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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 27/05/2025, n. 1137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1137 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del lavoro, in persona del G.O.P. dott.ssa Maria Bertha
Romano, ha pronunciato a seguito della trattazione scritta dell'udienza del 27.05.2025 la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2444/2023 del ruolo generale lavoro / previdenza
TRA
Arch. , rapp.to e difeso dall'avv. Antonio Alfieri Parte_1
OPPONENTE
E
Controparte_1
in persona del legale rapp.te p.t.,
[...] rapp.ta e difesa dall'avv. Massimo Garzilli
OPPOSTO
NONCHE'
, in persona del rapp.te leg. p.t., rapp.ta e difesa Controparte_2 dall'avv. Alessandro Minucci
OPPOSTO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 02.05.2023 il ricorrente deduceva di aver ricevuto, a mezzo pec del
23.03.2023, dall' , la cartella esattoriale n. 071 2023 0012969981 Controparte_2
1 000, afferente contributi soggettivi, integrativi, di maternità dovuti a , relativamente CP_1
agli anni 2016 e 2017, per l'importo complessivo di euro1.352,06.
La parte opponente eccepiva l'omessa notifica di atti prodromici, l'intervenuta prescrizione dei crediti contributivi ivi portati, per essere la prescrizione quinquennale, nonché l'illegittimità della notifica, a mezzo pec, della cartella impugnata perché trasmessa in formato “pdf” anziché in formato “ p7m” e concludeva chiedendo l'annullamento della cartella impugnata, vinte le spese di lite.
Si costitutiva l' , che eccepiva, preliminarmente, la carenza di Controparte_2
legittimazione passiva in relazione alle eccezioni afferenti il merito della pretesa contributiva, eccepiva, altresì, l'inammissibilità dell'opposizione in quanto tardiva, nonché l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, con vittoria delle spese di giudizio.
All' udienza del 23.04.2024 questo giudicante autorizzava parte ricorrente alla rinotifica del ricorso introduttivo ad;
CP_1
Si costituiva, pertanto, l' la quale eccepiva l'inammissibilità delle contestazioni inerenti CP_1
i vizi formali della cartella impugnata per decadenza dal termine di cui all'art. 617 cpc, deduceva, altresì, l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione in relazione ai crediti oggetto della cartella impugnata, allegando all'uopo comunicazioni trasmesse al ricorrente, quali atti interruttivi della prescrizione e chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso con vittoria delle spese di lite.
All'odierna udienza, depositate le note di trattazione scritta dalle parti costituite, in cui le stesse si riportavano alle rispettive difese di cui agli atti del giudizio, la causa veniva, pertanto, decisa come da dispositivo con contestuale motivazione, unitamente alle ragioni di fatto e di diritto della decisione che di seguito si illustrano.
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La domanda va interamente rigettata.
1.-Va, preliminarmente, dichiarata l'inammissibilità dell'opposizione con riferimento ai dedotti vizi di nullità della notifica a mezzo pec dell'atto impugnato, trattandosi di vizi formali, infatti, la loro prospettazione integra un'opposizione agli atti esecutivi che doveva essere proposta dall'opponente nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica della cartella esattoriale, ai sensi dell'art. 617 cpc.
2.- Sempre in via preliminare necessita procedere all'esatta qualificazione della domanda al fine di applicare la disciplina sostanziale e processuale corretta. E' noto che, per quanto riguarda i vizi della cartella stessa, in tema di opposizione a cartella esattoriale e/o avviso di addebito, relativo a contributi previdenziali iscritti a ruolo, ove sia dedotta l'irregolarità formale della cartella, che, essendo un
2 estratto del ruolo, costituisce titolo esecutivo ai sensi dell'art. 49 d.P.R. n. 602 del 1973, l'opposizione deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi, per la quale è applicabile l'art. 29, comma
2, del d.lgs. n. 46 del 1999 (che rinvia, per la relativa regolamentazione, alle forme ordinarie) e non l'art. 24 del medesimo decreto (che prevede il diverso termine di quaranta giorni e riguarda l'opposizione nel merito della pretesa azionata).
