Cass. civ., sez. III, sentenza 04/06/1988, n. 3800
CASS
Sentenza 4 giugno 1988

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Poiché, ai sensi del secondo comma dell'art. 1399 cod. civ., lo effetto retroattivo della ratifica conferita dall'interessato al rappresentante senza poteri non pregiudica i diritti dei terzi acquisiti prima della ratifica, in caso di riscatto del fondo, esercitato, ai sensi dell'art. 8 della legge n. 590 del 1965, dal rappresentante senza poteri del coltivatore (nella specie: dal difensore in giudizio), la ratifica del coltivatore non potrà retroagire, e quindi la dichiarazione di riscatto non acquisterà efficacia, qualora, essendo la ratifica intervenuta dopo il decorso del termine per l'Esercizio del riscatto, si sia verificata la decadenza dal relativo diritto, poiché con l'Estinzione di questo sorge nell'acquirente del fondo il diritto di impedire la realizzazione del retratto, diritto che non può essere pregiudicato dalla retroattività della ratifica. ( V 1250/85, mass n 439354; ( Conf 4934/78, mass n 394655).*

Nel caso in cui il coltivatore sia convenuto in giudizio per la cessazione della proroga legale del contratto di affitto, la comparsa di risposta, sottoscritta dal solo suo difensore, è inidonea ai fini del valido Esercizio del diritto potestativo di retratto, in via riconvenzionale, da parte del detto coltivatore ove la procura speciale al difensore sia stata rilasciata in calce alla copia notificata dell'atto di citazione, mancando nella suddetta comparsa il necessario collegamento fra il mandato (alle liti) e la volontà della parte di esercitare il riscatto. ( V 633/86, mass n 444203; ( V 5436/83, mass n 430357).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 04/06/1988, n. 3800
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3800
    Data del deposito : 4 giugno 1988

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