministri.
2. L'elencazione degli atti di competenza del Presidente della Repubblica, contenuta nel comma 1, e' tassativa e non puo' essere modificata, integrata, sostituita o abrogata se non in modo espresso.
Commentari • 11
- 1. La politica tra DPCM e PPPPAngelo Lucarella · https://www.filodiritto.com/ · 13 maggio 2020 · 9.917043
[…] Quale sarebbe, quindi, la genetica giuridica che hanno quest'ultimi? Non siamo dinanzi ad atti legislativi (anche perché, oltre al disposto costituzionale, c'è l'articolo 1 legge 13/1991 il quale prevede l'intervento del Presidente della Repubblica ove mai si trattasse di genetica normativa di tal fatta). […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • 58
- 1. Trib. Ancona, sentenza 21/08/2024Provvedimento: […] di recente, cfr. Cons. St. 3121/2019). D'altro canto, la natura di atto inerente a una funzione politico-amministrativa si desume anche dalla circostanza che il legislatore ha inserito tali provvedimenti concessori nel ristretto novero di quelli che ai sensi dell'art. 1 legge 13/1991 debbono assumere la forma di decreto del Presidente della Repubblica.Leggi di più...
- giurisdizione giudice amministrativo·
- riparto di giurisdizione·
- art. 9 legge 91/92·
- silenzio-inadempimento·
- cittadinanza per naturalizzazione·
- discrezionalità amministrativa·
- interesse legittimo·
- compensazione spese di lite·
- art. 702-ter c.p.c.·
- sezioni specializzate immigrazione