Ne consegue che l'opposizione prima dell'inizio dell'esecuzione deve proporsi, ai sensi dell'art. 617
c.p.c., entro venti giorni (a seguito dell'elevazione del termine di cinque giorni ai sensi dell'art. 2, comma 3, lett. e, n. 41, del d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80) dalla notifica della cartella, ed è irrilevante la mancata indicazione, nella cartella, del termine predetto, in quanto l'obbligo di indicazione dei termini e delle modalità di impugnazione della cartella, di cui all'art. 1, comma 2, del d.m. 28 giugno 1999, deve intendersi riferito solo alle impugnazioni sul merito della pretesa azionata (Cass. Sez. L, Sentenza n. 25757 del 24/10/2008; ad es. sulla carenza di motivazione dell'atto cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 18691 del 08/07/2008; sulla nullità o inesistenza della notificazione del titolo esecutivo, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 6448 del
23/04/2003; sui vizi formali, in generale, degli atti preliminari all'azione esecutiva, tra cui il titolo ed il precetto e sui vizi formali degli atti svolti o dei provvedimenti adottati nel processo, Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 15036 del 27 novembre 2001).
Pertanto, nel caso di specie, la domanda proposta deve essere qualificata, ai sensi dell'art. 615 C.P.C., come opposizione all'esecuzione, si tratta, com'è noto, di un'azione di mero accertamento negativo
(Cass. N° 15190\2005; Cass. N° 12239\2007, ecc.) con la quale si contesta il diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata.
L'opposizione agli atti esecutivi attiene, invece, al quomodo del procedimento, investendo la legittimità dello svolgimento dell'azione esecutiva.
Nella presente fattispecie, si versa nell'ipotesi prevista dal primo comma della norma in questione
(art. 615 C.P.C.), in quanto l'esecuzione non è ancora iniziata (manca infatti alcun pignoramento o altra forma equivalente di procedimento coattivo sui beni del debitore).
3.-Venendo al merito del giudizio, l'eccezione di prescrizione è interamente infondata.
Ed invero giova rilevare che la Corte di Cassazione - Sezione Lavoro, con sentenza n. 4050 del 20 febbraio 2014, in relazione ad analogo promosso da un ingegnere iscritto ad , nel CP_1
confermare la decisione della Corte d'Appello, ribadiva che la legge n. 335 del 1995 ha introdotto una disciplina generale ed organica sulla prescrizione dei crediti contributivi, unificando la durata dei termini di prescrizione.
3 In particolare, l'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995 stabilisce che i crediti contributivi si prescrivono in cinque anni, decorso il quale l'ente previdenziale non può più esigere il pagamento.
Quanto all'individuazione del “dies a quo” dal quale decorre il predetto termine quinquennale di prescrizione, la problematica è stata di recente affrontata dalla Suprema Corte (cfr. sentenza Cass., n.
27950/2018) le cui approfondite motivazioni si condividono pienamente, in tema di contributi cd. "a percentuale” rilevando che il fatto costitutivo dell'obbligazione contributiva è costituito dall'avvenuta produzione, da parte del lavoratore autonomo, di un determinato reddito (cfr. anche Cass. 29 maggio
2017, n. 13463). Appare evidente che, pur sorgendo il credito sulla base della produzione del reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dipende dall'ulteriore momento in cui la corrispondente contribuzione è dovuta e quindi dal momento in cui scadono i termini di pagamento di essa, in armonia del resto con il principio generale in ambito di assicurazioni obbligatorie secondo cui la prescrizione corre appunto dal momento «…in cui i singoli contributi dovevano essere versati» (art. 55 r.d.l. 1827/1935).
Viene in considerazione, al riguardo, la consolidata regola secondo cui «l'impossibilità di far valere il diritto, alla quale l'art. 2935 c.c. attribuisce rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, per i quali il successivo art. 2941 c.c. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione, tra le quali, salva l'ipotesi di dolo prevista dal n. 8 del citato articolo, non rientra l'ignoranza, da parte del titolare, del fatto generatore del suo diritto, il dubbio soggettivo sull'esistenza di tale diritto, né il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento» (Cass. 26 maggio 2015, n. 10828; Cass. 6 ottobre 2014, n. 21026).
In proposito vale la regola, fissata dall'art. 18, co. 4, d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, secondo cui: «i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi».
La dichiarazione dei redditi, d'altra parte, quale dichiarazione di scienza (cfr. Cass. 4 febbraio 201n.
2725) non è presupposto del credito contributivo, così come non lo è rispetto all'obbligazione tributaria, in quanto il fatto costitutivo resta, come detto, la produzione di redditi rilevante ai sensi di legge. Semmai ad essa, quale atto giuridico successivo all'esigibilità del credito, può riconoscersi effetto interruttivo della prescrizione se ed in quanto dalla medesima consti la ricognizione dell'esistenza del debito contributivo (per i principi, pur se in diversa fattispecie contributiva, v. Cass.
22 febbraio 2012, n. 2620 e Cass. 12 maggio 2004, n. 9054).
4 Non diversamente, anche i successivi atti con cui l abbia accertato, ex art. 1 del Controparte_2
d.lgs. n. 462 del 1997, un determinato reddito dapprima non emerso, non individuano fatti costitutivi del riconnesso diritto contributivo dell'ente previdenziale, ma dispiegano soltanto efficacia interruttiva della prescrizione, anche a beneficio dell' (Cass. 13463/2017). CP_3
Pertanto, tra il momento di esigibilità del credito ed il successivo momento in cui intervenga la dichiarazione dei redditi o comunque l'accertamento tributario, munito di valenza anche previdenziale, quella che si determina è una difficoltà di mero fatto rispetto all'accertamento dei diritti contributivi. In ogni caso, l'obbligo di iscrizione, trattandosi di previdenza obbligatoria, non dipende dall'iniziativa dell'interessato, ma dal maturare dei corrispondenti fatti costitutivi e quindi anche il termine di prescrizione dei conseguenti crediti matura con il sopravvenire del termine di esigibilità di tali crediti.
-Dunque, nel caso di specie, il termine finale per il pagamento dei contributi, relativamente all'anno d'imposta 2016, era fissato dalla legge al 30/06/2017 (così dispone l'art. 17 DPR 7-12-2001 N° 435 come modificato dal D.L. N° 223\2006, art. 37 comma 11), invece in relazione all'anno d'imposta
2017, invece era fissato dalla legge al 2/07/2018.
Pertanto alla data di notifica della cartella di pagamento impugnata (23/03/2023), come si evince dalle ricevute di accettazione e di consegna della notifica a mezzo pec, agli atti del fascicolo dell' CP_4
non risulta affatto decorso il termine di prescrizione quinquennale, in relazione ai contributi pretesi da afferenti gli anni 2016 e 2017, avendo la citata Cassa previdenziale contestato le CP_1
suddette omissioni contributive sia mediante la nota Prot. N. 0127564 del 29.01.2021, ricevuta dal ricorrente, a mezzo pec, in pari data (v. ricevuta consegna in atti della produzione ), sia CP_1
mediante la nota prot. N. 1074819 del 14.07.2022 ( v. ricevuta di consegna a mezzo pec del 14.07.22), costituendo entrambe le comunicazioni validi atti interruttivi della prescrizione quinquennale.
Per le suesposte considerazioni, la presente opposizione va interamente rigettata.
Le spese del giudizio vanno interamente compensate tra tutte le parti, attese le recenti evoluzioni giurisprudenziali e gli attuali contrasti ancora presenti nella giurisprudenza di legittimità su alcune delle questioni affrontate, tra cui in particolare la prescrizione dei crediti.
P.Q.M.
5 Il Tribunale di Nola, nella persona del GOP dott.ssa Maria Bertha Romano, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) compensa le spese di lite tra tutte le parti.
Così deciso in Nola, 27 maggio 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
G.O.P. dott.ssa Maria Bertha Romano
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